palmario

Palmario: componente aggiuntiva del compenso dell’avvocato Palmario: componente aggiuntiva o straordinaria o premio per l'importanza e la difficoltà della prestazione dell'avvocato

Che cos’è il palmario

Il palmario si identifica con il compenso che il cliente promette o riconosce all’avvocato in una misura determinata. Esso sostituisce l’onorario o si aggiunge allo stesso, nel caso in cui la controversia gestita dal legale, anche in sede stragiudiziale, si concluda positivamente. Il riconoscimento di una somma ulteriore che il cliente riconosce all’avvocato in base alla complessità dell’attività svolta o al risultato raggiunto deve scaturire da un accordo scritto.

Il palmario è un compenso legittimo. Le parti possono infatti convenire liberamente un compenso aggiuntivo rispetto all’onorario che spetterebbe al legale in base alle tariffe professionali.

Questa definizione è stata di recente confermata anche dalla Corte di Cassazione. Gli Ermellini infatti, nella sentenza n. 23738/2024 hanno sancito che il palmario rappresenta una quota aggiuntiva del compenso che il cliente riconosce all’avvocato se la lite si conclude con un esito favorevole. Questo a titolo di compenso straordinario o di premio collegato alla difficoltà e all’importanza della prestazione.

Il palmario non è un patto di quota lite

La definizione del palmario potrebbe creare un certa confusione con un altro tipo di accordo.In origine il comma 3 dell’articolo 2233 del Codice civile vietava il patto di quota lite.  

Dal 2006 al 2012: patto di quota lite consentito

Dal 2006 però il patto di quota lite è consentito. Questo in virtù delle  modifiche che l’articolo 2 del dl n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006) ha apportato al testo della norma.

Le modifiche hanno previsto in particolare l’abrogazione delle disposizioni che prevedevano il divieto di concordare compensi parametrati in base agli obiettivi raggiunti.

Il comma 3bis del decreto n. 223/2006, nel riscrivere   lultimo comma dellarticolo 2233 del codice civile, aveva stabilito che qualora il cliente e l’avvocato si fossero accordati per regolare i patti sui compensi professionali gli stessi avrebbero dovuto redigerli in forma scritta. Sotto la vigenza di questa norma quindi i patti tra cliente e avvocati erano liberi, purché redatti in forma scritta.

La legge professionale n. 247/2012 vieta di nuovo il patto

A queste modifiche è seguita poi quella dell’ordinamento della professione forense (legge n. 247/2012).

In base all’art. 13 comma 2 della legge professionale “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.”

Il comma 3 stabilisce invece che: “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Il comma 4 però dispone che: “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.”

In base a questa norma, sono ammessi in sostanza solo i patti commisurati, anche in percentuale, al valore dell’affare mentre è vietato il patto di quota lite calcolato in base al risultato raggiunto.

Ratio del divieto del patto di quota lite

Il patto di quota lite evita commistioni inutili tra cliente e avvocato, che sarebbero presenti qualora il compenso fosse collegato anche solo in parte al risultato della lite. Questo accordo in effetti trasformerebbe il rapporto professionale in un rapporto associativo.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21420/2022 ha chiarito infatti che: “il divieto del cosiddetto “patto di quota lite” tra l’avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all’art. 2233 c.c., nella (…) trova il suo fondamento nell’esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. Ne consegue che il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell’ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione.”

Palmario e patto di quota lite a confronto

Dall’analisi effettuata emerge che il patto di quota lite e il palmario sono accordi assai diversi tra loro. La differenza principale tra questi due istituti è stata messa in evidenza dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 247/2013. Essa ha infatti chiarito che il patto di quota lite è un contratto aleatorio. Il compenso infatti varia al variare dei benefici riconducibili all’esito favorevole della lite. La sua caratteristica principale è rappresentata dall’elemento di rischio. Il risultato da perseguire infatti non è certo nel quantum, ma soprattutto nell’an. L’aleatorietà è quindi il tratto distintivo che differenzia il patto di quota lite dal palmario.

