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Sorpassometro: funzionamento, sanzioni e ricorso Sorpassometro: definizione, normativa di riferimento, funzionamento, regole di installazione, sanzioni e contestazione

sorpassometro

Sorpassometro: cos’è?

Il sorpassometro è un sistema di rilevazione elettronico, che viene impiegato soprattutto su strade considerate a rischio e che accerta le infrazioni legate al divieto di sorpasso. Esso si concentra infatti sul movimento dei veicoli e sull’attraversamento della linea continua.

Il sorpassometro è uno strumento tecnologico efficace per la sicurezza stradale, ma la sua validità giuridica rimane parzialmente vulnerabile a causa dell’ambiguità normativa che circonda la differenza tra approvazione e omologazione.

Normativa di riferimento

L’uso dei sorpassometri è regolato da diversi decreti ministeriali.

Il primo decreto del 2008 è stato aggiornato nel 2011 (modello SV2) e, più di recente, dal Decreto n. 603 dell’11 dicembre 2024. Quest’ultimo ha approvato i dispositivi di ultima generazione (modello SV3) e ha esteso la loro installazione su strade con un limite di velocità fino a 90 km/h, ampliandone così l’ambito di applicazione.

Come funziona il soprassometro

Il funzionamento del sorpassometro si basa su una combinazione di tecnologie.

  • Dei sensori posizionati nel manto stradale rilevano il passaggio di un veicolo sulla corsia opposta, attivando un sistema di telecamere ad alta risoluzione.
  • Queste telecamere registrano un breve filmato (di circa 15 secondi) che documenta l’intera manovra di sorpasso.
  • I dati, inclusa la targa, vengono trasmessi in tempo reale al comando della Polizia Locale.
  • Un operatore esamina il filmato per convalidare l’infrazione prima di emettere la multa.
  • Non è prevista la contestazione immediata. L’articolo 201 del Codice della Strada prevede infatti la possibilità di elevare l’infrazione in modalità differita.

Regole di installazione per il sorpassometro

L’installazione di questi dispositivi richiedono l”autorizzazione formale del Prefetto, la quale deve fondarsi su dati oggettivi in grado di dimostrare un’elevata incidentalità nel tratto stradale interessato. I sorpassometri infatti sono presenti soprattutto in zone pericolose (curve cieche, dossi e rettilinei caratterizzati da segnaletica insufficiente).

Sanzioni previste

Le sanzioni per il sorpasso vietato, sono regolamentate dall’articolo 148 del Codice della Strada:

  • multa da 167 a 665 euro e decurtazione di 10 punti dalla patente;
  • la sanzione può arrivare a 327-1.308 euro se l’infrazione avviene in curve, dossi o incroci;
  • i neopatentati rischiano anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva;
  • le multe infine vengono aumentate di un terzo qualora l’infrazione venga commessa tra le 22:00 e le 7:00.

L’attraversamento della striscia continua senza l’esecuzione di un sorpasso effettivo prevede invece una sanzione minore e la decurtazione di 2 punti dalla patente.

Quando e come fare ricorso

Come per tutte le sanzioni amministrative, anche le multe elevate per la violazione del divieto di sorpasso rilevate con il soprassometro possono essere contestate entro 60 giorni al Prefetto o entro 30 giorni al Giudice di Pace. Oltre ai vizi formali classici, un ricorso può essere fondato su due elementi chiave:

  • assenza di segnaletica: la presenza del sorpassometro deve essere annunciata da un cartello ben visibile. In assenza la multa può essere annullata;
  • mancata omologazione: la legge distingue tra “approvazione” (autorizzazione ministeriale generica) e “omologazione” (certificazione tecnica rigorosa). Sebbene il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tenda a equiparare i due concetti, la Corte di Cassazione ha stabilito che per la validità delle multe è necessaria l’omologazione. Questo punto, ancora oggetto di dibattito, rappresenta una via efficace per contestare la sanzione.

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