codice condotta telemarketing

Telemarketing: al via il Codice di condotta Codice di condotta in materia di telemarketing in vigore dal 28 settembre 2024: stop alle chiamate incontrollate

Codice di condotta telemarketing in vigore

Telemarketiing e teleselling: in vigore a tutti gli effetti il Codice di condotta che regola le attività. Il Codice, che ha l’obiettivo di tutelare gli utenti dalle chiamate indesiderate, è stato approvato dal Garante Privacy il 7 marzo 2024 e, con l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (OdM) è stato completato l’iter per la sua piena applicazione. La delibera di approvazione e l’accreditamento dell’Odm sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024.

L’articolo 19, al comma 4 dispone che “Il Codice di  condotta  eventualmente  rivisto  ai  sensi  del precedente comma entrerà in vigore, previo accreditamento  dell’OdM, ai sensi dell’art. 41 del regolamento, quindici giorni  dopo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”.

Misure specifiche di applicazione in vigore dal 28 settembre 2024

Il comma 5 invece dispone che “Le misure necessarie per l’applicazione del presente Codice di condotta sono adottate dai soggetti aderenti entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del Codice di condotta”.

Trattasi nello specifico delle misure che devono garantire la correttezza e la legittimità del trattamento dei dati lungo tutta la “filiera” del telemarketing.

Tali misure, entrate in vigore il 28 settembre 2024, consistono nella raccolta di consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.) e nell’obbligo di informare in maniera precisa le persone contattate sull’uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).

Vediamo quali sono le regole del Codice, che non valgono per gli operatori che utilizzano il telefono per verificare la soddisfazione della clientela o che svolgono attività promozionali tramite sms o applicazioni.

Orari fissi per le chiamate

Il Codice di condotta vieta le chiamate nei giorni festivi e la domenica. Gli operatori possono contattare gli utenti solo in due fasce orarie distinte:

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00;
  • nei giorni prefestivi e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Il Codice consente una tolleranza massima di 15 minuti rispetto agli orari indicati. La telefonata senza risposta o non effettuata perché l’utente è occupato è considerata come non effettuata.

Divieto di telefonate anonime e consenso

Gli operatori non possono effettuare telefonate che non consentono all’utente di identificare il numero dal quale viene effettuata la chiamata. I numeri devono essere visibili sul telefono e l’utente deve avere la possibilità di richiamare. Chi effettua la chiamata inoltre deve identificarsi in modo chiaro e ottenere il consenso specifico alla chiamata avente finalità promozionali.

Il consenso per finalità di telemarketing è valido ai sensi dell’art. 12 del Codice di condotta se informato, libero, specifico, inequivocabile e documentabile.

Script conforme al Codice di Condotta

Il committente deve mettere a disposizione del  call center, con modalità documentate e verificabili, uno script conforme al Codice di condotta e applicabile a ogni campagna di telemarketing o teleselling. Lo script deve contenere le istruzioni che gli operatori devono seguire e rispettare nel contare gli utenti. Il committente deve fornire inoltre il testo dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, anch’essa conforme al Codice di condotta, da sottoporre ai soggetti interessati.

Sanzioni per chi viola le regole

Di estremo interesse infine l’articolo 16 dedicato al controllo dell’origine del contratto con l’affidatario. L’accordo deve prevede un meccanismo sanzionatorio, che preveda l’applicazione di una penale, il mancato riconoscimento della provvigione o l’annullamento della stessa, se il contratto viene stipulato in mancanza di un contatto legittimo.

Le penali devono essere parametrate rispetto elle provvigioni e alla percentuale dei contratti sottoposti a controllo, per assolvere alle finalità dissuasive da perseguire. A tale fine si può stabilire ad esempio che la penale sia pari al triplo della provvigione prevista per ogni contratto e non richiesta oppure richiesta in ripetizione per ogni contratto.

