dl sicurezza

Dl Sicurezza: le misure In vigore il dl sicurezza che rafforza tra le altre cose la tutela legale per le forze dell’ordine e introduce il reato di rivolta nelle carceri

Dl sicurezza: approvazione d’urgenza

Il Consiglio dei ministri nella giornata di venerdì 4 aprile 2025 ha approvato il dl Sicurezza. Il nuovo decreto contiene 39 articoli e presenta modifiche sostanziali rispetto al testo originario (ddl sicurezza), che sarebbe confluito in questo testo dopo i correttivi richiesti dal Colle.

Il decreto legge n. 48/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela personale in servizio, nonchè di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile per entrare in vigore il 12 aprile 2025.

Le misure del nuovo provvedimento 

Una delle misure di maggiore interesse riguarda la tutela legale delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, che verranno sopportati economicamente con importi sino a 10.000 euro per ogni fase del procedimento.

Specificate le condotte che configurano il reato di “rivolta” nelle carceri e nei Centri per il rimpatrio, limitandolo a violazioni di ordini legati alla sicurezza.

Per i migranti viene meno l’obbligo di mostrare il permesso di soggiorno per ottenere una SIM: sarà sufficiente il documento d’identità.

Nei reati contro pubblici ufficiali, si dovranno considerare anche le attenuanti, superando l’automatismo a favore delle aggravanti previsto nel ddl.

Sul tema delle detenute incinte, il testo prevede che il giudice potrà valutare le esigenze del minore, anche in caso di gravi condotte della madre, superando l’obbligo rigido di custodia attenuata previsto nel disegno originario.

Prevista la procedibilità d’ufficio per il reato di occupazione abusiva di immobili se la condotta è perpetrata nei confronti di soggetto incapace per età o infermità.

Le forze di polizia potranno essere di bodycam per registrare lo svolgimento dell’attività di conservazione dell’ordine pubblico e del controllo del territorio. Possibilità estesa al personale addetto alla sicurezza a bordo dei treni.

Pene più severe per chi imbratta e deturpa gli immobili destinati all’esercizio delle funzioni pubbliche.

Le vittime di usura potranno avvalersi di un tutor nella gestione del mutuo loro concesso, per un reinserimento ottimale nel contesto economico legale.

 

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reato di peculato

Reato di peculato Il reato di peculato di cui all'art. 314 del codice penale: cos'è, come funziona e differenze con la concussione

Cos’è il reato di peculato

Il reato di peculato si verifica quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria, indebitamente, di denaro o beni mobili altrui, di cui ha il possesso o la disponibilità in virtù del suo ufficio o servizio. La norma si pone l’obiettivo di tutelare gli interessi di natura patrimoniale della PA e quindi il suo buon andamento.

Art. 314 c.p: reato di peculato

L’articolo 314 c.p, che punisce il reato di peculato, recita: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizi, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Questo articolo prevede quindi che, nel caso in cui un pubblico ufficiale (come un ministro, un funzionario pubblico, un agente della polizia, ecc.) o un incaricato di pubblico servizio (ad esempio, un consulente pubblico o un appaltatore) si appropri di denaro o cose mobili altrui in suo possesso per ragioni di servizio o ufficio, venga punito con la reclusione da 4 fino a 10 anni e sei mesi.

Elemento oggettivo 

L’elemento oggettivo del reato di peculato è rappresentato dall’appropriazione indebita di denaro o beni mobili altrui da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Perché il reato si configuri deve esserci una appropriazione del denaro o d altre cose mobili che sono nel suo possesso in ragione del suo ufficio o servizio.

Se il soggetto attivo del reato si appropria del denaro o dei beni mobili altrui, solo per farne un uso momentaneo e poi restituisce il tutto si configura il reato di peculato d’uso.

Elemento soggettivo

L’elemento soggettivo del reato di peculato è il dolo generico. Esso si traduce nella volontà di appropriarsi dei beni pubblici per un scopo personale, che può essere economico o materiale. È essenziale che l’appropriazione venga compiuta con consapevolezza e intenzionalità. La condotta deve essere volontaria e il pubblico ufficiale deve agire con l’intenzione di trarre un beneficio illecito.

Nel peculato d’uso invece il dolo è specifico e consiste nella volontà di fare un uso momentaneo del denaro e delle cose pubbliche.

Pena e procedibilità del reato di peculato

Per il reato di peculato è la reclusione da 4 a 10 anni e sei mesi. La pena può essere maggiorata in caso di circostanze aggravanti (es: danno particolarmente grave per la pubblica amministrazione o coinvolgimento di più persone). La reclusione può essere invece ridotta se il reo restituisce i beni o il denaro di cui si è appropriato prima del processo. In questo modo egli dimostra infatti la volontà di riparare il danno arrecato.

