bonus 500 euro

Bonus 500 euro figli per spese extrascolastiche Dal 2025, bonus 500 euro per coprire le attività extrascolastiche dei figli di età inferiore ai 14 anni per sostenere le famiglie in difficoltà 

Nuovo bonus di 500 euro per le famiglie in arrivo

In arrivo nel 2025, grazie alla manovra di bilancio, un bonus di 500 euro per le famiglie italiane per coprire le spese legate alle attività extrascolastiche dei figli. Questa iniziativa rientra nel Fondo Dote Famiglia, un programma ideato per sostenere le famiglie con difficoltà economiche. Lo stesso è finanziato con un budget iniziale di 30 milioni di euro provenienti dal Fondo per le esigenze di spesa indifferibili.

La misura è pensata come uno strumento strategico per promuovere il benessere, contribuendo al tempo stesso a ridurre le disuguaglianze economiche e sociali. Ecco una panoramica completa su requisiti, benefici e modalità di richiesta del bonus.

A chi è destinato il bonus di 500 euro

Il bonus è rivolto ai nuclei familiari con un ISEE fino a 35.000 euro e può essere utilizzato solo per i figli di età inferiore a 14 anni. È una misura pensata per alleggerire i costi legati alle attività formative che i bambini svolgono al di fuori della scuola.

Cosa copre il bonus di 500 euro

Le spese rimborsabili includono una vasta gamma di attività educative e formative, utili alla crescita culturale, artistica e fisica dei bambini. Tra queste ci sono:

  • i corsi di lingua utili per lo sviluppo di competenze linguistiche e professionali;
  • i percorsi didattici e culturali come i laboratori di arte, scienze, storia e altre attività che stimolano la creatività;
  • leducazione musicale per mezzo di corsi che favoriscono lo sviluppo cognitivo e artistico;
  • lo sport e le attività fisiche come gli sport di squadra, la danza, il teatro e tutte le esperienze educative che promuovono il benessere e le competenze sociali.

Le attività possono essere erogate da enti pubblici, privati o del Terzo Settore, purché abbiano un comprovato valore educativo e contribuiscano alla formazione del bambino.

Come funziona il rimborso

Per accedere al bonus, le famiglie devono inizialmente anticipare i costi delle attività e in seguito  richiedere il rimborso.

La procedura prevede i seguenti passaggi:

  • raccogliere le ricevute e le fatture che attestano le spese sostenute;
  • presentare la domanda di rimborso attraverso i canali indicati dal Governo;
  • dopo la verifica della documentazione, il rimborso sarà erogato.

Cumulo con altri bonus

Un aspetto interessante del bonus è che può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali o economiche, aumentando le possibilità di sostegno per le famiglie. Questo permette di integrare diversi contributi per coprire una più ampia gamma di spese educative.

L’obiettivo della misura

Il bonus da 500 euro non è solo un aiuto economico, ma anche un investimento nella formazione e crescita dei giovani. Grazie al Fondo Dote Famiglia, il Governo mira a rendere più accessibili le attività educative, culturali e sportive, sostenendo le famiglie e favorendo una partecipazione più inclusiva ai programmi extrascolastici.

 

Vuoi sapere se ci sono altri bonus in arrivo con la manovra 2025? Allora leggi anche: Bonus spesa 2025: cosa c’è da sapere

bonus natale

Bonus Natale 2024: i chiarimenti del fisco L'Agenzia delle Entrate fornisce, con una circolare, le indicazioni e le novità per ottenere il beneficio del bonus Natale

Bonus Natale 2024: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Bonus Natale 2024: sono pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il beneficio previsto per quest’anno dal Dl n. 113/2024 (Decreto Omnibus), destinato ai lavoratori dipendenti.

Con la Circolare n. 19 del 10 ottobre 2024 il fisco aveva già fornito le istruzioni operative agli uffici per garantirne l’uniformità di azione. Alla luce dei cambiamenti introdotti con il Dl 167/2024 (G.U. del 14 novembre 2024), l’Agenzia delle Entrate illustra, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, il rinnovato perimetro dell’agevolazione: in particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016). La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Bonus Natale: platea allargata

Prima delle novità introdotte dal Dl 167, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. La circolare – richiamando l’articolo 12, comma 2 del Tuir – ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Un chiarimento importante riguarda l’impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

Come richiedere il beneficio

Restano fermi, dunque, gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.

