shock tributario

Shock tributario: nessun risarcimento Shock tributario: non spetta il risarcimento alla professionista se non prova il nesso tra condotta del consulente e la patologia psichica

Shock tributario: niente risarcimento senza prova

Sul risarcimento del danno da shock tributario” si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1036/2025. Gli Ermellini hanno affrontato nello specifico il caso di una professionista che ha chiesto i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dalla negligenza del proprio consulente contabile, responsabile di inadempimenti che hanno costretto la donna a versare all’Erario più di 9000,00 euro.

Consulente inadempiente: sanzioni per più di 9000 euro

Una professionista subisce un accertamento fiscale in relazione all’anno 2009, conclusosi con il pagamento di oltre 9.000 euro in sanzioni. La donna attribuisce il problema alle omissioni del consulente contabile. A causa dello stress provocato dalla vicenda, la ricorrente ritiene di aver sviluppato una grave patologia psichiatrica, diagnosticata come disturbo delladattamento” con perdita significativa della capacità lavorativa. Nel 2015, la ricorrente chiude infatti la propria attività professionale, lamentando una riduzione del reddito di circa il 40%. Chiede quindi il risarcimento di oltre 500.000 euro per i danni patrimoniali e morali subiti.

Danno da “shock tributario”: manca la prova

Il Tribunale di Parma accoglie parzialmente accolto la domanda, riconoscendo però solo un risarcimento di 743,64 euro per il danno patrimoniale legato alle omissioni fiscali. Non ha invece ritenuto provati il danno alla salute e il lucro cessante.Il giudice esclude il nesso di causalità tra la condotta del consulente e la grave patologia psichica, considerando il danno non prevedibile secondo il criterio dell’art. 1225 c.c. L’autorità giudiziaria inoltre respinge la richiesta di una consulenza tecnica medico-legale. In appello, la Corte di Bologna conferma la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso per mancanza di elementi nuovi e condividendo la valutazione del Tribunale.

Shock tributario: danno prevedibile?

La ricorrente a questo punto impugnato la sentenza della Corte d’Appello davanti alla Corte di Cassazione. Tra i motivi del ricorso la ricorrente:

  • lamenta l’errata applicazione dell’ 1225 c.c in quanto il danno psichico era prevedibile, data la gravità delle omissioni del consulente;
  • contesta la non ammissione della CTU medico-legale perché ha impedito una corretta valutazione della patologia e del suo nesso causale con l’inadempimento;
  • considera del tutto errata valutazione delle prove perché la documentazione prodotta dimostra un chiaro legame tra l’accertamento fiscale e il danno subito.

Danno psichico non giustificato

La Cassazione respinge il ricorso, sottolineando che la prevedibilità del danno, secondo l’art. 1225 c.c., deve essere valutata in modo astratto. Il danno deve rientrare cioè nella normale alea del contratto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il giudice di merito, secondo la Cassazione, ha motivato adeguatamente la decisione. L’assenza di risvolti penali nella vicenda fiscale e l’entità modesta delle sanzioni non giustificano un danno psichico così grave.

La Corte conferma anche la discrezionalità del giudice nell’ammettere o rigettare le richieste di consulenze tecniche. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che la documentazione medica prodotta fosse insufficiente a dimostrare il nesso causale. Lo stesso inoltre ha valutato che la patologia denunciata fosse sproporzionata rispetto alla condotta del consulente.

 

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comodato

Comodato: la guida Breve guida al comodato: caratteristiche e disciplina del contratto, diritti e doveri del comodante e del comodatario. Aspetti fiscali e agevolazioni

Cos’è il comodato e come funziona

Il comodato è un contratto con cui un soggetto consegna ad un altro un bene mobile o immobile affinché quest’ultimo se ne serva fino a quando non debba restituirlo.

La caratteristica principale del contratto di comodato è la gratuità: il comodatario, cioè la parte che riceve il bene, non è tenuto a versare alcun corrispettivo. Ciò vale a distinguere il comodato dalla locazione, nel caso in cui oggetto del contratto sia un bene immobile.

Il comodato si distingue, inoltre, dal mutuo, in quanto può avere ad oggetto solo beni infungibili, essendo il comodatario tenuto alla restituzione del medesimo bene ricevuto, e non di beni dello stesso genere. Altra distinzione riguarda il comodato ed il contratto di deposito, poiché quest’ultimo non prevede la possibilità di utilizzo del bene da parte del depositario.

Il comodato gratuito: i diritti del comodatario

Il comodato è un contratto reale con effetti obbligatori, in quanto si perfeziona soltanto con la consegna del bene.

L’obbligo principale a carico del comodatario è quello di restituire il bene alla scadenza, se individuata, o una volta esaurito l’utilizzo.

Il comodatario è inoltre tenuto a sostenere le spese ordinarie necessarie per l’uso e la manutenzione della cosa, mentre le spese straordinarie necessarie per mantenere utile all’uso il bene incombono sul comodante; in caso di urgenza, il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie da lui anticipate.