 

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Avvocato molesta l’aspirante segretaria: quale sanzione? L'avvocato che molesta l'aspirante segretaria durante il colloquio merita una pena più severa dell'avvertimento

Avvocato molesta aspirante segretaria: giudizio disciplinare

Un avvocato molesta l’aspirante segretaria durante un colloquio. Lo stesso viene quindi condannato alla pena sospesa della reclusione di 9 mesi e allinterdizione dai pubblici uffici per la stessa durata. L’imputato avrebbe toccato con intenzioni inequivoche la mano e i fianchi della donna recatasi presso il suo studio per un colloquio di lavoro.

L’aspirante segretaria denuncia l’avvocato, che viene sottoposto anche a procedimento disciplinare. Il legale è ritenuto responsabile di aver violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 comma 2 codice deontologico) e l’obbligo di comportarsi in modo da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi (art. 63 codice deontologico).

Per i suddetti motivi il Consiglio distrettuale di disciplina lo sanziona con la sanzione dell’avvertimento.

Avvertimento: pena inappropriata per l’avvocato molestatore

Il procuratore generale però impugna la decisione ritenendo inappropriata la sanzione irrogata.

Il CNF accoglie l’impugnazione e sanziona l’avvocato con la sospensione dallesercizio dellattività professionale per la durata di 6 mesi. Il Consiglio nazionale Forense ritiene che la condotta dell’avvocato abbia violato l’articolo 9 del Codice deontologico. La norma sancisce in particolare i doveri di dignità, probità e decoro. L’avvocato però non avrebbe violato l’articolo 63 comma 3 del Codice deontologico, ma la legge penale. Inappropriata quindi la sanzione dell’avvertimento prevista da quest’ultima norma.

Corretta la sospensione di 6 mesi per l’avvocato che molesta

L’avvocato impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione contestando la violazione dell’articolo 4 comma 2 del Codice deontologico che rimanda alla violazione consapevole della legge penale. Per il legale la rilevanza penale della condotta non lo avrebbe sottratto dall’applicazione dell’art. 63 del codice deontologico, ma avrebbe potuto comportare a suo carico l’applicazione delle aggravanti previste dall’articolo 22 comma 2 del codice deontologico.

Per le Sezioni Unite Civili della Cassazione (sentenza n. 26369/2024), il CNF ha individuato correttamente di sussumere la violenza sessuale nella previsione generale invece che in quella speciale. Rispetta la proporzione la decisione di non far rientrare un fatto sanzionabile penalmente nella previsione deontologica che sanziona la condotta   in misura più lieve. Conforme a misura anche la decisione di escludere l’applicazione dell’art. 63 del codice deontologico. In base alla tesi del ricorrente si finirebbe infatti per punire con l’avvertimento qualsiasi illecito extraprofessionale.

La Cassazione del resto afferma ormai da tempo che:il giudice disciplinare è libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.”

Infondato il motivo con cui il ricorrente contesta la violazione dell’art. 653 c.p.c da parte del giudice penale. Se il giudice aveva infatti escluso l’aggravante contemplata dall’art. 61 n. 11 cp ossia di abuso di relazioni d’ufficio, il CNF ha disposto la sospensione semestrale dalla professione perché l’avvocato avrebbe tenuto la condotta sanzionata abusando della propria posizione di datore rispetto alla soggettiva sudditanza in cui si trovava l’aspirante impiegata al ruolo di segretaria.

Inammissibile infine il motivo con cui l’avvocato precisa che la sanzione della sospensione possa essere irrogata solo in due casi, ossia in presenza di comportamenti o responsabilità gravi o quando non sussistono ragioni per irrogare la censura. La correttezza della scelta della sanzione non è infatti censurabile in sede di legittimità.

 

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pratica forense inps

Pratica forense Inps: come funziona La domanda va presentata esclusivamente per via telematica tramite il servizio online reso disponibile dall'Inps dal 1° ottobre

Praticanti presso l’Inps

Pratica forense Inps: dal 1° ottobre 2024 è disponibile la nuova procedura per la presentazione della domanda di ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura territoriale e centrale dell’INPS. Lo rende noto l’Istituto di previdenza con una avviso sul proprio sito.