Il peculato è un reato procedibile d’ufficio. Non è necessaria quindi la querela della parte lesa per avviare il procedimento penale. In altre parole il processo penale può essere avviato anche senza che la pubblica amministrazione presenti una denuncia. Questo aspetto è importante per tutelare l’interesse pubblico e impedire che l’azione penale possa essere bloccata da eventuali interessi privati.

Peculato e concussione a confronto

Sebbene il peculato e la concussione abbiano entrambi, come protagonisti, i pubblici ufficiali, i due reati si differenziano in modo significativo sotto il profilo della condotta e dell’intento dell’agente.

  • Peculato: il pubblico ufficiale si appropria indebitamente di beni o risorse che gli sono stati affidati per ragioni di servizio o ufficio. In questo caso, la condotta è quella di appropriarsi di risorse pubbliche per fini personali.
  • Concussione (art. 317 c.p.): il pubblico ufficiale costringe una persona a dargli o promettergli indebitamente denaro o altre utilità, abusando delle sue qualità e dei suoi poteri.

Il peculato implica l’appropriazione di beni o denaro, mentre la concussione si fonda sull’intimidazione che il pubblico ufficiale esercita nei confronti di un terzo per farsi dare o promettere denaro o altre utilità.

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti sul reato di peculato. Di seguito alcune sentenze significative.

Cassazione n. 11928/2025

Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, confermato dai principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19054 del 20/12/2012, l’utilizzo di un’auto di servizio per scopi privati è generalmente vietato. Si presume che tali veicoli siano destinati esclusivamente all’uso pubblico, a meno che non esistano provvedimenti ufficiali che autorizzino deroghe specifiche e documentate. In assenza di tali autorizzazioni, l’uso dell’auto di servizio per fini personali costituisce reato di peculato.

Cassazione n. 4520/2025

Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, disciplinato dall’articolo 314-bis del codice penale, punisce le azioni di distrazione dei beni menzionati che, in precedenza, la giurisprudenza considerava rientranti nell’abrogato reato di abuso d’ufficio; pertanto, l’introduzione di questa nuova fattispecie non ha modificato l’ambito di applicazione del reato di peculato.

Cassazione n. 39546/2024

Il reato di peculato protegge sia il patrimonio della pubblica amministrazione sia l’integrità del suo operato, sussistendo anche in assenza di danno economico se l’interesse alla legalità viene violato. Il fulcro del reato risiede nell’abuso del possesso del bene da parte del funzionario, che lo usa per fini personali anziché istituzionali, anche senza arrecare un danno economico all’ente pubblico. Tuttavia, l’uso simultaneo del bene per scopi privati e pubblici non configura peculato se non causa un apprezzabile danno economico o funzionale all’amministrazione, poiché in tal caso non si verifica l’interversione del possesso che costituisce l’essenza del reato.

 

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trattenimento dello straniero

Trattenimento dello straniero: più garanzie per i migranti Convalida del trattenimento dello straniero: la Consulta boccia il rito senza contraddittorio previsto dal d.l. n. 145/2024

Convalida del trattenimento dello straniero

Trattenimento dello straniero: con la sentenza n. 39 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 14, comma 6, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), come modificato dal decreto-legge n. 145/2024, nella parte in cui richiama il rito camerale semplificato previsto per il mandato d’arresto europeo consensuale.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto la disposizione lesiva degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella misura in cui nega alle parti la possibilità di partecipare all’udienza davanti alla Corte di cassazione nel giudizio sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale.

La disciplina contestata

La norma impugnata prevedeva l’applicazione, anche al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento, del procedimento camerale privo di contraddittorio previsto per il mandato d’arresto europeo consensuale (art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge n. 69/2005). In base a tale schema, la Corte di cassazione decide in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, entro sette giorni dalla ricezione degli atti.

Violazione del diritto di difesa

Secondo la Consulta, l’estensione di tale procedura al trattenimento amministrativo è manifestamente irragionevole, in quanto i due istituti presentano natura, finalità e struttura profondamente differenti.

Nel mandato d’arresto europeo consensuale, l’interessato presta il proprio consenso alla consegna, limitando l’oggetto del giudizio. Di contro, nel procedimento relativo alla convalida del trattenimento, vi è un confronto dialettico tra le parti e possono emergere profili di illegittimità sostanziale della misura restrittiva.

La soluzione indicata dalla Corte

A garanzia del diritto al contraddittorio e alla difesa, la Corte ha individuato nella disciplina prevista per il mandato d’arresto europeo ordinario (art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69/2005) la norma più idonea a colmare la lacuna determinata dalla dichiarazione di illegittimità.