Il comodatario deve inoltre aver cura di custodire e conservare con diligenza il bene, pur non rispondendo del suo normale deterioramento. Il comodante, da parte sua, risponde dei danni causati da vizi della cosa di cui non aveva informato il comodatario al momento della conclusione del contratto.

Quanto alla restituzione del bene, prevista in generale alla scadenza (se stabilita in contratto) o al termine dell’utilizzo, va precisato che il comodante ha anche il diritto di richiederla in via immediata in caso di necessità urgente e imprevedibile. Se non è prevista espressamente una durata determinata, la restituzione deve avvenire quando lo richieda il comodante.

Il c.d. comodato oneroso

Come detto, al comodante non spetta alcun corrispettivo, ma è configurabile il c.d. comodato oneroso se è previsto che il comodatario esegua a una determinata prestazione (ad esempio, il pagamento delle spese condominiali, o il rimborso di una parte delle imposte da pagare sull’immobile); l’importante, perché continui a configurarsi il comodato, è che l’entità di tale prestazione sia ridotta in relazione al valore del bene e quindi non possa essere considerata quale corrispettivo.

Aspetti fiscali del comodato

Quando il comodato è stipulato in forma scritta ed ha ad oggetto un bene immobile, è obbligatorio procedere alla sua registrazione entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione. In caso di comodato verbale, la registrazione è obbligatoria solo se di tale atto viene fatta espressa enunciazione in un differente atto da registrare.

L’imposta di registro per il contratto di comodato ammonta in misura fissa ad euro 200.

La registrazione del contratto di comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado (cioè tra genitori e figli) dà diritto alle agevolazioni sull’IMU e sulla TASI, riducendo del 50% la base imponibile su cui calcolare tali tributi.

Per godere della suddetta agevolazione, è necessario che:

  • non si tratti di immobile di lusso, cioè rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale
  • il comodante risieda nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato e che possieda solo un altro immobile nel territorio nazionale oltre alla casa principale.

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mediazione civile

Mediazione civile: correttivo in vigore dal 25 gennaio Mediazione civile: il correttivo al DLgs 149/2022 approdato in Gazzetta e in vigore dal 25 gennaio 2025 interviene anche sulla mediazione telematica

Mediazione civile: le novità del correttivo

Il correttivo al D.Lgs. 149/2022, adottato dal Consiglio dei Ministri, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita è approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 7/2025) ed è in vigore dal 25 gennaio 2025.

Le principali innovazioni del D.Lgs. n. 216/2024 puntano alla digitalizzazione degli atti, alla possibilità di incontri da remoto e alla durata della mediazione estesa da tre a sei mesi, con eventuali proroghe di tre mesi, come termine massimo.

Mediazione obbligatoria e procedibilità

Il decreto, composto da cinque articoli, chiarisce l’obbligatorietà della mediazione per alcune materie specifiche. Queste includono le controversie su condominio, diritti reali, divisioni e successioni ereditarie, confermando in sostanza che la mediazione rappresenta la condizione necessaria per procedere con la domanda  “introduttiva del giudizio.”

Il giudice potrà disporre la mediazione fino alla remissione della causa in decisione, superando il precedente limite che fissava il termine alla precisazione delle conclusioni.

Regole per le cause improcedibili

Quando una causa risulta improcedibile per mancata mediazione obbligatoria o viene disposta dal giudice, la procedura avrà una durata di sei mesi. È possibile una proroga unica di tre mesi, previo accordo scritto tra le parti, da includere o allegare al verbale. La durata della mediazione non si interrompe durante il periodo feriale.

Delega per partecipare alla mediazione civile

Per porre fine alle numerose controversie giurisprudenziali, il correttivo, all’articolo 8, dopo il comma 4 introduce il seguente comma 4 bis: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma quattro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento identità del delegante.”  

Innovazioni nella mediazione civile telematica

Lo schema modifica anche l’articolo 8 bis, regolando la mediazione telematica. Il mediatore forma gli atti digitali e li sottoscrive seguendo le norme del Codice dell’amministrazione digitale. Una volta conclusa la procedura, redige un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo. Dopo aver verificato firme, validità e integrità, il mediatore deposita il documento presso l’organismo di mediazione. La segreteria lo invia poi alle parti e agli avvocati coinvolti.

Partecipazione agli incontri da remoto

Il nuovo articolo 8-ter introduce la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione tramite collegamento audiovisivo da remoto. Tale sistema deve garantire la reciproca udibilità e visibilità delle parti. Se non tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo allegato al verbale necessita dell’omologazione del presidente del tribunale competente.

Spese di trasferta per gli avvocati

Una novità importante riguarda gli avvocati iscritti in un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’organismo di mediazione. Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 15 quinques chiarisce che a questi avvocati non spettano le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Modifiche alla negoziazione assistita

L’articolo 2, comma 5, del Decreto Legge 132/2014 introduce una regola fondamentale: l’accordo di negoziazione deve concludersi con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Anche la negoziazione assistita può avvenire in modalità telematica, previa richiesta di una delle parti. Gli atti del procedimento e l’accordo devono rispettare le regole del Codice dell’amministrazione digitale.

