Iva all'importazione

IVA all’importazione non è un dazio: sanzioni da riformare La Corte costituzionale, ha chiarito che l’IVA all’importazione non è assimilabile ai dazi e che il cumulo di confisca, imposta e sanzioni pecuniarie viola il principio di proporzionalità

IVA all’importazione e dazi doganali

La Corte costituzionale, con sentenza n. 93/2025, ha precisato che, pur se il legislatore la qualifica come diritto di confine, l’IVA all’importazione non può essere assimilata ai dazi doganali. A differenza di questi ultimi, infatti, l’IVA è un’imposta neutra rispetto alle attività economiche, in quanto il soggetto passivo ha diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta sugli acquisti.

Al contrario, i dazi hanno finalità protettive e contributive per l’Unione europea e sono destinati ad aumentare il prezzo di determinate merci importate.

Cumulo sanzionatorio eccessivo e violazione principio proporzionalità

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che avevano messo in discussione l’articolo 70 del DPR n. 633/1972, in combinato disposto con gli articoli 282 e 301 del DPR n. 43/1973.

Tali norme prevedevano un sistema sanzionatorio caratterizzato dal cumulo tra:

  • confisca dell’oggetto importato,

  • pagamento dell’imposta evasa,

  • sanzione pecuniaria da due a dieci volte l’imposta.

Questo regime non trova eguali né per l’IVA interna né per i dazi doganali, per i quali il Codice doganale dell’Unione europea (art. 124 CDU) stabilisce l’estinzione dell’obbligazione doganale in caso di confisca.

Il principio di proporzionalità applicato alle sanzioni tributarie

La Corte costituzionale ha ribadito che il principio di proporzionalità si applica pienamente anche alle sanzioni tributarie, come già affermato nella sentenza n. 46/2023 e riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in riferimento ai tributi armonizzati.

Già la legge delega n. 23/2014 aveva previsto la necessità di un sistema sanzionatorio equo e commisurato alla gravità dell’illecito, mentre il decreto legislativo n. 87/2024 ha ulteriormente ridisegnato il sistema delle sanzioni fiscali ispirandosi a criteri di proporzionalità.

La legittimità condizionata della confisca

Pur riconoscendo l’esigenza di evitare un cumulo eccessivo, la Corte ha escluso la possibilità di eliminare del tutto la confisca, evidenziando che, in caso di evasione IVA su beni non frazionabili, il sequestro conservativo non sarebbe sempre praticabile.

Per questo motivo, la pronuncia ha operato una reductio ad legitimitatem: le cose oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede a pagare integralmente l’IVA evasa, gli interessi e le sanzioni pecuniarie. In tal modo, si garantisce un bilanciamento tra l’effettiva tutela dell’erario e il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni.

bonus casa 2025

Bonus casa 2025: regole e requisiti Bonus casa 2025: la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2025 chiarisce regole e requisiti delle diverse agevolazioni

Bonus casa 2025: chiarimenti dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 descrive le regole e i requisiti necessari per poter richiedere i vari bonus casa 2025.

Bonus casa 2025: cambia il bonus ristrutturazioni

Chi decide di ristrutturare la prima casa beneficia di una detrazione IRPEF del 50% per un tetto massimo di spesa di 96.000,00 euro. Il bonus è riservato ai titolari del diritto di proprietà o dei diritti di uso, abitazione e usufrutto.

Chi decide invece di ristrutturare la seconda casa beneficia dell’agevolazione ridotta del 36%.

I contribuenti, potranno beneficiare di questo bonus, anche se nella misura ridotta del 30%, nel 2026 e nel 2027.

Sisma bonus: aliquote superiori per la prima casa

Le detrazioni per gli interventi agevolati continuano anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, con aliquote variabili:

  • 2025: 36% delle spese sostenute;
  • 2026 e 2027: 30% delle spese sostenute;

Novità per la casa principale: se le spese sono sostenute per lavori sull’abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, le detrazioni sono più alte:

  • 2025: 50% delle spese;
  • 2026 e 2027: 36% delle spese.

Tra i bonus casa 2025 confermato il bonus mobili

Nel 2025 resta valida la detrazione prevista per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, fino all’importo massimo di 5000,00 euro.

