errore diagnostico

Errore diagnostico Errore diagnostico: definizione, normativa di riferimento, risarcimento del danno e pronunce della Corte di Cassazione

Cos’è l’errore diagnostico?

L’errore diagnostico si verifica quando un medico formula una diagnosi errata o omette di riconoscere una patologia, causando un ritardo o un’errata impostazione terapeutica. Questo errore può derivare da:

  • diagnosi errata: ossia identificazione sbagliata della malattia;
  • diagnosi tardiva: ritardo nell’individuazione della patologia;
  • mancata diagnosi: omissione nel riconoscere la malattia.

Normativa di riferimento

La responsabilità medica per errore diagnostico è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che distingue tra:

  • responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) per il medico dipendente di una struttura sanitaria;
  • responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) per il medico libero professionista.

Inoltre, l’art. 2236 c.c. limita la responsabilità del medico ai soli casi di dolo o colpa grave quando l’errore riguarda interventi complessi.

Incertezza diagnostica e nesso causale

L’errore diagnostico non implica automaticamente la responsabilità medica. Devono essere accertati:

  • l’errore effettivo: analizzando se il medico ha rispettato le linee guida e le buone pratiche cliniche;
  • il nesso causale: dimostrare che l’errore ha causato un danno al paziente.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 18392/2017), il medico è responsabile se la diagnosi errata ha impedito un trattamento tempestivo che avrebbe migliorato le condizioni del paziente.

Risarcimento del danno da errore diagnostico

Il paziente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale se prova che:

  1. l’errore diagnostico è stato determinante per l’aggravamento della patologia;
  2. il medico non ha rispettato il dovere di diligenza;
  3. il danno subito è direttamente collegato all’errore.

Il risarcimento può includere:

  • danno biologico (lesione della salute fisica e psichica);
  • danno morale (sofferenza interiore);
  • danno patrimoniale (spese mediche e perdita di reddito).

Giurisprudenza della Cassazione

Cassazione n. 15786/2023: l’errore diagnostico non si limita a una diagnosi errata di una malattia, ma si verifica anche quando il medico omette di eseguire gli esami e i controlli necessari per una diagnosi corretta. In altre parole, la responsabilità medica sussiste non solo quando si sbaglia la diagnosi, ma anche quando si trascura di fare tutto il necessario per arrivare a una diagnosi corretta.

Cassazione n. 17410/2023: il professionista che interpreta un esame diagnostico ha una responsabilità che va oltre la semplice lettura dei dati: è suo dovere valutare la necessità di ulteriori indagini e indirizzare il paziente verso approfondimenti diagnostici, qualora lo ritenga opportuno. In altre parole, non può limitarsi a una mera analisi formale, ma deve agire attivamente per garantire una diagnosi completa e accurata.

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danno iatrogeno

Danno iatrogeno Danno iatrogeno: definizione, normativa di riferimento, risarcimento del danno e giurisprudenza rilevante in materia

Cos’è il danno iatrogeno?

Il danno iatrogeno differenziale si verifica quando un paziente subisce un peggioramento delle proprie condizioni di salute a causa di un trattamento sanitario. Questo danno può derivare da errori medici, effetti collaterali non prevedibili o complicazioni post-operatorie. La responsabilità per questo danno può essere attribuita alla struttura sanitaria o al personale medico, qualora vi sia una condotta colposa o negligente.

Normativa di riferimento

Il danno iatrogeno rientra infatti nell’ambito della responsabilità sanitaria disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che stabilisce i criteri di imputabilità della responsabilità medica. In particolare:

  • il medico risponde penalmente solo per colpa grave in caso di imperizia, se ha seguito le linee guida riconosciute;
  • la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, mentre il medico dipendente ha responsabilità extracontrattuale.

Risarcimento del danno

La liquidazione del danno iatrogeno segue i principi del risarcimento del danno biologico, patrimoniale e morale:

  • Danno biologico: peggioramento della salute del paziente, quantificato attraverso le tabelle di invalidità permanente.
  • Danno patrimoniale: perdita di reddito o aumento delle spese mediche per trattamenti correttivi.
  • Danno morale: sofferenza psicologica del paziente.