La circolare del fisco specifica che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

tessera sanitaria

Tessera sanitaria: la guida La tessera sanitaria è un documento gratuito rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal SSN

Tessera sanitaria cos’è

La tessera sanitaria è il documento personale rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il documento contiene il codice fiscale assegnato dall’Agenzia delle Entrate e lo certifica.

Leggi anche la guida sulla Tessera sanitaria – pdf con le istruzioni dedicate anche ai neo-genitori e ai cittadini stranieri

A cosa serve e quanto dura

La tessera sanitaria serve ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale o richiede una visita presso le strutture del Sistema sanitario nazionale. Ad oggi, il documento vale anche come Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La durata della tessera sanitaria è di sei anni. Alla scadenza l’Agenzia spedisce automaticamente una nuova Tessera sanitaria al proprio indirizzo di residenza presente in Anagrafe Tributaria.

La tessera europea

Nella parte posteriore del documento, spiega l’Agenzia delle Entrate, c’è la “Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.)”. Ciò garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative vigenti nei singoli Paesi.

Come ottenere la tessera sanitaria

La tessera sanitaria è ottenibile gratuitamente e può essere emessa se:

  • il cittadino ha il codice fiscale correttamente attribuito dall’Agenzia delle Entrate
  • è iscritto all’ASL di competenza e questa ha trasmesso i suoi dati al “Sistema tessera sanitaria”.

Chi non possiede il codice fiscale, dovrà preventivamente acquisirlo. Per l’attribuzione del codice fiscale è necessario presentare all’Agenzia il modello AA4/8 compilato e accompagnato da un valido documento d’identità.

Tessera sanitaria per neonati

Dopo la nascita del figlio, spetta ai genitori chiedere al Comune di residenza il codice fiscale per poter ricevere la tessera sanitaria a casa. I genitori, pertanto, devono presentare la dichiarazione di nascita al Comune, che attribuisce al neonato il codice fiscale, attraverso un sistema informatico collegato con l’Anagrafe Tributaria.

Una volta attribuito il codice fiscale, viene emessa la prima tessera sanitaria del neonato, che vale un anno e viene spedita al suo indirizzo di residenza, coincidente con quello della madre.

Nel momento in cui il bambino viene registrato all’ASL di competenza e viene scelto il medico pediatra, la nuova tessera sanitaria viene spedita presso la residenza, con validità di sei anni.

Tessera sanitaria per cittadini stranieri

Per i cittadini stranieri che intendono richiedere la tessera sanitaria occorre l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che, di regola, ha la stessa validità della durata del permesso di soggiorno. Alla scadenza, il cittadino che ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno deve rivolgersi di nuovo all’ASL di competenza per rinnovare l’iscrizione e richiedere l’emissione di una nuova tessera sanitaria.

Ai fini dell’iscrizione al SSN, il cittadino può usare anche il codice fiscale provvisorio attribuito dall’Agenzia delle Entrate.

Smarrimento o furto tessera sanitaria

In caso di furto, smarrimento o anche di deterioramento della tessera sanitaria, infine, è possibile richiederne una nuova direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, via e-mail o pec presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mediante richiesta alla propria ASL.

 

bonus natale

Bonus Natale: cos’è e a chi spetta Ampliata dal Governo la platea dei beneficiari del bonus Natale (ex bonus Befana) che verrà erogato su richiesta, ai lavoratori che ne hanno diritto a partire dal 2024

Bonus Natale in tredicesima

Bonus Natale nel mese di dicembre, al posto del bonus Befana che ha ricevuto un colpo di spugna grazie all’emendamento approvato nel decreto Omnibus convertito nella legge n. 143/2024 e in vigore dal 9 ottobre 2024.

L’importo verrà erogato già a partire dal prossimo dicembre.

Vediamo in cosa consiste e chi ne può beneficiare.

Bonus Natale a chi spetta

L’indennità di 100 euro per il 2024, ex art. 2-bis della nuova legge, è destinata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con coniuge o almeno un figlio fiscalmente a carico.

L’indennità “non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore”, per cui i 100 euro saranno netti, ed è rapportata al periodo di lavoro.

Tra le condizioni richieste il lavoratore deve avere un coniuge “non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato”, che siano fiscalmente a carico. Oppure “almeno un figlio” fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale.

Nella determinazione del reddito complessivo, non si terrà conto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Platea ampliata dal governo

Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2024, recante “Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze”, il Governo ha deciso di ampliare la platea dei beneficiari del bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

Il testo (dl 167/2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, per entrare in vigore il giorno stesso, e, confermando le attese, il bonus è stato esteso anche alle famiglie monogenitoriali.

