caso fortuito

Caso fortuito (art. 2051 c.c.) Caso fortuito (art. 2051 c.c.) nella responsabilità da cose in custodia: cos'è, come funziona e come provarlo

Responsabilità cose in custodia art. 2051 c.c

Prima di addentrarci nell’analisi del caso fortuito 2051 c.c è necessario precisare che nel sistema della responsabilità civile, l’art. 2051 del Codice civile disciplina la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, che non richiede la colpa del custode, ma che può essere esclusa se il danno è causato dal caso fortuito.

Cos’è il caso fortuito 2051 c.c

Il caso fortuito 2051 c.c è un evento imprevedibile e inevitabile, che si verifica per una causa esterna alla cosa in custodia e che interrompe il nesso causale tra la cosa e il danno. Esso rappresenta l’unica causa di esonero dalla responsabilità del custode prevista espressamente dall’art. 2051 c.c.

In altre parole, anche se la cosa è sotto la custodia di un soggetto, quest’ultimo non risponde del danno se dimostra che esso è stato causato da un fattore estraneo alla propria sfera di controllo e gestione. Il caso fortuito può quindi consistere:

  • nel fatto di terzi (es. un danneggiamento doloso o colposo di un estraneo);
  • nella condotta imprevedibile della vittima (c.d. fatto del danneggiato);
  • in eventi naturali eccezionali (come nubifragi improvvisi o terremoti).

Responsabilità oggettiva del custode: una presunzione superabile

La responsabilità da cose in custodia, come stabilito dall’art. 2051 c.c., è presunta: non richiede prova della colpa del custode, ma la dimostrazione che:

  1. il danneggiante aveva la custodia della cosa;
  2. la cosa ha cagionato un danno;
  3. sussiste un nesso causale diretto tra la cosa e il danno.

Tuttavia, tale presunzione può essere superata se il custode riesce a provare il caso fortuito, ovvero a dimostrare che l’evento lesivo è dipeso da una causa a lui non imputabile, impossibile da prevedere e da evitare con la diligenza ordinaria.

Come si prova il caso fortuito 2051 c.c. 

La prova del caso fortuito 2051 c.c. grava sul custode. Egli deve dimostrare:

  • che l’evento che ha causato il danno era imprevedibile ed eccezionale;
  • che non vi era nessun nesso causale diretto tra la cosa e il danno;
  • che ha adottato tutte le misure di custodia idonee a prevenire il danno, ma l’evento si è verificato comunque.

Ad esempio, una caduta su una buca stradale può comportare la responsabilità dell’ente custode della strada. Tuttavia, se la buca si è formata per un evento imprevedibile (es. una rottura improvvisa causata da terzi) e il danno si è verificato prima che il custode potesse ragionevolmente intervenire, si può configurare il caso fortuito. In giurisprudenza, la valutazione avviene caso per caso: è necessario dimostrare che il comportamento diligente del custode non sarebbe comunque riuscito a evitare il danno.

Caso fortuito e fatto del terzo o della vittima

Come accennato sopra, il concetto di caso fortuito 2051 c.c include anche il cosiddetto:

  • fatto del terzo: quando un soggetto estraneo alla custodia interviene in modo autonomo e diretto nel causare il danno;
  • fatto del danneggiato: se la condotta della vittima è anormale, imprevedibile e determinante nella produzione dell’evento lesivo, può interrompere il nesso causale.

Tuttavia, affinché tali fatti abbiano efficacia esimente, devono essere autonomi, imprevedibili e dotati di forza causale esclusiva.

Quando non si configura il caso fortuito 2051 c.c. 

La giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente l’allegazione generica di eventi atmosferici o del comportamento di terzi per configurare il caso fortuito. In particolare:

  • l’omessa manutenzione (es. di scale, marciapiedi, impianti, ecc.) non è scusata dalla sola imprevedibilità del danno;
  • il custode non può invocare il caso fortuito se la cosa era in condizioni di degrado note o prevedibili.

Pertanto, anche eventi apparentemente accidentali possono non integrare il caso fortuito se rientrano nella normale prevedibilità o se derivano da una mancanza di vigilanza e custodia.

Considerazioni conclusive

Il caso fortuito 2051 c.c. costituisce una causa di esclusione della responsabilità oggettiva del custode, ma la sua applicazione è rigorosa e subordinata alla prova di un evento imprevedibile e inevitabile. Per evitare responsabilità, è fondamentale che il custode dimostri di aver adottato tutte le misure idonee alla corretta custodia della cosa e che il danno si sia verificato per cause totalmente estranee alla sua sfera di controllo.

 

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malasanità e danno erariale

Malasanità e danno erariale: la transazione non prova la colpa medica La Corte dei conti chiarisce: l’accordo transattivo tra paziente e Asl non basta a dimostrare la responsabilità del medico. Serve la prova della colpa grave

Malasanità e danno erariale

Malasanità e danno erariale: la sola stipula di un accordo transattivo tra l’Azienda sanitaria e il paziente non è sufficiente a fondare la responsabilità del personale sanitario. Lo ha chiarito la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria – con la sentenza n. 45 del 18 marzo 2025, ribadendo che la transazione può rappresentare un indice di possibile danno pubblico, ma non vale come prova automatica di colpa grave del medico.

Il caso: paralisi ostetrica e richiesta di risarcimento

Il procedimento ha preso le mosse da un’azione promossa dalla Procura contabile nei confronti di un ginecologo e di un’ostetrica, chiamati a rispondere del danno erariale indiretto che sarebbe derivato all’Azienda sanitaria in seguito al risarcimento riconosciuto ai genitori di una neonata affetta da paralisi ostetrica del plesso brachiale destro (C5-C6). La lesione, secondo l’accusa, sarebbe stata causata da errate manovre durante il parto.

