cittadinanza italiana per matrimonio

Cittadinanza italiana per matrimonio Cittadinanza italiana per matrimonio: normativa, chi può chiederla e quali requisiti occorrono, tempi, procedura e rigetto dell'istanza

Cittadinanza italiana per matrimonio: acquisto

L’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio è una delle modalità previste dalla legge per diventare cittadini italiani. Si tratta di una procedura amministrativa regolata dall’articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, che consente al coniuge di un cittadino italiano di ottenere la cittadinanza a determinate condizioni di residenza, convivenza e regolarità giuridica.

Normativa di riferimento

La cittadinanza per matrimonio è disciplinata da:

  • Art. 5 della Legge n. 91/1992 (“Nuove norme sulla cittadinanza”);
  • Regolamento di attuazione DPR n. 572/1993;
  • Modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2018 (Decreto Salvini), convertito in L. n. 132/2018;
  • Circolari ministeriali e aggiornamenti disponibili sul sito del Ministero dell’Interno.

Questa forma di acquisizione è facoltativa e subordinata alla presentazione di un’apposita istanza da parte dell’interessato, che deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

Chi può richiederla

Può richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio:

  • il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano (anche naturalizzato), se il matrimonio è regolarmente trascritto nei registri di stato civile italiano;
  • il coniuge legalmente residente in Italia o all’estero.

Requisiti per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio

I principali requisiti per presentare l’istanza sono:

  1. Durata del matrimonio:
    • se i coniugi risiedono in Italia, è necessario che siano trascorsi almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio;
    • se risiedono all’estero, il termine è di 3 anni;
    • questi termini sono dimezzati ( 1 anno o 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dalla coppia.
  1. Residenza legale o iscrizione AIRE:
    • il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia.
  1. Validità del matrimonio:
    • il vincolo matrimoniale deve essere ancora in essere al momento del giuramento;
    • non deve essere intervenuta la separazione legale, l’annullamento o il divorzio.
  1. Assenza di condanne penali gravi e di pericoli per la sicurezza della Repubblica.
  2. Conoscenza della lingua italiana
    • A partire dal 4 dicembre 2018, il richiedente deve dimostrare una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1, mediante certificazione rilasciata da enti riconosciuti (es. Università per Stranieri di Perugia o Siena, Dante Alighieri, CILS).

Presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata online tramite il portale del Ministero dell’Interno (ALI – https://portaleservizi.dlci.interno.it);

Va corredata da documentazione anagrafica, penale, certificato di conoscenza linguistica, versamento del contributo di 250,00 euro e marca da bollo di 16,00 euro.

Tempi per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio

La normativa prevede che il procedimento si concluda entro 24 mesi, prorogabili fino a 36 mesi nei casi più complessi, come stabilito dall’art. 9-ter della L. 91/1992 per le domande presentate dopo il 21 dicembre del 2020. l conteggio parte dalla data di completa ricezione della documentazione, non da quella di invio della domanda.

Tuttavia, nella prassi, i tempi possono risultare variabili, soprattutto in base alla Prefettura competente, alla completezza dell’istanza e all’eventuale necessità di integrazione documentale.

Fasi della procedura:

  1. presentazione dell’istanza online sul portale ALI;
  2. verifica dei documenti da parte della Prefettura (se residente in Italia) o del Consolato (se all’estero);
  3. istruttoria ministeriale e verifica dei requisiti;
  4. decreto di concessione della cittadinanza;
  5. giuramento di fedeltà alla Repubblica, da effettuare entro 6 mesi dalla notifica del decreto presso il Comune di residenza o l’autorità consolare.

Cause di rigetto della domanda

L’istanza può essere rigettata nei seguenti casi:

  • intervenuta separazione o scioglimento del matrimonio;
  • presenza di condanne penali rilevanti;
  • documentazione incompleta o falsa;
  • mancata conoscenza certificata della lingua italiana;
  • motivi di sicurezza dello Stato (parere negativo dei servizi di intelligence).

