sugar tax

Sugar Tax Cos'è la sugar tax, normativa di riferimento, destinatari dell'imposta, prodotti a cui si applica e prodotti esclusi, quanto si paga

Cos’è la Sugar tax

La Sugar tax, o tassa sulle bevande zuccherate, è un’imposta finalizzata a disincentivare il consumo di prodotti ad alto contenuto di zucchero. Questo tributo, previsto in Italia dal 2020, ma oggetto di numerosi rinvii, è stato concepito con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza alimentare e contrastare obesità, diabete e altre patologie legate alla cattiva alimentazione.

La Sugar tax nello specifico è un’imposta di consumo applicata su alcune bevande zuccherate, siano esse prodotte in Italia che importate. Si tratta di una misura di carattere sanitario e ambientale, ispirata a modelli già adottati in altri Paesi come Francia, Regno Unito, Messico e Ungheria. L’obiettivo principale della tassa è quello di promuovere abitudini alimentari più sane, incoraggiando le aziende a riformulare i propri prodotti con un minor contenuto calorico.

Normativa di riferimento in Italia

Questa imposta è stata introdotta in Italia con l’art. 1, commi 661-676 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019). L’applicazione effettiva della tassa, inizialmente prevista per il 1° luglio 2020, è stata rinviata più volte, anche a causa dell’impatto economico della pandemia e delle pressioni del settore industriale.

La normativa è stata infatti successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e da ulteriori provvedimenti attuativi, con l’entrata in vigore prevista a partire dal 1° luglio 2025, sebbene resti aperto il dibattito politico su un possibile ulteriore rinvio o abrogazione.

Chi deve pagare la Sugar tax

Il soggetto passivo dell’imposta è il produttore nazionale o l’importatore del prodotto, cioè chi:

  • fabbrica o confeziona le bevande zuccherate in Italia;
  • introduce le stesse nel territorio nazionale a fini commerciali.

Sono quindi le aziende produttrici e importatrici a dover corrispondere l’imposta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo MEF.

Il pagamento non è diretto da parte del consumatore, ma può comportare un aumento del prezzo finale delle bevande soggette all’imposta.

Quali prodotti rientrano nella Sugar tax

Sono soggette alla tassa tutte le bevande analcoliche che contengono zuccheri aggiunti o dolcificanti artificiali, compresi:

  • bibite gassate (cola, aranciate, toniche ecc.);
  • succhi di frutta con zuccheri aggiunti;
  • tè freddi industriali;
  • bevande energetiche o sportive con edulcoranti;
  • preparati liquidi o in polvere per bibite zuccherate.

Sono escluse:

  • le acque minerali naturali o frizzanti non dolcificate;
  • i succhi 100% frutta senza zuccheri aggiunti;
  • le bevande medicali o dietetiche destinate a usi specifici.

Quanto si paga: importi e soglie

La Sugar tax italiana prevede un’imposta parametrata alla quantità di prodotto:

  • 10 euro per ettolitro di prodotto finito;
  • 0,25 euro per kg di prodotto in polvere o concentrato, da diluire o ricostituire.

Tali importi potranno essere oggetto di revisione in fase attuativa o in base a future leggi di bilancio.

Critiche e impatti  

La Sugar tax è oggetto di critiche trasversali da parte delle associazioni di categoria, secondo cui:

  • penalizzerebbe in modo eccessivo il comparto delle bevande analcoliche, già provato da rincari e calo dei consumi;
  • comporterebbe un aumento dei prezzi per il consumatore finale;
  • non sarebbe sufficientemente efficace nel modificare le abitudini alimentari senza una parallela campagna di educazione nutrizionale.

Tuttavia, studi internazionali dimostrano che una tassazione mirata può incentivare la riformulazione dei prodotti e ridurre l’acquisto di bevande ad alto contenuto calorico, con effetti positivi sulla salute pubblica.

Destinazione del gettito

Secondo le ultime disposizioni, le entrate generate dalla Sugar tax dovrebbero essere destinate a finanziare progetti di educazione alimentare nelle scuole, contribuendo così alla prevenzione dei disturbi legati a una dieta squilibrata, soprattutto tra i più giovani.

