Processo telematico: “doppio binario” anche per gli avvocati L'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (AIGA) sottolinea in audizione al Senato la necessità del doppio binario anche per il deposito degli atti da parte degli avvocati

Processo telematico, la richiesta AIGA

Il Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Carlo Foglieni, ieri ha partecipato all’audizione in Commissione Giustizia Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 766 sul Processo telematico.

In tale occasione, dopo aver evidenziato che molte delle proposte contenute nel DDL in esame sono state successivamente recepite dal D. Lgs. n. 164/2024 (cd. “Correttivo Cartabia Civile”) e dai diversi atti normativi e specifiche tecniche del DSGIA succedutesi nel tempo, il Presidente ha evidenziato le criticità legate al mancato funzionamento del processo penale telematico.

“Quello che gli operatori del diritto auspicano più di tutto è la piena funzionalità del processo telematico – afferma il Presidente – altrimenti vi è il serio rischio di ledere il diritto di difesa costituzionalmente garantito, come sta accadendo con il processo penale telematico, allorquando risulta telematicamente impossibile il deposito di atti nei termini perentori previsti dalla legge. A tal fine sarebbe auspicabile prevedere anche per gli avvocati la possibilità di depositare in modalità non telematiche (cd. “doppio binario”) in caso di malfunzionamento e/o mancata autorizzazione al fascicolo telematico, nonché nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali”.

Al fine di raggiungere la piena funzionalità del processo telematico – conclude il Presidente – “sarebbe inoltre auspicabile l’istituzione di un ‘Osservatorio permanente’ che coinvolga tutti gli operatori del diritto, in primis la giovane avvocatura, che è quella più avvezza all’uso dei sistemi telematici e che più crede nella digitalizzazione del processo”.

pintopaga

PintoPaga: gli avvocati devono ripresentare le istanze Il Consiglio Nazionale Forense alla luce della nota del ministero della Giustizia invita gli avvocati a ripresentare le istanze di indennizzo entro il 30 giugno 2025

Progetto PintoPaga

Il Ministero della Giustizia ha avviato il 1° gennaio 2025 il Progetto straordinario PintoPaga, un’iniziativa volta a eliminare, entro due anni, l’arretrato accumulato in base alla legge Pinto, riguardante i decreti depositati dalle Corti d’appello tra il 2015 e il 31 dicembre 2022.

Obiettivi del progetto

Il progetto coinvolge circa 80.000 decreti di pagamento, con un debito complessivo di circa 400 milioni di euro. Questo importo comprende sia la sorte capitale, sia interessi e spese legali legate alle azioni esecutive intraprese dai beneficiari per ottenere il pagamento degli indennizzi.

Grazie alla digitalizzazione della procedura, si prevede di pagare tutti i decreti entro il 31 dicembre 2026.

Collaborazione da parte degli avvocati

Per garantire il successo del progetto, il CNF, a seguito della nota emanata dal ministero della Giustizia, invita gli avvocati a ricaricare le istanze di liquidazione e la documentazione necessaria sulla piattaforma SIAMM Pinto digitale entro il 30 giugno 2025.

L’amministrazione avrà tempo fino al 31 dicembre 2026 per valutare e liquidare le istanze.

Innovazione con SIAMM Pinto Digitale

L’elemento innovativo del progetto, spiega via Arenula, è l’estensione del sistema SIAMM Pinto digitale anche ai decreti relativi al periodo 2015-2022. Tale sistema, già utilizzato per i decreti emessi dal 2023, semplifica notevolmente la gestione delle pratiche.

La Legge n. 89/2001 (Legge Pinto) è stata modificata per consentire questa digitalizzazione, come previsto dall’art. 1, commi 817-821, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Funzionalità della piattaforma SIAMM Pinto Digitale

Accedendo al sistema SIAMM Pinto digitale con SPID o Carta Nazionale dei Servizi, gli utenti possono:

  • Fornire tutte le informazioni richieste;
  • Monitorare autonomamente lo stato delle pratiche;
  • Modificare i dati per il pagamento senza contattare l’amministrazione;
  • Ricevere notifiche automatizzate su ogni cambiamento di stato.

