ricongiungimento familiare

Ricongiungimento familiare Ricongiungimento familiare: cos’è, chi ne ha diritto, come funziona la procedura, il ricongiungimento per i rifugiati

Cos’è il ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale riconosciuto ai cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia, che consente di far entrare e stabilire nel territorio nazionale determinati familiari. Si tratta di un istituto volto a tutelare l’unità familiare, come garantito dall’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto legislativo n. 286/1998) e dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Il ricongiungimento familiare è la procedura amministrativa che consente al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia di richiedere il permesso d’ingresso per i propri familiari stretti rimasti nel Paese d’origine o in un altro Stato estero.

Non si tratta di una facoltà discrezionale dell’amministrazione, bensì di un diritto soggettivo, esercitabile in presenza di specifici requisiti anagrafici, reddituali e abitativi.

Chi ha diritto al ricongiungimento familiare

Possono richiedere il ricongiungimento:

I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno per motivi di:

  • lavoro subordinato o autonomo;
  • asilo o protezione sussidiaria;
  • motivi familiari;
  • studio o motivi religiosi (solo in alcuni casi particolari).

È necessario che il richiedente sia regolarmente soggiornante in Italia e possa dimostrare di disporre di:

  • un alloggio idoneo secondo i parametri igienico-sanitari e abitativi previsti dalla legge;
  • un reddito minimo annuale sufficiente a mantenere sé stesso e i familiari da ricongiungere;
  • un’assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo.

Il reddito minimo è pari all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo dello stesso per ogni familiare.

Per quali familiari si può richiedere

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per i seguenti familiari stretti:

  1. il coniuge non legalmente separato e non minore;
  2. i figli minori del richiedente o del coniuge, anche adottivi, non coniugati;
  3. i figli maggiorenni a carico, se inabili in modo permanente al lavoro per gravi disabilità;
  4. i genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o, se presenti, non possono provvedere al loro mantenimento per gravi motivi di salute certificati.

Non è ammesso il ricongiungimento con fratelli, sorelle o altri parenti diversi da quelli elencati, salvo casi molto specifici e documentati.

Come si fa la domanda di ricongiungimento familiare

La procedura si articola in due fasi principali:

1. Richiesta del nulla osta

La domanda va presentata telematicamente attraverso lo sportello online del Ministero dell’Interno (portale ALI – Sportello Unico Immigrazione)

Il richiedente dovrà allegare, tra i vari documenti richiesti:

  • il documento d’identità valido;
  • il permesso di soggiorno;
  • il certificato del reddito e contratto di lavoro (o dichiarazione dei redditi);
  • il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune;
  • la documentazione attestante il legame di parentela (tradotta e legalizzata);
  • il certificato di nascita dei figli o certificato di matrimonio.

Il nulla osta viene rilasciato dalla Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione, previa verifica dei requisiti. In caso di silenzio amministrativo per oltre 90 giorni, si può fare ricorso al TAR.

2. Richiesta del visto

Una volta ottenuto il nulla osta, il familiare deve presentarsi presso l’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d’origine, dove verrà rilasciato il visto per ricongiungimento familiare.

Dopo l’ingresso in Italia, entro 8 giorni il familiare deve richiedere il permesso di soggiorno presso la Questura.

Tempi della procedura

In condizioni ordinarie, i tempi per la procedura di ricongiungimento familiare sono:

  •   30 giorni per l’emissione del visto da parte dell’autorità competente, che decorrono dalla richiesta;
  • I tempi possono per allungarsi se è necessario procedere a verifiche ulteriori.

Ricongiungimento familiare e rifugiati

Per i titolari di protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria), il ricongiungimento è soggetto a una disciplina semplificata. Non sono richiesti requisiti reddituali, di alloggio e assicurativi, ma è necessario dimostrare il legame familiare con:

  • il coniuge o il partner unito da legame stabile;
  • i figli minori;
  • i genitori a carico.

Considerazioni conclusive

Il ricongiungimento familiare è uno strumento giuridico fondamentale per la tutela dell’unità familiare e il rispetto dei diritti umani. In presenza dei requisiti previsti, il cittadino straniero ha diritto soggettivo all’ingresso dei propri familiari in Italia, senza discrezionalità da parte dell’autorità amministrativa.

La corretta presentazione della domanda e la completezza della documentazione sono essenziali per evitare ritardi o rigetti. In caso di diniego, è possibile presentare ricorso al TAR.