Leggi anche: Sugar Tax legittimata dalla Consulta

imposta di registro

Imposta di registro Imposta di registro: cos'è, normativa, quando e chi la paga, modalità di registrazione e pagamento, agevolazioni ed esenzioni

Cos’è l’imposta di registro

L’imposta di registro è un tributo che si applica alla registrazione di determinati atti giuridici, contratti o documenti presso l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una imposta indiretta che ha come finalità principale quella di conferire data certa e validità giuridica ai rapporti formalizzati tra le parti, con effetti anche fiscali.

L’imposta di registro è disciplinata dal Testo unico sull’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Essa si applica:

  • in misura proporzionale, quando il valore dell’atto costituisce la base imponibile (es. compravendite, locazioni);
  • in misura fissa, quando l’atto non prevede un corrispettivo economico diretto o la legge stabilisce una somma fissa.

Normativa di riferimento

La disciplina dell’imposta di registro è contenuta principalmente in:

  • D.P.R. 131/1986 – Testo unico dell’imposta di registro (TUR);
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate che interpretano e chiariscono le disposizioni del TUR;
  • Codice civile e norme collegate in tema di contratti e obbligazioni.

Quando si paga l’imposta di registro

L’imposta di registro è dovuta al momento della registrazione dell’atto, salvo i casi in cui la legge prevede l’obbligo di registrazione anche in caso d’uso (cioè quando l’atto viene prodotto in giudizio o presso la pubblica amministrazione).

Esempi tipici di atti soggetti a registrazione obbligatoria:

  • Contratti di compravendita immobiliare;
  • Contratti di locazione (anche a uso abitativo e commerciale);
  • Atti societari (es. conferimenti, cessioni di quote);
  • Contratti preliminari di vendita;
  • Atti giudiziari in determinati casi, come le sentenze costitutive o dispositive di diritti reali.

Quanto si paga: aliquote e misura dell’imposta

L’imposta di registro può essere applicata in misura fissa o proporzionale, in base al tipo di atto:

  • Misura fissa: normalmente pari a € 200,  quando si tratta di atti che hanno ad oggetto la cessione di beni o di servizi che rilevano ai fini IVA.
  • Misura proporzionale: ad esempio:
    • 2% per i contratti di locazione a uso abitativo o per chi acquista la prima casa da un privato o da una azienda che vende in regime di esenzione IVA;
    • 9% per le compravendite immobiliari, salvo agevolazioni prima casa;
    • 0,50% o 1% per finanziamenti, fideiussioni e prestiti. Dal 1° gennaio 2025 la percentuale dell’imposta dello 0,50 si applica anche ai contratti preliminari di compravendita.
    • 3% delle somme versate a titolo odi acconto sul prezzo di vendita se il trasferimento non è soggetto a IVA.

L’imposta si calcola sulla base imponibile indicata nell’atto, ovvero sul corrispettivo pattuito o sul valore del bene o del diritto oggetto dell’atto.

Chi deve pagare l’imposta di registro

Sono solidalmente obbligati al pagamento:

  • le parti contraenti, ossia tutti i soggetti firmatari dell’atto;
  • il notaio o altro pubblico ufficiale, in qualità di soggetto obbligato alla registrazione;
  • il locatore e il conduttore, in caso di contratti di affitto.

Nel caso di atti unilaterali, come una donazione, l’imposta è dovuta dal beneficiario. Per gli atti giudiziari, l’imposta è solitamente posta a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del giudice.

Modalità di pagamento e registrazione

La registrazione degli atti può avvenire:

  • in via telematica, per i soggetti obbligati (es. notai, agenti immobiliari, professionisti abilitati);
  • presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti privati.

Il pagamento dell’imposta avviene tramite:

  • Modello F24 Elide per contratti di locazione;
  • Addebito diretto su conto per atti registrati telematicamente;
  • Pagamento allo sportello per registrazioni cartacee.

I termini per la registrazione sono di norma 20 giorni dalla data di stipula dell’atto, con proroghe e eccezioni previste dalla legge.