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voto domiciliare disabili

Voto domiciliare disabili: cosa prevede la legge Voto domiciliare disabili: quali sono le fonti, anche recenti, che riconoscono e disciplinano il diritto di voto del disabile domicilio

Voto domiciliare disabili: legge 46/2009

La prima fonte che da tempo riconosce il voto domiciliare ai disabili di cui all’articolo 3 della legge 104/1992 è la legge n. 46/2009.

L’articolo 1 di questa legge però riconosce questo diritto solo agli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.”

Il voto dal domicilio è consentito su richiesta espressa del soggetto, previa presentazione di una dichiarazione da recapitare al Sindaco del Comune tra il quarantesimo e il ventesimo giorno anteriore alla data della votazione e un certificato medico entro il termine di 45 giorni precedenti la votazione.

Voto domiciliare disabili: sentenza della Consulta

La sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 108/1968 nella parte in cui non permette all’elettore impossibilitato a causa di un impedimento fisico di poter firmare la lista dei candidati in un modo alternativo.

Ministero dell’Interno: circolare n. 17/2025

Con la circolare n. 17/2025 il Ministero dell’Interno ha precisato che il principio sancito dalla pronuncia delle Consulta, riguardante le elezioni regionali, è applicabile anche ad altri tipi di elezioni. Il tutto anche nel rispetto del principio di uguaglianza.

Quando sancito dalla Consulta deve quindi ritenersi applicabile a tutte le elezioni. Il disabile impossibilitato a votare nelle forme ordinarie, potrà quindi esercitare legittimamente il proprio diritto di voto apponendo la propria firma digitale  sulle liste dei candidati. Si ricorda infatti che la firma digitale rappresenta un accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione ONU sui diritti dei disabili, per garantire loro l’esercizio dei diritti umani e delle libertà.

 

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malasanità e danno erariale

Malasanità e danno erariale: la transazione non prova la colpa medica La Corte dei conti chiarisce: l’accordo transattivo tra paziente e Asl non basta a dimostrare la responsabilità del medico. Serve la prova della colpa grave

Malasanità e danno erariale

Malasanità e danno erariale: la sola stipula di un accordo transattivo tra l’Azienda sanitaria e il paziente non è sufficiente a fondare la responsabilità del personale sanitario. Lo ha chiarito la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria – con la sentenza n. 45 del 18 marzo 2025, ribadendo che la transazione può rappresentare un indice di possibile danno pubblico, ma non vale come prova automatica di colpa grave del medico.

Il caso: paralisi ostetrica e richiesta di risarcimento

Il procedimento ha preso le mosse da un’azione promossa dalla Procura contabile nei confronti di un ginecologo e di un’ostetrica, chiamati a rispondere del danno erariale indiretto che sarebbe derivato all’Azienda sanitaria in seguito al risarcimento riconosciuto ai genitori di una neonata affetta da paralisi ostetrica del plesso brachiale destro (C5-C6). La lesione, secondo l’accusa, sarebbe stata causata da errate manovre durante il parto.

L’Azienda, senza attendere un accertamento giudiziale, aveva sottoscritto una transazione con i familiari, su impulso della propria compagnia assicurativa, basandosi su una consulenza medico-legale di parte.

Nessuna colpa grave, nessuna responsabilità

La Corte, tuttavia, ha respinto la domanda risarcitoria. In primo luogo ha escluso l’applicabilità della legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) per ragioni temporali, trattandosi di fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ma soprattutto ha rilevato l’assenza di prova circa una condotta illecita e, comunque, l’assenza di colpa grave da parte dei sanitari.

Secondo i giudici contabili, non vi era riscontro clinico di una condizione di distocia della spalla, fattore cruciale per attribuire l’evento lesivo all’operato medico. Al contrario, il buon indice di Apgar al momento della nascita costituiva un elemento indiziario in favore della correttezza dell’intervento sanitario.