Ecobonus: stop alle caldaie con combustibili fossili

Dal 2025, nel rispetto della normativa europea, non si potrà più beneficiare dell’Ecobonus se la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale avviene con una caldaia alimentata con combustibili fossili.

Per quanto riguarda gli altri interventi la circolare chiarisce le regole da rispettare:

  • per beneficare del bonus le spese sostenute devono essere pagate con bonifico parlante;
  • è necessario conservare le fatture e inviarle a ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
  • se l’intervento non è solo energetico il ritardo nella comunicazione a ENEA non fa perdere il beneficio;
  • obbligo di dotarsi del visto di conformità di un Caf o di un professionista se si beneficia dello sconto in fattura o della cessione del credito

Superbonus al 65% per pochi soggetti

Nel 2025 il Superbonus è previsto nella misura del 65%. Di questa agevolazione però possono beneficiare solo i condomini, le persone fisiche che effettuano lavori in fabbricati composti da 2 o 4 unità, le organizzazioni di utilità sociale senza fini di lucro, le organizzazioni di volontariato e le associazioni che si occupano di promozione sociale.

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Dsu precompilata

DSU precompilata: esclusione automatica dei titoli di Stato DSU precompilata: quadri del patrimonio mobiliare precompilati con i valori al netto dei titoli di Stato, esclusi dal calcolo dell’ISEE

DSU precompilata: novità sui Titoli di Stato

Novità in materia di DSU precompilata dopo che il DPCM del 13 gennaio 2025 ha previsto l’esclusione dei titoli di Stato dall’ISEE fino al valore di 50.000 euro.

L’INPS, dopo il Circolare del 3 aprile 2025, con cui ha chiarito le novità del Regolamento ISEE e l’esclusione dei titoli di Stato, fornisce ulteriori indicazioni con il messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025.

Titoli di Stato: esclusione automatica dalla DSU precompilata

Nel recente messaggio l’INPS chiarisce che il servizio di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata include ora una novità importante: la riduzione automatica dei valori del patrimonio mobiliare (Quadro FC2, Modulo FC.1). La riduzione si applica ai titoli di Stato, ai buoni fruttiferi postali e ai libretti di risparmio postale, fino all’importo massimo di 50.000 euro per ogni nucleo familiare. L’obiettivo è escludere questi investimenti dal calcolo ISEE, agevolando l’accesso a prestazioni sociali.

Esclusione titoli di Stato dall’ISEE: come funziona

La riduzione agisce sui valori di saldo al 31 dicembre dei rapporti finanziari trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguardai libretti di risparmio postale, la decurtazione si applica al saldo e  alla giacenza media.

L’esclusione viene applicata seguendo un ordine di priorità: prima al dichiarante, poi agli altri componenti del nucleo in ordine decrescente di età, e infine al genitore non coniugato e non convivente.

Per ciascun soggetto, la priorità di applicazione della riduzione è la seguente: prima i titoli di Stato, poi i buoni fruttiferi postali e infine i libretti di risparmio postale.

Il dichiarante può visualizzare il dettaglio delle decurtazioni attraverso un’apposita sezione nel Quadro FC2 e ha la possibilità di accettare o modificare i dati precompilati, che sono già al netto delle esclusioni.

Nella DSU autodichiarata, per i libretti di risparmio postale, la riduzione deve essere applicata sia al saldo che alla giacenza media, sempre entro il limite di 50.000 euro per nucleo familiare.

 

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canone Rai

Canone RAI Canone RAI : imposta sul possesso di apparecchi televisivi, chi deve pagarlo, come funziona l’esenzione, conseguenze per il mancato pagamento

Cos’è il canone RAI

Il canone RAI è un’imposta sul possesso di un apparecchio televisivo, prevista dalla legge italiana per finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo. Non è quindi un abbonamento, ma un tributo obbligatorio, dovuto anche da chi non guarda i canali RAI ma possiede una TV o un dispositivo in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare.

Normativa di riferimento

La disciplina del canone RAI è contenuta in diverse fonti, tra le quali si segnalano le seguenti:

  • R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in L. 4 giugno 1938, n. 880;
  • legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 152-159);
  • provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, che gestisce l’esonero e il pagamento.

