Notifiche via pec “ignorate”
Può essere sospeso l’avvocato che non controlla la pec. “Costituisce – infatti – violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf), come nel caso di negligente ovvero omessa verifica delle comunicazioni o notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica certificata”. Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 134/2024 confermando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale inflitta a un avvocato dal Consiglio distrettuale di disciplina.
La vicenda
Nel caso di specie, il professionista non si era accorto della notifica PEC dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il cui giudizio si era concluso nella contumacia dell’opposto. All’esito del procedimento disciplinare, il CDD gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per otto mesi.
L’avvocato adiva il CNF lamentando che “avere ignorato la PEC di notifica, potrebbe al più comportare responsabilità civile ma, in assenza di specifica motivazione sulla trascuratezza degli interessi della parte assistita, non potrebbe comportare responsabilità disciplinare”.
La decisione
Per il CNF, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato confermando la decisione assunta dal CDD, le cui motivazioni il Consiglio condivide anche con riguardo alla scelta della sanzione comminata. L’argomentare logico del ricorrente secondo il quale, la mancata visione della pec di notifica sarebbe stata “una mera svista” non convince il Collegio il quale ritiene invece che tale definizione rappresenti “un artificio linguistico dietro cui celare il comportamento negligente, documentalmente provato”.
Non verificare la PEC, “nella consapevolezza, anche solo per la vicenda in oggetto, del periodo nel quale potesse maturare un’opposizione ad un decreto ingiuntivo, è circostanza che di per sé denota negligenza con le dirette conseguenze in termini di configurabilità della violazione di cui all’art. 26 comma 3” aggiunge il CNF. Si tratta, di una negligenza che nasce dal “disinteresse” nei confronti delle sorti del cliente, “ed è certamente rilevante e si pone al di sotto della diligenza media, proprio perché al ricorrente era chiaro che si sarebbe potuto trovare innanzi ad una opposizione e per tanto avrebbe dovuto usare il massimo della diligenza nella verifica di eventuali PEC. Tutto ciò configura – prosegue ancora il Consiglio – anche la violazione degli articoli 9,10 e 12 in quanto nella vicenda in oggetto il disvalore del comportamento negligente è fornito proprio dalla mancata costituzione nel giudizio di opposizione”.
Per cui, il ricorso è rigettato e la sanzione ritenuta congrua.