Contratto di soccida: cos’è, come funziona
Il contratto di soccida è uno strumento giuridico tipico dell’impresa agricola, finalizzato alla gestione e all’allevamento di animali in forma condivisa tra due soggetti: il concedente (o soccidante) e il soccidario. Tale istituto è disciplinato dal codice civile agli articoli 2170 e seguenti, ed è tuttora utilizzato, seppur con modalità moderne, in particolare nel settore zootecnico e lattiero-caseario.
Normativa: articoli 2170- 2186 del codice civile
La disciplina della soccida è contenuta nel capo II, sezione IV, titolo II, libro V del codice civile. In sintesi:
- Art. 2170 c.c. definisce la soccida come un contratto associativo mediante il quale una parte fornisce gli animali da allevare, e l’altra si impegna a curarli e condurli, con divisione degli utili e delle perdite secondo accordi.
- Gli articoli 2171–2175 c.c. regolano le diverse forme di soccida, la ripartizione dei risultati e le modalità di cessazione del rapporto.
- Gli articoli 2176-2186 c.c. invece disciplinano le vicende contrattuali.
Chi sono le parti del contratto di soccida
Il contratto viene stipulato tra due soggetti:
- il soccidante: ossia colui che mette a disposizione gli animali (e talvolta i mezzi di produzione);
- il soccidario: che è colui che si occupa invece dell’allevamento e della conduzione degli animali.
Entrambe le parti assumono rischi economici e hanno diritto a una quota dei risultati economici, che possono consistere in profitti (utili) o perdite.
Caratteristiche principali del contratto di soccida
Il contratto di soccida si distingue per le seguenti caratteristiche:
- è un contratto associativo, non di lavoro subordinato né di appalto;
- prevede la condivisione dei risultati, non un corrispettivo fisso;
- riguardare sia beni mobili (animali da allevamento) sia, indirettamente, l’uso di terreni e strutture;
- richiede forma scritta, anche per ragioni fiscali e previdenziali;
- è soggetto a registrazione, ed è spesso monitorato dalla Pubblica Amministrazione per evitare abusi (es. interposizione fittizia di manodopera).
Tipologie di soccida
Il codice civile individua diverse forme di soccida, che si distinguono in base all’apporto delle parti.
- Soccida semplice: il soccidante fornisce gli animali, il soccidario li alleva.
- Soccida parziaria: il bestiame viene conferito dai due contraenti nelle proporzioni convenute, e diventano comproprietari in proporzione al conferimento.
Durata e cessazione
Il contratto di soccida in genere è a termine, la durata è spesso legata al ciclo di vita o produttivo degli animali (es. ingrasso, lattazione, riproduzione). Se le parti non stabiliscono un termine la durata è di 3 anni (art. 2172 c.c.). Una volta giunto a scadenza il contratto non cessa di diritto. La parte che non vuole rinnovarlo deve comunicare però la disdetta almeno 6 mesi prima o nel termine maggiore stabilito dalla convenzione o dagli usi. Se la parte non comunica la disdetta allora il contratto si rinnova di anno in anno.
Al termine del contratto si procede alla divisione degli animali dopo una nuova stima. Il soccidario, previo accordo don il soccidante preleva i capi nella misura corrispondente a quello apportato all’inizio tenuto conto dell’età, della razza, del sesso e del peso degli animali.
Quando conviene utilizzare il contratto di soccida
Il contratto di soccida è particolarmente utile in ambito agricolo e zootecnico, dove permette la condivisione dei rischi d’impresa tra chi ha capitale (animali, strutture) e chi offre lavoro e competenze. Il contratto però deve essere redatto con attenzione e trasparenza, evitando schemi elusivi che potrebbero essere riqualificati in sede ispettiva o fiscale.
Giurisprudenza sulla soccida
Di seguito una serie di massime della Cassazione sulla soccida:
Cassazione n. 1146/2022: il contratto di soccida, disciplinato dagli articoli 2170 e seguenti del Codice Civile italiano, è un accordo agrario di tipo associativo. In pratica, due imprenditori collaborano per la gestione congiunta di un allevamento, con l’obiettivo di condividere gli incrementi del bestiame e i relativi profitti. Nel caso della soccida semplice, il soccidante (uno dei due imprenditori) fornisce gli animali e i mangimi necessari al loro mantenimento, occupandosi anche della direzione dell’attività di allevamento. Sia il soccidante che il soccidario (l’altro imprenditore) condividono il rischio d’impresa. In questa specifica tipologia, il regime speciale IVA per i produttori agricoli può essere applicato anche al soccidante, in quanto qualificabile come tale.
Tribunale di Parma, sentenza 11 agosto 2021: La soccida (art. 2170 c.c) è un contratto associativo agrario per la gestione del bestiame. Le parti si uniscono per un fine comune: ottenere la proprietà condivisa di prodotti e utili, non per una controprestazione. Questo scopo comune e la condivisione degli effetti la rendono simile a una società (art. 2247 c.c.), con particolare enfasi sull’acquisto della comune proprietà sul bestiame e i suoi frutti.
Cassazione n. 13739/2013: il soccidante, dirigendo l’impresa, ha responsabilità solidale per le condotte illecite del soccidario, anche per mancata vigilanza.
Leggi anche: gli altri interessanti articoli di diritto civile