La piattaforma permette inoltre comunicazioni dirette tra i richiedenti e gli uffici incaricati, evitando l’uso di altri canali come PEC o email ordinaria.

Risultati iniziali di PintoPaga

Nei primi cinque giorni di attività sulla piattaforma SIAMM Pinto digitale, informa infine il dicastero, la Direzione Generale Affari Giuridici e Legali ha emesso ben 607 ordinativi di pagamento. Questo dimostra l’efficienza del nuovo sistema digitale.

avvocato e direttore ivg

Avvocato e direttore IVG: c’è incompatibilità? Il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sottoposto dal COA di Crotone sull'incompatibilità o meno tra l'esercizio della professione forense e il ruolo di direttore dell'IVG

Avvocato e direttore IVG: il quesito al CNF

Avvocato e direttore IVG, si può? E’ il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone ad aver recentemente sollevato il quesito di particolare rilevanza deontologica e normativa.

Nello specifico, il COA ha chiesto al CNF di sapere se è compatibile l’esercizio della professione forense con l’attività di direttore dell’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie) nell’ambito dello stesso circondario di tribunale.

Il parere del CNF

Il CNF ha risposto con parere n. 58/2024 pubblicato il 9 gennaio 2025 sul sito del Codice deontologico.

Innanzitutto, occorre ricordare che l’art. 18 del Codice Deontologico Forense disciplina le cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, stabilendo che l’avvocato deve astenersi da attività che possano compromettere il decoro e la dignità della professione, o che determinino un conflitto di interessi. Tra le attività potenzialmente incompatibili figurano quelle che comportano subordinazione o che richiedano l’assunzione di responsabilità gestionali di un’impresa.

Fatte queste premesse, il Consiglio ha affermato che “fermo restando che l’attività di delegato alle vendite giudiziarie è una delle attività che l’avvocato può esercitare – su incarico del giudice – nel caso sottoposto all’esame sarà il COA a dover verificare, nell’esercizio della propria autonomia di valutazione, se l’attività di Direttore dell’IVG sia tale da configurare l’esistenza di una delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 della legge professionale, anche alla luce delle valutazioni circa la natura giuridica dell’IVG”.

esami avvocato

Esami avvocato: Aiga chiede proroga del regime transitorio L'associazione dei Giovani Avvocati ha inviato una proposta di emendamento al decreto Milleproroghe in discussione in Parlamento

Esami avvocato proroga “vecchio” regime

Esami avvocato: l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ha inviato a tutte le forze parlamentari una proposta di emendamento al Decreto Milleproroghe, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, per prorogare il regime transitorio delle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione forense anche per l’anno 2025, confermando quelle adottate per le sessioni 2023 e 2024.
“AIGA esprime la preoccupazione di migliaia di giovani praticanti avvocati, che attualmente non hanno certezze sulle modalità dell’esame”, afferma Carlo Foglieni, presidente AIGA.
“La richiesta è quella di prorogare l’entrata in vigore delle modalità stabilite dalla Legge 247/12, favorendo così una continuità con le procedure attuali. È evidente infatti che, nonostante le numerose proroghe e le modifiche legislative intervenute nel tempo, l’attuale disciplina dell’esame di abilitazione prevista dalla Legge 247/2012 sia superata e non rispondente alle esigenze di preparazione degli aspiranti avvocati: l’introduzione obbligatoria delle Scuole forensi e l’adozione di modalità d’esame emergenziali negli ultimi anni hanno contribuito a delineare un quadro normativo e formativo più articolato e diversificato”.