Dichiarazioni di terzi escluse nella modalità telematica

Non è consentito acquisire dichiarazioni di terzi attraverso collegamenti audiovisivi o in modalità telematica. Questo garantisce un maggiore controllo sulla genuinità delle dichiarazioni rese.

Verso la semplificazione e la modernizzazione

Le nuove regole puntano a modernizzare e semplificare il sistema della mediazione civile e della negoziazione assistita. Digitalizzazione, flessibilità nelle modalità di svolgimento e una durata meglio definita delle procedure rappresentano passi importanti per rendere più efficiente l’accesso alla giustizia alternativa. L’obiettivo è bilanciare la velocità delle procedure con le garanzie necessarie per tutte le parti coinvolte.

 

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processo esecutivo

Processo esecutivo: i cambiamenti alla luce del correttivo Cartabia Le principali modifiche al processo esecutivo apportate dal decreto legislativo n. 164/2024 (cd. Correttivo Cartabia)

Le novità del correttivo Cartabia sul processo esecutivo

Processo esecutivo: sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 datata 11.11.2024 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 164/2024 che contiene il correttivo al decreto legislativo n. 149/2022 che ha attuato la legge n. 206/2021 per la revisione del processo civile, compreso quello di esecuzione. Le novità sono in vigore dal 26 novembre 2024 e quelle più significative del processo esecutivo sono finalizzate a una maggiore digitalizzazione del processo, con lo scopo di renderlo più rapido ed efficiente.

Titolo esecutivo: duplicato informatico vale come l’originale

In base al nuovo primo comma dell’articolo 475 c.p.c il titolo esecutivo può essere rilasciato sia in copia attestata conforme all’originale che come duplicato informatico.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce infatti che il duplicato informatico è il documento informatico che si ottiene con la memorizzazione della stessa sequenza di valori binari del documento originario e che, se prodotto nel rispetto delle linee guida stabilite dall’Agenzia per l’Italia digitale ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è ricavato. Questo documento quindi è identico all’originale, per cui una volta che il creditore ne è in possesso non è necessaria la richiesta di copia conforme.

La modifica dell’art. 475 ha comportato intervento anche sull’art. 479 c.p.c, il quale prevede ora che ai fini della notifica del titolo esecutivo è sufficiente la consegna del duplicato informatico o, in alternativa, la copia attestata conforme all’originale.

La modifica dell’art. 475 c.p.c ha richiesto anche l’innovazione del comma 2 dell’art. 488 c.p.c. La disposizione ora prevede che il creditore  debba presentare al giudice, su richiesta di questo, l’originale del titolo esecutivo, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all’originale.

Precetto: dichiarazione di residenza o pec

Il nuovo art. 480 c.p.c prevede ora che nell’atto di precetto, contenente l’indicazione del giudice competente, se sottoscritto dalla parte personalmente, si possa indicare, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio o un indirizzo di posta elettronica certificata o lelezione di un domicilio digitale speciale. In assenza di queste indicazioni le notificazioni all’istante verranno effettuate presso la cancelleria, a meno che il destinatario non sia obbligato per legge a possedere una pec o un domicilio digitale.

Stop al deposito in cancelleria di domande e istanze

Le domande e le istanze rivolte al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 486 c.p.c non devono  essere più depositate in cancelleria, ma presentate al giudice dell’esecuzione in forma orale in udienza, con ricorso se proposte fuori udienza, sempre che la legge non disponga diversamente.

Comunicazioni e notificazioni al procuratore costituito

Il nuovo art. 489 c.p.c prevede che le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti si facciano presso il procuratore dopo la costituzione in giudizio, in base a quanto previsto  articolo 170 c.p.c. Poiché il creditore è rappresentato da un avvocato è infatti superfluo che dichiari la residenza o elegga il domicilio nell’atto di precetto.

Cambia il contenuto dell’atto di pignoramento

Il base al nuovo articolo 492 c.p.c l’atto di pignoramento deve contenere l’invito al debitore, in aggiunta alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio, di indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale speciale ai quali ricevere notificazioni e comunicazioni.

In mancanza di queste indicazioni le notificazioni e le comunicazioni successive verranno effettuate presso la cancelleria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 149 bis c.p.c.

Il correttivo ha poi sanato un difetto di coordinamento con l’art. 495 c.p.c, attraverso la  modifica del comma 3 dell’art. 492 c.p.c Ora entrambe le norme, ai fini della conversione del pignoramento, prevedono che la somma da depositare sia pari a 1/6 del credito.

Gli articoli  492-bis, 499, 518, 521-bis, 524, 543, 557 e 582 vengono modificati solo per ragioni di coordinamento con le altre norme.