Tale procedura, pur mantenendo caratteri di celerità e semplificazione, prevede la partecipazione delle parti all’udienza camerale, salvaguardando così il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali.

L’intervento del legislatore

La Corte costituzionale ha sottolineato che la sostituzione normativa operata ha valore provvisorio, nell’attesa di un eventuale intervento legislativo che possa rimodulare la disciplina del giudizio di legittimità in materia di trattenimento dello straniero, purché nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al processo e alla partecipazione attiva delle parti.

ddl sicurezza alimentare

Ddl Sicurezza alimentare: i nuovi reati Approvato il 9 aprile dal Consiglio dei Ministri un ddl che introduce tre nuovi reati in materia di agricoltura e pesca

Ddl sicurezza alimentare

Ddl sicurezza alimentare: il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato il 9 aprile 2025 un disegno di legge che introduce disposizioni sanzionatorie in materia di agricoltura e pesca.

Contraffazione e truffa nell’agroalimentare

Il testo mira a contrastare i fenomeni di contraffazione e truffa nel settore agroalimentare. A tal fine, da un lato “detta disposizioni volte alla riorganizzazione della categoria dei reati in materia alimentare, con modifiche che incidono sulla specificità delle condotte sanzionate, oltreché sull’inasprimento del relativo impianto sanzionatorio”. Dall’altro, “interviene sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare, in modo da salvaguardare la fiducia dei consumatori nell’accesso ad alimenti di elevata ed indiscussa qualità e tipicità e garantire la trasparenza e la concorrenza del mercato agroalimentare”.

I nuovi reati

In ambito penale, in particolare, con il Ddl Sicurezza alimentare:

  • si introducono nuove fattispecie di reato in materia agroalimentare al fine di intercettare le molteplici condotte criminose che possono annidarsi lungo l’intera filiera che va dalla produzione alla distribuzione dei prodotti;
  • si interviene sulla disciplina in materia di indagini, consentendo l’ispezione sulle cose senza preventivo avviso al difensore, laddove sia necessario prelevare un campione con urgenza;
  • si introducono disposizioni volte a consentire la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati soggetti a rapido deterioramento;
  • si interviene in materia di intercettazioni, inserendo anche i nuovi reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, nonché in materia di operazioni sotto copertura, ammettendole per le sole ipotesi di agropirateria e commercio di alimenti con segni mendaci.

Tracciabilità prodotti

In materia di tracciabilità dei prodotti recanti la denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica si istituisce una nuova piattaforma per la registrazione delle movimentazioni riguardanti il latte di bufala e i suoi derivati, nella quale i soggetti della filiera (ossia gli allevatori, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala) devono inserire quotidianamente i dati relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, nonché i quantitativi di latte di bufala o derivati provenienti da Paesi UE e non UE.

Si inaspriscono, inoltre, le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di tracciabilità dei prodotti agroalimentari, nonché per la violazione delle disposizioni in materia di produzione della mozzarella di bufala campana DOP. Queste sanzioni possono essere aumentate in caso di violazioni commesse da medie e grandi imprese e ridotte in caso di violazioni commesse da microimprese.

Blocco dei prodotti e cabina di regia

In materia di controlli nel settore agroalimentare e della pesca:

  • si introduce la misura del blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e della pesca e dei mezzi tecnici di produzione, qualora vengano rilevate violazioni documentali di carattere formale che non comportano rischio per la salute umana, al fine di permettere agli organi accertatori di bloccare la merce in attesa delle verifiche necessarie per valutare la conformità o meno dei prodotti agli standard;
  • si istituisce presso il MASAF la “Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare”;
  • si introduce il divieto di costituzione di CAA (Centri autorizzati di assistenza agricola) per i soggetti che, nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione, abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA cui sia stata revocata l’autorizzazione. Il medesimo divieto si applica in caso di reiterazione della condotta;
  • si introducono nuovi illeciti amministrativi, nelle ipotesi in cui i CAA richiedano, in qualsiasi forma, una remunerazione o qualsiasi altro tipo di compenso non dovuti per le prestazioni da rendere a favore delle imprese agricole in virtù delle citate convenzioni.
  • si introduce, con riferimento al piano dei controlli in materia di denominazione protetta, la possibilità di adottare una misura cautelare di carattere interdittivo, stabilendo che l’amministrazione possa inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare e sino all’adozione del provvedimento definitivo, l’utilizzo della denominazione protetta;
  • si riordina la disciplina in materia di pesca marittima.

Nordio: “Tre reati per difendere i prodotti italiani”

“Si introducono tre reati nuovi”, ha annunciato il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Si tratta di nuove misure per contrastare le frodi nel settore agroalimentare: commercio di alimenti con segni mendaci, frode alimentare e il reato di “agropirateria”.

