Contributo unificato omesso e iscrizione a ruolo
Contributo unificato omesso e iscrizione a ruolo della causa. La circolare del 21 marzo 2025 del Ministero della Giustizia fornisce nuove indicazioni sulla regola dell’obbligo di pagamento del contributo unificato per l’accesso alla giustizia, così come introdotto con l’ultima legge di bilancio. Il mancato pagamento del contributo unificato impedisce infatti, come precisato nella precedente circolare del 30 dicembre 2024, l’iscrizione a ruolo della causa, non la sospende in attesa di regolarizzare il pagamento, anche perché non c’è un termine di legge per mettersi in pari.
Ambito di applicazione
Il nuovo comma 3 di cui all’articolo 4 del DPR n. 115/2002, inserito dall’ultima legge di bilancio, ostacola infatti l’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato pagamento del contributo unificato. Dopo l’introduzione di questa nuova regola sono stati avanzati dubbi e richieste di chiarimenti a cui la recente circolare ha fornito risposta.
Sull’accettazione degli atti il documento chiarisce che i depositi telematici degli atti introduttivi, obbligatori per i difensori, non vengono accettati automaticamente. Il cancelliere verifica manualmente ogni deposito inviato via PEC. Se il cancelliere rileva che pagamento è insufficiente o assente, può rifiutare l’iscrizione della causa, bloccandone la trattazione.
Regole particolari per il convenuto
Se la causa invece risulta già iscritta, la norma non si applica. Il convenuto deve comunque versare il contributo se modifica la domanda, propone una domanda riconvenzionale, chiama un terzo o interviene autonomamente. Se però non paga, la cancelleria deve comunque accettare il deposito e avviare la riscossione. Se il convenuto si costituisce per primo, il pagamento ricadrà su di lui.
Estensione della regola alle procedure esecutive
La regola del mancato pagamento del contributo unificato di 43 euro si applica a tutti i giudizi civili, incluse le fasi cautelari, i reclami e le procedure esecutive. Il creditore è tenuto a pagare l’importo al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. In caso contrario, la causa non viene iscritta.
Ricorso collettivo per cittadinanza: 43 euro ciascuno
In caso di ricorso collettivo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ogni ricorrente deve versare individualmente il contributo unificato minimo di 43 euro. L’iscrizione a ruolo della causa è subordinata al pagamento di tale importo da parte di tutti i ricorrenti. Questa interpretazione è in linea con la recente Legge di Bilancio n. 207/2024, che ha stabilito l’obbligo del pagamento individuale del contributo unificato per ciascun ricorrente, anche in presenza di un unico ricorso introduttivo.
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