concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona Il Concordato preventivo biennale stimola le imprese e i liberi professionisti ad adempiere spontaneamente ai propri obblighi dichiarativi. Ecco cos'è e quale novità ha introdotto il dl economia n. 95/2025 convertito in legge

Cos’è il Concordato Preventivo Biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento di compliance fiscale introdotto dal Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, finalizzato a incentivare il rispetto volontario degli obblighi dichiarativi di imprese e professionisti. Il suo scopo è di stabilizzare le posizioni fiscali per un periodo di due anni al fine di favorire una pianificazione tributaria e ridurre il rischio di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.

Concordato Preventivo Biennale: destinatari

Possono aderire al CPB i contribuenti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni e che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Per l’ammissione il contribuente:

  • non deve avere debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile;
  • se ha debiti residui, questi devono essere inferiori a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni.

Sono esclusi dal CPB coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, o che hanno subito condanne per reati fiscali negli ultimi tre anni.

Proposta e calcolo del concordato

Il CPB prevede la possibilità per il contribuente di proporre una definizione biennale del reddito derivante dall’attività esercitata e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. La proposta viene calcolata utilizzando il software “Il tuo ISA 2024 CPB”, che consente di determinare gli importi tenendo conto dei dati forniti per l’applicazione degli ISA e degli altri elementi specifici per il CPB.

Il software considera anche eventuali eventi straordinari che possono influenzare i risultati del primo anno di applicazione del Concordato, permettendo al contribuente di segnalare questi eventi nel modello dichiarativo.

Cause di esclusione

L’adesione al CPB è soggetta a determinati requisiti e limitazioni. Tra le principali condizioni ostative si segnalano:

  • la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei periodi d’imposta precedenti;
  • l’aver riportato condanne per reati fiscali o per specifici reati del codice penale;
  • aver conseguito reddito esente o escluso dalla base imponibile per oltre il 40% del reddito totale nel periodo precedente;
  • aver aderito al regime forfetario durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
  • aver realizzato operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) durante il biennio.

In caso di dichiarazioni false, sono previste sanzioni penali ai sensi del DPR n. 445/2000.

Oggetto del concordato

Il CPB riguarda principalmente:

  • il reddito da lavoro autonomo, senza considerare plusvalenze e minusvalenze straordinarie;
  • il reddito dimpresa, senza includere componenti straordinarie come sopravvenienze attive e passive; utili e perdite derivanti da partecipazioni societarie o in gruppi di interesse economico (GEIE).

Il reddito dichiarato non può essere inferiore a 2.000 euro e deve essere riportato in tutte le dichiarazioni annuali. Anche il valore della produzione netta, rilevante ai fini IRAP, non può scendere sotto questa soglia.

Effetti dell’adesione al concordato preventivo biennale

L’adesione al concordato produce diversi effetti per il contribuente:

  • lesenzione dagli accertamenti previsti dall’articolo 39 del DPR n. 600/1973, salvo specifiche cause di decadenza;
  • l’accesso ai benefici premiali del regime ISA, inclusi vantaggi sull’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • l’obbligo di rispettare i normali adempimenti contabili e dichiarativi per i periodi d’imposta coperti dal Concordato.

L’adesione al Concordato non produce effetti per l’IVA, ma il contribuente deve comunque rispettare i requisiti previsti per le dichiarazioni fiscali.

Cessazione e decadenza

Il CPB può perdere efficacia in determinati casi:

  • cessazione dellattività o modifica significativa dell’attività svolta rispetto al periodo precedente.
  • eventi eccezionali che riducono significativamente i redditi o i valori della produzione, oltre il 30% rispetto agli importi concordati;
  • adesione al regime forfetario o realizzazione di operazioni societarie straordinarie durante il biennio;
  • superamento dei limiti di ricavi o compensi previsti dagli ISA.

In caso di decadenza dal Concordato, restano comunque dovute le imposte calcolate sul reddito e sul valore della produzione concordati, se superiori a quelli effettivamente conseguiti.

Correttivo al concordato preventivo biennale

Il correttivo al concordato preventivo biennale, approvato dal Governo il 4 giugno 2025, con l’obiettivo di rendere il meccanismo più conveniente e attrattivo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 13 giugno 2025.

Il testo (D.Lgs. n. 81/2025, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie“, ), prevede diverse novità, tra cui: la possibilità per i forfetari di determinare il reddito imponibile applicando i coefficienti di redditività; la modifica del termine di adesione al 30 settembre 2025.

Dl economia: 5 giorni in più per i versamenti

Il dl economia n. 95/2025 convertito dalla legge n. 118/2025 introduce un’importante novità per il concordato preventivo biennale (CPB), lo strumento che permette a imprese e professionisti di concordare il proprio reddito imponibile con l’Agenzia delle Entrate per due anni.

Per evitare che i contribuenti decadano dal regime per ritardi minimi e non intenzionali, l’art. 9 bis concede una tolleranza di cinque giorni per i versamenti dovuti. Pertanto, i pagamenti effettuati entro cinque giorni dalla scadenza sono considerati tempestivi, a condizione che avvengano prima della notifica di eventuali atti di accertamento.