 

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ctu discordanti

CTU discordanti: il giudice può scegliere a quale aderire CTU discordanti: il giudice che decide di aderire ad una delle due deve motivare indicando le ragioni specifiche della scelta

CTU discordanti: la scelta tra le due va motivata

Se tra due CTU discordanti, che giungono cioè a conclusioni opposte sulla responsabilità medica di un’azienda ospedaliera e di alcuni dottori, se il giudice dell’appello preferisce la seconda deve motivare specificamente le ragioni per le quali l’ha scelta ai fini del decidere.

Non basta affermare che la seconda CTU ha chiarito dubbi e criticità presenti nella prima relazione. La Cassazione fornisce questi importanti chiarimenti nell’ordinanza n. 18308/2024.

Danni celebrali alla neonata: genitore chiede i danni

Il genitore di una bambina cita in giudizio un’azienda ospedaliera. L’uomo chiede il risarcimento dei danni derivanti dalle omesse o tardive diagnosi e terapie post partum. Le condotte dei medici hanno compromesso gravemente le funzioni celebrali della figlia appena nata. La struttura chiama in causa le compagnie assicurative e i sanitari coinvolti nella vicenda.

CTU discordanti: decisioni opposte in primo e secondo grado

Il Tribunale per appurare le responsabilità dispone una CTU. Conclusa l’istruttoria il giudice di primo grado accoglie le richieste del genitore. La sentenza riconosce all’attore e alla figlia un risarcimento danno superiore agli 800.000,00.

I convenuti soccombenti impugnano la decisione. In appello i giudici dispongono una nuova CTU. La decisione della Corte ribalta l’esito del giudizio di primo grado. La consulenza tecnica afferma infatti che il ritardo psicomotorio della bambina non è riconducibile a una ipossia celebrale verificatasi durante il parto, ma ad una patologia genetica.

Obbligatorio motivare perché si preferisce una delle due CTU

Il genitore della bambina impugna la decisione in sede di Cassazione sollevando 11 motivi di doglianza. Solo l’undicesimo viene accolto con conseguente rinvio alla Corte d’appello territorialmente competente in diversa composizione.

In questo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza d’appello. La Corte di appello, pur esistendo una CTU precedente e contraria a quella che si è svolta in appello, non ha preso in considerazione le note critiche del difensore. L’esistenza di contestazioni specifiche sulla consulenza avrebbe dovuto indurre il giudice dell’appello a fornire una motivazione reale e non meramente apparente alla sua preferenza per le conclusioni della CTU successiva.

Motivazione apparente

La Cassazione accoglie questo motivo perché risulta in effetti fondato. Gli Ermellini ricordano che in una precedente pronuncia (n. 19372/2021) la stessa aveva precisato che se nel corso di un giudizio di merito vengono eseguite due consulenze tra loro difformi il giudice deve indicare le ragioni per le quale preferisce una delle due.

In particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.” 

Nel caso di specie però la Corte ha affermato di ritenere necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica di primo grado. La stessa però, nella motivazione, dopo l’illustrazione del contenuto della consulenza del secondo grado di giudizio e delle osservazioni alla stessa si limita ad affermare che:le risultanze della consulenza tecnica collegiale disposta nel presente grado hanno consentito di chiarire e superare quelle che, a parere di questa Corte, erano le criticità ed i dubbi del primo elaborato peritale, e dunque ritenendone di condividere le conclusioni, deve essere integralmente rivista la decisione impugnata che sulle prime aveva fondato il suo convincimento”. 

Tale motivazione è apparente, perché il giudice dell’appello non chiarisce quali erano le criticità del primo elaborato che sono state chiarite con la consulenza di secondo grado. La Corte in sostanza non chiarisce per quali ragioni ritiene di preferire la seconda consulenza rispetto alla prima. Il richiamo generico ai dubbi e alle criticità relative alla prima consulenza non riesce da solo a colmare la lacuna motivazionale.