Giurisprudenza di rilievo

La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimento sul danno iatrogeno differenziale:

Cassazione n. 8851/2017: il danno differenziale si verifica quando il danneggiato richiede il risarcimento esclusivamente per il danno iatrogeno, senza includere l’intero danno subito. In sede di liquidazione, verranno quindi considerati i postumi che il paziente avrebbe comunque riportato anche in caso di un trattamento medico corretto. Il risarcimento del danno iatrogeno differenziale si determina sottraendo dall’importo corrispondente all’invalidità complessiva quello relativo alla percentuale di invalidità che si sarebbe comunque verificata, anche in presenza di un intervento medico eseguito in modo ottimale.

Cassazione n. 26117/2021: in materia di danno differenziale e impatto degli indennizzi Inail nel calcolo del risarcimento la corte ha chiarito che il calcolo del danno differenziale prevede la sottrazione dell’indennizzo INAIL solo se quest’ultimo copre lo stesso pregiudizio per cui si richiede il risarcimento. Se l’indennizzo è erogato sotto forma di rendita, occorre considerare sia i ratei già percepiti sia il valore capitale della rendita futura. Nel caso di danno iatrogeno, ossia l’aggravamento di una lesione preesistente dovuto a negligenza medica, il danno deve essere quantificato economicamente e confrontato con l’indennizzo ricevuto per determinare l’effettivo risarcimento spettante.

 

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segreto professionale medico

Segreto professionale medico Segreto professionale medico: normativa di riferimento, conseguenze in caso di violazione, eccezioni, la giusta causa nella giurisprudenza

Cos’è il segreto professionale medico?

Il segreto professionale medico è un obbligo legale ed etico che impone al medico di non divulgare informazioni relative allo stato di salute dei pazienti, ai trattamenti ricevuti e ad altre informazioni acquisite nell’esercizio della professione.

Tale dovere è finalizzato a tutelare la riservatezza del paziente, garantire la fiducia nel rapporto medico-paziente e assicurare il rispetto della dignità della persona.

Normativa di riferimento

La disciplina del segreto professionale medico è regolata da diverse fonti normative:

  • 622 del Codice Penale: punisce chi rivela segreti appresi nell’esercizio della professione senza giusta causa, con pene che vanno fino a un anno di reclusione o una multa.
  • 200 del Codice di Procedura Penale: riconosce ai medici il diritto di rifiutarsi di testimoniare su fatti appresi nell’esercizio della professione.
  • Codice di Deontologia Medica (art. 10 e 11): sancisce l’obbligo di riservatezza e disciplina le eccezioni giustificate.
  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR): tutela la riservatezza dei dati sanitari.

Violazione del segreto professionale medico

La violazione del segreto professionale può avere conseguenze penali, civili e disciplinari:

  1. conseguenze penali (art. 622 c.p.): il medico rischia la reclusione fino a un anno o una multa che varia dai 30 ao 516 euro;
  2. conseguenze civili: il paziente può chiedere il risarcimento del danno per violazione della privacy;
  3. conseguenze disciplinari: l’Ordine dei Medici può irrogare al professionista sanzioni disciplinari che comprendono la sospensione dell’attività fino alla radiazione dall’

Eccezioni al segreto professionale medico

Esistono alcune circostanze in cui il medico può o deve rivelare informazioni riservate, senza incorrere in sanzioni:

  • Consenso del paziente: il paziente può autorizzare la divulgazione delle proprie informazioni sanitarie.
  • Obbligo di referto e denuncia (artt. 365 e 334 c.p.): il medico è tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria reati perseguibili d’ufficio (es. violenze su minori).
  • Tutela della salute pubblica: segnalazione di malattie infettive per prevenire epidemie.
  • Giusta causa: quando la divulgazione è necessaria per proteggere un interesse superiore (es. prevenzione di un crimine grave).

La giusta causa nella violazione del segreto

Il concetto di giusta causa (art. 622 c.p.) è stato chiarito dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione infatti nella sentenza n. 318/2021 ha chiarito che il reato di rivelazione di segreto professionale, disciplinato dall’articolo 622 del codice penale, si configura quando viene effettuata una “rivelazione” di un segreto in assenza di una “giusta causa”. La nozione di “giusta causa” si basa sul concetto ampio di giustizia, e la sua presenza, che può integrare il reato di cui all’articolo 622 del codice penale, deve essere valutata dal giudice caso per caso, tenendo conto della liceità, sia dal punto di vista etico che sociale, dei motivi che spingono un individuo a compiere una determinata azione o comportamento.