 

Leggi anche: Concordato preventivo biennale: le istruzioni del fisco

testi unici materia fiscale

Testi unici in materia fiscale: in vigore In vigore dal 29.11.2024 i TU sanzioni tributarie, amministrative e penali; tributi erariali minori e giustizia tributaria; dal 12.03.2025 versamenti e riscossioni e dal 13.08.2025 imposta di registro

Testi unici in materia fiscale

Il Governo, il 29 ottobre 2024, ha approvato in via definitiva i decreti legislativi per la realizzazione di tre Testi Unici in materia fiscale. Si tratta di testi compilativi che non apportano novità normative. Solo nei casi in cui si è reso necessario si è provveduto alla modifica della formulazione letterale delle norme.

I tre testi unici, approvati dal Governo e che tengono conto dei pareri previsti dai rispettivi iter di approvazione, fanno parte del progetto di riforma fiscale complessiva che ha portato anche alla approvazione in secondo esame definitivo del testo del decreto riscossione.

I testi sono approdati in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2024 per entrare in vigore il 29 novembre.

TU sanzioni tributarie, amministrative e penali

Questo decreto legislativo che ha ricevuto il via libera definitivo dal Cdm ed è andato in GU il 28 novembre, unifica le sanzioni tributarie, amministrative e penali al fine di

  1. identificare e organizzare in modo preciso le norme vigenti per settori omogenei, aggiornando anche i testi unici di settore attualmente in vigore;
  2. coordinare le norme esistenti, anche quelle dell’Unione Europea, apportando le necessarie modifiche per migliorarne la coerenza giuridica e logica;
  3. abrogare spressamente le disposizioni incompatibili o superate.

Cosa comprende

Il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173) include i principi generali e le disposizioni sanzionatorie dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 relativi alle imposte dirette, all’IVA e  alla riscossione.

Esso comprende inoltre le leggi d’imposta per registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessioni governative, assicurazioni private, contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti e canone Rai, le disposizioni penali tributarie e i reati in materia di imposte sui redditi e IVA del decreto legislativo  n. 74/2000.

Le norme vigenti sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, tranne che nei casi necessari. Nello specifico sono state incluse le disposizioni sulla disciplina sanzionatoria dei singoli tributi erariali. Altre disposizioni riguardanti gli accertamenti e le sanzioni sono state integrate nei rispettivi testi unici. Questo testo considera anche le modifiche apportate dalla riforma del sistema sanzionatorio approvata il 24 maggio 2024.

Testo unico dei tributi erariali minori

Il Testo Unico che unifica i tributi erariali minori, in attuazione dell’articolo 21 della legge n. 111/2023 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, sempre su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo di identificare le norme vigenti, organizzarle per settore di competenza, e trasfonderle senza modificarne la formulazione, salvo necessità.

Il testo (Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174) si compone di 100 articoli, ed è così suddiviso:

  • Titolo I:imposte assicurazioni private e contratti vitalizi.
  • Titolo II:imposta sugli intrattenimenti.
  • Titolo III:imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati.
  • Titolo IV:imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).
  • Titolo V:imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).
  • Titolo VI:abbonamento alle radioaudizioni (canone RAI).
  • Titolo VII:imposta sui servizi digitali.
  • Titolo VIII:tasse sulle concessioni governative.
  • Titolo IX:tributi e diritti speciali.
  • Titolo X:disposizioni finali e disposizioni da abrogare.

Testo unico della Giustizia Tributaria

Il Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175 relativo al terzo Testo Unico, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguarda la giustizia tributaria. Questo testo ha carattere compilativo ed è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023.

Il testo, pubblicato in Gazzetta n. 279 del 28 novembre si compone di due parti principali:

  • Parte I:riguarda l’ordinamento della giurisdizione tributaria. Ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545/1992, definendo che la funzione giurisdizionale tributaria è esercitata da magistrati tributari assunti tramite concorso pubblico e giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale.
  • Parte II:è suddivisa in tre titoli e ripropone i Titoli I e II del decreto legislativo n. 546/1992, con il Titolo III che contiene le disposizioni finali e quelle abrogate, ora incluse nel nuovo testo unico.

Testi Unici 2025

Nel corso del 2025 sono stati approvati  in via definitiva altri 2 testi unici:

– Testo unico in materia di versamenti e di riscossione;

– Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Testo unico versamenti e riscossione

Il Testo Unico sulla riscossione, di cui al Decreto legislativo  24 marzo 2025 n. 33 in pubblicato sulla GU il  26 marzo 2025 e in vigore dal giorno successivo, è composto da 243 articoli ed è suddiviso in sette titoli. Il provvedimento riforma in modo organico la disciplina della riscossione coattiva e spontanea in Italia.

Il Titolo I riguarda la riscossione spontanea tramite versamenti unitari e delega di pagamento, con possibilità di compensazione.