L’Azienda, senza attendere un accertamento giudiziale, aveva sottoscritto una transazione con i familiari, su impulso della propria compagnia assicurativa, basandosi su una consulenza medico-legale di parte.

Nessuna colpa grave, nessuna responsabilità

La Corte, tuttavia, ha respinto la domanda risarcitoria. In primo luogo ha escluso l’applicabilità della legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) per ragioni temporali, trattandosi di fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ma soprattutto ha rilevato l’assenza di prova circa una condotta illecita e, comunque, l’assenza di colpa grave da parte dei sanitari.

Secondo i giudici contabili, non vi era riscontro clinico di una condizione di distocia della spalla, fattore cruciale per attribuire l’evento lesivo all’operato medico. Al contrario, il buon indice di Apgar al momento della nascita costituiva un elemento indiziario in favore della correttezza dell’intervento sanitario.

L’accordo transattivo non vincola il giudice

Elemento centrale della decisione è il chiarimento sul valore della transazione nel giudizio di responsabilità: essa, spiegano i giudici, non costituisce di per sé prova della colpa del medico. L’accordo tra l’Azienda e i genitori ha infatti natura negoziale e non contiene un accertamento formale di responsabilità, configurandosi come “res inter alios acta”, cioè un atto giuridico non opponibile a chi non vi ha preso parte (artt. 1372 e 1965 c.c.).

Il giudice contabile è dunque tenuto ad accertare autonomamente e rigorosamente i presupposti della responsabilità, in particolare la condotta illecita, la colpa grave e il nesso causale tra l’agire del medico e il danno. Solo in presenza di tali elementi può essere pronunciata una condanna per danno erariale.

linee guida

Linee guida nella responsabilità medica Linee guida nella responsabilità medica: cosa sono, come incidono e applicazione nella legge Gelli-Bianco

Cosa sono le linee guida in ambito sanitario

Le linee guida nella responsabilità medica costituiscono un pilastro fondamentale nel moderno sistema di valutazione della condotta sanitaria. La loro funzione è quella di orientare l’operato dei professionisti della salute, delineando criteri scientificamente validati che possano fungere da parametro per la verifica della diligenza, perizia e prudenza del sanitario.

Tuttavia, il loro ruolo nella valutazione della responsabilità, civile e penale, del medico è stato oggetto di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale complessa, culminata con l’emanazione della legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco.

Esso consistono in raccomandazioni redatte da enti scientifici accreditati, che individuano percorsi diagnostico-terapeutici basati sulle migliori evidenze disponibili. Esse servono a:

  • uniformare le pratiche cliniche;
  • migliorare la qualità dell’assistenza;
  • ridurre gli errori sanitari;
  • offrire uno standard oggettivo per la valutazione dell’attività sanitaria.

Sono pubblicate e aggiornate dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), istituito con decreto ministeriale 27 febbraio 2018.

L’incidenza sulla responsabilità medica

L’introduzione delle linee guida nel contesto giuridico ha comportato un mutamento nell’accertamento della colpa medica. In precedenza, la responsabilità del sanitario veniva valutata caso per caso, secondo criteri soggettivi. Con il riferimento a queste invece, il giudizio tende a fondarsi su un parametro oggettivo e scientificamente accreditato.

Secondo l’impostazione attuale, il sanitario:

  • è tenuto a rispettare le linee guida accreditate, salvo casi specifici che giustifichino il discostamento;
  • non è punibile qualora l’evento si sia verificato per imperizia, se ha agito conformemente alle stesse (art. 590-sexies c.p.).

La legge Gelli-Bianco (l. 24/2017)

La legge n. 24/2017 ha sistematizzato la materia attraverso l’introduzione di queste due norme:

  • art. 5: stabilisce che i professionisti sanitari devono attenersi, nell’esercizio della propria attività, alle linee guida pubblicate nel SNLG. In assenza, si applicano le buone pratiche clinico-assistenziali;
  • art. 6 (nuovo art. 590-sexies c.p.): esclude la punibilità per imperizia in caso di rispetto delle linee guida o delle buone pratiche.

Quando non bastano

La giurisprudenza ha chiarito che le stesse:

  • non sostituiscono il giudizio clinico individuale del medico;
  • possono essere derogate in presenza di situazioni specifiche, clinicamente giustificate e documentate;
  • la responsabilità può sussistere anche in caso di rispetto formale delle linee guida, se la condotta è priva di personalizzazione sul paziente.

Secondo la Cassazione n. 10175/2020: il rispetto delle linee guida mediche non esclude automaticamente la colpa del medico, è sempre necessario valutare se le specifiche condizioni cliniche del paziente avrebbero richiesto un percorso terapeutico differente rispetto a quello standard indicato dalle linee guida. Il medico ha quindi il dovere di considerare la particolarità di ogni singolo caso e, se necessario, discostarsi dalle linee guida per adottare la soluzione più appropriata per quel determinato paziente. Il rispetto delle stesse è un elemento importante da considerare, ma non è l’unico e non esonera il medico dalla responsabilità se, nel caso concreto, un approccio diverso si sarebbe rivelato necessario e avrebbe potuto evitare l’evento lesivo.

Linee guida e responsabilità della struttura

La legge Gelli-Bianco ha differenziato anche la responsabilità tra sanitario e struttura:

  • il medico risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c., quindi in base alla prova del dolo o della colpa  e comunque “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”;
  • la struttura sanitaria pubblica o privata “che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa” risponde contrattualmente, ex art. 1218 c.c., con conseguente onere della prova a suo carico e prescrizione decennale.

