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Condominio: spese per cornicioni escluse dal riparto del terrazzo La Corte d’appello di Genova chiarisce che le spese per cornicioni e ponteggi non rientrano nel regime di riparto dell’art. 1126 c.c., ma si applica il criterio generale dei millesimi

Spese per cornicioni

Cornicioni e ponteggi fuori dal riparto ex art. 1126 c.c.

Spese per cornicioni: la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 927/2025, ha escluso l’applicazione dell’articolo 1126 del Codice civile alle spese sostenute per il rifacimento di cornicioni aggettanti e ponteggi, precisando che tali elementi non costituiscono parte del lastrico solare ma beni comuni da ripartirsi secondo il criterio generale dei millesimi di proprietà, ai sensi dell’art. 1123 c.c. 

Il contenzioso: terrazzo ad uso esclusivo e spese contestate

Il caso nasce dalla contestazione, da parte di un condomino, della delibera condominiale con cui erano state approvate le spese per il rifacimento del lastrico solare ad uso esclusivo. Il condomino riteneva errato il criterio di riparto utilizzato per il cornicione e i ponteggi, ritenendo che anche queste spese dovessero seguire il regime speciale previsto dall’articolo 1126 c.c.: un terzo a carico dell’utente esclusivo, due terzi a carico degli altri condòmini.

Il condominio, invece, aveva applicato tale criterio solo al lastrico, ritenendo che cornicione e ponteggi non fossero strutturalmente o funzionalmente connessi alla copertura e quindi soggetti al criterio ordinario dell’art. 1123 c.c. 

Il giudizio di primo grado

Il tribunale ha dato ragione all’attore, annullando la delibera. Ha considerato che tutti gli interventi – terrazzo, cornicione e ponteggi – fossero funzionalmente collegati e dovessero quindi essere ricondotti unitariamente al regime di cui all’art. 1126 c.c., trattandosi di un’unica operazione di manutenzione straordinaria su una superficie ad uso esclusivo.

La decisione della Corte d’appello: criteri da distinguere

La Corte di Appello di Genova, investita dell’impugnazione, ha parzialmente riformato la sentenza. Ha riconosciuto che il cornicione aggettante è un elemento architettonico autonomo con funzione decorativa e protettiva delle facciate, qualificabile come parte comune ex art. 1117 c.c..

Di conseguenza, anche i ponteggi necessari per il suo rifacimento non possono essere ricondotti alla funzione di copertura del terrazzo, né considerati accessori a quest’ultimo in senso stretto. Pertanto, per entrambi gli interventi si applica il criterio proporzionale di cui all’art. 1123 c.c.

Ponteggi: uso misto non modifica la regola

Il fatto che i ponteggi possano aver agevolato anche i lavori sul terrazzo non è sufficiente per modificarne il regime di riparto. L’uso promiscuo non li trasforma in elementi funzionali al lastrico: resta prevalente la loro connessione diretta al rifacimento del cornicione, che ha una natura diversa rispetto al terrazzo.

Riparto differenziato in base alla funzione

Secondo la Corte, non è corretto applicare automaticamente l’art. 1126 c.c. a tutte le opere contestuali al rifacimento di una terrazza. È necessario valutare la funzione specifica di ogni elemento, distinguendo quelli strutturalmente o funzionalmente connessi alla copertura (che rientrano nel riparto speciale) da quelli comuni e autonomi, per i quali resta fermo il criterio generale dei millesimi di proprietà.

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