sospensione breve della patente

Sospensione breve della patente: quando scatta Sospensione breve della patente: la novità della Riforma del Codice della Strada per chi ha meno di 20 o di 10 punti sulla patente

Riforma Codice della Strada e sospensione patente

Sospensione breve della patente di 7 o 15 giorni per chi commette determinate infrazioni e ha meno di 20 o 10 punti sulla patente. Lo prevede il nuovo art. 218 ter del Codice della Strada, in base alle modifiche previste dal disegno di legge n. 1086, approvato definitivamente dal Senato il 20 novembre 2024.

Sospensione breve della patente per chi ha meno di 20 punti

Il comma 1 del nuovo articolo 218 ter, dedicato alla sospensione della patente in relazione al punteggio del documento di guida prevede la sospensione, in aggiunta all’applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura stabilita dai commi 2 e 3 di 7 o 15 giorni se risulta che il punteggio presente sulla patente è inferiore rispettivamente a 20 punti o 10 a causa di precedenti decurtazioni.

Violazioni del Codice della Strada interessate

La sospensione breve è prevista per tutta una serie di infrazioni:

  • circolazione contro mano;
  • violazione del divieto di sorpasso;
  • mancato rispetto della precedenza,
  • passaggio con semaforo giallo o rosso;
  • mancato rispetto del segnale di alt intimato da un agente;
  • mancato rispetto delle regole di attraversamento dei passaggi a livello;
  • sorpasso sulla destra;
  • sorpasso vietato o eseguito in violazione delle norme;
  • mancato rispetto della distanza di sicurezza se causa di sinistro con danno grave ai veicoli e comportante l’obbligo di revisione;
  • divieto di inversione di marcia in casi specifici;
  • utilizzo irregolare o mancante del casco per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli;
  • uso mancato o irregolare delle cinture di sicurezza, dei seggiolini per i bambini e dei dispositivi anti abbandono;
  • uso dello smartphone o di altri apparecchi durante la guida;
  • retromarcia su autostrade o strade extraurbane principali, compresa la corsia di emergenza;
  • mancato rispetto della corsia di accelerazione;
  • mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali;
  • violazione del divieto di sosta o fermata su autostrade o strade extraurbane principali;
  • mancato utilizzo delle luci durante la sosta su autostrade o strade extraurbane principali;
  • omesso posizionamento del triangolo se il veicolo è fermo su autostrade o strade extraurbane principali;
  • guida dopo il consumo di bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per neopatentati e autisti professionisti;
  • mancata concessione della precedenza ai pedoni;
  • superamento del periodo di guida giornaliero massimo del 20% o del tempo minimo di riposo, per i conducenti di autoveicoli che effettuino il trasporto di persone o cose;
  • superamento del periodo di guida settimanale massimo o del tempo minimo di riposo, oltre il 20% per i conducenti di autoveicoli che effettuino il trasporto di persone o cose;
  • circolazione nel periodo in cui al conducente è stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o di riposo, giornalieri e settimanali.

Sospensione breve della patente: durata e condizioni

La sospensione breve viene disposta per la durata di 7 giorni quando il trasgressore, al momento dell’accertamento, risulti in possesso di almeno 10 punti sulla patente.

La durata della sospensione sale a 15 giorni se il trasgressore, al momento dell’accertamento, risulti in possesso di un punteggio inferiore ai 10 punti.

La sospensione della patente viene annotata nell’anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida a cura dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha proceduto all’accertamento della violazione.

Chi circola abusivamente durante il periodo della sospensione della patente o avvalendosi del permesso di guida di cui all’art. 218 comma 2, è punito ai sensi dell’art. 218  comma 6 (sanzione amministrativa da 2.046 a 8.186).

Infine, se un soggetto commette una delle violazioni per le quali è prevista la sospensione breve della patente più volte nell’arco di due anni la sospensione breve si applica solo se la pena della sospensione della patente non è già prevista per le stesse violazioni.

Sospensione raddoppiata in presenza di un sinistro

Il comma 3 dell’art. 218 ter prevede che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie da disporre dopo l’accertamento del reato e il ritiro della patente nelle ipotesi di illecito penale, la durata della sospensione breve di 7 o 15 giorni viene raddoppiata se il conducente abbia provocato un incidente stradale, compresa l’ipotesi in cui sia uscito di strada senza coinvolgere altri soggetti o cose diverse dalla sua persona e dal suo veicolo.

Sospensione breve: a chi si applica

Le disposizioni che regolano la sospensione della patente si applicano:

  • anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono alcuna delle violazioni elencate nel comma 1;
  • ai conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione.

 

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riforma codice della strada

Riforma Codice della strada: è legge Approvata in via definitiva la riforma del Codice della Strada che introduce alcune importanti novità anche in materia di guida con il cellulare e sospensione breve della patente

Riforma del Codice della Strada ok definitivo

La Riforma del Codice della Strada, dopo l’approvazione del testo alla Camera il 27 marzo 2024, è stata ferma per mesi in Senato, dove il 22 ottobre scorso, la commissione 8° ha terminato i lavori respingendo o trasformando in ordini del giorno gli emendamenti presentati. Per cui, il testo risultante dall’esame delle commissioni a palazzo Madama, in discussione in aula dal 19 novembre 2024 senza alcuna modifica rispetto a quello trasmesso dalla Camera, ieri ha ricevuto il via libera definitivo con 83 voti facorevoli, 47 contrari e un astenuto.