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congedo di paternità

Congedo di paternità anche alla madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali La Corte costituzionale estende il congedo obbligatorio di paternità anche alla madre intenzionale in una coppia di due donne

La Corte apre al congedo di paternità per le madri intenzionali

Con la sentenza n. 115/2025, depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001, nella parte in cui non prevede il congedo obbligatorio di paternità per la madre intenzionale in una coppia omogenitoriale femminile, regolarmente riconosciuta come genitore nei registri dello stato civile.

Il caso sollevato dalla Corte d’appello di Brescia

La questione è stata rimessa alla Consulta dalla Corte d’appello di Brescia, che ha evidenziato il carattere discriminatorio della norma. Quest’ultima, infatti, riserva il diritto al congedo solo al padre, escludendo la madre non biologica, sebbene legalmente registrata come genitore insieme alla madre biologica. La coppia in oggetto aveva concepito il figlio tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero, nel rispetto della legge del luogo di esecuzione.

Una disparità di trattamento irragionevole

La Corte ha rilevato che impedire alla madre intenzionale di fruire del congedo costituisce una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), perché crea una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle coppie eterosessuali. In entrambe le situazioni vi è un progetto condiviso di genitorialità e un fascio di doveri genitoriali che la legge collega all’esercizio della responsabilità verso il minore.

Centralità dell’interesse del minore

La decisione della Consulta poggia sul principio, centrale nell’ordinamento nazionale e internazionale, secondo cui l’interesse del minore deve prevalere. Il bambino ha diritto a vedersi riconosciuto figlio di entrambi i genitori, ovvero sia della madre biologica che di quella intenzionale, se entrambe si impegnano attivamente nella sua cura e crescita. Tale diritto è sancito anche dagli articoli 315-bis e 337-ter del codice civile, oltre che da normative UE e convenzioni internazionali.

Genitorialità funzionale e ruolo paritario

In relazione al congedo di paternità obbligatorio, la Corte ha sottolineato che esso persegue l’obiettivo di garantire un tempo di cura adeguato per il neonato, mediante la modulazione dei tempi di lavoro e vita familiare. Questo vale tanto per le coppie eterosessuali quanto per quelle omosessuali, poiché la genitorialità ha valore funzionale e paritario, indipendentemente dal sesso o dall’orientamento dei genitori.

Una nuova interpretazione inclusiva del diritto

La Consulta riconosce così la possibilità di individuare nella madre intenzionale il corrispettivo funzionale della figura paterna, riconoscendole il diritto al congedo retribuito di 10 giorni previsto per i padri. La decisione rafforza un modello di genitorialità inclusiva e responsabile, fondato non solo sul legame biologico, ma sulla condivisione reale di responsabilità, affetto e cura verso il figlio.

carta per i nuovi nati

Bonus nuovi nati: cos’è e a chi spetta Il bonus per i nuovi nati è destinato alle famiglie che devono affrontare le prime spese per neonati e figli adottivi

Bonus per i nuovi nati

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un bonus per i nuovi nati, una nuova misura di sostegno dedicato alle famiglie, con obiettivo primario di incentivare la natalità e alleggerire il peso economico derivante dall’arrivo di un bambino.

Il bonus per i nuovi nati consiste in un importo di 1.000 euro, erogato una tantum, spettante alle famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro.

La circolare INPS n. 76 del 14 aprile 2025 definisce i requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle domande e il regime fiscale della misura.

Bonus per i nuovi nati: come funziona

Il bonus nuovi nati consiste in un importo, che verrà erogato una tantum e che potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi destinati al neonato.

La misura spetta per ogni figlio nato o adottato dopo il 1° gennaio 2025.

Il Bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile.

A chi spetta il Bonus per i nuovi nati

Il bonus viene erogato a chi è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e reddituali:

  1. Cittadini italiani, cittadini UE e familiari dei suddetti cittadini, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  2. Cittadini di Stati non UE:
  • Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
  • In applicazione della normativa UE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, possono accedere al bonus anche cittadini extracomunitari in possesso di permessi di soggiorno di durata non inferiore a un anno, anche se non espressamente indicati nella legge di Bilancio 2025.
  1. Soggetti equiparati ai cittadini italiani: come apolidi, rifugiati politici e titolari di protezione internazionale.
  2. Cittadini del Regno Unito: sono equiparati ai cittadini UE se residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020. La verifica della residenza a tale data avviene tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) o altri archivi anagrafici. In tal caso, non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno. Per i cittadini del Regno Unito residenti in Italia successivamente al 31 dicembre 2020, si applicano le disposizioni previste per i cittadini extracomunitari in materia di documenti di soggiorno.

