giurista risponde

Permesso di costruire: annullamento d’ufficio a seguito di comunicazione antimafia Può intervenire l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire a seguito di comunicazione antimafia?

Quesito con risposta a cura di Michela Pignatelli

 

Sì, l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire per intervenuta comunicazione antimafia è un atto vincolato che accerta la temporanea incapacità giuridica del destinatario ad essere titolare di provvedimenti amministrativi ampliativi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18 settembre 2024, n. 5036).

Il Consiglio ha ritenuto che l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire disposto dal Comune, per intervenuta comunicazione antimafia, è un atto vincolato che accerta la temporanea incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi della propria sfera giuridica, inoltre prescinde, dunque, dall’operatività dei presupposti nonché dei limiti applicativi dell’art. 21novies, L. 241/990.

Pertanto, a seguito della comunicazione antimafia, la P.A. non può rilasciare alcun titolo che legittimi lo svolgimento di attività economiche o commerciali e, qualora fosse già stato emesso, è legittimo il suo ritiro, configurandosi la sua sostanziale incompatibilità con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia.

Sul punto, la Sezione richiama la precedente giurisprudenza dello stesso Tribunale che evidenziava come le conseguenze decadenziali sulle autorizzazioni dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall’esigenza di elevare il livello della tutela dell’economia legale dall’aggressione criminale. Ciò attraverso la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l’esercizio di attività economiche, subordinandole al controllo preventivo della P.A. e stabilendo che anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

(*Contributo in tema di “Permesso di costruire: annullamento d’ufficio a seguito di comunicazione antimafia”, a cura di Michela Pignatelli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

it wallet

It-Wallet: cos’è e a cosa serve Il decreto PNRR del 26 febbraio ha istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (IT-Wallet) disponibile dal 4 dicembre 2024 sull’App IO

It-Wallet: il sistema di portafoglio digitale

Dal 4 dicembre 2024 sull’ IT- Wallet sono digitalmente accessibili documenti fondamentali come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

A cosa serve il sistema It-Wallet

Il sistema d’identità digitale è volto a semplificare la fruizione da parte degli utenti di servizi sia “fisici” che online, al fine di rendere più semplice la gestione delle relazioni con la Pubblica amministrazione. L’It-Wallet, il primo portafoglio digitale ad avere valore di legge, raccoglierà i documenti essenziali per il cittadino e, a partire dal 2025, sarà utilizzabile su qualsiasi smartphone.

L’introduzione dell’IT Wallet è finalizzata ad una significativa semplificazione per gli utenti, che possono gestire la propria identità digitale attraverso un unico strumento, aumentando di conseguenza la sicurezza e la trasparenza nell’utilizzo della stessa, efficientando anche i rapporti tra PA e cittadino.

Gli step dell’IT-Wallet

Da settembre 2024 è iniziata la fase di test e l’IT Wallet è stato progressivamente reso disponibile agli utenti.

L’attuazione ufficiale del sistema di portafoglio digitale è prevista per gennaio 2025, data a partire dalla quale i cittadini potranno scaricare l’ultima versione dell’App Io e attivare il l’IT Wallet tramite identificazione digitale (Cie o Spid).

A partire dall’inizio del 2025, dunque, verrà dato avvio al sistema digitale per consentire il progressivo perfezionamento dell’infrastruttura digitale in vista della sua piena operatività anche europea a partire dal 2026.

Da questa data, infatti, i portafogli digitali di diversi paesi europei saranno tra loro connessi tramite un’architettura che consentirà il riconoscimento reciproco delle identità digitali, garantendo un accesso ancora più agevole e sicuro ai servizi transfrontalieri.

Infatti, entro il 2026, dovrebbe prendere avvio anche un sistema di riconoscimento digitale, sul piano europeo, valido per tutti i cittadini europei che, attraverso “Eudi wallet” potranno utilizzare servizi online, condividere documenti digitali o effettuare pagamenti.

Nell’intenzione della Commissione europea, oltre a garantire la semplificazione, lo strumento in questione mira a proteggere la sicurezza dei cittadini dal rischio di truffe, frodi e furti d’identità.

Effetti sul rapporto tra cittadino e PA

Il Wallet si prefigge di trasformare il rapporto tra cittadini e PA, rendendolo più efficiente, sicuro e accessibile rispetto all’attuale situazione.

La capacità di gestione della propria identità digitale consentirà ai cittadini di avere maggiore controllo sulla fiducia nel sistema pubblico e determinerà un aumento della partecipazione dei cittadini ai servizi digitali offerti dalla PA. Il nuovo sistema digitale si prefigge inoltre l’obiettivo di ridurre la burocrazia e di velocizzare i tempi di risposta della PA.