Coerenza e continuità nel percorso di abilitazione

La proposta dell’AIGA mira a garantire una maggiore coerenza e continuità nel percorso di abilitazione, riducendo le incertezze per i candidati e mantenendo la modalità speciale di svolgimento dell’esame che prevede una prova scritta (atto giudiziario) e un orale trifasico, già sperimentata con successo nella sessione 2023-24.
“La proroga del regime transitorio è un passo necessario per garantire un esame più equo e adeguato ai tempi”, conclude Foglieni. “Ma restiamo in attesa dell’adozione di una modifica normativa che preveda l’adeguamento, l’aggiornamento e l’ottimizzazione della disciplina in tema di esame d’abilitazione, offrendo finalmente ai giovani praticanti avvocati un percorso di abilitazione chiaro e ben definito, in linea con le attuali esigenze della formazione forense”.
avvocato del genitore

L’avvocato del genitore tutela anche i figli Nei procedimenti in materia di famiglia, l'avvocato del genitore tutela in automatico anche i figli

Procedimenti in materia di famiglia: difesa estesa

Il ruolo dell’avvocato del genitore, nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, non si limita alla difesa del rappresentato. Il legale deve tutelare anche gli interessi del minore coinvolto. Lo afferma il Consiglio Nazionale Forense, in un recente caso disciplinare che si è concluso con l’emanazione della sentenza n. 291/2024.

Diritto di visita: omessa informazione legale controparte

Una avvocata viene sottoposta a un giudizio disciplinare per presunta violazione dell’articolo 46, comma 7, del Codice Deontologico Forense. Secondo l’accusa, la professionista avrebbe omesso di informare il legale della controparte del deposito di un ricorso giudiziale durante le trattative stragiudiziali avviate. La questione riguarda in particolare la regolamentazione del diritto di visita e l’assegno di mantenimento di un figlio minore.

L’avvocato di controparte sostiene che l’avvocata abbia omesso di comunicargli l’avvenuto deposito del ricorso prima di un incontro, avvenuto il 6 novembre 2017. L’incontro era finalizzato a trovare un accordo stragiudiziale, ma il ricorso era già stato depositato il 3 novembre 2017.

Obbligo di informazione della controparte

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Trento l’avvocata ha violato l’obbligo deontologico di informare il collega avversario dell’interruzione delle trattative e dell’inizio di un procedimento giudiziario. La ricorrente, a sua difesa, sostiene di aver preannunciato in realtà il deposito del ricorso. Le prove documentali e le testimonianze raccolte non hanno però confermato questa comunicazione con sufficiente chiarezza.

Per il CDD anche in caso di mancata interruzione formale delle trattative, il comportamento dell’avvocata è comunque contrario ai principi di colleganza e trasparenza richiesti dal Codice Deontologico. Considerata tuttavia la gravità ridotta della violazione, il CDD irroga la sanzione dell’avvertimento.

Procedimenti in materia di famiglia: ruolo dell’avvocato

Il caso mette in evidenza un principio fondamentale nei procedimenti familiari: lavvocato del genitore rappresenta anche, indirettamente, gli interessi del minore. La giurisprudenza sottolinea che il legale non deve limitarsi infatti a tutelare il diritto di difesa del cliente, ma deve agire per ridurre il conflitto tra le parti, proteggendo il benessere del minore.

Nel caso in questione, il deposito del ricorso senza una chiara comunicazione alla controparte ha alimentato il contenzioso, anziché contenerlo. L’avvocata, accettando di partecipare all’incontro del 6 novembre, ha implicitamente riconosciuto l’esistenza di trattative. Il ricorso già depositato tuttavia ha reso queste trattative solo apparenti.

Obbligo di trasparenza e comunicazione

L’articolo 46, comma 7, CDF impone all’avvocato di comunicare tempestivamente al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali. Questo obbligo mira a garantire chiarezza nei rapporti professionali, evitando malintesi che possano compromettere il dialogo tra le parti.

Nel caso di specie, la mancanza di una comunicazione esplicita ha pregiudicato la fiducia tra i legali, con ripercussioni dirette sul procedimento. Il CDD ha sottolineato che l’avvocata avrebbe dovuto informare tempestivamente la controparte del deposito del ricorso, anche per garantire un quadro chiaro della situazione processuale.

