reato atti sessuali minorenne

Atti sessuali con minorenne L'art. 609quater c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni chiunque compie atti sessuali con minori di anni 14 o di anni 16 quando il colpevole è un familiare o tutore

Nozione e scopo dell’art. 609quater c.p.

L’art. 609quater c.p. sanziona penalmente, con la pena prevista dall’art. 609bis, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici (comma 1, n. 1) ovvero non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza (comma 1, n. 2).

In tale ultima ipotesi, rileva il titolo dell’affidamento del minore, che determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali, e non il luogo in cui vengono consumati gli atti sessuali, che può essere diverso da quello in cui sussistono le ragioni di vigilanza e custodia dell’affidamento.

Il comma 2

Il comma 2 di tale previsione sanziona penalmente, ma in misura attenuata (e sempre fuori dai casi in cui sia configurabile una violenza sessuale ex art. 609bis c.p.) i medesimi soggetti elencati nel comma  1, n. 2), i quali, con l’abuso dei poteri connessi alla loro posizione, compiano atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici.

Oggetto giuridico

Oggetto giuridico della tutela penale apprestata dalla norma è il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore; in particolare, essa stabilisce l’assoluta intangibilità sessuale per il minore di quattordici anni, e quella relativa (in particolari situazioni) per il minore di anni sedici nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela, cura o vigilanza con il minore stesso.

Il legislatore muove, dunque, da una presunzione di incapacità di una consapevole prestazione del consenso al compimento di atti sessuali, delle persone che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma in esame. Si parla, perciò, in tali casi di violenza sessuale presunta secondo una terminologia già in precedenza adoperata per le corrispondenti ipotesi previste e punite dall’art. 519 c.p. nn. 1) e 2).

Il delitto non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra l’agente e la vittima, risultando configurabile anche nel caso in cui l’uno trovi soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all’esecuzione di atti sessuali da parte dell’altra (Cass. 21-6-2023, n. 26809).

Atti sessuali con minorenne e legge n. 238/2021: l’inedito comma 3

Sulla portata precettiva della disposizione in esame ha inciso, da ultimo, la L. 23-12-2021, n. 238 (nota come Legge europea 2019-2020), correttivi tradottisi nell’introduzione di un inedito comma 3 e nella riscrittura (in senso estensivo) dell’originario comma 3, già introdotto dal cd. «Codice rosso» del 2019.

Partendo, dunque, dal primo dei segnalati correttivi, fuori dei casi di configurabilità delle ipotesi di reato appena descritte, viene sanzionato penalmente chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.

La modifica deve ritenersi volta ad attuare quanto previsto dall’art. 3 della Direttiva 2011/93/UE, che al par. 5, lett. i), prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di chi compie atti sessuali con un minore, e a tal fine abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore.

Il comma 4, dopo la legge europea

Come anticipato, il secondo dei correttivi dovuti alla cd. legge europea si è tradotto nella riscrittura dell’originario comma 3 della disposizione in commento, per effetto della quale si prevede un incremento sanzionatorio:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

L’integrale sostituzione del comma 3 della previsione in commento si traduce, ad un tempo, nella conferma della preesistente aggravante ad efficacia comune, consistente nel mercimonio di atti sessuali con minori infraquattordicenni in cambio anche della mera promessa di denaro o utilità, già introdotta dalla L. 69/2019, cd. Codice rosso, cui si aggiunge una integrazione di figure aggravanti che rende, in tal parte, la norma sovrapponibile al comma 8 dell’art. 602ter, alla cui lettera si rinvia.

La causa di non punibilità di cui al comma 5

Il comma 5 prevede una causa di non punibilità a beneficio del minorenne che al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

La scelta di dar rilievo al consenso del minore ultratredicenne, pur incapace di agire (cfr. art. 2 c.c.), si inserisce nella più ampia tendenza al riconoscimento, nel mondo giuridico, delle capacità di autodeterminazione (sia pure a precise condizioni) dei minori. Per la migliore dottrina si tratta di una causa di non punibilità di carattere soggettivo.

Figure circostanziali (commi 6 e 7)

I commi 6 e 7 dell’art. 609quater prevedono una circostanza attenuante ed una aggravante: la prima ricorre nei casi di minore gravità, consentendo la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi; la seconda ricorre quando la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Si afferma che, in tema di atti sessuali con minorenne, per l’applicazione dell’attenuante speciale prevista dall’art. 609quater, comma 6, c.p. il giudice deve valutare l’intensità dell’offesa all’integrità fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalità sessuale, considerando tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto (Cass. 27-1-2021, n. 3241).

Più di recente, si è precisato che per il riconoscimento della suddetta attenuante è necessaria una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Cass. 1-3-2023, n. 8735).

Elemento soggettivo

La fattispecie è punibile a titolo di dolo generico, che presuppone la volontà dell’atto sessuale con la coscienza di tutti gli elementi essenziali del fatto.

Consumazione e tentativo

Il delitto si consuma con il compimento dell’atto sessuale. In particolare, il reato ha natura istantanea, e non già abituale o permanente, in quanto si perfeziona con la realizzazione del fatto tipico, ossia con il compimento dell’atto sessuale che ne esaurisce l’offesa (Cass. 5-7-2022, n. 25619). È configurabile il tentativo del reato di atti sessuali con minorenne quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall’imputato presenta i requisiti della idoneità e della univocità dell’invito a compiere atti sessuali, in quanto la stessa è specificamente diretta a raggiungere l’appagamento degli istinti sessuali dell’agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. Possono essere in astratto indici rivelatori dell’idoneità dell’azione la ripetitività degli episodi ed il modo pressante della richiesta. È, però, necessario, al fine di riscontrare anche l’estremo dell’univocità, inserire il comportamento nelle concrete modalità di spazio e di tempo, per verificarne la direzione all’effettiva perpetrazione dell’illecito e la coincidenza della fattispecie concreta con quella legale.