In pratica, viene di fatto eliminato il requisito del coniuge a carico, per cui rimane quale condizione necessaria avere almeno un figlio a carico.

In tal modo, da circa 1,1 milioni di persone stimate quale platea si arriva a 4 milioni e mezzo.

Come ottenerlo

L’una tantum sarà riconosciuta su richiesta del lavoratore, “che attesta per iscritto di avervi diritto” e sarà corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità.

Spetterà ai sostituti d’imposta, ossia ai datori di lavoro, verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora non si rilevi spettante, provvedere al recupero del relativo importo.

L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

bonus natale

Bonus Natale: codici tributo e servizio self-service Sull'imminente Bonus Natale arrivano i codici tributo dell'Agenzia delle Entrate e il servizio self-service per fare richiesta su NoiPA

Bonus Natale: novità

Doppia novità sul Bonus Natale, ormai imminente. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato i codici tributo e sul portale NoiPA è stato avviato il servizio self-service per fare richiesta.

Bonus Natale: codici tributo

Con la risoluzione 54/E del 13 novembre, il fisco rammenta che “l’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, riconosce per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate”. Il dl prevede che i sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta. Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Per consentire, dunque, ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia ha istituito i relativi codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

In particolare, per il modello F24, il codice tributo è il seguente: “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP), invece: “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.

Self-service richiesta bonus Natale

Sul portale NoiPA, invece, dal 7 novembre è possibile richiedere il bonus tramite il self-service. La domanda può essere inoltrata accedendo alla propria Area Personale entro le ore 12.00 del 22 novembre.

Accedendo alla propria Area Personale, gli Amministrati possono inoltrare la domanda in pochi semplici passaggi (menu servizi, voce stipendiali, pulsante richiesta indennità dl n. 113/2024) seguendo la procedura indicata.

E’ possibile inoltre visualizzare e scaricare la ricevuta con il riepilogo della richiesta effettuata.

Per qualsiasi dubbio sui requisiti di accesso, sulle modalità di erogazione e le tempistiche di liquidazione, è possibile consultare la pagina delle FAQ dedicata al servizio.

concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona Il Concordato preventivo biennale stimola le imprese e i liberi professionisti ad adempiere spontaneamente i propri obblighi dichiarativi

Cos’è il Concordato Preventivo Biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento di compliance fiscale introdotto dal Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, finalizzato a incentivare il rispetto volontario degli obblighi dichiarativi di imprese e professionisti. Il suo scopo è di stabilizzare le posizioni fiscali per un periodo di due anni al fine di favorire una pianificazione tributaria e ridurre il rischio di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.

Concordato Preventivo Biennale: destinatari

Possono aderire al CPB i contribuenti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni e che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Per l’ammissione il contribuente:

  • non deve avere debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile;
  • se ha debiti residui, questi devono essere inferiori a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni.

Sono esclusi dal CPB coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, o che hanno subito condanne per reati fiscali negli ultimi tre anni.

Proposta e calcolo del concordato

Il CPB prevede la possibilità per il contribuente di proporre una definizione biennale del reddito derivante dall’attività esercitata e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. La proposta viene calcolata utilizzando il software “Il tuo ISA 2024 CPB”, che consente di determinare gli importi tenendo conto dei dati forniti per l’applicazione degli ISA e degli altri elementi specifici per il CPB.

Il software considera anche eventuali eventi straordinari che possono influenzare i risultati del primo anno di applicazione del Concordato, permettendo al contribuente di segnalare questi eventi nel modello dichiarativo.

Cause di esclusione

L’adesione al CPB è soggetta a determinati requisiti e limitazioni. Tra le principali condizioni ostative si segnalano:

  • la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei periodi d’imposta precedenti;
  • l’aver riportato condanne per reati fiscali o per specifici reati del codice penale;
  • aver conseguito reddito esente o escluso dalla base imponibile per oltre il 40% del reddito totale nel periodo precedente;
  • aver aderito al regime forfetario durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
  • aver realizzato operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) durante il biennio.

In caso di dichiarazioni false, sono previste sanzioni penali ai sensi del DPR n. 445/2000.

Oggetto del concordato

Il CPB riguarda principalmente:

  • il reddito da lavoro autonomo, senza considerare plusvalenze e minusvalenze straordinarie;
  • il reddito dimpresa, senza includere componenti straordinarie come sopravvenienze attive e passive; utili e perdite derivanti da partecipazioni societarie o in gruppi di interesse economico (GEIE).