Imposta di registro e atti giudiziari

L’imposta di registro si applica anche agli atti giudiziari, come previsto dall’art. 37 del TUR:

  • l’imposta è dovuta per le sentenze, decreti e ordinanze che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti;
  • l’obbligo scatta al momento del passaggio in giudicato o quando l’atto produce effetti giuridici;
  • In genere si applica in misura fissa di 200 euro, ma può essere proporzionale se l’atto ha contenuto patrimoniale.

Agevolazioni e esenzioni

Sono previste esenzioni totali o parziali nei seguenti casi:

  • Atti soggetti a IVA (esenti dall’imposta proporzionale di registro);
  • Atti relativi a enti non commerciali e ONLUS;
  • Prima casa: aliquota ridotta al 2% per l’imposta di registro su compravendite, se ricorrono le condizioni previste,
decreto bollette

Decreto bollette: in vigore la legge In vigore dal 30 aprile la legge di conversione del decreto bollette che stabilisce misure urgenti in favore di famiglie e imprese energia elettrica e gas

Decreto bollette, cosa prevede

Dopo il sì di Camera e Senato sulla conversione del decreto bollette (dl n. 19/2025) recante “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza”, il testo della legge n. 60/2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 30 aprile 2025.

La nuova legge di conversione potenzia e amplia per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle PMI e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro, senza la creazione di nuovo deficit per il bilancio pubblico.

Leggi il Dossier della Camera sulla conversione del Decreto bollette

Bonus 200 euro per le famiglie

Per le famiglie, si prevede innanzitutto il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;
  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

A copertura dell’intervento, si prevede l’utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per servizi energetici e ambientali.

In sede referente  è stato anche approvato l’emendamento che va a modificare il bonus elettrodomestici. In base alla nuova previsione, è previsto uno sconto del 30% sugli acquisti di elettrodomestici nuovi purché di 1 classe superiore a quelli sostituiti. L’importo massimo dello sconto, fissato nell’importo massimo di 100 euro, sale a 200 per le famiglie con ISEE non superiore ai 25.000 euro. La misura prevede lo sconto in fattura in sede di acquisto. La gestione dei contributi è affidata a PagoPa.

Comunità energetiche rinnovabili

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ampliano la loro base di partecipazione, aprendosi a nuove tipologie di enti locali come le aziende che gestiscono le case popolari, gli istituti di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche dedicate ai servizi alla persona e i consorzi di bonifica. Inoltre, viene specificato che le piccole e medie imprese che guidano le CER possono avere come soci anche enti del territorio.

Per incentivare lo sviluppo delle CER, gli impianti di produzione di energia rinnovabile collegati a queste comunità riceveranno dei benefici economici se hanno iniziato a operare entro 5 mesi circa dall’emanazione del decreto che regola gli incentivi per l’autoconsumo diffuso (il decreto CACER), anche se la comunità energetica non era ancora stata ufficialmente creata. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dovrà poi aggiornare le istruzioni operative di questo decreto per tener conto di queste novità.

Misure clienti vulnerabili

Il decreto bollette interviene anche sul regime di erogazione del servizio di somministrazione di energia elettrica ai clienti vulnerabili. Nello specifico:

  • Acquirente Unico S.p.A., quando acquista energia all’ingrosso per rivenderla ai fornitori del “servizio di vulnerabilità” (destinato ai clienti vulnerabili), dovrà utilizzare i mercati regolamentati dell’energia elettrica oppure stipulare contratti a termine con operatori all’ingrosso selezionati tramite gare competitive;
  • Viene eliminata la scadenza entro cui ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) doveva definire le regole del servizio di vulnerabilità. Questo servizio inizierà per i clienti vulnerabili solo dopo la fine del “servizio a tutele graduali”, quindi non prima del 31 marzo 2027.
  • Per i clienti vulnerabili che non avranno scelto un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, è previsto un periodo transitorio in cui continueranno a essere forniti con il “servizio di maggior tutela”, in attesa che venga assegnato il servizio di vulnerabilità.

Nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al regolamento UE n. 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.

