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Modiglioni: con funzione decorativa sono beni condominiali I modiglioni, cioè le mensole sottobalcone, con funzione decorativa, sono da considerarsi beni condominiali

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I modiglioni (ossia le mensole sottobalcone) se hanno funzione decorativa sono da considerarsi beni condominiali. Lo ha affermato il tribunale di Torino con sentenza n. 1360/2024 decidendo una vicenda avente ad oggetto, da parte di un condomino, la richiesta di annullamento delle delibere assunte dall’assemblea con cui erano stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria della facciata interna di un condominio e la messa in sicurezza della stessa.

La vicenda

In particolare, il condomino lamentava come il capitolato approvato dall’assemblea non fosse attendibile e come le delibere non avessero ad oggetto beni di proprietà comune condominiale, ma strutture (i modiglioni) di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Il condominio, dal canto suo, costituendosi in giudizio contestava le domande avversarie, evidenziando inoltre come i modiglioni avessero una funzione estetica, oltre che strutturale, e fossero dunque di proprietà condominiale.

Veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio volta a descrivere lo stato dei luoghi.

La decisione

Il giudice, anche sulla scorsa delle risultanze della CTU che confermavano la natura condominiale dei modiglioni oggetto di causa, decideva rigettando la domanda attorea.

Il consulente aveva chiarito come “la funzione dei modiglioni – fosse – con certezza strutturale e non meramente estetica”. E come tali dunque “costituiscono parti comuni – dell’edificio – ex art. 1117 c.c., ma in ogni caso essi partecipano tutti di una funzione estetica per l’intero fabbricato condominiale”.

Come noto, afferma il tribunale, “la Corte di Cassazione opera una differenziazione tra i balconi e i rivestimenti degli stessi, precisando come ‘mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art 1117 c.c. non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (cfr. Cass. Ord. n. 10848/2020; Cass. n.4909/2020)”. Inoltre, le pronunce di legittimità sono chiare nell’affermare che “il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all’uso comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio, mentre sono pertinenze dell’appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest’ultimo; conseguentemente, nel caso di distacco, per vizio di costruzione, del rivestimento o degli elementi decorativi predetti, l’azione di responsabilità nei confronti del costruttore è legittimamente esperita dal condominio, ai sensi dell’art. 1669 c.c., se il rivestimento o gli elementi decorativi abbia prevalente funzione estetica per l’intero edificio (cfr. Cass. n. 12792/1992)”.

Per cui, conclude il giudice, “non possono condividersi i rilievi dell’attrice, secondo cui la funzione estetica, in quanto residuale, non sarebbe sufficiente a giustificare l’adozione di una delibera condominiale. Ciò che rileva non è tanto determinare se sia prioritaria la funzione strutturale o quella estetica, bensì stabilire se gli elementi decorativi adempiano prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio o solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti”. Nel caso di specie, è emerso chiaramente come “i modiglioni rivestano una funzione decorativa dell’intero edificio – e non solo dei singoli balconi – in quanto elementi facenti parte di un’architettura storica dei primi del ‘900 e di un sistema costruttivo non contemporaneo”.

Alla luce di quanto sopra esposto, il tribunale afferma la validità delle delibere impugnate e respinge integralmente le domande attoree.

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