Quali documenti e come caricarli su IT-Wallet

Per il momento i documenti che possono essere conservati nel portafoglio digitale sono la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Nel 2025, saranno implementati anche servizi online e integrati altri documenti (come la carta d’identità, titoli di appartenenza agli albi, documenti anagrafici, ma anche tessere o abbonamenti vari). Per caricare i documenti, occorre innanzitutto scaricare l’app IO, quindi identificarsi con Spid o Cie. A questo punto si possono caricare i documenti digitali (i cui dati sono resi disponibili dagli stessi enti che emettono i documenti fisici) che resteranno a portata di mano in qualsiasi momento. L’app potrebbe richiedere per ultimare l’operazione una verificare dei documenti caricati, al fine di garantirne l’autenticità.

autonomia differenziata

Autonomia differenziata: parziale bocciatura della Consulta La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime diverse disposizioni della legge sull'autonomia differenziata pur non bocciando l'intero provvedimento

Autonomia differenziata: l’intervento della Consulta

La Corte Costituzionale ha deciso in merito alle questioni di costituzionalità sollevate sulla Legge n. 86 del 2024 riguardante l’autonomia differenziata delle regioni ordinarie. La sentenza n. 192/2024, il cui contenuto era stato anticipato con comunicato stampa lo scorso 14 novembre, è stata depositata in cancelleria il 3 dicembre 2024.

Il provvedimento conferma che la legge nel suo complesso non è stata giudicata incostituzionale. Tuttavia sono stati rilevati diversi profili di illegittimità legati a specifiche disposizioni del testo legislativo.

Interpretazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione

La Corte ha esaminato in dettaglio l’articolo 116, terzo comma della Costituzione italiana, che permette alle regioni ordinarie di acquisire forme di autonomia differenziata. I giudici hanno sottolineato che tale norma deve essere interpretata nel contesto della struttura dello Stato italiano, che riconosce alle regioni un ruolo fondamentale ma in un quadro che rispetti i principi di unità della Repubblica, solidarietà tra le regioni, eguaglianza e garanzia dei diritti dei cittadini. Inoltre, la Corte ha ribadito che la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni, in applicazione di tale articolo, non deve rispondere a un semplice riparto di potere, ma deve essere finalizzata al bene comune e alla tutela dei diritti costituzionali.

Autonomia differenziata: finalità e funzionalità

La Corte ha inoltre chiarito che l’autonomia differenziata dovrebbe mirare a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, a garantire maggiore responsabilità politica e a rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Tuttavia, sono state evidenziate delle problematiche in merito alla forma e alle modalità con cui le autonomie vengono differenziate.

I profili di incostituzionalità

Nell’analizzare i ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, la Corte ha individuato alcune disposizioni della legge sull’autonomia differenziata che risultano incostituzionali.

In particolare, sono state bocciate le seguenti previsioni:

  1. Devoluzione di materie e funzioni: La legge consente che l’intesa tra lo Stato e la regione possa trasferire materie intere o ambiti di materie. La Corte, però, ritiene che la devoluzione debba riguardare solo funzioni specifiche, giustificate in relazione al principio costituzionale di sussidiarietà, che regola la distribuzione dei compiti tra Stato e regioni.
  2. Delega legislativa sui livelli essenziali delle prestazioni (LEP): La legge conferisce una delega legislativa per definire i LEP (diritti civili e sociali), ma la Corte ha sottolineato l’assenza di criteri direttivi adeguati. In tal modo, la decisione sulle prestazioni fondamentali verrebbe rimessa al Governo, limitando il ruolo del Parlamento.
  3. Determinazione dei LEP tramite dPCM: La Corte ha ritenuto illegittima la previsione che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri la responsabilità di aggiornare i LEP tramite decreto (dPCM), poiché tale modalità non garantisce sufficiente partecipazione parlamentare.
  4. Modifica delle aliquote tributarie: La legge consente di modificare, tramite decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali destinati a finanziare le funzioni trasferite. Secondo la Corte, questa disposizione potrebbe premiare le regioni inefficienti, che non riescono a garantire l’efficacia dei servizi nonostante i fondi ricevuti.
  5. Concorso obbligatorio agli obiettivi di finanza pubblica: La Corte ha rilevato che la legge prevede la facoltatività del concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, compromettendo i vincoli di solidarietà e l’unità della Repubblica.
  6. Estensione dell’autonomia alle regioni a statuto speciale: La Corte ha escluso che l’autonomia differenziata possa essere applicata anche alle regioni a statuto speciale. Tali regioni hanno già procedure autonome per richiedere forme di maggiore autonomia, quindi l’estensione della legge non è costituzionalmente corretta.