Chi è obbligato a pagare il canone RAI

Sono tenuti al pagamento del canone:

  • tutti coloro che possiedono uno o più apparecchi televisivi in un’abitazione privata;
  • anche chi non guarda i programmi RAI, se il dispositivo è idoneo alla ricezione.

L’obbligo ricade per ciascuna famiglia anagrafica, anche se ci sono più apparecchi e più immobili.

Quando si ha diritto all’esenzione

È possibile richiedere l’esenzione in alcuni casi specifici:

  • assenza totale di televisori in casa;
  • anziani over 75 con reddito annuo non superiore a 8.000 euro, senza conviventi con redditi propri (eccetto colf e badanti);
  • diplomatici e militari stranieri secondo convenzioni internazionali;
  • residenti all’estero per immobili non occupati.

L’esonero va richiesto ogni anno con apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Come si paga il Canone RAI

Dal 2016, il canone viene addebitato automaticamente nella bolletta elettrica, suddiviso in 10 rate mensili da gennaio a ottobre. Per chi non ha utenze elettriche residenziali, il pagamento avviene tramite modello F24.

L’importo per il 2025 è di 90 euro annui.

Conseguenze per chi non paga

Il mancato pagamento del canone può comportare:

  • l’applicazione di una sanzione amministrativa;
  • il recupero dell’imposta non versata;
  • un possibile accertamento fiscale.

Chi dichiara falsamente di non possedere un TV rischia anche responsabilità penale per dichiarazione mendace.

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dsu precompilata

DSU precompilata: la guida DSU precompilata: cos’è, a cosa serve, accesso alla DSU precompilata, precompilazione e novità ISEE 2025 per la determinazione ISEE

DSU precompilata: cos’è

La DSU precompilata è una modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Il documento contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un determinato nucleo familiare. La modalità di presentazione precompilata è prioritaria rispetto a quella non precompilata.

I dati presenti nella DSU in parte sono autodichiarati e in parti sono acquisiti dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, del Catasto e degli intermediari finanziari.

A cosa serve la DSU precompilata

La DSU precompilata è fondamentale per ottenere l’ISEE. I dati in essa contenuti sono infatti necessari per il calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente. L’ISEE a sua volta è necessario per ottenere agevolazioni e aiuti sociali. L’ISEE infatti fornisce un quadro della situazione economica dei nuclei familiari. A tale fine prende in considerazione il reddito di ogni componente del nucleo, così come il patrimonio e una scala di equivalenza che varia al variare della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare.

Accesso alla DSU precompilata

Chi decide di avvalersi della DSU precompilata deve accedere al Portale unico ISEE previa autenticazione (SPID, CIE di 2° livello) CNS) e autorizzazione alla precompilazione dei dati dei componenti maggiorenni del nucleo familiare. In questo caso il dichiarante deve autodichiarare di aver acquisito le deleghe dai familiari, indicando per ognuno il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria completa della data di scadenza.

Il soggetto che effettua la dichiarazione può accedere alla DSU precompilata anche per mezzo dei dati di risconto validati dall’Agenzia delle Entrate, che si riferiscono ai componenti maggiorenni dello stesso nucleo familiare.

I cittadini possono accedere alla propria DSU precompilata autonomamente in modalità telematica o rivolgendosi a un CAF delegato, che provvederà sempre in modalità telematica.

Precompilazione della DSU

La DSU precompilata contiene i dati autodichiarati e i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e degli altri soggetti già menzionati (dati precompilati).

I dati autodichiarati devono essere sottoscritti. Una volta che il dichiarante presenta la DSU ottiene una ricevuta della DSU protocollata. I dati autodichiarati quindi vengono trasmessi al Sistema Informativo dell’ISEE. In seguito, previa acquisizione dell’autorizzazione o della verifica degli elementi di riscontro forniti dal dichiarante, la precompilata viene completata con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Nel termine di tre mesi il dichiarante deve accettare o modificare i dati precompilati. Decorso il termine di tre mesi senza modifica o accettazione i dati vengono cancellati dall’INPS. Non è possibile ottenere l’ISEE senza aver trasmesso di nuovo la DSU.

Novità ISEE 2025

Il DPCM n. 13 del  14 gennaio 2025 ha modificato il regolamento ISEE mutando le regole di determinazione dell’indicatore e gli ambiti di applicazione.

