Il patteggiamento: art. 444 e seguenti c.p.p.
Il patteggiamento, noto formalmente come applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito alternativo disciplinato dagli articoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale (c.p.p.). Questo strumento processuale consente all’imputato e al pubblico ministero di concordare una pena, evitando così il dibattimento e ottenendo benefici sia in termini di tempi sia sotto il profilo sanzionatorio. Con le modifiche normative apportate dalla Riforma Cartabia al processo penale, il patteggiamento ha subito alcuni importanti aggiornamenti
Cos’è il patteggiamento?
Il patteggiamento è un accordo tra il pubblico ministero (PM) e l’imputato, con il quale le parti propongono al giudice una pena concordata. In questo rito alternativo:
- non si svolge il dibattimento, evitando l’assunzione di prove in aula;
- il giudice si limita a valutare la correttezza dell’accordo, l’esistenza delle condizioni di legge e la congruità della pena;
- in caso di accoglimento, la sentenza di patteggiamento ha gli stessi effetti di una condanna penale, pur godendo di alcune agevolazioni.
Il patteggiamento è uno strumento utile per deflazionare il carico giudiziario, garantendo celerità nei procedimenti e favorendo la rieducazione del reo attraverso l’accettazione della pena concordata.
Come si richiede
Il patteggiamento può essere richiesto:
- dall’imputato o dal suo difensore mediante un’istanza scritta;
- dal pubblico ministero, che può proporre un accordo all’
L’accordo deve prevedere una pena sostitutiva o dei una pena pecuniaria ridotta fino a un terzo o una pena detentiva, quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a 1/3 non supera i 5 anni soli o congiunti a una pena di tipo pecuniario.
Procedura per la richiesta
- Presentazione dell’istanza: l’imputato e il PM presentano congiuntamente la richiesta di applicazione della pena al giudice.
- Udienza di verifica: il giudice valuta:
- la qualificazione giuridica del fatto;
- l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti;
- le determinazioni in merito alla confisca;
- la congruità della pena rispetto al reato commesso.
- Emissione della sentenza: se il giudice ritiene fondato l’accordo, emette una sentenza di patteggiamento, che ha valore di condanna definitiva.
Per quali reati è ammesso
Il patteggiamento è ammesso per reati che prevedono pene detentive e/o pecuniarie, purché la pena concordata:
- Non superi i 5 anni di reclusione (inclusi aumenti per la continuazione del reato e diminuzioni per attenuanti).
- Sia combinabile con pene pecuniarie (multe, ammende).
Reati tipici oggetto di patteggiamento
- Furto, truffa, appropriazione indebita.
- Lesioni personali e reati contro la persona non gravi.
- Reati in materia di stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
- Reati fiscali e tributari, se non gravemente lesivi dell’interesse pubblico.
Reati esclusi dal patteggiamento
Il patteggiamento non è ammesso per:
- Reati di mafia, terrorismo o criminalità organizzata.
- Reati di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.
- Reati con pene superiori ai 5 anni di reclusione (salvo applicazione di circostanze attenuanti).
Novità della riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha introdotto alcune modifiche al patteggiamento.
Nella richiesta di patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p. l’imputato e il Pm possono chiedere anche di non applicare le pene accessorie oppure di applicarle per una durata determinata, salvo eccezioni e di non ordinare la confisca oppure di disporla per specifici beni o per un importo determinato.
La sentenza pronunciata al termine del patteggiamento e anche dopo la chiusura del dibattimento non ha efficacia e non costituisce prova nei giudizi civili, disciplinari, tribunali o amministrativi, compreso quello finalizzato ad accertare la responsabilità contabile. Se poi non vengono applicate pene accessorie, non producono alcun effetto le disposizioni di leggi diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza emessa all’esito del patteggiamento alla sentenza di condanna. Salvo eccezioni la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna.
La volontà dell’imputato nella richiesta di patteggiamento è espressa personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e la firma è autenticata da un notaio, dal difensore o da altro soggetto autorizzato.
Nel decreto con cui viene fissata l’udienza l’indagato viene informato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Nell’udienza art. 447, in quella preliminare nel giudizio direttissimo e in quello immediato, se l’imputato e il Pm chiedono una pena sostitutiva, il giudice decide immediatamente, ma se non è possibile sospende il processo e fissa una udienza apposita entro 60 giorni, avvisando le parti e l’ufficio di esecuzione esterno competente.
Effetti del patteggiamento
La sentenza emessa a seguito di patteggiamento ha gli stessi effetti di una condanna, ma con alcune particolarità:
- la pena in essa contenuta è ridotta fino a un terzo;
- la pronuncia non costituisce precedente ostativo per l’accesso a misure alternative alla detenzione;
- la sentenza non compare nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati (eccetto per specifiche eccezioni);
- estinzione del reato di cui all art 445 c.p.p comma 2, in assenza di recidiva nei termini temporali indicati.
Differenza tra patteggiamento e rito abbreviato
Aspetto | Patteggiamento | Rito abbreviato |
Natura | Accordo tra PM e accusato sulla pena | Giudizio basato sugli atti raccolti dal PM |
Riduzione della pena | Fino a 1/3 | 1/3 sulla pena finale |
Svolgimento del processo | Nessuna istruttoria, solo accordo tra le parti | Giudizio sommario basato sugli atti del PM |
Sentenza | Di applicazione della pena – di condanna (no giudizio sul merito) | Di merito (accertamento dei fatti) – di condanna o assoluzione |
Effetti sul casellario | Non risulta nel casellario richiesto dai privati | Risulta come sentenza ordinaria |
Possibilità di appello | Solo ricorso per vizi formali | Appellabile nei limiti dell’art. 443 c.p.p. |
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