Interpretazioni costituzionalmente orientate

Nonostante le criticità riscontrate, la Corte ha dato un’interpretazione positiva ad alcune altre disposizioni della legge:

  1. Iniziativa legislativa: L’iniziativa per l’approvazione della legge di differenziazione non è riservata esclusivamente al Governo, ma deve coinvolgere anche il Parlamento.
  2. Emendamento dell’intesa: La legge di differenziazione non è un atto “prendere o lasciare”, ma implica che il Parlamento possa apportare modifiche all’intesa, con la possibilità di rinegoziarla.
  3. Definizione dei LEP: La legge deve chiarire meglio quali materie siano soggette alla determinazione dei LEP. In particolare, se una materia non rientra nei LEP, non potranno essere trasferite funzioni che riguardano i diritti civili e sociali.
  4. Compartecipazione tributaria: La Corte ha sottolineato che le risorse per le funzioni trasferite devono essere determinati non sulla base della spesa storica, ma utilizzando criteri di efficienza e fabbisogni standard, in modo da garantire una corretta copertura delle funzioni trasferite.
  5. Clausola di invarianza finanziaria: L’intesa e l’individuazione delle risorse per le funzioni devolute dovranno tener conto del quadro economico generale e degli obblighi finanziari europei.

Ruolo del Parlamento

La Corte ha lasciato al Parlamento il compito di correggere le incongruenze riscontrate, in modo da garantire che la legge rispetti pienamente i principi costituzionali. Spetterà al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti normativi derivanti dalle questioni sollevate, assicurando che la legge sia pienamente funzionale e conforme alla Costituzione.

Infine, la Corte rimarrà competente a valutare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione che dovessero essere adottate, qualora venissero impugnate da altre regioni o in via incidentale.

 

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assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria per i senzatetto Assistenza sanitaria per i senzatetto a partire dal 1° gennaio 2025, lo prevede la legge n. 176/2024 in vigore dal 14 dicembre 2024

Assistenza sanitaria per i senza dimora dal 2025

Dal 2025 verrà garantita l’assistenza sanitaria anche ai soggetti senza fissa dimora. Lo prevede la legge n. 176/2024 approvata definitivamente e all’unanimità dal Senato il 7 novembre 2024 e approdata in Gazzetta ufficiale il 29 novembre per entrare in vigore il 14 dicembre 2024.

La nuova legge, che si compone di soli 3 articoli, vuole trasmettere un messaggio molto importante di civiltà e di attenzione nei  confronti degli “invisibili” della società.

Senzatetto delle città metropolitane

L’articolo 1 prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per finanziare un programma sperimentale. Le risorse verranno destinate primariamente alle Città metropolitane. Il progetto verrà poi esteso a tutto il territorio italiano per garantire a tutti i soggetti senza fissa dimora, di poter accedere all’assistenza sanitaria.

Dal nuovo anno i soggetti privi di una residenza anagrafica, presenti nel territorio italiano o all’estero, che soggiornano regolarmente sul nostro territorio, potranno iscriversi alle liste delle aziende sanitarie locali per ricevere assistenza medica. In questo modo anche i senza fissa dimora potranno scegliere il proprio medico curante o il pediatra e accedere alle prestazioni che rientrano nei LEA.

Ripartizione del fondo: decreto e pareri

Le risorse a disposizione per l’attuazione di questo progetto saranno divise tra le varie Regioni in base alla popolazione residente. Le operazioni di riparto verranno stabile con un decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, che verrà adottato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, dopo aver raggiunto l’intesa in sede di Conferenza permanente per “per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora.”

Questo decreto stabilirà  inoltre i criteri di accesso al programma sperimentale, la sua attuazione e le modalità di verifica della spesa complessiva sostenuta.

Lo schema del decreto dovrà essere trasmesso alle Camere per consentire alle Commissioni di esprimere i propri pareri in relazione alla materia e agli aspetti finanziari. Le Commissioni avranno a disposizione 20 giorni per dire la loro, decorso questo termine il decreto si intenderà comunque approvato.

Assistenza sanitaria: relazione entro il 30 giugno

A partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge entro ogni 30 giugno, il Governo dovrà relazionare alle Camere lo stato di attuazione della legge.

