Giuramento decisorio: le precisazioni della Cassazione Giuramento decisorio: la Cassazione precisa che deve provare fatti, non valutazioni, opinioni o questioni giuridiche

Giuramento decisorio: fatti specifici e concreti

Il giuramento decisorio non può riguardare la conferma o la negazione di rapporti giuridici, situazioni legali o qualifiche giuridiche. Non può essere utilizzato per ottenere giudizi di valore, opinioni o interpretazioni giuridiche. La sua formulazione deve riferirsi a fatti specifici e concreti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3982/2025 nel rigettare un ricorso finalizzato a contestare l’utilizzo delle prove nei giudizi di merito necessari per risolvere una controversia sul diritto di proprietà di alcuni beni immobili.

Proprietà controversa: giuramento decisorio prova regina

Nell’ambito di una controversia avente a oggetto la proprietà di alcuni beni immobiliari, in sede di Cassazione il ricorrente contesta la violazione della normativa sulla prestazione del giuramento decisorio, prestato e poi revocato. In sede di appello la Corte, nel rispetto della decisione di primo grado ha infatti giustificato il provvedimento di revoca dell’ordinanza che aveva ammesso il giuramento decisorio. Nel caso di specie il giuramento decisorio era stato deferito dall’attrice al convenuto per consentire al giudice di decidere, sulla base dello stesso, la controversia sulla proprietà degli immobili, di cui la stessa riteneva di essere titolare esclusiva.

Il convenuto, aveva infatti prestato giuramento rispondendo precisamente sui singoli punti e negando le circostanze dedotte. Il giudice avrebbe quindi dovuto decidere sulla base delle risposte fornite dal convenuto, che aveva negato la proprietà dell’immobile in capo all’attrice, compresa l’avvenuta acquisizione per usucapione ventennale in favore della stessa. Il Giudice non poteva decidere sulla base dei documenti prodotti in giudizio. Il giuramento decisorio costituisce la prova principale sulla quel il giudice avrebbe dovuto decidere la controversia.

Revocabile l’ordinanza di ammissione del giuramento

La Cassazione però respinge questo motivo e l’intero ricorso, fornendo una complessa motivazione sul giuramento decisorio.

Gli Ermellini ricordano che l’ordinanza che ammette il giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la sua prestazione. Il giudice può annullarla se ritiene che non sussistano le condizioni per il suo deferimento. Questo principio vale indipendentemente dal comportamento processuale delle parti, poiché il giuramento è un mezzo istruttorio soggetto a condizioni di ammissibilità inderogabili.

Il giudice deve verificare d’ufficio le condizioni per l’ammissibilità del giuramento, come la formula, la modalità della delazione e l’idoneità alla definizione della lite. Se il giuramento è stato ammesso in primo grado, il giudice dappello può riesaminarne la decisorietà e verificarne la correttezza. Anche se il soccombente lo contesta solo nella fase conclusiva del secondo grado, il giudice può rivedere la decisione.

Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che, essendo il giuramento una prova legale, il giudice non possa revocarlo e basare la decisione su prove documentali. Tuttavia, la giurisprudenza afferma che il giudice può sempre riesaminare l’ammissibilità del giuramento. Il potere di controllo non trova ostacolo nell’art. 2738 c.c., poiché le condizioni per la sua validità non dipendono dalla volontà delle parti.

Giuramento decisorio per provare fatti giuridici

Il giuramento decisorio non può riguardare rapporti giuridici, valutazioni od opinioni. Deve vertere su fatti storici percepiti direttamente dal giurante.

Nel caso specifico, i capitoli del giuramento risultavano inammissibili e irrilevanti per la decisione della causa. Il ricorrente riteneva che la causa dovesse essere decisa sulla base del giuramento del convenuto, il quale negava l’usucapione degli immobili. Tuttavia, le affermazioni giurate riguardavano aspetti giuridici e non fatti concreti.

Inoltre, il rapporto tra le parti era già stato accertato con sentenze passate in giudicato, che confermavano l’esistenza di un contratto di locazione e la titolarità del bene. Il giudicato aveva anche stabilito che il ricorrente era un semplice conduttore e non un proprietario.

In conclusione, il giuramento decisorio non può avere a oggetto la determinazione di rapporti giuridici. Il giudice ha il potere di revocarlo anche dopo la sua prestazione, se non ne ricorrono le condizioni di ammissibilità. In questo caso, la decisione di revoca appare giustificata, in quanto il giuramento non era idoneo a definire la lite.