Misure PMI e imprese energivore

Per la tutela di PMI e imprese energivore, è autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024.

Ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno delle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Trasparenza offerte luce e gas

Il provvedimento introduce altresì misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, per i clienti finali domestici sul mercato libero, per consentire un’agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA.

In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie  non inferiori nel minimo a 2500 euro e non superiori nel massimo a 300 miliardi, nonché, in casi di particolare urgenza l’adozione di misure cautelari da parte di Arera e finanche la sospensione dell’attività di impresa fino a 6 mesi o la proposta al ministro competente della sospensione o della decadenza della concessione.

 

Leggi gli altri articoli in materia fiscale

Bonus colonnine domestiche Cos'è e come fare domanda dal 29 aprile 2025 per il bonus colonnine destinato a chi vuole installare un punto di ricarica presso la propria abitazione

Il bonus colonnine domestiche è un contributo che spetta a privati e condomini. E’ destinato all’acquisto e installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici.

Con il decreto del Mimit del 12-6-2024 sono state definite, per l’anno 2024, le disposizioni procedurali per la concessione e l’erogazione di contributi per privati e condomini.

Le date di avvio, per la prenotazione dei contributi, vengono rese note con avviso pubblicato sul sito del ministero e su quello di Invitalia.

A partire dal 29 aprile 2025, ore 12, è possibile richiedere il bonus che copre l’80% del costo di acquisto e installazione delle infrastrutture di ricarica.

Soggetti beneficiari e importo contributo

I soggetti beneficiari sono le persone fisiche residenti in Italia e i condomini per le parti di uso comune ex artt. 1117 e 1117- bis c.c.

Il contributo concedibile è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117- bis c.c.

Il contributo è erogato in unica soluzione e non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell’Unione Europea previste per la medesima spesa.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai beneficiari, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte.

Tali spese possono comprendere:

  • l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
  • spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi; costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Le spese, specifica il decreto, devono essere oggetto di pagamento tracciabile.

Come fare domanda

Il bonus colonnine domestiche è concesso sulla base di una procedura a sportello, le cui date di apertura e chiusura sono pubblicate con avviso sul sito del Mimit.

A partire dal 29 aprile 2025 è ripartito il Bonus colonnine, per chi ha acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 e non ha potuto presentare domanda entro il termine di chiusura della precedente edizione.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 29 aprile alle ore 12:00 del 27 maggio 2025. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di accesso all’agevolazione.

L’istanza va presentata esclusivamente per via telematica sul sito di Invitalia, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID, CIE o CNS. Va compilato il modulo elettronico reso disponibile sul sistema informatico dedicato e seguendo la procedura guidata.

Entro 90 giorni dalla data di chiusura dello sportello, il Ministero emana il decreto di concessione ed erogazione dei contributi. Nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Ultimata la compilazione dell’istanza, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione per confermare la corretta presentazione della stessa.

Allegati

tax control framework

Tax control framework: avvocati e commercialisti certificatori Tax control framework: raggiunta l'intesa tra avvocati, commercialisti, ministero e Agenzia su competenze e titoli per i certificatori. Ecco il testo

Tax control framework: il protocollo d’intesa

Novità in materia di Tax control Framework. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il Consiglio Nazionale Forense, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno siglato un protocollo d’intesa per definire come individuare i titoli e le competenze professionali necessarie per ottenere l’attestazione di certificatore del rischio fiscale.

Questa figura, riservata ad avvocati e commercialisti (iscritti alla sezione A dell’albo), è fondamentale per l’iscrizione all’elenco dei certificatori del sistema integrato di gestione e controllo del rischio fiscale.

Requisiti accesso elenco certificatori

L’iscrizione all’elenco richiede la partecipazione a un percorso formativo di almeno ottanta ore, suddiviso in tre moduli:

  • sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (almeno la metà del corso);
  • principi contabili;
  • diritto tributario.