Nella relazione il Governo dovrà indicare:

  • le persone che si sono iscritte agli elenchi delle aziende sanitarie di ogni regione;
  • il numero e il tipo di prestazioni erogate in favore di questi soggetti;
  • le criticità eventualmente emerse;
  • il denaro speso.

 

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testo unico rinnovabili

Testo Unico Rinnovabili Testo Unico energie rinnovabili: semplificazioni, zone di accelerazione e nuove regole amministrative per la produzione di energia 

Approvato il Testo Unico Rinnovabili

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Testo Unico Rinnovabili, una normativa che ridefinisce i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Sebbene l’obiettivo dichiarato sia la semplificazione delle procedure, il decreto rischia di aggiungersi alla già complessa giurisprudenza in materia energetica.

Il Testo Unico Fer rappresenta un tentativo di bilanciare le esigenze di sostenibilità con la necessità di semplificazione amministrativa. Tuttavia, resta il dubbio che questa nuova normativa possa creare sovrapposizioni con il quadro normativo esistente, accentuando la complessità anziché ridurla. Sarà fondamentale un attento monitoraggio per valutarne l’efficacia e l’impatto sul settore delle energie rinnovabili in Italia.

La normativa entrerà in vigore il 30 dicembre 2024. Regioni ed enti locali avranno 120 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Testo Unico Rinnovabili: obiettivi e ambiti di applicazione

Il decreto si propone di favorire la diffusione degli impianti di energia rinnovabile, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio. Le principali novità includono la definizione di tre regimi amministrativi: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica. L’introduzione di meccanismi come il silenzio-assenso e la riduzione dei tempi per la PAS (ora fissati a 30 giorni) mirano a snellire gli iter burocratici, incentivando gli investimenti nel settore.

Modifiche principali

Diverse le novità che meritano di essere segnalate.

  • Eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL), per semplificare la gestione per molti interventi.
  • Ampliate le attività in regime di attività libera, che ora includono interventi su aree vincolate, purché non visibili dall’esterno e realizzati con materiali tradizionali.
  • Nuove disposizioni sulla PAS, che prevedono una sola sospensione per eventuali integrazioni documentali e oneri istruttori per progetti sopra 1 MW di potenza.
  • Autorizzazione unica, concessa entro 120 giorni dalla Conferenza dei Servizi, con validità minima di cinque anni.

Le violazioni alle disposizioni comporteranno sanzioni amministrative più severe, per prevenire abusi e difformità.

Zone di accelerazione e impatti ambientali

Il decreto introduce anche il concetto di zone di accelerazione, aree in cui le procedure autorizzative vengono ulteriormente semplificate. Il GSE (Gestore dei Servizi energetici) si occuperà di una mappatura nazionale per individuare le aree terrestri e marine idonee, che saranno poi regolamentate da piani regionali e nazionali. Inoltre, interventi in attività libera e PAS non saranno soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), grazie a modifiche apportate al decreto legislativo n. 152/2006.

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Allegati

daspo

Daspo: cos’è e come funziona Il Daspo è un provvedimento amministrativo che consiste nel divieto di accesso a manifestazioni sportive per un periodo determinato. Analizziamo come funziona e le tipologie oggi esistenti

Daspo (Divieto di Accesso alle manifestazioni sportive)

Il Daspo (abbreviazione di “Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive”) è una misura preventiva di natura amministrativa che viene applicata a chi è ritenuto responsabile di comportamenti violenti o pericolosi durante eventi sportivi. L’obiettivo principale di questa normativa è quello di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza, prevenendo gli episodi di violenza e mantenendo l’integrità degli eventi sportivi.

Di seguito analizziamo in dettaglio cos’è il Daspo, come funziona, le tipologie esistenti e quale legge lo ha istituito.

Cos’è il Daspo

Il Daspo è un provvedimento amministrativo che consiste nel divieto di accesso a manifestazioni sportive per un periodo determinato. Viene applicato nei confronti di individui che abbiano compiuto atti di violenza, disordini o altri comportamenti pericolosi durante eventi sportivi. È una misura preventiva, cioè destinata a impedire che chi ha compiuto determinati atti illeciti possa ripetere tali comportamenti in futuro, tutelando così l’ordine pubblico e la sicurezza degli spettatori, degli atleti e degli organizzatori.

Il Daspo non è una condanna penale, ma una sanzione amministrativa, che non prevede l’ingresso in carcere ma l’imposizione di un divieto di partecipazione a eventi sportivi. La durata di tale divieto può variare, ma solitamente va da un minimo di uno a un massimo di cinque anni.