 

Leggi la guida Il Giuramento decisorio

Allegati

riforma disabilità

Riforma disabilità: l’INPS recepisce le nuove norme Riforma disabilità: l'istituto recepisce le nuove norme e annuncia le semplificazioni procedurali e l'allargamento della sperimentazione

Riforma Disabilità

Riforma disabilità: l’INPS annuncia il recepimento di importanti cambiamenti nel quadro della riforma, attuata dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e avviata in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 in nove province italiane. Questa riforma, fortemente sostenuta dal Ministro Locatelli, mira a semplificare l’accertamento della disabilità e a migliorare l’esperienza degli utenti.
Tra le principali novità, si segnala l’introduzione di nuove funzionalità per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo, primo passo del processo valutativo. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi burocratici, migliorando l’accesso alla documentazione e semplificando il ricorso alla firma digitale.

Tutorial disponibili e sperimentazione estesa

Tutorial informativi su allegazione documentazione sanitaria e firma digitale sono già disponibili online per guidare i medici certificatori.
Inoltre, il decreto “Milleproroghe” estende la sperimentazione ad altre 11 nuove province, portando così il numero complessivo a 20, e prolunga il periodo di test da 12 a 24 mesi. Queste modifiche garantiscono un periodo adeguato per valutare l’efficacia delle nuove disposizioni che partiranno poi sull’intero territorio nazionale da gennaio 2027.

Competenza esclusiva accertamento all’INPS

Un cambiamento significativo riguarda il passaggio della competenza esclusiva per l’accertamento della disabilità all’INPS, ora previsto per un anno dopo rispetto alla scadenza iniziale. Questo assicura che la visita per la disabilità sia gestita da un unico ente pubblico, snellendo il processo attraverso la trasmissione telematica del certificato medico.

giuramento decisorio

Il giuramento decisorio Il giuramento decisorio: disciplina, effetti e differenze con il giuramento suppletorio ed estimatorio, guida con giurisprudenza

Cos’è il giuramento decisorio

Il giuramento decisorio è un mezzo di prova regolato dagli artt. 2736 e seguenti del Codice Civile e dagli artt. 233 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Consiste nella dichiarazione solenne resa da una parte su fatti controversi, vincolando il giudice alla decisione conforme alla risposta ricevuta.

Ammissibilità del giuramento decisorio

Il giuramento decisorio è ammissibile solo su fatti rilevanti, controversi e non altrimenti dimostrabili.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1551/2022 ha sancito infatti l’inammissibilità dell’istituto quando, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, la formulazione delle circostanze non conduca all’accoglimento della domanda ma richieda comunque una valutazione dei fatti da parte del giudice di merito.

Effetti del giuramento decisorio

Il giuramento decisorio, una volta reso, produce specifici effetti:

  • se confessato vincola il giudice a decidere in conformità;
  • se rifiutato, il rifiuto equivale a confessione (art. 2738 c.c.) per cui confessa su fatti a se sfavorevoli e favorevoli all’altra parte;
  • se falso: può dar luogo a responsabilità penale (art. 371 c.p.) ed è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Giuramento decisorio, suppletorio ed estimatorio

Il nostro ordinamento contempla tre tipi diversi di giuramento, decisorio, suppletorio ed estimatorio.

Vediamo in che cosa si distinguono:

  • Giuramento decisorio: rappresenta la prova principale ed è richiesto dalle parti su fatti controversi, può essere de scientia (o de notizia) e de veritate a seconda che i fatti per i quali viene deferito riguardino personalmente la parte o fatti altrui di cui è a conoscenza;
  • Giuramento suppletorio: viene invece disposto d’ufficio dal giudice per chiarire aspetti residui o incerti sui quali non mancano le prove, ma non risultino nemmeno pienamente provate le domande e le eccezioni delle parti;
  • Giuramento estimatorio: finalizzato a determinare l’ammontare di un credito o un valore economico (art. 2736 comma 2 c.c.). Ad esso si ricorre quando questa prova non può essere raggiunta altrimenti.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza di legittimità in particolare ha fornito negli anni importanti chiarimenti sull’istituto:

 Cassazione n. 3991/2024

“Il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa lesistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari delliter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine”. 

Cassazione n. 14228/2023

“Il giuramento, decisorio o suppletorio che sia, non può vertere sull’esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza (Cass. 25/10/2018, n.27086).”

Cassazione n. 18211/2020

“La valutazione in ordine all’ammissibilità e rilevanza del giuramento suppletorio ed estimatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non può essere invocata in sede di legittimità (Cass. n. 16157/2004; n. 9542/20 l 0)”. 

