assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria per i senzatetto Assistenza sanitaria per i senzatetto a partire dal 1° gennaio 2025, lo prevede la legge n. 176/2024 in vigore dal 14 dicembre 2024

Assistenza sanitaria per i senza dimora dal 2025

Dal 2025 verrà garantita l’assistenza sanitaria anche ai soggetti senza fissa dimora. Lo prevede la legge n. 176/2024 approvata definitivamente e all’unanimità dal Senato il 7 novembre 2024 e approdata in Gazzetta ufficiale il 29 novembre per entrare in vigore il 14 dicembre 2024.

La nuova legge, che si compone di soli 3 articoli, vuole trasmettere un messaggio molto importante di civiltà e di attenzione nei  confronti degli “invisibili” della società.

Senzatetto delle città metropolitane

L’articolo 1 prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per finanziare un programma sperimentale. Le risorse verranno destinate primariamente alle Città metropolitane. Il progetto verrà poi esteso a tutto il territorio italiano per garantire a tutti i soggetti senza fissa dimora, di poter accedere all’assistenza sanitaria.

Dal nuovo anno i soggetti privi di una residenza anagrafica, presenti nel territorio italiano o all’estero, che soggiornano regolarmente sul nostro territorio, potranno iscriversi alle liste delle aziende sanitarie locali per ricevere assistenza medica. In questo modo anche i senza fissa dimora potranno scegliere il proprio medico curante o il pediatra e accedere alle prestazioni che rientrano nei LEA.

Ripartizione del fondo: decreto e pareri

Le risorse a disposizione per l’attuazione di questo progetto saranno divise tra le varie Regioni in base alla popolazione residente. Le operazioni di riparto verranno stabile con un decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, che verrà adottato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, dopo aver raggiunto l’intesa in sede di Conferenza permanente per “per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora.”

Questo decreto stabilirà  inoltre i criteri di accesso al programma sperimentale, la sua attuazione e le modalità di verifica della spesa complessiva sostenuta.

Lo schema del decreto dovrà essere trasmesso alle Camere per consentire alle Commissioni di esprimere i propri pareri in relazione alla materia e agli aspetti finanziari. Le Commissioni avranno a disposizione 20 giorni per dire la loro, decorso questo termine il decreto si intenderà comunque approvato.

Assistenza sanitaria: relazione entro il 30 giugno

A partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge entro ogni 30 giugno, il Governo dovrà relazionare alle Camere lo stato di attuazione della legge.

Nella relazione il Governo dovrà indicare:

  • le persone che si sono iscritte agli elenchi delle aziende sanitarie di ogni regione;
  • il numero e il tipo di prestazioni erogate in favore di questi soggetti;
  • le criticità eventualmente emerse;
  • il denaro speso.

 

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testo unico rinnovabili

Testo Unico Rinnovabili Testo Unico energie rinnovabili: semplificazioni, zone di accelerazione e nuove regole amministrative per la produzione di energia 

Approvato il Testo Unico Rinnovabili

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Testo Unico Rinnovabili, una normativa che ridefinisce i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Sebbene l’obiettivo dichiarato sia la semplificazione delle procedure, il decreto rischia di aggiungersi alla già complessa giurisprudenza in materia energetica.

Il Testo Unico Fer rappresenta un tentativo di bilanciare le esigenze di sostenibilità con la necessità di semplificazione amministrativa. Tuttavia, resta il dubbio che questa nuova normativa possa creare sovrapposizioni con il quadro normativo esistente, accentuando la complessità anziché ridurla. Sarà fondamentale un attento monitoraggio per valutarne l’efficacia e l’impatto sul settore delle energie rinnovabili in Italia.

La normativa entrerà in vigore il 30 dicembre 2024. Regioni ed enti locali avranno 120 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Testo Unico Rinnovabili: obiettivi e ambiti di applicazione

Il decreto si propone di favorire la diffusione degli impianti di energia rinnovabile, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio. Le principali novità includono la definizione di tre regimi amministrativi: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica. L’introduzione di meccanismi come il silenzio-assenso e la riduzione dei tempi per la PAS (ora fissati a 30 giorni) mirano a snellire gli iter burocratici, incentivando gli investimenti nel settore.

Modifiche principali

Diverse le novità che meritano di essere segnalate.

  • Eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL), per semplificare la gestione per molti interventi.
  • Ampliate le attività in regime di attività libera, che ora includono interventi su aree vincolate, purché non visibili dall’esterno e realizzati con materiali tradizionali.
  • Nuove disposizioni sulla PAS, che prevedono una sola sospensione per eventuali integrazioni documentali e oneri istruttori per progetti sopra 1 MW di potenza.
  • Autorizzazione unica, concessa entro 120 giorni dalla Conferenza dei Servizi, con validità minima di cinque anni.

Le violazioni alle disposizioni comporteranno sanzioni amministrative più severe, per prevenire abusi e difformità.

Zone di accelerazione e impatti ambientali

Il decreto introduce anche il concetto di zone di accelerazione, aree in cui le procedure autorizzative vengono ulteriormente semplificate. Il GSE (Gestore dei Servizi energetici) si occuperà di una mappatura nazionale per individuare le aree terrestri e marine idonee, che saranno poi regolamentate da piani regionali e nazionali. Inoltre, interventi in attività libera e PAS non saranno soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), grazie a modifiche apportate al decreto legislativo n. 152/2006.

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daspo

Daspo: cos’è e come funziona Il Daspo è un provvedimento amministrativo che consiste nel divieto di accesso a manifestazioni sportive per un periodo determinato. Analizziamo come funziona e le tipologie oggi esistenti

Daspo (Divieto di Accesso alle manifestazioni sportive)

Il Daspo (abbreviazione di “Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive”) è una misura preventiva di natura amministrativa che viene applicata a chi è ritenuto responsabile di comportamenti violenti o pericolosi durante eventi sportivi. L’obiettivo principale di questa normativa è quello di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza, prevenendo gli episodi di violenza e mantenendo l’integrità degli eventi sportivi.

Di seguito analizziamo in dettaglio cos’è il Daspo, come funziona, le tipologie esistenti e quale legge lo ha istituito.

Cos’è il Daspo

Il Daspo è un provvedimento amministrativo che consiste nel divieto di accesso a manifestazioni sportive per un periodo determinato. Viene applicato nei confronti di individui che abbiano compiuto atti di violenza, disordini o altri comportamenti pericolosi durante eventi sportivi. È una misura preventiva, cioè destinata a impedire che chi ha compiuto determinati atti illeciti possa ripetere tali comportamenti in futuro, tutelando così l’ordine pubblico e la sicurezza degli spettatori, degli atleti e degli organizzatori.

Il Daspo non è una condanna penale, ma una sanzione amministrativa, che non prevede l’ingresso in carcere ma l’imposizione di un divieto di partecipazione a eventi sportivi. La durata di tale divieto può variare, ma solitamente va da un minimo di uno a un massimo di cinque anni.

La disciplina del Daspo

Il Daspo è stato istituito dalla Legge 401/1989, che ha introdotto una serie di misure contro la violenza nelle manifestazioni sportive. In particolare, l’articolo 6 della legge stabilisce che, in seguito a determinati comportamenti violenti o di disordine, l’autorità di pubblica sicurezza può disporre un divieto di accesso a manifestazioni sportive per i trasgressori. La legge è stata successivamente modificata e integrata con altre disposizioni che hanno ampliato le tipologie di reati che giustificano il Daspo e ne hanno esteso l’applicazione.

Un’importante evoluzione del Daspo è avvenuta nel 2017 con il Decreto Legge n. 8, che ha esteso l’applicazione del Daspo a tutti i tipi di eventi sportivi, non solo alle partite di calcio. Inoltre, sono stati previsti maggiori poteri per la Polizia di Stato, che può emettere il Daspo anche in base a specifiche situazioni di rischio o all’esistenza di precedenti comportamenti pericolosi. Il Daspo, quindi, non riguarda solo i tifosi più violenti, ma può essere applicato anche a chi rappresenta una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Come funziona il Daspo

Il Daspo viene emesso dalle autorità di pubblica sicurezza, solitamente dalla Polizia di Stato, in seguito a episodi di violenza o di disordini verificatisi in occasioni di manifestazioni sportive. La decisione viene presa sulla base di indagini e prove che dimostrano la responsabilità di una persona in atti di violenza o comportamento pericoloso.

Una volta emesso, il Daspo impedisce all’individuo di partecipare ad eventi sportivi, sia locali che internazionali, durante il periodo di validità del provvedimento. Il divieto può includere anche il divieto di avvicinarsi a determinate aree o stadi in occasione di eventi sportivi. In alcuni casi, il Daspo può prevedere l’obbligo di firma presso una stazione di polizia nei giorni in cui si svolgono gli eventi.