 

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riforma cartabia

Riforma Cartabia: costituzionale l’art. 473.bis-17 c.p.c.? Riforma Cartabia: dubbi sulla costituzionalità del termine di 10 giorni che ha l'attore per esercitare il suo diritto di difesa

Riforma Cartabia: i dubbi di costituzionalità

La Riforma Cartabia concede all’attore 10 giorni per prendere posizione sulle difese del convenuto, precisare e modificare le proprie conclusioni, proporre domande ed eccezioni  in conseguenza della domanda riconvenzionale e formulare istanze di prova. Questa regola però viola i principi sanciti dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. Il nuovo art. 473bis.17 c.p.c, che prevede questo termine, non consente all’attore di esercitare il proprio diritto di difesa come il convenuto. Lo ha sancito il Tribunale di Genova che, accogliendo le rimostranze di parte attrice, ha rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Consulta con l’ordinanza del settembre 2024.

Domanda per la modifica delle condizioni della separazione

Nella vicenda, una donna agisce in giudizio per chiedere la modifica delle condizioni della separazione sancita con una sentenza del 2016. Nella domanda chiede l’aumento del contributo dovuto dall’ex marito in favore della figlia maggiorenne, affetta da serti disturbi dell’apprendimento. Il marito si costituisce in giudizio, si oppone alle richieste della ex moglie e in via riconvenzionale chiede il divorzio.

Parte ricorrente con memoria 473bis.17 c.p.c. eccepisce l’inammissibilità della domanda di divorzio. Per l’attrice essa non presenta alcuna connessione oggettiva con la domanda principale. In udienza le parti raggiungono un accordo sul mantenimento e sulle spese straordinarie in favore della prole. La causa viene rinviata e le parti depositano note scritte per tentare di trovare un punto di incontro su tutte le questioni patrimoniali pendenti.

Costituzionale l’art. 473bis.17 c.p.c.?

Il giudice prende atto dell’impossibilità di raggiungere una soluzione condivisa sul divorzio a causa dell’eccezione sollevata da parte attrice. Essa ha sollevato infatti un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 473 bis. 17 introdotto dalla Riforma Cartabia nel procedimento in materia di persone e famiglia. Per la ricorrente il termine di 10 giorni che viene concesso alla parte attrice per prendere posizione sulle domande nuove del convenuto sono insufficienti e lesivi dei principi sanciti dall’articolo 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo).

Il Tribunale di Genova, nel pronunciarsi sulla dubbia legittimità costituzionale dell’art. 473bis. 17, dopo aver analizzato gli articoli 473 bis 11 si sofferma sull’art. 474bis. 17. Questo articolo al comma 1 dispone che: “entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473-bis. 12, terzo comma”.

Il convenuto ha 30 giorni per impostare la difesa, l’attore solo 10

Analizzando la normativa in questione emerge che il convenuto ha 30 giorni di tempo per impostare la difesa, sollevare le sue eccezioni e formulare eventuali domande riconvenzionali. L’attore invece, per prendere posizione sulle domande e sulle difese del convenuto, modificare le proprie domande, sollevare eventuali accezioni e proporre domande nuove in conseguenza delle domande e dei mezzi di prova del convenuto ha solo 10 giorni, spesso 9 o meno ancora se la comparsa conclusionale viene depositata lultimo giorno disponibile e scaricata dalla Cancelleria il giorno successivo.”

In un caso come quello di specie, in cui parte attrice si è limitata a chiedere la modifica delle condizioni per il mantenimento della prole mentre parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale il divorzio, quest’ultima mette in discussione tutto quanto stabilito fino a quel momento tra la coppia in materia di diritti patrimoniali e non patrimoniali. Per questo parte attrice lamenta di non aver avuto abbastanza tempo per formulare la domanda per l’assegno divorzile conseguente alla domanda di divorzio di controparte.

Compressione ingiustificata dei termini: l’attore non può difendersi

L’articolo 474bis.17 c.p.c. prevede una compressione ingiustificata del diritto di difesa dell’attore previsto dall’articolo 24 della Costituzione in violazione del principio del giusto processo sancito dall’articolo 111 e di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione.

“Il termine di soli dieci giorni previsto dall’art. 473 bis.17 c.p.c in favore dell’attore per modificare e precisare le domande e formulare domande nuove e quindi anche i relativi mezzi di prova, si reputa assolutamente incongruo, non rinvenendosi nei vari riti previsti dal nostro ordinamento per i giudizi a cognizione piena una tempistica così ristretta”.