L’interesse superiore dei minori

Nei procedimenti familiari, l’interesse superiore del minore deve prevalere su ogni altra considerazione. L’avvocato, in qualità di rappresentante legale di un genitore, assume un ruolo di responsabilità nei confronti del minore. La funzione del legale non si limita quindi a rappresentare il cliente, ma include un dovere di protezione nei confronti dei minori coinvolti.

Il CNF, dinnanzi al quale è giunta la questione disciplinare, ribadisce che l’avvocato deve adottare un approccio collaborativo e trasparente, mirato a ridurre il conflitto e a favorire soluzioni condivise. Questo principio assume un rilievo ancora maggiore nei casi di diritto di famiglia, dove le decisioni prese dai genitori e dai loro rappresentanti legali hanno un impatto diretto sul benessere dei figli.

 

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avvocato e grafologo

Avvocato e grafologo: c’è incompatibilità? Il parere del Consiglio Nazionale Forense sulla compatibilità tra la professione di avvocato e l'attività di grafologo

Compatibilità avvocato e grafologo

Avvocato e grafologo: il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con il parere n. 41/2024, ha fornito una chiara risposta al quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Perugia in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’attività libero-professionale di grafologo. La questione si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 18 della legge n. 247/2012, che disciplina le ipotesi di incompatibilità con l’iscrizione all’albo forense.

La normativa di riferimento

La professione di grafologo è regolamentata dalla legge n. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. Secondo l’articolo 1, comma 2, di tale legge, queste professioni consistono in “attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile”.

La stessa legge prevede, all’articolo 3, che i professionisti esercenti tali attività possano costituire associazioni professionali di natura privatistica su base volontaria. Tuttavia, l’iscrizione a tali associazioni non configura un’iscrizione ad un albo professionale, come previsto dall’articolo 18, lettera a), della legge n. 247/2012.

Il parere del CNF

Richiamandosi al proprio precedente parere n. 36/2017, il CNF ha ribadito che l’attività di grafologo non comporta incompatibilità con la professione forense. Questo perché:

  1. Non si tratta di un’attività riservata a soggetti iscritti in albi o collegi: la professione di grafologo rientra tra quelle disciplinate dalla legge n. 4/2013, che regolamenta le professioni non organizzate in ordini o collegi.
  2. L’iscrizione a un’associazione professionale è facoltativa: il professionista può scegliere liberamente se aderire a un’associazione professionale, senza che tale scelta condizioni la legittimità dell’attività svolta.
  3. Non si integra una causa di incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 247/2012: l’iscrizione ad un’associazione professionale, non essendo equivalente a quella ad un albo professionale, non rientra tra le ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa forense.

Avvocato e grafologo, nessuna incompatibilità

Il CNF ha dunque fornito una risposta positiva al quesito del COA di Perugia, chiarendo che un avvocato può esercitare anche l’attività di grafologo senza incorrere in incompatibilità. Tuttavia, rimangono ferme le altre cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 della legge n. 247/2012, che devono essere rispettate.

concorso in magistratura

Concorso in magistratura: 350 posti, come partecipare Concorso in magistratura: pubblicato il decreto che bandisce il concorso per 350 magistrati ordinari, domande ammesse fino al 17 gennaio 2025

Concorso in magistratura: 350 Posti

Il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso in magistratura per 350 posti da magistrato ordinario. La procedura è regolata dal Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2024.

Presentazione delle domande

I candidati possono inviare la domanda dalle ore 12:00 del 17 dicembre 2024 fino alle ore 12:00 del 17 gennaio 2025. La partecipazione avviene esclusivamente online tramite il portale del Ministero della Giustizia. Per l’accesso è necessario autenticarsi con SPID di secondo livello, Carta d’Identità Elettronica o CNS. La compilazione del modulo prevede il pagamento di un contributo di segreteria pari a 50 euro tramite PagoPA.

Requisiti di partecipazione

I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

  • cittadinanza italiana e pieno esercizio dei diritti civili;
  • condotta morale incensurabile;
  • idoneità fisica all’impiego;
  • regolarità con gli obblighi di leva, se previsti;
  • non essere stati dichiarati inidonei per quattro concorsi precedenti.

