Bonus asilo nido: cos’è
Il bonus asilo nido è una misura di sostegno al reddito che si traduce nell’erogazione di un contributo da parte dell’INPS in favore dei genitori che sostengono il costo della retta dell’asilo.
Riferimenti normativi
Il bonus asilo nido è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 n. 232/2016, che ne contiene la disciplina base nel comma 355. L’INPS nel tempo ha chiarito il funzionamento della misura con le seguenti circolari e messaggi:
- circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27;
- messaggio 2 marzo 2023, n. 889;
- messaggio 11 marzo 2024, n. 1024;
- messaggio n. 2553, 8 luglio 2024, non pubblicato sul sito dell’INPS, rende nota la chiusura delle funzioni di allegazioni per il cittadino e i patronati il giorno 31 luglio 2024 e il rilascio di altre funzioni durante il mese di agosto 2024.
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A chi spetta il bonus asilo nido
Il bonus silo nido spetta alle famiglie che hanno figli:
- che non abbiano ancora compiuto i tre anni di età o che li devono compiere nell’anno solare;
- che frequentano un asilo nido pubblico o privato o che siano affetti da una patologia cronica purché certificata e che necessitano quindi di cure presso la residenza.
Per la concessione del bonus sono richieste inoltre le seguenti condizioni:
- il genitore richiedente deve essere quello che paga la retta dell’assolo nido.
- chi richiede invece l’assistenza domiciliare per il figlio deve essere il genitore convivente.
Per i soggetti che abbiano adottato un minore o lo abbiano in affido temporaneo viene presa in considerazione la data più favorevole tra quella del provvedimento di adozione e quella in cui il minore ha fatto ingresso in famiglia.
Requisiti soggettivi per fare domanda
Possono presentare domanda per il bonus quindi anche i genitori adottivi o affidatari di minori in affido temporaneo che siano residenti in Italia e che siano:
- apolidi, rifugiati politici o soggetti a protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- titolari della Carta blu in quanto “lavoratori altamente qualificati”;
- lavoratori ordinari del Marocco, Algeria e Tunisia che in virtù di accordi tra l’UE e i paesi mediterranei abbiano diritto alla parità di trattamento con i cittadini UE;
- lavoratori autonomi titolari di permesso perché non discriminati rispetto ai lavoratori subordinati.
A questi soggetti si sommano i titolari dei seguenti permessi di soggiorno:
- per lavoro subordinato o stagionale per almeno 6 mesi;
- per assistere minori presenti sul territorio italiano per motivi legati al loro sviluppo psicofisico;
- per protezione speciale dettata da motivi di persecuzione o tortura;
- per la tutela di soggetti che siano vittime accertate di situazioni di violenza o grave sfruttamento.
Requisiti ISEE e importo del bonus
L’entità della misura varia al variare del valore dell’ISEE minorenni:
- 3.000 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni fino a 25.000,00 euro (per 10 mesi l’importo mensile è di Euro 272,73, per l’undicesima mensilità è di Euro 272,70);
- 2.500 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni compreso tra i 25.0001,00 e i 40.000,00 (per 10 mesi l’importo mensile è di 227,27 euro, per l’undicesima mensilità è 227,20 euro);
- 1.500 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni che parte da 40.0001,00 euro (per 10 mensilità l’importo è di 136,70 euro, per l’undicesima è di 136,30 euro).
La legge di bilancio per il 2024 n. 213/2023 ha previsto che per i nati a partire dal 1° gennaio 2024, i cui nuclei familiari siano titolari di una valore ISEE minorenni fino a 40.000 euro e in cui sia presente almeno un figlio minore che non abbia ancora compiuto 10 anni, l’incremento della misura sale di 2.100 euro.
In base a questa novità i soggetti che sono in possesso di questi ultimi requisiti familiari e reddituali hanno diritto ai seguenti importi:
- 3.600 euro (10 mensilità da 327,27 euro 1 una da 327,30 euro) per i nuclei con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000,00 euro;
- 1.500 euro (10 mensilità da 136,37 e una da 136,30 euro) per chi ha un ISEE minorenni in corso di validità superiore a 40.000,00 euro.
Bonus per le forme di supporto presso l’abitazione
Per i nuclei familiari che hanno bambini affetti da una patologia cronica certificata attestante l’impossibilità di frequentare un asilo nido, gli importi sono diversi e vengono erogati in una soluzione unica in base ai seguenti ISEE minorenni:
- 3.000 euro per i titolari di ISEE minorenni fino a 25.000,00 euro;
- 2.500 euro per chi ha un ISEE minorenni fino a 40.000,00 euro;
- 1.500 euro per chi ha un ISEE minorenni a partire da 40.001,00 euro.
Se l’ISEE non è valido l’importo massimo erogabile è di 1.500 euro.
I bonus sono soggetti a due limiti: gli importi stanziati dalla legge di bilancio e l’ordine di presentazione delle domande. La presentazione della domanda quindi non comporta il riconoscimento automatico del bonus asilo nido.
Quando e come presentare domanda
Il termine ultimo per fare domanda è il 31 dicembre 2024. Per presentarla è possibile provvedere in autonomia tramite il servizio dedicato presente sul sito INPS o rivolgendosi ai patronati che offrono i loro servizi telematici ai cittadini.
La domanda deve contenere tutta una serie di requisiti:
- la precisazione del tipo di domanda: “Contributo asilo nido per il pagamento di rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, per il pagamento delle forme assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche”;
- l’asilo nido frequentato dal figlio, specificando se è pubblico o privato e indicando la denominazione, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento di autorizzazione se si tratta di una struttura privata; le mensilità dei periodi di frequenza per le quali si chiede il beneficio (gennaio 2024- dicembre 2024);
- l’avvenuta iscrizione del bambino o l’inserimento nella graduatoria se il nido è pubblico;
- la ricevuta di pagamento di almeno una retta per un mese di frequenza o delle rette relative ai mesi di frequenza non oltre il 31 luglio 2025.
Il termine ordinario di lavorazione della richiesta è di 30 giorni, ma l’istituto con regolamento ha stabilito termini superiori.
Pagamento del bonus asilo nido
Il riconoscimento della misura comporta la sua erogazione nei modi che il richiedente ha indicato di preferire nella domanda: a mezzo bonifico domiciliato, con accredito su conto corrente bancario; su conto corrente postale, sul libretto postale, su carta prepagata con IBAN o su conto corrente estero Area SEPA (in questo caso è necessario allegare il documento di identità del beneficiario e il modulo per l ‘identificazione finanziaria).