Procedura ammissione

La procedura per l’ammissione alla pratica forense consente ai cittadini, laureati in giurisprudenza e in possesso dei requisiti richiesti dal bando, di presentare la domanda per svolgere il tirocinio professionale presso l’Avvocatura territoriale e centrale dell’INPS, nel periodo di apertura della campagna annuale (dal 1° ottobre 2024 al 31 luglio 2025).

Tra ii requisiti richiesti: la cittadinanza italiana ed europea (o extraUe in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17, comma 2 della L. 247/2012); essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica (per chi è già iscritto, non bisogna avere un’anzianità di iscrizione superiore a 6 mesi).

La domanda va presentata per uno soltanto degli Uffici legali dell’INPS citati nei singoli bandi, accedendo alla procedura online.

Domanda Inps

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono inoltrare la domanda di ammissione online, accedendo al servizio dedicato tramite le proprie credenziali.

Il bando è disponibile sul sito dell’Istituto, seguendo il percorso: “Home – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi – Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS”.

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avvocati in via Arenula

Avvocati in via Arenula: il protocollo Ministero-CNF Firmato il protocollo d'intesa tra il ministro della Giustizia e il presidente del CNF per favorire il coinvolgimento degli avvocati nelle attività istituzionali

Avvocati nell’Ufficio legislativo, il protocollo

Avvocati in via Arenula, per favorirne il coinvolgimento nelle attività istituzionali svolte dall’Ufficio legislativo. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco. Ne dà notizia il dicastero con un avviso sul proprio sito.

In particolare, il protocollo prevede che gli avvocati, individuati e proposti dal Cnf al Ministero, collaboreranno sotto la direzione del capo dell’Ufficio Legislativo “nelle attività di studio, ricerca e consulenza per la formulazione di pareri, elaborazione di proposte normative nonché di interpretazione della normativa vigente nelle materie di comune interesse inerenti alle competenze del dicastero di via Arenula”.

I professionisti coinvolti, inoltre, “si impegneranno a non patrocinare, né personalmente né attraverso membri dello studio di cui fanno parte, cause giudiziali o contenziosi, anche stragiudiziali, contro il Ministero durante il rapporto di collaborazione e per un anno successivo alla sua conclusione”.

Il protocollo ha una durata annuale, rinnovabile entro i limiti del mandato governativo.

Con questo protocollo potremo avvalerci del preziosissimo contributo degli avvocati indicati dal Cnf, con il quale condividiamo in maniera proficua comuni obiettivi di orientamento giuridico nella prospettiva della migliore attuazione della politica giudiziaria”, ha dichiarato il ministro Nordio, ribadendo “la grande considerazione che il Governo ha per la professione degli avvocati la cui funzione, come ricordato più volte, è strutturale alla giurisdizione”.

Per il presidente del Cnf, Francesco Greco, “la firma del protocollo d’intesa è motivo di grande soddisfazione e di questo ringraziamo il ministro Nordio. Si è finalmente concretizzato un accordo su cui abbiamo lavorato a lungo e che consentirà agli avvocati di rendere stabile il rapporto di collaborazione diretta alla formulazione normativa dell’attività legislativa del Ministero della Giustizia”.

amministratori di sostegno

Amministratori di sostegno retribuiti: la proposta dell’Aiga I giovani avvocati hanno inviato ai capigruppo della commissione giustizia della Camera una proposta di legge volta a riformare la figura dell'amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno: presentata la proposta AIGA

Amministratori di sostegno, una proposta per dare dignità alla figura. Così l’AIGA, l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati sintetizza la proposta di legge inviata ai capigruppo della commissione giustizia della Camera dei Deputati volta a riformare la figura dell’amministratore di sostegno.

Amministratori professionisti

“L’iniziativa mira a garantire una tutela più efficace dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità e a valorizzare il ruolo cruciale svolto dai professionisti iscritti in albi professionali chiamati a rivestire il ruolo di amministratori di sostegno, quali ausiliari del Giudice” scrive l’associazione.