 

Leggi anche Giuramento decisorio: le precisazioni della Cassazione

rimborso spese processuali

Rimborso spese processuali per chi chiama in giudizio ingiustamente Scatta il rimborso spese processuali per chi chiama in giudizio un soggetto non necessario. Il principio stabilito dalla Cassazione

Rimborso spese processuali

Scatta il rimborso spese processuali per chi chiama in giudizio un soggetto non necessario. Con l’ordinanza n. 28019/2024, la Corte di Cassazione, Sezione III, ha chiarito che l’ingiustificata evocazione in giudizio di un soggetto comporta l’obbligo, per la parte risultata soccombente, di rimborsare le spese sostenute da quest’ultimo per la propria costituzione e difesa.

La vicenda

La vicenda riguardava delle polizze fideiussorie delle quali si contestava la nullità delle appendici di obbligazione accessorie per falsità della firma. Parte attrice citava in giudizio la compagnia assicurativa e tutti i coobbligati, chiedendo accertarsi l’inesistenza dell’obbligazione principale nei confronti della compagnia stessa e di quella eventuale di regresso verso gli altri (asseriti) coobbligati. Si costituiva in giudizio uno dei coobbligati rilevando che le polizze, sebbene contemplassero il suo nominativo, non recavano la sua firma e chiedeva il rigetto delle domande, sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La questione approdava innanzi al Palazzaccio dove si lamentava tra l’altro, violazione del principio di soccombenza e causalità atteso che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di parte attrice e/o della parte convenuta, anche in solido tra di loro.

Disciplina spese processuali

La S.C., per ragioni di ordine logico, esamina prioritariamente tale doglianza ritenendola fondata e meritevole di accoglimento.

In proposito, affermano da piazza Cavour, “va richiamato in tema di disciplina delle spese processuali il principio affermato in via generale, secondo cui la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo”. Essa prescinde, pertanto, “dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. n. 21823/2021)”.

Nella stessa prospettiva, è stato altresì evidenziato che “l’ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l’abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo”. Atteso che, “ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda (Cass. 36182/2022)”.

La decisione

La Corte d’appello, nella decisione impugnata, non si è posta in conformità ai ricordati principi, osserva la S.C.

Invero, “va precisato che a norma dell’art. 91 c.p.c. non rileva, ai fini della pronuncia sulle spese, ‘l’interesse’ ad agire evocato dalla corte di merito nella motivazione sopra riportata, bensì la soccombenza, intesa quale situazione processuale che si determina allorquando le domande proposte in giudizio da una parte non siano state accolte, totalmente o parzialmente, anche per motivi diversi dal merito”.

Pertanto, il vizio denunciato sussiste, “tenuto conto che risultano violati, nel senso sopra ricordato, il principio di soccombenza e quello di causalità, dal momento che è stata la parte attrice e la parte convenuta, attraverso le loro rispettive condotte processuali, a provocare la necessità del giudizio”.

Dall’accoglimento del secondo motivo, discende l’assorbimento del primo motivo. Il ricorso è accolto.

Allegati

diritto di superficie

Il diritto di superficie Il diritto di superficie: cos’è, come si costituisce, quando si estingue e cosa dice la giurisprudenza e differenze con l'usufrutto

Cos’è il diritto di superficie

Il diritto di superficie, disciplinato dall’articolo 952 del Codice civile, è un diritto reale che consente di costruire e mantenere una costruzione su un suolo di proprietà altrui. Si tratta di una figura giuridica molto utilizzata, soprattutto in ambito edilizio e nei piani di edilizia convenzionata.

In questo articolo vedremo cos’è, come si costituisce, quando si estingue, se è possibile vendere una casa costruita su un terreno in superficie e cosa afferma la giurisprudenza più recente in materia.

Definizione normativa: l’art. 952 del codice civile

L’art. 952 c.c. definisce il diritto di superficie: Il proprietario può costituire sul proprio suolo un diritto a costruire e mantenere al di sopra (o al di sotto) del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà”: 

In altre parole, il diritto di superficie:

  • scinde la proprietà del terreno da quella della costruzione;
  • consente al superficiario di diventare proprietario dell’edificio, pur non possedendo il suolo su cui è costruito.

Un esempio

Esempio pratico: un comune cede a un’impresa edilizia il diritto di superficie su un terreno per realizzare appartamenti in edilizia convenzionata. Gli acquirenti degli appartamenti diventano proprietari delle abitazioni, ma non del terreno, che rimane del comune.

