Revoca amministratore di condominio: in quali casi
La revoca dell’amministratore di condominio può essere avvenire prima della scadenza naturale del suo mandato (un anno, rinnovabile automaticamente) nei seguenti casi:
- Revoca assembleare: su decisione dei condomini, anche senza giusta causa, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;
- Revoca giudiziaria: su decisione del tribunale in caso di gravi irregolarità nella gestione.
La revoca è disciplinata dall’art. 1129 del Codice Civile, il quale prevede specifiche ipotesi di revoca d’ufficio.
Normativa di riferimento: art. 1129 c.c.
L’art. 1129 c.c., riformato dalla Legge 220/2012, stabilisce che:
- L’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento.
- Il tribunale può revocarlo per gravi irregolarità su ricorso di ogni condomino.
- L’amministratore è obbligato a riferire ai condomini eventuali conflitti di interesse.
Tipologie di revoca amministratore condominio
L’amministratore può essere revocato per volontà dell’organo assembleare o per disposizione del giudice nei casi più gravi.
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Revoca assembleare
L’assemblea condominiale può revocare l’amministratore con o senza motivo con la stessa maggioranza richiesta per la sua nomina (maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi – comma 2 articolo 1136 c.c.)
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Revoca giudiziaria
Se l’amministratore commette gravi irregolarità, ogni condomino può rivolgersi al tribunale per chiederne la revoca. Le principali cause sono:
- Mancata presentazione del rendiconto annuale;
- Omissione della convocazione dell’assemblea;
- Irregolare gestione delle finanze condominiali;
- Violazione delle norme in materia di trasparenza e conflitto di interessi.
La revoca giudiziaria comporta l’inibizione alla nomina dello stesso amministratore.
Procedura di revoca amministratore condominio
- Convocazione dell’assemblea con specifico ordine del giorno.
- Votazione della revoca con la maggioranza prevista dalla legge.
- Nomina del nuovo amministratore (opzionale, ma consigliata per garantire la continuità gestionale).
- In caso di revoca giudiziaria, presentazione del ricorso al tribunale competente.
Giurisprudenza di rilievo
Sono molte le sentenze di merito e di legittimità che si cono occupate della revoca dell’amministratore condominiale. Vediamo le più recenti e di rilievo.
Cassazione n. 3198/2023: il decreto di revoca dell’amministratore di condominio, emesso dal tribunale ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., è un provvedimento di volontaria giurisdizione, volto a sostituire la volontà assembleare per garantire una gestione corretta del condominio nei casi di grave compromissione. La revoca dell’amministratore è normalmente di competenza dell’assemblea, mentre quella disposta dal giudice ha natura sanzionatoria, con il singolo condomino che può solo attivare il procedimento. Pur incidendo sul rapporto di mandato, il decreto non ha carattere decisorio e non impedisce un’eventuale tutela giurisdizionale in un giudizio ordinario.
Corte d’Appello di Napoli sentenza 24 giugno 2022: La conferma dell’amministratore da parte dell’assemblea, mentre è in corso un procedimento di revoca giudiziale avviato da singoli condòmini, non elimina né sana le irregolarità contestate.
Cassazione n. 7874/2021: Se l’assemblea revoca l’amministratore di condominio prima della scadenza del mandato, questi ha diritto al risarcimento dei danni, oltre al pagamento di eventuali crediti, ai sensi dell’art. 1725, comma 1, c.c. Tuttavia, il risarcimento non è dovuto se la revoca avviene per giusta causa, che può essere individuata tra i motivi che giustificano la revoca giudiziale.
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