Se una persona violasse il Daspo, incorrerebbe in sanzioni più severe, tra cui l’arresto o l’estensione del divieto.

Tipologie di Daspo

Esistono diverse tipologie di Daspo, che possono variare in base alla gravità dei comportamenti violenti o illeciti e alla situazione specifica. Le principali tipologie sono:

Daspo Ordinario

Il Daspo ordinario è quello più comune e viene applicato a chi ha compiuto reati durante una manifestazione sportiva, come ad esempio risse, aggressioni, danneggiamento di beni, lancio di oggetti pericolosi o altri atti di violenza. La durata del divieto di accesso agli stadi varia da uno a cinque anni, e il provvedimento viene emesso dalla Questura o dalla Polizia di Stato.

Daspo Speciale

Il Daspo speciale è una versione più restrittiva, applicata a chi ha compiuto atti particolarmente gravi o che ha recidivato, ossia che ha già ricevuto un Daspo in passato e ha continuato a compiere comportamenti violenti o pericolosi. In alcuni casi, il Daspo speciale può comportare il divieto di accesso anche a tutte le manifestazioni sportive, comprese quelle che non abbiano attinenza con il precedente comportamento violento.

Daspo Urbano

Il Daspo urbano è una misura più recente e riguarda chi commette reati non necessariamente legati allo sport, ma che avvengono nelle vicinanze degli impianti sportivi o in contesti legati alla viabilità verso e dai luoghi di svolgimento di eventi sportivi. Può riguardare atti di vandalismo o anche episodi di teppismo che disturbano la sicurezza pubblica. Il Daspo urbano si estende anche ai comportamenti violenti in zone di particolare concentrazione di pubblico, come aree residenziali o centrali in prossimità degli stadi.

Pubblica amministrazione: pagamento fatture entro 30 giorni Pubblica amministrazione: obbligatorio provvedere al pagamento delle fatture commerciali entro il termine di 30 giorni

Fatture commerciali: pagamento a 30 giorni per le PA

Per la Pubblica amministrazione scatta l’obbligo di pagare le fatture commerciali a 30 giorni. Lo prevede la circolare n. 36 datata 8 novembre 2024 della Ragioneria di Stato.

Transazione commerciale: definizione

Il documento prima di occuparsi dei termini di pagamento chiarisce il significato di transazione commerciale. A tal fine richiama il decreto legislativo n. 231/2002, la legge n. 161/2014 e alcune recenti sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato.

La circolare chiarisce infatti che “sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione.” 

Più complessa l’individuazione del profilo soggettivo. Il decreto n. 231/2002, quando si occupa di transazioni commerciali, le individua come quelli intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione.

Lo stesso decreto definisce poi l’imprenditore come ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione. Ne consegue una definizione più ampia di quella contenuta nell’articolo 2082 del codice civile. Essa comprende infatti anche i lavoratori autonomi e i professionisti.

Spetterà pertanto alle singole amministrazioni valutare la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi per definire le fattispecie di spesa che, correlate con l’emissione della fattura elettronica, potrebbero rientrare o non rientrare nell’ambito delle transazioni commerciali.

Pubblica amministrazione: pagamento a 30 giorni

Quando la pubblica amministrazione è parte di una transazione commerciale nella sua qualità di committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo. Controparte a fronte del. Pagamento deve emettere la relativa fattura elettronica.

Occorre ricordare a questo proposito che il legislativo n. 231/2002 ha attuato la direttiva Europea 2000/35/CE che contrasta i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Detto decreto, all’art. 4 dedicato ai termini di pagamento, prevede che nelle varie ipotesi contemplate dal comma 2 della alle lettere a), b), c) e d) gli stessi non possano superare in genere i 30 giorni.

Il comma 4 però contempla un’opzione di cui possono avvalersi le PA. Nelle transazioni commerciali infatti, se il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso e in forma scritta, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni. Tal proroga però deve essere giustificata da ragioni oggettive legate alla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche. In ogni caso la proroga non può consentire pagamenti superiori al termine di 60 giorni. 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi della M1C1 Riforma 1.11 del PNRR verrà svolta tenendo conto del rispetto dei termini medi di pagamento appena vista, ossia di 30 e 60 giorni.

La circolare è severa sul rispetto di queste tempistiche. Essa precisa infatti che “anche laddove limpresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, lamministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni. Inoltre appare opportuno ricordare che, in ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni. Pertanto, la fissazione di una scadenza superiore a tale termine risulterebbe illegittima, in quanto contraria al quadro normativo vigente.”