Le linee guida assumono rilevanza anche per la struttura, sia come parametro di organizzazione, sia come strumento difensivo nella valutazione dell’adeguatezza delle cure erogate.

 

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incidente animale selvatico

Incidente animale selvatico: la responsabilità Incidente animale selvatico: chi risponde dei danni, conseguenze civili e penali e Cassazioni recenti

Responsabilità incidente con animale selvatico

Il dover affrontare le conseguenze di un incidente con un animale selvatico rappresenta un problema crescente in Italia. Questi incidenti possono causare danni materiali e fisici alle persone coinvolte, oltre che alla fauna selvatica.

La responsabilità per gli incidenti con animali selvatici dipende soprattutto dal luogo in cui si verifica l’incidente. La giurisprudenza negli ultimi anni ha sancito alcuni importanti principi al fine di individuare i soggetti responsabili.

  • Per regola generale i danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili dallo Stato (pubblica amministrazione) in base all’articolo 2052 del Codice Civile. Questo perché la responsabilità non si basa sulla custodia degli animali, ma sulla loro proprietà o utilizzo. Dato che le specie selvatiche protette dalla legge n. 157/1992 sono considerate patrimonio indisponibile dello Stato e la loro cura e gestione sono affidate a enti pubblici per la tutela ambientale, la responsabilità per i danni ricade su questi ultimi.
  • Diverse e recenti sentenze della Corte di Cassazione individuano nella Regione il soggetto pubblico responsabile, al fine di garantire una tutela effettiva al soggetto danneggiato.
  • Nell’ipotesi in cui il sinistro si dovesse verificare in autostrada il responsabile civile dei danni subiti dal conducente sarà l’Ente che ha in concessione il tratto autostradale, teatro dello scontro.

Conseguenze civili e penali

Gli incidenti con animali selvatici possono avere conseguenze sia civili che penali.

  • Conseguenze civili: le vittime di un incidente con un animale selvatico possono richiedere il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti.
  • Conseguenze penali: in alcuni casi, gli incidenti con animali selvatici possono essere considerati reati penali, ad esempio se l’incidente è causato da imprudenza o negligenza.

Risarcimento del danno da fauna selvatica

Per ottenere il risarcimento del danno da fauna selvatica, è necessario dimostrare che l’incidente è stato causato da un animale selvatico e che si è verificato in un luogo pubblico o su un terreno di proprietà di terzi. È inoltre necessario dimostrare il nesso causale tra l’evento e il danno subito.

Cassazione su incidente animale selvatico

Ecco una serie di massime della Cassazione in materia:

Cassazione n. 197/2025

I danni provocati dalla fauna selvatica comportano la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione, in quanto le specie protette sono considerate patrimonio indisponibile dello Stato e affidate alla cura e gestione di enti pubblici per la salvaguardia ambientale. Di conseguenza, l’azione di risarcimento e la legittimazione passiva spettano unicamente alla Regione. Questo deriva dal fatto che la Regione detiene la competenza legislativa in materia di patrimonio faunistico, anche se le attività amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della tutela e gestione della fauna selvatica sono delegate ad altri enti. In altre parole, la responsabilità ultima e l’obbligo di risarcire i danni ricadono sulla Regione in virtù della sua competenza normativa sul patrimonio faunistico.

Cassazione n. 9043/2025

Per ottenere il risarcimento dei danni da fauna selvatica, il danneggiato deve provare sia il fatto dannoso e il legame causa-effetto con l’animale, sia di aver agito con la dovuta cautela in base al contesto ambientale. In un incidente veicolo-animale selvatico, la legge presume una pari responsabilità sia del conducente che del proprietario dell’animale, richiedendo una valutazione caso per caso per superare tali presunzioni. Se il danneggiato è anche il conducente, deve quindi dimostrare sia la dinamica dell’incidente e il ruolo dell’animale protetto, sia la propria condotta di guida prudente in relazione ai rischi ambientali.

Cassazione n. 17253/2024

Quando si chiede il risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, la decisione se applicare l’articolo 2043 o l’articolo 2052 del Codice Civile non cambia la natura della richiesta. Piuttosto, influisce su chi deve dimostrare cosa in tribunale. Di conseguenza, un eventuale errore nella scelta dell’articolo di legge da applicare non porta a una decisione definitiva sul merito della questione. In altre parole, la scelta tra i due articoli riguarda solo le regole sulla prova, non il diritto al risarcimento in sé.

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Responsabilità professionale dell'avvocato

La responsabilità professionale dell’avvocato Responsabilità professionale dell’avvocato: cos'è, quando si configura, doveri dell'avvocato e Cassazione

Cos’è la responsabilità dell’avvocato

La responsabilità professionale dell’avvocato rappresenta un ambito fondamentale nel diritto civile e deontologico, essendo strettamente legata alla corretta esecuzione del mandato professionale conferito dal cliente. Il rapporto tra avvocato e assistito è regolato da regole codificate e principi giurisprudenziali, che delineano con precisione i limiti dell’obbligazione e i presupposti dell’eventuale responsabilità civile, disciplinare e penale.

La responsabilità professionale dell’avvocato si configura quando, nell’esercizio della sua attività, l’avvocato viola i doveri di diligenza, perizia o correttezza, arrecando un danno ingiusto al proprio cliente. Tale responsabilità può dar luogo a:

  • responsabilità civile, con obbligo risarcitorio;
  • responsabilità disciplinare, per violazione delle norme deontologiche;
  • responsabilità penale, in caso di comportamenti integranti fattispecie di reato (es. patrocinio infedele, truffa, falso ideologico).