Vediamo, dunque, quali sono le novità più significative del ddl 1086, diventato dal 20 novembre legge dello Stato.

Via la patente per chi usa il cellulare mentre guida

Per chi durante la marcia fa uso di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi che richiedono l’allontanamento anche solo temporaneo delle mani dal volante corre il rischio di dover pagare fino a 1000 euro di multa e a essere privato della patente per due mesi.

Pene più severe per la guida in stato di ebbrezza

Sulla patente del conducente che ha commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a certi limiti, la riforma prevede l’apposizione dei codici unionali 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool” e 69 “LIMITAZIONE DELL’USO –Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.

Veicoli con alcolock

Questi codici (Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE) indicano che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68) o che può guidare solo veicoli muniti di alcolock, per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve sottoporsi a controllo soffiando nell’apposito apparecchio.

Per chi guida in stato di ebbrezza e presenta un tasso alcolemico elevato la contravvenzione prevede l’arresto, sanzioni pecuniarie salate e la sospensione della patente.

Abbandono animali: pene più severe se su strada

Abbandonare un animale sulla strada o in una sua pertinenza costituisce una circostanza aggravante del reato di abbandono di animali, contemplato dall’art. 727 c.p e comporta anche l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Sospensione breve della patente

La riforma introduce il nuovo art. 218-ter, che prevede la sospensione della patente in relazione al punteggio per la durata di 7 o di 15 giorni a seconda che sul documento di guida, al momento dell’accertamento, vi siano meno di 20 o di 10 punti.

La nuova norma al comma 1 indica le violazioni del codice della Strada a cui si applica la sospensione breve. Pena raddoppiata per chi provoca incidenti.

Più punti patente per chi segue corsi extracurriculari

Per incentivare lo studio delle regole sulla circolazione stradale la riforma vuole riconoscere due punti in più sulla patente, al momento del rilascio a quei ragazzi che partecipino a corsi extracurriculari organizzati dalle scuole superiori statali o paritarie e delle autoscuole.

Nuovi limiti per i neopatentati

Si vogliono estendere da uno a tre anni i divieti previsti nei confronti dei neo-patentati con patente B per quanto riguarda la guida di autoveicoli con potenze specifiche, ossia superiori a 75 kw per tonnellata e veicoli M1 ibridi o interamente elettrici superiori a 105 kw per tonnellata.

Monopattini: più obblighi e divieti

La riforma prevede alcune importanti novità anche per i conducenti di monopattini e dispositivi per la micromobilità. Previsto il contrassegno per tutti i monopattini, l’obbligo di indossare il casco indipendentemente dall’età, il divieto di utilizzo fuori dai centri urbani e l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile.

Revisione dei veicoli: controlli sulle imprese autorizzate

I controlli sulle imprese autorizzate a effettuare la revisione periodica dei veicoli devono essere effettuati da personale debitamente abilitato dal Dipartimento competente del MIT. Il decreto che stabilirà le tariffe della revisione stabilirà anche gli importi che saranno a carico delle autofficine e che sono destinate al capitolo specifico di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui mancata corresponsione sarà sanzionata.

Segnalazioni acustiche per i pedoni con disabilità visive

Per aiutare i pedoni con disabilità visive ad attraversare la strada la riforma prevede, presso gli attraversamenti pedonali semaforizzati, la presenza di segnalazioni acustiche per indicare lo stato di accensione delle luci e guide tattili a pavimento per consentire l’individuazione dei pali che sostengono i semafori.

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fondo di garanzia

Fondo di garanzia per le vittime della strada Il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada risarcisce i danni a persone e cose nei casi e nei modi stabiliti dalla legge

Cos’è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (FGVS) è nato per risarcire i danni causati da sinistri stradali che si verificano in circostanze particolari.  Il fondo è operativo dal 12 giugno 1971 ed è amministrato dalla Consap con l’assistenza di un Comitato. Sul Fondo vigila il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Principali riferimenti normativi

Il Fondo di Garanzia è nato grazie alla legge n. 990/1969, abrogata quando è entrato in vigore il Codice delle assicurazioni private contenuto nel decreto legislativo n. 209/2005, continuamente modificato e aggiornato. Le principali norme di riferimento del Fondo di garanzia sono gli articoli 283 e 286 del dlgs n. 209/2005.

Fondo di Garanzia per le vittime della strada: quando opera

Il Fondo di Garanzia opera infatti nei casi specifici previsti dall’art. 283 del Codice delle assicurazioni private.

Esso risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nei seguenti casi principali:

  • il veicolo o il natante che hanno cagionato i danni non è stato identificato;
  • il mezzo non risulta coperto da assicurazione;
  • il natante è assicurato presso un’impresa che opera all’interno del territorio della Repubblica in regime di stabilimento di libertà di prestazione di servizi e al momento del sinistro o in seguito si trova in stato di liquidazione coatta;
  • il veicolo è posto in circolazione contro la volontà del proprietario o di chi ne ha la titolarità;
  • il veicolo che ha cagionato il sinistro è estero e la targa non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo;
  • veicolo non assicurato è stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato dello Spazio Economico Europeo avvenuto nel periodo compreso tra la data di accettazione di consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni.

