Processo penale minorile: disciplina
Il processo penale minorile in Italia è disciplinato dal D.P.R. 448/1988, noto come Codice del processo penale minorile, e dal D.Lgs. 272/1989, che ne stabilisce le disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie. Questo sistema processuale è stato concepito con un approccio educativo e rieducativo, ponendo al centro il minore e la sua crescita, piuttosto che la sola punizione.
Principi fondamentali del processo penale minorile
Il processo penale minorile si basa su alcuni principi fondamentali:
Prevalenza della funzione rieducativa: l’obiettivo principale è il recupero sociale del minore, evitando la stigmatizzazione, anche nel rispetto di quanto sancito dall’art. 27 della Costituzione.
Specializzazione degli organi giudiziari: la competenza, dopo la riforma Cartabia, è affidata alle sezioni distrettuali dei Tribunali per le persone, per i minorenni e per le. Famiglie, composto da magistrati e giudici onorari. Al Tribunale si affiancano altri organismi della magistratura i cui ruoli vengono integrati dai Servizi minorili.
Personalizzazione del procedimento: le decisioni devono tenere conto della personalità del minore e delle sue esigenze educative.
Minimizzazione dell’intervento giudiziario: si privilegia l’applicazione di misure alternative al processo.
Le fasi del processo penale minorile
Il processo penale minorile si sviluppa in modo simile al processo penale ordinario, attraverso fasi determinate che possono concludersi con esiti diversi.
Indagini preliminari e misure cautelari
Le indagini preliminari nel processo minorile presentano alcune peculiarità.
Il pubblico ministero può disporre accertamenti sulla personalità del minore (art. 9 D.P.R. 448/1988).
Il minore deve essere assistito da un difensore fin dal primo atto.
Le misure cautelari devono essere adottate con estrema cautela e privilegiano soluzioni non detentive, come la permanenza in casa o il collocamento in comunità.
Udienza preliminare
L’’udienza preliminare, che nel processo minorile funge da filtro per smaltire i giudizi dibattimentali può concludersi con:
- Sentenza di condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva su richiesta del PM,
- Sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o irrilevanza del fatto.
- Messa alla prova, una misura alternativa che sospende il processo per consentire al minore di partecipare a un percorso rieducativo (art. 28 D.P.R. 448/1988).
- Rinvio a giudizio, se vi è un quadro probatorio sufficiente.
Dibattimento e sentenza
Se il processo prosegue, perché nella fase precedente il minore non ha scelto un rito alternativo o è stato ritenuto non colpevole, si arriva alla fase dibattimentale, che si svolge con rito camerale a porte chiuse per garantire la riservatezza del minore. Le sentenze possono prevedere:
- l’assoluzione, se non viene dimostrata la colpevolezza.
- la condanna con misure rieducative, come la libertà vigilata o il collocamento in comunità.
- la sospensione del processo e messa alla prova del minore, con successiva estinzione del reato in caso di esito positivo.
Le misure alternative e la messa alla prova
Uno degli strumenti più innovativi del processo minorile è la messa alla prova, che consente di sospendere il procedimento per verificare se il minore possa essere rieducato senza necessità di condanna. Se il percorso viene completato con successo, il reato viene estinto.
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