 

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conducenti taxi e ncc

Conducenti taxi e Ncc: no alla residenza nella regione La Consulta ha dichiarato illegittimo costituzionalmente il requisito della residenza nella regione per i conducenti di taxi e Ncc

Conducenti taxi e Ncc, requisito residenza

“Non è costituzionalmente legittimo il requisito della residenza in uno dei comuni della regione per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di taxi e di NCC”. Così la Consulta (sentenza n. 183/2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria n. 17 del 1994. La norma imponeva come requisito per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di taxi e di noleggio con conducente (NCC) il fatto di essere residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria. La Corte ha ritenuto tale disposizione incompatibile con la Costituzione, in particolare con i principi di ragionevolezza e concorrenza.

Il contesto della norma regionale e il giudizio del TAR Umbria

La norma regionale in questione era stata già censurata dal TAR Umbria, che aveva rilevato come il requisito della residenza fosse lesivo del principio di ragionevolezza e ostacolasse la libera concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea. Secondo il TAR, tale disposizione impediva l’ingresso di nuovi lavoratori o imprese nel “bacino lavorativo” regionale, limitando di fatto la possibilità di accesso al mercato per chi non fosse residente in Umbria. Il tribunale amministrativo aveva inoltre invocato la violazione dell’art. 117 della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, e la violazione dei principi della legge quadro n. 21 del 1992 riguardante il trasporto pubblico locale non di linea.

La posizione della Corte Costituzionale

La Corte ha accolto la questione sollevata, ritenendo che la norma regionale violasse sia il vecchio che il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione. La Corte ha sottolineato che, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, il sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regioni è cambiato, ma alcuni limiti posti all’esercizio della potestà legislativa regionale sono rimasti invariati, tra cui la tutela della concorrenza. Questo principio, che la Corte ha riconosciuto come uno dei valori fondanti del diritto dell’Unione Europea, deve essere rispettato anche dalla legislazione regionale, in quanto impone limiti all’esercizio della legislazione autonoma da parte delle Regioni.

La tutela della concorrenza e il principio di ragionevolezza

La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, che ha sempre riconosciuto la libera concorrenza come un principio ordinatore fondamentale del diritto europeo, ma anche dell’ordinamento interno, in quanto presidiato dall’art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica. Secondo la Corte, anche prima della riforma del Titolo V, la concorrenza costituiva un limite all’esercizio della potestà legislativa regionale, e tale limite non può essere ignorato nemmeno nel nuovo sistema di riparto delle competenze.

L’inadeguatezza del requisito della residenza

Inoltre, la Corte ha ritenuto che il requisito della residenza fosse lesivo anche del principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 della Costituzione. La Corte ha osservato che tale requisito, che impone una localizzazione geografica come condizione per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti, rappresenta uno strumento sproporzionato rispetto allo scopo che la norma intendeva perseguire, ossia garantire l’adeguata professionalità e la conoscenza del territorio da parte degli aspiranti conducenti. La Corte ha ritenuto che il principio di ragionevolezza esiga che i mezzi utilizzati per raggiungere un obiettivo non siano eccessivi rispetto al fine da conseguire.

decreto tariffe

Decreto Tariffe: le nuove cure gratuite per i cittadini Decreto Tariffe: dal 30 dicembre 2024 i cittadini potranno usufruire di nuove cure del tutto gratuite da parte del Servizio Sanitario nazionale

Decreto Tariffe: accordo Conferenza Stato- regioni

Il nuovo decreto tariffe per l’accesso ai nuovi LEA, che modifica il DM  del 23.06.2023, rappresenta un aggiornamento storico per la sanità pubblica italiana. Il provvedimento segna un infatti significativo passo avanti nel miglioramento dell’accesso ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Il testo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e redatto dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, introducendo modifiche sostanziali al nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza protesica, aggiornati rispettivamente dopo 28 anni e 25 anni.

Aggiornamento necessario

Il nomenclatore tariffario vigente, fermo al 1996 per la specialistica ambulatoriale e al 1999 per lassistenza protesica, non rispondeva più alle esigenze del sistema sanitario e alle innovazioni medico-scientifiche degli ultimi decenni. Il nuovo decreto è stato elaborato con l’obiettivo di allineare il sistema tariffario ai progressi tecnologici e garantire unequità nellaccesso alle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale. Questo aggiornamento coinvolge 1.113 prestazioni, che rappresentano il 35% del totale di quelle incluse nel nomenclatore, composto da 3.171 voci.