L’accordo transattivo non vincola il giudice

Elemento centrale della decisione è il chiarimento sul valore della transazione nel giudizio di responsabilità: essa, spiegano i giudici, non costituisce di per sé prova della colpa del medico. L’accordo tra l’Azienda e i genitori ha infatti natura negoziale e non contiene un accertamento formale di responsabilità, configurandosi come “res inter alios acta”, cioè un atto giuridico non opponibile a chi non vi ha preso parte (artt. 1372 e 1965 c.c.).

Il giudice contabile è dunque tenuto ad accertare autonomamente e rigorosamente i presupposti della responsabilità, in particolare la condotta illecita, la colpa grave e il nesso causale tra l’agire del medico e il danno. Solo in presenza di tali elementi può essere pronunciata una condanna per danno erariale.

Formweb

Formweb, il portale per gli avvocati Processo amministrativo telematico: arriva Formweb, il portale per gli avvocati e i collaboratori per il deposito degli atti

Processo amministrativo telematico: Formweb

Il processo amministrativo telematico compie un altro passo in avanti. È stato introdotto infatti il “Formweb”, un nuovo portale, il cui funzionamento è stato dettagliato nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 109, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2025.

Il decreto è in vigore dal 20 maggio 2025 e dal 1° giugno 2025 sarà possibile accedere al fascicolo informatico con identità digitale.

In alcuni uffici inizierà una fase sperimentale del Formweb. Il suo impiego a regime diventerà obbligatorio dal 1° febbraio 2026 per il deposito degli atti.

Fino al 31 gennaio 2026, presso tutti i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, continueranno pertanto a valere le vecchie regole di deposito, ossia a mezzo PEC e con upload.

Formweb: come funziona

Formweb consiste, nello specifico, in un’interfaccia web per il deposito guidato di atti e documenti. Esso genera un “Riepilogo Deposito Formweb” da sottoscrivere digitalmente.

I depositi sono tempestivi e vengono documentati con la ricevuta automatica del portale che deve essere generata entro le 24 del giorno di scadenza.

PAT: accesso a Formweb e responsabilità

Avvocati, parti e collaboratori dei difensori potranno accedere al portale Formweb. L’accesso dovrà avvenire tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS). Da segnalare l’importante novità rappresentata dall’estensione ai collaboratori. La responsabilità esclusiva per i depositi resta però del difensore.

Depositi cartacei: come funziona

Il deposito cartaceo sarà ancora consentito, ma solo per eccezionali ragioni tecniche come il malfunzionamento del sistema informatico, l’incompatibilità dei documento con il SIGA e casi particolari previsti dalla normativa. Non costituiscono eccezione però le dimensioni dei documenti per l’upload, a meno che il file non possa essere diviso o compresso.

Evoluzione del processo amministrativo telematico

Il processo amministrativo è telematico dal 2017. Con Formweb si fa un ulteriore passo in avanti nel superare il sistema PEC e upload. Il nuovo portale presenterà l’indubbio vantaggio di semplificare gli adempimenti, in base all’obiettivo espresso dal nostro legislatore.

cittadinanza italiana

Cittadinanza italiana: cosa prevede la nuova legge Cittadinanza italiana: in vigore la legge di conversione del decreto che valorizza il principio del legame affettivo e limita l’acquisto automatico per due generazioni

Cittadinanza italiana: legge in vigore

E’ in vigore dal 24 maggio 2025, la legge n. 74/2025 di conversione del decreto legge n. 36/2025 approvato definitivamente dalla Camera nei giorni scorsi, che introduce alcune e importanti modifiche in materia di cittadinanza, restringendo i criteri di acquisizione.

Scarica il testo coordinato del dl n. 36/2025 con la legge di conversione n. 74/2025

Rafforzato il principio del legame affettivo

L’obiettivo principale della nuova legge è la regolamentazione della trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis, rafforzando il principio di un legame effettivo con l’Italia per i discendenti di cittadini italiani nati all’estero.

