bandi Cassa Forense

Cassa Forense: approvati 15 bandi assistenziali 2024 L'ente previdenziale degli avvocati ha approvato per l'anno 2024 quindici bandi assistenziali in continuità con le iniziative degli anni precedenti

Approvazione bandi anno 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense sulla scorta della ripartizione dei fondi dell’assistenza ha approvato, per l’anno 2024, n. 15 bandi, in continuità con le iniziative degli anni precedenti. Ne dà notizia l’ente previdenziale degli avvocati sul sito istituzionale, ricordando che “con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento dell’Assistenza, dal 1° gennaio 2024, vengono introdotte nuove disposizioni per la partecipazione ai bandi indetti annualmente da Cassa Forense”.

In particolare, per essere ammessi alla graduatoria dei Bandi assistenziali, l’iscritto deve essere in possesso della regolarità dichiarativa e contributiva al momento della presentazione della domanda. L’irregolarità riscontrata alla presentazione della domanda non potrà essere sanata ai fini della partecipazione allo specifico bando.

I requisiti per partecipare

Nello specifico, per essere ammessi alla graduatoria è richiesto di:

  • essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l’intero periodo di iscrizione alla Cassa e per i pensionati dall’anno successivo al pensionamento;
  • essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non oggetto di preventivo accertamento;
  • inoltre, l’art. 1 comma 6, del Nuovo Regolamento stabilisce che il richiedente non può beneficiare di più erogazioni relativa ai bandi 2024 per ciascuna tipologia di bandi (professione, salute e famiglia).

I 15 bandi 2024

In attuazione di tale previsione, il CdA ha stabilito la contestuale pubblicazione sul sito di Cassa Forense dei bandi approvati, per fornire una panoramica complessiva delle prestazioni assistenziali.  I periodi di riferimento sono stati individuati in modo progressivo e scaglionato per evitare la sovrapposizione di più domande di partecipazione rientranti nella stessa tipologia di prestazione.

Con riferimento alle due nuove iniziative contenute nei bandi n. 14/2024 e n. 15/2024 dedicati, rispettivamente, all’assegnazione di contributi per favorire l’esercizio della professione da parte di iscritti con disabilità e all’assegnazione di contributi per attrezzare una sala videoconferenze nello studio legale, sono stati previsti uno stanziamento di 400mila e 500mila euro.

Per il bando n. 14/2024 è previsto un contributo pari al 100% della spesa sostenuta al netto di Iva, fino ad un massimo di € 5.000,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 16 settembre 2024, per l’acquisizione di tecnologie e strumenti atti a favorire lo svolgimento dell’attività professionale.

Per il bando n. 15/2024 è previsto, invece, un contributo pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell’IVA, sostenuta a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al 30 settembre 2024, per la realizzazione, all’interno dello studio legale, di una sala videoconferenze attrezzata.  I contributi partono da un minimo di 300 euro e non possono superare i 1.500 euro.

Cassa Forense

Cassa Forense Cassa Forense: natura e funzioni dell’ente previdenziale e assistenziale degli avvocati e obbligatorietà dell’iscrizione. La contribuzione e le relative sanzioni

Natura giuridica di Cassa Forense e vigilanza ministeriale

La Cassa Forense è l’organismo che ha la funzione di provvedere alla previdenza e all’assistenza degli avvocati iscritti all’albo.

Istituita nel 1952, ha natura di fondazione di diritto privato ed è sottoposta, per espressa previsione dello Statuto (art. 33) alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia.

Funzioni della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Cassa Forense, che ha sede a Roma, gode di autonomia regolamentare e gestionale e, nello specifico, persegue i seguenti scopi istituzionali (art. 2 dello Statuto):

  • assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale;
  • erogare assistenza a favore degli iscritti e dei loro congiunti, nonché degli altri aventi titolo in base a leggi, regolamenti e Statuto;
  • gestire forme di previdenza integrativa e complementare nell’ambito della normativa vigente.