 

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danno parentale

Danno parentale: il vincolo di sangue non è imprescindibile Danno parentale: per il riconoscimento non rileva il legame di sangue ma la dedizione e l'assistenza morale e materiale

Danno parentale al padre vicario

Per il riconoscimento del danno parentale previsto per la perdita del congiunto il legame di sangue non è un elemento imprescindibile di valutazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza. n. 5984/2025, riconoscendo il danno parentale da perdita al compagno di una madre che ha perso la figlia di 4 anni in un incidente stradale. L’uomo merita di essere risarcito perché ha svolto il ruolo di padre vicario nei confronti della bambina, provvedendo a tutte le sue necessità nella sua breve vita.

Danno parentale da perdita del congiunto al compagno

Una donna e il compagno fanno causa ai responsabili della morte della figlia della sola donna conseguente a un sinistro stradale. Nella domanda chiedono la condanna in solido di tutti i responsabili al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.

In giudizio uno dei convenuti rende noto l’avvenuto pagamento in favore della madre della somma di 270.000,00 euro. La CTU medico legale riconosce però alla madre il massimo risarcimento previsto dalle tabelle di Roma per il danno parentale. Il Giudice di primo grado rigetta la richiesta risarcitoria avanzata dal compagno della donna finalizzata a ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La Corte d’Appello tuttavia ribalta la decisione e dispone in suo favore il risarcimento. L’uomo ha svolto infatti il ruolo di padre sostituto del padre biologico, eclissatosi completamente dalla vita, seppur breve, della figlia. La sentenza viene impugnata in Cassazione e nel terzo motivo si contesta “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale disposta in favore del compagno della madre, per la morte della figlia di quest’ultima, in assenza di convivenza e della prova della effettiva assunzione, da parte dell’istante, del “ruolo morale e materiale di genitore”.

Cassazione: rilevano dedizione e assistenza

Per la Cassazione però il motivo è inammissibile perché si basa su una critica all’idoneità e alla sufficienza delle prove acquisite, cercando una rivalutazione del materiale probatorio. Compito questo che non spetta al giudice di legittimità. L’obiettivo del motivo consiste nell’ottenere una nuova valutazione delle prove. La Corte d’Appello ha fornito una motivazione ragionevole e coerente dal punto di vista giuridico. La stessa ha infatti accertato, sulla base delle prove raccolte, che il ricorrente aveva assunto un ruolo di “padre vicario” nei confronti della vittima, una bambina deceduta in un incidente. Il padre biologico era assente dalla vita della bambina, e il ricorrente ha fornito dedizione e assistenza morale e materiale per oltre tre anni, su un totale di quattro anni di vita della minore. Il ricorrente pertanto ha subito, senza alcun dubbio, un danno da perdita del rapporto parentale.

La decisione della Corte si basa sul principio giurisprudenziale secondo cui la convivenza non è sufficiente a dimostrare il danno parentale. È necessario provare piuttosto la dedizione e l’assistenza morale e materiale fornite, come nel caso in esame. Il vincolo di sangue quindi non è essenziale per il riconoscimento del danno parentale; ciò che conta è l’esistenza di una relazione affettiva stabile e duratura, indipendentemente dalla consanguineità.

 

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cartella clinica

Cartella clinica Cartella clinica: cos'è, che cosa contiene, come richiederla, aspetti legati alla privacy e alla responsabilità medica

Cos’è la cartella clinica?

La cartella clinica è un documento sanitario ufficiale in cui vengono registrate tutte le informazioni relative al percorso di diagnosi, cura e trattamento di un paziente in una struttura ospedaliera.

Essa rappresenta una fonte di dati essenziale sia per il paziente che per il personale medico, ed è utilizzata per garantire la continuità assistenziale, la trasparenza e la tracciabilità delle cure.

Quali dati contiene

La cartella clinica include una serie di informazioni obbligatorie, tra cui:

  • Dati anagrafici del paziente;
  • Diagnosi iniziale e successive;
  • Referti di esami diagnostici e strumentali (es. TAC, risonanza magnetica, analisi del sangue);
  • Trattamenti terapeutici effettuati;
  • Prescrizioni farmacologiche;
  • Interventi chirurgici e relative procedure;
  • Diario clinico (annotazioni giornaliere del personale medico);
  • Consensi informati firmati dal paziente per specifici trattamenti;
  • Eventuali complicanze e note di dimissione.

