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Avvocati: la sospensione ha durata minima di due mesi Il CNF chiarisce che la sospensione aggravata ex art. 22, comma 2, lett. b), CDF ha una durata minima di due mesi, anche se la norma non la indica espressamente

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Sospensione avvocato: il principio affermato dal CNF

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 66/2025, pubblicata il 18 agosto 2025 sul sito del Codice deontologico, ha fornito un’interpretazione vincolante dell’art. 22, comma 2, lett. b), Cdf. 
Secondo il CNF, la sospensione dall’esercizio della professione — prevista come sanzione aggravata nei casi più gravi di illeciti normalmente puniti con la censura — non può avere una durata inferiore a due mesi. La norma, pur non stabilendo un minimo, deve essere interpretata in coerenza con la funzione deterrente della sanzione disciplinare.

L’articolo 22 CDF e la sospensione aggravata

L’art. 22 del Codice deontologico disciplina le sanzioni e le relative modalità applicative. In particolare, il comma 2, lett. b), prevede che nei casi di particolare gravità di condotte normalmente punite con la censura, possa essere inflitta la sospensione dall’esercizio della professione.
La sentenza del CNF chiarisce che, trattandosi di una misura più incisiva della censura, essa deve avere un limite minimo, individuato in due mesi, anche se il testo normativo non lo precisa espressamente.

Finalità della decisione

Con questa pronuncia, il CNF mira a:

  • garantire certezza interpretativa nella determinazione delle sanzioni disciplinari;

  • evitare applicazioni disomogenee della sospensione, che potrebbero ridurre l’efficacia deterrente della norma;

  • rafforzare la coerenza tra gravità dell’illecito e severità della sanzione inflitta.