Al termine di ogni modulo è previsto un test di valutazione. I due Consigli nazionali attestano il superamento dei corsi e dei test per i propri iscritti. Lo svolgimento dei percorsi formativi e dei test è definito dai Consigli nazionali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Esoneri dalla frequenza dei test

Sono previste diverse esenzioni dalla frequenza e dai test. Ne beneficiano:

  • gli iscritti da almeno cinque anni (sezione A per i commercialisti) che hanno avuto incarichi formali nella progettazione di sistemi di controllo del rischio fiscale validati dall’Agenzia delle Entrate;
  • o che hanno collaborato per almeno cinque anni come responsabili dei rischi fiscali in imprese in adempimento collaborativo.
  • L’esonero si estende anche a chi, iscritto da almeno cinque anni, è stato membro di organismi di vigilanza o ha svolto audit aziendale per almeno due anni in società in adempimento collaborativo.
  • Esonerati anche i professori universitari di discipline economico-aziendali o di diritto tributario, iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi (avvocati e commercialisti sezione A).

Esoneri totali da percorsi formativi e test

  • L’esenzione totale dalla frequentazione dei corsi e dai test è prevista per professori universitari abilitati e ricercatori a tempo determinato  nelle discipline economico aziendali o di diritto tributario, iscritti da almeno cinque anni agli albi, limitatamente ai moduli relativi al loro ambito disciplinare.
  • Stessa agevolazione per i revisori legali dei conti iscritti da almeno cinque anni (limitatamente al modulo sui principi contabili) e per chi ha conseguito un dottorato di ricerca o un master di II livello, sempre iscritti da almeno cinque anni e limitatamente ai moduli pertinenti al titolo.
  • Infine, sono esonerati gli iscritti da almeno cinque anni che per almeno due anni hanno ricoperto il ruolo di responsabile fiscale, supervisore di sistemi di controllo del rischio fiscale interno, di internal audit aziendale o di responsabile dei controlli II livello,  in grandi imprese con sede in Italia.

I due Consigli Nazionali gestiscono e aggiornano i rispettivi elenchi di certificatori, mentre l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito l’elenco complessivo, distinto per avvocati e commercialisti.

 

Leggi anche: Bollino Blu avvocati per il rischio fiscale

imposta successioni e donazioni

Imposta successioni e donazioni: il punto dell’Agenzia delle Entrate Le novità apportate al regime dell'imposta sulle successioni e donazioni nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E/2025

Imposta successioni e donazioni: la circolare

Con la circolare n. 3/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 al regime dell’imposta sulle successioni e donazioni, che ha riformato il decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).

Focus su autoliquidazione imposta

A partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione non sarà più calcolata dagli uffici finanziari tramite avviso di liquidazione, ma sarà direttamente autoliquidata dai contribuenti, in base ai dati dichiarati nella dichiarazione di successione. Il pagamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione, ossia entro dodici mesi dall’apertura della successione più ulteriori novanta giorni.

Esempio pratico: se la successione si apre il 22 ottobre 2025 e la dichiarazione viene presentata il 15 aprile 2026, il termine per il versamento dell’imposta sarà il 20 gennaio 2027.

Determinazione dell’imposta e aliquote applicabili

La circolare fornisce indicazioni operative sulla modalità di calcolo dell’imposta, richiamando le aliquote previste in relazione al valore netto dei beni e dei diritti trasferiti. Le aliquote variano in funzione del grado di parentela e delle franchigie previste dalla normativa vigente.

Competenza territoriale dell’ufficio

In base alle nuove disposizioni, l’ufficio competente per la gestione dell’imposta è quello nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza. In caso di residenza estera, si considera l’ultima residenza nota in Italia o, in mancanza, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

Modifiche al regime sanzionatorio

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il decreto legislativo n. 87/2024 ha previsto una riduzione delle sanzioni amministrative relative alle irregolarità in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Le percentuali delle sanzioni risultano quindi più contenute rispetto alla disciplina precedente.

addizionale provinciale

Addizionale provinciale energia elettrica: incostituzionale La Consulta dichiara illegittima costituzionalmente l'addizionale provinciale sull'energia elettrica

Addizionale provinciale sull’energia elettrica

Con la sentenza n. 43 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, già abrogata nel 2012. La norma istitutiva, infatti, è stata ritenuta in contrasto con i principi del diritto dell’Unione europea, in quanto priva di una finalità specifica e trasparente per l’utilizzo del gettito.