Il Titolo II disciplina la riscossione delle imposte sul reddito, includendo ritenute e acconti.

Il Titolo III affronta i rimborsi e gli interessi sulle eccedenze;

I Titoli IV e VI si concentrano sulla riscossione coattiva, definendo il ruolo come titolo esecutivo e le procedure per il recupero forzoso dei crediti.

Il Titolo V estende l’uso del ruolo a diverse entrate statali, anche non tributarie.

Il Titolo VII recepisce la direttiva UE sulla mutua assistenza per il recupero dei crediti e definisce gli obblighi dell’agente di riscossione.

Tra le principali novità, il decreto introduce il discarico automatico per i ruoli non riscossi entro il quinto anno, abrogando la vecchia procedura quinquennale.

Ridotti a metà tasse e diritti per gli atti giudiziari nella riscossione coattiva.

Estesi i piani di dilazione, che possono arrivare fino a 120 rate in base alla situazione economica del contribuente. Il piano può anche prevedere rate crescenti. Durante la richiesta di dilazione, sono sospese le procedure esecutive, fermi amministrativi e ipoteche, e i termini di prescrizione.

Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti

Il Testo Unico del Registro, contenuto nel Decreto legislativo 1 agosto 2025 n. 123 pubblicato in GU il 12 agosto 2025 e in vigore dal giorno successivo mira a semplificare e chiarire la normativa riguardante l’imposta di registro e altri tributi indiretti, come le imposte ipotecarie e catastali, quelle sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo e l’IVAFE.

Articolato in 205 articoli e sei sezioni, il Testo Unico organizza le disposizioni per aree tematiche. Le prime sezioni trattano rispettivamente l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, e le imposte sulle successioni e donazioni. Seguono le sezioni dedicate all’imposta di bollo e alle agevolazioni fiscali. La riforma armonizza le regole esistenti, elimina le norme superate e recepisce il diritto europeo, pur escludendo la disciplina di accertamento e sanzioni.

Il testo è completato da quattro allegati tecnici che specificano le tariffe, gli atti soggetti ai tributi, le esenzioni e i coefficienti applicabili. L’obiettivo è offrire un quadro normativo più omogeneo e accessibile.

Decorrenza applicazione disposizioni TU

Le disposizioni di tutti i testi unici saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2026.

Quanti TU mancano?

L’Agenzia delle Entrate ha elaborato nove proposte di testi unici, per cui all’appello ne mancherebbero ancora quattro. Non resta che attendere.

adempimenti e pagamenti fiscali

Adempimenti e pagamenti fiscali: pausa ad agosto 2025 Adempimenti e pagamenti fiscali: nel mese di agosto 2025 è prevista una pausa estiva per contribuenti e Fisco

Adempimenti e pagamenti fiscali sospesi ad agosto 2025

Nel mese di agosto 2025 adempimenti e pagamenti fiscali vanno in pausa.

La sospensione degli adempimenti e dei pagamenti fiscali è una misura che offre diversi vantaggi a contribuenti e professionisti, come la possibilità di pianificare in modo più efficace le scadenze dei mesi di giugno e di luglio, ridurre lo stress ed evitare dimenticanze o ritardi.

Questa pausa estiva, consolidata negli anni e ulteriormente specificata dalla riforma fiscale, ha lo scopo infatti di alleggerire il carico burocratico e consentire una gestione più serena delle attività, soprattutto in un periodo in cui molti usufruiscono delle ferie.

Stop agli invii degli atti

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024 sospende l’invio delle cartelle esattoriali, degli avvisi bonari e delle comunicazioni di irregolarità. Non verranno spediti neppure gli atti di liquidazione del TFR o le lettere di compliance. La sospensione copre l’intero mese di agosto.

Fanno eccezione solo i casi urgenti, gli atti derivanti da notizie di reato e le questioni che riguardano i soggetti con procedure concorsuali.

Pagamenti tributari sospesi

L’articolo 37, comma 11-bis, del decreto legge n. 223/2006 conferma invece la sospensione dei versamenti. I tributi con scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2025 slittano. I contribuenti potranno pagarli entro il 20 agosto senza maggiorazioni.

Anche la trasmissione dei documenti da parte dei contribuenti su istanza dell’Agenzia è sospesa.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2025 si fermano anche le richieste di informazioni.

In pausa i pagamenti degli avvisi bonari

L’articolo 7-quater, comma 17, decreto legge n. 193/2016 sospende i pagamenti degli avvisi bonari. Questa pausa va dal 1° agosto al 4 settembre e riguarda specificamente gli avvisi bonari.

Intervalli temporali sospensione adempimenti e pagamenti fiscali

Riepilogando, sono tre le fasce temporali che regolano la pausa fiscale.

  • dal 1° al 20 agosto si sospendono gli obblighi fiscali;
  • dal 1° al 31 agosto si ferma l’invio degli avvisi bonari; da controlli automatici
  • dal 1° agosto al 4 settembre si bloccano, tra gli altri, i versamenti conseguenti ai controlli automatici e a controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi.

