Pagamenti avvisi bonari: notifiche dal 1° settembre
Pagamenti avvisi bonari alle porte. Dal 1° settembre ripartono le notifiche delle comunicazioni delle irregolarità e dei risultati dei controlli formali.
Il Decreto legislativo n. 1/2024
Lo prevede il decreto legislativo n. 1/2024 sulla razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Il testo, pubblicato sulla GU il 12/01/2024, però ha anche:
- semplificato la dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e i pensionati;
- esteso il modello della dichiarazione dei redditi semplificato, previsto finora per le persone fisiche, a tutti coloro che non sono titolari di partita Iva;
- eliminato la certificazione unica per i forfettari e i soggetti in regime di vantaggio;
- modificato la scadenza per i versamenti rateali delle imposte;
- semplificato i modelli per le dichiarazioni IVA e IRAP e le dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta;
- semplificato gli adempimenti tecnici relativi ai trasferimenti immobiliari.
Pagamento avvisi bonari: sospensione degli invii
L’articolo 10 del dlgs n. 1/2024 prevede che, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, la sospensione dell’invio dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre di determinati atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta nello specifico:
- delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (art. 36 bis DPR n. 600/1973 e art 54 bis DPR n. 633/1972);
- delle comunicazioni degli esiti dei controlli formali (8 art. 36 ter DPR n. 600/1973);
- delle comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata (art. 1 co. 412 della legge n. 311/2004);
- inviti all’adempimento (art. 1 commi 634-636 legge n. 190/2014).
Casi di indifferibilità e urgenza
La norma contempla un’eccezione alla sospensione delle notifiche degli atti indicati nei casi di indifferibilità e urgenza. Sulla questione è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2024. Nel documento l’Agenzia ha chiarito che costituiscono casi di indifferibilità e urgenza quelli che richiedono una deroga al regime ordinario sulla sospensione. Nello specifico la sospensione non si applica nelle seguenti ipotesi:
- quando sussiste un pericolo per la riscossione (mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto che pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione o decadenza in materia di riscossione con il rischio di pregiudicare il recupero delle somme);
- quando l’invio riguarda la comunicazione di atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato (art. 311 c.p.p);
- quando l’invio riguarda la comunicazione di atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione al passivo.
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Sospensione: effetti negativi scongiurati
Per scongiurare gli effetti negativi che sarebbero potuti derivare dalla sospensione estiva delle notifiche l’Agenzia delle Entrate a giugno e luglio ha condensato l’invio degli atti. Il tutto a discapito degli studi professionali proprio nel periodo di ulteriori e importanti scadenze fiscali.
Pagamento avvisi bonari dal 5 settembre
Se dal 1° settembre ripartono le notifiche dal 5 settembre ripartono i pagamenti degli avvisi bonari. Lo prevede il co. 17 dell’art. 7 quater del dl. n. 193/2016, che prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di 30 giorni per il pagamento delle somme che il contribuente deve versare, perché risultanti dai controlli automatici, formali e dalle liquidazioni delle imposte dei redditi soggetti a tassazione separata.