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Scioglimento del consiglio comunale per mancato bilancio La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dello scioglimento del consiglio comunale che non approva il bilancio in riequilibrio nei termini previsti

scioglimento del consiglio comunale

Bilancio in riequilibrio e scioglimento del consiglio comunale

Con la sentenza n. 91 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dal TAR Campania in merito allo scioglimento del consiglio comunale che non approvi entro i termini di legge l’ipotesi di bilancio in riequilibrio, prevista dall’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Il meccanismo previsto dal Testo unico degli enti locali

La Corte ha rilevato che l’articolo 262 del Tuel stabilisce un procedimento chiaro e oggettivo, privo di margini di discrezionalità arbitraria. La mancata approvazione del bilancio entro il termine stabilito costituisce un presupposto di fatto che comporta, in modo automatico, lo scioglimento degli organi consiliari.

Questa previsione normativa risponde all’esigenza di garantire il rispetto degli impegni finanziari assunti con il mandato elettorale.

La ratio dello scioglimento come extrema ratio

Secondo la Corte costituzionale, lo scioglimento rappresenta una misura estrema ma necessaria per tutelare l’autonomia e l’efficienza amministrativa. Il principio di buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’articolo 97 della Costituzione, impone che gli organi elettivi siano in grado di assicurare il risanamento finanziario dell’ente locale.

L’inerzia o l’incapacità di approvare un bilancio in equilibrio interrompe il rapporto fiduciario con la comunità e compromette l’interesse collettivo alla stabilità economica dell’ente.

Il legame tra equilibrio finanziario e rappresentanza democratica

La sentenza evidenzia che la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce un presupposto essenziale del mandato elettivo e della stessa rappresentanza democratica. L’amministrazione che non rispetta in modo reiterato tali obblighi mina la fiducia dei cittadini e giustifica l’intervento sostitutivo dello Stato.

In questo quadro, lo scioglimento si configura come uno strumento coerente con i principi costituzionali e con la tutela dell’interesse pubblico al corretto funzionamento delle istituzioni locali.