Il Guardasigilli ha inoltre sottolineato l’estensione della possibilità di ricorrere alle intercettazioni in questi ambiti: “È un segnale che vogliamo dare in un momento di necessità di tutelare il prodotto italiano e la buona fede del consumatore”.

maltrattamenti in famiglia

Maltrattamenti in famiglia controllare economicamente la moglie Maltrattamenti in famiglia: integra il reato di cui all'art. 572 c.p. ostacolare l'autonomia economica della moglie

Maltrattamenti in famiglia

Impedire alla moglie di essere economicamente indipendente integra il reato di maltrattamenti in famiglia. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1268/2025. Gli Ermellini hanno infatti rigettato il ricorso di un uomo, condannato per aver maltrattato la moglie per quasi vent’anni, anche in presenza dei figli minori. Conclusione a cui è giunta più di recente sempre la Suprema Corte con la sentenza n. 12444 del 31 marzo 2025.

Violenza fisica e psicologica

Il caso di cui si sono occupati gli Ermellini riguarda un uomo, che negli anni ha perpetrato una serie di condotte illecite continuative ai danni della moglie. L’imputato ha esercitato violenza fisica, ha proferito minacce di morte, ha umiliato sessualmente e infine denigrato pubblicamente la moglie. L’uomo inoltre ha manipolato i figli per controllarla, anche dopo la separazione, ma soprattutto ha attuato un controllo psicologico ed economico opprimente.

Sfruttamento competenze lavorative

Nel corso del processo è emerso come l’imputato negli anni abbi sfruttato le competenze lavorative della moglie. L’ha costretta infatti a lavorare come contabile nella sua azienda per anni senza darle alcuna retribuzione. Le ha impedito quindi attivamente di raggiungere lindipendenza economica. Si è rifiutato inoltre di darle denaro per le sue necessità personali e le ha negato la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento e di formazione. L’uomo ha persino molestato e perseguitato la moglie sul suo nuovo posto di lavoro. Lo stesso si è sottratto a ogni responsabilità familiare, delegando interamente le incombenze alla donna. Le azioni commesse dall’uomo e di cui è responsabile insomma sono molteplici e pervasive. Lo stesso ha addirittura installato una telecamera di sorveglianza intorno alla casa per monitorare ogni movimento della moglie e le ha imposto una serie di divieti. Il tutto accompagnato da minacce e umiliazioni.

Maltrattamenti in famiglia impedire l’autonomia

La Corte di Cassazione, dopo un’attenta analisi delle prove, concorda con le decisioni dei giudici precedenti, avallando un’interpretazione moderna (e in linea con le normative internazionali ed europee) dell’articolo 572 del codice penale. Questa interpretazione mira a proteggere efficacemente le persone che non possono sottrarsi agli abusi a causa del loro legame con l’aggressore.

La Corte di Cassazione, valutando attentamente tutti gli aspetti della violenza, ha infatti respinto il ricorso dell’uomo. Ha riconosciuto che le sue azioni miravano a limitare l’autonomia economica della moglie. Le condotte includono l’ostacolare la ricerca di un lavoro, controllare i suoi spostamenti con una telecamera, impedirle di coltivare relazioni esterne, imporle un ruolo casalingo discriminatorio, sottrarsi alle responsabilità domestiche e familiari, e non retribuire il lavoro svolto nell’azienda familiare. La componente economico-patrimoniale assume un rilievo particolare. Le decisioni economiche sono state prese unilateralmente dall’imputato, spesso attraverso manipolazioni e pressioni psicologiche. Questi comportamenti hanno inciso sull’autonomia, la dignità umana e l’integrità fisica e morale della vittima, beni giuridici tutelati dall’articolo 572 del codice penale e dalla Costituzione. Il controllo economico esercitato dal marito rientra quindi nelle forme di violenza domestica riconosciute a livello internazionale.La condanna dell’uomo per il reato di maltrattamenti è la logica conseguenza del suo totale disprezzo per i diritti e le libertà della moglie. La violenza economica del reato da tempo è riconosciuta come una forma specifica di violenza, equiparabile a quella fisica e psicologica. Non si può trascurare che questa forma di abuso, sebbene non lasci segni visibili, sia capace di prostrare le vittime e annientarne la capacità di agire.

 

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Allegati

valida la notifica

Valida la notifica effettuata alla moglie anzichè al difensore Per la Cassazione è valida la notifica effettuata alla moglie convivente anzichè al domicilio eletto perchè garantisce la conoscenza dell'atto

Notifica valida alla moglie convivente

È ritenuta valida la notifica effettuata alla moglie convivente della persona offesa, anche se non eseguita presso il domicilio eletto del difensore, giacché idonea a garantire la conoscenza dell’atto. Lo ha affermato la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 12445/2025.