Obbligatorietà dell’iscrizione a Cassa Forense

Quanto agli iscritti, l’art. 6 dello Statuto di Cassa Forense prevede che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa gli avvocati iscritti in almeno un albo professionale. Possono, inoltre, iscriversi alla Cassa i praticanti iscritti nel relativo registro.

L’obbligatorietà dell’iscrizione degli avvocati alla Cassa è prevista dalla Legge professionale forense (legge n. 247 del 31 dicembre 2012), il cui art. 21 prevede espressamente che “l’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.”

L’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense cessa d’ufficio nei seguenti casi:

  • cancellazione dell’avvocato da tutti gli albi professionali;
  • cessazione dell’iscrizione del praticante avvocato dal relativo registro;
  • negli altri casi previsti dai regolamenti (anche a domanda dell’interessato).

È importante evidenziare che, per gli iscritti alla cassa, non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza, se non su base volontaria e comunque non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Cassa Forense: il Modello 5 e le sanzioni

Dall’iscrizione alla Cassa discende, per i professionisti forensi, l’obbligo di versare i contributi previsti dai regolamenti vigenti.

In particolare, gli avvocati sono tenuti annualmente al versamento dei contributi minimi obbligatori, che sono dovuti indipendentemente dall’entità del proprio reddito professionale. Tali contributi sono il contributo minimo soggettivo, il contributo integrativo e il contributo di maternità.

Gli avvocati sono inoltre tenuti all’invio, entro il 30 settembre di ogni anno, del cosiddetto Modello 5, una comunicazione telematica obbligatoria con cui il professionista rende noto alla Cassa il reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef ed il volume d’affari dichiarato a fini IVA.

Con il Modello 5, l’avvocato procede, altresì, all’autoliquidazione degli eventuali contributi dovuti, da versarsi in unica soluzione entro il 31 luglio, o in due rate dello stesso importo, entro il 31 luglio ed entro il 31 dicembre di ogni anno. Contestualmente all’invio del Modello 5, il software predisposto da Cassa Forense calcola automaticamente gli eventuali contributi in autoliquidazione dovuti in eccedenza rispetto ai contributi minimi obbligatori.

Gli avvocati iscritti alla Cassa possono, inoltre, versare somme a titolo di contribuzione modulare volontaria, che permettono al professionista di costituire una quota di pensione aggiuntiva a quella di base. La contribuzione modulare volontaria può consistere in un versamento annuale facoltativo, dall’ 1 al 10% del reddito professionale Irpef dichiarato.

Il Regolamento di Cassa Forense prevede, infine, un articolato sistema sanzionatorio, che viene applicato in caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi previdenziali, sia dichiarativi sia contributivi, e che comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie e disciplinari.

osservatorio sinteticità atti giudiziari

Atti giudiziari sintetici: al via l’Osservatorio Il ministero della Giustizia ha costituito un Osservatorio permanente per il monitoraggio sulla chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari

Osservatorio sinteticità atti giudiziari

Con la firma del decreto del 29 marzo 2024 da parte del ministro della giustizia, Carlo Nordio, è nato l’Osservatorio sulla chiarezza e sinteticità degli atti.

L’istituzione dell’organismo, si legge nella nota ufficiale, era stata inserita nel dm del 7 agosto 2023 relativo al regolamento sui criteri di redazione, limiti e schemi informatici degli atti giudiziari: all’art. 10 è prevista la costituzione di un “osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. L’osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell’aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale”.

I compiti dell’Osservatorio

L’Osservatorio, costituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, avrà il compito di raccogliere e verificare i dati forniti da ciascun distretto di Corte d’Appello e suddivisi per tipologia di ufficio giudiziario, avvalendosi della collaborazione della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e della Direzione generale per i servizi informativi automatizzati.