La disciplina del Daspo

Il Daspo è stato istituito dalla Legge 401/1989, che ha introdotto una serie di misure contro la violenza nelle manifestazioni sportive. In particolare, l’articolo 6 della legge stabilisce che, in seguito a determinati comportamenti violenti o di disordine, l’autorità di pubblica sicurezza può disporre un divieto di accesso a manifestazioni sportive per i trasgressori. La legge è stata successivamente modificata e integrata con altre disposizioni che hanno ampliato le tipologie di reati che giustificano il Daspo e ne hanno esteso l’applicazione.

Un’importante evoluzione del Daspo è avvenuta nel 2017 con il Decreto Legge n. 8, che ha esteso l’applicazione del Daspo a tutti i tipi di eventi sportivi, non solo alle partite di calcio. Inoltre, sono stati previsti maggiori poteri per la Polizia di Stato, che può emettere il Daspo anche in base a specifiche situazioni di rischio o all’esistenza di precedenti comportamenti pericolosi. Il Daspo, quindi, non riguarda solo i tifosi più violenti, ma può essere applicato anche a chi rappresenta una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Come funziona il Daspo

Il Daspo viene emesso dalle autorità di pubblica sicurezza, solitamente dalla Polizia di Stato, in seguito a episodi di violenza o di disordini verificatisi in occasioni di manifestazioni sportive. La decisione viene presa sulla base di indagini e prove che dimostrano la responsabilità di una persona in atti di violenza o comportamento pericoloso.

Una volta emesso, il Daspo impedisce all’individuo di partecipare ad eventi sportivi, sia locali che internazionali, durante il periodo di validità del provvedimento. Il divieto può includere anche il divieto di avvicinarsi a determinate aree o stadi in occasione di eventi sportivi. In alcuni casi, il Daspo può prevedere l’obbligo di firma presso una stazione di polizia nei giorni in cui si svolgono gli eventi.

Se una persona violasse il Daspo, incorrerebbe in sanzioni più severe, tra cui l’arresto o l’estensione del divieto.

Tipologie di Daspo

Esistono diverse tipologie di Daspo, che possono variare in base alla gravità dei comportamenti violenti o illeciti e alla situazione specifica. Le principali tipologie sono:

Daspo Ordinario

Il Daspo ordinario è quello più comune e viene applicato a chi ha compiuto reati durante una manifestazione sportiva, come ad esempio risse, aggressioni, danneggiamento di beni, lancio di oggetti pericolosi o altri atti di violenza. La durata del divieto di accesso agli stadi varia da uno a cinque anni, e il provvedimento viene emesso dalla Questura o dalla Polizia di Stato.

Daspo Speciale

Il Daspo speciale è una versione più restrittiva, applicata a chi ha compiuto atti particolarmente gravi o che ha recidivato, ossia che ha già ricevuto un Daspo in passato e ha continuato a compiere comportamenti violenti o pericolosi. In alcuni casi, il Daspo speciale può comportare il divieto di accesso anche a tutte le manifestazioni sportive, comprese quelle che non abbiano attinenza con il precedente comportamento violento.

Daspo Urbano

Il Daspo urbano è una misura più recente e riguarda chi commette reati non necessariamente legati allo sport, ma che avvengono nelle vicinanze degli impianti sportivi o in contesti legati alla viabilità verso e dai luoghi di svolgimento di eventi sportivi. Può riguardare atti di vandalismo o anche episodi di teppismo che disturbano la sicurezza pubblica. Il Daspo urbano si estende anche ai comportamenti violenti in zone di particolare concentrazione di pubblico, come aree residenziali o centrali in prossimità degli stadi.

Pubblica amministrazione: pagamento fatture entro 30 giorni Pubblica amministrazione: obbligatorio provvedere al pagamento delle fatture commerciali entro il termine di 30 giorni

Fatture commerciali: pagamento a 30 giorni per le PA

Per la Pubblica amministrazione scatta l’obbligo di pagare le fatture commerciali a 30 giorni. Lo prevede la circolare n. 36 datata 8 novembre 2024 della Ragioneria di Stato.

Transazione commerciale: definizione

Il documento prima di occuparsi dei termini di pagamento chiarisce il significato di transazione commerciale. A tal fine richiama il decreto legislativo n. 231/2002, la legge n. 161/2014 e alcune recenti sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato.

La circolare chiarisce infatti che “sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione.” 

Più complessa l’individuazione del profilo soggettivo. Il decreto n. 231/2002, quando si occupa di transazioni commerciali, le individua come quelli intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione.