Cambia l’art 587 c.p.c. per contrastare il riciclaggio

Il nuovo comma 1 dell’articolo 587 c.p.c  prevede la decadenza dell’aggiudicatario, l’incameramento della cauzione e un nuovo incanto anche quando, nel termine stabilito, questo soggetto non rende le informazioni necessarie e aggiornate per  dare modo ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio o non provvede al deposito del prezzo.

Opposizioni esecutive più rapide

Le modifiche apportate infine agli articoli 616 e 618 c.p.c vogliono garantire la rapida trattazione delle opposizioni esecutive. Il legislatore ha infatti previsto che, quando il giudizio di merito sull’opposizione viene introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, siano dimezzati i termini previsti dagli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter, per la costituzione dell’attore,  del convenuto, per le verifiche preliminari da parte e per il deposito delle memorie integrative.

 

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giurista risponde

Tasso di interesse e usura Secondo quali parametri il giudice deve qualificare le operazioni di finanziamento intercorrenti tra privati ai fini della valutazione del tasso di interesse come usurario?

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Davide Venturi

 

Il giudice del merito deve rinvenire i profili di omogeneità tra le categorie individuate dai decreti ministeriali e il rapporto in causa, rispetto ai quali assumono rilievo soprattutto: la natura del prestito, ossia se si tratta di un negozio tra privati, non tra professionisti quali banche o intermediari non bancari, rispetto al quale dovrebbe essere chiarita l’eventuale funzione di scopo del finanziamento tale da integrare la struttura tipica del negozio, ampliandone la causa, nonché, con riferimento ai rischi assunti dai creditori, la corresponsione annuale di interessi convenzionali e il pagamento della quota capitale per intero, oltre alla dazione di garanzie personali (Cass., sez. II, 5 settembre 2024, n. 23866).

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione giuridica di un contratto di finanziamento al fine di valutare se gli interessi applicati allo stesso fossero o meno usurari.

In primo grado il Giudice qualificava il contratto intercorrente tra le parti come operazione di mutuo, sulla base delle categorie individuate dal Ministero del Tesoro per l’individuazione del tasso-soglia, ritenendo pertanto come usurario il tasso di interesse del 10% applicato.

Il Giudice d’appello, viceversa, riteneva valida la clausola di previsione degli interessi convenzionali contenuta all’interno della scrittura privata intercorrente tra le parti; in particolare, il rapporto dedotto in giudizio veniva qualificato come “altro finanziamento a breve, medio/lungo termine”, sulla base dell’assunto che le operazioni di finanziamento chirografario non possono essere qualificate come mutui.

Viene proposto ricorso per Cassazione, contestando l’erronea qualificazione della scrittura privata nella categoria “altri finanziamenti” anziché in quella dei contratti di mutuo, con conseguente applicazione di un diverso tasso di riferimento per la determinazione dell’usura.

La Suprema Corte, nella decisione de qua, delinea i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata l’operazione di qualificazione del contratto di finanziamento oggetto di causa. In particolare, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un’operazione finanziaria all’una o all’altra delle categorie, identificate con Decreto Ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi, l’interprete deve procedere ad individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie ivi contemplate, attribuendo rilievo, a tal fine, ai richiamati parametri normativi individuati dall’art. 2, comma 2, L. 108/1996, apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino l’inclusione del prestito preso in esame in questa o in quella classe di operazioni. Pertanto, i parametri da valorizzare sono la natura del prestito nonché, con riferimento ai rischi assunti dai creditori, la corresponsione annuale di interessi convenzionali e il pagamento della quota capitale per intero, oltre alla dazione di garanzie personali.

Per tali ragioni, la Corte di cassazione ha ritenuto di accogliere il motivo proposto e di rinviare il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello che, in applicazione dei principi sopra riportati, provvederà alla corretta qualificazione del rapporto negoziale di cui è causa ai fini dell’individuazione del tasso di interesse soglia di riferimento.

 

(*Contributo in tema di “Tasso di interesse e usura”, a cura di Manuel Mazzamurro e Davide Venturi, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

condanna alle spese

Condanna alle spese processuali: non è censurabile in Cassazione La condanna alle spese processuali da parte del giudice di merito rientra nel suo potere discrezionale e non è censurabile in Cassazione

Spese processuali

“La facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà”. Ne segue che la pronuncia di condanna alle spese processuali, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione”. E’ quanto affermato dalla prima sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 25940/2024.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Ancona aveva respinto la domanda di risarcimento danni all’immagine personale e professionale del ricorrente in conseguenza dell’ingiusto protesto di un assegno. In appello, anche la corte, svolta la premessa in ordine all’attuale abbandono giurisprudenziale della tesi del danno in re ipsa, così che la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno stesso, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, rigettava il gravame.

La questione approdava quindi innanzi alla Cassazione.

