esame avvocato 2025

Esame avvocato 2025: tutto su bando, prove e scadenze Online il bando per l’esame di Stato per avvocato 2025. Scopri requisiti, date, struttura delle prove e modalità di invio delle domande dal 1° ottobre all’11 novembre

Pubblicato il bando per la sessione 2025

Esame avvocato 2025: il Ministero della Giustizia ha ufficializzato il bando per l’esame di abilitazione forense – sessione 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 18 luglio 2025 (IV Serie Speciale Concorsi ed Esami). Il bando, emanato con decreto ministeriale del 30 giugno 2025, disciplina termini e modalità per accedere alla procedura.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica dal 1° ottobre all’11 novembre 2025.

Le prove d’esame: struttura e calendario

L’esame di Stato si articola in una prova scritta e una prova orale, da svolgersi presso le Corti d’Appello indicate nel bando (tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Firenze, e altre sedi).

Prova scritta

È fissata per l’11 dicembre 2025 e consiste nella redazione di un atto giudiziario su traccia fornita dal Ministero. Il candidato sceglierà la materia tra diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo.
Il tempo a disposizione è di sette ore, calcolato a partire dalla dettatura del tema.

Prova orale

Si svolgerà non prima di 30 giorni dalla pubblicazione degli ammessi e si compone di tre fasi:

  1. Discussione di un caso pratico nella materia prescelta (tra civile, penale o amministrativo).

  2. Trattazione di tre quesiti giuridici, di cui almeno uno processuale.

  3. Colloquio su ordinamento forense, diritti e doveri dell’avvocato.

Procedura per l’invio della domanda

Per partecipare all’esame, il candidato deve collegarsi al sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e accedere alla sezione “Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni”. L’autenticazione avverrà tramite SPID di secondo livello, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Dopo la registrazione, il sistema guiderà l’utente nella compilazione del modulo, nella selezione della Corte d’Appello e del Consiglio dell’Ordine competente. Dopo il pagamento via PagoPA, si procederà all’invio definitivo della domanda, che verrà confermato da una ricevuta in formato PDF.

Requisiti per l’ammissione all’esame

Possono partecipare i candidati che abbiano completato la pratica forense entro il 10 novembre 2025. È ammessa l’iscrizione anche per chi prevede di concluderla entro quella data, purché lo dichiari formalmente in fase di presentazione della domanda.

Criteri di valutazione

Prova scritta

Ogni componente della commissione può attribuire fino a 10 punti. L’ammissione all’orale avviene con un punteggio minimo di 18 punti.

Prova orale

Anche per il colloquio orale, ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna materia. L’idoneità è riconosciuta ai candidati che ottengano almeno 18 punti per materia.

Misure di supporto per candidati con disabilità e DSA

Il bando prevede agevolazioni specifiche per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Tra le misure previste:

  • strumenti compensativi;

  • tempi aggiuntivi;

  • supporti personalizzati per le prove scritte e orali.

 

Leggi anche la guida Esame avvocato

diritti di copia

Diritti di copia nel processo penale: i chiarimenti di via Arenula Nuove regole sui diritti di copia nel processo penale: 25 euro per supporti fisici e 8 euro per invii telematici. I chiarimenti della circolare del Ministero della Giustizia del 13 maggio 2025

Diritti di copia nel processo penale

Con la circolare diramata il 13 maggio 2025, pubblicata sul canale Filo Diretto, il Ministero della Giustizia ha fornito importanti chiarimenti in merito al nuovo regime dei diritti di copia nel processo penale, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha modificato le disposizioni del Testo Unico delle spese di giustizia.

Esclusione dell’esenzione prevista nel processo civile

Un primo punto chiarito riguarda l’inapplicabilità, nel rito penale, della disposizione introdotta dal nuovo comma 1-bis dell’art. 269 del T.U. spese di giustizia. Tale norma, che esonera dal pagamento dei diritti di copia le copie senza certificazione di conformità estratte direttamente dal fascicolo informatico, è infatti riferita esclusivamente al processo civile. Nel processo penale, anche il download degli atti digitali comporta un’attività della cancelleria, configurandosi dunque come trasmissione telematica e non come semplice estrazione.

Regime forfettario per copie informatiche nel penale

Con l’introduzione dell’articolo 269-bis del Dpr n. 115/2002, trova applicazione un criterio forfettario di calcolo dei diritti di copia per gli atti e documenti processuali nel settore penale, valido dal 1° gennaio 2025. Sono previste due modalità di rilascio:

  • Supporti fisici (USB, CD, DVD): il costo è pari a 25 euro per ciascun dispositivo utilizzato, indipendentemente dal numero di pagine o dal tipo di contenuto (video, audio, testi);

  • Trasmissione telematica (PEC, PEO, portale): il diritto di copia è fissato in misura forfettaria pari a 8 euro per ogni invio, senza considerare il numero di pagine trasmesse.

In caso di invii multipli – ad esempio per limiti alla dimensione dei file allegati – si applicherà l’importo di 8 euro per ciascuna trasmissione.

Applicabilità anche in assenza del fascicolo informatico

La circolare chiarisce che, anche in contesti in cui il fascicolo informatico non sia attivo (es. nei giudizi d’appello), continua a trovare applicazione il nuovo regime forfettario introdotto dall’art. 269-bis, in quanto riferito a qualunque richiesta di rilascio o trasmissione telematica di atti, indipendentemente dall’effettiva informatizzazione del fascicolo.

Riduzioni nei procedimenti dinanzi al Giudice di Pace

Nel processo penale davanti al Giudice di Pace, i diritti sono ridotti del 50% come stabilito dall’art. 271 del Dpr n. 115/2002:

  • 12,50 euro per supporti fisici;

  • 4,00 euro per ogni trasmissione telematica.