Riconoscimento natura professionale dell’attività svolta

I principi cardine della proposta riguardano:

  • la corretta e puntuale individuazione delle attività di competenza dell’amministratore di sostegno;
  • il riconoscimento della natura professionale (non volontaristica) dell’attività svolta dall’amministratore di sostegno, con conseguente liquidazione di un compenso (non di un’indennità) adeguato e dignitoso;
  • l’applicazione della normativa che regola il patrocinio a spese dello Stato, in presenza dei necessari requisiti di legge in capo beneficiario.

Istituto non gratuito se la nomina ricade su un professionista

“Laddove la nomina dell’amministratore di sostegno ricada su figure esterne all’ambito familiare o istituzionale, scegliendole in appositi elenchi di professionisti in materie giuridiche o economiche, l’istituto non può più essere di natura socio-assistenziale e di mera gratuità”, afferma il Presidente Nazionale di AIGA, Carlo Foglieni, spiegando la ratio della proposta di legge.

Il tempo e le risorse impiegate nella gestione dell’incarico ricevuto, infatti, sostengono i giovani avvocati, “non possono in alcuna misura essere ritenuti congruamente retribuiti mediante la corresponsione di un’indennità annuale, liquidata dal Giudice Tutelare solo in presenza di disponibilità sufficienti nel patrimonio dell’amministrato ed in via forfettaria, in assenza di precisi riferimenti normativi”.

“È evidente – conclude l’associazione – la lesione della dignità professionale dei soggetti incaricati e il legislatore non può più ignorare il problema, pena il rischio di una progressiva e cronica carenza di professionisti disposti ad accettare tale fondamentale ufficio”.

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inadempimento al mandato

Inadempimento al mandato: non sempre scatta la responsabilità disciplinare per l’avvocato L’inadempimento al mandato conduce alla responsabilità deontologica se la condotta è improntata a una non scusabile e rilevante trascuratezza

Rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato

Linadempimento al mandato non sempre rileva dal punto di vista deontologico. Esso integra la responsabilità disciplinare quando è frutto di una non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 del Codice Deontologico Forense. Lo ha precisato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 141/2024.

Esposto contro l’avvocato che non va in mediazione e offende l’assistita

Una signora presenta un esposto nei confronti di un avvocato. La donna riferisce di aver ricevuto una comunicazione dall’avvocato denunciato in data 12.12.2016. Con questa lettera, successiva alla revoca del mandato, il legale la insultava, la minacciava di denunciarla per truffa e avanzava richieste di pagamento non dovute.

Nella denuncia la donna evidenzia che l’avvocato non si era presentato a un incontro di mediazione per il quale la stessa gli aveva conferito mandato, portando alla redazione di un verbale negativo.

Censura per l’avvocato che non ha adempiuto al mandato

Il Consiglio Distrettuale di disciplina irroga all’avvocato la sanzione della censura. Per il CDD l’avvocato ha violato gli articoli 9 e 12 del codice deontologico, che impongono il rispetto dei doveri di correttezza, probità, dignità e decoro. La condotta ha violato inoltre l’art. 52, che punisce l’utilizzo di espressioni sconvenienti e offensive nell’esercizio della professione.

Il Consiglio contesta però all’avvocato anche la violazione degli articoli 26 comma 3 e art. 27 comma 7 del Codice deontologico. Lo stesso ha omesso di adempiere correttamente gli atti relativi al mandato o alla nomina che gli erano stati conferiti dalla donna in presenza di una non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell’assistita, non prendendo parte all’incontro di mediazione del 2.11.2016 e non avendo comunicato alla parte la necessità di compiere gli atti necessari per evitare prescrizioni, decadenze e altre conseguenze pregiudizievole collegate all’incarico in essere, non informandola del fatto che il 2.11.2016 si sarebbe tenuto l’incontro di mediazione e che ella avrebbe potuto/dovuto a parteciparvi personalmente, anche in sua assenza.