Approfondisci l’argomento leggendo questo articolo ISEE 2025: cosa prevede il DPCM

Tra le novità più importanti segnalare che hanno modificato la DSU e l’ISEE 2025 si segnalano le seguenti:

  • dai redditi impiegati per la determinazione dell’ISEE sono escluse le prestazioni di natura assistenziale e previdenziali previste per i disabili;
  • la scala di equivalenza per ogni componente disabile del nucleo familiare viene maggiorata dello 0,5;
  • introduzione delle DSU precompilata;
  • dal patrimonio mobiliare impiegato per il calcolo dell’ISEE sono esclusi i titoli di stato, i libretti di risparmio postale e i buoni postali fruttiferi fino all’importo di 50.000,00 euro.

 

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irpef

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) Tutto quello che c’è da sapere sull’Irpef: presupposti, calcolo della base imponibile, applicazione dell’aliquota e detrazioni. Gli scaglioni e gli acconti Irpef alla luce del correttivo in vigore dal 22 giugno 2025

Cos’è l’Irpef

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche e rappresenta una delle principali fonti del gettito fiscale dello Stato.

L’Irpef, come lascia intendere la sua denominazione, è dovuta dalle persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio italiano, ed ha come presupposto la percezione di determinate tipologie di redditi, che andremo tra breve ad esaminare.

Preliminarmente, va ricordato che il calcolo di tale imposta si basa, in ossequio al dettato costituzionale (art. 53 Cost.), su un criterio di progressività, con ciò intendendosi che, all’aumentare dei redditi considerati, aumenta anche l’aliquota applicabile per il calcolo dell’imposta in modo tale che l’ammontare dell’imposta cresca in modo più che proporzionale rispetto al reddito imponibile.

Va precisato, inoltre, che, ai fini Irpef, sono considerati residenti in Italia anche i cittadini trasferitisi in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato.

Su quale reddito si calcola l’Irpef

I redditi che contribuiscono a formare la base imponibile dell’Irpef sono i redditi fondiari (derivanti dal possesso di terreni e fabbricati), i redditi da capitale, i redditi da lavoro autonomo e dipendente (ivi comprese le pensioni), i redditi d’impresa e i redditi diversi.

Questi ultimi, individuati dall’art. 67 del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86), sono, ad esempio, quelli derivanti da plusvalenze, cessioni di strumenti finanziari, vincite di lotterie, redditi conseguenti all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e brevetti industriali, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente etc.

Come si calcola l’Irpef

Per il calcolo dell’Irpef dovuta dal singolo contribuente, occorre sommare i suoi redditi (rispondenti alle varie tipologie appena esaminate) e sottrarre, da tale importo complessivo, i cosiddetti oneri deducibili. Con tale espressione si fa rifermento ad alcune spese sostenute durante l’anno dal contribuente, come, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali.

In tal modo, si forma la base imponibile, su cui viene applicata l’aliquota (un coefficiente percentuale) prevista dalla legge per lo scaglione di reddito corrispondente. Dal risultato di tale operazione è possibile, inoltre, operare la detrazione degli importi sostenuti per altri tipi di spesa (in primis, le spese sanitarie, le spese per l’istruzione dei figli, etc.).

L’imposta dovuta dal contribuente è pertanto quella risultante dalla sottrazione degli importi detraibili dall’imposta lorda (risultante, a sua volta, dall’applicazione dell’aliquota al reddito complessivo, diminuito degli oneri deducibili).

Gli scaglioni e le aliquote Irpef 2024

Abbiamo fatto, finora, più volte riferimento agli scaglioni di reddito previsti dalla legge, ai quali corrisponde una determinata aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta.

Ebbene, per il 2024 la legge ha individuato tre scaglioni di reddito, con le aliquote corrispondenti:

  • reddito fino a 28.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23%;
  • reddito da 28.000 a 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro e del 35% per la parte eccedente;
  • reddito oltre 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro, del 35% per la parte tra 28.000 e 50.000 euro e del 43% per la parte eccedente i 50.000 euro.

Il reddito minimo per non pagare l’IRPEF nel 2024, ovvero la cosiddetta no tax area, è pari ad 8.500 euro.

Come si paga l’Imposta sui redditi delle persone fisiche

Per pagare l’Irpef occorre compilare il modello Redditi PF oppure il modello 730 (per redditi da lavoro dipendente o pensione).