Il caso

Nella vicenda, il Tribunale di Nola, all’udienza dibattimentale del processo a carico di un imputato per i reati di cui agli artt. 570 e 570-bis cod. pen., dichiarava la nullità, ex art. 178, lett. c) c.p.p., del decreto di citazione emesso dal giudice dell’udienza predibattimentale. In particolare, dal verbale dell’udienza risultava che la difesa della persona offesa aveva eccepito l’omessa notifica del decreto che disponeva il giudizio (la persona l’aveva ricevuta a mani proprie, ma in sede di querela aveva nominato il difensore di fiducia), chiedendo la remissione in termini per la costituzione di parte civile.
lI Tribunale, nel dichiarare la nullità del decreto, riteneva di qualificarsi quale giudice predibattimentale e disponeva la rinnovazione delle notificazioni rinviando l’udienza.

Il ricorso

Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando l’abnormità del provvedimento e lamentando che erroneamente il tribunale aveva ritenuto la notifica alla persona offesa non
valida, nonostante la consegna a mani proprie e contrariamente alla giurisprudenza di legittimità sul punto. Pertanto, correttamente il giudice dell’udienza predibattimentale aveva ritenuto regolare la costituzione delle parti fissando la prosecuzione del giudizio alla fase dibattimentale. Mentre, il Tribunale dichiarando nullo il provvedimento di prosecuzione del giudizio e autodesignandosi giudice dell’udienza predibattimentale, aveva determinato una indebita regressione del procedimento.

Per la S.C., il ricorso è fondato.

Notifica alla moglie convivente

Va premesso, affermano i giudici, che non dava luogo ad alcuna nullità la notificazione “a mani” della persona offesa, anziché al domicilio legale. Si è infatti affermato “che è nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di archiviazione nel caso in cui l’avviso della richiesta avanzata dal pm sia stato notificato alla persona offesa, che ha chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza, nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, perché, in tal caso, il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso a meno che la notifica sia eseguita a mani di persona convivente (cfr. Cass. n. 15521/2019)”. Inoltre, “la notifica effettuata a mani della moglie convivente della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell’atto”. L’art. 33 disp. att. c.p.p. infatti “ha lo scopo di soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non di creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa di più ampio spessore rispetto a quello previsto per l’imputato, in conformità al principio generale per il quale alla certezza legale è equiparata la certezza storica (cfr. Cass. n. 10718/2016)”.

La decisione

Nella specie, osservano dalla S.C., il Tribunale poteva rilevare l’eventuale nullità della notificazione del decreto di citazione alla persona offesa, trattandosi di nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. e disporre la restituzione degli atti al giudice dell’udienza predibattimentale”.
L’art. 554-bis c.p.p. prevede infatti che spetti al Giudice dell’udienza predibattimentale disporre la rinnovazione delle notificazioni dichiarate nulle.
L’abnormità, ragionano da piazza Cavour, “piuttosto risiede nel fatto che il giudice del dibattimento si sia arbitrariamente investito della trattazione della fase predibattimentale (che in base all’art. 554-ter c.p.p. va trattata da un giudice diverso rispetto a quello dell’udienza dibattimentale)”.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per il giudizio in sede di udienza predibattimentale.

Allegati

decreto priolo

Decreto Priolo: incostituzionale la competenza esclusiva Per la Consulta è incostituzionale la competenza esclusiva del Tribunale di Roma prevista dal “Decreto Priolo”

Decreto Priolo: l’intervento della Consulta

Con la sentenza n. 38 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma contenuta nel decreto-legge n. 2/2023, noto come Decreto Priolo, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al Tribunale di Roma la competenza a decidere sui reclami proposti contro i provvedimenti che negano l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività in impianti strategici sottoposti a sequestro.

Il contesto normativo

La norma contestata si inseriva in un più ampio quadro normativo introdotto nel gennaio 2023, che disciplina i sequestri relativi a stabilimenti e impianti di interesse strategico nazionale. Su tale disciplina, la Corte si era già pronunciata con la sentenza n. 105 del 2024, ritenendo legittima la possibilità per il Governo di autorizzare, in via eccezionale, la prosecuzione dell’attività per un massimo di 36 mesi.

La questione di legittimità e i profili di costituzionalità

Il giudice naturale e la generalità della norma

La Corte ha preliminarmente escluso la violazione dell’articolo 25, primo comma, della Costituzione, osservando che la norma impugnata:

  • ha carattere generale e non riferito a singoli procedimenti;

  • risponde all’esigenza di uniformare l’interpretazione giurisprudenziale in una materia delicata;

  • è fondata su criteri oggettivi fissati dalla legge.

Violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)

Nonostante ciò, la Consulta ha dichiarato la norma manifestamente irragionevole per due principali incongruenze:

1. Asimmetria nella competenza in base all’esito del provvedimento

La norma attribuisce la competenza al Tribunale di Roma solo nel caso di rigetto dell’autorizzazione a proseguire l’attività produttiva, lasciando al tribunale ordinario la competenza nel caso opposto (cioè se l’attività è autorizzata). Ne deriva una frammentazione processuale che fa dipendere il foro competente dal contenuto della decisione impugnata.

2. Rischio di procedimenti paralleli e contrasti decisionali

Lo spostamento selettivo della competenza favorisce la coesistenza di più procedimenti d’appello pendenti davanti a giudici diversi, connessi al medesimo impianto sequestrato. Tale situazione compromette non solo l’uniformità interpretativa auspicata dal legislatore, ma anche la coerenza delle decisioni nell’ambito dello stesso procedimento cautelare.

La decisione

La Corte costituzionale ha ritenuto che la norma contenuta nel “Decreto Priolo”, pur animata da finalità legittime, si ponga in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, risultando irragionevole nella sua concreta attuazione. Per tale motivo, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, evidenziando l’incompatibilità con i principi di coerenza e parità di trattamento processuale.

concetto di domicilio

La Cassazione chiarisce il concetto di domicilio Per la Suprema Corte, il domicilio non può coincidere con qualsiasi ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza

Concetto di domicilio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8593/2025, ha stabilito che il concetto di domicilio non può essere esteso a qualsiasi luogo che garantisca intimità e riservatezza. In particolare, la S.C. ha chiarito che non ogni ambiente destinato a garantire la privacy può essere considerato domicilio ai fini delle tutele previste dall’art. 14 della Costituzione italiana, che protegge l’inviolabilità del domicilio.

La vicenda

Nella vicenda, i ricorrenti, dichiarati colpevoli di concorso in tentato furto aggravato in luogo di privata dimora, per essersi introdotti all’interno di una farmacia compiendo atti diretti a impossessarsi delle cose mobili presenti all’interno, impugnano la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha confermato la decisione di primo grado.

Il ricorso per cassazione è affidato al comune difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, dolendosi della qualificazione giuridica data al fatto. Si sostiene, infatti, alla luce della evocata giurisprudenza, che la fattispecie concreta in esame non consenta di ritenere che i luoghi al cui interno i correi si sono introdotti siano configurabili quali luoghi di privata dimora, secondo le coordinate delineate dalla giurisprudenza. Il tentativo di furto è stato, infatti, perpetrato in orario notturno, in assenza di persone, e li foro di accesso è stato praticato in prossimità della parte retrostante alla cassa, zona esposta all’accesso del pubblico. Trattasi, dunque, a suo dire, di pertinenza non rientrante nei luoghi in cui possano svolgersi, neppure astrattamente, atti di vita privata connessi all’attività lavorativa.

Il luogo di privata dimora

Per la S.C., i ricorsi non sono fondati.

Come premesso, il ricorso svolge un’unica doglianza riferita all’errore giuridico circa la qualificazione del delitto quale tentativo di furto in abitazione, sostenendosi, sulla base di richiami giurisprudenziali, che il fatto andrebbe riqualificato in furto tentato ai sensi degli artt. 56-624 cod. pen., a cui conseguirebbe l’effetto della non procedibilità per carenza di querela.
Tuttavia, per i giudici di legittimità, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che governato la materia.

Il domicilio

Gli elementi delineati dalla giurisprudenza costituzionale come caratterizzanti il “domicilio” e ritenuti indefettibili per garantire la copertura costituzionale dell’art. 14 Cost.,, affermano dalla S.C., “sono stati evidenziati già nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26795/2006, secondo cui per « luogo di privata dimora», deve intendersi quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei, precisando che il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza. Questo non implica, peraltro, che tutti i locali dai quali li possessore abbia diritto di escludere le persone a lui non gradite possano considerarsi luoghi di privata dimora, in quanto lo ius excludendi alios rilevante ex art. 614 cod. pen., non è fine a se stesso, ma serve a tutelare li diritto alla riservatezza, nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona, che l’art. 14 Cost. garantisce, proclamando l’inviolabilità del domicilio, cosicchè, « il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza»”.

Nozione di privata dimora nei luoghi di lavoro

In un successivo approdo, le Sezioni Unite hanno esaminato specificamente la questione della applicabilità della nozione di privata dimora di cui all’art. 624 bis cod. pen. ai luoghi di lavoro, ed hanno affermato che «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez. Un., n. 31345 del 23/03/2017).

