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Incaricato di pubblico servizio Incaricato di pubblico servizio: chi è, normativa, tipologie, differenze rispetto al pubblico ufficiale e giurisprudenza

incaricato di pubblico servizio

Chi è l’incaricato di pubblico servizio

L’incaricato di pubblico servizio è una figura giuridica rilevante nel diritto penale italiano, collocata accanto a quella del pubblico ufficiale. Si tratta di un soggetto che, pur non essendo titolare di pubblici poteri autoritativi o certificativi, esercita un’attività di pubblico interesse con modalità che richiedono particolare attenzione giuridica.

Normativa di riferimento

La definizione di incaricato di pubblico servizio si trova all’articolo 358 del Codice Penale, che così recita: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per pubblico servizio un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di lavoro meramente materiale.”

La disposizione precisa quindi che il pubblico servizio, pur essendo attività di interesse collettivo, non attribuisce poteri autoritativi né certificativi all’incaricato.

Tipologie di incaricati di pubblico servizio

Gli incaricati di pubblico servizio possono essere individuati in diverse categorie operative, tra cui:

  • addetti di aziende fornitrici di pubblici servizi (es. dipendenti delle società di trasporto pubblico o delle imprese erogatrici di energia elettrica);
  • addetti alle società concessionarie di servizi pubblici, come la gestione di rifiuti urbani o della distribuzione idrica;
  • personale amministrativo di enti pubblici o di società private che operano in regime di concessione pubblica.

Non rientrano invece nella categoria gli esecutori di mere attività materiali o coloro che svolgono semplici compiti di manovalanza.

Differenze tra incaricato di pubblico servizio e pubblico ufficiale

È fondamentale distinguere l’incaricato di pubblico servizio dal pubblico ufficiale.

Criterio

Pubblico ufficiale

Incaricato di pubblico servizio

Poteri

Esercita pubbliche funzioni con poteri autoritativi e certificativi

Svolge attività di pubblico interesse senza poteri autoritativi o certificativi

Esempi

Carabinieri, giudici, ufficiali di stato civile

Dipendenti di aziende di trasporto pubblico, personale di sportelli amministrativi

Rilevanza penale

Applicazione di reati propri contro la Pubblica Amministrazione (es. abuso d’ufficio, corruzione)

Applicazione limitata a reati compatibili con la mancanza di potere autoritativo

In sostanza, il pubblico ufficiale ha la capacità di manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione e di incidere direttamente nella sfera giuridica dei privati, mentre l’incaricato svolge attività strumentale o esecutiva, pur rilevante per il funzionamento di servizi pubblici.

Responsabilità penale dell’incaricato di pubblico servizio

Gli incaricati di pubblico servizio possono rispondere di diversi reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui:

  • peculato (art. 314 c.p);
  • indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p);
  • peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 326 bis c.p);
  • concussione (art. 317 c.p);
  • induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p);
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.o);
  • utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (325 c.p);
  • rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p);
  • rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p).

Gli incaricati di pubblico servizio sono ovviamente esclusi alle fattispecie che richiedono necessariamente l’esercizio di pubblici poteri, come il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (art. 479c.p).

Inquadramento dottrinale e giurisprudenziale

Dottrina e giurisprudenza hanno precisato che la qualifica di incaricato di pubblico servizio non dipende dal rapporto di pubblico impiego né dalla natura pubblica o privata dell’ente datore di lavoro, ma è legata esclusivamente alla funzione esercitata.

La recente pronuncia della Cassazione n. 1957/2023 ha chiarito che l’incaricato di pubblico servizio svolge un’attività regolamentata come la pubblica funzione, ma senza poteri di certificazione o decisione. Allo stesso tempo, il suo ruolo va oltre semplici compiti esecutivi o manuali.

La precedente Cassazione n. 5550/2022 invece ha chiarito che l’esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio non sussiste se l’attività dell’agente è disciplinata da norme di diritto privato, anche qualora una persona giuridica pubblica o una società con partecipazione pubblica quasi totale sia coinvolta.

 

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