Mancanza di finalità specifica: contrasto con UE

Secondo la Consulta, la destinazione generica del tributo “in favore delle province” non soddisfa il requisito della finalità specifica, come richiesto dalle direttive comunitarie in materia di imposizione indiretta. Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 27101/2019 e ordinanza n. 24373/2024), che aveva già evidenziato la natura meramente generica della destinazione delle somme, ritenendola assimilabile a una finalità di bilancio ordinaria.

Rilevanza sentenza Corte UE nel caso C-316/22

Nell’esaminare la questione, la Corte costituzionale ha tenuto conto anche della recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa). In tale decisione, la CGUE ha ribadito che, in una controversia tra privati, il giudice nazionale non può disapplicare direttamente una norma nazionale in contrasto con una direttiva. Tuttavia, ha riconosciuto il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di agire direttamente nei confronti dello Stato, quando non sia giuridicamente possibile agire contro il fornitore.

irpef

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) Tutto quello che c’è da sapere sull’Irpef: presupposti, calcolo della base imponibile, applicazione dell’aliquota e detrazioni. Gli scaglioni e gli acconti Irpef alla luce del decreto correttivo in GU

Cos’è l’Irpef

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche e rappresenta una delle principali fonti del gettito fiscale dello Stato.

L’Irpef, come lascia intendere la sua denominazione, è dovuta dalle persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio italiano, ed ha come presupposto la percezione di determinate tipologie di redditi, che andremo tra breve ad esaminare.

Preliminarmente, va ricordato che il calcolo di tale imposta si basa, in ossequio al dettato costituzionale (art. 53 Cost.), su un criterio di progressività, con ciò intendendosi che, all’aumentare dei redditi considerati, aumenta anche l’aliquota applicabile per il calcolo dell’imposta in modo tale che l’ammontare dell’imposta cresca in modo più che proporzionale rispetto al reddito imponibile.

Va precisato, inoltre, che, ai fini Irpef, sono considerati residenti in Italia anche i cittadini trasferitisi in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato.

Su quale reddito si calcola l’Irpef

I redditi che contribuiscono a formare la base imponibile dell’Irpef sono i redditi fondiari (derivanti dal possesso di terreni e fabbricati), i redditi da capitale, i redditi da lavoro autonomo e dipendente (ivi comprese le pensioni), i redditi d’impresa e i redditi diversi.

Questi ultimi, individuati dall’art. 67 del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86), sono, ad esempio, quelli derivanti da plusvalenze, cessioni di strumenti finanziari, vincite di lotterie, redditi conseguenti all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e brevetti industriali, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente etc.

Come si calcola l’Irpef

Per il calcolo dell’Irpef dovuta dal singolo contribuente, occorre sommare i suoi redditi (rispondenti alle varie tipologie appena esaminate) e sottrarre, da tale importo complessivo, i cosiddetti oneri deducibili. Con tale espressione si fa rifermento ad alcune spese sostenute durante l’anno dal contribuente, come, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali.

In tal modo, si forma la base imponibile, su cui viene applicata l’aliquota (un coefficiente percentuale) prevista dalla legge per lo scaglione di reddito corrispondente. Dal risultato di tale operazione è possibile, inoltre, operare la detrazione degli importi sostenuti per altri tipi di spesa (in primis, le spese sanitarie, le spese per l’istruzione dei figli, etc.).

L’imposta dovuta dal contribuente è pertanto quella risultante dalla sottrazione degli importi detraibili dall’imposta lorda (risultante, a sua volta, dall’applicazione dell’aliquota al reddito complessivo, diminuito degli oneri deducibili).

Gli scaglioni e le aliquote Irpef 2024

Abbiamo fatto, finora, più volte riferimento agli scaglioni di reddito previsti dalla legge, ai quali corrisponde una determinata aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta.