Lo stesso decreto definisce poi l’imprenditore come ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione. Ne consegue una definizione più ampia di quella contenuta nell’articolo 2082 del codice civile. Essa comprende infatti anche i lavoratori autonomi e i professionisti.

Spetterà pertanto alle singole amministrazioni valutare la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi per definire le fattispecie di spesa che, correlate con l’emissione della fattura elettronica, potrebbero rientrare o non rientrare nell’ambito delle transazioni commerciali.

Pubblica amministrazione: pagamento a 30 giorni

Quando la pubblica amministrazione è parte di una transazione commerciale nella sua qualità di committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo. Controparte a fronte del. Pagamento deve emettere la relativa fattura elettronica.

Occorre ricordare a questo proposito che il legislativo n. 231/2002 ha attuato la direttiva Europea 2000/35/CE che contrasta i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Detto decreto, all’art. 4 dedicato ai termini di pagamento, prevede che nelle varie ipotesi contemplate dal comma 2 della alle lettere a), b), c) e d) gli stessi non possano superare in genere i 30 giorni.

Il comma 4 però contempla un’opzione di cui possono avvalersi le PA. Nelle transazioni commerciali infatti, se il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso e in forma scritta, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni. Tal proroga però deve essere giustificata da ragioni oggettive legate alla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche. In ogni caso la proroga non può consentire pagamenti superiori al termine di 60 giorni. 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi della M1C1 Riforma 1.11 del PNRR verrà svolta tenendo conto del rispetto dei termini medi di pagamento appena vista, ossia di 30 e 60 giorni.

La circolare è severa sul rispetto di queste tempistiche. Essa precisa infatti che “anche laddove limpresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, lamministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni. Inoltre appare opportuno ricordare che, in ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni. Pertanto, la fissazione di una scadenza superiore a tale termine risulterebbe illegittima, in quanto contraria al quadro normativo vigente.”

 

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conducenti taxi e ncc

Conducenti taxi e Ncc: no alla residenza nella regione La Consulta ha dichiarato illegittimo costituzionalmente il requisito della residenza nella regione per i conducenti di taxi e Ncc

Conducenti taxi e Ncc, requisito residenza

“Non è costituzionalmente legittimo il requisito della residenza in uno dei comuni della regione per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di taxi e di NCC”. Così la Consulta (sentenza n. 183/2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria n. 17 del 1994. La norma imponeva come requisito per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di taxi e di noleggio con conducente (NCC) il fatto di essere residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria. La Corte ha ritenuto tale disposizione incompatibile con la Costituzione, in particolare con i principi di ragionevolezza e concorrenza.

Il contesto della norma regionale e il giudizio del TAR Umbria

La norma regionale in questione era stata già censurata dal TAR Umbria, che aveva rilevato come il requisito della residenza fosse lesivo del principio di ragionevolezza e ostacolasse la libera concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea. Secondo il TAR, tale disposizione impediva l’ingresso di nuovi lavoratori o imprese nel “bacino lavorativo” regionale, limitando di fatto la possibilità di accesso al mercato per chi non fosse residente in Umbria. Il tribunale amministrativo aveva inoltre invocato la violazione dell’art. 117 della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, e la violazione dei principi della legge quadro n. 21 del 1992 riguardante il trasporto pubblico locale non di linea.

La posizione della Corte Costituzionale

La Corte ha accolto la questione sollevata, ritenendo che la norma regionale violasse sia il vecchio che il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione. La Corte ha sottolineato che, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, il sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regioni è cambiato, ma alcuni limiti posti all’esercizio della potestà legislativa regionale sono rimasti invariati, tra cui la tutela della concorrenza. Questo principio, che la Corte ha riconosciuto come uno dei valori fondanti del diritto dell’Unione Europea, deve essere rispettato anche dalla legislazione regionale, in quanto impone limiti all’esercizio della legislazione autonoma da parte delle Regioni.

La tutela della concorrenza e il principio di ragionevolezza

La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, che ha sempre riconosciuto la libera concorrenza come un principio ordinatore fondamentale del diritto europeo, ma anche dell’ordinamento interno, in quanto presidiato dall’art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica. Secondo la Corte, anche prima della riforma del Titolo V, la concorrenza costituiva un limite all’esercizio della potestà legislativa regionale, e tale limite non può essere ignorato nemmeno nel nuovo sistema di riparto delle competenze.