Secondo tale ultima pronuncia, gli indici ai quali ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono tre: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare».
Potrà, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte degli stessi, specificano dal Palazzaccio, “il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento – Sez. Un. “D’Amico”, cit.).

Furto ai danni di farmacie

Coerente con tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza, pur se antecedente ai richiamati approdi del massimo consesso di legittimità, formatasi in casi analoghi a quello di specie, ovvero di furto ai danni di farmacie; si è, infatti, considerato che, in tanto la fattispecie di cui all’art. 624- bis cod. pen. può essere ritenuta in quanto la condotta di furto si indirizzi nei confronti di quelle parti dell’immobile che, avendo le caratteristiche evidenziate dalla giurisprudenza sopra richiamate, possono essere qualificate privata dimora, nel senso che è tale “la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all’interno di una farmacia, soltanto quando l’introduzione clandestina avvenga nelle parti dell’immobile destinati, per l’uso che in concreto ne è fatto, a privata dimora, vale a dire quale luogo non pubblico in cui le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti di vita privata ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale politica”. (Sez. 4, n. 51749 del 13/11/2014, Rv. 261577).
Tale interpretazione, infatti, “aderisce alla nozione di privata dimora riferibile ai luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata – compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale – e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza li consenso del titolare ( Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018)”.

La decisione

Calando tali principi nella vicenda concreta in esame, ritiene la S.C. che la sentenza della Corte territoriale sia nel giusto, osservando come i luoghi presi di mira fossero, da un lato, destinati allo svolgimento di attività strumentali all’esercizio della farmacia e dall’altro pertinenze di abitazione privata. Per cui, ne consegue l’infondatezza del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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maltrattamenti in famiglia

Maltrattamenti in famiglia Maltrattamenti in famiglia: quando sia configura, analisi dell’art. 572 c.p, elementi del reato, pena, procedibilità e sentenze

Maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, disciplinato dall’art. 572 del Codice Penale, tutela l’integrità fisica e psicologica delle persone all’interno del nucleo familiare o in rapporti assimilabili. Questa fattispecie punisce chiunque sottoponga un familiare o un convivente a sofferenze fisiche o morali in modo abituale, creando un clima di sopraffazione e paura.

Quando si configura il reato di maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti si configura quando vi è una condotta abituale di vessazioni, violenze fisiche o psicologiche, ingiurie, umiliazioni o privazioni nei confronti di un soggetto appartenente al nucleo familiare o convivente. Per l’integrazione del reato non è sufficiente un singolo episodio di violenza, ma è necessaria la reiterazione dei comportamenti vessatori nel tempo.

Le vittime possono essere:

  • il coniuge o il convivente;
  • i figli, anche adottivi;
  • gli ascendenti o gli altri parenti conviventi;
  • le persone sottoposte alla tutela, vigilanza o autorità dell’autore del reato (ad esempio, una badante nei confronti di un anziano assistito).

Cosa prevede l’art. 572 c.p.?

L’art. 572 c.p. punisce “chiunque (…) maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia”. Per la configurazione del reato è essenziale che i maltrattamenti siano continuativi e creino un perdurante stato di sofferenza nella vittima.

Elementi del reato: oggettivo e soggettivo

Analizziamo distintamente l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato.

Elemento oggettivo

Il reato di maltrattamenti si caratterizza per:

  • condotta abituale: comportamenti reiterati e non un singolo atto di violenza;
  • vessazioni fisiche o morali: umiliazioni, minacce, percosse, privazioni affettive, isolamento.

Elemento soggettivo

Il dolo richiesto è generico, ossia la consapevolezza e volontà di infliggere sofferenze alla vittima. Non è necessario che l’autore del reato abbia un fine specifico, ma è sufficiente che agisca intenzionalmente.

Pena prevista per i maltrattamenti in famiglia

L’art. 572 c.p. prevede una pena da 3 a 7 anni di reclusione, che viene aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o ai danni di minori, donne in stato di gravidanza, disabili o con l’uso delle armi. La pena della reclusione sale dai 4 ai 9 anni, se i maltrattamenti provocano lesioni gravi o gravissime. Se dai maltrattamenti deriva la morte della vittima, la pena può arrivare fino a 24 anni di reclusione.

Procedibilità del reato

Il reato di maltrattamenti in famiglia è procedibile d’ufficio, il che significa che l’azione penale viene avviata automaticamente non appena le autorità ne vengono a conoscenza, senza necessità di querela da parte della vittima.

Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha fornito diverse interpretazioni significative sul reato di maltrattamenti.