Requisiti per l’accesso al Bonus:

  • Residenza: il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda e tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo).
  • ISEE: è necessario un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in cui è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, non superiore a 40.000 euro annui. Nel calcolo dell’ISEE minorenni viene neutralizzato l’importo dell’Assegno unico e universale (AUU) erogato ai componenti del nucleo familiare.
  • Data di nascita, adozione o affido preadottivo: il figlio deve essere nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni, il contributo può essere richiesto solo per figli minorenni. In caso di affido preadottivo, si considera la data di ingresso del minore nel nucleo familiare su ordinanza del Tribunale per i minorenni. Per le adozioni internazionali, fa fede la data di trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile. In fase di prima attuazione, per i minori adottati a partire dal 1° gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo antecedente a tale data, è possibile richiedere il bonus con riferimento alla data della sentenza di adozione.

Come richiedere il bonus

Il Bonus nuovi nati 2025 si richiede tramite apposita domanda, presentabile da uno dei genitori (o dal genitore convivente in caso di non convivenza).

Per genitori incapaci o minorenni, la domanda è inoltrata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, verificando i requisiti del genitore del neonato.

Termine domanda esteso a 120 giorni

Il termine per presentare la domanda (che originariamente andava presentata entro 60 giorni dall’evento di nascita, adozione, affido), a pena di decadenza, è stato esteso dall’INPS, con il messaggio n. 2345/2025, a 120 giorni dalla data dell’evento. Inoltre, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, è possibile presentarla entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio Inps (ossia dal 24 luglio).

Ai fini dell’istanza, è necessario possedere un ISEE minorenni valido o aver presentato la DSU per il suo calcolo.

Come inoltrare la domanda

La domanda si inoltra (giià a partire dal 17 aprile scorso) tramite il portale INPS (SPID, CIE, CNS, eIDAS), l’app INPS mobile, il Contact Center INPS o gli istituti di patronato.

All’atto della domanda va indicata la modalità di pagamento (accredito su conto IBAN o bonifico domiciliato), con possibilità di utilizzare IBAN già registrati presso l’INPS o indicarne uno nuovo.

L’erogazione avviene in ordine cronologico di ricezione delle domande accolte, nei limiti dei fondi disponibili.

 

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assegno nucleo familiare

Assegno nucleo familiare: la convivenza di fatto non esclude il diritto La Corte costituzionale ha stabilito che il rapporto di convivenza di fatto non comporta la perdita del diritto all’assegno per il nucleo familiare

Convivenza di fatto e diritto all’ANF

Assegno nucleo familiare: la Corte costituzionale, con la sentenza numero 120/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, in relazione all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 797 del 1955. Questa norma stabilisce che l’assegno per il nucleo familiare non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza invece escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato. Tale differenziazione, secondo il rimettente, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

La finalità della norma sull’assegno per il nucleo familiare

La Corte ha chiarito che la ratio dell’articolo 2 del d.P.R. numero 797 del 1955 può essere ravvisata nell’esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di “autofinanziamento”. Dunque, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione per il fatto di non assimilare, ai fini dell’esclusione dall’ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell’ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto, in base all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge numero 69 del 1988.

Rilevanza giuridica della convivenza di fatto

La convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 50, della legge numero 76 del 2016.

Coerenza della disciplina sull’ANF

La disciplina dell’ANF risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell’assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione.

matrimonio concordatario

Matrimonio concordatario: la guida Matrimonio concordatario: cos’è, normativa di riferimento, differenze con il matrimonio civile ed efficacia giuridica

Cos’è il matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario è una particolare forma di matrimonio religioso celebrato secondo il rito canonico della Chiesa cattolica che, grazie agli accordi stipulati tra lo Stato italiano e la Santa Sede, produce effetti anche nell’ordinamento civile. Esso rappresenta una delle principali applicazioni del principio di cooperazione tra Stato e Chiesa previsto dall’art. 7 della Costituzione italiana.