Come richiedere la cartella clinica

Il paziente ha diritto a richiedere una copia della propria cartella clinica ai sensi della normativa vigente (Legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

Procedura di richiesta

  • Domanda scritta da presentare all’ospedale o alla struttura sanitaria di riferimento;
  • Documenti richiesti:
    • Documento di identità valido del richiedente;
    • Eventuale delega firmata, se richiesta da terzi (con allegata copia del documento del delegante e del delegato);
  • Modalità di invio: la richiesta può essere effettuata di persona presso gli sportelli dedicati “Cartelle cliniche”, via PEC, via fax, o tramite raccomandata A/R;
  • Tempi di rilascio: generalmente entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta;
  • Costi: alcune strutture sanitarie prevedono il pagamento di una quota per la riproduzione e l’invio del documento. In genere il costo è rappresentato infatti dai diritti di copia che variano anche in base al numero delle pagine della cartella e dalle spese di spedizione, se inviata a mezzo posta.

Privacy e protezione dei dati

Questo documento contiene dati sensibili soggetti a specifiche tutele ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha stabilito che:

  • l’accesso alla stessa è riservato esclusivamente al paziente o a soggetti terzi autorizzati;
  • le strutture sanitarie devono garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati;
  • la conservazione delle cartelle cliniche è obbligatoria per 10 anni dalla dimissione del paziente ( 121 D.Lgs. 42/2004).

Per maggiori dettagli leggi le Faq al Garante Privacy in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del GDRP.

Responsabilità sanitaria e cartella clinica

La cartella clinica ha una funzione determinante in caso di contenziosi per responsabilità medica.

Essa rappresenta unimportante prova documentale. In caso di errore medico, la cartella clinica è la principale fonte di prova.

Completezza e correttezza: ogni omissione o inesattezza nella compilazione può costituire elemento di responsabilità per il medico o la struttura sanitaria.

Giurisprudenza su cartella clinica

La giurisprudenza sul collegamento tra cartella clinica e responsabilità medica si è espressa in diverse occasioni.

Cassazione n. 11224/2024: L’assenza parziale o totale della documentazione sanitaria non può ricadere a discapito del paziente e, in certi casi, può indurre il giudice a riconoscere la responsabilità del medico.

Cassazione n. 16737/2024:  In materia di responsabilità medica, un’inadeguata compilazione della cartella clinica da parte dei sanitari non può penalizzare il paziente sul piano probatorio. In base al principio di vicinanza della prova, se la dimostrazione diretta di un fatto risulta impossibile a causa della condotta della controparte, il paziente può avvalersi di presunzioni per sostenerne l’esistenza.

Cassazione civile n. 14261/2020:  Le omissioni nella compilazione della cartella clinica da parte del medico possono consentire al paziente di ricorrere alla prova presuntiva, poiché un’incompleta documentazione non deve penalizzare chi ha diritto alla prestazione sanitaria. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che questo principio non si applica automaticamente: la carenza della cartella clinica può provare il nesso di causalità solo se ne rende impossibile l’accertamento e se il medico ha comunque tenuto una condotta potenzialmente lesiva.

 

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danno tanatologico

Il danno tanatologico Cos’è il danno tanatologico, come si calcola e quando viene risarcito: la normativa e la giurisprudenza in materia

Cos’è il danno tanatologico

Il danno tanatologico rappresenta il pregiudizio subito dalla vittima di un atto illecito durante l’intervallo di tempo tra l’evento lesivo e il decesso. Questo danno, di natura non patrimoniale, è strettamente legato alla sofferenza e al patimento che l’individuo sperimenta consapevolmente nel periodo antecedente la morte.

Normativa di riferimento

Nel sistema giuridico italiano, il danno tanatologico non trova una definizione esplicita all’interno del Codice Civile. Tuttavia, la sua risarcibilità è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che ne hanno delineato i contorni e le condizioni. In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte affrontato la questione, stabilendo criteri e limiti per il riconoscimento di tale danno.

Calcolo e risarcimento del danno tanatologico

La quantificazione del danno tanatologico è strettamente connessa alla durata e all’intensità della sofferenza patita dalla vittima. Pertanto, maggiore è l’intervallo di tempo tra l’evento lesivo e il decesso, più elevato sarà il risarcimento riconosciuto. Inoltre, la consapevolezza della propria condizione e l’angoscia derivante dalla percezione imminente della morte rappresentano elementi fondamentali nella determinazione dell’entità del danno.