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visura catastale

Visura catastale: cos’è e come chiederla online Cos'è la visura catastale, che informazioni contiene, quanto costa, tipologie e formati, come richiederla, servizi online

Visura catastale: cos’è

La visura catastale è un documento che permette di consultare diverse informazioni relative ai beni immobiliari e ai loro intestatari. La visura catastale è una sorta di “documento d’identità” di ogni bene immobile che fornisce informazioni importanti a fini legali e informativi.

Contenuto della visura catastale

La visura catastale, come anticipato, fornisce informazioni molto importanti:

  • dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati) e relativi elenchi;
  • dati anagrafici delle persone (fisiche o giuridiche) che risultano intestatarie di tali beni;
  • dati grafici, che comprendono le mappe catastali per i terreni e le planimetrie per le unità immobiliari urbane, fornendo una rappresentazione visiva della proprietà;
  • elaborato planimetrico (con l’elenco dei subalterni e la rappresentazione grafica) e i dati (protocollo e data) degli atti di aggiornamento catastale e delle relative note.

Quanto costa una visura catastale?

Le informazioni relative agli immobili che sono contenute nella visura catastale sono pubbliche e   tutti vi possono accedere. Prima però è necessario pagare le tasse per i servizi ipotecari e catastali. Gratuita invece la consultazione delle planimetrie, servizio riservato agli aventi diritto sull’immobile o ai loro delegati. Tuttavia, i titolari, anche parziali, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento possono richiedere la consultazione gratuita e l’esenzione dai tributi per gli immobili di cui risultano intestatari in catasto. Questo tipo di agevolazione comprende visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili. Anche le visure catastali online di immobili non di proprietà possono essere rilasciate senza dover sostenere il costo dei tributi.

Visura catastale: tipologie e formati

Esistono due tipi principali di visure:

  • attuali: che riflettono la situazione attuale dell’immobile;
  • storiche: mostrano l’evoluzione nel tempo dell’immobile dal punto di vista oggettivo (modifiche variazioni)  e soggettivo (cambi di intestazione, diritti reali in favore di terzi); .

Entrambe le tipologie sono disponibili  per soggetto (intestatario) e per immobile.

I documenti sono rilasciati in due formati:

  • analitico, con un nuovo layout grafico;
  • sintetico, in formato tabellare.

Come chiedere una visura catastale

La consultazione dei dati catastali informatizzati, può essere richiesta presso:

  • qualsiasi Ufficio Provinciale – Territorio;
  • presso uno sportello catastale decentrato;
  • in modalità telematica tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Se i dati sono informatizzati, la visura viene rilasciata in formato cartaceo allo sportello o come file PDF se richiesta online.

Per i dati disponibili su supporto cartaceo, ci si deve recare presso l’Ufficio provinciale – Territorio competente, presso il quale è possibile consultare anche gli atti storici cartacei.

La legge n. 241/90 prevede l’’accesso ai documenti catastali che non sono soggetti a consultazione diretta.

Ricerca dei dati

La ricerca dei dati può essere effettuata secondo diverse modalità:

  • per immobile: utilizzando l’identificativo catastale (particella per i terreni o unità immobiliare urbana per i fabbricati) o l’indirizzo dell’unità immobiliare urbana (limitatamente al Catasto Fabbricati);
  • per soggetto: inserendo i dati anagrafici del soggetto interessato (cognome, nome, sesso, codice fiscale per le persone fisiche; denominazione e sede legale per le persone giuridiche). Questa ricerca è possibile sia per il Catasto dei Terreni che per quello dei Fabbricati;
  • per partita: (modalità ormai in disuso) identifica un insieme di immobili detenuti dagli stessi soggetti in un dato periodo.

Servizi online 

L’Agenzia delle Entrate offre servizi di consultazione online che consentono ai titolari di diritti reali sugli immobili di accedere gratuitamente e in esenzione da tributi a visure attuali e storiche, visure mappa, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri beni.

Consulta la Guida al servizio – Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili

C’è poi il servizio di Visure catastali di immobili non di proprietà, che permette l’accesso telematico gratuito ai dati catastali anche se il richiedente non è il titolare, consentendo visure attuali per soggetto, visure attuali o storiche per immobile tramite identificativi catastali e visure della mappa.

Consultare la Guida al servizio – Visure catastali di immobili non di proprietà

L’accesso a questi servizi avviene tramite credenziali SPID, CIE o CNS all’interno dell’area riservata dei servizi telematici del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Leggi anche: Visura catastale e ispezione ipotecaria online

irpef

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) Tutto quello che c’è da sapere sull’Irpef: presupposti, calcolo della base imponibile, applicazione dell’aliquota e detrazioni. Gli scaglioni e gli acconti Irpef alla luce del correttivo in vigore dal 22 giugno 2025

Cos’è l’Irpef

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche e rappresenta una delle principali fonti del gettito fiscale dello Stato.

L’Irpef, come lascia intendere la sua denominazione, è dovuta dalle persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio italiano, ed ha come presupposto la percezione di determinate tipologie di redditi, che andremo tra breve ad esaminare.