Ricorso al CNF: nessun inadempimento al mandato

L’incolpato ricorre al CNF contestando l’addebito relativo all’inadempimento del mandato e facendo presente che, in relazione all’incontro di mediazione, la sua assistita aveva manifestato un chiaro disinteresse a prendervi parte. Questa affermazione è corroborata dal mancato pagamento dell’indennità prevista per aderire alla mediazione.

Serve una non scusabile e rilevante trascuratezza

Il CNF accoglie parzialmente l’impugnazione del ricorrente e conferma la censura perché adeguata e proporzionata. Per il CNF l’incolpato nella missiva inviata all’assistita ha in effetti utilizzato espressioni che superano il limite consentito. Non giustificabile l’utilizzo di espressioni gratuitamente offensive ed esorbitanti. L’ardore espositivo delle proprie ragioni deve comunque rispettare i doveri di probità, dignità e decoro.

Il discorso è ben diverso per quanto riguarda il capo dell’incolpazione che accusa l’avvocato di non avere adempiuto correttamente il proprio mandato. Il CNF rileva che dall’istruttoria e dagli atti prodotti non emerge la responsabilità del legale.

Come precisato in sentenza l’art. 26 comma 3 prevede una condotta di esplicita e rilevante trascuratezza da parte del difensore perché la sua condotta possa ritenersi lesiva della norma in esso richiamata.” La disposizione è molto chiara nella sua formulazione: Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”.

Nella condotta dell’avvocato però non si rileva la non scusabile e rilevante trascuratezza. La denunciante ha infatti conferito mandato all’avvocato per farsi assistere all’incontro di  mediazione del 02.11.2016, come emerge dal mandato professionale del 28.10.2016. Il giorno stesso l’avvocato ha inviato un fax alla Camera di conciliazione comunicando la propria impossibilità a presenziare all’incontro del 2 novembre e chiedendo per questo un rinvio.

La condotta dell’avvocato non è contestabile, visto che lo stesso ha comunicato in forma scritta e con un certo anticipo la propria impossibilità a presenziare all’incontro di mediazione. Il ritardo con cui l’assistita ha adempiuto gli oneri amministrativi previsti dalla mediazione non rilevano. Neppure la mancata concessione del rinvio può condurre alla censura della condotta dell’avvocato.

 

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avvocati e gratuito patrocinio

Avvocati e gratuito patrocinio: compensazione fino al 31 ottobre Aperta fino al 31 ottobre la seconda finestra per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali

Compensazione crediti gratuito patrocinio

Fino al 31 ottobre è aperta la seconda finestra temporale per compensare i crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati. Lo rende noto Cassa Forense con un avviso sul proprio sito.

La modifica introdotta dall’art. 1 comma 860 L. 197/2022 – all’articolo 1, comma 778 L. 208/2015 – su impulso dell’avvocatura, consente di compensare, infatti, anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali. Si tratta di una possibilità aggiuntiva rispetto a quella introdotta con l’adozione del modello F24 nel 2021 per la compensazione dei crediti nei confronti dell’erario.

Come effettuare la compensazione

Il pagamento dei contributi in compensazione può essere effettuato esclusivamente tramite F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline, riportando nella sezione “altri enti previdenziali”, i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa Forense, nonché l’importo del credito che si intende compensare, nella sezione “erario”.

Il codice tributo del credito per gratuito patrocinio è “6868 “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino – articolo 1, commi da 778 a 780 della l. 208/2015”.

I modelli sono precompilati da Cassa Forense ma è possibile procedere in modo autonomo alla compilazione degli stessi. Tale scelta è obbligatoria per chi abbia pagato le prime rate dei minimi con PagoPA e voglia compensare, ad esempio, l’ultima rata con il modello F24.

Piattaforma dei crediti commerciali

Per poter usufruire della compensazione dei crediti per gratuito patrocinio è indispensabile registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal MEF nelle finestre temporali aperte dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre.

Il consiglio della Cassa è di evitare “l’inserimento delle fatture nel servizio di interscambio a ridosso della scadenza delle  finestre temporali, in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore”.