Quando scatta la responsabilità dell’avvocato

La responsabilità dell’avvocato sorge quando la condotta professionale si discosta in modo significativo dallo standard richiesto a un professionista medio.

L’articolo 2236 c.c chiarisce però che “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.”

I casi tipici di responsabilità si configurano in presenza delle seguenti condotte:

  • mancata proposizione di un’impugnazione nei termini;
  • errata redazione di atti processuali;
  • omessa informazione al cliente sugli sviluppi della causa;
  • violazione dei doveri di lealtà e correttezza verso la controparte o il giudice;
  • inadempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.

L’onere della prova grava sul cliente che, per ottenere il risarcimento, dovrà dimostrare:

  1. l’inadempimento dell’avvocato;
  2. il danno subito;
  3. il nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio subito.

I doveri dell’avvocato

L’avvocato, nell’esercizio della sua professione, è tenuto al rispetto di precisi doveri professionali, codificati sia dalla legge ordinaria sia dal Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense).

Tra i principali doveri ricordiamo:

  • dovere di diligenza: curare con attenzione e precisione ogni aspetto del mandato;
  • dovere di competenza: possedere adeguate conoscenze tecniche e aggiornarsi costantemente;
  • dovere di lealtà e probità: comportarsi con correttezza verso il cliente, la controparte e l’autorità giudiziaria;
  • dovere di informazione: comunicare tempestivamente al cliente gli sviluppi della causa e le possibili conseguenze delle sue scelte;
  • dovere di riservatezza: mantenere il segreto professionale su fatti e informazioni appresi nell’esercizio del mandato.

L’inosservanza di tali doveri può dar luogo a responsabilità disciplinare, oltre che civile, e comportare sanzioni da parte del Consiglio dell’Ordine.

Obbligazione di mezzi e non di risultato

Un principio cardine in tema di responsabilità dell’avvocato è quello secondo cui la sua prestazione è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò significa che l’avvocato non è tenuto a garantire l’esito favorevole della causa, ma ha l’obbligo di impiegare tutti i mezzi giuridici e tecnici adeguati, conformemente alla diligenza richiesta al professionista medio della categoria.

Limiti e condizioni della responsabilità

Non ogni errore comporta responsabilità. Per configurare la colpa professionale è necessario che l’errore:

  • sia rilevante e determinante ai fini della decisione giudiziaria;
  • non sia imputabile a cause esterne (es. comportamento scorretto del cliente, evento imprevedibile, errore del giudice non impugnabile).

Inoltre, l’azione risarcitoria nei confronti dell’avvocato è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni, decorrente, secondo l’orientamento prevalente, dal momento in cui il cliente ha consapevolezza del danno e della sua riferibilità alla condotta del legale.

Responsabilità professionale dell’avvocato: Cassazione

Cassazione n. 475/2025: la responsabilità professionale degli avvocati esige una valutazione scrupolosa delle specifiche circostanze, escludendo meccanismi di risarcimento automatici. L’affermazione di responsabilità in capo al legale presuppone la dimostrazione inequivocabile che la sua condotta abbia generato un pregiudizio effettivo e suscettibile di quantificazione economica; in assenza di tale prova di un danno concreto e quantificabile, non si può configurare alcuna responsabilità risarcitoria.

Cassazione n. 469/2025: quando un cliente viene pienamente informato, comprende le diverse opzioni difensive disponibili e sceglie consapevolmente una strategia, tale decisione condivisa non può successivamente costituire motivo di responsabilità professionale per l’avvocato. In altre parole, se la linea difensiva è frutto di una decisione ponderata e accettata dal cliente dopo aver ricevuto adeguate spiegazioni, quest’ultimo non potrà in seguito contestare l’operato del legale basandosi su quella specifica scelta strategica.

Cassazione n. 28903/2024: Nel giudizio di responsabilità dell’avvocato per negligenza professionale, la valutazione prognostica sull’esito probabile di un’azione giudiziale (che avrebbe dovuto essere intrapresa o diligentemente seguita) e l’accertamento del nesso di causalità tra l’omissione dell’avvocato e il potenziale risultato favorevole per il cliente, rientrano nella valutazione di merito del giudice di merito.  Di conseguenza, tale valutazione prognostica non è sindacabile in sede di legittimità.

 

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Il Ministero risarcisce gli alunni abusati dal prof Gli alunni abusati dagli insegnanti devono essere risarciti dal Ministero, gli abusi non sono sono imprevedibili nei rapporti di cura

Alunni abusati: il Ministero deve risarcire

La Cassazione torna a occuparsi di alunni abusati, precisando che quando un insegnante commette abusi sessuali sui suoi allievi a scuola, il Ministero deve risarcire il danno. Questo perché, secondo la legge, la condotta criminosa dell’insegnante, pur essendo contraria agli scopi educativi della scuola, non è considerata un evento così inatteso o impossibile da escludere la responsabilità dell’amministrazione pubblica. Il rischio che un abuso possa avvenire in un contesto scolastico non è così remoto da sollevare il Ministero dal suo dovere di risarcire le vittime. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 11614/2025.

Il Ministero risarcisca i danni agli alunni

I famigliari di alcuni alunni abusati da un loro insegnante citano in giudizio il MIUR (ora MIM), affermando la responsabilità civile del Ministero per abusi di un docente sui loro figli minori. Il docente infatti è stato condannato definitivamente per abusi su minori (anni 2003-2006) e gli attori si erano già costituiti parte civile nel processo penale contro il docente. Il Ministero però non aveva partecipato al processo penale come responsabile civile. Nell’incardinato giudizio civile però lo stesso si costituisce, eccependo la prescrizione dell’azione, deducendo l’inopponibilità del giudicato penale, rilevando l’erroneo richiamo all’art. 2049 c.c ed evidenziando la carenza delle allegazioni avversarie.