Preliminarmente, va ricordato che il calcolo di tale imposta si basa, in ossequio al dettato costituzionale (art. 53 Cost.), su un criterio di progressività, con ciò intendendosi che, all’aumentare dei redditi considerati, aumenta anche l’aliquota applicabile per il calcolo dell’imposta in modo tale che l’ammontare dell’imposta cresca in modo più che proporzionale rispetto al reddito imponibile.

Va precisato, inoltre, che, ai fini Irpef, sono considerati residenti in Italia anche i cittadini trasferitisi in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato.

Su quale reddito si calcola l’Irpef

I redditi che contribuiscono a formare la base imponibile dell’Irpef sono i redditi fondiari (derivanti dal possesso di terreni e fabbricati), i redditi da capitale, i redditi da lavoro autonomo e dipendente (ivi comprese le pensioni), i redditi d’impresa e i redditi diversi.

Questi ultimi, individuati dall’art. 67 del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86), sono, ad esempio, quelli derivanti da plusvalenze, cessioni di strumenti finanziari, vincite di lotterie, redditi conseguenti all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e brevetti industriali, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente etc.

Come si calcola l’Irpef

Per il calcolo dell’Irpef dovuta dal singolo contribuente, occorre sommare i suoi redditi (rispondenti alle varie tipologie appena esaminate) e sottrarre, da tale importo complessivo, i cosiddetti oneri deducibili. Con tale espressione si fa rifermento ad alcune spese sostenute durante l’anno dal contribuente, come, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali.

In tal modo, si forma la base imponibile, su cui viene applicata l’aliquota (un coefficiente percentuale) prevista dalla legge per lo scaglione di reddito corrispondente. Dal risultato di tale operazione è possibile, inoltre, operare la detrazione degli importi sostenuti per altri tipi di spesa (in primis, le spese sanitarie, le spese per l’istruzione dei figli, etc.).

L’imposta dovuta dal contribuente è pertanto quella risultante dalla sottrazione degli importi detraibili dall’imposta lorda (risultante, a sua volta, dall’applicazione dell’aliquota al reddito complessivo, diminuito degli oneri deducibili).

Gli scaglioni e le aliquote Irpef 2024

Abbiamo fatto, finora, più volte riferimento agli scaglioni di reddito previsti dalla legge, ai quali corrisponde una determinata aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta.

Ebbene, per il 2024 la legge ha individuato tre scaglioni di reddito, con le aliquote corrispondenti:

  • reddito fino a 28.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23%;
  • reddito da 28.000 a 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro e del 35% per la parte eccedente;
  • reddito oltre 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro, del 35% per la parte tra 28.000 e 50.000 euro e del 43% per la parte eccedente i 50.000 euro.

Il reddito minimo per non pagare l’IRPEF nel 2024, ovvero la cosiddetta no tax area, è pari ad 8.500 euro.

Come si paga l’Imposta sui redditi delle persone fisiche

Per pagare l’Irpef occorre compilare il modello Redditi PF oppure il modello 730 (per redditi da lavoro dipendente o pensione).

Il versamento dell’imposta prevede il pagamento, con modello F24, entro il 30 giugno, del saldo relativo all’anno precedente e della prima rata di acconto relativa all’anno in corso; entro il 30 novembre va invece versata la seconda (o l’unica, quando ciò sia previsto) rata di acconto.

Irpef come impugnare

L’eventuale impugnazione di un atto con cui l’Agenzia delle Entrate esige il pagamento di somme a titolo di Irpef va impugnato con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, la cui decisione sarà ricorribile in appello presso la CGT di secondo grado e successivamente anche per Cassazione.

In alternativa, è possibile chiedere all’Agenzia il riesame dell’atto. In ogni caso, la contestazione da parte del contribuente non vale, di per sé, a sospendere i termini di pagamento dell’imposta.

Acconti Irpef 2025: correttivo in vigore

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 86/2025, di conversione del decreto legge n. 55/2025, varato dal Governo il 22 aprile scorso, recante “Disposizioni urgenti in materia di acconti Irpef dovuti per l’anno 2025”.

Il chiarimento normativo è servito a mettere ordine nelle disposizioni, tra il decreto legislativo n. 216/2023 (attuativo della riforma fiscale) e la legge di bilancio 2025. A causa di un difetto di coordinamento, tra la riforma che aveva introdotto in via sperimentale la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre, e la manovra di Bilancio 2025, che ha reso strutturale questa riduzione, era rimasta tuttavia parte della normativa ancorata al vecchio sistema di calcolo degli acconti, ingenerando così confusione e possibili errori nei versamenti e nelle dichiarazioni.

Grazie a questo intervento normativo, viene ufficializzato, inoltre, che i lavoratori dipendenti e i pensionati che non percepiscono altri tipi di reddito non dovranno versare alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

La nuova legge è in vigore dal 22 giugno 2025.