Il credito in compensazione, una volta accreditato, può essere usato anche in più soluzioni e in diversi periodi dell’anno.

Per la procedura da utilizzare per registrarsi nella Piattaforma Crediti Commerciali e per l’inserimento delle fatture.

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riforma previdenziale avvocati

Riforma previdenziale avvocati in vigore dal 1° gennaio 2025 Approvata dai ministeri vigilanti la riforma del sistema previdenziale di Cassa Forense. Il nuovo regolamento unico della previdenza sarà in vigore dal 1° gennaio 2025

Riforma previdenziale avvocati

Al via la riforma previdenziale avvocati: con l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 si conclude il lungo iter della Riforma Previdenziale di Cassa Forense che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Tante le novità tra cui il passaggio al sistema contributivo, la revisione delle aliquote e la riduzione dei contributi minimi.

Vediamo nel dettaglio:

Le principali novità

Le principali modifiche introdotte, riepilogate da Cassa Forense sono le seguenti:

  • Passaggio al sistema contributivo

A partire dal 1° gennaio 2025, è prevista l’introduzione del sistema di calcolo contributivo “pro rata” delle prestazioni pensionistiche. “Agli attuali iscritti si applica il sistema di calcolo misto che prevede una prima quota calcolata con il sistema retributivo vigente per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2024, e una seconda con il sistema contributivo, per le anzianità successive al 2024”. A partire dal 1° gennaio 2025, gli iscritti avranno diritto alla “pensione unica di vecchiaia contributiva”, calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo;

  • Requisiti per il diritto alla prestazione

Invariati i requisiti per il diritto a pensione dei professionisti già iscritti, a cui si applica il regime di calcolo misto. Per i professionisti cui si applica il regime di calcolo integralmente contributivo la pensione potrà essere ottenuta: all’età di 70 anni con almeno 5 anni di contributi versati; all’età di 65 anni con almeno 35 anni di contributi versati e un importo alla decorrenza almeno pari al trattamento minimo vigente nell’anno.

  • Riduzione dei contributi minimi

Nel 2025 il contributo minimo soggettivo sarà di € 2.750,00 ed il contributo minimo integrativo sarà di € 350,00 euro. Nel 2024 i contributi sono stati rispettivamente di € 3.355,00 e € 850,00.

  • Agevolazioni

Gli iscritti di età inferiore ai 35 anni versano per i primi 6 anni la metà del contributo soggettivo e integrativo minimi. Il versamento in misura ridotta comporta il riconoscimento dell’intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.

  • Revisione aliquote contributive

Il contributo soggettivo passa al 16% per il 2025, al 17% nel 2026 ed al 18% a partire dal 2027.

Il tetto reddituale del 2025 è pari a € 130.000, oltre il quale continua ad essere dovuto il contributo del 3%.

Il versamento della prima rata è stato posticipato al 30 settembre, unificandolo con il termine previsto per la presentazione del modello 5.

  • Pensionati attivi

Per i pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività lavorativa, l’aliquota contributiva aumenta al 12% del reddito professionale netto ai fini IRPEF.

A tale incremento fa fronte la reintroduzione dei supplementi triennali di pensione con il riconoscimento per la determinazione del montante della metà del contributo versato.

  • Modulare volontaria

La percentuale della contribuzione modulare volontaria massima, che consente a chi non si avvale del regime forfetario di migliorare l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, sale dal 10% al 20% del reddito netto professionale entro il tetto reddituale.

  • Integrazione al minimo

L’importo del trattamento minimo è stato gradualmente adeguato in coerenza con la riduzione del contributo minimo. Sarà 12.500 euro tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, 11.400 euro nel successivo biennio e 10.250 euro a partire dal 2029, con rivalutazione di tale importo dal 2030.

  • Regolarizzazione spontanea

In caso di regolarizzazione spontanea le sanzioni saranno ridotte del 60% in luogo dell’attuale 50%.

  • Rateazioni più facili

Chi ha in corso una rateazione, se in regola con i versamenti, potrà richiederne una seconda.

