Fisco, Fisco - Primo piano, In evidenza - home page

Addio alle cartelle esattoriali Il Decreto Riscossione sancisce l'"addio" alle cartelle esattoriali: per riscuotere esecutivamente le somme spazio agli atti e agli avvisi di accertamento

Addio alle cartelle esattoriali: spazio ad atti e avvisi

Addio alle cartelle esattoriali: il decreto legislativo n. 110/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024 ha riformato il meccanismo di recupero dei crediti tributari.

Da quanto emerge dall’articolo 14 del testo sembra che il decreto voglia “abbandonare”o quanto meno ridurre l’utilizzo le cartelle esattoriali come sistema di riscossione forzata dei crediti.

In realtà le cartelle non spariranno  completamente, ma verranno utilizzate per effettuare la liquidazione e il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Cosa sono e come funzionano ruolo e cartella

Quando il contribuente risulta a debito nei confronti di qualche ente impositore (creditore), le somme dovute dallo stesso vengono iscritte a ruolo. In questo modo si avvia la procedura di riscossione forzata.

Il ruolo

Ma che cos’è il ruolo? Il ruolo è un elenco che viene redatto dall’ente creditore e che raccoglie tutti i nominativi dei debitori e le somme che devono essere ancora saldate. Una volta che l’ente creditore lo ha formato, lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.

La cartella

L’Agenzia, quando riceve il ruolo, prepara la cartella da notificare al debitore per riscuotere le somme.

Questo documento contiene infatti il nominativo del debitore, le somme che deve ancora versare all’ente creditore, gli interessi che decorrono dalla data di iscrizione a ruolo del debito e l’aggio, ossia l’importo forfettario da rimborsare all’agente di riscossione.

La cartella di pagamento ha una duplice natura e funzione.

  • Essa rappresenta una vera e propria intimazione di pagamento perché contiene l’ordine al debitore di pagare all’agente di riscossione l’importo indicato nel termine di 60 giorni dalla sua notifica.
  • In più costituisce un avviso di mora perché avverte il debitore che, in caso di mancato pagamento, l’agente incaricato di procedere alla riscossione, può agire esecutivamente nei suoi confronti senza l’obbligo di avvisarlo ulteriormente.

La cartella rappresenta quindi il titolo esecutivo  per eccellenza che la PA utilizza per recuperare i propri crediti.

Decreto riscossione: procedura mediante accertamento esecutivo

La procedura che prevede l’iscrizione a ruolo del debito e la notifica della cartella, a ben vedere, appare piuttosto complessa.

Per questo il legislatore ha deciso di ampliare l’ambito applicativo  della procedura mediante accertamento esecutivo. In questo modo l’attività di riscossione risulta concentrata grazie al il ricorso ad atti e avvisi immediatamente esecutivi.

In questo modo non è più necessario il doppio passaggio di iscrizione ruolo e notifica della cartella. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 110/2014 intitolato “Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nellaccertamento stabilisce infatti l’immediata esecutività.

Esecutività immediata: atti e avvisi

In pratica il decreto prevede la possibilità di attivare subito le procedure esecutive (pignoramento dei beni del debitore) e cautelari (iscrizione di ipoteca immobiliare, fermo dei beni mobili registrati) di una serie di atti dell’agenzia delle Entrate.

Vediamo quali:

  • Atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione (…); di irrogazione delle sanzioni; di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica.
  • Avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti (…); di rettifica e liquidazione; di accertamento e liquidazione; di rettifica e liquidazione; di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sostitutiva sui finanziamenti; imposta di bollo.

 In virtù della riforma prevista dal decreto riscossione il debitore riceverà pertanto solo l’atto/avviso di accertamento. In seguito, con raccomandata, la lettera di presa in carico da parte dell’ente incaricato della riscossione.

 

Leggi anche: “Decreto riscossione: fino a 10 anni per saldare le cartelle