Tale misura mira ad allineare la normativa italiana con quella di altri Paesi europei. Essa inoltre vuole garantire che la libera circolazione nell’Unione Europea sia riservata a chi mantiene un effettivo rapporto con la nazione di origine.

Le nuove regole

Queste le nuove regole in materia di acquisto della cittadinanza:

I nati all’estero con doppia cittadinanza non acquisiscono automaticamente quella italiana. Questo vale anche per chi è nato all’estero prima dell’entrata in vigore della disposizione.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni per cui si applica la normativa precedente:

  • se lo stato di cittadino italiano è stato riconosciuto o se è stata ricevuta comunicazione di appuntamento per la domanda entro il 27 marzo 2025;
  • se lo stato di cittadino è stato accertato giudizialmente tramite una domanda presentata entro il 27 marzo 2025;
  • se uno dei genitori o dei nonni possedeva solo la cittadinanza italiana;
  • se uno dei genitori o degli adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

Dichiarazione volontà

Nuove modalità di acquisizione della cittadinanza italiana “per beneficio di legge” (e non per nascita). Un minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani per nascita, può ottenere la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore ne dichiarano la volontà.

Questa dichiarazione richiede però:

  • la successiva residenza legale e continuativa del minore in Italia per almeno due anni;
  • in alternativa, la dichiarazione di volontà deve essere presentata entro un anno dalla nascita o dal riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano.

Se il minore acquisisce la cittadinanza italiana in questo modo e possiede un’altra cittadinanza, ha la facoltà di rinunciare a quella italiana al raggiungimento della maggiore età.

Infine il figlio minore di un genitore che acquista la cittadinanza può a sua volta acquisirla, ma solo se risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi alla data in cui il genitore acquisisce la cittadinanza (o dalla nascita, se il minore ha meno di due anni).

Controversie in materia di cittadinanza e apolidi

La legge introduce infine nuove disposizioni per la gestione delle controversie sulla cittadinanza e lo stato di apolidia.

  • Nelle dispute legali per l’accertamento della cittadinanza italiana, non sono ammesse prove tramite giuramento o testimonianza, a meno che la legge non preveda espressamente il contrario. L’onere di dimostrare che non ci sono motivi per il mancato acquisto o la perdita della cittadinanza ricade su chi chiede l’accertamento.

Casi particolari

Gli stranieri residenti all’estero, discendenti da cittadini italiani e provenienti da Stati con una storica emigrazione italiana possono entrare e soggiornare in Italia per motivi di lavoro subordinato senza rientrare nelle quote massime previste dal decreto flussi. Un futuro decreto interministeriale definirà quali sono questi Stati.

Ridotto da tre a due anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto per la concessione della cittadinanza a uno straniero il cui genitore o nonno sia (o sia stato) cittadino italiano per nascita.

Opportunità di riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che sono nati in Italia o vi hanno risieduto per almeno due anni continuativi, e che l’hanno persa in base a specifiche disposizioni della legge n. 555 del 1912. Per riacquisirla, dovranno presentare una dichiarazione in tal senso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

 

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immigrazione irregolare

Immigrazione irregolare: le nuove misure di contrasto Immigrazione irregolare: in vigore dal 24 maggio la legge n. 75/2025 che ha convertito il decreto n. 37/2025 su rimpatri e trasferimenti in Albania

Immigrazione irregolare: legge in Gazzetta

La legge n. 75/2025 che ha convertito il decreto legge n. 37/2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118/2025 ed è in vigore dal 24 maggio 2025. La legge contiene “disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare”.

Il voto definitivo al provvedimento, soprannominato anche “Decreto Albania” è arrivato il 20 maggio 2025 grazie ai 99 voti a favore, 56 contrati e 1 sola astensione.