Ministero condannato in primo e secondo grado

Il Tribunale di Genova però condanna il Ministero e con la sentenza n. 2122/2021 riconosce il risarcimento per danno biologico e morale agli attori. La Corte d’appello di Genova riforma parzialmente la decisione di primo grado, ricalcola il danno e detrae le provvisionali già liquidate agli attori, confermando nella parte restante la decisione di primo grado. Gli attori ricorrono in Cassazione e il MIM resiste con controricorso.

Responsabilità ministero: nesso di causalità

La Cassazione nel rigettare il ricorso incidentale e accogliere quello degli attore fornisce importanti indicazioni interpretative. La stessa ricorda che la pronuncia a Sezioni Unite n. 13246/2019 ha chiarito che l’art. 2049 c.c.configura una responsabilità oggettiva per fatto altrui, un’applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in base al quale chi si avvale dell’attività di un altro ne subisce anche i danni. L’ordinamento in questo modo rialloca i costi delle condotte dannose, ponendoli a carico di chi si avvale dell’operato altrui.

A fondare la responsabilità del preponente è il nesso di occasionalità necessaria e lo stesso sussiste se le funzioni esercitate agevolano l’illecito. È irrilevante il superamento dei limiti o il dolo del dipendente, occorre che la condotta non costituisca uno sviluppo anomalo della funzione. Il contesto scolastico richiede accorgimenti preventivi, la dirigenza e tutto il personale devono adottarli e gli stessi vanno attuati in base all’età degli allievi e alle circostanze.

Alunni abusati: anomalia prevedibile

Le situazioni di affidamento di minori sono sicuramente insidiose. La normativa penale infatti distingue le condotte verso minori e aggrava le pene per chi ha compiti di cura, educazione o custodia. L’art. 609-quater c.p, che punisce gli atti sessuali con minori, prevede un trattamento specifico quando tra reo e vittima esiste un rapporto di fiducia o di autorità.

La Convenzione di Lanzarote all’art. 18 prevede sanzioni per chi commette abusi quando riveste posizioni di fiducia. L’abuso che viene attuato all’interno delle relazioni con figure professionali come insegnanti e medici merita un’attenzione particolare.

I minori in queste relazioni vanno protetti, anche se hanno raggiunto l’età per i rapporti sessuali e anche se non vi è coercizione. Le relazioni di cura o istruzione possono evolvere in abuso e questo non costituisce un’anomalia imprevedibile.  Statisticamente, chi abusa di minori spesso è proprio chi se ne occupa. L’assunzione di compiti di cura favorisce quindi i predatori sessuali.

Le condotte delittuose commesse ai danni dei ricorrenti quindi, nel caso di specie, non possono essere considerati “improbabili”. Esse non costituiscono un’anomalia imprevedibile e la Pubblica Amministrazione ha il dovere di prevenire i reati, adottando le misure opportune durante le prestazioni scolastiche.  La reiterazione degli abusi nell’ambiente scolastico evidenzia carenze nel controllo.

 

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Allegati

insidie stradali

Le insidie stradali Insidie stradali: definizione, normativa di riferimento, risarcimento danni, onere della prova e responsabilità della PA

Insidie stradali

Le insidie stradali rappresentano una delle principali cause di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, con importanti conseguenze risarcitorie per i danni causati agli utenti della strada. Buche, sconnessioni, caditoie aperte, segnaletica mancante o non visibile: tutte queste situazioni possono integrare la fattispecie dell’insidia o trabocchetto.

Definizione

Il concetto di insidia stradale si riferisce a una situazione di pericolo occulto presente sulla strada, non prevedibile e non evitabile dall’utente medio con l’ordinaria diligenza. Il danno che ne deriva è riconducibile alla responsabilità del custode della strada, ossia, nella maggior parte dei casi, l’ente pubblico proprietario o gestore della stessa.

Normativa di riferimento: l’art. 2051 c.c.

La responsabilità per danni da insidia stradale è inquadrata nell’ambito della responsabilità oggettiva del custode, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, secondo cui: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

In questo caso, la Pubblica Amministrazione (es. Comune, Provincia, ANAS) è considerata custode della rete stradale, e pertanto tenuta al risarcimento dei danni causati da difetti della stessa, salvo che dimostri che l’evento è avvenuto per caso fortuito.

Insidia stradale e trabocchetto

In ambito giurisprudenziale, l’insidia è una situazione pericolosa che non è percepibile con la normale attenzione. Il trabocchetto, analogamente, è un pericolo improvviso e imprevedibile, che sfugge alla comune diligenza dell’utente medio.

Perché si configuri un’insidia stradale è necessario che sussistano due requisiti fondamentali:

  •  il pericolo non deve essere visibile o facilmente evitabile;
  •  il danno non deve essere prevedibile con l’uso della normale prudenza.

Esempi tipici di insidie sono:

  • buche non segnalate;
  • dissesti dell’asfalto;
  • tombini rotti o aperti;
  • caditoie sporgenti o affossate;
  • ghiaccio non rimosso o segnalato in tempo utile.

Risarcimento danni insidie stradali

Chi subisce un danno a causa di un’insidia stradale (es. una caduta, un incidente con l’auto o la moto) può richiedere il risarcimento dei danni materiali e/o fisici al soggetto responsabile, in genere l’ente proprietario o gestore della strada.