Danno alla reputazione per illegittimità del protesto

La Cassazione coglie l’occasione per ribadire che “la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non
futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando inoltre l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio (v., in senso conforme ai riferimenti dell’impugnata sentenza, Cass. Sez. 3n. 2226-12, Cass. Sez. 6-1 n. 21865-13, Cass. Sez. 1n. 23194-13)”. Si tratta invero, affermano gli Ermellini “di principio del tutto pacifico, peraltro sostenuto da rilievi comuni a distinte fattispecie, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche; principio declinato dal rilievo che ogni pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine e alla reputazione commerciale o professionale, non costituisce
un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. tra le più recenti Cass. Sez. 3 n. 19551-23, Cass. Sez. 3 n. 34026-22, Cass. Sez. 1 n. 11446-17; e v. pure, in altre fattispecie di danno del genere, Cass. Sez. 1 n. 479-23, Cass. Sez. 1 n. 26801-23)”.
Per cui, “l’epilogo indiscusso del percorso giurisprudenziale induce a rifiutare qualsivoglia automatismo valutativo” e l’insistere su un difforme criterio da parte del ricorrente, “senza argomenti idonei a un mutamento di indirizzo – integra la condizione di inammissibilità del mezzo ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.”.

Condanna alle spese e decisione

Infine, in ordine al governo delle spese, la Corte non ritiene vi sia stata l’asserita violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., essendo, come sopra specificato, nella facoltà del giudice disporre o meno la compensazione tra le parti e la pronuncia di condanna alle spese non è censurabile in Cassazione (v. Cass. Sez. Un. 14989-05, cui adde, ex allis, Cass. Sez. 6-3 n. 11329-19).
Da qui l’inammissibilità del ricorso.

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giurista risponde

Azione di riduzione del prezzo L'acquirente può avvalersi dell'azione di riduzione del prezzo anche nei casi di mancanza di qualità promesse o essenziali?

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Davide Venturi

 

L’azione di riduzione del prezzo va considerata esperibile da parte dell’acquirente anche nelle fattispecie contemplate dall’ art. 1497 c.c., relative alla mancanza delle qualità promesse ovvero delle qualità essenziali per l’uso a cui la cosa è destinata (Cass., sez. II, 16 febbraio 2024, n. 4245).

La doglianza dalla quale prende l’avvio la pronuncia oggetto di commento riguarda il motivo di ricorso con il quale l’acquirente denuncia la violazione degli artt. 1490, 1492, 1497 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. nella misura in cui l’impugnata sentenza, una volta inquadrato il caso di specie nell’ambito dell’art. 1497 c.c. poiché il bene oggetto della compravendita non era idoneo all’uso, ha statuito che l’unico rimedio fosse la risoluzione e quindi disatteso le domande di diminuzione del prezzo e di risarcimento del danno proposte in via principale. La Corte di Appello territorialmente competente, infatti, aveva argomentato nel senso che fosse da confermare la decisione del primo giudice che aveva accolto la sola domanda di risoluzione del contratto. Secondo questa, la natura dei vizi del bene era di ostacolo all’accoglimento delle domande proposte in via principale ex art. 1492 c.c., poiché entrambe presuppongono che il vincolo contrattuale permanga. In presenza di vendita di bene affetto da vizi, l’art. 1492 c.c. consente al compratore di chiedere (ove non esclusa dagli usi per determinati vizi) la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo, ma solo ove i vizi accertati risultino contenuti nei limiti di usuale tollerabilità. Ove invece, come nel caso di specie, i vizi si traducano in mancanza delle qualità essenziali, il rimedio deve essere solo la risoluzione del contratto come previsto dall’art. 1497 c.c.

La Cassazione, tuttavia, ritiene che questo orientamento sia in contrasto con la direzione in cui si stanno muovendo dottrina e giurisprudenza maggioritarie. Ad avviso della Suprema Corte, invero, i rapporti tra rimedi in caso di vizi ex art. 1490 c.c. e quelli in caso di mancanza delle qualità promesse o essenziali contenuti nell’art. 1497 c.c., risentono ancora dell’idea secondo la quale la tutela giurisdizionale vincolata a previsioni di rimedi specifici. In conseguenza di ciò, il passaggio da un rimedio all’altro determinerebbe tendenzialmente un mutamento dell’oggetto del processo. Questa lettura appare da superare in favore di una concezione moderna e “sostanzialistica” del diritto di azione che ricostruisca l’azione giudiziaria come atipica. Un diritto processuale che assume per presupposto l’affermazione della titolarità di un diritto sostanziale riconosciuto dall’ordinamento e per finalità la richiesta di un provvedimento giurisdizionale diretto nel suo contenuto a soddisfare il bisogno specifico di tutela. Ma se l’azione deve guardare alla sostanza del diritto fatto valere allora ne discende logicamente l’ammissibilità di ogni meccanismo idoneo a raggiungere tale risultato. Così acquistano cittadinanza domande complesse o gradate o che si configurino quali richieste di provvedimenti non ancora tipizzati legalmente purché rispondenti allo specifico bisogno di tutela fatto valere.