Limiti risarcitori

Il Fondo di Garanzia non provvede sempre al risarcimento integrale dei danni. Ci sono dei casi in cui lo stesso risarcisce  certi tipi di danno e certi importi.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo non identificato sia responsabile dei danni, il Fondo risarcisce solo i danni alla persona, mentre per i danni alle cose risarcisce la parte del danno che eccede i 500,00 euro. Se invece il veicolo che cagiona i danni non è coperto da assicurazione, il Fondo copre sia i danni alle persone che alle cose. La norma di riferimento per conoscere in dettaglio i limiti risarcitori del Fondo è l’art. 283 del Codice delle. Assicurazioni Private.

Liquidazione dei danni

L’articolo 286 del Codice delle Assicurazioni private stabilisce che la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo 283, coperti quindi dal Fondo di garanzia, venga effettuata da un’impresa assicurativa designata dall’IVASS secondo quanto stabilito nel regolamento adottato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy.

L’impresa di assicurazione, una volta designata, liquida anche i danni relativi ai sinistri che si sono verificati oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designa una nuova impresa.

Le somme che vengono pagate dalle imprese designate sono rimborsate dalla Consap, che gestisce il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Per sapere quale impresa è designata dall’IVASS alla liquidazione dei danni nei casi sopra esaminati basta visitare la pagina dedicata Elenchi Imprese del sito della Consap.

Come farsi risarcire dal Fondo vittime della Strada

Per chiedere il risarcimento nei casi di sinistro stradale rientrante in una delle ipotesi per le quali è prevista la copertura del Fondo vittime della strada  è necessario accedere al sito della Consap.

Nella pagina dedicata al Fondo vittime della Strada è sufficiente linkare nella pagina dedicata alla procedura  generare il modulo, compilarlo, sottoscriverlo e inviarlo, anche mezzo pec.

 

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guida in stato di ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza: no a sospensione patente per 2 anni La Cassazione ribadisce che il reato di guida in stato di ebbrezza non determina l'automatica sospensione della patente per due anni

Reato di guida in stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza non determina l’automatica sospensione della patente per due anni. Questo quanto si ricava dalla sentenza n. 22041/2024 della quarta sezione penale della Cassazione.

La vicenda

Nella vicenda, il G.I.P. del Tribunale di Gela applicava sull’accordo delle parti la pena di un mese e dieci giorni di arresto oltre a 800 euro di ammenda, sostituiti con lavoro di pubblica utilità a un imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un’autovettura, di proprietà altrui, in stato di ebbrezza alcolica determinato dall’uso di sostanze alcoliche, con valori di tasso alcolemico rilevati di 1,60 g/l e 1,26 g/l, in fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00.
Il G.I.P. ha, altresì, applicato all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di due anni, sospendendone l’efficacia sino all’esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Il ricorso

Avverso tale sentenza l’uomo proponeva ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, irrogata senza tener conto di quanto convenuto dalle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Queste ultime, infatti, si erano accordate per l’applicazione della sospensione della patente di guida per un anno, mentre, invece, essa era stata poi disposta per un periodo doppio, in tal maniera ledendo la norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sotto il profilo della ricorrenza di un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
Con la seconda censura, il ricorrente eccepiva inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale con riferimento al disposto raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria applicata, a suo dire non effettuabile nel caso di specie, considerato che il veicolo condotto dall’imputato non sarebbe appartenuto a terze persone – come invece ritenuto dal giudice di merito – e che la possibilità di estendere la durata della sospensione della patente di guida a due anni, in conseguenza del raddoppio, riguarderebbe la sola ipotesi prevista dall’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, e non già, invece, il contestato reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), cod. strada.

La decisione

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata “limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rinviando sul punto al Tribunale di Gela”.
Deve, infatti, essere osservato, con valenza assorbente rispetto a ogni ulteriore profilo di censura dedotto, come le parti si fossero accordate per l’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2lett. b), cod. strada.

Con riferimento a tale fattispecie, pertanto, scrivono dalla S.C. “il G.I.P. del Tribunale di Gela ha disposto la conseguente applicazione della pena in modo palesemente distonico ed erroneo, invece, al momento della determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il decidente ha fatto riferimento alla diversa, e più grave, ipotesi disciplinata dall’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, espressamente prevedendo l’applicazione all’imputato della sospensione della patente di guida per due anni, e cioè in una misura corrispondente al minimo previsto dall’indicata norma, poi raddoppiato nella sua durata in ragione del fatto che «il veicolo condotto dall’imputato si apparteneva a terzi soggetti»”.

 

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constatazione amichevole di incidente

Constatazione amichevole di incidente: il modello CAI Cos'è il modello CAI, prima chiamato CID (Convenzione di Indennizzo Diretto), a cosa serve, quando e come si compila

La constatazione amichevole di incidente (CAI)

La Constatazione Amichevole di Incidente, CAI (un tempo conosciuto come CID, Convenzione di Indennizzo Diretto), è un modello necessario a denunciare immediatamente un sinistro automobilistico.