 

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ISA

ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale): cosa sono, come funzionano e cosa succede con un punteggio basso

Cosa sono gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento introdotto dall’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di valutare la conformità fiscale dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In vigore a partire dal periodo d’imposta 2018, gli ISA hanno progressivamente sostituito gli studi di settore e i parametri contabili, configurandosi oggi come un sistema integrato per favorire la compliance fiscale e il dialogo collaborativo tra fisco e contribuente.

Gli ISA nello specifico sono indicatori statistico-economici costruiti sulla base di modelli matematici e analisi econometriche. Essi attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio sintetico da 1 a 10, che misura il livello di affidabilità fiscale in relazione ai dati dichiarati e alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

I modelli ISA sono differenziati per attività economica (Modelli di business ossia gruppi di imprese con caratteristiche similari) e sono aggiornati periodicamente tenendo conto delle evoluzioni del contesto economico, settoriale e territoriale.

Ogni modello tiene conto di variabili strutturali (dimensione dell’impresa, localizzazione, livello di concorrenza), oltre a indicatori di anomalia, efficienza e coerenza tra i dati contabili e dichiarativi.

A cosa servono gli ISA 

Il principale obiettivo degli ISA è promuovere la trasparenza e l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. In concreto, l’attribuzione di un punteggio elevato può tradursi in vantaggi premiali, tra cui:

  • esclusione o limitazione dei controlli fiscali;
  • accesso prioritario ai rimborsi fiscali;
  • riduzione dei termini di accertamento;
  • esclusione dall’applicazione di alcune presunzioni legali.

Il sistema ISA si fonda su un approccio collaborativo: il contribuente è incoraggiato a correggere eventuali anomalie o incoerenze nei dati dichiarati, anche grazie al software messo a disposizione da Sogei e Agenzia delle Entrate.

Qual è il punteggio da raggiungere

Il punteggio ISA si esprime su una scala da 1 a 10 e costituisce una sintesi della posizione fiscale del contribuente.

In generale, un punteggio pari o superiore a 8 consente l’accesso ai benefici premiali. A seconda del tipo di vantaggio, sono previste soglie minime variabili (spesso tra 8 e 9), che possono essere riferite anche alla media dei punteggi degli ultimi tre periodi d’imposta.

Cosa succede con un punteggio ISA basso

Un punteggio ISA inferiore a 6, in particolare se reiterato, può essere sintomo di anomalie o scostamenti rilevanti rispetto ai parametri di settore. In questi casi, il contribuente può essere inserito tra i soggetti a rischio fiscale, con le seguenti conseguenze:

  • maggiore probabilità di controlli o accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • esclusione dai benefici premiali (rimborsi veloci, esclusione da accertamenti sintetici, ecc.).
  • possibile invio di lettere di compliance con invito a regolarizzare la posizione.

Tuttavia, il sistema ISA consente al contribuente di intervenire: è possibile integrare o modificare i dati dichiarati prima dell’invio della dichiarazione, oppure fornire spiegazioni documentate che giustifichino eventuali disallineamenti, evitando così conseguenze negative.

Chi è obbligato a presentare gli ISA

L’applicazione degli ISA riguarda i soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali è stato approvato uno specifico indice. Ne sono esclusi invece, ad esempio:

  • i contribuenti che adottano il regime forfettario o di vantaggio;
  • i soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso dell’anno.

L’obbligo di applicazione e calcolo ISA avviene tramite apposito software, integrato nei programmi di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI).

Considerazioni finali

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale rappresentano oggi uno strumento chiave nella relazione tra fisco e contribuente, non solo per valutare l’adeguatezza delle dichiarazioni, ma anche per prevenire il contenzioso e stimolare comportamenti virtuosi. Mantenere un punteggio elevato non è soltanto una garanzia di trasparenza, ma una concreta opportunità per accedere a semplificazioni e tutele nel rapporto con l’amministrazione finanziaria.

 

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evasometro

Evasometro: cos’è e come funziona Evasometro 2025: cos’è, a che cosa serve, come funziona, che soggetti colpisce e quali sono le novità del 2025

Cos’è l’evasometro

L’evasometro torna al centro del sistema di controllo fiscale italiano, rinnovato e potenziato per il 2025. Con l’obiettivo di contrastare in modo più incisivo l’evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato gli strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari, introducendo nuove regole di incrocio dei dati e automatismi di analisi.

L’evasometro è uno strumento di analisi dei flussi finanziari utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per individuare potenziali anomalie tra i redditi dichiarati e i movimenti bancari. Il suo scopo è prevenire e accertare situazioni di evasione fiscale e di infedeltà dichiarativa, tramite l’elaborazione di dati provenienti da conti correnti, carte di credito, investimenti e transazioni elettroniche.

Si tratta di un sistema introdotto originariamente nel 2012, poi sospeso e rimodulato negli anni, fino a essere riproposto con nuove caratteristiche nel 2025, grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale e dal machine learning.