Scarica il testo coordinato del dl 37/2025 con la legge di conversione n. 75/2025

Immigrazione irregolare: rimpatri rafforzati

Uno dei punti centrali del provvedimento è l’ottimizzazione dell’uso delle strutture realizzate in Albania in virtù del Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023.

Ora anche i destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati possono accedere al centro di rimpatrio situato a Gjadër.

Se la convalida di un trattenimento è negata, è possibile disporre un nuovo trattenimento entro 48 ore se si accerta che la domanda d’asilo è stata presentata solo per ritardare la procedura. Lo straniero può rimanere nel centro fino alla decisione del giudice sulla convalida del nuovo provvedimento.

La procedura accelerata per l’esame delle domande di protezione internazionale è ora applicabile anche alle richieste presentate direttamente alle frontiere o nelle zone di transito (articolo 28-bis del D.lgs. n. 25/2008).

Nel 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a cedere gratuitamente all’Albania due motovedette classe 400 Cavallari della Guardia Costiera.

Potenziamento tecnico logistico centri permanenza

La possibilità di derogare a diverse disposizioni di legge (escluse quelle penali, antimafia e del diritto UE inderogabile) per la localizzazione, realizzazione, ampliamento o ripristino dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026, per accelerare il potenziamento infrastrutturale legato all’emergenza migratoria.

Relazione annuale Paesi Sicuri

Si ricorda che nella giornata del 28 marzo 2025 il Governo ha approvato la relazione annuale sui Paesi di origine sicuri. Il documento ha aggiornato le “schede Paese” basandosi su fonti autorevoli come l’EUAA, l’UNHCR e il Consiglio d’Europa.

Per il 2025 confermato l’elenco dei Paesi già indicati nel decreto-legge del 23 ottobre 2024, tra cui Albania, Egitto, Marocco e Tunisia.

L’elenco consente di applicare procedure accelerate per le domande di protezione internazionale dei cittadini di questi Paesi.

 

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divieto di costruire

Legittimo il divieto di costruire a 150 m dalla battigia La Corte costituzionale conferma la legittimità del divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia anche per i privati, rigettando le questioni di incostituzionalità sollevate

Divieto di costruire a 150 metri dalla battigia

Divieto di costruire: con la sentenza n. 72 del 2025, la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) in merito all’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15/1991. Tale norma conferma che il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia – introdotto dalla l.r. n. 78/1976 – si applica immediatamente anche ai soggetti privati, senza necessità di recepimento nei piani urbanistici comunali.

Edilizia e vincoli costieri

Al centro della pronuncia vi erano ricorsi relativi al diniego di condoni edilizi per opere abusive realizzate entro la fascia di rispetto costiero tra il 31 dicembre 1976 e il 1° ottobre 1983, periodo precedente alla scadenza prevista per accedere al condono edilizio introdotto dalla l.r. n. 37/1985.

La Consulta ha ritenuto che la legge del 1991 operi come interpretazione autentica della norma del 1976, precisando un significato già implicito, ovvero che il vincolo costiero era operativo sin dall’origine anche nei confronti dei privati, non solo come parametro urbanistico.

Nessun legittimo affidamento sul condono edilizio

Rispondendo ai rilievi del CGARS, la Corte ha inoltre escluso che i proprietari di immobili abusivi potessero vantare un affidamento legittimo sulla possibilità di sanatoria, in quanto le norme regionali succedutesi tra il 1976 e il 1985 non supportavano alcuna certezza normativa in tal senso. La normativa sul condono non legittimava infatti aspettative contrarie al divieto costiero già vigente.

obesità

Obesità: cosa prevede la proposta di legge Obesità: il 7 maggio la Camera ha approvato la proposta di legge per la cura e la prevenzione riconoscendola come malattia cronica

Obesità malattia cronica: ok della Camera

Il 7 maggio 2025 la Camera ha approvato la proposta di legge d’iniziativa del deputato Pella. Il testo contiene le “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità.” Il documento normativo è ora all’esame del Senato. Esso detta i principi e le finalità per la prevenzione e la cura dell’obesità, riconoscendola come una malattia cronica, spesso correlata ad altre patologie. L’obiettivo principale della proposta consiste nel garantire la tutela della salute e migliorare le condizioni di vita dei pazienti. Il testo, composto da sei articoli, si occupa di regolamentare gli aspetti che si vanno a illustrare.