Precisazioni operative

La circolare ministeriale precisa inoltre che:

  • La mera visione degli atti informatici non comporta il pagamento di diritti, che sono dovuti solo nel caso di formale richiesta di copia;

  • Non è ammessa la riproduzione autonoma dei documenti tramite dispositivi personali (scanner, smartphone, ecc.), in quanto elusiva degli obblighi fiscali;

  • Le copie cartacee restano richiedibili, ma i relativi diritti sono soggetti a un aumento del 50%, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, D.L. n. 193/2009, convertito in L. n. 24/2010.

contributo unificato omesso

Contributo unificato omesso: nessuna sospensione Il ministero della Giustizia fornisce chiarimenti sulla regola che impedisce l'iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento del contributo unificato

Contributo unificato omesso e iscrizione a ruolo

Contributo unificato omesso e iscrizione a ruolo della causa. La circolare del 21 marzo 2025 del Ministero della Giustizia fornisce nuove indicazioni sulla regola dell’obbligo di pagamento del contributo unificato per l’accesso alla giustizia, così come introdotto con l’ultima legge di bilancio. Il mancato pagamento del contributo unificato impedisce infatti, come precisato nella precedente circolare del 30 dicembre 2024, l’iscrizione a ruolo della causa, non la sospende in attesa di regolarizzare il pagamento, anche  perché non c’è un termine di legge per mettersi in pari.

Ambito di applicazione

Il nuovo comma 3 di cui all’articolo 4 del DPR n. 115/2002, inserito dall’ultima legge di bilancio, ostacola infatti l’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato pagamento del contributo unificato. Dopo l’introduzione di questa nuova regola sono stati avanzati dubbi e richieste di chiarimenti a cui la recente circolare ha fornito risposta.

Sull’accettazione degli atti il documento chiarisce che i depositi telematici degli atti introduttivi, obbligatori per i difensori, non vengono accettati automaticamente. Il cancelliere verifica manualmente ogni deposito inviato via PEC. Se il cancelliere rileva che pagamento è insufficiente o assente, può rifiutare l’iscrizione della causa, bloccandone la trattazione.

Regole particolari per il convenuto

Se la causa invece risulta già iscritta, la norma non si applica. Il convenuto deve comunque versare il contributo se modifica la domanda, propone una domanda riconvenzionale, chiama un terzo o interviene autonomamente. Se però non paga, la cancelleria deve comunque accettare il deposito e avviare la riscossione. Se il convenuto si costituisce per primo, il pagamento ricadrà su di lui.

Estensione della regola alle procedure esecutive

La regola del mancato pagamento del contributo unificato di 43 euro si applica a tutti i giudizi civili, incluse le fasi cautelari, i reclami e le procedure esecutive. Il creditore è tenuto a pagare l’importo al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. In caso contrario, la causa non viene iscritta.

Ricorso collettivo per cittadinanza: 43 euro ciascuno

In caso di ricorso collettivo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ogni ricorrente deve versare individualmente il contributo unificato minimo di 43 euro. L’iscrizione a ruolo della causa è subordinata al pagamento di tale importo da parte di tutti i ricorrenti. Questa interpretazione è in linea con la recente Legge di Bilancio n. 207/2024, che ha stabilito l’obbligo del pagamento individuale del contributo unificato per ciascun ricorrente, anche in presenza di un unico ricorso introduttivo.

Leggi anche: Contributo unificato: cosa cambia dal 2025

avvocati in via Arenula

Avvocati in via Arenula: il protocollo Ministero-CNF Firmato il protocollo d'intesa tra il ministro della Giustizia e il presidente del CNF per favorire il coinvolgimento degli avvocati nelle attività istituzionali

Avvocati nell’Ufficio legislativo, il protocollo

Avvocati in via Arenula, per favorirne il coinvolgimento nelle attività istituzionali svolte dall’Ufficio legislativo. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco. Ne dà notizia il dicastero con un avviso sul proprio sito.

In particolare, il protocollo prevede che gli avvocati, individuati e proposti dal Cnf al Ministero, collaboreranno sotto la direzione del capo dell’Ufficio Legislativo “nelle attività di studio, ricerca e consulenza per la formulazione di pareri, elaborazione di proposte normative nonché di interpretazione della normativa vigente nelle materie di comune interesse inerenti alle competenze del dicastero di via Arenula”.

I professionisti coinvolti, inoltre, “si impegneranno a non patrocinare, né personalmente né attraverso membri dello studio di cui fanno parte, cause giudiziali o contenziosi, anche stragiudiziali, contro il Ministero durante il rapporto di collaborazione e per un anno successivo alla sua conclusione”.

Il protocollo ha una durata annuale, rinnovabile entro i limiti del mandato governativo.

Con questo protocollo potremo avvalerci del preziosissimo contributo degli avvocati indicati dal Cnf, con il quale condividiamo in maniera proficua comuni obiettivi di orientamento giuridico nella prospettiva della migliore attuazione della politica giudiziaria”, ha dichiarato il ministro Nordio, ribadendo “la grande considerazione che il Governo ha per la professione degli avvocati la cui funzione, come ricordato più volte, è strutturale alla giurisdizione”.

Per il presidente del Cnf, Francesco Greco, “la firma del protocollo d’intesa è motivo di grande soddisfazione e di questo ringraziamo il ministro Nordio. Si è finalmente concretizzato un accordo su cui abbiamo lavorato a lungo e che consentirà agli avvocati di rendere stabile il rapporto di collaborazione diretta alla formulazione normativa dell’attività legislativa del Ministero della Giustizia”.