Ricongiungimento familiare Ricongiungimento familiare: cos’è, chi ne ha diritto, come funziona la procedura, il ricongiungimento per i rifugiati
Cos’è il ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale riconosciuto ai cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia, che consente di far entrare e stabilire nel territorio nazionale determinati familiari. Si tratta di un istituto volto a tutelare l’unità familiare, come garantito dall’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto legislativo n. 286/1998) e dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Il ricongiungimento familiare è la procedura amministrativa che consente al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia di richiedere il permesso d’ingresso per i propri familiari stretti rimasti nel Paese d’origine o in un altro Stato estero.
Non si tratta di una facoltà discrezionale dell’amministrazione, bensì di un diritto soggettivo, esercitabile in presenza di specifici requisiti anagrafici, reddituali e abitativi.
Chi ha diritto al ricongiungimento familiare
Possono richiedere il ricongiungimento:
I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno per motivi di:
- lavoro subordinato o autonomo;
- asilo o protezione sussidiaria;
- motivi familiari;
- studio o motivi religiosi (solo in alcuni casi particolari).
È necessario che il richiedente sia regolarmente soggiornante in Italia e possa dimostrare di disporre di:
- un alloggio idoneo secondo i parametri igienico-sanitari e abitativi previsti dalla legge;
- un reddito minimo annuale sufficiente a mantenere sé stesso e i familiari da ricongiungere;
- un’assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo.
Il reddito minimo è pari all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo dello stesso per ogni familiare.
Per quali familiari si può richiedere
Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per i seguenti familiari stretti:
- il coniuge non legalmente separato e non minore;
- i figli minori del richiedente o del coniuge, anche adottivi, non coniugati;
- i figli maggiorenni a carico, se inabili in modo permanente al lavoro per gravi disabilità;
- i genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o, se presenti, non possono provvedere al loro mantenimento per gravi motivi di salute certificati.
Non è ammesso il ricongiungimento con fratelli, sorelle o altri parenti diversi da quelli elencati, salvo casi molto specifici e documentati.
Come si fa la domanda di ricongiungimento familiare
La procedura si articola in due fasi principali:
1. Richiesta del nulla osta
La domanda va presentata telematicamente attraverso lo sportello online del Ministero dell’Interno (portale ALI – Sportello Unico Immigrazione)
Il richiedente dovrà allegare, tra i vari documenti richiesti:
- il documento d’identità valido;
- il permesso di soggiorno;
- il certificato del reddito e contratto di lavoro (o dichiarazione dei redditi);
- il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune;
- la documentazione attestante il legame di parentela (tradotta e legalizzata);
- il certificato di nascita dei figli o certificato di matrimonio.
Il nulla osta viene rilasciato dalla Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione, previa verifica dei requisiti. In caso di silenzio amministrativo per oltre 90 giorni, si può fare ricorso al TAR.
2. Richiesta del visto
Una volta ottenuto il nulla osta, il familiare deve presentarsi presso l’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d’origine, dove verrà rilasciato il visto per ricongiungimento familiare.
Dopo l’ingresso in Italia, entro 8 giorni il familiare deve richiedere il permesso di soggiorno presso la Questura.
Tempi della procedura
In condizioni ordinarie, i tempi per la procedura di ricongiungimento familiare sono:
- 30 giorni per l’emissione del visto da parte dell’autorità competente, che decorrono dalla richiesta;
- I tempi possono per allungarsi se è necessario procedere a verifiche ulteriori.
Ricongiungimento familiare e rifugiati
Per i titolari di protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria), il ricongiungimento è soggetto a una disciplina semplificata. Non sono richiesti requisiti reddituali, di alloggio e assicurativi, ma è necessario dimostrare il legame familiare con:
- il coniuge o il partner unito da legame stabile;
- i figli minori;
- i genitori a carico.
Considerazioni conclusive
Il ricongiungimento familiare è uno strumento giuridico fondamentale per la tutela dell’unità familiare e il rispetto dei diritti umani. In presenza dei requisiti previsti, il cittadino straniero ha diritto soggettivo all’ingresso dei propri familiari in Italia, senza discrezionalità da parte dell’autorità amministrativa.
La corretta presentazione della domanda e la completezza della documentazione sono essenziali per evitare ritardi o rigetti. In caso di diniego, è possibile presentare ricorso al TAR.
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