LEA e finanziamenti

Per assicurare equità e accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità potranno accedere alle prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

La legge prevede un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità con un finanziamento di 700.000 euro per il 2025, 800.000 euro per il 2026 e 1,2 milioni di euro annui a partire dal 2027.

Queste risorse saranno ripartite tra le regioni tramite un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Iniziative di prevenzione e di cura dell’obesità

Le iniziative finanziate mirano a perseguire diversi obiettivi.

  • Prevenire il sovrappeso e l’obesità, in particolare infantile, e le relative complicanze, migliorando nello stesso tempo la cura delle persone obese.
  • Sostenere e promuovere l’allattamento al seno, evidenziandone il ruolo nella prevenzione dell’obesità infantile e promuovendone la continuità almeno fino al sesto mese di età, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido.
  • Responsabilizzare i genitori nella scelta di un’alimentazione equilibrata per i figli, limitando il consumo di alimenti e bevande con un alto apporto energetico e con uno scarso valore nutrizionale.
  • Agevolare l’inserimento delle persone affette da obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative.
  • Promuovere le attività sportive e la conoscenza delle regole alimentari nelle scuole primarie e secondarie per migliorare lo stile di vita degli studenti.
  • Avviare iniziative didattiche extracurriculari per l’attività sportiva e per la consapevolezza di un corretto stile di vita, nel rispetto dell’autonomia scolastica.
  • Trasmettere campagne di informazione tramite i mass media e le reti di prossimità (enti locali, farmacie, medici di medicina generale, pediatri) per diffondere regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita.
  • Educare sulla corretta profilassi dell’obesità e del sovrappeso.
  • Promuovere la conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l’assistenza alle persone con obesità, per favorirne l’accesso anche in via preventiva.

Obesità: formazione e aggiornamento 

La proposta prevede una spesa di 400.000 euro annui a partire dal 2025 per promuovere la formazione e l’aggiornamento in materia di obesità e sovrappeso. I fondi sono destinati a studenti universitari, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e personale del Servizio Sanitario Nazionale coinvolto nei processi di prevenzione, diagnosi e cura.

Un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, stabilirà in seguito le misure per l’attuazione di tale formazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Osservatorio per lo studio dell’obesità (OSO)

La proposta di legge vuole istituire, presso il Ministero della Salute, l’Osservatorio per lo studio dell’obesità (OSO).

Entro tre mesi, il Ministro della Salute definirà la composizione dell’OSO, che includerà rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e delle società scientifiche più rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell’alimentazione, il tutto a titolo gratuito. L’OSO avrà i seguenti compiti:

  • contribuire alla redazione del programma nazionale di prevenzione e di cura previsto dall’articolo 3;
  • verificare l’attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti dal programma da parte delle regioni e delle province autonome.
  • svolgere attività di monitoraggio, di studio e di diffusione di stili di vita corretti.

L’Osservatorio opererà con le strutture e il personale già in dotazione al Ministero della Salute. Questo non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Ministro della Salute presenterà annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall’OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche sull’obesità.

Informazione e disposizioni finanziarie

Il Ministero della Salute dovrà individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione. La finalità è di sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e nutrizione, favorire l’attività fisica e contrastare la sedentarietà. Queste azioni saranno realizzate anche attraverso le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. Per queste attività è autorizzata una spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2025.

