Cos’è la mora del creditore?
La messa in mora del creditore, disciplinata dall’articolo 1206 del Codice Civile, è una situazione giuridica che si verifica quando il creditore rifiuta senza giustificato motivo di ricevere la prestazione dovuta dal debitore o di compiere gli atti necessari affinché l’obbligazione possa essere adempiuta.
La mora del creditore si verifica quando quest’ultimo non collabora all’adempimento dell’obbligazione, rendendo impossibile al debitore l’esecuzione della prestazione. Questo principio tutela il debitore, impedendo che sia considerato inadempiente per cause a lui non imputabili.
L’art. 1206 c.c. stabilisce che il creditore è in mora quando:
- rifiuta ingiustificatamente di ricevere la prestazione offerta dal debitore;
- non compie gli atti necessari affinché il debitore possa adempiere all’obbligazione.
Esempi pratici:
- il creditore non si presenta nel luogo concordato per il pagamento di una somma dovuta;
- il locatore rifiuta di ricevere il pagamento del canone d’affitto dall’inquilino;
- un venditore tenta di consegnare la merce, ma l’acquirente rifiuta di accettarla senza motivo valido.
Normativa e funzionamento della mora del creditore
Il Codice Civile disciplina la messa in mora del creditore attraverso una serie di articoli:
- Art. 1206 c.c. – Definizione della mora del creditore;
- Art. 1207 c.c. – Effetti della mora del creditore;
- Art. 1208 c.c. – Offerta formale della prestazione;
- Art. 1210 c.c. – Deposito liberatorio.
Per far valere la mora del creditore, il debitore deve provare di aver eseguito una offerta reale o formale della prestazione (art. 1208 -1209 c.c.), oppure di aver depositato la somma o il bene presso un istituto bancario o presso un notaio (art. 1210 c.c.).
Effetti della mora del creditore
La mora del creditore produce effetti giuridici rilevanti, così come sancisce l’articolo 1207 c.c.
- Esclusione della responsabilità del debitore
- Il debitore non può essere considerato inadempiente se l’obbligazione non viene eseguita a causa della condotta del creditore.
- Cessazione dell’obbligo di risarcimento danni per ritardo
-
- Il debitore non è tenuto a pagare interessi e frutti della cosa se il debitore non li ha percepiti
- Risarcimento del danno
-
- Il creditore deve risarcire i danni che derivano dalla sua mora al debitore.
- Diritto al rimborso delle spese per custodia e conservazione del bene
-
- Se il debitore è costretto a sostenere spese per la custodia e la conservazione del bene non accettato, può richiederne il rimborso al creditore
Come si fa valere la mora del creditore?
Per la messa in mora del creditore, il debitore deve compiere le seguenti azioni:
Offerta formale della prestazione
L’offerta che il debitore presenta al creditore deve possedere i requisiti indicati dall’articolo 1206 c.c. (creditore o terzo capace di ricevere; persona che può adempiere; totalità della somma o cose dovute, termine scaduto; condizione verificata; aal creditore o al domicilio; dia un pubblico ufficiale autorizzato, consenso del debitore se occorre liberare i beni dalle garanzie)
Deposito Liberatorio (Art. 1210 c.c.)
- Se il creditore continua a rifiutare, il debitore può depositare la somma dovuta presso un notaio o un istituto di credito, come previsto dall’articolo 1210 c.c.
- Se l’oggetto dell’obbligazione è una somma di denaro, il debitore può depositarla presso la Cassa Depositi e Prestiti o un altro ente autorizzato.
- Se si tratta di un bene mobile, può essere affidato a un custode.
Ricorso Giudiziale
Se il creditore continua a non collaborare, il debitore può agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti la mora del creditore e lo obblighi a ricevere la prestazione.
Giurisprudenza in materia
Ecco alcune sentenze fondamentali in materia di mora del creditore.
Cassazione n. 10605/2016: Nelle obbligazioni pecuniarie con termine di pagamento, è sufficiente che l’offerta reale della somma avvenga entro la scadenza. Non è invece necessario che entro tale termine siano completate anche le formalità successive al deposito, come la notifica al creditore del giorno del deposito o del verbale di deposito in caso di sua assenza. Queste formalità sono infatti solo eventuali e si rendono necessarie solo se il creditore non accetta l’offerta. Pertanto, il debitore può effettuare l’offerta reale anche l’ultimo giorno utile per il pagamento.
Cassazione n. 302/2015: Quando un creditore è in mora, il deposito della prestazione effettuato dal debitore ai sensi degli articoli 1210 e 1212 del Codice Civile (ad esempio, il deposito di una somma di denaro), se non viene accettato dal creditore, non estingue immediatamente l’obbligazione. Per liberare il debitore, è necessaria la convalida del deposito. Questa convalida può essere richiesta dal debitore anche in un momento successivo, ad esempio opponendosi a un precetto (atto di intimazione a pagare) che il creditore gli abbia notificato per ottenere l’adempimento dell’obbligazione. In tal caso, il debitore deve presentare una specifica domanda di convalida del deposito all’interno del giudizio di opposizione all’esecuzione. Spetta al debitore, in qualità di attore in questo giudizio, l’onere di allegare e provare che il deposito è stato eseguito correttamente e che sussistono i presupposti per la sua convalida.
Cassazione n. 20889/2012: La mora del creditore (o mora credendi) si verifica quando il creditore, senza un motivo legittimo, non accetta la prestazione offertagli dal debitore o non compie gli atti necessari per rendere possibile l’adempimento. Questo è quanto stabilito dall’articolo 1206 del Codice Civile. Di conseguenza, se il creditore non coopera, il debitore può subire dei danni. Questi danni, di cui all’articolo 1207, comma 3, del Codice Civile, possono includere, ad esempio, le spese sostenute per la conservazione della cosa dovuta o il lucro cessante per la mancata liberazione dall’obbligazione. Per far sì che si configuri la mora del creditore e per poter poi chiedere il risarcimento di tali danni, è fondamentale che il debitore abbia preventivamente eseguito un’offerta solenne della prestazione, ovvero un’offerta fatta secondo le formalità previste dalla legge.
Leggi anche La messa in mora riferita al debitore