Come funziona

Nel 2025, l’evasometro opera attraverso un sistema completamente automatizzato, alimentato da banche dati pubbliche e private. Tra le principali fonti di dati analizzate vi sono:

  • i movimenti suconti correnti bancari e postali;
  • le transazioni con carte di pagamento;
  • i dati suinvestimenti mobiliari e immobiliari;
  • le operazioni dicompravendita online e criptovalute;
  • versamenti e i prelievi in contanti oltre soglie considerate anomale.

L’analisi avviene mediante algoritmi predittivi che valutano la coerenza tra i dati finanziari e le dichiarazioni fiscali. In caso di scostamenti rilevanti, l’evasometro genera delle segnalazioni automatiche, che possono portare a:

  • un invito al contraddittorio da parte dell’Agenzia;
  • l’apertura di una verifica o accertamento fiscale;
  • l’invio di alert preventivi tramite il cassetto fiscale.

Soglie di anomalia

Previste due soglie di scostamento, superate le quali scatta il controllo:

  • scostamento del 20% tra reddito ricostruito e quello che il contribuente ha dichiarato;
  • scostamento di 10 volte l’importo dell’assegno sociale. Poiché questo assegno annuale è pari a circa 7000 euro, significa che deve esserci uno scarto di 70.000 euro per far scattare l’accertamento.
  • Attenzionati anche i soggetti con debiti fiscali superiori ai 50.000 euro, se titolari di patrimoni esteri incoerenti con la dichiarazione.

Chi colpisce l’evasometro

L’evasometro si rivolge a persone fisiche, partite IVA, liberi professionisti e imprese, senza distinzione settoriale. Tuttavia, i controlli sono più probabili nei confronti di:

  • soggetti convolumi di movimentazioni finanziarie incoerenti rispetto al reddito dichiarato;
  • contribuenti che presentanoanomalie nei versamenti IVA o imposte dirette;
  • professionisti e imprese che operano in settori a maggiore rischio evasione (es. edilizia, ristorazione, commercio al dettaglio).

Novità 2025: cosa cambia

Le principali novità introdotte nel 2025 con il nuovo evasometro riguardano:

  1. maggior precisione dellanalisi algoritmica: l’Agenzia utilizza ora strumenti di intelligenza artificiale per valutazioni più accurate e per ridurre il numero di falsi positivi;
  2. interoperabilità tra banche dati: viene potenziato lo scambio informativo tra Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza, Anagrafe tributaria e piattaforme digitali, inclusi marketplace e gestori di servizi online;
  3. trasparenza preventiva per il contribuente: è previsto l’invio di notifiche preventive ai contribuenti tramite PEC o cassetto fiscale, con invito alla regolarizzazione spontanea, in linea con i principi delloStatuto del contribuente (L. 212/2000);
  4. controllo sui flussi digitali: rientrano nel perimetro dell’evasometro anche iwallet digitali, le operazioni su criptovalute e i pagamenti effettuati tramite app fintech;  
  5. silver notice, un sistema di cooperazione su base internazionale che permette di interrogare le banche dati relativa ai patrimoni di oltre 50 paesi, con una cadenza che potrebbe essere mensile, come richiesto della Guardia di Finanza.

Considerazioni finali

Il nuovo evasometro 2025 si inserisce in un più ampio contesto di digitalizzazione della macchina fiscale, volto a rendere più efficiente l’attività di controllo senza aggravare il carico amministrativo per i contribuenti. È quindi fondamentale che cittadini, professionisti e imprese adottino comportamenti trasparenti e coerenti, mantenendo una documentazione contabile ordinata e regolare.

L’attività dell’evasometro non si configura come accertamento automatico, ma come strumento di analisi del rischio fiscale. La collaborazione tra contribuente e Amministrazione, attraverso il contraddittorio preventivo, rimane un principio fondamentale a tutela della correttezza e della lealtà nel rapporto tributario.

 

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imposta successioni e donazioni

Imposta successioni e donazioni: il punto dell’Agenzia delle Entrate Le novità apportate al regime dell'imposta sulle successioni e donazioni nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E/2025

Imposta successioni e donazioni: la circolare

Con la circolare n. 3/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 al regime dell’imposta sulle successioni e donazioni, che ha riformato il decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).

Focus su autoliquidazione imposta

A partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione non sarà più calcolata dagli uffici finanziari tramite avviso di liquidazione, ma sarà direttamente autoliquidata dai contribuenti, in base ai dati dichiarati nella dichiarazione di successione. Il pagamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione, ossia entro dodici mesi dall’apertura della successione più ulteriori novanta giorni.

Esempio pratico: se la successione si apre il 22 ottobre 2025 e la dichiarazione viene presentata il 15 aprile 2026, il termine per il versamento dell’imposta sarà il 20 gennaio 2027.

Determinazione dell’imposta e aliquote applicabili

La circolare fornisce indicazioni operative sulla modalità di calcolo dell’imposta, richiamando le aliquote previste in relazione al valore netto dei beni e dei diritti trasferiti. Le aliquote variano in funzione del grado di parentela e delle franchigie previste dalla normativa vigente.