Il risarcimento può comprendere:

  • danni patrimoniali (spese mediche, danni al veicolo, perdita di reddito);
  • danni non patrimoniali (biologici, morali, da perdita di qualità della vita).

Il termine per proporre l’azione risarcitoria è, di norma, 5 anni dalla data del sinistro (art. 2947 c.c., prescrizione per fatto illecito).

Distribuzione dell’onere della prova 

Nel giudizio civile per danno da insidia stradale, l’onere della prova è ripartito tra le parti in questo modo:

A carico del danneggiato

  • provare l’esistenza del danno (con referti medici, foto, verbali, testimoni);
  • dimostrare il nesso causale tra la condotta della PA e il danno subito;
  • provare la non visibilità e imprevedibilità dell’insidia.

A carico della Pubblica Amministrazione

  • Provare il caso fortuito, ovvero che l’evento si è verificato per un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale (es. manomissione improvvisa da parte di terzi, evento atmosferico eccezionale).

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 270/2017 ha chiarito che per andare esente da ogni responsabilità, è compito della pubblica amministrazione dimostrare che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed esterne create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, o da una situazione qualificabile come caso fortuito; deve trattarsi, in definitiva, di un antecedente causale idoneo a recidere il nesso di causalità tra condotta, attiva o omissiva, della P.A ed evento dannoso pregiudizievole della sfera giuridica del terzo.

Responsabilità PA insidie stradali: giurisprudenza

La giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’applicazione dell’art. 2051 c.c anche alla Pubblica Amministrazione, superando l’orientamento tradizionale che richiedeva la prova della colpa ex art. 2043 c.c.

Oggi, grazie anche a sentenze come Cassazione n. 39965/2021 è pacifico che l’ente pubblico risponda dei danni da insidia a titolo oggettivo, quale custode della strada, salvo prova contraria.  La responsabilità stabilita dall’articolo 2051 del Codice Civile infatti è oggettiva, il che significa che deriva direttamente dalla dimostrazione del legame causale tra la cosa in custodia e il danno subito. Il custode può liberarsi da tale responsabilità solo provando l’esistenza di un caso fortuito, ovvero un elemento esterno che interrompe tale legame causale. Questo elemento può essere un evento naturale, l’azione di un terzo o il comportamento della vittima stessa.

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responsabilità del notaio

La responsabilità del notaio Responsabilità del notaio: cos'è, tipologie di responsabilità, obbligo assicurativo e prescrizione della responsabilità notarile

Cos’è la responsabilità del notaio

La responsabilità del notaio costituisce uno dei profili centrali dell’attività notarile, data la delicatezza e l’importanza degli atti pubblici da lui redatti. Il notaio, in quanto pubblico ufficiale e professionista liberale, è soggetto a un regime di responsabilità articolato e rigoroso, che copre sia l’aspetto pubblicistico, connesso alla funzione certificativa, sia quello privatistico, legato al rapporto con il cliente.

La responsabilità del notaio si configura quando quest’ultimo viola obblighi di legge o doveri professionali nell’esercizio delle proprie funzioni, arrecando un danno patrimoniale o morale a terzi o alle parti coinvolte nell’atto notarile.

La sua attività è regolata, oltre che dalla normativa civilistica generale, dalla:

  • Legge notarile (L. 89/1913);
  • Codice civile (artt. 1176, 1218, 2043, 2236 c.c.);
  • Codice deontologico notarile.

Il notaio è tenuto a garantire legalità, validità e certezza dell’atto, assumendo un ruolo di garanzia per tutte le parti. È responsabile non solo di errori formali, ma anche di mancati controlli e omissioni informative che avrebbero potuto evitare l’insorgenza di contenziosi.

Tipologie di responsabilità del notaio

La responsabilità notarile può articolarsi in diverse forme, ciascuna con proprie caratteristiche e conseguenze:

1. Responsabilità civile

La responsabilità civile deriva dalla violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali che causano un danno economicamente quantificabile al cliente o a terzi.

Si distinguono:

  • Responsabilità contrattuale: in virtù del contratto d’opera professionale (art. 2230 c.c.), il notaio risponde ai sensi degli articoli 1176 e 1218 c.c., con una presunzione di colpa a suo carico.
  • Responsabilità extracontrattuale: si applica nei confronti dei terzi danneggiati, ex art. 2043 c.c., che devono dimostrare il fatto illecito, il danno e il nesso causale.

Esempi pratici:

  • mancata iscrizione dell’ipoteca o della trascrizione dell’atto;
  • mancato controllo della libertà dell’immobile da vincoli;
  • omessa verifica dell’identità o della capacità giuridica delle parti.

2. Responsabilità penale

Il notaio può incorrere in responsabilità penale nei casi di comportamenti illeciti che integrano reati propri del pubblico ufficiale, come:

  • falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.);
  • omessa denuncia di reati o falsità materiale;
  • concussione o corruzione, se abusano della funzione.

3. Responsabilità disciplinare

Il notaio è sottoposto anche a controlli deontologici e disciplinari da parte del Consiglio notarile di appartenenza. Può essere sanzionato per:

  • negligenza professionale;
  • condotta non conforme al decoro e alla dignità della funzione;
  • violazione del segreto professionale;
  • mancata conservazione dei repertori e dei registri.

Le sanzioni vanno dall’avvertimento alla sospensione, fino alla destituzione nei casi più gravi.

L’obbligo assicurativo del notaio

Il notaio, ai sensi della legge n. 89/2013ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale.

Questa assicurazione:

  • copre i danni causati nell’esercizio dell’attività notarile;
  • è condizione necessaria per l’esercizio della professione;
  • garantisce tutela ai clienti e alle controparti in caso di errori o omissioni.