Inoltre, è necessario possedere una laurea in giurisprudenza (corso di almeno quattro anni) o rientrare in specifiche categorie professionali, come magistrati onorari con sei anni di servizio, abilitati alla professione forense, o dipendenti pubblici con qualifiche dirigenziali.

Prove concorso in magistratura

Il concorso comprende una prova scritta e una prova orale.

Prova scritta concorso in magistratura

I candidati redigeranno tre elaborati su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, ciascuno della durata di otto ore.

Prova orale concorso in magistratura

L’esame orale include materie giuridiche come diritto civile, diritto penale, procedura civile, diritto costituzionale e comunitario. Inoltre, si verifica la conoscenza di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Graduatoria e comunicazioni

La graduatoria finale viene redatta in base ai punteggi delle prove. A parità di punteggio, prevalgono titoli di preferenza come la minore età anagrafica o il servizio lodevole nella pubblica amministrazione.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato l’11 marzo 2025 sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia. Eventuali aggiornamenti seguiranno le stesse modalità.

 

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società di avvocati

Società di avvocati: vietati gli investitori finanziari Società di avvocati: la Corte UE vieta la detenzione di quote da parte di investitori finanziari, la professione deve essere indipendente

Società di avvocati e investitori finanziari

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito l’importanza dell’indipendenza degli avvocati con una sentenza del 19 dicembre 2024. Nella causa C-295/23, la Corte ha stabilito che gli investitori finanziari non possono detenere partecipazioni in società di avvocati, sancendo un principio fondamentale per la tutela della professione forense.

La decisione mira infatti a proteggere l’integrità e l’indipendenza della professione legale, valori essenziali per garantire la fiducia dei clienti. Secondo la Corte, solo chi esercita la professione di avvocato può detenere quote in una società legale. Questa limitazione è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, che prevalgono sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei capitali.

 Società di avvocati tedesca e Ordine Forense di Monaco

La sentenza nasce da una controversia tra una società di avvocati tedesca e l’Ordine forense di Monaco. La società aveva ceduto il 51% delle proprie quote a un investitore austriaco non autorizzato a offrire servizi legali. L’Ordine di Monaco ha annullato l’iscrizione della società all’albo, sostenendo che solo i professionisti legali possono possedere quote di una società di avvocati in Germania. La società ha contestato la decisione, ritenendo il divieto contrario alla direttiva 2006/123/CE, che vieta requisiti discriminatori per l’accesso alle attività di servizi. La Corte UE però ha ritenuto la restrizione proporzionata e giustificata al fine di salvaguardare l’indipendenza professionale.

Indipendenza: tutela dei clienti e rispetto della deontologia

La Corte ha sottolineato che l’indipendenza è essenziale per garantire il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dei clienti. La presenza di investitori finanziari potrebbe compromettere queste prerogative. Interessi economici esterni rischiano di prevalere sugli interessi dei clienti, alterando la missione primaria dell’avvocato. Gli avvocati devono agire esclusivamente per il bene del cliente e rispettare il segreto professionale. L’ingresso di investitori puramente finanziari potrebbe mettere a rischio questi doveri.

Restrizioni: proporzionalità e non discriminazione

La Corte ha specificato anche che le restrizioni devono rispettare i principi di proporzionalità e non discriminazione. Le normative nazionali non possono discriminare società estere o basarsi sulla cittadinanza dei soci. Devono essere applicate in modo uniforme a tutti i soggetti che non siano avvocati. Inoltre, queste limitazioni devono essere proporzionate, ovvero strettamente necessarie a garantire l’obiettivo perseguito. Nonostante ciò, in questo caso, la Corte ha confermato che il divieto agli investitori finanziari è conforme al diritto dell’UE.

Stati Membri: quali implicazioni?

La sentenza avrà effetti significativi sui sistemi normativi nazionali. Paesi con regole più flessibili per le partecipazioni nelle società legali potrebbero doverle rivedere. L’obiettivo è evitare che soggetti esterni alla professione possano influenzare le decisioni operative delle società di avvocati. In Italia, la normativa già impone che i soci delle STP (società tra professionisti) siano iscritti agli albi professionali. Tuttavia, il dibattito sull’ammissione di soci finanziari è ancora acceso.