Ebbene, per il 2024 la legge ha individuato tre scaglioni di reddito, con le aliquote corrispondenti:

  • reddito fino a 28.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23%;
  • reddito da 28.000 a 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro e del 35% per la parte eccedente;
  • reddito oltre 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro, del 35% per la parte tra 28.000 e 50.000 euro e del 43% per la parte eccedente i 50.000 euro.

Il reddito minimo per non pagare l’IRPEF nel 2024, ovvero la cosiddetta no tax area, è pari ad 8.500 euro.

Come si paga l’Imposta sui redditi delle persone fisiche

Per pagare l’Irpef occorre compilare il modello Redditi PF oppure il modello 730 (per redditi da lavoro dipendente o pensione).

Il versamento dell’imposta prevede il pagamento, con modello F24, entro il 30 giugno, del saldo relativo all’anno precedente e della prima rata di acconto relativa all’anno in corso; entro il 30 novembre va invece versata la seconda (o l’unica, quando ciò sia previsto) rata di acconto.

Irpef come impugnare

L’eventuale impugnazione di un atto con cui l’Agenzia delle Entrate esige il pagamento di somme a titolo di Irpef va impugnato con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, la cui decisione sarà ricorribile in appello presso la CGT di secondo grado e successivamente anche per Cassazione.

In alternativa, è possibile chiedere all’Agenzia il riesame dell’atto. In ogni caso, la contestazione da parte del contribuente non vale, di per sé, a sospendere i termini di pagamento dell’imposta.

Acconti Irpef 2025: il decreto correttivo

Il Governo il 22 aprile 2025 ha varato un decreto-legge per stabilire regole immediate riguardo ai pagamenti anticipati dell’IRPEF per il 2025. Il Consiglio dei Ministri, su suggerimento del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha dato il via libera a questo decreto urgente.

Il chiarimento normativo serve a mettere ordine nelle disposizioni, tra il decreto legislativo n. 216/2023 (attuativo della riforma fiscale) e la legge di bilancio 2025. A causa di un difetto di coordinamento, tra la riforma che aveva introdotto in via sperimentale la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre, e la manovra  di Bilancio 2025, che ha reso strutturale questa riduzione, lasciando tuttavia parte della normativa ancorata al vecchio sistema di calcolo degli acconti, ingenerando confusione e possibili errori nei versamenti e nelle dichiarazioni.

Grazie a questo intervento normativo, viene ufficializzato, inoltre, che i lavoratori dipendenti e i pensionati che non percepiscono altri tipi di reddito non dovranno versare alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

Il testo del dl n. 55/2025 è stato pubblicato in GU il 23 aprile 2025 per entrare in vigore il giorno successivo e ha già iniziato il proprio cammino in Senato per la conversione in legge.

 

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rap web

Rap web: guida al servizio delle Entrate Registrazione atti privati online: aggiornata la guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

La guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la brochure informativa relativa al servizio “Rap Web”, la piattaforma digitale per la registrazione telematica degli atti privati. La nuova versione della guida è consultabile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito istituzionale e sulla rivista online FiscoOggi.

Cos’è il servizio Rap Web

Il servizio “Rap Web” consente ai contribuenti, intermediari e mediatori di registrare direttamente online specifici atti privati, senza necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici. Ad oggi, è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione dei seguenti atti:

  • Contratto di comodato;

  • Contratto preliminare di compravendita immobiliare;

  • Verbale di distribuzione degli utili societari.

Procedura per utilizzare il servizio Rap Web

Per accedere alla piattaforma e utilizzare il servizio, è necessario:

  1. Autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle credenziali ammesse (SPID, CIE o CNS);

  2. Digitare “Registrazione atti privati” nella barra di ricerca della sezione “Servizi” e cliccare su “Cerca”;

  3. Selezionare “Vai al servizio” e poi su “Nuova richiesta” per avviare la procedura.

Al termine dell’invio, il sistema fornisce un messaggio di conferma della sola trasmissione del file. Successivamente, viene inviata un’ulteriore comunicazione con l’esito dell’elaborazione dei dati inviati. Se non sono rilevati errori, l’utente riceve la conferma della registrazione dell’atto.