L’importo minimo della copertura è fissato dal Consiglio Nazionale del Notariato e varia in base al volume d’affari del professionista. Alcune polizze includono anche la copertura per il personale dipendente dello studio.

La prescrizione della responsabilità del notaio

I termini di prescrizione per la responsabilità del notaio variano in base alla natura del rapporto:

Contrattuale:

  • Il termine è di 10 anni, ex art. 2946 c.c., decorrenti dal momento in cui il cliente ha effettiva conoscenza del danno e della condotta causale del professionista.

Extracontrattuale:

  • La responsabilità verso terzi si prescrive in 5 anni, ai sensi dell’art. 2947 c.c.

Tuttavia, in presenza di reato, la responsabilità può prescriversi nei termini previsti per il reato medesimo, con possibilità di estensione.

 

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Responsabilità infermiere

Responsabilità infermiere: va monitorato il paziente in codice verde Responsabilità infermiere: la Cassazione afferma che l'infermiere del PS deve monitorare l'evoluzione clinica del paziente nell'attesa di visita medica

Responsabilità infermiere

Responsabilità infermiere: la quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 15076/2025, ha affermato un principio rilevante in materia di colpa medica infermieristica nel triage ospedaliero. L’infermiere di pronto soccorso è tenuto non solo a rilevare i parametri vitali del paziente al momento dell’accesso, ma anche a proseguire il monitoraggio clinico, prestando attenzione all’eventuale peggioramento dei sintomi riferiti o osservati, anche nei casi di assegnazione del codice verde.

Il caso: crisi respiratoria sottovalutata

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, dichiarava non doversi procedere nei confronti di un’infermiera, per intervenuta prescrizione del reato, confermando la condanna al risarcimento del danno subito dalle parti civili costituite, in solido con l’ASL-Toscana
per il reato di cui all’art. 589 c.p.

Alla predetta, in qualità di infermiera professionale in servizio presso il Pronto Soccorso, era stato contestato di aver omesso di valutare correttamente la gravità del quadro clinico di soggetto asmatico, attribuendole così un codice di accesso di colore verde, circostanza che determinò un ritardo nell’intervento medico, causa della morte della paziente per arresto cardio-respiratorio dovuto ad “insufficienza respiratoria acuta da attacco asmatico di tipo 2”.

Il ruolo dell’infermiere nel triage

La Suprema Corte, esaminando il caso di specie, ha ribadito che “al personale infermieristico compete non solo una completa raccolta di dati, non limitata alla rilevazione dei parametri vitali, ma compete altresì un giudizio di carattere valutativo dei sintomi riscontrati e riferiti. E tanto considerano compiutamente i giudici di merito, rilevando non solo come non si possa sostenere che il compito dell’infermiere si limiti alla meccanica compilazione delle schede, ma che, appunto, lo stato della paziente obiettivamente rilevabile, avrebbe dovuto condurre ad una valutazione di gravità del caso”.

Seppur non competente a formulare diagnosi,  il personale infermieristico, in sostanza, doveva procedere all’auscultazione mediante stetoscopio, potendo rilevare i ” sibili” certamente presenti in un attacco di asma grave quale quello in corso, compilando correttamente la scheda di triage.

Pertanto, i giudici rimarcano altresì “la gravità della condotta colposa della ricorrente, in quanto caratterizzata da sottovalutazione delle condizioni della paziente e dalla omissione del dovere di monitoraggio che, qualora osservato, avrebbe permesso di avvisare il personale medico dell’aggravarsi delle condizioni della donna e della necessità di intervenire immediatamente”.

Infermiere titolare di posizione di garanzia

Va invero ribadito, concludono gli Ermellini, che, secondo principi costantemente affermati dalla Corte di legittimità, “l’infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, gravando sullo stesso un obbligo di assistenza effettiva e continuativa del soggetto ricoverato, atta a fornire tempestivamente al medico di guardia un quadro preciso delle condizioni cliniche ed orientarlo verso le più adeguate scelte terapeutiche (cfr. Cass. n. 21449/2022).

Il dovere di monitorare la stabilità delle condizioni dei pazienti presenti rientra, pertanto, tra gli obblighi specifici del personale infermieristico di pronto
soccorso, il quale, nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di emergenza, idonee a pregiudicare la salvaguardia del bene tutelato, “ha l’obbligo di allertare i sanitari in servizio, anche in altri reparti dell’ospedale, al fine di consentirne l’intervento in supporto (cfr. Cass. n. 11601/2014).

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responsabilità dello psichiatra

La responsabilità dello psichiatra Responsabilità dello psichiatra: definizione, posizione di garanzia, tipologie, prescrizione, TSO e giurisprudenza

Cos’è la responsabilità dello psichiatra

La responsabilità dello psichiatra è un tema delicato che coinvolge aspetti giuridici, etici e medici. Trattandosi di una figura professionale che opera su pazienti affetti da disturbi mentali, lo psichiatra è titolare di una posizione di garanzia, ovvero ha l’obbligo di prevenire eventi dannosi che potrebbero derivare dalle condizioni del paziente.

Lo psichiatra infatti è un medico specialista che si occupa della diagnosi, cura e prevenzione dei disturbi psichici. La sua responsabilità giuridica deriva dall’obbligo di prendersi cura del paziente e prevenire danni  che lo stesso può procurare a sé stesso e agli altri.

Questa figura può andare incontro a due principali forme di responsabilità:

  • responsabilità civile, che comporta un obbligo di risarcimento danni se si verifica un pregiudizio per il paziente o per terzi;
  • responsabilità penale, che si verifica quando lo psichiatra, con negligenza, imprudenza o imperizia, causa un danno penalmente rilevante.