 

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doveri dell'avvocato

I doveri dell’avvocato Doveri dell’avvocato: previsti dalla disciplina dell’ordinamento della professione forense e dal Codice deontologico

Doveri dell’avvocato: le fonti normative

I doveri dell’avvocato sono molteplici. L’attività legale in Italia è infatti regolata da norme precise che definiscono non solo i diritti degli avvocati, ma anche i loro doveri professionali nei confronti dei clienti, della giustizia e della collettività. La Legge 247 del 2012 e il Codice Deontologico Forense rappresentano le principali fonti normative in materia di deontologia professionale e disciplinano i comportamenti degli avvocati. Questi testi normativi assicurano che la loro attività sia condotta con etica, trasparenza e rispetto delle regole.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio i doveri dell’avvocato, analizzando gli aspetti principali della legge n. 247/2012 e del Codice Deontologico Forense, per comprendere l’influenza di questi testi sull’esercizio della professione legale e sulla tutela degli interessi dei clienti e della giustizia.

Doveri dell’avvocato nella Legge 247/2012

La Legge 247 del 2012 rappresenta una normativa fondamentale per la professione forense in Italia. Essa ha introdotto importanti novità in materia di formazione, accesso alla professione e disciplina dell’attività. La legge stabilisce i principi fondamentali che devono orientare l’operato dell’avvocato, tracciando un quadro normativo che bilancia i diritti della professione con i doveri nei confronti dei clienti, della giustizia e della collettività. Vediamo quali sono i doveri degli avvocati in base alla legge 247 del 2012.

Obbligo di lealtà e correttezza

La Legge 247 stabilisce che l’avvocato debba agire con lealtà e correttezza nei confronti del cliente, della controparte, dell’autorità giudiziaria e degli altri professionisti. Questo dovere implica che l’avvocato non possa adottare comportamenti fraudolenti, ingannevoli o dilatori. Il professionista deve evitare ogni azione che possa compromettere l’integrità del processo.

Obbligo di competenza professionale

L’avvocato è tenuto a esercitare la professione con competenza. La legge impone l’obbligo di mantenere una costante formazione professionale e di non assumere incarichi in materie di cui non ha adeguata conoscenza. La responsabilità di garantire un’assistenza legale adeguata al cliente è uno dei principali fondamenti della professione.

Obbligo di indipendenza

L’avvocato deve esercitare la professione in piena indipendenza, evitando conflitti di interesse e garantendo che la sua attività non sia influenzata da pressioni esterne. Questo principio è essenziale per tutelare l’autonomia dell’avvocato nella difesa dei diritti del cliente.

Obbligo di riservatezza

Uno dei doveri più importanti dell’avvocato è il rispetto del segreto professionale. La Legge 247 del 2012 stabilisce che l’avvocato debba mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali acquisite durante l’esercizio della professione. Questa norma ha lo scopo di garantire la fiducia del cliente nell’avvocato e di tutelare i suoi diritti.

Obbligo di assistenza legale continuativa

L’avvocato ha l’obbligo di fornire un’assistenza legale continuativa al cliente, tenendo conto delle specifiche esigenze del caso. L’avvocato deve impegnarsi per risolvere le problematiche legali del cliente nel miglior modo possibile, rispettando i termini e le scadenze procedurali.

Obbligo di informazione al cliente

L’avvocato deve informare il cliente sull’evoluzione del caso e le possibili strategie da adottare, rendendo noto anche il possibile esito della causa e le eventuali implicazioni legali ed economiche.

Doveri dell’avvocato nel Codice deontologico forense

Il Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e aggiornato periodicamente, è il documento che disciplina in modo dettagliato l’etica e la condotta degli avvocati italiani. Esso si integra con la Legge 247 del 2012 e rappresenta una guida di comportamento che l’avvocato deve rispettare quotidianamente. Esso definisce i doveri nei confronti del cliente e la parte assistita, dei terzi e delle controparti, ma anche nei confronti delle istituzioni giudiziarie e forensi, della collettività e  dei colleghi.

