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Riforma Cartabia processo penale Il processo penale è stato profondamente modificato dalla Riforma Cartabia per accelerare la durata della procedura e rispettare così gli impegni del PNRR

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Riforma Cartabia per ridurre la durata dei processi penali

La riforma Cartabia del processo penale è avvenuta con il decreto legislativo n. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022. Il testo ha apportato le modifiche di maggiore rilevo al codice penale e al codice di procedura penale, al fine di rispettare gli impegni assunti dall’Italia con il PRNN, ossia ridurre prima di tutto la durata media dei processi penali nei tre diversi gradi di giudizio di almeno 1/4. Vediamo in breve le novità di maggiore rilievo.

Le modifiche al codice penale

La riforma ha inserito nel codice penale il nuovo art. 20 bis, che contempla le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto, ossia la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva.

Tra le circostanze attenuanti del reato previste dall’art. 62 c.p. è stato inserita anche la partecipazione del responsabile a programmi di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo preveda l’assunzione, da parte del soggetto imputato, di impegni di natura comportamentale, la circostanza attenuante viene valutata solo se detti impegni sono stati rispettati.

All’interno dell’art. 131 bis c.p, che disciplina i casi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la riforma ha ampliato e inserito specificamente i riferimenti normativi ai casi in cui l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità.

Nel determinare la multa o la ammenda il giudice ora deve valutare le condizioni patrimoniali del reo, anche nel disporre il pagamento rateale. Lo prevedono gli articoli 133 bis e 133 ter c.p. come riformulati dalla Riforma.

Cambiano le regole sulla conversione delle pene attraverso la modifica dell’art. 136 del codice penale.

Sono diventati procedibili a querela altri reati, fatte salve le eccezioni previste in presenza di determinate circostanze: lesioni personali art. 582 c.p, lesioni stradali, art. 590 c.p, sequestro di persona art. 605 c.p, violenza privata art. 610 c.p, violazione di domicilio art. 614 c.p, furto art. 624 c.p, turbativa violenta del possesso di cose immobili art. 626 c.p, danneggiamento art. 635 c.p, disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone art. 659 c.p; molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p, truffa art. 640 c.p, frode informatica art. 640 c.p e appropriazione indebita art. 646 c.p.

Le modifiche della riforma al codice di procedura penale

La prima novità di rilievo apportata dalla riforma Cartabia consiste nella digitalizzazione del processo penale. Gli articoli 110 e 111 c.p.p per la prima volta prevedono la forma del documenti informatico degli atti del procedimento penale e il rispetto delle conseguenti regole per la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione in formato elettronico di detti atti e documenti. Completano il set di norme dedicate alla digitalizzazione  sopratutto i seguenti articoli:

  • 111 bis c.p.p dedicato al deposito informatico;
  • 111 ter c.p.p sul fascicolo informatico e l’accesso agli atti;
  • 148 c.p.p sulle notifiche telematiche.

Cambiata la durata massima delle indagini preliminari:  sei mesi per le contravvenzioni, un anno  per i delitti, un anno e sei mesi per i delitti art. 407 comma 2. Ammessa la proroga di questi termini per una sola volta e per non più di sei mesi se le indagini sono complesse.

L’archiviazione della notizia di reato art. 408 c.p.p è consentita quando dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini non si può formulare una ragionevole previsione di condanna o applicare una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Ampliate le fattispecie di reato per le quali è prevista la citazione diretta a giudizio art. 552 c.p.p , con particolare riferimento a quei reati che non richiedono investigazioni complesse.

Nuova udienza “filtro” di comparizione prebattimentale dopo la citazione diretta art. 554 bis e 554 ter c.p.c, che funge da snodo tra le indagini preliminari e il dibattimento.

Il rito del patteggiamento prevede ora la possibilità per l’imputato e il P.M di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata e di non disporre la confisca per determinati beni e determinati importi.

Per quanto riguarda le impugnazione in base alle modifiche della Cartabia, l’art. 593 c.p.p prevede l’inappellabilità delle sentenze che applicano la pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e le sentenze di proscioglimento per reati che vengono puniti con la sola pena pecuniaria o con una pena alternativa.

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