Trasmissibilità agli eredi

Un aspetto cruciale riguarda la possibilità per gli eredi di subentrare nella richiesta di risarcimento del danno tanatologico. La giurisprudenza ha chiarito che, affinché il diritto al risarcimento sia trasmissibile, è necessario che la vittima abbia acquisito tale diritto in vita, ossia che vi sia stato un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e la morte, durante il quale la persona offesa abbia avuto coscienza della propria sofferenza. In caso di decesso immediato o di perdita immediata della coscienza, il diritto al risarcimento non sorge e, di conseguenza, non può essere trasmesso agli eredi.

Giurisprudenza rilevante sul danno tanatologico

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, ha affermato che il danno tanatologico è risarcibile e trasmissibile agli eredi solo se la vittima ha conservato la coscienza per un periodo apprezzabile tra l’evento lesivo e la morte.

Inoltre, la sentenza a SU della Cassazione n. 15350 del 22 luglio 2015 ha ribadito che, in assenza di un intervallo temporale significativo e di consapevolezza da parte della vittima, non sussiste il diritto al risarcimento del danno tanatologico. Nella motivazione gli Ermellini ricordano infatti che un orientamento risalente al 1925 affermava che: “se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l’esistenza di un subbietto di diritto.”

 

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responsabilità medica

Responsabilità medica: niente risarcimento per il nato “non sano” Responsabilità medica: il nato con malformazioni non ha diritto al risarcimento, non esiste il diritto a “non nascere” se non sano

Nessun risarcimento per il nato disabile

In materia di responsabilità medica la Cassazione, nell’ordinanza n. 3502/2025 ribadisce un principio già sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25767/2015. Non è possibile riconoscere un pregiudizio di tipo biologico o alla vita di relazione al figlio nato con delle malformazioni. L’ordinamento non contempla “il diritto a non nascere se non sano” né la vita del nato può essere considerata un danno conseguenza della condotta illecita del medico.

Risarcimento del danno da nascita indesiderata

Due genitori agiscono in giudizio per conto del figlio minorenne contro una Azienda Sanitaria Locale, il medico e le sue eredi e una Compagnia di assicurazione per la manleva. I ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni causati dal condotta negligente e inadeguata del medico. Il sanitario infatti, non rilevando le gravi malformazioni congenite del nascituro presentava, non ha consentito alla madre, se adeguatamente informata, di valutare l’interruzione di gravidanza. Il medico con la sua condotta ha cagionato al neonato il danno da nascita indesiderata e  la lesione del diritto a nascere sano.

Diritto del nascituro a una vita senza limitazioni

Il giudice di prime cure ritiene il sanitario responsabile nei confronti dei genitori del nato, ma ritiene insussistente un danno da nascita indesiderata in capo al figlio. La Corte di appello conferma la decisione. Da qui il ricorso in Cassazione, per contestare il riconoscimento ai soli genitori del diritto al risarcimento per il danno causato dal mancato rilievo delle gravi malformazioni. Il nascituro infatti ha il diritto di godere di una vita senza limitazioni. Da questa considerazione la richiesta risarcitoria del figlio in considerazione delle precarie condizioni di vita che è costretto a vivere e tanto, non solo in riferimento alla situazione lavorativa, ma anche in riferimento al normale andamento dei rapporti familiari e sociali”. 

Responsabilità medica: diritto a non nascere se non sano

Per la Cassazione però il ricorso è inammissibile in quanto “è stata esclusa in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l’alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo.”

La giurisprudenza di legittimità ha già sancito che “il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché lordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dellillecito del medico.” Di recente la Cassazione ha osservato che: la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell’inserimento del nato in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo» rivela sostanzialmente quale mero «mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani», andando pertanto «incontro alla . . . obiezione dell’incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con lunica alternativa ipotizzabile, rappresentata dall’interruzione della gravidanza» non essendo d’altro canto possibile stabilire un «nesso causale» tra la condotta colposa del medico e le «sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita.”

 

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autovelox mobile

Autovelox mobile segnalato da cartello “fisso”: multa valida Autovelox mobile: legittima la multa anche se l'apparecchio di rilevazione della velocità è segnalato la un cartello fisso

Autovelox mobile segnalato da cartello fisso

È legittima la multa elevata tramite una postazione autovelox mobile segnalata unicamente con un cartello “fisso”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2857/2025.

La legge non richiede l’uso di cartelli mobili per segnalare le postazioni mobili di controllo della velocità. È sufficiente che la postazione sia segnalata in modo chiaro e visibile. Non importa che il cartello sia fisso o mobile.