Pena ed istituti processuali

La pena prevista per il reato in esame è la stessa del reato di cui all’art. 609bis (da sei a dodici anni di reclusione) ma per il comma 2 è la reclusione da 3 a 6 anni (aumentata fino ad un terzo per la neointrodotta ipotesi aggravata).

Per il comma 3, la pena è la reclusione fino a 4 anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all’art. 609ter, comma 2, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. L’arresto è obbligatorio (commi 1 e 2) ed il fermo consentito (commi 1 e 7).

Si procede d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale collegiale.

Cybersicurezza e reati informatici: legge in vigore dal 17 luglio La nuova legge sulla Cybersicurezza inasprisce le pene per i reati informatici e obbliga le pubbliche amministrazioni a segnalare gli attacchi entro 24 ore

Legge cybersicurezza in vigore dal 17 luglio

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio, la legge n. 90/2024 sulla cybersicurezza e reati informatici, approvata in via definitiva dal Senato il 19 giugno scorso, in vigore dal 17 luglio. Il testo di legge, composto da 24 articoli, introduce anche modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Il capo I contiene disposizioni per il rafforzamento della Cybersicurezza nazionale della pubblica amministrazione e del settore finanziario, disciplina le funzioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e regolamenta i contratti pubblici di beni e servizi informatici.

Il capo II invece contiene disposizioni specifiche per la prevenzione e la lotta ai reati informatici, prevede misure di contrasto in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici, detta regole specifiche per la sicurezza delle banche dati degli edifici giudiziari.

Vediamo le novità più importanti della nuova legge.

Obbligo di notifica degli incidenti informatici

Le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali, le società di trasporto pubblico urbano ed extraurbano e le aziende sanitarie locali hanno l’obbligo di segnalare e notificare gli incidenti informatici in grado di impattare sulle reti sui sistemi informativi e sui servizi informatici.

Sono soggetti all’obbligo di segnalazione anche le società in house che forniscono servizi informatici, di trasporto, di raccolta, smaltimento e trattamento di acque reflue urbane domestiche industriali e che si occupano della gestione dei rifiuti.

Questi soggetti hanno l’obbligo di segnalare lincidente entro il termine massimo di 24 ore dal momento in cui ne hanno acquisito conoscenza. La segnalazione e la notifica devono essere effettuate con apposite procedure tramite il sito istituzionale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. La reiterata inosservanza dell’obbligo di notifica da parte dei soggetti obbligati comporta l’avvio di ispezioni da parte dell’Agenzia nonché l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 125.000 euro.

L’Agenzi indica anche ai soggetti obbligati l’adozione di interventi risolutivi per contrastare la vulnerabilità informatica a cui sono esposti. La mancata adozione di detti interventi è punita con sanzione amministrativa.

Rafforzamento della resilienza delle PP.AA.

Le pubbliche amministrazioni, al fine di contrastare gli attacchi informatici, individuano una struttura che ha il compito di sviluppare politiche e procedure di sicurezza dell’informazione, di produrre e a aggiornare sistemi di analisi preventiva e i piani per gestire il rischio informatico, di redigere e aggiornare un documento che indichi i ruoli e l’organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni, di predisporre e aggiornare un piano programmatico per la sicurezza dei dati, di pianificare e attuare attività di potenziamento per la gestione dei rischi informatici, di programmare  e attuare le misure previste dalle linee guida per la Cybersicurezza emanate dall’agenzia nazionale, di monitorare e valutare le minacce alla sicurezza per un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza.

Presso la struttura individuata le pubbliche amministrazioni possono conferire l’incarico di referente per la Cybersicurezza a un dipendente, previa autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza. Tale referente rappresenta un punto di contatto tra l’amministrazione e l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, a cui pertanto deve essere comunicato il nominativo.

Crittografia per rafforzare le misure di sicurezza

Le strutture delle pubbliche amministrazioni con il compito di contrastare il rischio informatico sono tenute a verificare che i programmi e le applicazioni informatiche in uso siano dotate di soluzioni crittografiche e rispettino le linee guida sulla crittografia e sulla conservazione delle password adottate dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali. L’articolo 10 del testo prevede il riconoscimento all’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale di una serie di funzioni in materia di crittografia, finalizzata a promuoverne l’utilizzo a vantaggio della tecnologia blockchain.

Pene più severe per i reati informatici

La legge  introduce e definisce nuovi reati informatici, come l’accesso abusivo a sistemi informatici o telematici e l’installazione di software dannosi per danneggiare o interrompere sistemi informatici.

Vengono introdotte aggravanti per la truffa cyber, con previsione della confisca obbligatoria di beni e strumenti informatici utilizzati per il reato, oltre al profitto derivante dallo stesso.

Il reato di estorsione mediante reati informatici viene punito in modo specifico, mentre la pena per il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità è aumentata da 2 a 6 anni di reclusione. Introdotte anche attenuanti per chi collabora con la giustizia.

reato resistenza pubblico ufficiale

Resistenza a pubblico ufficiale Il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 del codice penale. Differenze con il reato di violenza e minacce e rassegna giurisprudenziale

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale sanziona chi si oppone all’azione di un pubblico ufficiale (o del privato che, richiesto, gli presti assistenza) nel momento in cui quest’ultimo sta compiendo un atto del proprio ufficio.