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legge sulla caccia

Legge sulla caccia: riforma in arrivo Legge sulla caccia: la riforma del Ministro Lollobrigida interviene su armi, giornate di caccia, cinghiali e cani, non senza polemiche

Legge sulla caccia: novità in arrivo

La legge sulla caccia n. 157/1992 potrebbe subire, a breve, un vero restyling. Il Ministro Lollobrigida ha pronta una bozza di 18 articoli che, tra le altre cose, regolamenta le armi consentite per la caccia, la gestione e la protezione della fauna selvatica e i giorni in cui è consentita la caccia. Analizziamo in breve le novità più importanti.

Le armi permesse

In base alla proposta le armi consentite saranno:

  • fucili a canna liscia: con una capacità massima di due colpi;
  • fucili semiautomatici (calibro massimo 12): con caricatore limitato a due cartucce;
  • fucili a canna rigata: con caricatore omologato e un calibro minimo di 5,6 mm;
  • fucili combinati;
  • archi;
  • falchi.

Per la caccia al cinghiale sarà consentito l’utilizzo di fucili a ripetizione con una capacità massima di 5 cartucce.

Giorni di caccia

L’attività di caccia sarà possibile per un massimo di tre giorni a settimana, con il martedì e il venerdì sempre vietati.

Sono previste tuttavia alcune eccezioni: la caccia di selezione agli ungulati e la caccia ad altre specie specifiche verranno regolamentate tramite decreto dal Ministero dell’Agricoltura, previa consultazione di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Le Regioni avranno la possibilità di concedere ai cacciatori una certa libertà nella scelta dei giorni, purché rispettino il limite massimo settimanale.

Controllo dei cinghiali nella riforma della legge sulla caccia

La riforma affronta l’emergenza legata alla proliferazione dei cinghiali, consentendo a imprenditori agricoli, proprietari e conduttori di fondi di partecipare al loro controllo.

Per farlo, dovranno essere però in possesso di una licenza di caccia valida e aver frequentato corsi di formazione specifici. Una volta autorizzati, potranno abbattere gli animali e, in cambio dei costi sostenuti, trattenerli dopo un’analisi igienico-sanitaria.

Stop al parere vincolante di Ispra

La bozza eliminerebbe anche il parere vincolante dell’Organo indipendente e scientifico che si occupa della protezione dell’ambiente e che interviene sui piani venatori delle Regionali.

Questo parare verrebbe sostituito da quello del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, controllato dal ministero dell’Agricoltura.

Gare con i cani e abbattimento della fauna selvatica

Ci sarebbe anche l’intenzione di non considerare esercizio venatorio le gare di caccia con i cani e l’addestramento dei cani finalizzato all’abbattimento della fauna selvatica.

Legge sulla caccia: polemiche sulla riforma

Le associazioni ambientaliste esprimono tutto il loto disappunto sul testo della riforma perché cancellerebbe decenni di interventi finalizzati a tutelare la fauna selvatica, in palese violazione con la recente formulazione dell’articolo 9 della Costituzione, che pone l’accento sull’obbligo di tutelare l’ambiante e gli animali.

Dalla politica piovono invece critiche sul fatto che si vuole far passare la caccia come uno strumento per tutelare la biodiversità. C’è chi chiede inoltre di abolire l’articolo 842 c.c, in base al quale il proprietario di un fondo non può impedire l’ingresso allo stesso per motivi di caccia, a meno che il fondo non sia chiuso o al suo interno non vi siano colture che potrebbero danneggiarsi.

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test medicina

Test medicina 2025: cosa cambia con la riforma Test medicina 2025: la riforma elimina il test di ingresso alla facoltà di medicina per incoraggiare la formazione di nuovi medici

Riforma test medicina

Il Parlamento italiano ha approvato definitivamente la riforma del Test di Medicina 2025, con 149 voti favorevoli e 63 contrari. La nuova legge n. 26/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2025, per entrare in vigore il 2 aprile 2025, delega il Governo a rivedere, entro dodici mesi, le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria.

Il decreto attuativo

Sulla GU serie generale n. 112 del 16 maggio 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 71/2025 contenente la “Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26.”

