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Bollette: cosa cambia con la fine del mercato di maggior tutela Cosa cambia dal 1° luglio 2024 per chi ancora non ha scelto un fornitore del mercato libero dell’energia elettrica

Mercato libero: dal 1° luglio 2024 tutele graduali

Il 1° luglio 2024 entra in vigore il servizio a tutele graduali per l’energia elettrica. Si tratta di un meccanismo temporaneo che accompagna i clienti domestici non vulnerabili verso la fine del mercato tutelato, con l’obiettivo di favorire la completa liberalizzazione del mercato entro il 2027. Le tutele graduali rappresentano un passo verso la completa liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Per i consumatori è importante essere informati e fare scelte consapevoli, valutando le proprie esigenze e confrontando le diverse offerte disponibili.

Cosa cambia?

I soggetti interessati al passaggio alle tutele graduali sono i clienti domestici non vulnerabili che, al 30 giugno 2024, non hanno ancora scelto un fornitore del mercato libero. Si tratta, come anticipato, di un passaggio morbido verso il mercato libero, che rappresenterà l’unica scelta possibile.

Fino alla fine del mese di giugno 2024 i clienti non vulnerabili riceveranno, in almeno due bollette, una comunicazione con cui vengono informati della possibilità di scegliere un fornitore e quindi un’offerta del mercato libero. Chi non dovesse fare una scelta in tale senso entro la scadenza del 1° luglio beneficerà del servizio a tutele graduali. Le condizioni contrattuali verranno definite da ARERA.

La “nuova” bolletta

La bolletta prevista per il regime delle tutele graduali comprende:

  • la spesa per la materia energia (basata sul PUN ossia il prezzo unico nazionale);
  • i costi di approvvigionamento e commercializzazione.

Il prezzo finale che verrà applicato dal fornitore varierà tuttavia in base ai parametri dell’area in cui lo stesso opera. In base ai calcoli di Arera, il risparmio in bolletta rispetto al regime di maggior tutela, dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 euro all’anno.

Per i clienti “vulnerabili”, ossia gli over 75enni e i beneficiari di bonus sociali o delle agevolazioni previste dalla legge 104, invece, non cambia nulla. La fornitura rimane nel mercato tutelato alle stesse condizioni.

Mercato tutelato e libero a confronto

Nel secondo semestre 2023 il prezzo medio nel mercato libero era superiore a quello del mercato tutelato (39,18 contro 28,11 centesimi/kWh). C’è da dire però che il mercato libero offre maggiore flessibilità perché prevede tariffe fisse o variabili, servizi aggiuntivi e la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore.

Come scegliere il fornitore del mercato libero

I clienti che sceglieranno il mercato libero potranno confrontare le offerte sul portale https://ilportaleofferte.it/ e valutare la tariffa più adatta alle proprie esigenze, valutando se sia migliore quella fissa, quella variabile, i servizi aggiuntivi di interesse, ecc.

Qualche consiglio

Per una scelta ponderata confrontare le offerte è fondamentale. Prima di aderire alle tutele graduali o scegliere un fornitore del mercato libero, è importante infatti confrontare le diverse proposte per trovare la soluzione più conveniente. É necessario poi valutare le proprie esigenze. La scelta tra tutele graduali e mercato libero dipende da vari fattori, come il profilo di consumo, la necessità di servizi aggiuntivi e l’avversione al rischio, che farà propendere per una prezzo fisso anziché variabile. Da ultimo, ma non per importanza, si consiglia di approfondire le novità. A questo proposito è opportuno consultare il sito web di Arera (https://www.arera.it/) e il portale https://ilportaleofferte.it/.

Abolizione del mercato tutelato

Il mercato tutelato viene abolito perché il decreto legge “Bersani” n. 79/1999 aveva avviato il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia, in quanto recepiva le prescrizioni contenute nella Direttiva UE del 1996 per la creazione di mercato europeo unico dell’energia. Nel 2007 in Italia il mercato dell’energia è stato liberalizzato, ma sarà solo con la chiusura del mercato regolamentato che si avrà il passaggio definitivo al libero mercato, caratterizzato da un prezzo che si formerà grazie all’incontro di domanda e offerta.

Mutui: validi anche senza indicazione del TAN Per la Cassazione, il contratto di finanziamento è valido se sono riportate analiticamente tutte le condizioni economiche, anche se non è espressamente indicato, in termini numerici, il TAN

TAEG e TAN nel contratto di mutuo

Il caso in esame, riguardante l’ingiunzione di pagamento di una somma data in mutuo e dei relativi interessi, ha dato l’occasione alla Corte di Cassazione di pronunciarsi, con ordinanza n. 16456-2024, sulla validità dei contratti di finanziamento privi dell’indicazione del “Tasso Annuo Nominale” (Tan).

La Corte ha anzitutto premesso che il TAEG e il TAN sono entità giuridiche diverse. In particolare, e per quanto qui rileva, il TAN “è il tasso di interesse dovuto al netto della capitalizzazione” ai sensi dell’art. 117, comma 4, del TUB. Mentre, il TAEG indica, in percentuale annua il costo effettivo del credito.

Ciò posto la Corte è poi passata all’analisi della specifica questione sottoposta alla sua attenzione, vale a dire l’obbligatorietà o meno dell’indicazione del TAEG e del TAN nel contratto di finanziamento e le conseguenze della loro eventuale assenza.

La mancata indicazione del TAEG e del TAN

In punto di validità del contratto di mutuo, la Corte ha specificato che l’obbligo di indicare il tasso d’interesse applicato, sussiste sicuramente con riferimento al TAEG, posto che lo stesso, rappresentando il dato aggregato del costo del credito, consente all’interessato di confrontare le condizioni di finanziamento che gli operatori bancari offrono sul mercato.

La mancata indicazione nei contratti bancari del TAEG determina, pertanto, quale conseguenza sul piano negoziale e civile, l’invalidità del contratto stesso poiché colpito da nullità.

Per quanto invece attiene al TAN, la disciplina di settore non prevede espressamente la sanzione della nullità per il caso di sua mancata indicazione all’interno del contratto bancario e occorre pertanto valutare se la nullità del negozio sia da escludere qualora “l’ammontare del saggio di interesse, non specificamente individuato, possa ricavarsi, in base a un calcolo aritmetico, dal testo del contratto che individui il TAEG”.

Condizioni finanziamento

Rispetto al suddetto dubbio interpretativo la Corte, dopo aver ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha condiviso gli esiti del Giudice di merito, in punto di validità del contratto, posto che nel caso specifico, anche se non era espressamente indicato in termini numerici il TAN, erano “analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento”.

Quanto sopra, ha riferito la Corte, può essere affermato in considerazione del fatto che nel contratto di finanziamento di cui trattasi erano indicati “il tasso di indicizzazione, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il TAEG o l’indicazione sintetico di costo richiesti dalle Istruzioni fornite dalla Banca d’Italia agli operatori di settore e che le condizioni contrattuali vanno integrate con il piano finanziario, anch’esso concordato dalle parti, dal quale si desume chiaramente il valore dell’operazione nel tempo attraverso il numero delle rate e l’ammontare di ciascuna di esse, con l’incidenza degli interessi, del tasso debitore, delle spese”. Con la conseguenza che, dal complesso del contratto, era possibile ricavare chiaramente il valore dell’operazione, nonché il TAN, desumibile dal piano di ammortamento approvato dalle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pertanto concluso il proprio esame condividendo la decisione adottata dalla Corte d’appello sul punto, ritenendo valido il contratto, posto che dal contratto ed i suoi allegati era possibile individuare agevolmente le condizioni economiche del contratto.

Allegati