Superamento limiti velocità: multa contestata

Un conducente riceve un verbale di contestazione per il superamento dei limiti di velocità. Per questa violazione gli viene   irrogata una multa di 1.658,00 euro, decurtati 10 punti dalla patente con sospensione della stessa per sei mesi.

Tra le ragioni del ricorso per la contestazione del verbale figura la segnalazione non adeguata dell’apparecchio con cartelli mobili, nel rispetto del Dm 13 giugno 2017. Dal verbale inoltre non risultano la tipologia del dispositivo utilizzato (fisso o mobile), i dati dell’omologazione ministeriale, i riferimenti alla taratura e alle prescritte verifiche periodiche per accertare la funzionalità dell’apparecchio. La Prefettura nel resistere al ricorso afferma il corretto allestimento della postazione di controllo e la regolarità dei risultati degli apparecchi di rilevazione della velocità.

Legittima la segnalazione permanente

Il Giudice di pace rigetta il ricorso del conducente precisando che “la presegnalazione del dispositivo di rilevazione della velocità poteva legittimamente essere effettuata alternativamente con segnaletica temporanea o permanente.”

Il conducente impugna la decisione davanti al Tribunale competente. Questa autorità giudiziaria, nella sua qualità di giudice dell’appello conferma la sentenza impugnata e la conseguente legittimità della rilevazione e della multa irrogata. Il conducente però non si arrende e ricorre in Cassazione.

Autovelox mobile: con cartello fisso la multa è legittima

La Suprema Corte però boccia tutti i motivi del ricorse. Per quanto riguarda poi nello specifico la  contestazione sulla validità della postazione mobile di controllo della velocità con cartello fisso gli Ermellini precisano che la legge italiana non impone che la postazione mobile per il rilevamento della velocità debba essere obbligatoriamente segnalata tramite cartelli mobili. L’importante è che gli automobilisti siano avvisati della possibilità di controlli della velocità in un determinato tratto di strada.

Questa funzione di avviso può essere svolta da qualsiasi tipo di cartello, sia fisso che mobile, senza alcuna distinzione. Questo significa che per legge, non è obbligatorio l’utilizzo di un cartello mobile per segnalare la presenza di una postazione di controllo della velocità.La funzione di avviso può essere assolta da qualsiasi cartello, sia fisso che mobile. L’importante è che il cartello sia ben visibile e che avvisi gli automobilisti della possibilità di controlli della velocità indipendentemente dal tipo di postazione (fissa o mobile), è fondamentale che sia adeguatamente segnalata e ben visibile.

 

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danno da nascita indesiderata

Danno da nascita indesiderata: i chiarimenti della Cassazione Danno da nascita indesiderata: il diritto della donna ad autodeterminarsi e abortire può essere provato con presunzioni semplici

Danno da nascita indesiderata e risarcimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1903/2025 chiarisce che il danno da nascita indesiderata non implica automaticamente il risarcimento alla madre. La violazione del diritto all’autodeterminazione, comprensivo della possibilità di abortire, deve essere dimostrata con elementi concreti. La questione si complica se la gravidanza dura da più di 90 giorni. In questi casi infatti la legge consente l’aborto solo se sussiste un grave pericolo per la salute della donna.

Nascita indesiderata: richiesta risarcitoria

Due coniugi agiscono nei confronti di una ASL perché la ritengono responsabile della colposa mancata rilevazione e informazione, successiva alla morfologica effettuata dopo 90 giorni di gravidanza, della grave patologia del nascituro. Questo errore medico ha impedito alla donna di optare per l’interruzione di gravidanza. L’Azienda contesta la versione dei fatti fornita dagli attori e la domanda risarcitoria avanzata e chiede la chiamata in causa della casa di cura in cui il bambino è venuto alla luce.

Il Tribunale di primo grado rigetta le domande degli attori. I coniugi hanno omesso di allegare la sussistenza di un grave pericolo per la salute fisica o psichica (sintomi depressivi) della neo mamma. Tale presupposto per il Tribunale è del tutto generico e non dimostrato.

Il Giudice dell’appello invece, ribaltando la decisione di primo grado, riconosce un danno alla donna per la violazione del diritto all’autodeterminazione. La Corte ritiene provato per presunzioni il pericolo per la salute della donna e l’inadempimento colposo dei medici. Il referto dell’ecografia rivelava la visualizzazione della vescica, a questo esame però non è seguito alcun approfondimento. La decisione viene quindi impugnata dalla ASL.