La richiesta di rateazione per debiti sopra i 10.000,00 euro potrà arrivare a 6 anni in luogo degli attuali 5.

contributi cassa forense

Contributi Cassa Forense in scadenza: cosa c’è da sapere Scadono oggi 30 settembre 2024 una serie di adempimenti previdenziali per gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa Forense

Contributi Cassa Forense: scadenza 30 settembre

Contributi Cassa Forense: scadono oggi 30 settembre una serie di adempimenti contributivi e previdenziali per gli avvocati e i praticanti iscritti. Lo ricorda lo stesso ente previdenziale con una nota riepilogativa.

Modello 5/2024

Per gli iscritti agli Albi Forensi nel 2023 o i praticanti iscritti alla Cassa per l’anno 2023, c’è tempo fino a 30 settembre 2024, per inviare il Modello 5.

L’invio è semplice: basta accedere alla propria area riservata sul sito della Cassa qui. Il modello si ricorda va inviato esclusivamente in via telematica.

Pagamento della 4ª rata dei contributi minimi obbligatori

La quarta rata dei contributi minimi per il 2024 è disponibile per il pagamento, nella propria area riservata. L’importo, salvo agevolazioni/riduzioni per i neo iscritti, è di euro 1.310,76 (comprensivo del contributo di maternità euro 96,76 e dell’aggiornamento istat +5,4%).

Il pagamento può essere effettuato tramite pagoPA (anche con ForenseCard) o generando il Modello F24. Per chi utilizza il modello cartaceo, potrebbero essere generati spiega la Cassa, “2 modelli F24in triplice copia (tot. 6 fogli), qualora si sia tenuti al pagamento di tutte e tre le tipologie di contributi obbligatori: soggettivo, integrativo e maternità”.

Utilizzo di crediti per compensazioni

Per chi possiede crediti nei confronti dell’Erario o per il patrocinio a spese dello Stato, è possibile sfruttare l’F24WEB telematico per compensarli, tramite accesso ai canali Entratel o Fisconline.

Sulla piattaforma PCC (per patrocinio) sono previste le due finestre temporali disponibili per esercitare opzione di compensazione: dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al  31 ottobre.

Assistenza

Per qualsiasi dubbio o domanda, è possibile consultare il sito www.cassaforense.it oppure contattare il Call Center al numero 06/51.43.53.40, disponibile anche via email, chat o WhatsApp.

 

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aiga

Riforma laurea giurisprudenza: le proposte di Aiga L'Associazione dei Giovani Avvocati ha presentato al ministero dell'Università le proposte di riforma del percorso universitario in giurisprudenza

Inserire come insegnamenti essenziali, nel corso di Giurisprudenza, corsi di scrittura e informatica giuridica, redazione di contratti, legal english, nonché l’insegnamento di materie che vadano sempre più incontro alla domanda dei servizi legali (IA, Privacy, Smart Contracts), con la possibilità per gli studenti di svolgere tirocini curriculari all’interno di studi legali. Queste le proposte di riforma che l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga), guida dal presidente nazionale Carlo Foglieni, ha presentato ha presentato nei giorni scorsi al capo di gabinetto del ministro dell’Università, Marcello Panucci.

Si tratta di proposte che mirano a rendere il percorso universitario più “professionalizzante”, che guardi a un mondo del lavoro in continua evoluzione.

All’incontro, la delegazione AIGA era composta, oltre che dal presidente Foglieni, da Roberto Scotti, componente della Giunta Nazionale coordinatore della consulta praticanti, Giulia Pesce e Marco Mancini, rispettivamente coordinatori dei Dipartimenti accesso alla professione e rapporti con Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

L’incontro, ha concluso Foglieni “segna l’inizio di un percorso di confronto e collaborazione tra AIGA e Ministero dell’Università, con l’obiettivo di modernizzare e potenziare il ciclo di studi in giurisprudenza, allineandolo alle richieste del mercato e garantendo ai futuri avvocati una preparazione più al passo con i tempi”.