A far parte dell’Osservatorio, presieduto dal Capo Ufficio Legislativo, Antonio Mura, anche esperti della linguistica giudiziaria e avvocati indicati dal consiglio nazionale forense, insieme a magistrati.

ingegneri architetti INPS

Ingegneri e architetti: niente sanzioni per la gestione separata Per la Corte Costituzionale va riconosciuto ai professionisti l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla gestione separata INPS nel periodo anteriore alla legge che ne ha previsto l'obbligo

Sanzioni omessa iscrizione gestione separata INPS

La Consulta (sentenza n. 55/2024) ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio
1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con
riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS

Quanto al sistema di previdenza degli ingegneri ed architetti, ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e la disposizione interpretativa, di cui all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, ha sancito l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (su cui sentenza n. 238 del 2022), la Consulta è stata chiamata ad esaminare il tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione nel periodo precedente l’entrata in vigore della suddetta norma.

Continuità con la categoria forense

In continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104 del 2022 per la categoria forense, la Corte ha quindi “ribadito che l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell’ambito applicativo della norma interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere
oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).

“Nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; ma avrebbe dovuto – ha concluso la Corte – farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».

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avvocati monocommittenti

Avvocati monocommittenti Gli avvocati monocommittenti svolgono la propria attività esclusivamente in favore di un unico soggetto: il dibattito sulla compatibilità con la legge professionale

La monocommittenza nella professione forense

Il tema dell’attività lavorativa svolta dagli avvocati monocommittenti è, in questi mesi, al centro del dibattito giuridico e politico, poiché è sempre più avvertita l’urgenza di offrire un adeguato inquadramento normativo a tale figura.

Attualmente, infatti, da un lato si considera l’attività dell’avvocato monocommittente – cioè, il professionista forense che fornisce la totalità delle sue prestazioni ad unico soggetto – come non rispettosa dei principi deontologici di libertà, autonomia e indipendenza.

Dall’altro, tali avvocati, che di solito instaurano questo genere di rapporto nell’ambito di uno studio legale strutturato, sono sprovvisti delle tutele garantite dall’ordinamento ai lavoratori subordinati, pur esercitando un tipo di attività per molti versi simile a quella svolta da questi ultimi.

Le proposte di legge sulla monocommittenza degli avvocati

Sono ormai diversi anni che la formalizzazione della figura degli avvocati monocommittenti è all’ordine del giorno sull’agenda politico-legislativa, senza, però, che finora si sia raggiunto un risultato concreto.

È un fatto assodato, però, che sia gli enti esponenziali degli interessi del ceto forense, sia la classe politica si siano ormai resi conto che la regolarizzazione di tale modalità di svolgimento dell’attività forense rappresenta un’urgenza improcrastinabile.

Sul tavolo, infatti, c’è innanzitutto la necessità di fornire le indispensabili tutele normative a questa categoria di lavoratori che si stima superi ormai le 20.000 unità all’interno del nostro territorio nazionale.

Tale dato è ricavato dalle dichiarazioni dei redditi ricevute da Cassa Forense, dalla cui analisi si evince che una percentuale tra il 5 e il 10% di chi esercita la professione di avvocato in Italia ha dichiarato di percepire la totalità o la quasi totalità del proprio reddito dall’avvocato titolare dello studio presso cui operano.

Avvocati monocommittenti: l’esigenza di tutele lavorative

Uno dei nodi principali della questione è rappresentato dal divieto di svolgere lavoro subordinato imposto dalla normativa sulla disciplina dell’ordinamento forense, a tutela dell’indipendenza dell’avvocato (cfr. art. 2 della l. n. 247 del 2012).

Già nel 2020, una proposta di legge si proponeva di offrire una soluzione alla questione in oggetto, prevedendo che all’avvocato monocommittente fosse riconosciuto un compenso congruo e proporzionato da corrispondersi periodicamente, a fronte di un’attività non considerabile come subordinata, ma comunque contrattualmente disciplinata nei suoi aspetti principali, a cominciare dall’indicazione della durata del rapporto. La proposta  prevedeva, inoltre, specifiche disposizioni in tema di contributi previdenziali a carico, almeno parzialmente, del titolare dello studio e di tutele del lavoratore in caso di gravidanza e infortuni.