L’inadeguatezza del requisito della residenza

Inoltre, la Corte ha ritenuto che il requisito della residenza fosse lesivo anche del principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 della Costituzione. La Corte ha osservato che tale requisito, che impone una localizzazione geografica come condizione per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti, rappresenta uno strumento sproporzionato rispetto allo scopo che la norma intendeva perseguire, ossia garantire l’adeguata professionalità e la conoscenza del territorio da parte degli aspiranti conducenti. La Corte ha ritenuto che il principio di ragionevolezza esiga che i mezzi utilizzati per raggiungere un obiettivo non siano eccessivi rispetto al fine da conseguire.

decreto tariffe

Decreto Tariffe: le nuove cure gratuite per i cittadini Decreto Tariffe: dal 30 dicembre 2024 i cittadini potranno usufruire di nuove cure del tutto gratuite da parte del Servizio Sanitario nazionale

Decreto Tariffe: accordo Conferenza Stato- regioni

Il nuovo decreto tariffe per l’accesso ai nuovi LEA, che modifica il DM  del 23.06.2023, rappresenta un aggiornamento storico per la sanità pubblica italiana. Il provvedimento segna un infatti significativo passo avanti nel miglioramento dell’accesso ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Il testo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e redatto dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, introducendo modifiche sostanziali al nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza protesica, aggiornati rispettivamente dopo 28 anni e 25 anni.

Aggiornamento necessario

Il nomenclatore tariffario vigente, fermo al 1996 per la specialistica ambulatoriale e al 1999 per lassistenza protesica, non rispondeva più alle esigenze del sistema sanitario e alle innovazioni medico-scientifiche degli ultimi decenni. Il nuovo decreto è stato elaborato con l’obiettivo di allineare il sistema tariffario ai progressi tecnologici e garantire unequità nellaccesso alle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale. Questo aggiornamento coinvolge 1.113 prestazioni, che rappresentano il 35% del totale di quelle incluse nel nomenclatore, composto da 3.171 voci.

Impatto economico e finanziario

Dal punto di vista economico, il nuovo decreto prevede un impatto finanziario significativo. Rispetto alle tariffe vigenti dal 2012, l’aggiornamento comporterà un incremento delle risorse pari a 550 milioni di euro, dimostrando un forte impegno del governo nel migliorare la qualità e l’accessibilità delle prestazioni sanitarie. L’introduzione del nuovo nomenclatore tariffario, rispetto a quello pubblicato nel 2023, avrà inoltre un impatto di 147,3 milioni di euro sul bilancio pubblico, garantendo rimborsi più congrui per tutti gli operatori sanitari, sia pubblici che privati.

Decreto Tariffe: metodologia

La stesura del nuovo decreto è avvenuta con una metodologia innovativa, che ha tenuto conto di diversi parametri, tra cui i valori tariffari attualmente applicati nelle 21 regioni e province autonome italiane e il costo pieno delle prestazioni, calcolato grazie all’aiuto di moltissime strutture sanitarie pubbliche e private.

Il processo ha visto un’ampia partecipazione di esperti e rappresentanti di settore, con numerose interlocuzioni tecniche condotte insieme alle organizzazioni più rappresentative. La proposta finale è stata approvata dalla Commissione nazionale tariffe, composta da membri delle Regioni, del MEF e di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Aggiornamento dei LEA e novità

Uno degli obiettivi principali del nuovo decreto è quello di garantire la piena implementazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti nel DPCM del 2017. Grazie al nuovo tariffario, verranno superate le disomogeneità assistenziali che ancora oggi penalizzano i cittadini di alcune aree del Paese, consentendo di usufruire di prestazioni aggiornate e innovative.

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Tra le principali novità per la specialistica ambulatoriale troviamo:

  • Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): le prestazioni saranno rese uniformi su tutto il territorio nazionale, migliorando l’accesso per le coppie che necessitano di questi trattamenti.
  • Diagnosi e monitoraggio di malattie rare e celiachia: saranno incluse prestazioni specifiche per il riconoscimento precoce e la gestione di queste patologie.
  • Diagnostica per immagini avanzata: introduzione di procedure ad alta precisione come l’enteroscopia con microcamera ingeribile, che migliora l’accuratezza diagnostica.
  • Consulenza genetica: verrà offerta a chi si sottopone a indagini per confermare o escludere diagnosi sospette, aumentando la precisione e personalizzazione dei percorsi diagnostici.
  • Radioterapia innovativa: saranno incluse nuove tecniche come la radioterapia stereotassica, l’adroterapia e la radioterapia con braccio robotico, garantendo trattamenti di alta qualità e meno invasivi.