Questo il collegamento col caso concreto all’esame della Seconda sezione. Fin dall’inizio del processo l’acquirente aveva manifestato l’ordine di priorità che riteneva soddisfare il suo bisogno di tutela, ponendo al primo posto l’interesse al mantenimento della proprietà sulla cosa acquisita attraverso lo scambio contrattuale e in posizione subordinata l’interesse ad avviare una vicenda risolutiva. D’altra parte, prosegue la Corte, è proprio l’art. 1497 c.c., il quale si limita a disporre che in mancanza di qualità essenziali sono applicabili le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, che non esclude logicamente un permanente interesse dell’attore al mantenimento in vita del rapporto contrattuale. Argomentando a contrario, ad avviso della pronuncia, si perverrebbe all’assurda conclusione per cui sarebbe il convenuto a delineare l’ordine dei rimedi.

Sono le formule letterali degli artt. 1490 e 1497 c.c. che, frutto di retaggi culturali passati, vanno calate nel dinamismo delle relazioni economiche e degli interessi ambientati nel clima moderno, liberando le direzioni del diritto sostanziale dagli eccessivi vincoli restrittivi codificati nelle disposizioni di legge. Questa lettura conferma quegli orientamenti giurisprudenziali che argomentano nel senso di ritenere la presenza di vizi e la mancanza di qualità assoggettate alla stessa disciplina.

 

(*Contributo in tema di “Azione di riduzione del prezzo”, a cura di Manuel Mazzamurro e Davide Venturi, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

nuovi limiti contante

Nuovi limiti contante anche per le prepagate Nuovi limiti contante per chi entra ed esce dai paesi UE, per chi li supera e non lo dichiara sequestro e sanzioni

Denaro contante: limiti per chi entra ed esce dall’UE

Nuovi limiti al contante. Il limite per l’utilizzo del denaro contante nelle transazioni in Italia è di 5.000 euro. Nessun limite di importo invece è previsto per chi desidera tenere in casa dei contanti per affrontare delle spese che ha in programma. Il discorso cambia quando ci si reca all’estero. Per chi entra o esce dall’Europa è infatti previsto il divieto di detenere importi superiori a 10.000 euro.

Adeguamento alla normativa UE

Il decreto legislativo n. 211 del 10 dicembre 2024, pubblicato sulla GU del 2 gennaio 2025, al fine di adeguare la normativa interna al Regolamento UE 2018/1672, che riguarda i controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dell’UE, è in vigore dal 17 gennaio 2025.

Il testo però prevede dei limiti che, ad essere ben precisi, non si riferiscono solo al denaro contante, ma anche:

  • alle carte prepagate (“carte non nominative … che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente e ad altri mezzi di pagamento”)
  • e ad altri mezzi di pagamento.

Chi decide quindi di recarsi in un paese UE deve tenere conto di questo limite. Chi detiene ad esempio dei contanti e una carta prepagata e superi il valore di 10.000 euro ha l’obbligo di farne denuncia alla dogana.

Denaro contante e altri valori da dichiarare

I imiti di valore imposti per il passaggio in entrata e in uscita dai paesi UE è previsto al fine di scongiurare la commissione del reato di riciclaggio e di reati strumentali al finanziamento di attività criminali.

Detto questo, il limite dei 10.000 euro previsto dal decreto legislativo di adattamento al Regolamento UE a cosa si riferisce?

Senza dubbio al denaro contante, a seguire agli assegni turistici come i traveller’s chèque, agli assegni, ai vaglia cambiari, agli ordini di pagamento al portatore emessi senza indicazione specifica del nome del beneficiario, a quelli emessi in favore di un beneficiario fittizio, o a quelli che richiedono la sola consegna per il passaggio del titolo.

Il soggetto che porti con sé uno o più dei suddetti strumenti di pagamento per un valore superiore ai 10.000 euro metterlo a disposizione della Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini del controllo.

Il limite di importo deve essere rispettato anche se il denaro o uno degli altri strumenti di pagamento interessati vengono inviati in un plico a mezzo posta. Non occorre cioè che la persona li porti con sé.

Mancata dichiarazione denaro contante

Il decreto legislativo prevede il sequestro e l’applicazione di sanzioni piuttosto elevate nei confronti di coloro che non dichiarano il superamento del limite di importo dei 10.000 euro. Vediamo in che termini e in che misura.

Sequestro percentuale

Per la parte di importo non dichiarato oltre il limite dei 10.000 euro il decreto prevede:

  • il sequestro nella misura del 50% se il valore supera la soglia dei 10.000 euro e l’eccedenza non supera i 10.000;
  • la percentuale del sequestro sale al 70% dell’importo eccedente i 10.000 se l’eccedenza supera i 10.000 ma non i 100.000 euro;
  • il sequestro infine è totale se, al netto della soglia, l’importo supera i 100.000 euro.

