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Diritti in spiaggia: cosa c’è da sapere Il manuale pubblicato dall'Unione Nazionale Consumatori contiene circa 50 domande e risposte sui diritti in spiaggia

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Diritti in spiaggia, cosa è lecito e cosa no

Portare il cane in spiaggia, accedere alla battigia del lido privato, o ancora portarsi il cibo da casa in uno stabilimento balneare. Sono alcune delle domande più frequenti e attuali con l’approssimarsi delle agognate ferie estive, alle quali ha cercato di dare risposta l’Unione Nazionale Consumatori con un e-book ad hoc Diritti in spiaggia: le risposte alle domande più frequenti contenente circa 50 domande e risposte (a cura di Massimiliano Dona) su cosa è lecito e cosa no sulle spiagge nostrane. 

Vediamo i punti più importanti:

Accesso al mare negli stabilimenti balneari

L’accesso al mare è libero e gratuito e gli stabilimenti balneari dovrebbero consentire l’accesso e il transito per il raggiungimento della battigia anche al fine della balneazione. A prevederlo è l’art. 11 della legge n. 217 del 2011 che prevede “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione“, mentre la legge n. 296 del 2006 stabilisce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“.

Dunque, spiega l’UNC, se qualche gestore furbetto prova a far pagare l’accesso ai bagnanti che vogliono raggiungere la riva, si tratta di un vero e proprio abuso, visto che la spiaggia è un bene pubblico e impedirne l’accesso è una violazione di legge. In tal caso, si consiglia di chiamare i vigili e chiedergli di intervenire sul posto.

Le cose cambiano ovviamente se si usufruisce dei servizi messi a disposizione dallo stabilimento (ombrellone, sdraio, ecc.). In tal caso, è corretto che il gestore pretenda il pagamento.

Le ordinanze dei Comuni sui diritti in spiaggia

La materia dell’accesso alla battigia è regolata anche da Regioni e Comuni. La legge n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art. 1 comma 254, spiega l’ebook dell’UNC, prevede che siano le Regioni a dover “individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili” e a “individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“.

Molte ordinanze dei comuni, poi, prevedono il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio o teli mare, la fascia di 5 metri dalla battigia ed il divieto di permanenza in tale spazio, poiché deve restare a disposizione per i mezzi di soccorso. In tal caso, il divieto vale per tutti, anche per i gestori dello stabilimento.

Ombrellone sulla spiaggia

La prassi di lasciare l’ombrellone in spiaggia (parliamo di spiaggia libera) assicurandosi il posto migliore per i giorni successivi è scorretta. Si tratta infatti di un’occupazione illegale del demanio pubblico, per cui non possono essere lasciati oggetti per un tempo prolungato.

Giochi sulla spiaggia

Altra nota dolente riguarda la possibilità di giocare sulla spiaggia, ad esempio a pallone. Non esiste una normativa nazionale che regoli questo aspetto, per cui, avverte l’Unione, è sempre bene informarsi su eventuali divieti imposti in questo senso dalla Capitaneria di Porto o dal Comune. Sempre bene comunque usare il “buon senso” evitando di arrecare danno o disturbo agli altri bagnanti.

Amici a quattro zampe al mare

Per quanto riguarda gli amici a quattro zampe non esiste una legge nazionale che ne regolamenta l’accesso in spiaggia, per cui, spiega ancora l’UNC, “in assenza di espliciti divieti regionali, comunali o delle autorità marittime valgono le regole generali per i luoghi pubblici che prevedono che possano girare se sono tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola”. Resta fermo che il titolare della concessione su una spiaggia può vietarne l’accesso o al contrario, potrebbe chiedere al comune l’autorizzazione per consentirne la presenza o prevedere delle aree ad hoc.

Cibo in spiaggia

Anche mangiare sulla spiaggia è un’attività consentita nel rispetto dell’ambiente. Ovviamente, è severamente vietato lasciare oggetti di plastica o comunque inquinanti (come piatti) mentre lasciare gli avanzi di cibo, seppur poco educato, rincara l’Unione, è una pratica che “non nuoce all’ecosistema essendo il cibo un materiale completamente biodegradabile”.

Analogo il discorso che riguarda il portare cibo in uno stabilimento balneare. Non può essere vietato, purchè si rispetti il decoro della spiaggia, quindi al bando senz’altro i pic-nic con tavola imbandita o barbecue ma sicuramente nessuno può impedire di portare panini, bibite o biscotti (ecc.).

Fumare al mare

Quanto al fumo, infine, non esistendo una legge che vieta esplicitamente il fumare all’aperto deve ritenersi consentito. tuttavia, segnala l’UNC vi sono molte amministrazioni locali che stanno approvando divieti ad hoc sul fumo in spiaggia. Ovviamente, rimane sempre vietato abbandonare i mozziconi di sigaretta!

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