Documenti da allegare alla richiesta

Per completare correttamente la procedura è necessario allegare:

  • Copia leggibile dell’atto da registrare, sottoscritto da tutte le parti (preferibilmente in formato elettronico o dattiloscritto per garantire la leggibilità automatica);

  • Eventuali allegati menzionati nell’atto (es. mappe, planimetrie, scritture private, inventari).

Tutti i documenti devono essere inclusi in un unico file, nei seguenti formati accettati: TIF/TIFF e PDF/A (versione PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Dove trovare le istruzioni ufficiali

Nella sezione dedicata “Modello e istruzioni” del portale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:

  • Il modello RAP aggiornato;

  • Le istruzioni per la compilazione, con indicazione dettagliata delle informazioni da inserire e dei campi obbligatori.

Allegati

bonus tende da sole

Bonus tende da sole Bonus tende da sole: cos'è, a chi spetta, requisiti tecnici e normativi, importi detraibili, novità per il 2025 e vantaggi della misura

Bonus tende da sole

Il Bonus tende da sole 2025 è un’agevolazione fiscale confermata anche per quest’anno, volta a incentivare interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attraverso l’installazione di schermature solari. Il bonus si inserisce nell’ambito delle detrazioni previste per l’efficienza energetica ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006, meglio nota come Ecobonus.

Cos’è il bonus tende da sole

Il Bonus tende da sole consiste in una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di tende da sole, tende a rullo, schermature solari o dispositivi simili, destinati alla protezione degli ambienti interni dal calore estivo delle abitazioni principali, contribuendo così al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. La percentuale della detrazione scende al 36% per gli altri immobili.

A chi spetta

Il beneficio spetta a:

  • proprietari o nudi proprietari di immobili;
  • titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione);
  • inquilini o comodatari;
  • condomini (per interventi sulle parti comuni);
  • imprenditori o professionisti, anche in forma associata (per immobili strumentali).

In tutti i casi, è necessario che il soggetto sostenga direttamente le spese e sia intestatario delle relative fatture e dei bonifici.

Requisiti tecnici e normativi

Per accedere al bonus, le schermature solari devono:

  • essere applicate in modo solidale all’involucro edilizio (es. facciate, finestre);
  • proteggere una superficie vetrata;
  • regolabili;
  • proteggere superfici esposte da est a ovest (sud incluso).

Le schermature inoltre devono rispettare quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”) e dal Decreto legislativo 102/2014.

Importo massimo detraibile

La detrazione ammessa è del 50% (prima casa) e del 36% (immobili diversi) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo per spese fino a 60.000 euro per unità immobiliare. È ammessa anche la detrazione per interventi in edifici in corso di ristrutturazione.

Come richiedere il bonus tende da sole

Per ottenere il bonus è necessario:

  1. acquistare prodotti conformi ai requisiti previsti dalla normativa;
  2. effettuare il pagamento con bonifico parlante (specificando causale, codice fiscale e partita IVA del beneficiario).
  3. Trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine delle opere tramite il portale https://bonusfiscali.enea.it
  4. Conservare tutta la documentazione tecnica e fiscale, tra cui:
    • fatture,
    • ricevute dei bonifici,
    • schede tecniche dei prodotti,
    • dichiarazioni di conformità.

Novità 2025

Le principali novità introdotte per il 2025 includono:

  • La proroga del bonus tende da sole fino al 31 dicembre 2025, confermata dalla Legge di Bilancio 2025.
  • Percentuale detraibile diversa per prime abitazioni e altri edifici.
  • Limite massimo per la detrazione da calcolare in base al reddito del contribuente e alla composizione del nucleo familiare.
  • Possesso di un fattore di trasmissione solare certificato, rispettoso della normativa EN 14501.

Vantaggi della misura

Il Bonus tende da sole 2025 rappresenta un’opportunità vantaggiosa per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione e ridurre il fabbisogno di climatizzazione. Per accedere all’agevolazione è fondamentale rispettare tutti i requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa, effettuare i pagamenti corretti e inviare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti.

 

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