Novità dall’UE: niente costi aggiuntivi per il bagaglio a mano
Per il bagaglio a mano in aereo niente costi aggiuntivi. Questa è solo una delle novità contenute nella proposta di riforma della normativa UE approvata dalla Commissione trasporti del Parlamento UE il 24 giugno 2025. La proposta deve essere ancora sottoposta all’esame della plenaria della Eurocamera per essere infine concordata con il Consiglio Europeo. Tra il 7 e il 10 luglio la proposta potrebbe ricevere l’approvazione del Parlamento UE.
Le nuove regole si pongono l’obiettivo, dietro la spinta delle associazioni dei consumatori, di tutelare i passeggeri dalla previsione di inutili costi aggiuntivi, con un occhio di riguardo per i soggetti più fragili e di garantire una maggiore trasparenza in fase di acquisto e di rimborso del biglietto aereo.
Vediamo quali sono le altre novità in arrivo per i passeggeri.
Nuovi servizi gratuiti per i passeggeri: bagaglio a mano gratis
Prevista la possibilità di prenotare gratuitamente un posto accanto ai minori di anni 12. Nessun costo aggiuntivo neppure per chi porta a bordo un piccolo bagaglio a mano (peso inferiore a 7 kg e dimensione complessiva di 100 cm) e un oggetto personale di piccole dimensioni (40x30x15 cm).
Gratuito anche l’accompagnatore del passeggero con mobilità ridotta. Previsto inoltre il risarcimento del danno qualora l’animale che assiste il disabile o la sedia a rotelle subiscano danni.
Prezzi più trasparenti e rimborsi più semplici
La proposta approvata prevede anche che gli intermediari indichino in modo trasparente e completo il costo di acquisto complessivo del biglietto, indicando eventuali commissioni aggiuntive e modalità per la richiesta di rimborso.
Per il rimborso è prevista l’introduzione di un modulo unico, anche in modalità precompilata, che deve essere inviato nel termine di 48 ore dal disservizio subito.
Gli intermediari che hanno venduto il biglietto hanno a disposizione 14 giorni di tempo per procedere al rimborso.
Viaggi con diversi mezzi di trasporto, coincidenze e ritardi
Per i viaggi che prevedono l’impiego di diversi mezzi di trasporti è previsto l’obbligo di informare l’utente sulla tipologia di biglietto da acquistare (unico, combinato, separato).
Qualora il biglietto sia unico il cambio da un mezzo di trasporto a un altro non deve comportare la perdita del diritto all’assistenza in caso di mancata coincidenza.
In presenza di un ritardo minimo di 60 minuti causato dalla mancata coincidenza il passeggero dovrebbe avere diritto a bevande, pasto e alloggio gratuito in caso di necessità.
Risarcimento in caso di informazioni errate
In presenza di problemi provocati dal mancato rispetto dell’obbligo di informativa corretto da parte del venditore del biglietto, il passeggero potrebbe essere destinatario di un rimborso e di un risarcimento pari al 75%.
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