Cassazione n. 1268/2025: integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi il comportamento di chi impedisce alla vittima di raggiungere l’indipendenza economica, a condizione che tali condotte vessatorie provochino nella vittima uno stato di prostrazione psico-fisica e che le decisioni economiche e organizzative familiari, imposte unilateralmente e non condivise, siano il risultato di comprovati atti di violenza o prevaricazione psicologica.

Cassazione n. 20352/2024: le condotte vessatorie nei confronti del coniuge, che hanno avuto origine in ambito domestico e persistono dopo la separazione di fatto o legale, rientrano nel reato di maltrattamenti in famiglia, anziché in quello di atti persecutori, poiché il coniuge rimane parte della famiglia fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, indipendentemente dalla convivenza.

Cassazione n. 16543/2017: il reato di maltrattamenti configura un’ipotesi di reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla presenza di una serie di azioni, prevalentemente commissive ma anche omissive, che, considerate singolarmente, potrebbero non essere punibili (come atti di infedeltà o umiliazioni generiche) o non perseguibili (come percosse o minacce lievi, perseguibili solo su querela), ma che nel loro insieme sono in grado di provocare nella vittima sofferenze fisiche e morali durature.

 

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Processo penale: deposito telematico obbligatorio dal 1° aprile Dal 1° aprile 2025 scatta il deposito telematico obbligatorio per alcuni atti del processo penale, come previsto dal dm 206/2024

Deposito telematico processo penale

Il Decreto n. 206 del 27.12.2024 del Ministero della giustizia modifica il precedente regolamento sul processo penale telematico, introducendo importanti novità sui depositi telematici degli atti nei procedimenti penali.

In particolare, il provvedimento ha previsto il deposito telematico obbligatorio dal 1° gennaio 2025 negli uffici giudiziari penali (Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; Procura europea; Sezione del giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale ordinario; Tribunale ordinario; Procura generale presso la corte d’appello (limitata ai procedimenti di avocazione)) contemplando tuttavia alcune deroghe temporanee.

Depositi telematici dal 1° aprile 2025

Tra queste rileva l’obbligo differito, appunto, al 1° aprile 2025, del deposito telematico per l’iscrizione delle notizie di reato (articolo 335 del codice di procedura penale) e per gli atti relativi ai procedimenti disciplinati dal libro VI, titoli I (abbreviato) III (direttissimo) e IV (immediato, del codice di procedura penale, impugnazioni comprese. Fino al 31 marzo tali atti potevano essere depositati non telematicamente. Dal 1° aprile, invece, le iscrizioni al Registro delle notizie di reato e i depositi relativi ai giudizi abbreviati, direttissimi e immediati dovranno avvenire esclusivamente in via telematica,

Le richieste dell’OCF

Tale adempimento ha messo in subbuglio l’avvocatura, che ha già evidenziato le criticità dei depositi telematici obbligatori nel processo penale, dati i malfunzionamenti e le sospensioni registrate nei mesi scorsi. Ad intervenire, nello specifico, è l’Organismo Congressuale Forense, con una nota del 31 marzo, esprimendo “forte preoccupazione per le numerose criticità ancora presenti, che rischiano di compromettere il diritto di difesa e il corretto funzionamento della giustizia”.

A gennaio, rammenta infatti l’OCF, “87 Presidenti di Tribunale hanno sospeso l’efficacia del DM nei rispettivi circondari a fronte di segnalazioni di malfunzionamento dai rispettivi RID (Referente Distrettuale per l’Innovazione) e MAGRIF (Magistrato di Riferimento per l’Innovazione)”. Alcuni decreti di sospensione sono stati prorogati nei giorni scorsi e altri potrebbero seguire. “Restano molte inefficienze, tra cui ritardi nelle iscrizioni al Registro Notizie di Reato, mancata annotazione delle nomine che impedisce il deposito di atti successivi, richiesta sistematica del certificato ex art. 335 CPP, mancata attivazione di funzionalità essenziali e rifiuto di accettazione dei depositi”. Queste le criticità evidenziate dall’Organismo. Senza contare che “l’assenza di un atto generico impedisce il deposito di richieste non previste espressamente, mentre le diverse interpretazioni della normativa da parte dei magistrati generano incertezza applicativa”.

Inoltre, rileva la nota, “alcuni uffici giudiziari escludono la costituzione di parte civile o la produzione documentale se non previamente depositata sul Portale depositi atti penali, altri richiedono il doppio deposito cartaceo e telematico nella stessa giornata, ignorando le difficoltà di accesso al fascicolo telematico da parte delle parti processuali”.

Da qui la richiesta di “interventi urgenti per risolvere le criticità evidenziate, garantendo uniformità e funzionalità al sistema telematico”.

 

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