La posizione di garanzia dello psichiatra

La giurisprudenza ha chiarito che lo psichiatra ha una posizione di garanzia nei confronti del paziente e della collettività. Questo significa che deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti autolesivi o etero-lesivi del paziente. Secondo l’art. 40 comma 2 del Codice Penale, “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.

Facciamo qualche esempio pratico per comprendere meglio che cosa significa posizione di garanzia:

  • se un paziente con disturbi psichiatrici manifesta tendenze suicidarie e lo psichiatra omette di ricoverarlo, può essere considerato responsabile in caso di suicidio;
  • se un paziente con disturbi gravi compie atti violenti contro terzi e lo psichiatra non ha predisposto le dovute misure di sicurezza, può essere ritenuto responsabile civilmente e penalmente.

La responsabilità è quindi molto alta soprattutto nei casi in cui il medico non interviene in situazioni di pericolo evidente.

Responsabilità civile dello psichiatra

Dal punto di vista civile, la responsabilità dello psichiatra può derivare da:

  • errore diagnostico o terapeutico (es. prescrizione errata di farmaci psichiatrici);
  • omessa vigilanza (es. dimissione di un paziente pericoloso senza adeguata valutazione);
  • violazione del consenso informato (es. trattamenti sanitari imposti senza rispettare la normativa).

Regime della prescrizione

Entro quanto tempo si può far valere il diritto che consegue alla responsabilità civile del medico psichiatra? Tutto dipende dalla natura della responsabilità stessa:

  • se la responsabilità è contrattuale (rapporto medico-paziente), il termine di prescrizione è di 10 anni;
  • se la responsabilità è extracontrattuale, la prescrizione è di 5 anni.

Responsabilità penale dello psichiatra

Dal punto di vista penale, lo psichiatra può essere chiamato a rispondere di:

  • Omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.);
  • Omicidio colposo o lesioni colpose (art. 589-590 c.p.);
  • Sequestro di persona (se impone un trattamento sanitario obbligatorio illegittimo)

La colpa medica nella responsabilità psichiatrica

La colpa dello psichiatra si valuta in base a tre parametri:

  • negligenza: mancata vigilanza su pazienti pericolosi;
  • imprudenza: scelte terapeutiche azzardate (es. sospensione improvvisa di farmaci);
  • imperizia: errore nella diagnosi o terapia.

TSO e responsabilità dello psichiatra

Lo psichiatra può disporre un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) nei  seguenti casi:

  • il paziente ha un grave disturbo psichiatrico;
  • il paziente rifiuta il trattamento nonostante necessiti di cure;
  • il paziente rappresenta un pericolo per sé o per gli altri.

Lo psichiatra in relazione al TSO può andare incontro a responsabilità se:

  • non attiva il TSO e il paziente commette un reato, può essere accusato di omissione di atti dovuti;
  • impone un TSO senza rispettare la procedura, può incorrere in sequestro di persona.

Doveri dello psichiatra per evitare responsabilità

Per ridurre i rischi di responsabilità, lo psichiatra deve quindi:

  • effettuare diagnosi accurate e aggiornate;
  • valutare attentamente il rischio di autolesionismo o etero-aggressività;
  • predisporre il TSO quando necessario, seguendo la legge;
  • coinvolgere la famiglia e il team sanitario nelle decisioni;
  • rispettare il consenso informato del paziente.

Poiché la responsabilità dello psichiatra è molto elevata,  è fondamentale operare con prudenza e rispettare scrupolosamente le linee guida cliniche e giuridiche.

Giurisprudenza in materia

Ecco una serie di massime della Cassazione in materia di responsabilità dello psichiatra:

Cassazione n. 24138/2022

La paziente mostrava gravi problemi psicologici, accentuati da ricoveri frequenti, rifiuto di cibo, autolesionismo e un recente aborto traumatico. Il medico, con comportamenti errati e insoliti, non ha valutato adeguatamente la gravità della situazione, ignorando il rischio e non adottando misure preventive, inclusa la procedura di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), dimostrando negligenza e imprudenza. Il medico per queste ragioni è stato ritenuto responsabile della morte della paziente suicida.

Cassazione n. 43476/2017

Un medico psichiatra ha la responsabilità legale di proteggere i propri pazienti. Questo significa che deve fare tutto il possibile per prevenire:

  • che il paziente possa fare del male ad altre persone;
  • che il paziente possa fare del male a se stesso.

In un caso specifico, un medico è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo perché una paziente, affetta da grave schizofrenia, si è suicidata poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Il medico, nonostante la paziente avesse ingerito una dose eccessiva di farmaci, non aveva attivato alcuna cura o sorveglianza. La Corte ha stabilito che il medico non aveva adempiuto al suo dovere di protezione.

Cassazione n. 28187/2017

La possibilità che uno psichiatra sia ritenuto responsabile per aver contribuito involontariamente a un reato intenzionale commesso da un suo paziente esiste nel sistema legale. Tuttavia, questa responsabilità deve essere valutata con attenzione, considerando le linee guida mediche per determinare i limiti del rischio accettabile e valutando in anticipo se l’adeguatezza delle terapie scelte.

Cassazione n. 33609/2016

Uno psichiatra ha la responsabilità di proteggere i suoi pazienti, anche quando questi non sono ricoverati forzatamente. Ciò significa che, se esiste un rischio concreto che il paziente possa farsi del male, anche fino al suicidio, il medico deve prendere precauzioni specifiche per prevenirlo.