Il matrimonio concordatario, per effetto del Concordato tra Stato e Chiesa (Patti Lateranensi del 1929, modificati nel 1984), viene riconosciuto anche come matrimonio civile, a condizione che:

  • sia trascritto nei registri dello stato civile;
  • siano rispettati i requisiti richiesti dall’ordinamento italiano (es. capacità giuridica, assenza di impedimenti legali);
  • vi sia una dichiarazione congiunta delle parti, espressa davanti al parroco e al ministro di culto.

In sostanza, con un solo rito (quello religioso) si ottiene un doppio effetto: religioso e civile.

Normativa di riferimento

  • Art. 7 Cost.: riconosce l’autonomia e la sovranità della Chiesa cattolica, ma stabilisce la possibilità di accordi (Concordati) con lo Stato.
  • Concordato Lateranense (1929) e Accordo di Villa Madama (1984): regolano i rapporti tra Stato e Chiesa.
  • Articoli 82-116 del Codice civile: disciplinano i requisiti e gli effetti del matrimonio nell’ordinamento italiano.
  • Legge n. 121/1985: ratifica e dà esecuzione al nuovo Concordato tra Italia e Santa Sede.

Differenza tra matrimonio concordatario e matrimonio civile

Caratteristica

Matrimonio civile

Matrimonio concordatario

Rito

Celebrato davanti all’ufficiale di stato civile

Celebrato con rito religioso cattolico

Effetti civili

Immediati, con redazione dell’atto

Subordinati alla trascrizione nei registri civili

Normativa applicabile

Codice civile

Diritto canonico + Codice civile

Annullamento

Competenza del Tribunale ordinario

Possibile doppia via: Sacra Rota (nullità canonica) + Tribunale civile (scioglimento o cessazione)

Nel matrimonio civile vi è esclusiva valenza giuridica, mentre nel matrimonio concordatario si ha un’unione religiosa che acquista validità giuridica solo attraverso la trascrizione dell’atto presso lo stato civile del Comune competente.

Effetti civili del matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario produce effetti civili analoghi a quelli del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile, a partire dalla data della celebrazione, se vi è regolare trascrizione.

Principali effetti civili:

  • comunione o separazione dei beni;
  • obblighi di assistenza morale e materiale;
  • doveri di coabitazione e fedeltà (art. 143 c.c.);
  • diritti successori;
  • legittimazione dei figli;
  • regime patrimoniale e contributivo.

Se il matrimonio non viene trascritto nei registri dello stato civile, non produce effetti giuridici nell’ordinamento italiano, restando valido solo come atto religioso.

Scioglimento e nullità  

  • Il divorzio può essere richiesto presso il Tribunale civile, con le medesime modalità previste per il matrimonio civile, con la pronuncia di divorzio vengono meno gli effetti civili del matrimonio concordatario.
  • È possibile richiedere la nullità canonica presso i tribunali ecclesiastici (Sacra Rota), ma la relativa decisione deve essere riconosciuta dallo Stato con apposita delibazione da parte della Corte d’appello (ex art. 8 legge n. 121/1985).

Quando conviene il matrimonio concordatario?

Il matrimonio concordatario è preferito da chi intende unire il sacramento religioso alla rilevanza giuridica dell’unione, evitando una doppia cerimonia. È consigliabile in presenza di:

  • convinzioni religiose condivise dalla coppia;
  • desiderio di dare solennità religiosa all’unione senza rinunciare agli effetti legali.

 

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contatori congedi parentali

Contatori congedi parentali: come funziona il nuovo servizio INPS Come funziona il nuovo servizio INPS dei contatori congedi parentali che consentono ai lavoratori e ai datori di lavoro di visualizzare i periodi fruiti in tempo reale

Contatori congedi parentali INPS

L’INPS ha introdotto un innovativo servizio digitale per agevolare la gestione dei congedi parentali. Dal 1° luglio 2025 è disponibile nel portale istituzionale una funzionalità che consente di consultare i contatori dei congedi parentali, ossia strumenti che permettono di verificare con immediatezza i periodi di congedo già utilizzati e quelli ancora disponibili.

Il servizio si inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione delle procedure legate alla tutela della genitorialità e punta a semplificare la relazione tra cittadini, imprese e Istituto.