Il reddito dichiarato non può essere inferiore a 2.000 euro e deve essere riportato in tutte le dichiarazioni annuali. Anche il valore della produzione netta, rilevante ai fini IRAP, non può scendere sotto questa soglia.

Effetti dell’adesione al concordato preventivo biennale

L’adesione al concordato produce diversi effetti per il contribuente:

  • l’esenzione dagli accertamenti previsti dall’articolo 39 del DPR n. 600/1973, salvo specifiche cause di decadenza;
  • l’accesso ai benefici premiali del regime ISA, inclusi vantaggi sull’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • l’obbligo di rispettare i normali adempimenti contabili e dichiarativi per i periodi d’imposta coperti dal Concordato.

L’adesione al Concordato non produce effetti per l’IVA, ma il contribuente deve comunque rispettare i requisiti previsti per le dichiarazioni fiscali.

Cessazione e decadenza

Il CPB può perdere efficacia in determinati casi:

  • cessazione dellattività o modifica significativa dell’attività svolta rispetto al periodo precedente.
  • eventi eccezionali che riducono significativamente i redditi o i valori della produzione, oltre il 30% rispetto agli importi concordati;
  • adesione al regime forfetario o realizzazione di operazioni societarie straordinarie durante il biennio;
  • superamento dei limiti di ricavi o compensi previsti dagli ISA.

 

In caso di decadenza dal Concordato, restano comunque dovute le imposte calcolate sul reddito e sul valore della produzione concordati, se superiori a quelli effettivamente conseguiti.

Termini riaperti fino al 12 dicembre 2024

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri martedì 12 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre (dl n. 167/2024), ha riaperto, fino a l 12 dicembre 2024, i termini scaduti il 31 ottobre 2024 per consentire l’adesione al patto biennale. Questa riapertura però è riservata a chi ha presentato la propria dichiarazione entro il 31 ottobre e non ha preso parte alla prima tranche di concordato preventivo biennale. I forfettari sono esclusi.

 

Leggi anche: Concordato preventivo biennale: le istruzioni del fisco

autotutela tributaria

Autotutela tributaria: le linee guida del fisco I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in una circolare dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 219/2023

Nuova autotutela tributaria

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sul nuovo regime dell’autotutela tributaria, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 219/2023. Con la Circolare n. 21/E, l’Amministrazione Finanziaria ha definito con maggiore precisione il perimetro del nuovo istituto e le modalità con cui i contribuenti possono presentare le richieste di autotutela.

Autotutela obbligatoria

La riforma ha profondamente modificato l’istituto dell’autotutela tributaria, introducendo una distinzione fondamentale tra autotutela obbligatoria e facoltativa. In particolare, il nuovo articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente impone all’Amministrazione finanziaria di annullare, anche senza una specifica istanza da parte del contribuente, gli atti di imposizione che presentano manifesta illegittimità. Questo obbligo sussiste anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, qualora ricorrano uno dei vizi tassativamente previsti dalla legge, tra cui:

  • Errore di persona o di calcolo
  • Errore nell’individuazione del tributo
  • Errore materiale facilmente riconoscibile dall’Amministrazione
  • Errore sul presupposto di imposta
  • Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente effettuati
  • Mancanza di documentazione che è stata successivamente sanata entro i termini previsti

Tuttavia, l’obbligo di autotutela non si applica in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, né se è trascorso più di un anno dalla definitività dell’atto viziato senza che il contribuente abbia impugnato l’atto.

Autotutela facoltativa

L’articolo 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente regola invece l’autotutela facoltativa. In questo caso, se l’illegittimità dell’atto di imposizione non è evidente e non ricorrono i vizi specifici elencati nell’articolo 10-quater, l’Amministrazione finanziaria ha comunque la facoltà di annullare l’atto, anche senza richiesta da parte del contribuente. Tale annullamento può avvenire se l’ente impositore riconosce che l’atto o l’imposizione sono illegittimi o infondati, anche se l’atto è già definitivo o in pendenza di giudizio.

Modalità di presentazione della richiesta di autotutela

La richiesta di autotutela deve essere indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto oggetto della contestazione. Il contribuente deve presentare l’istanza in modo dettagliato, indicando tutti gli elementi che giustificano la richiesta di annullamento, e allegare la documentazione pertinente. Per la presentazione, è necessario utilizzare modalità che certifichino l’invio, come i servizi telematici (SPID, CIE o CNS), la posta elettronica certificata (PEC) o la consegna diretta dell’istanza allo sportello dell’ufficio competente.