Il versamento dell’imposta prevede il pagamento, con modello F24, entro il 30 giugno, del saldo relativo all’anno precedente e della prima rata di acconto relativa all’anno in corso; entro il 30 novembre va invece versata la seconda (o l’unica, quando ciò sia previsto) rata di acconto.

Irpef come impugnare

L’eventuale impugnazione di un atto con cui l’Agenzia delle Entrate esige il pagamento di somme a titolo di Irpef va impugnato con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, la cui decisione sarà ricorribile in appello presso la CGT di secondo grado e successivamente anche per Cassazione.

In alternativa, è possibile chiedere all’Agenzia il riesame dell’atto. In ogni caso, la contestazione da parte del contribuente non vale, di per sé, a sospendere i termini di pagamento dell’imposta.

Acconti Irpef 2025: correttivo in vigore

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 86/2025, di conversione del decreto legge n. 55/2025, varato dal Governo il 22 aprile scorso, recante “Disposizioni urgenti in materia di acconti Irpef dovuti per l’anno 2025”.

Il chiarimento normativo è servito a mettere ordine nelle disposizioni, tra il decreto legislativo n. 216/2023 (attuativo della riforma fiscale) e la legge di bilancio 2025. A causa di un difetto di coordinamento, tra la riforma che aveva introdotto in via sperimentale la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre, e la manovra di Bilancio 2025, che ha reso strutturale questa riduzione, era rimasta tuttavia parte della normativa ancorata al vecchio sistema di calcolo degli acconti, ingenerando così confusione e possibili errori nei versamenti e nelle dichiarazioni.

Grazie a questo intervento normativo, viene ufficializzato, inoltre, che i lavoratori dipendenti e i pensionati che non percepiscono altri tipi di reddito non dovranno versare alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

La nuova legge è in vigore dal 22 giugno 2025.

 

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bonus bollette 2025

Bonus Bollette 2025 Bonus bollette 2025: cos'è, requisiti ISEE, come si ottiene, tempi di erogazione e trasparenza in bolletta

Bonus Bollette 2025: cos’è

Il governo italiano con il decreto bollette n. 19/2025, convertito in legge e in vigore dal 30 aprile 2025, ha introdotto un contributo straordinario di 200 euro destinato ad aiutare le famiglie per fare fronte all’impatto dell’inflazione energetica. Questo bonus, erogato per il pagamento delle utenze domestiche (luce, gas, acqua), mira a fornire un sollievo economico diretto ai nuclei familiari in possesso di certi requisiti ISEE.

Dal punto di vista pratico il bonus si traduce in uno sconto di 600 auto totali, suddiviso in tre rate mensili da 200 euro ciascuna e applicato direttamente in bolletta. Il bonus da 200 euro si va a sommare al già esistente bonus sociale luce e gas. Chi ha già diritto al bonus sociale per disagio economico potrà quindi arrivare a uno sconto annuale superiore ai 500 euro.

Requisiti ISEE bonus bollette 2025

Il contributo da 200 euro è destinato a clienti domestici con ISEE 2025 che rientrano in specifiche fasce di reddito. Queste includono:

  • coloro che sono già titolari del bonus sociale previsto per chi si trova in una situazione di saggio economico (ISEE fino a 9.530,00 euro e ISEE fino 20.000 per inutile famigliari che hanno almeno 4 figli a carico);
  • i nuclei famigliari con ISEE fino a 25.000 euro.

Come si ottiene il bonus 

La procedura per accedere al contributo è stata notevolmente semplificata. Non è richiesta infatti alcuna domanda specifica. Lo sconto verrà automaticamente accreditato in bolletta una volta verificato il requisito economico tramite la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l’ottenimento di un’attestazione ISEE valida.

Comunicazione trasparente

Tutti i fornitori di energia elettrica, sia quelli del mercato libero che quelli del mercato a maggior tutela, sono tenuti a riportare in bolletta una comunicazione chiara e trasparente. Questa comunicazione informerà i clienti con ISEE fino a 25.000 euro che il bonus straordinario è stato concesso automaticamente da ARERA e INPS, basandosi sulla DSU presentata. Questa misura di trasparenza mira a garantire che i beneficiari siano pienamente consapevoli del sostegno ricevuto e del suo funzionamento.