Come funzionano i contatori dei congedi parentali

Il sistema dei contatori è integrato nella procedura di gestione delle domande di congedo parentale. In concreto, accedendo al servizio online, ciascun utente può:

  • Verificare i periodi fruiti di congedo parentale ordinario e prolungato;

  • Controllare i giorni residui spettanti per ciascun genitore;

  • Consultare il dettaglio delle autorizzazioni rilasciate;

  • Visualizzare i periodi eventualmente richiesti, ma non ancora autorizzati.

I dati sono aggiornati in tempo reale sulla base delle informazioni presenti negli archivi INPS, garantendo così un monitoraggio puntuale sia per i lavoratori dipendenti sia per i datori di lavoro che necessitano di verificare le spettanze residue.

Come accedere ai contatori

La consultazione dei contatori può avvenire esclusivamente in modalità telematica. Per accedere al servizio è necessario autenticarsi attraverso una delle seguenti modalità:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

  • CIE (Carta di Identità Elettronica);

  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato l’accesso, si deve selezionare la voce “Congedi Parentali – Consultazione e gestione domande” e utilizzare la nuova sezione dedicata ai contatori.

Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto a:

  • Lavoratori dipendenti privati che fruiscono di congedi parentali e prolungamenti per figli con disabilità;

  • Datori di lavoro, consulenti del lavoro e intermediari autorizzati, che possono consultare i contatori previa delega;

  • Patronati e soggetti abilitati all’assistenza per conto dei lavoratori.

In tutti i casi, è necessario che vi sia una posizione contributiva registrata negli archivi INPS e che siano state presentate domande di congedo parentale tramite i canali telematici istituzionali.

Istruzioni operative

Il nuovo servizio è stato illustrato nel messaggio INPS n. 2078 del 30 giugno 2025, che disciplina in dettaglio modalità di accesso, contenuti informativi e caratteristiche tecniche dei contatori. Il messaggio chiarisce anche che:

  • La consultazione dei contatori ha valore informativo;

  • In caso di incongruenze, il lavoratore può chiedere aggiornamenti agli uffici INPS competenti;

  • La funzionalità riguarda i congedi parentali disciplinati dal Decreto Legislativo n. 151/2001 e successive modifiche.

Vantaggi per lavoratori e aziende

Grazie ai contatori, lavoratori e aziende possono:

  • Ridurre i tempi di gestione delle richieste;

  • Prevenire errori nella fruizione dei periodi spettanti;

  • Avere piena trasparenza sulle spettanze residue e sulla situazione contributiva.

La digitalizzazione di questi dati si inserisce nella strategia INPS di semplificazione e innovazione dei servizi a supporto della genitorialità.

Bonus mamme 2025

Bonus mamme 2025 Bonus mamme 2025: dall’esonero contributivo parziale della legge di bilancio ai 40 euro mensili erogati dall’INPS del decreto omnibus

Bonus mamme 2025: sgravio contributivo nella legge di bilancio

La legge di bilancio 2025 n. 207/2024 ai commi 219 e 220 ha introdotto un bonus mamme 2025 che siano anche lavoratrici. Il bonus, in base a questa normativa, consiste in un esonero parziale contributivo relativo ai contributi previdenziali a carico delle lavoratrici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Dal bonus sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Beneficiano del bonus invece:

  • le lavoratrici dipendenti;
  • le lavoratrici autonome che percepiscono uno dei seguenti redditi: da lavoro autonomo; d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata; da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.

Per queste lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria INPS e alla Gestione separata INPS l’esonero è parametro al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1, co. 3, della legge n. 233/1990.

Per beneficiare di questo bonus le lavoratrici devono essere mamme di due o più figli. L’esonero contributivo spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Dal 2027 il bonus spetta alle lavoratrici madri di tre o più figli fino al compimento del 18°anno di età del figlio minore.

Per il 2025 e il 2026 le mamme lavoratrici che beneficiano di questo bonus sono escluse dal bonus che prevede l’esonero contributivo totale previsto dalla legge di bilancio 2024 n. 213/2023.

Il contributo è condizionato alla titolarità di un reddito o di una retribuzione annua non superiore a 40.000 euro.

Cosa cambia con il decreto omnibus

L’articolo 6 del decreto omnibus n. 95 del 30 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 149 ha modificato il funzionamento del bonus mamme 2025.

Il bonus, nella sua nuova formulazione, è previsto in favore:

  • delle lavoratrici madri dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;
  • delle madri lavoratrici dipendenti a tempo non indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio minore.