In sintesi, il Decreto Legislativo n. 219/2023 ha introdotto importanti novità sulla procedura di autotutela tributaria, migliorando l’accesso e l’efficienza del sistema, a beneficio tanto dei contribuenti quanto dell’Amministrazione finanziaria

residenza fiscale

Residenza fiscale: i chiarimenti delle Entrate L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove regole introdotte dal decreto Fiscalità Internazionale in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti

Residenza fiscale, le nuove regole

Con la circolare n. 20/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Fiscalità Internazionale (D.Lgs. n. 209/2023), in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti.

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese.

Cambia quindi il concetto di “domicilio”: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una nuova “residenza” per le persone fisiche

A seguito delle modifiche normative, spiegano le Entrate, “la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno – è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia”.

La circolare illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia.

Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

Novità anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, “sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale”.

Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta.

limite uso contante

Limite uso contante: dal 2027 a 10.000 euro Limite uso contante: il regolamento UE n. 1624/2024 fissa il limite a 10.000 euro a partire dal 10 luglio 2027

Limite uso contante UE

Limite uso contante fino a 10.000 euro a partire dal 10 luglio 2027. Lo stabilisce il regolamento UE n. 1624/2024. Il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea e in vigore dal 9 luglio stabilisce nuove regole per l’uso del contante in Europa.

Dal 10 luglio anche l’Italia dovrà rispettare il nuovo tetto dei 10.000 euro per quanto riguarda l’uso dei contanti. Le finalità di queste misure, come sempre, sono principalmente due: ostacolare il reato di riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Attualmente in Italia il tetto massimo stabilito per l’utilizzo dei contanti è di 5.000 euro, la metà rispetto a quello che l’Unione Europea vuole introdurre nel 2027.

Art. 80 Regolamento UE: uso contanti fino a 10.000 euro

A fissare il limite dei 10.000 euro è l’articolo 80 del regolamento UE 1624/2024 dedicato proprio ai “Limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato in cambio di beni o servizi.”

Il comma 1 stabilisce infatti che: Le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10 000 EURO o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un’operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.” 

Il comma 2 non vieta agli Stati dell’UE di adottare limiti inferiori a quello di 10.000 euro previsto dal comma 1. Gli stessi devono però consultare preventivamente la Banca Centrale Europea.

Per quanto riguarda invece gli Stati che già applicano limiti inferiori,  potranno continuare ad adottarli con l’obbligo di notificare questi limiti alla Commissione UE entro, l’oramai trascorso, 10 ottobre 2024.

Eccezioni al limite dei 10.000 euro

Il comma 4 dell’articolo 80 stabilisce che il limite dei 10.000 euro non si applica:

a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di una professione;

  1. b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE e dei prestatori di servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366.”

Sanzioni nel caso in cui vi sia il sospetto che persone fisiche o giuridiche che agiscano nell’esercizio della loro professione violino i limiti imposti all’utilizzo del contante.

 

Leggi anche: Nuovi limiti contante anche per le prepagate

imu indeducibile

Imu indeducibile dall’Irap La Corte Costituzionale ribadisce la non fondatezza dell'indeducibilità dall'Irap dell'Imu sugli immobili strumentali

Imu sugli immobili strumentali

Imu indeducibile dall’Irap. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 171/2024, ha ribadito la non fondatezza dell’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP. Pronunciandosi nuovamente sulla questione di legittimità costituzionale, la Consulta ha dichiarato infatti la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in riferimento all’art. 53 Cost., ribadendo, in sostanza, quanto già affermato con la sentenza n. 21 del 2024.

Il precedente

In riferimento all’IRAP, ha affermato il giudice delle leggi, mancano «quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta. La diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».

Doppia imposizione giuridica

La Corte ha anche chiarito che non vi è un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e IRAP sono diversi.

La sentenza ha altresì dichiarato non fondate le questioni sollevate dal medesimo rimettente e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto le affermazioni contenute nella citata sentenza n. 262 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato – ma nel contesto di una riscontrata rottura del principio di coerenza – l’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali, non si prestano a essere pedissequamente traslate in riferimento al regime dell’IRAP.

La pronuncia ha anche dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 41 Cost. dalla CGT di Milano; nonché quelle sollevate dalla CGT di Reggio Emilia in riferimento all’art. 53 Cost. e, con riguardo agli artt. 3 e 53 Cost, sull’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

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