Nel concetto di resistenza sono ricompresi, come vedremo tra breve, quei comportamenti che mirano a impedire il compimento dell’atto di ufficio, e questa circostanza vale a distinguere il reato di resistenza da quello di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

I caratteri del reato: violenza e minacce

A norma dell’art. 337 del codice penale, per aversi resistenza a pubblica ufficiale occorre che l’opposizione a quest’ultimo debba avere i caratteri della violenza o minaccia.

A questo riguardo, è opportuno precisare quando ricorrano tali caratteri, per comprendere quando si possa configurare il reato in oggetto. Ad esempio, la semplice fuga da un agente di polizia intenzionato ad eseguire controlli non integra resistenza, non ricorrendo violenza né minaccia.

Diversamente, se la fuga è accompagnata da minacce e da violenza – ad esempio, il tentativo di forzare con la propria auto un posto di blocco o l’esecuzione di manovre tese a impedire l’inseguimento in auto e foriere di pericolo per gli inseguitori – si ha resistenza a pubblico ufficiale, poiché si crea ostacolo al compimento degli atti da parte degli agenti, indipendentemente dall’esito di tale azione (Cass. pen. n. 5459/20).

La giurisprudenza sull’art. 337 c.p.

Altre pronunce giurisprudenziali ci aiutano a definire meglio i contorni di tale concetto.

Resistenza passiva

Ad esempio, la Corte di Cassazione, VI sez. penale, con sentenza n. 6604/22, ha chiarito, nel solco di pacifica giurisprudenza legittimità (cfr., tra tante, Cass. sez. VI, n. 10136/13), che la semplice resistenza passiva non vale a integrare il reato di cui all’art. 337 c.p., con tale locuzione intendendosi, ad esempio, l’atto del semplice divincolarsi del soggetto fermato dall’agente di polizia, attraverso l’uso di gesti di moderata violenza non diretta contro il pubblico ufficiale.

Parimenti, non fa resistenza il soggetto fermato dal pubblico ufficiale che si appoggi al telaio dell’auto della polizia per cercare di non essere condotto all’interno del veicolo (Cass. sez. VI, 6069/2015: si tratta di un altro esempio di resistenza passiva).

In definitiva, per integrarsi resistenza ai sensi dell’art. 337 c.p., occorre che il soggetto intenda porre in atto un condizionamento diretto dell’azione del pubblico ufficiale, opponendosi ad essa con violenza e minaccia e con lo scopo di impedirla.

La minaccia

In ogni caso, non è sempre facile ricostruire i confini di tale condotta; quanto alla minaccia, ad esempio, essa non deve essere generica, ma ingiusta, per quanto non necessariamente diretta verso la persona del pubblico ufficiale, né su una cosa. Si pensi, ad esempio, che la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la resistenza a pubblico ufficiale in un caso in cui il soggetto fermato ha minacciato di darsi fuoco, non ritenendo la Corte necessaria una minaccia diretta o personale, essendo sufficiente una minaccia morale tale da costituire ostacolo all’azione del pubblico ufficiale (Cass. 26869/17).

Differenza tra resistenza a p.u. e violenza ex art. 336 c.p.

Il criterio per distinguere il reato di resistenza a pubblico ufficiale da quello di violenza o minaccia ai danni dello stesso (art. 336 c.p.) è quello temporale, in quanto la resistenza si configura quando si cerca di impedire un atto del pubblico ufficiale mentre questi lo sta compiendo, mentre il reato di violenza o minaccia si configura quando queste ultime sono perpetrate prima che il pubblico ufficiale compia il proprio atto d’ufficio o di servizio (cfr, Cassazione, Vi sez. pen., n. 37749/10).

Esimente al reato di resistenza a pubblico ufficiale

Va ricordato, infine, che il reato in oggetto è escluso quando la resistenza sia conseguenza di un’azione arbitraria del pubblico ufficiale che ecceda i limiti delle proprie attribuzioni (v. Cass. pen., n. 18841/2011, secondo cui tale esimente ricorre, ad esempio, quando la perquisizione personale sia disposta dal pubblico ufficiale in assenza degli elementi normativamente previsti che la giustifichino).

Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è procedibile d’ufficio – cioè senza necessità di querela – ed è sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.

giurista risponde

Messaggi via social e reato di molestie L’invio di messaggi tramite le piattaforme Instagram e Facebook integra gli estremi di cui all’art. 660 c.p.?

Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Federica Lavanga

 

L’espressione “col mezzo del telefono” dell’art. 660 c.p. deve essere riferita all’uso delle linee telefoniche e non del telefono quale dispositivo elettronico in quanto tale. Nel rispetto del principio di legalità, dunque, l’equiparazione tra un sistema di messaggistica telematica disponibile tramite smartphone e il sistema di comunicazioni tradizionali effettuate col mezzo del telefono non si giustifica, anche in ragione del fatto che l’invasività della comunicazione improvvisa dipende da una scelta del soggetto che la riceve, il quale può disattivare le notifiche. – Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2023, n. 40033.

Il reato di molestia integrato col mezzo del telefono è, di recente, stato esaminato dalla giurisprudenza, chiamata a verificare la compatibilità con la condotta descritta dalla fattispecie del comportamento dell’agente che, tramite Facebook, ha cercato di mettersi in contatto con i figli naturali, contattando persone a loro vicine, ivi compresi i genitori adottivi.

A seguito della condanna è stata contestata la qualificazione giuridica del fatto, che, pur concretizzatosi avvalendosi delle linee telefoniche, non si sostanzia nella condotta di molestia o di disturbo alle persone descritta dalla contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.

Il predetto illecito punisce una condotta molesta dell’agente idonea a turbare la persona offesa, la cui sfera personale viene ad essere invasa e perturbata improvvisamente, senza alcuna possibilità di limitare o bloccare l’ingerenza altrui.