Costituzione, vicende e peculiarità

Il diritto di superficie può essere costituito in due modi:

  1. Per atto volontario:

Contratto: tra il proprietario del terreno e il superficiario, da redigere per iscritto e da trascrivere poi nei registri immobiliari.

Testamento: il diritto può essere concesso tramite disposizioni testamentarie

  1. Per legge: In casi specifici come nei piani di edilizia convenzionata o per esigenze pubbliche.

Durata del diritto di superficie

  • A tempo determinato: in questo caso allo scadere del termine, l’edificio diventa proprietà del proprietario del suolo.
  • A tempo indeterminato: il diritto è perpetuo, salvo diversa previsione contrattuale.

Si può vendere una casa con diritto di superficie?

Sì, è possibile vendere un immobile costruito su un terreno con diritto di superficie, ma con alcune precisazioni:

  • l’acquirente acquista la proprietà dell’edificio, ma non del terreno, salvo il riscatto o l’affrancazione del diritto di superficie;
  • in caso di edilizia convenzionata, il prezzo di vendita è spesso vincolato dalle condizioni stabilite nella convenzione con il comune.

Cosa succede alla scadenza del diritto di superficie?

  • Se il diritto è stato acquisito a tempo determinato, la proprietà dell’edificio torna automaticamente al proprietario del suolo, salvo diversa pattuizione.
  • In alcuni casi, è invece possibile rinnovare il diritto o acquistare il terreno tramite affrancazione.

Quando si estingue il diritto di superficie

Il diritto può estinguersi per diverse cause.

  1. Scadenza del termine: se costituito per un periodo limitato, alla sua scadenza il terreno e la costruzione tornano al proprietario del suolo (accessione).
  2. Consolidazione: in questo caso il superficiario acquista la proprietà del terreno e il diritto di sola superficie si estingue.
  3. Rinuncia del superficiario al diritto in modo espresso o tacito.
  4. Perimento delledificio: se la costruzione cessa di esistere per eventi naturali o per demolizione, il diritto si estingue, a meno che non sia stato costituito a tempo indeterminato.

Come si trascrive

Per essere opponibile a terzi, il diritto di superficie deve essere trascritto nei registri immobiliari, con:

  • rogito notarile o atto pubblico;
  • registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
  • trascrizione nei Registri Immobiliari.

Come difendersi dalle contestazioni

Le principali cause di lite riguardano:

  • la durata del diritto: controversie sul termine di scadenza;
  • l’accessione: dispute sull’acquisizione della proprietà alla scadenza;
  • la vendita non conforme: contestazioni per mancata comunicazione dei vincoli.

Strategie difensive da mettere in atto:

  • dimostrare la regolarità dell’atto costitutivo;
  • verificare la trascrizione nei registri immobiliari;
  • richiedere la riduzione del prezzo in caso di vizi contrattuali (art. 1492 c.c.)

Diritto di superficie e edilizia convenzionata

A questo tipo di diritto si ricorre di frequente nei piani di edilizia convenzionata, in cui i comuni cedono il terreno per favorire la costruzione di immobili a prezzi calmierati.

Cosa sapere per acquistare un immobile in diritto di superficie:

  • controllare la convenzione: verificare i vincoli sul prezzo massimo di vendita e sull’uso dell’immobile;
  • verificare la durata: se il diritto ha una scadenza, conoscere le possibilità di rinnovo o affrancazione;
  • riscatto del diritto: alcuni comuni consentono di riscattare il terreno, trasformando il diritto di superficie in piena proprietà.

Giurisprudenza sul diritto di superficie

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha chiarito vari aspetti del diritto di superficie. Ecco alcune sentenze significative:

Cassazione n. 1752/2025

Il titolare del diritto di superficie, dopo aver ricostruito su un suolo altrui e trasferito la proprietà della costruzione, mantiene il diritto di sopraelevazione. Infatti, il nuovo lastrico resta di sua proprietà, indipendentemente dalla proprietà della costruzione stessa. Salvo eventuali limiti imposti dal titolo, il diritto di superficie non si esaurisce con la costruzione e il nuovo lastrico non diventa automaticamente condominiale. Sebbene, con la nuova costruzione, il titolare entri nel condominio per le parti comuni, il suo unico obbligo è garantire un tetto all’edificio, mantenendo comunque il diritto di sopraelevare, separato dalla proprietà della costruzione.