Basti pensare ai tempi previsti dagli articoli 166 e 171 ter del processo a cognizione ordinaria, a quelli indicati dall’art. 281 duodecies c.p.c, che disciplina il rito ordinario semplificato, ai termini del rito lavoro di cui all’art. 481 c.p.c o a quelli previsti dall’art. 166 ante riforma.

Come più volte affermato dalla Consulta “Il difetto di congruità del termine, rilevante sul piano della violazione dell’art. 24, primo comma, Cost., si ha solo qualora esso, per la sua durata, sia inidoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, tale da rendere inoperante o carente la tutela accordata al cittadino” (Corte Cost. 10/02/2023, n. 18)”.

 

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commercialista sbaglia

Commercialista sbaglia? Culpa in vigilando anche per il cliente Per la Cassazione, non è esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele

Culpa in vigilando

Scatta la culpa in vigilando per il cliente che non dimostra di aver controllato il commercialista che sbaglia o che ha un comportamento infedele. Lo ha affermato la sezione tributaria della Cassazione, con ordinanza n. 25158/2024.

La vicenda

Nella vicenda, il titolare di un’impresa individuale impugnava un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2003, con cui – a seguito dell’omessa dichiarazione dei redditi – venivano accertati maggiori ricavi e recuperate IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori. Il contribuente deduceva che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi era ascrivibile all’infedele comportamento del proprio consulente.
La CTP di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso e la CTR Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che le sanzioni non fossero dovute, “in quanto le violazioni erano ascrivibili al comportamento del consulente e il contribuente aveva sporto denuncia nei confronti del medesimo”.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione sostanzialmente lamentando che il contribuente “non può andare esente da comportamenti assunti dal proprio consulente ove non abbia vigilato sull’operato – dello stesso – né essendo la proposizione della denuncia penale idonea a rimuovere la responsabilità”.

Sanzioni amministrative per violazioni tributarie

La Cassazione dà ragione al fisco. Secondo una costante giurisprudenza, rilevano infatti i giudici della S.C., “in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza; non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (cfr., tra le tante, Cass., n. 12901/2019; n. 21061/2018).
Pertanto, non è esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove lo stesso non fornisca prova dell’attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato del professionista, ovvero ove non dia prova del suo comportamento fraudolento (cfr. Cass. n. 9422/2018), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (cfr. Cass. n. 19422/2018).

La decisione

La sentenza impugnata, in definitiva, per la S.C., non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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giurista risponde

Mutuo a tasso fisso e mancata indicazione modalità di ammortamento La mancata indicazione di elementi, quali le modalità di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale ovvero il regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto?

Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Nicola Pastoressa

 

 

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130).

Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi a seguito di rinvio proposto da un tribunale di merito che ha evidenziato l’esistenza di diverse interpretazioni giurisprudenziali in ordine alle conseguenze derivanti sia dalla mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. “alla francese” nel contratto di mutuo bancario nonché alle modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi relativi al capitale.

Tale regime di ammortamento, molto diffuso nella prassi bancaria, prevede la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo.

Una prima ricostruzione, restrittiva, ritiene che non deriverebbe alcuna conseguenza di sorta in punto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto.

Una seconda ricostruzione, invece, ritiene che la mancata indicazione del regime di ammortamento (nel caso di specie, cd. “alla francese”) avrebbe conseguenze in termini di validità del contratto, facendo leva sul principio di trasparenza bancaria e sul diritto del cliente di ricevere una corretta e trasparente informazione in quanto “parte debole” contrapposta al “bonus argentarius”; ciò soprattutto in relazione al fatto che tale regime di ammortamento potrebbe determinare un significativo incremento del costo del denaro per effetto del regime “composto” di capitalizzazione degli interessi poiché l’interesse prodotto in ogni periodo si sommerebbe al capitale e produrrebbe a sua volta interessi. Secondo questa tesi, la mancata esplicitazione del regime di ammortamento renderebbe indeterminato il tasso con conseguente violazione del requisito della forma ad substantiam e nullità parziale del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c.