Competenza territoriale dell’ufficio

In base alle nuove disposizioni, l’ufficio competente per la gestione dell’imposta è quello nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza. In caso di residenza estera, si considera l’ultima residenza nota in Italia o, in mancanza, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

Modifiche al regime sanzionatorio

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il decreto legislativo n. 87/2024 ha previsto una riduzione delle sanzioni amministrative relative alle irregolarità in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Le percentuali delle sanzioni risultano quindi più contenute rispetto alla disciplina precedente.

rap web

Rap web: guida al servizio delle Entrate Registrazione atti privati online: aggiornata la guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

La guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la brochure informativa relativa al servizio “Rap Web”, la piattaforma digitale per la registrazione telematica degli atti privati. La nuova versione della guida è consultabile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito istituzionale e sulla rivista online FiscoOggi.

Cos’è il servizio Rap Web

Il servizio “Rap Web” consente ai contribuenti, intermediari e mediatori di registrare direttamente online specifici atti privati, senza necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici. Ad oggi, è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione dei seguenti atti:

  • Contratto di comodato;

  • Contratto preliminare di compravendita immobiliare;

  • Verbale di distribuzione degli utili societari.

Procedura per utilizzare il servizio Rap Web

Per accedere alla piattaforma e utilizzare il servizio, è necessario:

  1. Autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle credenziali ammesse (SPID, CIE o CNS);

  2. Digitare “Registrazione atti privati” nella barra di ricerca della sezione “Servizi” e cliccare su “Cerca”;

  3. Selezionare “Vai al servizio” e poi su “Nuova richiesta” per avviare la procedura.

Al termine dell’invio, il sistema fornisce un messaggio di conferma della sola trasmissione del file. Successivamente, viene inviata un’ulteriore comunicazione con l’esito dell’elaborazione dei dati inviati. Se non sono rilevati errori, l’utente riceve la conferma della registrazione dell’atto.

Documenti da allegare alla richiesta

Per completare correttamente la procedura è necessario allegare:

  • Copia leggibile dell’atto da registrare, sottoscritto da tutte le parti (preferibilmente in formato elettronico o dattiloscritto per garantire la leggibilità automatica);

  • Eventuali allegati menzionati nell’atto (es. mappe, planimetrie, scritture private, inventari).

Tutti i documenti devono essere inclusi in un unico file, nei seguenti formati accettati: TIF/TIFF e PDF/A (versione PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Dove trovare le istruzioni ufficiali

Nella sezione dedicata “Modello e istruzioni” del portale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:

  • Il modello RAP aggiornato;

  • Le istruzioni per la compilazione, con indicazione dettagliata delle informazioni da inserire e dei campi obbligatori.

Allegati

irap

IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) IRAP: guida breve all'imposta regionale sulle attività produttive applicabile alle attività economiche dirette alla produzione e allo scambio di beni o servizi

Cos’è l’IRAP

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è un tributo locale introdotto con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Si applica alle attività economiche dirette alla produzione e allo scambio di beni o servizi esercitate abitualmente nel territorio delle regioni, incidendo sul valore della produzione netta generata dalle imprese.

Normativa di riferimento

L’IRAP è disciplinata dal D.Lgs. 446/1997, che ne stabilisce l’ambito di applicazione, il calcolo e le modalità di versamento. Le regioni hanno facoltà di modificare l’aliquota base entro i limiti fissati dalla normativa statale.

Soggetti passivi IRAP

Sono obbligati al pagamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive:

  • le società si capitali e le società di persone;
  • gli enti non commerciali;
  • gli enti privati diversi da trust e società;
  • le amministrazioni pubbliche.

Dal 2022, le persone fisiche e i soggetti che esercitano una attività agricola (art. 32 TUIR) non sono più tenute al pagamento dell’Irap, così come certe cooperative e consorzi. Da prima del 2022 sono esclusi  dal pagamento dell’imposta coloro che operano in regime forfettario.

Base imponibile

L’IRAP si applica sul valore della produzione netta, che si determina in modo diverso a seconda della categoria di soggetti passivi e che deriva dall’attività che viene esercitata nel territorio della regione.

Aliquote IRAP

L’aliquota ordinaria è fissata al 3,9%, ma le regioni possono modificarla nei limiti di legge. Alcune aliquote differenziate riguardano il settore agricolo, quello bancario, quello assicurativo e la sanità pubblica.

Scadenze e modalità di pagamento

Il versamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive prevede la possibilità di rateizzare l’importo nelle seguenti modalità:

  • Acconto: suddiviso in due rate (a giugno e a novembre);
  • Saldo: entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi.

Il pagamento avviene mediante modello F24, utilizzando i codici tributo specifici dell’Agenzia delle Entrate, che variano a seconda che si decida di rateizzare o meno il pagamento.

Modello IRAP 2025

L’Agenzia delle Entrate nel mese di marzo 2025 ha approvato il modello di dichiarazione “Irap 2025”, insieme alle relative istruzioni, per la presentazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive nell’anno 2025. Questo modello, che include anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, definisce le modalità di compilazione e di invio della dichiarazione.

 

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