Danno da nascita indesiderata: servono prove

La Cassazione accoglie il ricorso dell’azienda sanitaria, annullando la condanna al risarcimento emessa in secondo grado, dopo aver richiamato alcuni importanti principi delle SU in materia di risarcimento del danno da nascita indesiderata.

Il ricorso viene accolto e deciso sulla base di rilevanti principi giuridici.

  • Per la Cassazione la mancata diagnosi di una malformazione fetale non comporta automaticamente la responsabilità medica. L’interruzione volontaria della gravidanza è consentita solo in casi eccezionali, previsti dall’ 6 della legge 194/1978. Per ottenere il risarcimento, la madre deve dimostrare che, se adeguatamente informata, avrebbe scelto di abortire. La prova di questi elementi può basarsi su presunzioni, purché supportate da elementi concreti.
  • Il ragionamento presuntivo del giudice deve rispettare i criteri di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’ 2729 c.c. Se il giudice applica erroneamente questi principi a fatti che non li soddisfano, il suo ragionamento è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
  • L’errata applicazione delle presunzioni semplici costituisce un vizio di diritto. Se il giudice basa una presunzione su fatti privi di gravità, precisione o concordanza, si configura una falsa applicazione dell’ 2729 c.c. La Cassazione può intervenire per correggere questa distorsione interpretativa e garantire una corretta applicazione delle norme sulla responsabilità medica e sul risarcimento del danno.

 

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omologazione e approvazione autovelox

Omologazione e approvazione autovelox: il ministero fa marcia indietro Omologazione e approvazione autovelox: la circolare del 23 gennaio 2025 equipara le due procedure suscitando non poche polemiche

Ministero dell’Interno: la circolare delle polemiche

La circolare del 23 gennaio 2025 su omologazione e approvazione autovelox del Ministero dell’interno, sta suscitando parecchie polemiche.

Il documento del Viminale parte dall’esame delle recenti pronunce della Cassazione n. 10505, n. 20492 e n. 20913, che sanciscono la differenza tra omologazione e approvazione e precisano che solo l’omologazione rende legittimi gli accertamenti effettuati con l’autovelox. 

Omologazione e approvazione autovelox: chiarimenti

Dopo queste pronunce il dicastero ha avviato un dialogo con l’Avvocatura di Stato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avere delucidazioni sul significato dei due termini dal punto di vista operativo.

L’Avvocatura Generale ha concluso per la omogeneità delle due procedure di omologazione e di approvazione per tutta una serie di motivi.

  • I due procedimenti sono finalizzati a verificare l’utilità dell’apparecchio allo scopo a cui è destinato e la sua conformità alle necessità di misurazione.
  • Omologazione e approvazione riguardano il prototipo dell’apparecchio e non quello singolo che poi viene affettivamente impiegato per le rilevazioni su strada.
  • La materia in entrambi i casi è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Per l’omologazione, così come per l’approvazione, vengono svolte istruttorie tecniche e amministrative finalizzate a valutare requisiti e caratteristiche dell’apparecchio per la funzione che deve svolgere e per la conformità alle regole nazionali e comunitarie.
  • Sul dispositivo si esprime infine il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per verificare l’efficienza e l’idoneità.
  • L’esito positivo di questo controllo è seguito dal decreto dirigenziale di autorizzazione alla commercializzazione dei singoli apparecchi in conformità al prototipo depositato.

L’Avvocatura precisa tuttavia che in giudizio, per non incorrere in giudizi di inammissibilità, occorre depositare il decreto di approvazione dello strumento di rilevazione indicato nel verbale che ha accertato la violazione ed eventuali decreti di omologazione di strumenti diversi da quelli finalizzati a verificare la violazione del limite di velocità.

Tavolo tecnico per omologazione e approvazione autovelox

Per garantire l’uniformità interpretativa è stato istituito anche un tavolo tecnico  presso il Ministero delle Infrastrutture di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero dell’Interno, dell’ANCI e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Lo scopo è di definire in modo uniforme le procedure per l’omologazione del prototipo la fase di taratura e il controllo di funzionalità dei dispositivi e anche delle apparecchiature e dei mezzi tecnici indicati nell’articolo 201 comma 1 bis lett. e) e f) del Codice della Strada.

 

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