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Comportamenti vietati in spiaggia: quali sono e cosa comportano Comportamenti vietati in spiaggia: quando le condotte maleducate configurano veri e propri illeciti penali e amministrativi

comportamenti vietati in spiaggia

Comportamenti vietati in spiaggia

Quando si va in vacanza ci si rilassa e spesso ci si dimentica che  ci sono dei comportamenti vietati in spiaggia. Anche in questi posti ci sono delle regole precise da rispettare per non rischiare di incorrere in reati o illeciti amministrativi, con conseguenti multe e pene di vario tipo. Facciamo qualche esempio per chiarire.

Condotte che integrano illeciti penali

Quando si decide si andare in spiaggia è perché si vuole stare tranquilli, prendere il sole, fare due chiacchiere e magari schiacciare un pisolino. Programma impossibile da realizzare se la musica di qualche vicino di ombrellone è troppo alta o se i ragazzi che giocano in spiaggia a racchettoni o a palla sono decisamente troppo rumorosi.

E’ necessario ricordare che l’articolo 659 del codice penale punisce chi, con rumori forti o schiamazzi, o usando in modo eccessivo strumenti musicali, clacson, o non impedendo che i suoi animali facciano baccano, disturba le persone che stanno riposando. La pena prevista è l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 309 euro.

L’accensione di un barbecue o di falò sulla spiaggia per trascorrere serate romantiche può configurare invece il reato di incendio colposo e comportare l’obbligo di dover risarcire i danni cagionati, così come di pagare sanzioni amministrative, se vietato da disposizioni comunali.

Da segnalare anche che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11158/2018 ha sancito che “L’estrazione di sabbia dal lido del mare integra il reato di furto, risultando in proposito irrilevante il volume di sabbia asportato, a meno che non si tratti di quantitativi irrilevanti, come quelli per esempio utilizzati per l’esplicazione di attività ricreative.”

Comportamenti vietati in spiaggia: quando sono illeciti amministrativi?

Chi ama l’abbronzatura integrale può decidere di prendere il sole in topless. In questo caso però è bene sapere che c’è il rischio  di incorrere nell’illecito amministrativo di atti contrari alla pubblica decenza, previsto dall’articolo 726 del codice penale, depenalizzato  dal decreto legislativo n. 8/2016 e punito con una sanzione amministrativa pecuniaria minima di 51 euro fino a un massimo di 309 euro.

Depenalizzato, ma ugualmente grave, anche la condotta di chi compie atti di autoerotismo in spiaggia. In questo caso infatti si configura l’illecito amministrativo di atti osceni in luogo pubblico, previsto dall’articolo 527 del codice penale e punito con una sanzione amministrativa che può arrivare a 30.000 euro e che diventa reato punibile con la reclusione fino a 4 anni se commessa “all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e sa da ciò deriva pericolo che essi vi assistano.”

Multe salate possono essere poi previste da provvedimenti degli enti locali, come regolamenti e ordinanze nei seguenti casi:

  • giocare a pallavolo o a pallone al di fuori dalle aree dedicate;
  • condurre il cane in spiaggia in violazione delle ordinanze locali;
  • fumare contravvenendo al divieto imposto dallo stabilimento balneare;
  • lasciare teli, stuoie, sedie a sdraio e oggetti vari in spiaggia anche la notte. In molti comuni questa condotta è sanzionata perché considerata abuso del suolo pubblico;
  • anche occupare la battigia, ossia il tratto di spiaggia vicino al mare, può portare all’applicazione di sanzioni;
  • usare droni in spiaggia per fare riprese può invece comportare la violazione della privacy dei bagnanti;
  • raccogliere conchiglie o sassolini è invece un illecito amministrativo perché si tratta di materiale che fa parte del demanio pubblico;
  • pescare ricci di mare, crostacei e stelle marine può portare invece anche a conseguenze penali, trattandosi di raccolta abusiva.

Lasciare infine sulla spiaggia rifiuti di vario tipo e mozziconi di sigaretta ha  conseguenze amministrative per il privato e penali se a commetterlo è un imprenditore e il rifiuto è collegato all’attività svolta, oltre a rappresentare un gesto di grave inciviltà.

 

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