Infatti, nel caso di incidente questo modulo si rivela il mezzo più pratico e veloce per l’immediata comunicazione alle reciproche compagnie assicurative garantendo a tutti una maggiore tutela.

È per questo importante averne sempre almeno una copia nel proprio autoveicolo.

Vediamo in cosa consiste il modello CAI, come va compilato e a cosa serve.

Che cos’è il modulo CAI

La constatazione amichevole di incidente (CAI), comunemente detto Modulo blu, per il colore del foglio su cui è stampato, è un modello dichiarativo che attesta in maniera dettagliata come si è verificato un incidente automobilistico.

Esso quindi è la fotografia dei fatti e delle informazioni relative all’avvenuto sinistro sintetizzata in un’unica pagina.

I moduli CAI sono distribuiti direttamente dalle compagnie assicurative al momento della stipula di un nuovo contratto, ma le copie sono tutte equivalenti tra loro per cui non è necessario che venga rilasciata dall’ultima compagnia di assicurazione posseduta.

Perchè il CAI viene chiamato ancora CID

Un tempo, lo stesso Modello blu che oggi chiamiamo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), prendeva il nome di Convenzione di Indennizzo Diretto (CID): da qui la persistenza della vecchia dicitura di modulo CID, ancora oggi molto diffusa.
La constatazione amichevole (CAI) ha sostituito il CID nel 2007, quando è entrata in vigore la nuova Convenzione tra Assicuratori per l’Accordo Diretto (CARD).

I moduli CAI e CID, in realtà, sono molto simili,  potremmo dire che sono “la stessa cosa” ed infatti l’impercettibile differenza tra loro è più di forma che di sostanza visto che anche quello che definiamo “nuovo” modello (CAI), serve a completare la denuncia di un sinistro e a contribuire in maniera rapida e decisiva a ricostruire la dinamica dell’incidente. Dando così la possibilità alle compagnie assicurative di stabilire  il torto e la ragione delle reciproche parti e ottenere un pronto risarcimento del danno subito evitando inutili lungaggini  burocratiche.   

Come e quando procedere alla compilazione del CAI

Il modulo CAI, correttamente e interamente compilato e firmato da entrambe le parti coinvolte, velocizza la gestione del sinistro e mette al sicuro da eventuali possibili contestazioni sulla dinamica dell’incidente.

È utile compilare e firmare la constatazione amichevole anche se non c’è accordo con l’altro conducente sulla dinamica del sinistro, importante che ci siano il nome delle compagnie di assicurazione e le targhe dei veicoli coinvolti.

Prima di procedere alla compilazione del modello, è opportuno concentrarsi sui vari step da seguire:

  • per prima cosa bisogna segnalare con il triangolo la presenza dell’incidente; verificare se ci sono feriti gravi e chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine e non toccare nulla fino al loro arrivo;
  • se non ci sono feriti gravi, controllare che i veicoli fermi non intralcino la circolazione. Se i mezzi bloccano la strada, spostare l’auto in un’area che non alteri il traffico, ma non senza aver prima scattato alcune foto. 

Dopo si passa alla compilazione del modello.

Come si compila il CAI

All’interno del modulo CAI andranno inserite le informazioni legate ai conducenti e ai veicoli coinvolti nel sinistro.

Nello specifico occorrerà avere l’immediata disponibilità di tre documenti fondamentali:

  • certificato di assicurazione,
  • patente,
  • libretto di circolazione.

Il Modulo è composto da tre blocchi principali da compilare che richiedono diversi tipi di informazioni. Basterà seguire i numeri che indicano i dati da inserire.

Dati generali

Nella parte alta del modulo CAI vi è il blocco che riporta i numeri dall’1 al 5 e nel quale vanno inserite le informazioni generali relative all’incidente.

Qui va infatti indicata: la data, l’ora e il luogo del sinistro (è opportuno anche segnare anche il numero civico, facendo riferimento a quello più vicino al luogo dell’incidente); se ci sono feriti, anche lievi, e/o danni a cose (oltre ai due veicoli coinvolti, altre macchine, o altro, come muretti, lampioni o guardrail); le generalità di chi era passeggero nei veicoli coinvolti e di chi eventualmente ha assistito al sinistro.

Questi ultimi soggetti verranno indicati come testimoni e inseriti nell’apposita sezione.

Dati dei veicoli

L’area del modello CAI dedicata ai veicoli, è divisa in due colonne. Queste due fasce sono contraddistinte da due colori, giallo e blu, e sono dedicate all’inserimento dei dati specifici del Veicolo A e del Veicolo B.

Qui si trovano numeri dal 6 al 10 sia per la colonna A che per la colonna B e vanno indicati i dati dell’intestatario dell’assicurazione, i dati del veicolo (tipo di mezzo, marca, modello e targa), gli estremi dell’assicurazione e i dati del conducente che se anche intestatario della polizza,  in parte coincideranno con i primi dati di questa sezione.

Da ultimo, ciascun conducente sulla propria colonna dovrà indicare in modo dettagliato i danni subiti  sul suo autoveicolo sia  con una freccia sul disegno corrispondente al proprio veicolo e poi descrivendo il tutto in maniera discorsiva per iscritto.