Impatto economico e finanziario

Dal punto di vista economico, il nuovo decreto prevede un impatto finanziario significativo. Rispetto alle tariffe vigenti dal 2012, l’aggiornamento comporterà un incremento delle risorse pari a 550 milioni di euro, dimostrando un forte impegno del governo nel migliorare la qualità e l’accessibilità delle prestazioni sanitarie. L’introduzione del nuovo nomenclatore tariffario, rispetto a quello pubblicato nel 2023, avrà inoltre un impatto di 147,3 milioni di euro sul bilancio pubblico, garantendo rimborsi più congrui per tutti gli operatori sanitari, sia pubblici che privati.

Decreto Tariffe: metodologia

La stesura del nuovo decreto è avvenuta con una metodologia innovativa, che ha tenuto conto di diversi parametri, tra cui i valori tariffari attualmente applicati nelle 21 regioni e province autonome italiane e il costo pieno delle prestazioni, calcolato grazie all’aiuto di moltissime strutture sanitarie pubbliche e private.

Il processo ha visto un’ampia partecipazione di esperti e rappresentanti di settore, con numerose interlocuzioni tecniche condotte insieme alle organizzazioni più rappresentative. La proposta finale è stata approvata dalla Commissione nazionale tariffe, composta da membri delle Regioni, del MEF e di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Aggiornamento dei LEA e novità

Uno degli obiettivi principali del nuovo decreto è quello di garantire la piena implementazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti nel DPCM del 2017. Grazie al nuovo tariffario, verranno superate le disomogeneità assistenziali che ancora oggi penalizzano i cittadini di alcune aree del Paese, consentendo di usufruire di prestazioni aggiornate e innovative.

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Tra le principali novità per la specialistica ambulatoriale troviamo:

  • Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): le prestazioni saranno rese uniformi su tutto il territorio nazionale, migliorando l’accesso per le coppie che necessitano di questi trattamenti.
  • Diagnosi e monitoraggio di malattie rare e celiachia: saranno incluse prestazioni specifiche per il riconoscimento precoce e la gestione di queste patologie.
  • Diagnostica per immagini avanzata: introduzione di procedure ad alta precisione come l’enteroscopia con microcamera ingeribile, che migliora l’accuratezza diagnostica.
  • Consulenza genetica: verrà offerta a chi si sottopone a indagini per confermare o escludere diagnosi sospette, aumentando la precisione e personalizzazione dei percorsi diagnostici.
  • Radioterapia innovativa: saranno incluse nuove tecniche come la radioterapia stereotassica, l’adroterapia e la radioterapia con braccio robotico, garantendo trattamenti di alta qualità e meno invasivi.

Prestazioni per l’assistenza protesica

Anche l’assistenza protesica subisce un importante aggiornamento, con l’introduzione di dispositivi tecnologicamente avanzati:

  • Ausili informatici e di comunicazione: inclusi strumenti come i comunicatori oculari e tastiere adattate per persone con disabilità gravissime, migliorando significativamente la qualità della vita e l’autonomia di questi pazienti.
  • Apparecchi acustici digitali: aggiornamento degli apparecchi acustici, che saranno dotati delle più recenti tecnologie digitali per garantire una migliore qualità dell’
  • Domotica e sensori di comando e controllo ambientale: dispositivi per l’automazione domestica e il controllo degli ambienti saranno disponibili per facilitare la vita quotidiana dei pazienti con difficoltà motorie.
  • Protesi avanzate: inclusione di arti artificiali ad alta tecnologia, con funzionalità potenziate grazie a sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo.

Aggiornamenti nomenclatore necessari

L’adozione del nuovo nomenclatore rappresenta solo un primo passo verso un sistema sanitario più aggiornato e inclusivo. Il Ministero della Salute ha già predisposto due decreti (un DM e un DPCM) che estenderanno ulteriormente i LEA, introducendo nuove prestazioni e ampliando gli screening neonatali per includere patologie gravi come l’atrofia muscolare spinale (SMA). L’incremento delle risorse per l’assistenza ambulatoriale e protesica sarà di circa 700 milioni di euro rispetto al 2012.

Legge di bilancio: revisione biennale delle tariffe

Inoltre, il Ministero ha proposto un emendamento nella Legge di Bilancio per permettere l’aggiornamento delle tariffe già nel corso del 2025. Tale norma prevede una revisione biennale delle tariffe, basata sull’analisi dei costi rilevati in un panel di strutture sanitarie pubbliche e private, garantendo così un tempestivo adeguamento dei rimborsi agli operatori.