Cassazione n. 27293/2024

In materia di imposta di registro, la costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non equivale a un trasferimento di proprietà, poiché il concedente mantiene la titolarità del fondo. Di conseguenza, non si applica l’aliquota del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli, ma quella relativa ai diritti reali di godimento, secondo la normativa vigente. La giurisprudenza conferma questa distinzione, imponendo un trattamento fiscale differenziato e escludendo l’applicazione delle norme sui trasferimenti di proprietà.

Cassazione n. 231981/2021

L’art. 952 c.c. consente al proprietario di concedere a terzi il diritto di costruire e mantenere un’opera su un suolo altrui, separandone la proprietà da quella del terreno. Il concedente deve permettere la costruzione e non pregiudicarla, mentre il superficiario acquisisce il diritto di realizzare e possedere l’opera. Il diritto può avere un termine (art. 953 c.c.), dopo il quale il proprietario del suolo riacquista la costruzione, salvo accordi diversi. In alternativa, un contratto di locazione (art. 1571 c.c.) può concedere l’uso del suolo e permettere la costruzione di manufatti, con eventuale rimozione a fine contratto.

Differenze con il diritto di usufrutto

Aspetto Diritto di superficie Usufrutto
Oggetto Facoltà di costruire e mantenere un edificio su suolo altrui Diritto di godimento di un immobile altrui
Proprietà dell’immobile Al superficiario Rimane al nudo proprietario
Durata Determinata o indeterminata Determinata o vita natural durante
Possibilità di vendita Sì, l’edificio può essere venduto separatamente Si può cedere solo l’usufrutto
Estinzione Scadenza, perimento o consolidazione Scadenza o morte dell’usufruttuario

 

 

Leggi anche: Diritto di proprietà

processo invalidità civile

Processo invalidità civile: l’Inps fa il punto Processo invalidità civile: l'istituto riepiloga l'iter procedurale della nuova disciplina nell'attesa dell'entrata in vigore su tutto il territorio nazionale dall'1 gennaio 2026

Processo invalidità civile, le novità

Processo invalidità civile: con la circolare n. 42/2025, l’Inps fa il punto sulla nuova disciplina di accertamento dell’invalidità civile, prevista dal D.Lgs. n. 62/2024 che entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2026.

Processo riconoscimento invalidità civile

Il procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile in Italia sta subendo una significativa evoluzione grazie a una serie di riforme legislative volte a semplificare e accelerare i processi di accertamento e concessione. Il D.Lgs. n. 62/2024, in vigore dal 30 giugno scorso, infatti, ha introdotto importanti innovazioni, tra cui la designazione dell’Inps come “soggetto pubblico esclusivo per la nuova procedura di riconoscimento, ridefinendo il concetto di ‘condizione di disabilità’ e di ‘persona con disabilità’”.

Il decreto ha, inoltre, descritto i procedimenti della nuova valutazione di base e della conseguente valutazione multidimensionale della disabilità, “per la realizzazione di un progetto personalizzato e di vita indipendente, entrambi informati a principi di informatizzazione e archiviazione telematica”.

L’iter

Con l’articolo 9, decreto-legge 31 maggio 2024n. 71 sono state individuate le nove province italiane presso le quali avviare, a partire dal 1° gennaio 2025, la fase sperimentale della nuova procedura di riconoscimento: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

La circolare Inps n. 42/2025 illustra l’iter procedurale di riconoscimento dell’invalidità civile per le province non rientranti nella sperimentazione, prevista dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, in attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina di accertamento della disabilità su tutto il territorio nazionale, a partire dal 1° gennaio 2026.

La procedura descritta dalla circolare si articola in quattro fasi: sanitaria, concessoria, revisioni-verifiche e contenzioso.

 

Leggi anche Invalidità: nuove regole per le visite di revisione Inps

preliminare di compravendita

Preliminare di compravendita Il preliminare di compravendita (compromesso): disciplina, differenze con il definitivo, adempimenti, giurisprudenza e fac-simile

Cos’è il preliminare di compravendita

Il preliminare di compravendita, detto anche compromesso, è un contratto con cui le parti si obbligano a stipulare il futuro contratto definitivo di compravendita. Ha natura obbligatoria e vincola le parti a concludere il trasferimento del bene alle condizioni pattuite.

Disciplina giuridica e differenza con il contratto definitivo

Il compromesso è disciplinato dagli articoli 1351 e 2932 c.c. Esso si distingue dal contratto definitivo poiché non trasferisce la proprietà, ma obbliga le parti a concludere l’atto definitivo. La  Cassazione ha chiarito che, in caso di inadempimento, è possibile ottenere l’esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.).