Nei casi in cui il soggetto fornisca informazioni inesatte sull’importo è previsto il sequestro:

  • nella misura 25% della differenza tra quanto trasferito e quanto dichiarato, se la differenza non supera i 10.000 euro;
  • la percentuale sale al 35% se la differenza tra trasferito e dichiarato supera i 10.000,00 ma non i 30.000,00 euro;
  • passa al 70% se la differenza tra trasferito supera i 30.000 ma non i 100.000,00 euro;
  • è totale infine se la differenza tra quanto dichiarato e quanto si tenta di trasferire supera l’importo di 100.000,00 euro.

Il decreto nel modificare l’articolo 7 del decreto legislativo n. 195/2008 prevede che il soggetto a cui è stata contestata l’omessa dichiarazione o la dichiarazione inesatta o completa possa chiedere l’estinzione della violazione effettuando il pagamento in misura ridotta, in percentuale variabile, sulla parte di denaro eccedente la soglia prevista.

Sanzioni amministrative

Qualora si commettano violazioni consistenti nell’omesso adempimento dichiarativo si dispone l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa minima di 900,00 euro.

Se la violazione consiste invece nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete in relazione all’obbligo dichiarativo, allora è prevista la sanzione amministrativa minima di 500,00 euro.

 

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usucapione la guida

Usucapione: la guida Usucapione: modo di acquisto a titolo originario che consente di acquistare la proprietà per garantire la circolazione della ricchezza

Usucapione nel codice civile

L’usucapione è un istituto giuridico di grande rilievo nel diritto italiano, regolamentato dagli articoli 1158 e seguenti del Codice Civile. Questo istituto giuridico consente l’acquisizione della proprietà o di altri diritti reali su beni mobili o immobili attraverso il possesso continuativo nel tempo, purché ricorrano determinate condizioni.

Cos’è l’usucapione?

L’usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà. Essa si sostanzia in una forma di consolidamento giuridico del possesso, che trasforma un possesso di fatto in un diritto di proprietà o altro diritto reale.

Possesso e detenzione: differenze

Per chiarezza è necessario precisare che il possesso non deve essere confuso con la detenzione. Si tratta infatti di due situazioni giuridiche differenti, che riguardano il rapporto tra una persona e un bene.

Il possesso consiste in un potere che viene esercitato su un bene e che si manifesta esternamente in una attività che metterebbe in atto il soggetto titolare della proprietà o di un altro diritto reale.

La detenzione è invece una situazione di fatto in cui una persona ha la disponibilità materiale di un bene, ma riconosce che la proprietà appartiene ad un altro. Chi detiene un bene lo fa in nome e per conto di un altro (es: locatario, comodatario).

Il possesso si distingue dalla detenzione per le seguenti caratteristiche:

animus possidendi: il possessore ha l’intenzione di esercitare un potere sulla cosa come se fosse il proprietario, mentre il detentore riconosce un diritto superiore altrui;

titolo: il possessore può avere un titolo (anche non valido) capace di giustificare il suo possesso,   il detentore invece ha un titolo che lo lega a un altro soggetto (es: contratto di locazione).

Possesso: requisiti fondamentali

Ai sensi dell’articolo 1158 del Codice Civile, il possesso deve essere:

  • continuo e ininterrotto: l’utilizzatore del bene deve esercitare il possesso in modo stabile, senza interruzioni, per un determinato periodo di tempo;
  • pacifico: il possesso non deve essere acquisito con atti violenti o clandestini;
  • pubblico: deve essere evidente e non nascosto;
  • corretto (non vizioso): non deve derivare da dolo o mala fede.

Termini per usucapire

La durata necessaria per l’usucapione varia in base alla natura del bene e alla presenza di eventuali condizioni agevolative.

  • Beni immobili: secondo l’articolo 1158, il possesso continuato per 20 anni consente di acquisire la proprietà dell’
  • Beni mobili: per i beni mobili, il termine è ridotto a 10 anni, ai sensi dell’articolo 1161, se il possesso è accompagnato dalla buona fede e da un titolo idoneo.
  • Usucapione abbreviata: se si possiede un titolo idoneo e si è in buona fede, il termine per l’usucapione di beni immobili si riduce a 10 anni, ai sensi dell’articolo 1159.

Decorrenza dei termini

Il momento in cui inizia a “correre il tempo” per acquisire la proprietà di un bene attraverso l’usucapione è variabile.

  • Nell’usucapione ordinaria: il termine inizia a decorrere dal momento in cui si acquisisce il possesso del bene. Se inizialmente il possesso è stato violento o clandestino, il termine inizia a decorrere solo da quando cessa questa situazione.
  • Nell’usucapione abbreviata: invece inizia a decorrere dalla data in cui viene trascritto un titolo che, pur non essendo ancora perfetto, potrebbe in futuro diventare tale (ad esempio, un contratto preliminare).
  • Usucapione da parte di chi vanta un diritto reale minore: se una persona ha già un diritto su un bene (ad esempio, l’usufrutto), ma vuole diventare il proprietario, deve “cambiare titolo” al suo possesso. Questo cambio di titolo prende il nome di “interversione del possesso”, ed è da questo momento inizia a decorrere il termine per l’usucapione.
  • Usucapione da parte di chi ha un diritto personale: se una persona ha invece solo un diritto di godimento su un bene (ad esempio, un contratto di locazione), può diventare possessore e quindi iniziare l’usucapione se “muta la detenzione in possesso”. Anche in questo caso, il termine inizia a decorrere da questo momento.

