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Avvocati stabiliti: serve la residenza o il domicilio Il CNF chiarisce che l'iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti richiede la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione del COA

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Avvocati stabiliti e residenza

L’iscrizione nella Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati può essere effettuata e mantenuta solo qualora l’istante abbia stabilmente la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione territoriale dell’Ordine presso il quale viene chiesta l’iscrizione stessa: trattandosi di requisito indispensabile per l’iscrizione e il suo mantenimento, il COA può in ogni tempo verificarne la sussistenza, anche d’ufficio. Questo quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 386/2024 (pubblicata il 28 aprile 2025 sul sito del Codice deontologico).

Le verifiche del COA durante il triennio

Inoltre, specifica il CNF, durante il triennio di stabilimento, “il COA può verificare unicamente il permanere dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale, come previsti dal D. Lgs. n. 96/2001”.

Altre circostanze (ad esempio, quelle attinenti allo svolgimento dell’attività professionale, nonché alla continuatività della stessa, alla mancanza o sospensione dell’attività professionale) potranno essere verificate e valutate, “unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d’integrazione nell’Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell’iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto dell’Avvocato proveniente da Paese membro dell’Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell’Albo”.

 

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