Dati sulla dinamica dell’incidente

In quest’ultima parte, che si trova al centro del foglio, viene descritta la dinamica dell’incidente. Ciascun conducente dovrà segnare una X sulle caselle delle voci che reputa corrette. Occorre in questa fase leggere attentamente le descrizioni riportate sul modello e cancellare la parte che non riguarda.
Per esempio, nella prima voce viene chiesto se l’auto era in sosta o in fermata: se l’auto era in sosta al momento dell’incidente, va segnata la X sulla casella e cancellata la parola “fermata”.

Subito dopo aver inserito le crocette, si deve procedere alla rappresentazione grafica dell’incidente.

Il disegno deve essere quanto più possibile comprensibile, quindi:

  • si tracciano le strade e si scrivono i nomi delle vie;
  • si indica la segnaletica stradale sia orizzontale (strisce di qualsiasi tipo) che verticale (semafori o cartelli);
  • si disegnano i due veicoli stilizzati e indicando quale è A e quale è B, usando le frecce per indicare il senso di marcia.

Le Altre Informazioni

Nella parte del Modulo dove si fa riferimento alle Altre Informazioni possono essere inseriti dati aggiuntivi, ad esempio se sono intervenute le forze dell’ordine e quali (Carabinieri, Polizia Stradale o Vigili Urbani; segnalare la presenza di testimoni; indicare se ci sono feriti e eventualmente i dati del proprietario dell’auto, se diverso dal conducente.

Dopo è possibile procedere alla firma entrambe le parti.

Va ricordato che la firma della constatazione amichevole non vuol dire ammissione di responsabilità, ma solo rilevazione del sinistro, spetterà al perito assicurativo, che prenderà in carico la pratica, accertare le responsabilità.

A chi va consegnato il CAI

Il modulo di constatazione amichevole è composto da quattro copie. Ogni conducente ha diritto a due copie di cui una resta a lui e l’altra va consegnata alla propria assicurazione.

Si precisa che, se non è possibile inserire nel modulo CAI tutte le informazioni a cui abbiamo fatto riferimento per mancanza di tempo o per mancata collaborazione di uno dei due conducenti, affinchè il modulo sia valido, è importante che siano inseriti almeno i dati fondamentali.

I dati fondamentali da compilare nel modulo CAI (CID) sono:

  1. Data e ora dell’incidente (n.1)
  2. Luogo dell’incidente (indirizzo preciso) (n. 6Ae 6B)
  3. Dati dei veicoli coinvolti (marca, modello, targa) (7 e 7B)
  4. Dati dei conducenti (nome, cognome, indirizzo, patente)
  5. Dati delle assicurazioni (nome della compagnia, numero di polizza) (8 e 8B)
  6. Descrizione del sinistro (schema dell’incidente e caselle da barrare) (n.12)
  7. Firma dei conducenti (n. 15)

 

autovelox laguna

Anche l’autovelox della Laguna va tarato La Cassazione conferma che anche gli apparecchi per misurare la velocità dei mezzi in Laguna veneta devono essere tarati

Autovelox Laguna

Anche l’autovelox della Laguna va tarato, come tutti gli apparecchi per misurare la velocità dei mezzi. Così la seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 20492-2024.

La vicenda

Nella vicenda, il titolare di una ditta individuale aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Venezia avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla polizia municipale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di oltre 300 euro per aver superato il limite massimo di velocità con il proprio motoscafo appartenente alla propria ditta.

Il Gdp rigettava l’opposizione confermando l’ordinanza ingiunzione, ritenendo non necessario sottoporre il sistema alle operazioni di omologazione e taratura previste dal codice della strada, non sussistendo i requisiti per applicare in via analogica li codice della strada all’ambito della navigazione.
La sentenza veniva impugnata da innanzi al Tribunale di Venezia, li quale accoglieva l’opposizione e annullava in toto l’ordinanza-ingiunzione sostenendo che l’amministrazione comunale avesse totalmente omesso di produrre in giudizio la documentazione attestante l’avvenuta omologazione, tantomeno le periodiche verifiche di funzionalità e taratura della strumentazione nel sistema (tutor) installato dal Comune di Venezia.

Il tribunale richiamava inoltre la sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
Il comune impugnava la sentenza innanzi alla Cassazione.

La decisione

Per gli Ermellini, tuttavia, le doglianze del comune sono infondate.

Giova, innanzitutto, precisare che “la circolazione nelle acque del Comune di Venezia, ed in genere della laguna veneta, è disciplinata dal Regolamento per li Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta (adottato ai sensi dell’art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 422 del 1997) che, all’art. 67 («Dispositivi di monitoraggio»: norma inserita all’interno del Titolo V dedicato al Sistema di rilevazione), con riferimento (anche) ai dispositivi di monitoraggio del traffico installati dalle autorità competenti (comma 2) prescrive l’obbligo che gli apparati di rilevamento impiegati siano «debitamente omologati» (comma 3)”.

Per cui, “tale esplicito riferimento normativo all’obbligatorietà dell’omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l’omologazione, infatti, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa – ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione
per la legittimità dell’accertamento stesso (Cass. Sez. 2, n. 10505 del 18.04.2024)”.