 

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Liste d’attesa: il decreto contro i ritardi Liste d’attesa: un nuovo decreto del Governo riconosce poteri sostitutivi all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria

Liste d’attesa: il nuovo decreto del Governo

Le lunghe liste d’attesa per le prestazioni sanitarie rappresentano un problema cronico nel nostro Paese. Le legge n. 107/2024, che ha convertito il decreto legge n. 73/2024 e che è in vigore da agosto 2024 si è occupata dettagliatamente del problema al fine di ridurre i tempi.

Ora però è pronto il nuovo decreto del Governo che attribuisce al Ministero della Salute poteri più incisivi per rendere più concreta la legge e attuarne gli obiettivi in modo più efficiente. Il decreto  individua infatti modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria.

Organismo di controllo per il rispetto delle liste d’attesa

Al centro del nuovo decreto c’è infatti l’attribuzione di importanti poteri sostituivi all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dipendente dal Ministero della Salute.

Questo organismo ha il compito di monitorare costantemente le attività delle Regioni e di intervenire in caso di ritardi o inadempienze nell’erogazione delle prestazioni.

In caso di mancata individuazione del Ruas o di ripetute violazioni degli obiettivi fissati dal decreto n. 73/2023, l’Organismo può infatti esercitare il potere sostitutivo, intervenendo direttamente nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria regionale.

Tempi e modi dell’ intervento sostitutivo

Il decreto prevede una procedura dettagliata per l’esercizio del potere sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi rispetto agli obiettivi previsti dal decreto.

L’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dopo avere contattato il ritardo o l’inadempimento, previa comunicazione al Ministero, concede all’amministrazione un termine massimo 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni o porre rimedio alla situazione.

Decorso questo termine, l’Organismo può decidere di sostituirsi alla Regione o di indicarle le linee operative da seguire. La sostituzione viene comunicato al Ministero della Salute.

Nei casi più complessi, in cui il potere sostitutivo sia durevole, il potere del soggetto titolare non è escluso e costui può anche chiedere di esercitarlo. L’Organismo da parte sua può anche autorizzarlo assegnando però un termine entro il quale il titolare deve provvedere.

Concluso il procedimento se il titolare ha tenuto un comportamento attivo l’Organismo può anche revocare il provvedimento adottato in sostituzione.

Relazioni per una maggiore trasparenza

L’Organismo che esercita detto potere sostitutivo deve renderne edotto il Ministero. A tale fine è  tenuto a redigere una relazione dettagliata sulla  propria attività, garantendo così la massima trasparenza e rendicontazione da consegnare anche all’amministrazione interessata.

 

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decreto salva infrazioni

Decreto Salva Infrazioni: legge in vigore Il decreto Salva infrazioni UE, dopo l'ok definitivo del Parlamento al ddl di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 15 novembre

Decreto Salva infrazioni UE

Il decreto Salva infrazioni UE (Decreto legge n. 131/2024) che si pone l’obiettivo di risolvere le procedure di infrazione e pre-infrazione che gravano sullo Stato Italiano, è stato convertito in legge dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, per entrare in vigore il giorno successivo.

Il testo del decreto era stato approvato mercoledì 4 settembre 2024 dal Consiglio dei Ministri per risolvere 16 casi di infrazioni contestate.

Vediamo cosa prevede il testo della nuova legge n. 166/2024, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Scarica il testo coordinato (del dl 131/2024 con la legge di conversione 166/2024)

Decreto Salva infrazioni UE: procedure interessate

Le procedure di cui si occupa la nuova legge spaziano dai contratti a termine, al trattamento previdenziale dei magistrati onorari al recepimento della direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati, fino alle misure adeguate per migliorare la qualità dell’aria.

Contratti a termine

L’articolo 11 della nuova legge si occupa dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per la violazione della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore privato. La legge italiana (art. 28, co. 2, Dlgs 81/2015) era contestata per i paletti previsti nel computo dell’indennità, in quanto prevedeva una misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, quale somma onnicomprensiva.

La nuova disposizione, invece, permette al lavoratore di ottenere un’indennità superiore se lo stesso dimostra di aver subito un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione (comma 3) che prevedeva la riduzione della metà dei minimi e massimi del risarcimento allorquando i CCNL prevedano l’assunzione di già occupati con contratti a termine in specifiche graduatorie.

