Incarico contro il cliente di un collega di studio
Conflitto d’interessi avvocati: con la sentenza n. 375/2024, pubblicata il 21 aprile 2025 sul sito del Codice Deontologico, il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito un importante principio in materia di conflitto di interessi e di doveri deontologici tra colleghi di studio legale, delineando con chiarezza il perimetro entro cui è legittima l’assunzione di un incarico professionale contro una parte precedentemente assistita da un collega di studio.
Il principio stabilito dal CNF
La decisione si fonda sul combinato disposto di due disposizioni del Codice Deontologico Forense:
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Art. 24, comma 4 – “Conflitto di interessi”: l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando vi è conflitto con l’interesse di una parte precedentemente assistita, anche da un collega con cui collabori stabilmente;
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Art. 68, comma 1 – “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”: è vietato all’avvocato accettare incarichi contro una parte già assistita, salvo che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto professionale.
Secondo il CNF, l’avvocato può assumere un incarico contro un ex cliente del Collega di Studio solo quando siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione dell’incarico professionale da parte del collega, sempre che vi sia stata una collaborazione non occasionale tra i due.
Il caso concreto esaminato
Nel caso sottoposto al Consiglio, un avvocato aveva accettato un mandato professionale in un procedimento giudiziale contro una parte precedentemente assistita da un altro avvocato dello stesso studio legale, con il quale intratteneva rapporti professionali stabili e continuativi. Il rapporto tra il collega e l’ex assistito si era concluso da meno di due anni.
Il comportamento è stato qualificato come illecito deontologico, configurando una violazione tanto dell’art. 24 quanto dell’art. 68 cdf, in quanto:
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il legame tra i due professionisti era qualificabile come collaborazione non occasionale;
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l’intervallo temporale tra la cessazione dell’assistenza prestata dal collega e il nuovo incarico non raggiungeva il biennio richiesto.
Le motivazioni della decisione
La ratio della pronuncia è fondata sulla necessità di tutelare l’affidamento della parte assistita e di preservare la riservatezza delle informazioni conosciute all’interno del medesimo studio o ambito professionale collaborativo.
Il CNF ha richiamato la funzione essenziale del principio di lealtà e fiducia che caratterizza il mandato tra cliente e avvocato e ha sottolineato come tale fiducia non si esaurisce con la cessazione dell’incarico, ma permane per un tempo sufficiente a impedire abusi o indebiti vantaggi derivanti da informazioni acquisite in ambito professionale.
Inoltre, il Consiglio ha precisato che la previsione del termine biennale mira proprio a “cristallizzare” un limite temporale certo, utile ad evitare ambiguità e condotte che potrebbero compromettere l’etica della professione forense.