L’abolizione del divieto di svolgimento di lavoro subordinato da parte dell’avvocato presso uno studio di un diverso professionista è stata al centro anche della proposta di legge n. 735 nel 2022.

Il Ministro Nordio sulla monocommittenza forense

Il tema è stato poi ripreso ancor più di recente, ed anche Cassa Forense ha rappresentato l’urgenza della questione, sollecitando il Parlamento sull’esigenza di una disciplina in tema di monocommittenza in ambito forense.

Da ultimo, sul tema si è registrata l’apertura da parte del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il quale ha riconosciuto che “si avverte la necessità di regolamentare la monocommittenza”, pur nel pieno rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza che devono caratterizzare la figura dell’avvocato nello svolgimento della sua attività.

Sulla stessa linea si è espresso il Consiglio Nazionale Forense, evidenziando che la regolamentazione dell’attività degli avvocati monocommittenti deve inserirsi in una riscrittura generale della legge professionale che riguardi ogni forma di aggregazione professionale come le società tra avvocati.

concorso upp

Ufficio per il processo: concorso per 3.946 posti Pubblicato l'atteso bando per addetti all'ufficio per il processo. 3.946 i posti messi a concorso, domande entro il 26 aprile

Nuovo bando per addetti all’ufficio per il processo. E’ stato pubblicato sul sito della Giustizia, l’avviso riguardante l’atteso ,concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale di via Arenula.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 26 aprile 2024.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso Portale, entro le ore 23.59 del 26 aprile 2024.

Per maggiori info, consultare la scheda sul sito del ministero

Vai alla scheda sul manuale per la preparazione al concorso

emergenza suicidi carcere

Emergenza suicidi in carcere: stanziati 5 milioni di euro Il decrfeto firmato dal guardasigilli Nordio assegna per il 2024 5 milioni di euro per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti

Emergenza suicidi carceri

“Al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei suicidi nell’ambito della popolazione detenuta, ho firmato un decreto che prevede per il corrente anno l’assegnazione di 5 milioni di euro all’Amministrazione penitenziaria per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all’amministrazione”. Questa la dichiarazione del ministro della giustizia Carlo Nordio dando atto dello stanziamento annuale “più che raddoppiato” destinato “alle finalità di prevenzione del fenomeno suicidario e di riduzione del disagio dei ristretti, a conferma dell’impegno da parte del governo nella pronta adozione di misure necessarie per migliorare le condizioni detentive negli istituti penitenziari, anche in vista di un intervento più strutturato e duraturo nel tempo da proporre come priorità nella prossima legge di bilancio”.

Servizi psicologici potenziati

Fino al gennaio scorso i professionisti ex art. 80, incaricati di monitorare i detenuti e accompagnarli nel percorso di rieducazione, ricevevano una retribuzione lorda di 17 euro l’ora. Da febbraio il compenso lordo è salito a più di 30 euro. A spesa invariata, ciò avrebbe comportato una riduzione delle prestazioni erogate. “Per questo il Ministero della Giustizia è intervenuto, come annunciato dal Guardasigilli Carlo Nordio, con uno stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro, al fine di garantire un ulteriore potenziamento dei servizi psicologici negli istituti” ha confermato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari.

Un incremento che, per il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, “costituisce un altro importante pezzo del puzzle che si sta via via componendo per migliorare la condizione degli oltre 61 mila detenuti presenti nelle nostre carceri”.