Viene sottolineato come una dottrina abbia ammesso l’estraneità di questa tipologia di ammortamento alla tematica dell’anatocismo, rilevando che tale sistema non farebbe incrementare il montante complessivo ma, diversamente, non permetterebbe di farlo scendere nonostante gli avvenuti pagamenti, deprivando in via istituzionale la forza restitutoria dei pagamenti.

Altra dottrina ne contesta la validità sotto il profilo della meritevolezza dell’interesse perseguito e della causa concreta del negozio, argomentando come tale sistema di ammortamento comporti una programmata imputazione dei pagamenti a interessi in misura maggiore che al capitale, con conseguente esigibilità degli interessi prima di quella del capitale a cui sono correlati e per una misura superiore che si assume non consentito ex art. 821, comma 3 c.c.; a tale impostazione si replica tuttavia come sia presente nel sistema civilistico italiano l’istituto degli interessi compensativi che decorrono sul capitale ancorché questo non sia ancora divenuto esigibile. L’obbligazione degli interessi sarebbe quindi “accessoria”, con un vincolo genetico dipeso nella sua vicenda costitutiva dall’obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, separato dalla sua causa genetica con assunzione di una propria autonomia.

In conclusione le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto giurisprudenziale in corso, hanno dato risposta negativa al quesito oggetto di rinvio, enunciando come nel regime di ammortamento alla francese di tipo standardizzato normale non sia causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi.

Contributo in tema di “Mutuo bancario a tasso fisso e mancata indicazione delle indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione”, a cura di Matteo Castiglione e Nicola Pastoressa, estratto da Obiettivo Magistrato n. 77 / Settembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

depositi automatizzati

Depositi automatizzati PCT: il cancelliere che fine fa? Depositi automatizzati: limitati i poteri della cancelleria nella procedura di deposito degli atti. Quale sarà il destino dei cancellieri?

Depositi automatizzati: specifiche tecniche PCT

I depositi automatizzati nel processo civile e penale telematico diventano la regola. Lo prevedono le specifiche tecniche in vigore dal 30 settembre 2024 e pubblicate il 4 agosto 2024 sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Depositi automatizzati: come funzionano

In base alle nuove specifiche tecniche del processo telematico, l’atto che rientra tra quelli soggetti ad accettazione automatica, una volta ricevuto dal sistema viene verificato e accettato senza che sia necessario l’intervento umano, come evidenziato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Milano in un documento dedicato alle specifiche tecniche. L’atto viene registrato automaticamente nello storico del fascicolo e il deposito viene posto in uno stato dedicato che mette in evidenza l’accettazione automatica. Il mittente riceve in automatico le pec che lo informano dello stato del deposito e dell’accettazione.

Deposito automatizzato: il flusso

Gli atti soggetti al deposito e all’accettazione automatica seguono i seguenti passaggi:

  • l’avvocato deposita l’atto tramite i redattori e la pec;
  • il sistema riceve l’atto in deposito ed effettua le verifiche preliminari;
  • il sistema verifica se l’atto rientra tra quelli per i quali è previsto il deposito automatico;
  • se l’atto è idoneo il sistema lo associa all’evento che corrisponde al fascicolo e procede con l’accettazione automatica;
  • invio delle pec di accettazione, di avvenuta consegna; contenente l’esito dei controlli automatici; contenente l’esito dell’accettazione del deposito.

Deposito automatizzato: per quali atti?

Numerosi gli atti per i quali le specifiche tecniche prevedono il deposito automatizzato.

  • Memoria 171 ter 1, replica 171 ter 2, contro-repliche 171 ter 3;
  • Istanza di accoglimento domanda 183 ter e di rigetto domanda 183 quater;
  • Memoria istruttoria 183 e di replica; memoria di replica 183 uc;
  • Deposito dei documenti autorizzati in udienza; di note scritte in sostituzione udienza;
  • Note scritte processo civile;
  • Note conclusionali; comparsa conclusionale e di replica 190;
  • Memoria 473 bis17c1, c2 e c3;
  • istanza ex art 186 bis, ter, quater;
  • istanza fissazione termine note sost. udienza;
  • opposizione termine note sost. udienza;
  • deposito note sostitutive udienza;
  • deposito memorie.