Vediamo quindi quali sono i principali doveri dell’avvocato previsti dal Codice Deontologico.

Incompatibilità

L’avvocato deve evitare di svolgere attività che siano incompatibili con la sua iscrizione all’albo. Non deve svolgere inoltre attività che possano contrastare clan i doveri di dignità, probità, decoro e indipendenza.

Dignità professionale

L’avvocato deve astenersi da comportamenti che possano danneggiare la dignità della professione, come il ricorso a tecniche aggressive, minacciose o disoneste. Il rispetto per la giustizia e per gli altri professionisti deve sempre prevalere.

Dovere di fedeltà

Il legale deve rispettare il mandato ricevuto e deve svolgere la sua attività tutelando l’interesse della parte e rispettando il ruolo costituzionale e sociale della attività difensiva.

Diligenza e competenza

L’avvocato deve esercitare l’attività con coscienza, diligenza e competenza per garantire la qualità della prestazione. A tal fine è tenuto anche al rispetto del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua.

Segretezza e riservatezza

L’avvocato è tenuto al rispetto del segreto professionale nello svolgimento dell’attività stragiudiziale, giudiziale e di consulenza. Tali principi devono ispirare la sua condotta anche quando si rapporta con gli organi dell’informazione.

Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi

Come tutti i lavoratori autonomi l’avvocato è tenuto a rispettare i vari adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi imposti dalla legge.

Lealtà e onestà professionale

L’avvocato è chiamato a comportarsi con lealtà verso tutti gli attori del processo: il cliente, la controparte, i giudici e gli altri professionisti. Deve evitare pratiche ingannevoli o dilatorie, agendo sempre con trasparenza.

Rispetto dell’autonomia del cliente

L’avvocato deve rispettare l’autonomia decisionale del cliente, consigliarlo in modo corretto e non forzarlo a prendere decisioni contro la sua volontà o interesse. L’assistenza legale deve sempre essere volta a tutelare gli interessi del cliente e a far rispettare i principi della giustizia.

Divieto di promesse di risultati

L’avvocato è tenuto a non può promettere o garantire l’esito positivo di una causa. Ogni causa porta con sé delle incertezze, e l’avvocato deve informare il cliente circa le probabilità di successo, ma non deve mai fare dichiarazioni che possano ingannarlo.

Obbligo di assistenza equa

Il Codice Deontologico impone che ogni avvocato, anche se incaricato in una causa in cui non vi è un interesse economico diretto, debba assicurare la migliore assistenza legale possibile, rispettando i principi di equità e giustizia.

Divieto di conflitto di interessi

L’avvocato deve evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi che potrebbe compromettere la sua imparzialità e la difesa dei diritti del cliente. In caso di conflitto, l’avvocato è obbligato a rinunciare all’incarico.

Obbligo di educazione e correttezza verso i colleghi

L’’avvocato deve mantenere rapporti di cortesia e rispetto con i colleghi e gli altri operatori del diritto. La concorrenza tra avvocati deve essere sana e improntata al principio della correttezza professionale, evitando comportamenti denigratori o sleali.

Mancato rispetto dei doveri dell’avvocato: conseguenze

Il mancato rispetto dei doveri professionali stabiliti dalla Legge 247 del 2012 e dal Codice Deontologico Forense può comportare sanzioni disciplinari per l’avvocato. Queste sanzioni vanno dal semplice  avvertimento alla radiazione dall’albo. Nei casi più gravi la sanzione disciplinare può essere aumentata.