Registrazione e trascrizione

Il contratto preliminare, una volta stipulato, è soggetto a:

  • Registrazione: è obbligatoria presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
  • Trascrizione: viene eseguita nei registri immobiliari per tutelare il promissario acquirente da trascrizioni pregiudizievoli (art. 2645-bis c.c.). La trascrizione infatti, come chiarito anche in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione, protegge anche dall’acquisto dell’immobile da parte di terzi.

Il preliminare ad effetti anticipati

È un compromesso che prevede l’immissione anticipata nel possesso del bene o il pagamento anticipato del prezzo.  La Cassazione a SU n. 7930/2008 ha sancito al riguardo che anche se il promissario acquirente ottiene la disponibilità del bene prima della stipula del contratto definitivo di vendita, ciò non significa che ne acquisisca automaticamente la proprietà. La consegna anticipata del bene si basa su un contratto di comodato, che produce effetti obbligatori e non reali. Di conseguenza, il promissario acquirente, pur avendo la disponibilità materiale del bene, non ne è possessore a tutti gli effetti, ma semplice detentore qualificato. Perché la detenzione si trasformi in possesso utile all’usucapione, è necessario che il promissario acquirente compia un atto di “interversio possessionis”, ovvero un mutamento del titolo del suo rapporto con il bene, manifestando chiaramente l’intenzione di possederlo a nome proprio e non più come semplice detentore.

Giurisprudenza sul compromesso

La Corte di Cassazione è intervenuta in diverse occasione per enunciare alcuni principi fondamentali sulle caratteristiche distintive del contratto preliminare.

Cassazione n. 21650/2019: La differenza fondamentale tra il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita risiede nella diversa volontà che anima le parti. Con il contratto preliminare le parti si impegnano reciprocamente a prestare il consenso necessario per il trasferimento della proprietà in un momento futuro. La loro volontà, in questa fase, è orientata verso la conclusione del contratto definitivo. Con il contratto definitivo invece le parti attuano il trasferimento della proprietà. La loro volontà è immediatamente diretta a produrre l’effetto traslativo, che può avvenire contestualmente alla firma del contratto o in un momento successivo, senza che sia necessaria una nuova manifestazione di consenso.

Cassazione Sezioni Unite n. 4628/2015: Un accordo, anche se denominato “preliminare”, che preveda la successiva stipula di un altro contratto preliminare, è valido e produttivo di effetti se sussiste un interesse concreto delle parti a una formazione progressiva del contratto, articolata in fasi distinte con contenuti negoziali specifici per ciascuna fase, se è chiaramente identificabile l’area di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo accordo preliminare. In altre parole, il “preliminare di preliminare” è ammissibile se rappresenta una fase ben definita del percorso che porterà alla conclusione del contratto definitivo, con un contenuto negoziale proprio e distinto rispetto al successivo contratto preliminare. Non è ammissibile, invece, se si configura come una mera ripetizione del primo accordo, senza alcuna utilità pratica.

Cassazione n. 10009/2015: il contratto preliminare obbliga le parti sia a stipulare il contratto definitivo (pactum de contrahendo) sia a compiere le prestazioni necessarie per l’attuazione del programma negoziale (pactum de dando). A tutela di tali diritti, l’ordinamento prevede l’azione di esecuzione forzata in forma specifica, che consente di ottenere lo stesso risultato programmato con il preliminare, qualora una delle parti non adempia l’obbligo di prestare il consenso. Tale azione è sempre esercitabile, salvo il diritto al consenso non sia prescritto.

Fac-simile di preliminare di compravendita:

Oggetto: Contratto Preliminare di Compravendita
Parti: [Nome completo del Venditore] – [Nome completo dell’Acquirente] con relativi dati anagrafici e fiscali
Immobile: Descrizione completa dell’immobile (indirizzo, dati catastali)
Prezzo: Importo concordato e modalità di pagamento (acconto, saldo, caparra)
Caparra confirmatoria: Importo e modalità di versamento (art. 1385 c.c.)
Termine per la stipula del definitivo: Data precisa o termine essenziale
Condizioni e obblighi accessori: Eventuali oneri, spese e dichiarazioni (assenza ipoteche, conformità urbanistica)
Foro competente: Clausola sul tribunale in caso di controversie
Data e firma di entrambe le Parti, con autentica notarile se richiesta

 

Nota: Questo modello è un esempio indicativo. Per la stesura definitiva è indispensabile la consulenza di un avvocato o notaio.