Magistrati onorari

Tra le procedure interessate il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081), il diritto di avvalersi di un difensore  in alcuni atti di indagine e il diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad un altra persona di fiducia in caso di arresto e di fermo (n. 2023/2006)”.

Ministero giustizia

Il testo si occupa poi delle: “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativo-contabile del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037), del corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090), del completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231) e della procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092)”.

Concessioni balneari

Tra le procedure di infrazione di maggior rilievo ci sono quelle che riguardano le concessioni balneari. La soluzione al problema è il risultato della collaborazione tra Roma e Bruxelles.

Il compromesso raggiunto tiene conto della necessità di aprire il mercato delle concessioni, tutelando nel contempo le aspettative degli attuali concessionari.

Per raggiungere questo obiettivo le concessioni balneari attualmente in essere vengono prorogate fino al 30 settembre 2027. Il decreto prevede però l’obbligo di avviare le gare per le nuove concessioni entro giugno 2027.

Le nuove concessioni potranno avere una durata minima di 5 anni e massima di 20 anni. In questo modo il concessionario può ammortizzare i costi sostenuti per il personale e gli investimenti sostenuti. Non solo, il concessionario subentrante sarà tenuto a riconoscere a quello uscente un indennizzo. L’importo dovrà essere “pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente unequa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.”

Miglioramento della qualità dell’aria

Di estremo interesse le misure finalizzate a superare le procedure di infrazione  n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

La norma, modificata alla Camera prevede lo stanziamento di risorse per concorrere all’attuazione efficace degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei  relativi interventi in materia di mobilità e per finanziare gli interventi nelle zone in cui è intervenuto il superamento dei valori limiti di qualità dell’aria.

Previsto poi un Piano elaborato dalla cabina di regia e approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata della durata di 24 mesi, prorogabile di altri 24, sulla cui attuazione è tenuto a monitorare il Ministero dell’Ambiente.

Vedi il dossier della Camera

Ti interessa l’argomento? Leggi “Concessioni balneari: la proroga viola la Bolkestein

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studenti plusdotati

Studenti plusdotati: piani formativi ad hoc Studenti plusdotati: al Senato un ddl che prevede piani didattici personalizzati e un referente dedicato

Studenti plusdotati: ratio del ddl n. 180

Per gli studenti plusdotati sono in arrivo piani di formazione personalizzati. Lo prevede il disegno di legge n. 180, in corso di esame in Commissione al Senato da lunedì 11 novembre 2024.

Il disegno di legge nasce dall’iniziativa del parlamentare Pierantonio Zanettin ed è composto da 10 articoli.

Con questo disegno di legge ci si propone di uniformare la legislazione italiana a quella di diversi paesi europei, che da anni si preoccupano di valorizzare gli alunni plusdotati per fornire loro insegnamenti appropriati per valorizzare e potenziare le loro capacità.

Gli Stati Uniti hanno molto a cuore questo tema. Nelle scuole di questo paese i ragazzi plusdotati vengono inseriti fin dai primi anni scolastici in programmi speciali.

I ragazzi più dotati devono infatti poter disporre di programmi adeguati, che consentano loro di saltare alle classi superiori e terminare prima il percorso di studi.

Una disciplina specifica è necessaria sia per sviluppare pienamente il potenziale di questi ragazzi, sia per preparare un personale docente in grado di supportare le esigenze di apprendimento di questi studenti capaci e precoci.

Pari opportunità agli studenti plusdotati

Il disegno di legge all’articolo 1 individua la finalità primaria dell’intervento normativo, ossia garantire pari opportunità di formazione agli studenti più dotati, senza trascurare le loro necessità sociali ed emotive.

Questa finalità si può perseguire però con il necessario coinvolgimento anche di insegnanti, genitori e specialisti.

Riconoscimento del potenziale cognitivo

L’articolo 2  prevede che il riconoscimento del potenziale dello studente debba essere individuato da specialisti come neuropsichiatri infantili, psichiatri e psicologi specializzati.

Al riconoscimento possono procedere sia medici delle strutture sanitarie pubbliche, che private accreditate. Il riconoscimento, una volta effettuato, viene comunicato alla famiglia e, in accordo con la stessa, alla scuola frequentata dal figlio.

Referente scolastico per l’alto potenziale

L’articolo 3 del ddl prevede la figura del referente scolastico presso ogni scuola di ordine e grado.

Questa figura è tenuta a partecipare a corsi di aggiornamento specifici della durata di 20 ore il primo anno e 15 ore negli anni a seguire. Il tutto presso università, associazioni accreditate e strutture private.