Da segnalare per il maggiore rilievo che hanno per l’attuazione della riforma l’articolo 4 che contiene le modalità di iscrizione, di erogazione dell’offerta e di svolgimento delle prove d’esame e l’articolo 6 che riguarda la graduatoria di merito nazionale e l’ammissione al secondo semestre.

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Addio al test d’ingresso: arriva il semestre-filtro

La riforma abolisce il tradizionale test di accesso, sostituendolo con un semestre-filtro. Gli studenti potranno iscriversi liberamente al primo semestre, durante il quale dovranno sostenere esami caratterizzanti. Solo chi supererà con successo questi esami e otterrà i crediti formativi richiesti potrà proseguire al secondo semestre.

Accesso al secondo semestre

L’articolo 6 del dlgs n. 71/2025 stabilisce che l’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico richiede il completamento di tutti i CFU del “semestre filtro” e una posizione utile nella graduatoria nazionale, basata sul punteggio degli esami del semestre filtro, con standard uniformi. Se ammesso, lo studente si immatricola in una delle sedi universitarie indicate come preferenza, o in un’altra sede disponibile. I criteri della graduatoria e le modalità di assegnazione delle sedi saranno definiti da un decreto ministeriale. Chi non rientra in graduatoria può proseguire in un altro corso di laurea (o laurea magistrale a ciclo unico) tra quelli indicati come preferenza, mantenendo i CFU delle discipline comuni. Se non si raggiungono tutti i CFU del semestre filtro, le università possono comunque riconoscere, anche parzialmente, i crediti acquisiti.

Obiettivi della riforma test medicina 2025

L’obiettivo principale della riforma è potenziare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) formando 30.000 medici in più nei prossimi sette anni. La riforma mira a garantire una selezione basata sul merito e non sulle capacità economiche, eliminando la necessità di costosi corsi di preparazione e riducendo l’emigrazione degli studenti all’estero.

I principi chiave della riforma

La riforma si fonda sui seguenti principi ispiratori:

  • iscrizione libera al primo semestre: gli studenti potranno accedere liberamente ai corsi di laurea in medicina e discipline affini;
  • esami caratterizzanti: Il superamento di esami specifici durante il primo semestre determinerà l’ammissione al secondo semestre;
  • uniformità dei programmi: saranno stabiliti programmi formativi standardizzati a livello nazionale;
  • monitoraggio delle esigenze del SSN: un sistema di controllo valuterà il fabbisogno di medici e garantirà l’allineamento tra formazione universitaria e necessità del sistema sanitario;
  • tutoraggio pratico: gli studenti potranno svolgere attività pratiche sotto la guida di medici esperti nelle strutture ospedaliere.

Vantaggi per gli studenti

La riforma del test d’ingresso apporta tutta una serie di vantaggi importantissimi per gli studenti che aspirano alla carriera medica. Vediamo i più importanti

Maggiore accessibilità: l’eliminazione del test elimina la discriminazione economica legata ai corsi di preparazione privati.

Formazione di qualità: il semestre-filtro consente di valutare le reali competenze degli studenti.

Opportunità alternative: i crediti ottenuti nel primo semestre saranno validi per altri percorsi formativi in ambito biomedico, sanitario e farmaceutico.

Tempistiche e attuazione

La legge ha concesso al Governo il tempo di dodici mesi per emanare uno o più decreti legislativi che daranno attuazione alla riforma. Il decreto del 15 maggio 2025 è il primo che contiene disposizioni di attuazione, limitatamente all’art. 2 della legge n. 26/2025.

La legge prevede, comunque, anche un sistema di monitoraggio continuo per garantire l’efficacia delle nuove modalità di accesso.

Con questa riforma, l’Italia compie un passo significativo per rispondere alla carenza di personale medico e migliorare l’accesso alle facoltà sanitarie, ponendo al centro il merito e la qualità della formazione.

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