 

 

Leggi anche gli altri articoli sul contratto preliminare 

decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo: guida e modello Cos'è il decreto ingiuntivo, quali sono i presupposti per richiederlo, normativa di riferimento e giurisprudenza

Cos’è il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è uno strumento previsto dagli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (c.p.c), che consente di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile. Si tratta di una procedura semplificata che non richiede una fase iniziale di contraddittorio tra le parti.

Esso consiste in un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del creditore, finalizzato al pagamento di una somma di denaro, alla consegna di cose fungibili o alla restituzione di beni mobili determinati. Questa procedura è particolarmente utile per garantire al creditore una rapida tutela dei suoi diritti, riducendo i tempi rispetto a una causa ordinaria.

Presupposti della domanda

Ai sensi dell’articolo 633 c.p.c, i principali presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo sono:

  • l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, determinato nel suo ammontare e non sottoposto a condizioni;
  • la prova scritta del credito che viene soddisfatta dalla produzione di documenti che dimostrino l’esistenza del credito, come contratti, fatture o assegni;
  • l’assenza di contestazioni preventive, il debitore non deve cioè aver sollevato valide obiezioni prima della richiesta.

La disciplina del codice di procedura civile

Gli articoli 633-656 c.p.c regolano dettagliatamente il procedimento per la sua emanazione. Gli articoli di maggior rilievo disciplinare sono i seguenti:

Art. 633 c.p.c: individua le condizioni per proporre la domanda, precisando che il credito deve essere documentato in forma scritta;

Art. 634 c.p.c: elenca i documenti idonei a comprovare il credito, come scritture private riconosciute o non contestate e altri documenti dotati di forza probatoria;

Art. 642 c.p.c: permette di richiedere l’esecuzione provvisoria del decreto, garantendo al creditore un’azione immediata;

Art. 645 c.p.c: regola l’opposizione al decreto ingiuntivo, offrendo al debitore la possibilità di contestare il provvedimento entro 40 giorni dalla notifica.

Quando si può richiedere?

Il decreto ingiuntivo può essere richiesto in diversi ambiti:

  • rapporti contrattuali per il pagamento di fatture commerciali o altre obbligazioni derivanti da un contratto;
  • contratti di locazione per il recupero di canoni di affitto non pagati;
  • titoli di credito come assegni e cambiali protestate;
  • rapporti professionali per il recupero di parcelle non saldate. 

Chi emette il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è emesso dal giudice competente per materia e valore. Solitamente si tratta del giudice di pace per importi fino a 10.000 euro, o del tribunale ordinario per importi superiori. La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui il debitore ha domicilio o residenza.

Giurisprudenza in materia di decreto ingiuntivo

Numerose pronunce giurisprudenziali hanno chiarito importanti aspetti della procedura:

Cassazione n. 26727/2024: le Sezioni Unite hanno stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domande alternative a quella monitoria, purché basate sul medesimo interesse. Tali domande vanno proposte nella comparsa di risposta, non oltre.

Cassazione n. 7536/2024: la fattura emessa dall’appaltatore, se è utilizzabile come prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non costituisce idonea prova dell’ammontare del credito nell’ordinario giudizio di cognizione che si apre con l’opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte.”

Cassazione n. 30733/2024: Se il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si dichiara incompetente, la sua ordinanza comporta automaticamente la revoca del decreto stesso, anche se in modo implicito. Di conseguenza, non si tratta di una semplice declinatoria della competenza sulla causa di opposizione, ma di una decisione che chiude definitivamente tale fase del giudizio. Pertanto, l’eventuale riassunzione della causa dinanzi al giudice competente riguarda solo l’accertamento del credito oggetto del ricorso monitorio e non più l’opposizione al decreto ingiuntivo. Per questo motivo, il nuovo giudice non può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza.

Modello di decreto ingiuntivo

Ecco un esempio pratico di decreto ingiuntivo:

Tribunale di [Luogo]
Decreto Ingiuntivo
N. [numero] del [anno]

Il Giudice,

  • Visti gli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
  • Esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente;

Dispone:

  1. Che il sig. [Nome e Cognome del debitore], residente in [Indirizzo], paghi al sig. [Nome e Cognome del creditore] la somma di [importo in euro], oltre interessi legali e spese di procedura.
  2. La notifica del presente decreto al debitore entro [termine per la notifica].
  3. La possibilità di proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell’articolo 645 CPC.

Firmato:
Il Giudice [Nome e Cognome]

 

Leggi anche gli altri articoli dedicati allo stesso argomento

dichiarazione di successione

Dichiarazione di successione 2025: nuovo modello L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione 2025 utilizzabile per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio

Dichiarazione di successione: nuovo modello

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 13 febbraio 2025, ha annunciato l’approvazione del nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione e delle relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche. Le modifiche recepiscono le ultime disposizioni normative, introdotte dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2025, che aggiornano la disciplina dell’imposta di successione.