Al termine del percorso il soggetto deve sostenere un esame per ottenere il certificazione di abilitazione alla funzione di referente. Il ddl assegna a questo soggetto il compito di predisporre piani didattici personalizzati e in accordo con le famiglie propone il passaggio dellalunno alle classi superiori, la cui iscrizione è consentita ai sensi dell’art. 5 del ddl.

Formazione personale scolastico

Gli insegnanti e lo psicologo delle scuole di ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi di formazione presso università associazioni e strutture, sull’alto potenziale della durata minima di 10 ore il primo anno e a seguire di 5 ore. In questo modo potranno individuare più facilmente gli alunni con potenziale e adottare le iniziative e le misure più idonee.

Misure didattiche per studenti capaci e precoci

Il ddl prevede che all’inizio di ogni anno scolastico le scuole debbano adottare programmi didattici personalizzati che tengano conto anche delle necessità relazionali ed emotive di questi alunni.

Questi piani possono contemplare anche la frequentazione di classi superiori per apprendere nuove materie o approfondirne una o più.

Le misure didattiche devono essere periodicamente monitorate per valutarne l’efficacia.

Per tutte queste attività e scuole possono avvalersi dell’aiuto di figure professionali.

Attuazione ddl

Il ddl richiede per la sua attuazione l’adozione di un regolamento con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di intesa con il Ministero della salute.

Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome possono procedere all’attuazione del ddl nel rispetto delle loro competenze e dei loro Statuti.

 

Leggi anche: Ddl Valditara: le nuove misure per la scuola

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riuso edilizio

Riuso edilizio: la pronuncia della Consulta La Corte Costituzionale boccia alcune norme della regione Sardegna in materia di riuso edilizio e aggiudicazione dei contratti pubblici

Riuso edilizio e aggiudicazione dei contratti pubblici: la Consulta, con la sentenza n. 174/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2023, impugnate dal Governo.

Il riuso edilizio

La prima disposizione (art. 4, comma 1, lettera a, numero 1), modificando l’art. 124, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2023, prevede che gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra degli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico edilizie comunali e regionali.

La Corte ha ritenuto che “una simile disciplina contrasta con la necessità che le deroghe agli indici di densità edilizia introdotte dal legislatore regionale siano connotate dall’eccezionalità e dalla temporaneità, nel rispetto del principio di pianificazione urbanistica espresso dall’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942”.

La norma impugnata è stata dichiarata illegittima nella parte in cui consente, in via stabile, di superare gli indici volumetrici, in violazione del suddetto principio, che limita la competenza legislativa regionale primaria in materia di «edilizia ed urbanistica» (art. 3, primo comma, lettera f, dello statuto).

Aggiudicazione contratti pubblici

La seconda disposizione (art. 7, comma 16) inserisce nell’art. 37 della legge regionale n. 8 del 2018 un nuovo comma 3-bis, prevedendo che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa «costituisce requisito di ammissione dell’offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all’offerta tecnica stessa».

La Consulta ha ritenuto che il legislatore regionale, imponendo un inderogabile punteggio minimo dell’offerta tecnica, abbia leso l’autonomia di scelta delle stazioni appaltanti, precludendo ad esse una diversa ponderazione dei criteri di valutazione delle offerte, in contrasto con l’art.108 del vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023).

Conseguentemente, “la disposizione impugnata ha superato i limiti che le norme di tale codice sulla scelta del contraente, adottate dallo Stato in nome della tutela della concorrenza, pongono alla potestà legislativa regionale primaria in materia di «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione» (art. 3, primo comma, lettera e, dello statuto)”.

Il giudice delle leggi ha osservato, inoltre, che la garanzia di un confronto concorrenziale effettivo necessita dell’autonomia delle stazioni appaltanti nella valutazione caso per caso della migliore offerta. Ha sottolineato, inoltre, che tale autonomia – anche al fine di favorire la concorrenza – è stata rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 rispetto alle precedenti sue versioni, come è chiaramente dimostrato dalle importanti norme contenute nei primi tre articoli del codice, dedicate ai «principi generali» che regolano la contrattualità pubblica: principio del risultato (art. 1), principio della fiducia (art. 2) e principio dell’accesso al mercato (art. 3). L’autonomia delle stazioni appaltanti, dunque, risulta potenziata: limitarla significherebbe pregiudicare la competizione tra le imprese che aspirano all’aggiudicazione del contratto.