A questi atti del processo civile si sommano quelli specifici delle esecuzioni concorsuali, delle esecuzioni individuali e della Cassazione.

Intervento della cancelleria in caso di problemi

Il processo di accettazione automatica subisce interruzioni solo se si verificano problemi tecnici e operativi. Solo in questo caso la cancelleria è chiamata ad intervenire, se invece il processo di deposito si realizza senza problemi la figura del cancelliere non è necessaria.

L’art. 17 delle specifiche tecniche

Lo prevedono i commi 9, 10 e 11 dell’art. 17 delle specifiche tecniche, che così dispongono:

9. A seguito dellinvio dellatto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario lintervento degli operatori di cancelleria.

  1. In caso di anomalia bloccante (FATAL) il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione del rifiuto dellaccettazione dellatto.
  2. In caso di accettazione dellatto, anche dopo lintervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dellavvenuto deposito dellatto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.”

 

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revisore di sostenibilità

Revisore di sostenibilità: chi è e cosa fa Revisore di sostenibilità: chi è e cosa fa la nuova figura prevista dalla Direttiva CSRD recepita dal decreto legislativo n. 125/2024

Revisore di sostenibilità: recepimento Direttiva UE 2022/2464

Il revisore di sostenibilità è una figura introdotta dalla Direttiva UE 2022/2464, meglio nota come Corporate Sustainability Reporting Direttive (CSRD), che modifica il regolamento UE 537/2014 e tre direttive che si occupano della rendicontazione societaria di sostenibilità.

Il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, pubblicato sulla GU n. 212 del 10 settembre 2024 e che ha recepito la suddetta Direttiva 2022/2464 si occupa anche di disciplinare la figura del revisore della sostenibilità.

La direttiva CSRD amplia non solo gli obblighi previsti dalla Direttiva 2014/1995, ma anche i soggetti a cui tali obblighi sono applicabili. Oggi infatti sono soggetti alla disciplina della direttiva non solo le imprese con un minimo di 500 dipendenti, ma anche le PMI, ad accezione delle micro-imprese e le succursali di società extra UE con ricavi minimi realizzati all’interno del territorio UE di 150 milioni di euro.

Revisore di sostenibilità: chi è

Il revisore della sostenibilità può essere sia lo stesso revisore legale che si occupa della revisione legale del bilancio che un altro revisore.

L’incarico per l’adempimento degli obblighi a carico del revisore di sostenibilità può essere assunto anche da una società di revisione legale abilitate. La società di revisione che si occupa di questi adempimenti può essere anche la stessa società di revisione legale del bilancio, così come una diversa società.

Requisiti e formazione

L’articolo 9 del decreto di recepimento n. 125/2024, che modifica anche il decreto legislativo n. 39/2010, stabilisce i requisiti di cui deve essere in possesso il revisore di sostenibilità e la formazione prevista per questa figura che, per svolgere gli incarichi legati alla sostenibilità, deve essere iscritto in un apposito registro.

Diritti

Il revisore può dimettersi dagli incarichi ricevuti, fatto salvo il risarcimento del danno nelle modalità e nei termini che verranno definiti dal Ministero dell’economia e delle Finanze dopo aver sentito la Consob. In ogni caso le dimissioni devono dare la possibilità alla società soggetta a revisione di provvedere in altro modo.

Revisore di sostenibilità: che cosa fa

Il revisore di sostenibilità attesta e cura la rendicontazione di sostenibilità. Lo stabilisce l’articolo 8 del decreto legislativo di recepimento della Direttiva. Esso esprime con la relazione prevista dall’articolo 14 bis del decreto legislativo n. n. 39/2010 le sue conclusioni sulla conformità della rendicontazione alle norme dello stesso decreto che prevedono e disciplinano:

  • i criteri si redazione;
  • la conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione;
  • la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa.

Per ogni incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità il revisore o la società di revisione devono creare un fascicolo, contenente determinati dati e informazioni.