Il reddito e la retribuzione annua delle beneficiarie non devono superare i 40.000 euro.

Questo bonus mamme 2025 non prevede alcuno sgravio contributivo, come previsto dalla legge di bilancio, ma il riconoscimento di un importo mensile di 40 euro (a partire dal 1° gennaio 2025) e per ogni mese lavorato che verrà riconosciuto dall’INPS in una soluzione unica di 480 euro.

Le mensilità spettanti a partire dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della  mensilità di dicembre 2025. Queste somme non rilevano ai fini della determinazione  dell’ISEE.

Il decreto ha modificato anche la decorrenza della sgravio contributivo parziale previsto dal comma 219 della legge di bilancio 2025 n. 207/2024 a partire dal 2026 in favore delle mamme lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla stessa disposizione.

 

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corso d'inglese ai figli

Corso d’inglese ai figli: è spesa ordinaria, nessun obbligo di consenso La Cassazione chiarisce: il corso d'inglese per i figli è una spesa ordinaria, non serve il preventivo assenso dell’altro genitore

Corso d’inglese ai figli: rientra tra le spese ordinarie

Corso d’inglese ai figli: con l’ordinanza n. 17017/2025, la Cassazione ha ribadito un principio importante in materia di separazione e responsabilità genitoriale: le spese per i corsi di lingua inglese, sebbene possano sembrare “straordinarie”, rientrano a pieno titolo tra le spese ordinarie e prevedibili, e pertanto non necessitano del preventivo assenso dell’altro genitore.

Spese ordinarie e straordinarie: quando serve l’accordo?

In generale, il genitore collocatario può sostenere spese legate ai figli senza dover ottenere un accordo preliminare, purché si tratti di esborsi ripetitivi e prevedibili nella vita del minore, come:

  • spese scolastiche ricorrenti,

  • cure mediche di routine,

  • attività sportive o didattiche integrative di comune diffusione.

Il preventivo assenso è invece richiesto per le spese straordinarie, ovvero quelle non usuali, imprevedibili o economicamente rilevanti, tali da incidere significativamente sull’equilibrio patrimoniale o educativo del minore.

Il corso d’inglese è “ordinario” per la società attuale

Nel caso specifico, il genitore collocatario aveva iscritto il figlio a un corso di lingua inglese senza informare l’ex coniuge. La Corte ha ritenuto tale scelta conforme al superiore interesse del minore, riconoscendo che oggi l’apprendimento dell’inglese costituisce una necessità formativa, radicata nel contesto sociale e lavorativo contemporaneo.

L’insegnamento dell’inglese non solo rafforza il percorso scolastico, ma prepara il minore agli studi universitari e all’ingresso nel mondo del lavoro. Per questo motivo, tale spesa, se pur apparentemente “straordinaria”, assume un carattere ordinario e prevedibile.

Rimborso possibile anche senza consenso, se c’è utilità per il figlio

Un altro aspetto fondamentale chiarito dalla Cassazione è che, anche laddove una spesa possa rientrare tra quelle straordinarie, l’assenza di accordo preventivo non preclude il diritto al rimborso da parte dell’altro genitore. La condizione è che il giudice ne valuti:

  • la rispondenza all’interesse del minore,

  • la congruità con il tenore di vita familiare precedente.

Allegati

spese straordinarie figli

Spese straordinarie figli, le linee guida del tribunale di Milano Il Tribunale di Milano aggiorna le regole sulle spese straordinarie dei figli in caso di separazione o divorzio. Cosa include l’assegno di mantenimento, quando serve l’accordo tra genitori e le novità per i figli con disabilità

Spese straordinarie figli: nuove regole

Il Tribunale di Milano, in collaborazione con la Corte d’appello, l’Ordine degli avvocati e l’Osservatorio sulla giustizia civile, ha aggiornato nel 2025 le linee guida per la gestione delle spese straordinarie dei figli in caso di separazione o divorzio. Le indicazioni riguardano i figli minori, i maggiorenni non economicamente autosufficienti e quelli con disabilità, e hanno lo scopo di ridurre i conflitti tra genitori, promuovendo chiarezza e uniformità.

Le nuove regole definiscono cosa è incluso nell’assegno di mantenimento e quali spese richiedono l’accordo tra genitori separati. Previsti chiarimenti per le spese relative ai figli con disabilità e tempi certi per il rimborso. Obiettivo: ridurre i conflitti familiari e tutelare meglio i figli.