Erogazione del bonus bollette 2025

L’erogazione del contributo straordinario è prevista nel primo trimestre utile dopo la presentazione della DSU. Le modalità operative sono state definite dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la delibera 135/2025/R/eel. Il documento prevede l’erogazione del contributo unitamente al bonus sociale elettrico per il periodo compreso tra il 1° aprile 2025 e il 31 luglio 2025.

Tempistiche

L’attivazione del bonus sarà automatica a partire da giugno 2025 e verrà gestita dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII). Quest’ultimo, basandosi sui dati ISEE trasmessi mensilmente dall’INPS, identificherà i titolari delle forniture elettriche idonei al contributo. In seguito attiverà il bonus straordinario in automatico e notificherà i fornitori per l’inserimento dello sconto direttamente in bolletta.

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concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona Il Concordato preventivo biennale stimola le imprese e i liberi professionisti ad adempiere spontaneamente ai propri obblighi dichiarativi. Ecco cos'è e cosa prevede il correttivo in vigore dal 13 giugno 2025

Cos’è il Concordato Preventivo Biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento di compliance fiscale introdotto dal Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, finalizzato a incentivare il rispetto volontario degli obblighi dichiarativi di imprese e professionisti. Il suo scopo è di stabilizzare le posizioni fiscali per un periodo di due anni al fine di favorire una pianificazione tributaria e ridurre il rischio di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.

Concordato Preventivo Biennale: destinatari

Possono aderire al CPB i contribuenti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni e che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Per l’ammissione il contribuente:

  • non deve avere debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile;
  • se ha debiti residui, questi devono essere inferiori a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni.

Sono esclusi dal CPB coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, o che hanno subito condanne per reati fiscali negli ultimi tre anni.

Proposta e calcolo del concordato

Il CPB prevede la possibilità per il contribuente di proporre una definizione biennale del reddito derivante dall’attività esercitata e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. La proposta viene calcolata utilizzando il software “Il tuo ISA 2024 CPB”, che consente di determinare gli importi tenendo conto dei dati forniti per l’applicazione degli ISA e degli altri elementi specifici per il CPB.

Il software considera anche eventuali eventi straordinari che possono influenzare i risultati del primo anno di applicazione del Concordato, permettendo al contribuente di segnalare questi eventi nel modello dichiarativo.

Cause di esclusione

L’adesione al CPB è soggetta a determinati requisiti e limitazioni. Tra le principali condizioni ostative si segnalano:

  • la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei periodi d’imposta precedenti;
  • l’aver riportato condanne per reati fiscali o per specifici reati del codice penale;
  • aver conseguito reddito esente o escluso dalla base imponibile per oltre il 40% del reddito totale nel periodo precedente;
  • aver aderito al regime forfetario durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
  • aver realizzato operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) durante il biennio.

In caso di dichiarazioni false, sono previste sanzioni penali ai sensi del DPR n. 445/2000.

Oggetto del concordato

Il CPB riguarda principalmente:

  • il reddito da lavoro autonomo, senza considerare plusvalenze e minusvalenze straordinarie;
  • il reddito dimpresa, senza includere componenti straordinarie come sopravvenienze attive e passive; utili e perdite derivanti da partecipazioni societarie o in gruppi di interesse economico (GEIE).

Il reddito dichiarato non può essere inferiore a 2.000 euro e deve essere riportato in tutte le dichiarazioni annuali. Anche il valore della produzione netta, rilevante ai fini IRAP, non può scendere sotto questa soglia.

Effetti dell’adesione al concordato preventivo biennale

L’adesione al concordato produce diversi effetti per il contribuente:

  • l’esenzione dagli accertamenti previsti dall’articolo 39 del DPR n. 600/1973, salvo specifiche cause di decadenza;
  • l’accesso ai benefici premiali del regime ISA, inclusi vantaggi sull’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • l’obbligo di rispettare i normali adempimenti contabili e dichiarativi per i periodi d’imposta coperti dal Concordato.

L’adesione al Concordato non produce effetti per l’IVA, ma il contribuente deve comunque rispettare i requisiti previsti per le dichiarazioni fiscali.