Per quanto concerne la molestia adoperata col mezzo del telefono, tale condotta è stata oggetto di continui mutamenti nel corso del tempo in ragione del progresso tecnologico, succedendosi una serie di orientamenti.

Sebbene in un primo momento con tale espressione si è inteso lo strumento di comunicazione tradizionale agganciato alla rete telefonica, si è poi passati a considerare tale anche il dispositivo mobile e lo smartphone. Ciò che connota la molestia telefonica è l’impossibilità della persona offesa di arginare la condotta lesiva dell’agente, giacché non era possibile limitare il traffico telefonico. Invero con l’avvento di apparecchiature telefoniche sempre più sofisticate e con la diffusione di strumenti alternativi, ma idonei alla comunicazione telefonica, come i tablet, si è rappresentata la possibilità di filtrare le telefonate e i messaggi ricevuti mediante sistemi di blocco de traffico in entrata.

Tale considerazione ha comportato una rilettura del mezzo telefonico da intendersi alla stregua di linea telefonica, di rete mobile di telecomunicazione, anche al fine di evitare che la fattispecie divenisse anacronistica. Da questo ultimo punto di vista si è assistito al graduale confronto della giurisprudenza con varie ipotesi di molestia telematica, che hanno contribuito a ridisegnare l’assetto della fattispecie.

Punto di partenza della speculazione della Cassazione sono state le comunicazioni di posta elettronica. Premesso che la comunicazione epistolare era già stata distinta da quella telefonica, sul punto si è precisato che il principio di stretta legalità e di tipizzazione impedisce che l’interpretazione dell’espressione “col mezzo del telefono” possa essere dilatata sino a comprendere anche le modalità di comunicazione asincrona, quale l’invio di messaggi di posta elettronica, poiché differiscono dagli sms che costringono il destinatario, sia de auditu che de visu, a percepirli con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, arrecandosi disturbo al destinatario (Cass. pen., sez. III, 28680/2004).

Un successivo orientamento ha sostenuto che anche l’invio di un messaggio di posta elettronica può realizzare in concreto una diretta e sgradita intrusione del mittente nella sfera delle attività del destinatario, allorquando il destinatario non possa impedirne la percezione e la comunicazione sia accompagnata da un avvertimento acustico, che ne indichi l’arrivo in forma petulante, con un’intensità tale da condizionare la tranquillità del ricevente (Cass. pen.,, sez. I, 36799/2011).

“Col mezzo del telefono” va, pertanto, inteso come rete telefonica e l’art. pe c.p. sanziona le condotte moleste perpetrate mediante una comunicazione di carattere invasivo cui il destinatario non può sottrarsi (Cass. pen., sez. I, 24510/2010).

Con specifico riguardo alla messaggistica istantanea, ossia di messaggi Whatsapp, si è affermato che l’interazione indesiderata si ha ogniqualvolta assieme al segnale acustico di notifica si accompagni l’anteprima del testo. Sarebbe irrilevante la circostanza che il destinatario di messaggi non desiderati possa evitarne la ricezione, senza compromettere la propria libertà di comunicazione, escludendo o bloccando il contatto indesiderato, poiché un simile comportamento preventivo si traduce comunque in una limitazione del destinatario.

La diffusività della messaggistica istantanea e la sua invasività costituiscono il fulcro delle riflessioni da ultimo maturate dalla giurisprudenza, che ha superato il precedente orientamento con cui si estendeva l’applicazione della fattispecie fino a ricomprendervi anche i casi in cui il destinatario potesse essere avvertito con sistemi di alert e preview e potesse procedere al blocco dell’utenza molesta.

Si è osservato che tanto l’attivazione di sistemi di blocco della ricezione di messaggi quanto della installazione di meccanismi di notifica ed anteprima del messaggio non dipendono, invero, dalla volontà dell’agente, bensì da quella del destinatario dei messaggi. La possibilità per il destinatario della comunicazione di sottrarsi all’interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione rende tale forma di comunicazione oggettivamente meno invasiva e più vicina a quella epistolare.

Ne consegue che i comportamenti molesti perpetrati tramite messaggi inviati con Instagram e Facebook, le cui notifiche possono essere attivate per scelta libera dal soggetto che li riceve non è sussumibile nella fattispecie penale dell’art. 660 cod. pen., in quanto non commesso “col mezzo del telefono”, nel significato attribuito a questa locuzione dalla giurisprudenza di legittimità.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2004, n. 28680
Difformi:      Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 2021, n. 37974; Cass pen., sez. I, 23 luglio 2021, n. 28959

Avvocati assolti per le offese alla controparte Le offese contenute negli scritti difensivi non sono punibili se riguardano l’oggetto della causa, non occorre che siano vere o necessarie

Offese negli scritti difensivi

Le offese non necessarie e non vere, anche se non giustificabili in ambito processuale-civilistico, rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 598 cod. pen., purché relative all’oggetto della controversia. L’art. 598 cod. pen. consente la massima libertà nel diritto di difesa e per l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 598 cod. pen. sono necessarie due condizioni: le offese devono riguardare l’oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa e devono avere una rilevanza funzionale per le argomentazioni a sostegno della tesi o per l’accoglimento della domanda. Non è necessario che le offese contengano un minimo di verità o che la verità sia deducibile dal contesto. L’interesse tutelato è la libertà di difesa in relazione logica con la causa, indipendentemente dalla fondatezza dell’argomentazione. La causa di non punibilità è applicabile anche quando le espressioni ingiuriose non sono né necessarie né decisive per l’argomentazione, l’importante è che siano inserite nel contesto difensivo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20520-2024.