Il revisore della sostenibilità ha l’obbligo di conservare la documentazione di eventuali reclami scritti sull’esecuzione della rendicontazione legale o delle attestazioni di sostenibilità eseguiti per 10 anni, che decorrono dalla data della relazione di revisione o di attestazione.

In caso di irregolarità nello svolgimento delle sue funzioni il revisore può essere sanzionato dal Ministero dell’Economia  e delle finanze e dalla Consob.

Relazione attestazione conformità della rendicontazione di sostenibilità

Uno dei compiti principali del revisore consiste nella redazione della  relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in cui vengono espresse le conclusioni sulla   “conformità della rendicontazione  di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,  che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all’obbligo di marcatura  della  rendicontazione  di  sostenibilità di  cui   agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9,  del predetto decreto, nonché circa la conformità all’osservanza  degli  obblighi  di  informativa previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.”

Il contenuto della relazione è disciplinato dal nuovo art. 14 bis del dlgs n. 39/2010.

 

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Riforma processo civile: arriva un nuovo correttivo Il Consiglio dei Ministri ha approvato in secondo esame preliminare un decreto contenente disposizioni integrative e correttive alla riforma Cartabia

Riforma processo civile

Riforma processo civile: è in arrivo un nuovo correttivo. Il Governo, infatti (come da comunicato del 27 settembre 2024) ha approvato, in secondo esame preliminare, un decreto recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 149/2022 (attuativo della cosiddetta riforma Cartabia).

Il testo, in particolare, approvato dal Cdm, su proposta del ministro della giustizia Carlo Nordio, apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, “in modo da chiarire – spiega l’esecutivo – la lettura di alcune norme e rendere più fluidi alcuni snodi processuali, in particolare relativamente alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Inoltre, attua l’integrale digitalizzazione del processo civile, con conseguente eliminazione di tutti gli adempimenti ‘manuali’ a carico delle parti”.

I correttivi attesi

In base a quanto si apprende, le modifiche dovrebbero riguardare tra l’altro, i termini in caso di revocaziione di sentenza per conflitto con una decisione Cedu, la notifica delle impugnazioni, la domanda introduttiva del giudizio che dovrà contenere un avvertimento specifico a pena di decadenze, la difesa tecnica resa obbligatoria per tutti i giudizi innanzi al tribunale, ecc.

La nuova formulazione del testo, fa presente il Cdm, “tiene conto delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari. In considerazione del mancato accoglimento di alcune di esse, come previsto dalla legge delega, il testo sarà nuovamente trasmesso alle Camere corredato dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione”.

correttivo crisi di impresa

Correttivo crisi d’impresa: in vigore Il Codice della crisi di impresa subisce ulteriori modifiche da parte del terzo correttivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 28 settembre 2024

Correttivo Codice della crisi

Mercoledì 4 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il correttivo della crisi d’impresa, che aveva approvato in via preliminare nella seduta del 10 giugno u.s., su proposta del Ministro della Giustizia. Il decreto legislativo contiene le disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

Il D.Lgs. n. 136/2024 recante “”Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14” (c.d. “Decreto correttivo-ter”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227/2024 per entrare in vigore a partire dal 28 settembre 2024.

Di cosa si occupa il correttivo al Codice della crisi

Il decreto legislativo in esame introduce il terzo correttivo al Codice e si prefigge l’obiettivo di correggere alcuni difetti di coordinamento normativo venuti in rilievo dopo i precedenti correttivi, di porre rimedio ad alcuni errori materiali, di aggiornare la normativa di riferimento, nonché di fornire chiarimenti di natura interpretativa.

Le novità più importanti

Poche ma rilevanti le modifiche apportate durante il controllo del testo da parte del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

Diverse le novità che interessano la composizione negoziata della crisi:

  • Alla procedura possono accedere anche l’imprenditore agricolo e commerciale che si trovino in stato di insolvenza.
  • Un chiarimento importante riguarda il trasferimento dell’azienda o di rami della stessa. In questi casi, nell’ottica di perseguire il risanamento, è necessario preservare, ovviamente per quanto possibile, i posti di lavoro dei dipendenti.
  • Le misure protettive del patrimonio possono essere richieste in relazione a certi creditori o certe categorie di creditori.
  • Il compenso dell’esperto viene aumentato del 100% se dopo la relazione finale, grazie al suo intervento, si concludono accordi, contratto o convenzione.