Spetta, infine, “all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione (e dell’eventuale periodica taratura dello strumento: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018), non essendo necessario che di detto adempimento ne dia conto il verbale di contestazione”.
In definitiva, il ricorso è rigettato.

Allegati

autovelox non omologati sequestro

Autovelox non omologati sotto sequestro in tutta Italia Autovelox non omologati: disposto il sequestro, 10 le Regioni interessate. Le multe potrebbero essere tutte annullate

GIP di Cosenza: sotto sequestro gli autovelox illegittimi

Autovelox sequestrati in tutta Italia. Illegittimo il sistema di rilevazione della velocità effettuato con lo strumento T-Exspeed 2.0. Il provvedimento con cui è stato disposto il sequestro dei misuratori di velocità è stato emesso dal GIP di Cosenza nel corso dell’indagine disposta dalla Procura locale. Dagli accertamenti effettuati la strumentazione T-Exspeed 2.0 installata nelle postazioni fisse per rilevare sia la velocità media che quella specifica è illegittima così come lo sono le sanzioni che sono state elevate in seguito ai rilevamenti effettuati per mezzo della stessa.

Autovelox senza omologazione: 10 le regioni interessate

Il problema riguarda 10 regioni italiane (Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia). Le apparecchiature infatti sono state installate su diverse strade statali e provinciali della penisola. Immediata la denuncia per frode in pubblica fornitura per il legale rappresentante della società che si era aggiudicata l’appalto per la fornitura.

Dagli accertamenti è emerso che le apparecchiature non sono state omologate e che era assente anche il prototipo del sistema per il rilevamento della velocità. Il prototipo che è stato depositato presso il Ministero è risultato essere diverso dalla versione modificata che la società ha fornito poi ai Comuni.

Autovelox illegittimi: multe nulle

Apparecchiature illegittime, multe illegittime. Le multe irrogate con le apparecchiature incriminate potrebbero essere annullate. Si ricorda che la questione è stata affrontata di recente anche dagli Ermellini. L’ordinanza n. 10505-2024 della Cassazione ha infatti sancito che devono considerarsi nulle le multe elevate con apparecchi autovelox non omologati e che la mera approvazione non può considerarsi equipollente all’’omologazione ministeriale. L’omologazione infatti è un procedimento molto più importante perché autorizza la riproduzione in serie del prototipo dell’autovelox, mentre l’approvazione non prevede la comparazione del prototipo con le caratteristiche necessarie dello strumento o previste dal regolamento.

Omologazione: controllo tecnico garanzia di perfetta funzionalità

Come precisa del resto la Cassazione nella citata ordinanza l’omologazione consiste in una procedura che non ha solo carattere  amministrativo, ma anche tecnico e “tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.” 

Mancato deposito del prototipo

Il mancato deposito del prototipo è l’altra questione di rilievo emersa nel corso delle indagini e sulla quale il dibattito è ancora aperto. L’articolo 192 de del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, al comma 2  dispone che “L’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori  Pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e lefficacia delloggetto di cui si chiede lomologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. Linteressato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dellistruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso lIspettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.” 

Negli anni il mancato deposito del prototipo per l’omologazione non ha mai condotto a pronunce di condanna gravi. In genere le motivazioni del mancato deposito sono riconducibili a problemi di gestione e di custodia dei luoghi di deposito del ministero. C’è poi chi ritiene che le varianti di un modello che configurano meri aggiornamenti del software non rilevanti non andrebbero depositate. A complicare il quadro della questione ci sono poi due voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici in cui si afferma che il prototipo comprende la strumentazione i documenti relativi alla parte che non può essere depositata fisicamente.

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Ztl: basta una multa Addio alle multe seriali per chi gira nella Ztl con permesso scaduto, per la Cassazione basta una sola multa

Cassazione: multe Ztl

Le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono essere considerate come un’unica infrazione. Così la seconda sezione civile della Cassazione seconda nell’ordinanza n. 19680-2024.

La vicenda

La vicenda in esame origina dall’opposizione di un’automobilista avverso una cinquantina di verbali di violazione del Codice della Strada notificati in più tranches per aver circolato nella zona a traffico limitato sprovvista della prescritta autorizzazione, nell’arco di un paio di mesi.

La donna deduceva di essere incorsa in errore incolpevole, avendo – al momento della commissione delle diverse infrazioni – la convinzione di essere ancora titolare del permesso di circolare nella zona a traffico limitato, non avendo l’amministrazione comunale inviato alcuna comunicazione a distanza di circa due anni dal cambio di residenza dell’opponente, né avrebbe mai irrogato e notificato alcuna sanzione amministrativa prima di quelle oggetto di impugnazione.

Il Giudice di Pace, in parziale accoglimento dei ricorsi, annullava tutti i verbali tranne uno, determinando in euro 94,08 la somma da irrogare quale sanzione amministrativa pecuniaria. Il Comune proponeva appello e la donna si difendeva con appello incidentale.

Il giudice del gravame rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando la sentenza del giudice di prime cure e l’amministrazione, a questo punto, adisce il Palazzaccio.

