contributo unificato omesso

Contributo unificato omesso: nessuna sospensione Il ministero della Giustizia fornisce chiarimenti sulla regola che impedisce l'iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento del contributo unificato

Contributo unificato omesso e iscrizione a ruolo

Contributo unificato omesso e iscrizione a ruolo della causa. La circolare del 21 marzo 2025 del Ministero della Giustizia fornisce nuove indicazioni sulla regola dell’obbligo di pagamento del contributo unificato per l’accesso alla giustizia, così come introdotto con l’ultima legge di bilancio. Il mancato pagamento del contributo unificato impedisce infatti, come precisato nella precedente circolare del 30 dicembre 2024, l’iscrizione a ruolo della causa, non la sospende in attesa di regolarizzare il pagamento, anche  perché non c’è un termine di legge per mettersi in pari.

Ambito di applicazione

Il nuovo comma 3 di cui all’articolo 4 del DPR n. 115/2002, inserito dall’ultima legge di bilancio, ostacola infatti l’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato pagamento del contributo unificato. Dopo l’introduzione di questa nuova regola sono stati avanzati dubbi e richieste di chiarimenti a cui la recente circolare ha fornito risposta.

Sull’accettazione degli atti il documento chiarisce che i depositi telematici degli atti introduttivi, obbligatori per i difensori, non vengono accettati automaticamente. Il cancelliere verifica manualmente ogni deposito inviato via PEC. Se il cancelliere rileva che pagamento è insufficiente o assente, può rifiutare l’iscrizione della causa, bloccandone la trattazione.

Regole particolari per il convenuto

Se la causa invece risulta già iscritta, la norma non si applica. Il convenuto deve comunque versare il contributo se modifica la domanda, propone una domanda riconvenzionale, chiama un terzo o interviene autonomamente. Se però non paga, la cancelleria deve comunque accettare il deposito e avviare la riscossione. Se il convenuto si costituisce per primo, il pagamento ricadrà su di lui.

Estensione della regola alle procedure esecutive

La regola del mancato pagamento del contributo unificato di 43 euro si applica a tutti i giudizi civili, incluse le fasi cautelari, i reclami e le procedure esecutive. Il creditore è tenuto a pagare l’importo al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. In caso contrario, la causa non viene iscritta.

Ricorso collettivo per cittadinanza: 43 euro ciascuno

In caso di ricorso collettivo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ogni ricorrente deve versare individualmente il contributo unificato minimo di 43 euro. L’iscrizione a ruolo della causa è subordinata al pagamento di tale importo da parte di tutti i ricorrenti. Questa interpretazione è in linea con la recente Legge di Bilancio n. 207/2024, che ha stabilito l’obbligo del pagamento individuale del contributo unificato per ciascun ricorrente, anche in presenza di un unico ricorso introduttivo.

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avvocati in via Arenula

Avvocati in via Arenula: il protocollo Ministero-CNF Firmato il protocollo d'intesa tra il ministro della Giustizia e il presidente del CNF per favorire il coinvolgimento degli avvocati nelle attività istituzionali

Avvocati nell’Ufficio legislativo, il protocollo

Avvocati in via Arenula, per favorirne il coinvolgimento nelle attività istituzionali svolte dall’Ufficio legislativo. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco. Ne dà notizia il dicastero con un avviso sul proprio sito.

In particolare, il protocollo prevede che gli avvocati, individuati e proposti dal Cnf al Ministero, collaboreranno sotto la direzione del capo dell’Ufficio Legislativo “nelle attività di studio, ricerca e consulenza per la formulazione di pareri, elaborazione di proposte normative nonché di interpretazione della normativa vigente nelle materie di comune interesse inerenti alle competenze del dicastero di via Arenula”.

I professionisti coinvolti, inoltre, “si impegneranno a non patrocinare, né personalmente né attraverso membri dello studio di cui fanno parte, cause giudiziali o contenziosi, anche stragiudiziali, contro il Ministero durante il rapporto di collaborazione e per un anno successivo alla sua conclusione”.

Il protocollo ha una durata annuale, rinnovabile entro i limiti del mandato governativo.

Con questo protocollo potremo avvalerci del preziosissimo contributo degli avvocati indicati dal Cnf, con il quale condividiamo in maniera proficua comuni obiettivi di orientamento giuridico nella prospettiva della migliore attuazione della politica giudiziaria”, ha dichiarato il ministro Nordio, ribadendo “la grande considerazione che il Governo ha per la professione degli avvocati la cui funzione, come ricordato più volte, è strutturale alla giurisdizione”.

Per il presidente del Cnf, Francesco Greco, “la firma del protocollo d’intesa è motivo di grande soddisfazione e di questo ringraziamo il ministro Nordio. Si è finalmente concretizzato un accordo su cui abbiamo lavorato a lungo e che consentirà agli avvocati di rendere stabile il rapporto di collaborazione diretta alla formulazione normativa dell’attività legislativa del Ministero della Giustizia”.