Principali novità del modello

L’adeguamento del modello introduce importanti aggiornamenti, tra cui:

Autoliquidazione imposta di successione

È stata inserita una nuova sezione dedicata alla dichiarazione dell’imposta autoliquidata, in attuazione del D.Lgs. n. 139/2024 concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall’iva. Per consentire l’indicazione dell’imposta, così autoliquidata, e la gestione delle relative modalità di pagamento come previsto dalle nuove disposizioni, nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute è stata inserita una specifica sezione nel quadro EF.

Tassazione dei Trust

Il nuovo modello recepisce anche aggiornamenti normativi in materia di tassazione dei trust istituiti per testamento. In merito, è stato previsto il pagamento delle imposte ipo-catastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali.

Servizi ipocatastali, sistema sanzionatorio, volture

Vengono, inoltre, attuate le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”.

Con riguardo al sistema sanzionatorio tributario, infine, sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, relativamente al tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipocatastali e degli altri tributi autoliquidati.

Infine, nel modello dichiarativo è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.

Quando e come utilizzare il nuovo modello

Il nuovo modello di dichiarazione di successione è obbligatorio per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. 
Le istruzioni aggiornate e le nuove specifiche tecniche sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

deprezzamento immobile

Deprezzamento immobile: indennizzo per casa vicino autostrada La Cassazione dà ragione ad una coppia che aveva fatto causa per ottenere l'indennizzo per il deprezzamento immobile causato dal rumore del traffico autostradale

Indennizzo per deprezzamento immobile

Il deprezzamento di un immobile causato dalle immissioni di rumore derivanti dal traffico autostradale può essere oggetto di risarcimento anche in assenza di esproprio del terreno o dell’edificio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 631/2025, ha confermato il diritto di una coppia savonese a ricevere un indennizzo per la riduzione del valore del bene, commisurato all’indennità di esproprio, basandosi sulla normativa civilistica sulle immissioni.

Il caso in esame

Nella vicenda, sia in primo che in secondo grado, venivano accolte le doglianze della coppia tese ad ottenere un indennizzo per il deprezzamento dell’immobile a causa della vicinanza all’autostrada. Ritenendo intollerabili le immissioni di rumore che interessavano la proprietà degli appellanti ed atteso che le misure di mitigazione richieste, oltre a comportare enormi problemi tecnici di attuazione, non sarebbero risolutive, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l’appello e condannava la società autostradale a risarcire il danno da deprezzamento dell’immobile quantificato per equivalente ai sensi dell’art. 2058, comma 2, c.c. in Euro 951.252,03, oltre alle spese di primo e secondo grado di giudizio.

La società adiva il Palazzaccio, assumendo che la normativa corretta da applicare fosse quella pubblicistica, sui limiti di accettabilità del rumore individuati dal D.P.R. 142/2004, richiamati e fatti propri dall’art. 6 ter della legge 27 febbraio 2009 n. 13 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208.

Immissioni acustiche

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo il proprio orientamento consolidato. Invero, “in tema di immissioni acustiche (nella specie, come nel caso in esame, provenienti da circolazione stradale), viene in rilievo l’art. 844 c.c., che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l’elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita (Cass. Sez. 1, 12/07/2016 n. 14180; in senso conforme, Cass Sez. 2, n. 35856 del 2017)”.

Più volte la Cassazione si occupata della materia delle immissioni sonore provocate dal traffico veicolare o comunque da attività connesse ai trasporti o alla produzione ed è sempre pervenuta alla conclusione che “in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità, diversità di tutele a cui non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento una dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (cfr. tra tante, Cass. Sez. 3, 7/10/2016 n. 20198; Cass. Sez. 3, 16/10/2015 n. 20927)”.

La decisione

La Corte d’appello di Genova, per piazza Cavour, si è attenuta puntualmente ai principi di diritto sopra enunciati, avendo ritenuto non dirimente l’osservanza delle normative tecniche speciali, avendo accertato, nella specie, il superamento dei parametri secondo il criterio del c.d. “differenziale comparativo”, di cui alla disciplina “generale” dettata dall’art. 4, comma 1, del DPCM 14 novembre 1997 e concluso per l’intollerabilità delle immissioni che interessano la proprietà de qua.

In conclusione, il ricorso della società è rigettato.

Allegati