Diffamazione aggravata: avvocati assolti

La Corte d’Appello di Venezia conferma l’assoluzione di due avvocati dall’accusa di diffamazione aggravata (art. 595, secondo comma, cod. pen.).

Gli imputati erano stati accusati di aver offeso la reputazione di un notaio per mezzo di un atto di citazione in revocatoria in cui gli stessi avevano sostenuto che le azioni giudiziali del pubblico ufficiale avevano provocato ai genitori sofferenze tali da cagionare la morte della madre del notaio stesso, deceduta invece a causa di una caduta accidentale.

Nel presentare ricorso per Cassazione il notaio ritiene erronea l’applicazione dell’art. 598 cod. pen., perché l’offesa non era pertinente all’oggetto dell’azione giudiziaria, ma mirava solo a ledere la sua reputazione. Lo stesso rileva inoltre la presenza di vizi di motivazione sulla esimente dell’art. 598 cod. pen., evidenziando la mancanza di nesso funzionale tra l’offesa e l’azione giudiziale.

Libertà di difesa: offese negli scritti difensivi non sono punibili

La Corte di Cassazione però respinge il ricorso perché infondato. Le censure si concentrano sull’errata applicazione dell’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen. e vengono esaminate congiuntamente.

L’articolo 598 c.p, che si occupa delle offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati davanti  alle autorità amministrative e giudiziarie, per finalità di rilievo nella presente causa, dispone che “1. Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.”

L’art. 598 c.p.

Dalla lettera della norma emerge che l’art. 598 cod. pen. protegge la libertà di difesa, coprendo gli atti funzionali a questo diritto anche se offensivi, purché inseriti nel contesto difensivo.

Lo stesso ricorrente ha ricordato che la non punibilità prevista dall’articolo 598 cod. pen. richiede la sussistenza di due soli requisiti, ossia che le offese riguardino l’oggetto della causa o del ricorso presentato davanti all’autorità giudiziarie o amministrativa e che le stesse siano funzionali alla tesi difensiva prospettata.

Non è necessario neppure che le offese siano veritiere o strettamente necessarie, le stesse devono essere correlate alla causa e questo principio è stato applicato dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto le frasi degli imputati funzionali alla difesa dei loro clienti.

Allegati

parcheggio vicino auto

È reato parcheggiare troppo vicino a un’altra auto Parcheggiare troppo vicino a un’altra auto comporta il rischio di essere multati fino a 173 euro e di andare in carcere fino a 4 anni

Parcheggio troppo vicino a un’altra auto: quali regole?

Capita a tutti di parcheggiare la propria auto e di fare la brutta esperienza di trovare un altro veicolo parcheggiato così attaccato al proprio da impedire addirittura l’apertura della portiera e risalire sul proprio mezzo. In questi casi come ci si deve comportare? La legge prevede delle tutele per questi comportamenti incivili? Per rispondere al quesito occorre analizzare prima di tutto l’articolo 157 del Codice della Strada.

Distanze per sosta e fermata: art. 157 Codice della Strada

Dall’analisi letterale della norma, in materia di distanze da rispettare da parte del veicolo parcheggiato, emerge che lo stesso, in presenza di un marciapiede, deve essere collocato il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e, in assenza di marciapiede rialzato, rispettare la distanza di un metro. Fuori dai centri abitati, se non è possibile parcheggiare fuori dalla carreggiata, il parcheggio deve avvenire il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Nelle strade urbane a senso unico è possibile parcheggiare lungo il margine sinistro della carreggiata, ma è necessario lasciar uno spazio sufficiente a consentire il passaggio di una fila di veicoli e comunque lo spazio non può essere inferiore a tre metri.

Il comma 7 infine vieta a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.”

La norma nulla dice di specifico sulla distanza minima che deve essere rispettata tra due veicoli parcheggiati. Vero però che sempre l’articolo 157 impone di parcheggiare nel rispetto della segnaletica presente, questo significa che se lo spazio di parcheggio è delimitato dalle strisce bianche, azzurre o gialle il veicolo non può invadere lo spazio di un altro parcheggio. Inoltre, come abbiamo visto, non si possono lasciare le portiere aperte o aprirle se la condotta rappresenta un intralcio o un pericolo per gli altri utenti della strada.

Per chi viola le regole dettate dall’articolo 157 CdS la multa varia da 42 euro a  173 euro.

Reato di violenza privata

La sanzione amministrativa non è però l’unica conseguenza per un comportamento incivile come quello di parcheggiare appiccicati a un’altra auto.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 53878/2017 ha chiarito che questa condotta integra il reato di violenza privata, previsto e disciplinato dall’articolo 610 del Codice penale, che punisce “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri affari, tollerare o omettere qualcosa”.

Condizionata la libertà di autodeterminazione

Nel caso di cui si sono occupati gli Ermellini, l’imputato aveva posizionato la propria vettura a pochi centimetri dallo sportello, lato autista, del veicolo della persona offesa la quale, considerata anche la presenza di autovetture parcheggiate davanti e dietro al suo mezzo, non poteva spostarsi in nessun modo. L’imputato ha pertanto costretto la parte offesa a scendere dalla propria auto per affrontarlo in una discussione al fine di ottenere lo spostamento del mezzo. L’imputato ha cioè condizionato severamente sia la libertà di autodeterminazione, che la libertà di movimento della persona offesa.

Da qui la condanna per il reato di violenza privata, per il quale l’articolo 610 del codice penale contempla la pena della reclusione fino a quattro anni.

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Disturbi della personalità e capacità di intendere e di volere Che rilevanza hanno i «disturbi della personalità» ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere?

Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno e Giulia Fanelli

 

Nel percorso di accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, hanno rilievo precisi indici rivelatori non di un qualsiasi disturbo di personalità ma esclusivamente di condizioni definibili in termini di particolare serietà del disturbo, caratterizzato da intensità e gravità, idoneo a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi. Ne consegue che, per converso, non possono avere rilievo a fini di imputabilità altre ‘anomalie caratteriali’, ‘disarmonie della personalità’, ‘alterazioni di tipo caratteriale’, ‘deviazioni del carattere e del sentimento’, quelle legate alla indole del soggetto che, pur attenendo alla sfera del processo psichico di determinazione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testé indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di auto determinazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma. – Cass., sez. I, 19 marzo 2024, n. 11539.

 La Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento del vizio di mente in caso di disturbo della personalità con discontrollo degli impulsi.

Con la sentenza impugnata, infatti, la Corte di Assise di Appello confermava la condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari relativamente al reato di omicidio pluriaggravato consumato all’interno di una drammatica situazione familiare, segnata dalla malattia mentale dell’imputato, affetto da anni da disturbi psichiatrici che lo rendevano violento nei confronti dei familiari.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione dal difensore dell’imputato con il quale si denunciava, tra gli altri motivi, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’incapacità di intendere e volere in capo all’imputato.

Secondo il ricorrente, il mancato riconoscimento dell’infermità mentale si poneva in contraddizione anche con quanto evidenziato dallo stesso perito nominato dal primo Giudice, il quale aveva ravvisato in capo al medesimo disturbi della personalità ed, in particolare, un disturbo psichico che comporta discontrollo degli impulsi e improvvise e transeunti perdite della capacità di comprendere il significato e il valore o disvalore delle proprie condotte, emergente soprattutto in fase di forte stress.

Il ricorrente osservava come, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sent. 230317/2005, il termine infermità non allude solo ad una condizione patologica, ma a qualunque disturbo che, incidendo sulla psiche, comprometta irrimediabilmente la capacità di intendere di volere, con la conseguenza che anche il disturbo della personalità può escludere l’imputabilità del soggetto.

La Suprema Corte, nella decisione de qua, rigettando il ricorso, ha evidenziato che il concetto di “infermità” di cui agli artt. 88 e 89 c.p. è stato al centro di evoluzione giurisprudenziale estensiva: se, infatti, giurisprudenza piuttosto risalente tendeva a considerare rilevanti, ai fini del concetto, le sole patologie aventi substrato organico, da quasi due decenni la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità” – che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali – possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità” (Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163).

La decisione delle Sezioni Unite pone alla base del percorso di accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto la avvenuta emersione di precisi indici rivelatori non di un «qualsiasi» disturbo di personalità ma esclusivamente di condizioni definibili in termini di particolare serietà del disturbo, caratterizzato da intensità e gravità: deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi. Ne consegue che, per converso, non possono avere rilievo a fini di imputabilità altre ‘anomalie caratteriali’, ‘disarmonie della personalità’, ‘alterazioni di tipo caratteriale’, ‘deviazioni del carattere e del sentimento’, quelle legate alla indole del soggetto che, pur attenendo alla sfera del processo psichico di determinazione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di auto determinazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma.

Ebbene, ciò premesso, la Corte ha osservato che l’analisi svolta in sede di merito ha rettamente escluso la ricorrenza di reali indicatori di perdita del senso di realtà nel caso in esame, specie nella condotta posteriore alla consumazione del fatto, atteso che la prospettata incapacità di intendere e di volere del imputato si pone apertamente in contrasto con l’atteggiamento da costui tenuto nell’immediatezza del fatto, avendo da subito egli con cinismo fornito una versione dei fatti finalizzata a crearsi immediatamente una strategia difensiva.

Infine, occorre osservare come l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato costituisca questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Cass., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 32373), salvi casi di cd. travisamento della prova.

*Contributo in tema di “Disturbi della personalità e capacità di intendere e di volere”, a cura di Andrea Bonanno e Giulia Fanelli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 75 / Giugno 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

luogo aperto al pubblico

Luogo aperto al pubblico: cosa si intende La Cassazione spiega quando un luogo è da ritenersi "aperto al pubblico" e quando invece di "privata dimora"

Luogo aperto al pubblico

Per luogo aperto al pubblico deve intendersi quello frequentabile da un’intera categoria di persone o da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità di accedervi. Così la prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 24119-2024.

La vicenda

Nella vicenda, un imputato veniva assolto dal Gip di Pesaro per la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 10/1975 per aver portato fuori dalla stanza dell’albergo una forchetta da cucina occultandola nella tasca dei propri pantaloni. Il fatto veniva ritenuto insussistente, non essendo l’imputato mai uscito dalla hall dell’hotel, ma il procuratore adiva la Cassazione eccependo violazione di legge.

Luogo di privata dimora

Deduceva in particolare che il giudice di merito avesse errato nel qualificare la sala di ricevimento dell’albergo come “luogo di privata dimora”, trattandosi, invece, di un luogo aperto al pubblico nel quale non si svolgono atti della vita privata. A supporto del motivo, richiamava la distinzione tra «privata dimora» e «luogo aperto al pubblico» operata dalla giurisprudenza di legittimità in punto di delitto di cui all’art. 624bis cod. pen. Per cui, a suo dire, l’imputato era nella disponibilità dell’oggetto mentre si trovava all’interno della hall, ossia locale adibito a ricevimento del pubblico nella struttura ricettiva e, dunque, luogo aperto al pubblico.