La decisione del Ministro, “che sposa pienamente una precisa indicazione del Dap – prosegue Russo – permetterà di fronteggiare meglio il disagio che da tempo si registra negli istituti. E, non da ultimo, consentirà al personale di Polizia Penitenziaria e a tutti gli operatori di poter svolgere con maggiore serenità il gravoso impegno lavorativo che, nonostante le difficoltà, mettono quotidianamente a disposizione dei cittadini e della Nazione”.

pensione intermediari

Pensione: dal 1° aprile domanda tramite intermediari Attivo dal 1° aprile 2024 il nuovo servizio Inps per presentare la domanda di pensione tramite intermediari

Pensione tramite intermediari

E’ attivo dal 1° aprile 2024 il nuovo servizio Inps che consente di presentare la domanda di pensione agli intermediari.

L’avvio della sperimentazione, nell’ambito del progetto “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali” con gli istituti di patronato è stato reso noto dall’INPS con il messaggio n. 1277-2024.

La sperimentazione, disponibile per le domande di prestazione in ambito pensioni, coinvolgerà una platea di operatori individuata dagli stessi Istituti di Patronato.

Come presentare la domanda

Le modalità di presentazione delle domande di pensione rimangono sostanzialmente invariate: l’operatore dell’Istituto di patronato, nella fase iniziale di predisposizione della domanda, inserirà il codice fiscale del cittadino e in caso di presenza di mandato digitale potrà associarlo alla domanda di pensione.

La guida

Per agevolare le operazioni di conferimento del mandato digitale, l’istituto ha predisposto un’apposita guida.

L’ambito di applicazione della “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali”, avvisa l’INPS, “verrà progressivamente esteso a nuove prestazioni secondo un piano in via di definizione, i cui sviluppi saranno comunicati con successivi messaggi”.

Allegati

archivio digitale intercettazioni

Intercettazioni: via libera all’archivio digitale Il Garante Privacy ha reso parere favorevole all'archivio digitale interdistrettuale delle intercettazioni (ADI)

Archivio digitale intercettazioni

Il Garante Privacy ha reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Giustizia che regola l’attivazione dell’archivio digitale delle intercettazioni (ADI) presso le infrastrutture interdistrettuali e definisce tempi, modalità e requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento dei dati.

L’archivio – tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica – custodisce i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni disposte dalle singole Procure.

I rilievi del Garante Privacy

Il Garante, tuttavia, ha chiesto al Ministero di esplicitare nel testo il ruolo di titolare del trattamento dei dati svolto dalle Procure della Repubblica, per fugare possibili dubbi interpretativi e agevolare l’esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Con l’attuale atto ministeriale si completa il percorso che ha già visto l’istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni e la definizione dei requisiti tecnici per la gestione dei dati presso tali sistemi, sui cui schemi il Garante si è espresso con parere favorevole rispettivamente nei mesi di settembre e di dicembre 2023.

Protezione dati ok

Il testo dello schema di decreto all’esame del Garante non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati.

Recepisce infatti le indicazioni fornite in fase istruttoria dall’Autorità e prevede le ulteriori misure tecniche organizzative di funzionamento del sistema richieste dal Garante con il parere di dicembre.

Sono state delineate con chiarezza le funzioni svolte dal Procuratore della Repubblica: direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazioni e sui relativi dati. Inoltre, sono state declinate con maggiore dettaglio le misure tecnico-organizzative necessarie a garantire livelli di sicurezza adeguati al rischio connesso al trattamento dei dati effettuato nell’archivio digitale.

riconoscimento facciale

Lavoro: no del Garante all’uso del riconoscimento facciale Il Garante Privacy boccia il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro: viola la privacy dei dipendenti

Riconoscimento facciale per controllo presenze

Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Così il Garante Privacy che, rilevando come non esista al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, per svolgere una tale attività, ha sanzionato cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

L’attività del Garante

L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.

Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, “sono emerse – spiega l’authority – anche ulteriori violazioni da parte delle società”.

In particolare l’Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema” era utilizzato presso altre sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.

Le sanzioni

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.