Riforma Codice della Strada e sospensione patente
Sospensione breve della patente di 7 o 15 giorni per chi commette determinate infrazioni e ha meno di 20 o 10 punti sulla patente. Lo prevede il nuovo art. 218 ter del Codice della Strada, in base alla modifiche previste dal disegno di legge n. 1086, ora al Senato e prossimo all’approvazione. Vediamo cosa prevede la norma più in dettaglio.
Sospensione breve della patente per chi ha meno di 20 punti
Il comma 1 del nuovo articolo 218 ter, dedicato alla sospensione della patente in relazione al punteggio del documento di guida prevede la sospensione, in aggiunta all’applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura stabilita dai commi 2 e 3 di 7 o 15 giorni se risulta che il punteggio presente sulla patente è inferiore rispettivamente a 20 punti o 10 a causa di precedenti decurtazioni.
Violazioni del Codice della Strada interessate
La sospensione breve è prevista per tutta una serie di infrazioni:
- circolazione contro mano;
- violazione del divieto di sorpasso;
- mancato rispetto della precedenza,
- passaggio con semaforo giallo o rosso;
- mancato rispetto del segnale di alt intimato da un agente;
- mancato rispetto delle regole di attraversamento dei passaggi a livello;
- sorpasso sulla destra;
- sorpasso vietato o eseguito in violazione delle norme;
- mancato rispetto della distanza di sicurezza se causa di sinistro con danno grave ai veicoli e comportante l’obbligo di revisione;
- divieto di inversione di marcia in casi specifici;
- utilizzo irregolare o mancante del casco per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli;
- uso mancato o irregolare delle cinture di sicurezza, dei seggiolini per i bambini e dei dispositivi anti abbandono;
- uso dello smartphone o di altri apparecchi durante la guida;
- retromarcia su autostrade o strade extraurbane principali, compresa la corsia di emergenza;
- mancato rispetto della corsia di accelerazione;
- mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali;
- violazione del divieto di sosta o fermata su autostrade o strade extraurbane principali;
- mancato utilizzo delle luci durante la sosta su autostrade o strade extraurbane principali;
- omesso posizionamento del triangolo se il veicolo è fermo su autostrade o strade extraurbane principali;
- guida dopo il consumo di bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per neopatentati e autisti professionisti;
- mancata concessione della precedenza ai pedoni;
- superamento del periodo di guida giornaliero massimo del 20% o del tempo minimo di riposo, per i conducenti di autoveicoli che effettuino il trasporto di persone o cose;
- superamento del periodo di guida settimanale massimo o del tempo minimo di riposo, oltre il 20% per i conducenti di autoveicoli che effettuino il trasporto di persone o cose;
- circolazione nel periodo in cui al conducente è stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o di riposo, giornalieri e settimanali.
Sospensione breve della patente: durata e condizioni
La sospensione breve viene disposta per la durata di 7 giorni quando il trasgressore, al momento dell’accertamento, risulti in possesso di almeno 10 punti sulla patente.
La durata della sospensione sale a 15 giorni se il trasgressore, al momento dell’accertamento, risulti in possesso di un punteggio inferiore ai 10 punti.
La sospensione della patente viene annotata nell’anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida a cura dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha proceduto all’accertamento della violazione.
Chi circola abusivamente durante il periodo della sospensione della patente o avvalendosi del permesso di guida di cui all’art. 218 comma 2, è punito ai sensi dell’art. 218 comma 6 (sanzione amministrativa da € 2.046 a € 8.186).
Infine, se un soggetto commette una delle violazioni per le quali è prevista la sospensione breve della patente più volte nell’arco di due anni la sospensione breve si applica solo se la pena della sospensione della patente non è già prevista per le stesse violazioni.
Sospensione raddoppiata in presenza di un sinistro
Il comma 3 dell’art. 218 ter prevede che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie da disporre dopo l’accertamento del reato e il ritiro della patente nelle ipotesi di illecito penale, la durata della sospensione breve di 7 o 15 giorni viene raddoppiata se il conducente abbia provocato un incidente stradale, compresa l’ipotesi in cui sia uscito di strada senza coinvolgere altri soggetti o cose diverse dalla sua persona e dal suo veicolo.
Sospensione breve: a chi si applica
Le disposizioni che regolano la sospensione della patente si applicano:
- anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono alcuna delle violazioni elencate nel comma 1;
- ai conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione.
Leggi anche: Riforma Codice della strada: via la patente se si guida col cellulare