Condotte vessatorie poste in essere dopo la cessazione della convivenza Le condotte vessatorie poste in essere al termine di un rapporto in quali casi configurano il reato di atti persecutori ex art. 612bis c.p.?
Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno e Giulia Fanelli
La configurabilità del reato di atti persecutori sussiste in ipotesi di condotte illecite poste in essere da uno dei componenti di una unione di fatto ai danni dell’altro, quando sia cessata la convivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento. Integrano, invece, il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. – Cass., sez. VI, 13 marzo 2024, n. 10636.
Nel caso di specie, la Suprema Corte si è occupata del rapporto tra il reato di atti persecutori (ex art. 612bis c.p.) e quello di maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.).
In particolare, nel caso in esame, in seguito a ricorso ex art. 309 c.p.p., il Tribunale annullava l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282ter c.p.p., ritenendo per un verso sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla provvisoria contestazione di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli minori, cessata con lo spontaneo allontanamento dell’indagato dal nucleo familiare, per altro verso insussistenti i gravi indizi in ordine al contestato reato di cui all’art. 612bis c.p. che si sarebbe integrato dalla data di cessazione della convivenza in poi.
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presentava ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione.
In particolare, il ricorrente censurava la decisione nella misura in cui riteneva che le condotte dell’indagato fossero cessate al momento dell’allontanamento dall’abitazione con la separazione di fatto tra i coniugi, senza invece apprezzare le dichiarazioni sul punto rese dalla persona offesa, la quale aveva affermato come l’indagato, da quando aveva abbandonato l’abitazione coniugale, avesse continuato ad esercitare violenza psicologica ed economica, continuando a porre in essere comportamenti aggressivi anche nei confronti e alla presenza dei figli minori.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la configurabilità del reato di atti persecutori sussiste in ipotesi di condotte illecite poste in essere da uno dei componenti di una unione di fatto ai danni dell’altro, quando sia cessata la convivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento (Cass., sez. VI, 5 settembre 2021, n. 39532).
Integrano, invece, il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (Cass., sez. VI, 30 settembre 2022, n. 45400). La separazione, si è infatti precisato, è condizione che non elide lo “status” acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall’art. 143, comma 2, c.c. Detto principio deve essere tenuto fermo anche quando le condotte in esame siano rivolte nei confronti dei figli (ma il discorso vale anche allorché la condotta sia realizzata dai figli nei confronti dei genitori o altre persone di famiglia), essendo comunque configurabile il delitto di maltrattamenti nelle relazioni tra consanguinei, in quanto “persone della famiglia”, reputandosi irrilevante la cessazione o la mancanza di convivenza (tra le tante, cfr. Cass., sez. VI, 7 aprile 2022, n. 19839).
Tanto premesso, nel caso di specie, osserva la Suprema Corte, la condotta posta in essere dall’imputato, a seguito all’allontanamento dall’abitazione coniugale, è stata erroneamente qualificata nella contestazione provvisoria, ex art. 612bis c.p. a fronte di consolidata giurisprudenza che, in ipotesi come quella presa in esame in cui si contesta la protrazione della condotta ritenuta a vario titolo vessatoria, minacciosa ed intimidatrice, reputa sussistente, in caso di rapporto di coniugio e di presenza dei figli parte offesa dell’illecita condotta, il delitto di maltrattamenti in famiglia.