Il termine per l’usucapione inizia quindi a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni necessarie per far scattare questo istituto giuridico.

Interruzione dell’usucapione

L’interruzione dell’usucapione si verifica nei seguenti casi:

– perdita del possesso;

– atti giudiziali che contestano il possesso, come l’azione di rivendicazione;

– atti di riconoscimento del diritto altrui.

Effetti dell’usucapione

L’usucapione produce l’effetto di trasferire la proprietà o altri diritti reali, come il diritto di usufrutto, ad esempio, senza la necessità di un atto formale di trasferimento. Tuttavia, il riconoscimento giuridico dell’usucapione richiede una sentenza accertativa da parte del tribunale o un accordo di natura stragiudiziale, soggetto a trascrizione presso i registri immobiliari.

Importanza dell’istituto

L’usucapione svolge una funzione economica e sociale, permettendo il recupero e l’utilizzo di beni abbandonati o non gestiti dal proprietario originario. Rappresenta un modo per garantire la circolazione della ricchezza immobiliare e per tutelare chi effettivamente investe e si occupa del bene.

 

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giurista risponde

Conducente in stato di ebbrezza e risarcimento del terzo passeggero Il passeggero terzo, vittima di un sinistro stradale, ha diritto ad ottenere il risarcimento dell’assicurazione se il conducente dell’auto ha bevuto alcolici?

Quesito con risposta a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo

 

L’accertamento dell’esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. La colpa non è sempre imputabile in capo a chi, dopo aver accettato di essere trasportato a bordo di un veicolo con una persona ubriaca alla guida, rimane coinvolto in un sinistro stradale di cui la responsabilità è rinvenibile a capo del conducente. È il giudice che deve valutare, caso per caso, l’esistenza e il grado della colpa del trasportato nel causare il sinistro (Cass., sez. III, 17 settembre 2024, n. 24920).

Il caso in oggetto prende le mosse dalle lesioni riportate da un soggetto trasportato a bordo di un autoveicolo. Di tale danno il terzo trasportato chiese il risarcimento al vettore ed al suo assicuratore.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello attribuirono alla vittima un concorso di colpa del 50%, in quanto il terzo trasportato aveva fornito un contributo causale all’avverarsi del da lui stesso sofferto, accettando di essere trasportato a bordo di un veicolo condotto da una persona in evidente stato di ebbrezza.

Il soggetto trasportato ricorre in Cassazione e questa dichiara improcedibile il ricorso.

Tuttavia, la Corte affronta la questione prendendo le mosse dal principio sancito dall’art. 1227 c.c. il quale prevede che, se il comportamento colpevole della vittima ha concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. È quindi possibile escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno di persona trasportata su un veicolo condotto in stato di ebrezza.

In quest’ottica la Suprema Corte si occupa della questione concernente la compatibilità tra il diritto comunitario e l’art. 1227, comma 1, c.c. Sul punto, la Corte, nel richiamare la normativa comunitaria in materia, preliminarmente fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia 30 giugno 2005, che ha affermato due principi. Secondo il primo, il diritto comunitario, in tema di assicurazione, sarebbe “privato del suo effetto utile” in presenza d’una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento – ovvero lo limitasse in misura sproporzionata – “in base a criteri generali ed astratti”. Per il secondo, il diritto comunitario consente, invece, agli Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato “in base ad una valutazione caso per caso” di circostanze eccezionali. Pertanto, mentre contrasterebbe con l’art. 13 Direttiva 2009/103 una norma di diritto interno che escludesse o limitasse ipso facto il diritto al risarcimento del passeggero, per il solo fatto di avere preso posto a bordo d’un veicolo condotto da persona ubriaca, non viola per contro il diritto comunitario una norma di diritto nazionale che, senza fissare decadenze o esclusioni in linea generale, consente al giudice di valutare caso per caso, secondo le regole della responsabilità civile, se la condotta della vittima possa o meno ritenersi colposamente concorrente alla produzione del danno.

Alla luce di quanto sopra premesso, la Corte enuncia dei principi fondamentali di diritto.

In primo luogo, afferma che l’art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale e astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente; una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, par. 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitoria spettante al trasportato, qualsiasi disposizione di legge […] che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol.

Spetterà, quindi, al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore. Da ultimo l’accertamento dell’esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.

 

(*Contributo in tema di “Conducente in stato di ebbrezza e risarcimento del terzo passeggero”, a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)