Il ricorso

Con l’unico motivo di ricorso il comune deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, legge 24 novembre 1981; dell’art. 198 D.Lgs. n. 285/1992, in riferimento all’art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ. ritenendo la sentenza in palese contrasto, innanzitutto, con i principi espressi dalla Corte di legittimità in tema di scusabilità dell’errore di fatto sulla condotta illecita: “la mera tolleranza, ovvero la mancanza di controlli, non è in alcun modo idonea a configurare la buona fede del trasgressore e ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito” (Cass. n. 657/1999).

In secondo luogo, pur avendo il giudice accertato che si tratta di una pluralità di condotte, a dire del comune, “ne ha erroneamente ed illogicamente dedotto la riconducibilità dell’aspetto colposo delle violazioni alla sola prima infrazione commessa in forza di un’improbabile unificazione delle singole condotte. Invece, la configurazione di tali illeciti come un tutt’uno presupporrebbe il loro inquadramento nella categoria giuridica del concorso formale, tuttavia espressamente escluso per le violazioni alla disciplina in tema di zona traffico limitato ed aree pedonali dall’art. 198, comma 2, CdS”.

La decisione della Cassazione

Per gli Ermellini, il Comune ha torto.

“Le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma (art. 7, comma 9, CdS) relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge (nel caso che ci occupa: mancanza del permesso di accesso a ZTL) devono, semmai, essere considerate come un’unica infrazione in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo (reiterazione specifica), ai sensi della legge vigente ratione temporis (v. art. 8-bis legge n. 689/1981; l’art. 198-bis CdS avente analogo contenuto è entrato i vigore il 06.08.2022, dunque successivamente alla commissione delle infrazioni), stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati, e avuto riguardo alla natura dei fatti che le costituiscono e alle modalità della condotta” affermano innanzitutto i giudici.

Inoltre, proseguono, “a mente del comma 5 dell’art. 8-bis menzionato: ‘Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria'”.

Per cui, la Cassazione rigetta il ricorso e conferma la soluzione adottata dal giudice di seconde cure laddove ritiene valido ed efficace un unico verbale di contestazione: “non si tratta, infatti, di escludere l’elemento soggettivo del trasgressore con riferimento alle violazioni successive (il che vale a rispondere alla prima delle censure elevate dal ricorrente), quanto piuttosto – in applicazione della disposizione citata – di elidere la valutazione delle violazioni amministrative successive alla prima (Cass. n. 2965 del 16.02.2016)”.

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Autovelox: basta la segnalazione Per la Cassazione, non è necessario che il cartello segnali che l'apparecchio rilevi la velocità media del veicolo

Autovelox: è sufficiente che il cartello lo segnali

Per l’autovelox basta la segnalazione. L’obbligo è assolto, infatti, se il cartello avverte che la strada è sottoposta al controllo elettronico della velocità, senza necessità di dover specificare che l’apparecchiatura effettua il calcolo della velocità media. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19377-2024.

Autovelox non segnalato

Una società si oppone al verbale con cui le è stata contestata, a un automezzo di sua proprietà, la violazione del superamento del limite di velocità su un tratto di strada. Il ricorso viene rigettato dal Giudice di Pace. La società appella la decisione e il tribunale annulla la sanzione. Per il giudice dell’impugnazione la violazione è stata accertata con un’apparecchiatura elettronica che misura la velocità dei veicoli in relazione alla velocità media tenuta in un determinato tratto stradale. Questa caratteristica di rilevamento però non è stata adeguatamente segnalata agli automobilisti. Il cartello riporta infatti solo la dicitura “controllo elettronico della velocità”, senza fare alcun riferimento al calcolo della velocità media. La rilevazione della velocità effettuata in questo modo quindi è illegittima perché:

  • non preceduta da idonea segnalazione, come previsto dall’articolo 142, comma 6 del codice della strada;
  • l’apparecchio ha preso in considerazione due punti del tratto stradale, uno iniziale e uno finale, di cui però solo il primo può essere visibile.

A dire della ricorrente, il controllo basato sulla velocità media non è idoneo a invitare i conducenti alla prudenza e neppure a far affidamento sul controllo elettronico, che normalmente viene eseguito su un punto fisso.

Cartello autovelox deve segnalare solo controllo velocità

Il Comune opposto contesta la decisione del Tribunale e la Cassazione accoglie il ricorso.

Per gli Ermellini il Tribunale ha errato nel considerare inadeguato il cartello di segnalazione dell’apparecchio elettronico per il rilevamento della velocità per la mancata indicazione del controllo mediante il calcolo della velocità media.

Tale ragionamento non può essere condiviso perché non è conforme alla normativa in materia.

Il codice della strada consente infatti l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche per il controllo della velocità anche per calcolare la velocità media su determinati tratti di strada, stabilendo che le stesse debbano essere segnalate con impiego di cartelli o dispositivi luminosi.

Per la legge quindi l’uso di questi apparecchi richiede solo un’adeguata segnalazione. La normativa non prevede regole distinte per gli apparecchi che rilevano la velocità media su determinati tratti stradali e quelli che compiono il controllo su un punto fisso.

L’obbligo di segnalazione pertanto deve ritenersi soddisfatto quando è presente un cartello che avverte che quel tratto di strada è sottoposto al controllo elettronico della velocità, senza ulteriori specificazioni.