Cessazione e decadenza

Il CPB può perdere efficacia in determinati casi:

  • cessazione dellattività o modifica significativa dell’attività svolta rispetto al periodo precedente.
  • eventi eccezionali che riducono significativamente i redditi o i valori della produzione, oltre il 30% rispetto agli importi concordati;
  • adesione al regime forfetario o realizzazione di operazioni societarie straordinarie durante il biennio;
  • superamento dei limiti di ricavi o compensi previsti dagli ISA.

In caso di decadenza dal Concordato, restano comunque dovute le imposte calcolate sul reddito e sul valore della produzione concordati, se superiori a quelli effettivamente conseguiti.

Termini riaperti fino al 12 dicembre 2024

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri martedì 12 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre (dl n. 167/2024), ha riaperto, fino al 12 dicembre 2024, i termini scaduti il 31 ottobre 2024 per consentire l’adesione al patto biennale. Questa riapertura però è riservata a chi ha presentato la propria dichiarazione entro il 31 ottobre e non ha preso parte alla prima tranche di concordato preventivo biennale. I forfettari sono esclusi.

Correttivo al concordato preventivo biennale

Il correttivo al concordato preventivo biennale, approvato dal Governo il 4 giugno 2025, con l’obiettivo di rendere il meccanismo più conveniente e attrattivo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 13 giugno 2025.

Il testo (D.Lgs. n. 81/2025, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie“, ), prevede diverse novità, tra cui: la possibilità per i forfetari di determinare il reddito imponibile applicando i coefficienti di redditività; la modifica del termine di adesione al 30 settembre 2025.

 

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detrazione per figli a carico

Figlio maggiorenne: il genitore affidatario mantiene la detrazione La Cassazione conferma: la detrazione per figli a carico resta invariata al raggiungimento della maggiore età, senza bisogno di un nuovo accordo tra genitori separati

Detrazione per figli a carico maggiorenni

Detrazione per figli a carico: con l’ordinanza n. 15224/2025, la sezione tributaria della Cassazione ha stabilito un principio rilevante per le famiglie separate: il genitore affidatario può continuare a beneficiare della detrazione fiscale per i figli a carico anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età del figlio, nella stessa misura prevista durante la minore età, senza necessità di stipulare un nuovo accordo con l’altro genitore.

Cartella esattoriale per detrazione “non condivisa”

Una madre, affidataria esclusiva dei figli, aveva fruito per intero della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, anche dopo che i figli avevano raggiunto la maggiore età. L’Agenzia delle Entrate le aveva contestato la mancata ripartizione del beneficio con l’ex coniuge, notificandole una cartella esattoriale da oltre mille euro.

La Commissione Tributaria Provinciale le aveva dato ragione, ma in appello la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva ribaltato il verdetto, affermando che – con la maggiore età dei figli – era necessario un nuovo accordo tra gli ex coniugi per regolare le detrazioni. La madre ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

Nessuna norma impone un nuovo accordo

La Corte ha accolto il ricorso, censurando la tesi dell’Agenzia delle Entrate e della CTR. I giudici hanno chiarito che non esiste alcuna disposizione di legge che richieda un accordo tra genitori separati per continuare a fruire della detrazione al compimento della maggiore età del figlio.

Anzi, la Cassazione ha richiamato la prassi amministrativa della stessa Agenzia delle Entrate, la quale – con la circolare n. 15/E del 2007 e la successiva n. 34/E del 2008 – aveva già affermato che, in assenza di un diverso accordo, le detrazioni restano ripartite come in precedenza.

Detrazione per figli a carico: il principio della Cassazione

La Suprema Corte ha enunciato con chiarezza il seguente principio di diritto: “La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori”.

Allegati

esenzione ticket sanitario

Esenzione ticket sanitario Esenzione ticket sanitario 2025: cos’è, tipologie, procedure per la domanda, perdita dell'esenzione, sanzioni e verifica

Cos’è il ticket sanitario

Prima di addentrarci nell’argomento dell’esenzione da ticket sanitario, occorre chiarire che il  ticket è una compartecipazione alla spesa sanitaria richiesta al cittadino per alcune prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come visite specialistiche, diagnostica strumentale, esami di laboratorio e farmaci. In determinati casi, lo Stato riconosce l’esenzione totale o parziale da tale obbligo.