Prestazioni per l’assistenza protesica

Anche l’assistenza protesica subisce un importante aggiornamento, con l’introduzione di dispositivi tecnologicamente avanzati:

  • Ausili informatici e di comunicazione: inclusi strumenti come i comunicatori oculari e tastiere adattate per persone con disabilità gravissime, migliorando significativamente la qualità della vita e l’autonomia di questi pazienti.
  • Apparecchi acustici digitali: aggiornamento degli apparecchi acustici, che saranno dotati delle più recenti tecnologie digitali per garantire una migliore qualità dell’
  • Domotica e sensori di comando e controllo ambientale: dispositivi per l’automazione domestica e il controllo degli ambienti saranno disponibili per facilitare la vita quotidiana dei pazienti con difficoltà motorie.
  • Protesi avanzate: inclusione di arti artificiali ad alta tecnologia, con funzionalità potenziate grazie a sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo.

Aggiornamenti nomenclatore necessari

L’adozione del nuovo nomenclatore rappresenta solo un primo passo verso un sistema sanitario più aggiornato e inclusivo. Il Ministero della Salute ha già predisposto due decreti (un DM e un DPCM) che estenderanno ulteriormente i LEA, introducendo nuove prestazioni e ampliando gli screening neonatali per includere patologie gravi come l’atrofia muscolare spinale (SMA). L’incremento delle risorse per l’assistenza ambulatoriale e protesica sarà di circa 700 milioni di euro rispetto al 2012.

Legge di bilancio: revisione biennale delle tariffe

Inoltre, il Ministero ha proposto un emendamento nella Legge di Bilancio per permettere l’aggiornamento delle tariffe già nel corso del 2025. Tale norma prevede una revisione biennale delle tariffe, basata sull’analisi dei costi rilevati in un panel di strutture sanitarie pubbliche e private, garantendo così un tempestivo adeguamento dei rimborsi agli operatori.

 

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Liste d’attesa: il decreto contro i ritardi Liste d’attesa: un nuovo decreto del Governo riconosce poteri sostitutivi all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria

Liste d’attesa: il nuovo decreto del Governo

Le lunghe liste d’attesa per le prestazioni sanitarie rappresentano un problema cronico nel nostro Paese. Le legge n. 107/2024, che ha convertito il decreto legge n. 73/2024 e che è in vigore da agosto 2024 si è occupata dettagliatamente del problema al fine di ridurre i tempi.

Ora però è pronto il nuovo decreto del Governo che attribuisce al Ministero della Salute poteri più incisivi per rendere più concreta la legge e attuarne gli obiettivi in modo più efficiente. Il decreto  individua infatti modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria.

Organismo di controllo per il rispetto delle liste d’attesa

Al centro del nuovo decreto c’è infatti l’attribuzione di importanti poteri sostituivi all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dipendente dal Ministero della Salute.

Questo organismo ha il compito di monitorare costantemente le attività delle Regioni e di intervenire in caso di ritardi o inadempienze nell’erogazione delle prestazioni.

In caso di mancata individuazione del Ruas o di ripetute violazioni degli obiettivi fissati dal decreto n. 73/2023, l’Organismo può infatti esercitare il potere sostitutivo, intervenendo direttamente nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria regionale.

Tempi e modi dell’ intervento sostitutivo

Il decreto prevede una procedura dettagliata per l’esercizio del potere sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi rispetto agli obiettivi previsti dal decreto.

L’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dopo avere contattato il ritardo o l’inadempimento, previa comunicazione al Ministero, concede all’amministrazione un termine massimo 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni o porre rimedio alla situazione.

Decorso questo termine, l’Organismo può decidere di sostituirsi alla Regione o di indicarle le linee operative da seguire. La sostituzione viene comunicato al Ministero della Salute.

Nei casi più complessi, in cui il potere sostitutivo sia durevole, il potere del soggetto titolare non è escluso e costui può anche chiedere di esercitarlo. L’Organismo da parte sua può anche autorizzarlo assegnando però un termine entro il quale il titolare deve provvedere.

Concluso il procedimento se il titolare ha tenuto un comportamento attivo l’Organismo può anche revocare il provvedimento adottato in sostituzione.

Relazioni per una maggiore trasparenza

L’Organismo che esercita detto potere sostitutivo deve renderne edotto il Ministero. A tale fine è  tenuto a redigere una relazione dettagliata sulla  propria attività, garantendo così la massima trasparenza e rendicontazione da consegnare anche all’amministrazione interessata.

 

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