Luogo privata dimora e luogo aperto al pubblico

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale e conformemente a quanto ritenuto dal procuratore, la hall dell’albergo non è luogo di privata dimora ma luogo aperto al pubblico.
In tal senso, la Corte richiama l’orientamento secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di porto illegale di arma da fuoco, per “luogo aperto al pubblico” deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, oppure quello frequentabile da un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto» (cfr. Cass. n. 22890/2013).

Con riguardo specifico alla nozione più generale di «luogo di privata dimora», ricorda inoltre la Corte, l’insegnamento del massimo organo nomofilattico afferma che «ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (cfr. SS.UU. n. 31345/2017).

Sono stati qualificati, ricorda ancora la S.C., come luoghi di privata dimora il locale adibito a spogliatoio di uno ‘stand’ fieristico, lo studio legale, il motopeschereccio dotato di cabine e bagni, mentre sono stati qualificati come luoghi aperti al pubblico: il circolo sportivo, la sala d’attesa di uno studio medico e proprio la hall di un albergo (cfr. Cass. n. 34454/2018), “luogo per definizione aperto al pubblico”.

Sentenza annullata con rinvio

Per cui dando continuità alla giurisprudenza consolidato, i giudici hanno ritenuto che il taglierino fosse stato portato dall’imputato in luogo aperto al pubblico e, dunque, il ricorso del procuratore va accolto e la sentenza di assoluzione annullata.

La parola passa al giudice del rinvio.

Allegati

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Continuazione tra reati e non punibilità La continuazione tra i reati è di per sé sola ostativa all’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero lo è solo in presenza di determinate condizioni?

Quesito con risposta a cura di Alessia Bruna Aloi, Beatrice Doretto, Antonino Ripepi, Serena Suma e Chiara Tapino

 

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131bis c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea in concreto ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale. – Cass. Sez. Un. 12 maggio 2022, n. 18891.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, riunita in Sezioni Unite, è stata chiamata a valutare se ad escludere l’operatività della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131bis c.p., sia sufficiente il solo riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati, ovvero sia a tal proposito altresì necessaria la sussistenza di ulteriori condizioni previste dalla predetta disposizione normativa.

Nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte ha evidenziato che l’utilizzo del termine “abituale” e non “occasionale” da parte del legislatore, nel disposto di cui all’art. 131bis c.p., ha sollevato un contrasto tra due opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa l’applicabilità in concreto della causa di esclusione della punibilità al reato continuato.

Secondo il primo indirizzo interpretativo, inizialmente prevalente, la causa di non punibilità non troverebbe applicazione nel caso di più reati esecutivi del medesimo disegno criminoso, in quanto tale vincolo, rispondendo alla medesima ratio del comportamento abituale, non supererebbe lo sbarramento posto dalla predetta disposizione normativa. Pur comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, invero, il vincolo della continuazione consisterebbe in un’oggettiva reiterazione di condotte rilevanti, sintomatiche di una devianza non occasionale, pertanto espressive di un comportamento abituale che giustificherebbe l’esclusione dal suddetto beneficio (Cass., sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897).

Il secondo indirizzo interpretativo, attualmente prevalente, ritiene configurabile la particolare tenuità del fatto nell’ipotesi di reato continuato, purché lo stesso non sia espressivo di una tendenza o inclinazione al crimine (Cass., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 5358).

L’esclusione dell’abitualità anche rispetto ad un reato continuato, invero, dovrebbe avvenire valorizzando elementi ulteriori desumibili dall’art. 131bis c.p., in presenza dei quali, pertanto, il vincolo di continuazione non sarebbe indicativo del carattere seriale dell’attività criminosa o dell’abitudine del soggetto a violare la legge, ostativi all’operatività della predetta disposizione normativa.

Tuttavia, tale indirizzo distinguerebbe tra continuazione diacronica, sussistente in caso di una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione, ma commessi in contesti spaziali e temporali diversi, e continuazione sincronica, sussistente in caso di una pluralità di condotte espressive di un medesimo disegno criminoso, ma commesse in un unico contesto spaziale e temporale.

La violazione criminosa in caso di continuazione sincronica sarebbe invero unica, stante la contemporanea esecuzione temporale e spaziale delle distinte azioni delittuose e sarebbe pertanto compatibile con il concetto di estemporaneità dell’azione illecita rispetto alla personalità positiva del reo, da cui si desumerebbero i presupposti finalizzati alla valutazione dell’operatività dell’art. 131bis c.p. (Cass., sez. V, 13 luglio 2020, n. 30434).

Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato quanto stabilito dalle Sezioni Unite in una precedente pronuncia, che ha analizzato le tre ipotesi tassative di comportamento abituale di cui all’art. 131bis, comma 3, c.p.

Il primo di tale triplice criterio risulta non suscitare problemi di interpretazione, essendo già definita dal legislatore la qualificazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza attraverso gli artt. 105 e ss. c.p.

In relazione al secondo criterio, vale a dire più reati della stessa indole, il dato normativo parla di “reati” e non di “condanne”; pertanto, la pluralità di reati, da intendere partendo da almeno due rispetto a quello in sede di accertamento, è configurata non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche a fronte di accertamenti di reato non ancora definitivi o di reati da giudicare nel medesimo procedimento.

In relazione al terzo criterio, vale a dire condotte abituali e reiterate, la sentenza richiamata chiarisce che il legislatore richiami fattispecie che prevedono l’elemento tipico della condotta abituale, come nel caso del reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., nonché delle condotte reiterate, come nel caso del reato di atti persecutori di cui all’art. 612bis c.p.

Le condotte plurime, lungi dall’essere una ripetizione delle condotte abituali e reiterate, si riferiscono a fattispecie concrete connotate da distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti. Non è desumibile, pertanto, alcun riferimento preclusivo al reato continuato (Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2016, n. 13681).