Cos’è l’esenzione dal ticket sanitario

L’esenzione dal ticket sanitario rappresenta un’importante misura di tutela per i cittadini che si trovano in condizioni economiche o sanitarie particolari. Consente di usufruire gratuitamente di visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni ambulatoriali e farmaci, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nel 2025, le regole per ottenere l’esenzione sono state confermate con aggiornamenti agli importi dei limiti reddituali. Di seguito una guida completa per capire chi ha diritto all’esenzione, quali documenti servono e come fare domanda.

Tipologie di esenzione ticket sanitario

Le esenzioni si distinguono in due macro-categorie:

1. Esenzione per condizione economica (reddito e status sociale)

Queste esenzioni si basano sul reddito annuo del nucleo familiare fiscale e/o su particolari condizioni personali.

Nel 2025, le principali categorie sono:

Codice

Tipologia

Requisiti reddituali 2025

E01

Minori di 6 anni e over 65

Reddito familiare annuo ≤ € 36.151,98

E02

Disoccupati e familiari a carico

Reddito familiare annuo ≤ € 8.263,31 (aumentato a € 11.362,05 con coniuge, + € 516,46 per ogni figlio a carico)

E03

Titolari di assegno sociale

Nessun limite aggiuntivo oltre al trattamento

E04

Titolari di pensione minima over 60 e familiari a carico

Reddito complessivo ≤ soglia E02

NB: I limiti reddituali sono aggiornati ogni anno sulla base degli indici ISTAT.

2. Esenzione per motivi sanitari

Sono previste anche esenzioni legate allo stato di salute:

  • Per patologie croniche (es. diabete, ipertensione) – codice esenzione da 001 a 056.
  • Per malattie rare – codici specifici stabiliti dal Ministero della Salute;
  • Per invalidità civile, di guerra o per servizio – in base alla percentuale riconosciuta esenzione farmaci + prestazioni).
  • Gravidanza – prestazioni gratuite secondo i protocolli previsti.
  • Prevenzione (es. screening oncologici) – esami gratuiti secondo i piani regionali.

Come richiedere l’esenzione ticket nel 2025

La procedura da seguire per la richiesta di esenzione è diversa a seconda che l’agevolazione venga richiesta per reddito o per patologia.

Esenzione per reddito (E01, E02, E03, E04)

La procedura è automatizzata tramite l’Agenzia delle Entrate e il Sistema Tessera Sanitaria (STS). I soggetti aventi diritto risultano già inseriti negli elenchi regionali.

Come verificare o autocertificare:

  1. Accedere al sito del Sistema Tessera Sanitaria: sistemats1.sanita.finanze.it
  2. Inserire il codice fiscale e i dati richiesti.
  3. In caso di assenza nei dati pre-caricati, è possibile presentare un’autocertificazione presso:
    • l’ASL di competenza;
    • gli sportelli CUP (Centro Unico di Prenotazione);
    • i medici di medicina generale, abilitati ad aggiornare l’anagrafica esenzioni.

La dichiarazione ha validità annuale e deve essere rinnovata ogni anno entro il 31 marzo.

Esenzione per patologia o invalidità

In questo caso è necessaria la certificazione medica attestante la condizione:

  1. richiesta del certificato di esenzione presso la propria ASL;
  2. presentazione di documentazione sanitaria e verbale di invalidità (se applicabile);
  3. rilascio del codice di esenzione con registrazione sulla Tessera Sanitaria.

Chi può perdere l’esenzione

Secondo le disposizioni vigenti, l’esenzione decade automaticamente qualora vengano meno i requisiti reddituali, sanitari o anagrafici. Il cittadino ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ASL eventuali variazioni. In caso contrario, può incorrere in sanzioni amministrative e nel recupero delle somme indebitamente non versate.

Cosa succede se si presenta una falsa autocertificazione?

La presentazione di una dichiarazione mendace costituisce reato ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000. Oltre alla revoca dell’esenzione e alla richiesta di rimborso delle prestazioni, è possibile l’apertura di un procedimento penale.

Come verificare l’esenzione sul proprio profilo sanitario

Ogni cittadino può controllare lo stato dell’esenzione registrato sulla Tessera Sanitaria:

  • tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico regionale;
  • chiedendo al proprio medico di famiglia o specialista;
  • presso gli sportelli ASL o CUP.

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