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illecito deontologico

Illecito deontologico divulgare i nomi dei clienti Illecito deontologico diffondere nomi di clienti e parti assistite sul sito dello studio legale e nelle mail inviate con la newsletter

Illecito deontologico avvocato

Costituisce illecito deontologico la divulgazione dei nominativi dei clienti e delle parti assistite, anche dopo che il decreto Bersani ha abrogato le disposizioni che impedivano ai liberi professionisti di farsi pubblicità. E’ quindi vietato nelle informazioni rivolte al pubblico, come quelle pubblicate su un sito o inviate per mezzo di una newsletter, indicare i nominativi di clienti e parti assistite. L’avvocato deve infatti garantire la riservatezza del cliente. Questa condotta è espressione del decoro e della dignità della funzione sociale della professione forense. Lo ha chiaro il CNF nella sentenza n. 294/2024.

Nomi dei clienti e delle parti assistite su sito e mail

Nel gennaio e febbraio 2022, un avvocato pubblica sul sito del proprio studio legale e invia per mezzo della newsletter informazioni riguardanti operazioni seguite dal proprio studio. Nei comunicati vengono citati i nomi di clienti e dettagli delle operazioni. Un esposto anonimo inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Trento avvia il procedimento disciplinare nei suoi confronti contestandogli la violazione dell’art. 35 del Codice deontologico.

L’avvocato si difende sostenendo che le informazioni erano già di pubblico dominio, essendo state pubblicate da altri soggetti con il consenso delle parti coinvolte. Argomenta inoltre che l’art. 35, comma 8 è in realtà una specificazione del più generale dovere di riservatezza e non si applica a notizie già pubbliche.

Il CDD ritiene però sussistente la violazione dell’art. 35, comma 8 del CDF, che vieta agli avvocati di includere nelle informazioni al pubblico i nomi di clienti e assistiti. L’avvocato viene così sanzionato con l’avvertimento. Il divieto previsto dalla regola deontologica mira a proteggere la riservatezza, indipendentemente dalla precedente pubblicità dei dati.

Informazioni legittime se già pubblicate da terzi

L’avvocato presenta ricorso al CNF sostenendo la legittimità della divulgazione delle informazioni perché già pubblicate da terzi. Il ricorrente richiama inoltre la libertà di informazione professionale sancita dall’art. 17 del CDF, che consente la promozione dell’attività legale nel rispetto di trasparenza, correttezza e verità.

Illecito deontologico anche con consenso clienti

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) però respinge il ricorso dell’avvocato ricorrente, confermando la violazione dell’art. 35, comma 8 del Codice Deontologico Forense (NCDF). La norma vieta agli avvocati di pubblicizzare il nome dei propri clienti, anche se questi consentono. Prima del verdetto finale il CNF ci tiene ad esporre alcune considerazioni preliminari.

  • Il divieto esiste dal primo Codice Deontologico del 1997. Nonostante le successive riforme (Decreto Bersani 2006, Legge 247/2012, NCDF del 2014), il comma 8 è rimasto invariato, confermando obbligatorietà del divieto.
  • I moderni strumenti di comunicazione permettono agli avvocati di diffondere contenuti promozionali attraverso piattaforme non tradizionali, spesso a pagamento. Questo rischia di eludere il divieto, sfruttando canali non qualificati.
  • La pubblicazione contestata non si limita a informare, ma presenta anche contenuti promozionali. Lo scopo va oltre la semplice comunicazione.

L’avvocato ricorrente ha pubblicato sul sito web dello studio e inviato email tramite la newsletter contenenti il nome dei clienti assistiti. Lo stesso ha infatti riferito di aver assistito il Consorzio [AAA] in un leverage buyout e ha menzionato l’assistenza fornita ad altri clienti in concordati preventivi.

La comunicazione quindi non si è limitata a riprodurre articoli già pubblici. Ha invece avuto contenuti redatti ad hoc, con accenti promozionali e autocelebrativi, comportamento che integra pienamente la violazione dell’art. 35 NCDF.

Il CNF precisa che la norma tutela riservatezza, decoro e dignità della professione. La valenza pubblicistica dell’attività forense impone autonomia e prudenza nella comunicazione. Il consenso del cliente o la diffusione precedente tramite terzi non escludono il divieto. Il ricorso viene quindi respinto e la sanzione dell’avvertimento confermata.

 

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