Le Sezioni Unite aderiscono alle conclusioni della predetta pronuncia e condividono l’impostazione del secondo orientamento giurisprudenziale.

Il Supremo Collegio muove, in prim’ordine, dalla premessa che il concorso formale di reati è caratterizzato dall’unicità dell’azione o dell’omissione, escludendone pertanto sia la collocazione tra i reati della stessa indole o tra le condotte plurime, abituali e reiterate, sia la natura di condotta abituale.

Il reato continuato, parimenti, consiste in una particolare ipotesi di concorso di reati, essendo tuttavia considerato unitario ai soli fini della determinazione della pena o della garanzia di un eventuale risultato favorevole al reo (Cass. Sez. Un. 17 dicembre 2009, n. 18775; Cass. Sez. Un. 27 novembre 2008, n. 3286).

Di conseguenza, annoverare il concorso formale di reati tra i presupposti per la particolare tenuità del fatto a discapito del reato continuato, comporterebbe un trattamento discriminatorio e una violazione del canone di ragionevolezza.

Chiarito che i reati avvinti dal vincolo della continuazione possono essere suscettibili di applicazione dell’art. 131bis c.p., le Sezioni Unite hanno altresì stabilito che gli stessi devono essere oggetto di un complessivo apprezzamento discrezionale del giudice, che deve soppesarli con la sussistenza di ulteriori criteri al fine di valutare l’operatività dell’art. 131bis c.p., tra cui la natura e la gravità dei reati unificati, dei beni giuridici lesi o posti in pericolo, l’entità delle disposizioni di legge violate, le finalità e le modalità esecutive della condotta, le motivazioni e le conseguenze derivatene, l’arco temporale e il contesto in cui le violazioni medesime si collocano, l’intensità del dolo e la rilevanza dei comportamenti successivi ai fatti.

La natura dei reati in continuazione e il bene giuridico dagli stessi leso, tuttavia, sollevano la possibilità di integrare più reati della stessa indole, che definiscono un comportamento abituale tale, dunque, da escludere il reato continuato dall’operatività dell’art. 131bis c.p.

La soluzione cui perviene il Supremo Collegio consiste invero nella valutazione del dato numerico dei reati della stessa indole, posto che l’art. 131bis c.p. parla di più reati, che pertanto devono essere almeno due e a cui deve aggiungersi il reato oggetto di accertamento giudiziario. Ne consegue che, solo se inferiori a tre, i reati della stessa indole uniti dal vincolo della continuazione non incorrono nel comportamento abituale preclusivo dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità.

Tuttavia, nella nozione di “stessa indole” vi rientra la sola continuazione omogenea, caratterizzata dalla plurima violazione della medesima disposizione di legge.

Le Sezioni Unite infine escludono dall’ambito dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis c.p., la sola continuazione diacronica, dal momento che comporta la reiterazione di condotte delittuose in contesti spaziali e temporali distanti, sintomatiche di una pervicacia criminale che non consente di qualificare il fatto come occasionale.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno stabilito che la pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione non è ostativa all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis c.p., salvo che il giudice la ritenga idonea ad integrare una o più delle condizioni previste dalla medesima disposizione normativa per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 5358; Cass., sez. V, 13 luglio 2020, n. 30434;
Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2016, n. 13681;  Cass. Sez. Un. 17 dicembre 2009, n. 18775;
Cass. Sez. Un. 27 novembre 2008, n. 3286
Difformi:      Cass., sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897
corteggiamento insistente stalking

Stalking in caso di corteggiamento insistente La Cassazione ha affermato che la natura minatoria delle comunicazioni ripetutamente inviate dal colpevole portano legittimamente a qualificare i fatti avvenuti nel più grave ambito delineato dalla figura delittuosa degli atti persecutori

Minacce e molestie ripetute

La vicenda in esame prende avvio dalla decisione con cui la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto l’imputato colpevole dei reati di cui all’art. 81 cpv e 609-bis c.p., poiché lo stesso aveva “con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (…) usato violenza sessuale” nei confronti della vittima “toccandole in più occasioni le cosce e la schiena” e per avere “minacciato e molestato la predetta, inviandole con insistenza messaggi telefonici, minacciando altresì il fidanzato della medesima”.

La donna vittima di tali comportamenti aveva subito uno stato d’ansia e di paura per la propria incolumità tanto che la stessa si era dimessa dal posto di lavoro in precedenza occupato alle dipendenze dell’imputato.

Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Corteggiamento ossessivo ed insistente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22292/2024, ha rigettato il ricorso proposto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte, dopo aver ripercorso i fatti di causa nonché i motivi d’impugnazione e la struttura dei reati contestati al ricorrente, si è soffermata, per quanto qui rileva, sull’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa attribuita all’imputato.

Sul punto, la Corte ha rilevato che, posta la sussistenza, nel caso di specie, della pluralità di condotte illecite, sebbene elevate a “sistema di vita”, “la natura minatoria delle comunicazioni ripetutamente inviate (dall’imputato) portano legittimamente a qualificare i fatti avvenuti nel più grave ambito delineato dalla figura delittuosa degli atti persecutori”.

Corteggiamento idoneo ad integrare lo stalking?

Quanto appena affermato, ha evidenziato la Corte, prescinde dalla discussione in ordine alla possibilità che un “corteggiamento”, sebbene ossessivo ed insistente, sia idoneo o meno ad integrare la fattispecie delittuosa contestata, posto che, le modalità di estrinsecazione della condotta dell’imputato, hanno condotto la il Giudice di legittimità a confermare gli esiti cui era giunto il Giudice di merito, poiché ritenuto integrato l’elemento oggettivo descritto dalla fattispecie delittuoso di atti persecutori.