In relazione al concordato semplificato il testo prevede invece la possibilità di accesso anche con riserva di deposito, sia della proposta che del piano.

Si prevede altresì l’applicazione delle disposizioni che regolano la crisi o l’insolvenza di gruppo ai PRO di gruppo.

Le altre modifiche interessano il procedimento di accertamento dello stato passivo (art. 270) il procedimento di esdebitazione (art. 281) e l’aggiornamento dei professionisti (art. 356).

Transazione fiscale e contributiva

Il correttivo conserva l’innalzamento delle soglie per il cram down fiscale, che consiste nello stralcio forzoso dei debiti anche se gli enti pubblici non aderiscono. Cambiano però le percentuali di soddisfazione dei crediti tributari e fiscali per procedere al cram down, procedura che viene esclusa totalmente nei casi in cui il debito tributario rappresenta almeno l’80% dell’intero debito dell’impresa.

Codice della crisi: ruolo centrale dei professionisti

Nel decreto legislativo in esame, i professionisti assumono un ruolo centrale nel processo di gestione e risanamento delle imprese in crisi. Diverse le novità di interesse.

La prima riguarda la prededucibilià dei crediti professionali, che viene garantita anche quando la prestazione viene richiesta direttamente dal debitore, per l’esito positivo dello strumento.

Semplificati gli obblighi formativi e di iscrizione per gli avvocati così come per i commercialisti e i consulenti del lavoro che devono procedere all’iscrizione all’albo dei gestori della crisi.

Segnalazione anticipata delle crisi di impresa

Il testo rivede il meccanismo di segnalazione anticipata delle crisi di impresa. L’organo di controllo societario e il revisore legale terzo segnalano in forma scritta, nell’esercizio delle loro funzioni, i presupposti per presentare l’istanza. La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi idonei ad assicurare la ricezione. Essa deve contenere inoltre la determinazione di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale l’organo amministrativo della società deve rendere note le iniziative intraprese.

 

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terzo trasportato

Terzo trasportato: va risarcito se il conducente è ubriaco Il terzo trasportato da un conducente ubriaco va risarcito se vittima di sinistro, il suo concorso di colpa va valutato caso per caso

Terzo trasportato e diritto al risarcimento

Il terzo trasportato da un conducente in stato di ebbrezza se rimane coinvolto in un sinistro stradale non ha sempre colpa a titolo di concorso (art. 1227 c.c). In questi casi non si può escludere il diritto del terzo al risarcimento del danno. Spetta al giudice di merito, per quantificare il danno, accertare caso per caso, l’eventuale concorso di colpa della vittima. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24920/2024.

Lesioni da sinistro stradale e risarcimento del danno

Un soggetto trasportato a bordo di un autoveicolo, resta vittima di un sinistro stradale e riporta lesioni personali. Per i danni subiti il terzo chiede il risarcimento al vettore e all’assicurazione del veicolo.

Terzo trasportato responsabile al 50%

Il Tribunale la Corte d’appello ritengono che il trasportato sia responsabile al 50%, ai sensi dell’art. 1227 c.c. Lo stesso ha infatti accettato di farsi trasportare da un conducente in evidente stato di ebrezza.

Parte soccombente ricorre in Cassazione lamentando la mancata dimostrazione dello stato di ebrezza del conducente, così come la mancata dimostrazione della percepibilità di detta condizione.

La colpa del terzo trasportato va valutata nel singolo caso

La Cassazione richiama dapprima alcuni importanti principi in materia di RCA sanciti dalla Direttiva 2009/103 e poi una sentenza della Corte di Giustizia UE. Conclusa l’analisi di questi testi gli Ermellini affermano due importanti principi di diritto ai fini del decidere.

  • Il primo afferma che: l‘art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, § 3 della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitoria spettante al trasportato, “qualsiasi disposizione di legge (…) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol”. Spetterà dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore”.
  • Il secondo invece sancisce che “l’accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.”.

 

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