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Portale automobilista: scopri i punti sulla patente Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente o verificare se il tuo veicolo è in regola con la copertura assicurativa? Visita il Portale dell’Automobilista

Portale dell’Automobilista: cos’è

Il Portale dell’Automobilista è un sito collegato a quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e offre tutta una serie di servizi molto utili a chi possiede un mezzo di trasporto.

Nel menu orizzontale in alto è possibile accedere ai servizi relativi alle patenti, ai veicoli, ai servizi online, al Codice della Strada, ai professionisti, all’autotrasporto e alla app mobile.

Nella home è presente un’area dedicata alle news per i conducenti. Nel footer invece il menù orizzontale presenta vari link per accedere alle news e alle circolari, alle Faq, agli eventi (iniziative di comunicazione a cui ha partecipato il Dipartimento dei trasporti) e all’assistenza, un’area in cui è possibile procedere al reset della password di accesso.

Chiunque infatti può accedere al portale, previa registrazione, cliccando sulla voce “registrati” presente in alto a destra della Home. Seguendo la procedura e inserendo i dati richiesti, l’iscrizione viene confermata tramite la ricezione di un’e-mail.

La registrazione al portale permette al soggetto iscritto come cittadino o come impresa di poter consultare i dati relativi al proprio mezzo di trasporto, alla propria copertura assicurativa e alla propria patente e di accedere ai servizi online del Dipartimento e del Ministero. I cittadini possono accedere al portale tramite SPID o CIE.

Verifica del saldo punti della patente

Uno dei servizi più utili e interessanti presenti sul portale dell’automobilista è quello dedicato al controllo dei punti della patente. Cliccando sulla voce del menu in alto “Servizi online” si apre la pagina dedicata. Nel menu laterale di sinistra, tra i vari servizi presenti c’è quello dedicato al “Saldo punti patente”; cliccando sulla voce dedicata è possibile verificare quanti punti sono presenti sulla propria patente di guida  in due modi diversi:

  • dopo aver effettuato il login sul portale;
  • contattando il servizio automatico al numero 06. 45775962, che fornisce il servizio 24 ore su 24 e sette giorni su sette al costo di una telefonata urbana.

Si ricorda che il sistema della patente a punti prevede l’assegnazione ai neopatentati di 20 punti. Questi punti possono essere decurtati quando il titolare della patente viola il Codice della Strada. La decurtazione è tanto maggiore quanto maggiore è la gravità dell’infrazione commessa. Se però il titolare della patente non commette infrazioni per due anni, alla patente vengono aggiunti 2 punti bonus.

Per comprendere al meglio il funzionamento dei punti della patente ed essere sempre aggiornati sulle eventuali modifiche normative, accedendo dalla voce di menu dedicata, al “Codice della strada” è possibile prendere visione della tabella dei punteggi aggiornata, contemplata dall’articolo 126 bis del CdS. La tabella, suddivisa in tre colonne contempla, nella prima colonna a sinistra l’articolo del Codice della Strada, nella seconda il comma di riferimento dell’infrazione, nella terza i punti decurtati, in caso di violazione.

Verifica della classe ambientale del veicolo

Un altro servizio utilissimo per chi possiede un mezzo di circolazione è quello dedicato alla verifica della classe ambientale del veicolo. Cliccando sulla voce del menu in alto “Servizi online”e poi sulla voce del menu di sinistra “Verifica classe ambientale e CO2”, è possibile verificare la categoria euro di appartenenza dei veicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori con il dato di emissione della CO2, dopo aver selezionato il tipo di veicolo e la targa.

Verifica della copertura assicurativa

Sempre dalla voce di menu “Servizi online” è possibile accedere al servizio “Verifica copertura assicurativa RCA”. Anche in questo caso è sufficiente effettuare una ricerca per veicolo inserendo il numero di targa nell’apposito spazio. Se il veicolo sia assicurato, ma nel portale tale informazione non risulta aggiornata, l’utente è tenuto a contattare la propria compagnia di assicurazione. È bene sapere infatti che circolare con un mezzo di trasporto non assicurato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa minima di 841 euro fino a 3.366 euro.

Gli altri servizi online

Il portale, sempre all’interno dell’area “Servizi online” mette a disposizione tutta una serie di servizi utili. È possibile infatti verificare se il proprio veicolo, dopo il 1 giugno del 2018, è in regola con le revisioni. Da questa sezione è possibile anche gestire le richieste a proprio carico cliccando sulla voce di menu “Gestione pratiche online”. Effettuando una ricerca per provincia è possibile anche trovare l’ufficio della motorizzazione civile di zona. In caso di rinnovo della patente  infine è molto utile l servizio dedicato alla ricerca dei medici certificatori per Comune o Cap.

App IPatente

Molti dei servizi presenti sul portale si possono usufruire anche dal proprio cellulare grazie all’app IPatente, con la quale si possono attivare diverse notifiche per segnalare la scadenza della patente, le variazioni di punteggio dopo le infrazioni commesse e la scadenza della revisione. L’app è completamente gratuita e si può scaricare dagli Store Apple, Google e Huawei.