Vediamo nel dettaglio:

Cosa copre l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento comprende tutte le spese ordinarie, quali:

  • vitto;

  • abbigliamento ordinario (inclusi i cambi stagione);

  • spese per la casa (affitto, utenze, condominio);

  • materiale scolastico ricorrente;

  • medicinali da banco.

Quando è difficile per il genitore convivente ottenere il consenso dell’altro o il rimborso delle spese, l’assegno può comprendere anche voci normalmente considerate straordinarie.

Spese straordinarie: quando serve il consenso

Le spese che richiedono l’accordo preventivo tra i genitori devono essere documentate e riguardano, ad esempio:

  • cure dentistiche, oculistiche, omeopatiche e psicologiche private;

  • tasse scolastiche per istituti privati, corsi extra universitari e master;

  • attività extrascolastiche (lingue, sport, musica, viaggi di studio, patente, cellulare).

Spese straordinarie senza necessità di accordo

Sono ammesse senza consenso preventivo, ma sempre documentate:

  • visite specialistiche prescritte dal medico;

  • ticket e farmaci prescritti;

  • tasse scolastiche pubbliche, libri, dotazione informatica;

  • mensa scolastica, trasporti pubblici;

  • baby sitter fino alla scuola media, doposcuola, centri estivi.

Disposizioni specifiche per i figli con disabilità

Le nuove linee guida si adeguano al D.Lgs. n. 62/2024, prevedendo che non richiedano accordo spese come:

  • presidi sanitari, ausili per la deambulazione;

  • supporti nutrizionali o abbigliamento su misura;

  • assistenza domiciliare;

  • attività sportive e centri diurni;

  • veicoli adattati, patente e assicurazione;

  • cani guida.

Procedura per la richiesta e il rimborso

Il genitore che richiede una spesa straordinaria soggetta ad accordo deve ricevere eventuale dissenso motivato per iscritto entro 10 giorni; in assenza, si presume il consenso.

Le spese anticipate devono essere documentate e trasmesse all’altro genitore entro 30 giorni, il quale è tenuto al rimborso entro i successivi 15 giorni.

Quando una spesa supera il 10% del reddito netto mensile di uno dei genitori, essa va sostenuta da entrambi, secondo le percentuali previste dall’accordo o stabilite dal giudice.

assegno di divorzio

Assegno di divorzio: si può aumentare per le spese dei figli La Cassazione ammette la revisione dell’assegno di divorzio in caso di aumento delle spese per la crescita dei figli

Revisione assegno di divorzio per spese dei figli

Con l’ordinanza n. 16316/2025, la prima sezione civile della Cassazione ha chiarito che l’aumento delle spese legate alla crescita dei figli può giustificare la revisione dell’assegno di divorzio, anche in assenza di una formale domanda di modifica. L’obiettivo è tutelare il benessere dei minori e garantire l’equilibrio tra le risorse economiche dei genitori.

Il caso

Il caso nasce da un ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’appello di Catanzaro. Quest’ultima, nel determinare le spese straordinarie a carico del padre, aveva escluso dal rimborso quelle relative alla scuola privata frequentata dai figli in Spagna, per via dell’elevato costo non più sostenibile dal genitore dopo il rientro in Italia e la perdita di benefici economici legati al lavoro all’estero.

La madre, tuttavia, aveva proposto appello incidentale chiedendo un aumento del contributo di mantenimento, inizialmente fissato in € 250,00 mensili per ciascun figlio, proprio per compensare l’esclusione delle spese scolastiche.

L’errore del giudice d’appello

Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha erroneamente trattato l’appello incidentale come una richiesta di revisione ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio (L. 898/1970), trascurando che la madre aveva già chiesto un contributo più elevato (€ 1.000,00 totali) sin dall’originaria domanda di divorzio. Tale fraintendimento ha portato a un’errata applicazione dei criteri dell’art. 337-ter c.c., che richiedono un’analisi comparata e proporzionata delle risorse dei genitori.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha affermato che, in materia di mantenimento dei figli, non è sufficiente richiamare il precedente assetto economico o proporre alternative ipotetiche (come l’iscrizione a scuole pubbliche). È necessario esaminare le esigenze attuali dei minori, le capacità economiche di entrambi i genitori e il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio. Accogliendo il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto delle reali esigenze dei figli e delle risorse attuali di entrambi i genitori.

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