contaci app inps giovani

Contaci: l’app Inps per i giovani L'INPS lancia il Progetto Giovani per avvicinare la platea della fascia d'età 18-34 anni al mondo della previdenza. Tante le iniziative, tra cui l'app Contaci

Educazione previdenziale, l’app Inps per i giovani

Si chiama Contaci, l’app Inps per i Giovani. Un’applicazione che si inserisce nel più ampio “Progetto Giovani” dell’istituto che prenderà il via ad ottobre. L’iniziativa dell’Inps è tesa ad avvicinare la platea dei giovani nella fascia d’età 18-34 anni al mondo della previdenza.
Il progetto è stato presentato al Meeting di Rimini, uno dei più significativi appuntamenti del calendario politico-istituzionale del Paese, al quale l’istituto di previdenza ha partecipato, con la presenza del presidente Gabriele Fava, dal 20 al 25 agosto 2024.

Obiettivo del progetto Giovani

L’obiettivo dell’Inps, si legge nella nota istituzionale, è quello di “promuovere la cultura previdenziale tra i giovani” e a tal fine sono diverse le iniziative messe in campo nel 2024-2025 sull’educazione previdenziale. Tra queste, appunto, “l’App CONTACI, uno strumento pensato appositamente per avvicinare le giovani generazioni al mondo della previdenza”.

“Uno degli obiettivi fondamentali della presenza di INPS al Meeting – prosegue la nota – è proprio quello di aumentare la consapevolezza in materia previdenziale, facendo conoscere meglio norme e strumenti a disposizione dei più giovani. L’App CONTACI servirà proprio per far comprendere a questi ultimi il funzionamento del nostro sistema pensionistico: si tratta di uno strumento immaginato in particolare per la fascia di età 18-34, per chi si trova nel regime contributivo e si è affacciato da poco al mondo del lavoro”.

pensione anticipata contributiva

Pensione anticipata contributiva Pensione anticipata contributiva: come uscire dal mondo del lavoro in anticipo in presenza dei requisiti richiesti dalla legge di bilancio 2024

Cos’è la pensione anticipata contributiva

La pensione anticipata contributiva consente al lavoratore di uscire dal mondo del lavoro in anticipo e di andare quindi in pensione prima del tempo previsto in via ordinaria. La legge di bilancio n. 213/2023 per l’anno 2024 ha aggiornato i requisiti necessari per potervi accedere, rendendoli più stringenti anche rispetto a quelli previsti dalla legge Fornero. Il legislatore tende in questo modo a scoraggiare l’uscita dal lavoro in via anticipata.

Pensione anticipata contributiva: requisiti

Hanno diritto alla pensione anticipata i lavoratori in possesso del requisito contributivo puro. Si tratta nello specifico di quei lavoratori che:

  • hanno iniziato a lavorare a decorrere dal 1° gennaio 1996;
  • hanno 20 anni di contributi versati (esclusi quelli figurativi);
  • hanno compiuto almeno 64 anni di età.

Grazie a questo istituto i lavoratori possono andare in pensione 3 anni prima rispetto ai 67 anni richiesti dalla legge per poter accedere alla pensione di vecchiaia e con anni di contributi dimezzati. La pensione anticipata ordinaria richiedere infatti ai lavoratori uomini il versamento di 42 anni e 10 mesi di contribuiti, alle lavoratrici donne invece 41 anni e 10 mesi di contributi versati.

Soglie di trattamento della pensione anticipata contributiva

Il comma 125 dell’articolo 1 della legge di bilancio n. 213/2023 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la soglia minima e massima di trattamento relative alla pensione anticipata contributiva. Informazioni di dettaglio sulla pensione anticipata sono contenute nella circolare INPS n. 46 del 13 marzo 2024.

Soglia minima

Per quanto riguarda la soglia minima di trattamento la legge di bilancio stabilisce che essa deve essere almeno 3 volte la misura dell’assegno sociale, che per il 2024 è di Euro 534,41. La soglia scende a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con due o più figli.

Queste quindi le soglie minime di importo:

  • 3 volte l’assegno sociale per la generalità dei lavoratori: Euro 1.603,33 euro lordi al mese;
  • 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio: Euro 1.469,25 lordi al mese;
  • 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con due o più figli: Euro 1.389, 47 lordi al mese.

Soglia massima

Fino alla maturazione dei requisiti che la legge richiede per la pensione di vecchiaia la pensione anticipata non può superare l’importo massimo mensile pari a 5 volte il trattamento minimo di pensione INPS stabilito per ogni anno che per il 2024 è di Euro 2.993,05. Questo tetto massimo vale fino alla maturazione dell’età richiesta dalla legge per la pensione ordinaria ossia 67 anni fino al 31.12.2026.

Finestra di 3 mesi

Una volta che il lavoratore abbia raggiunto i restituiti per la pensione anticipata contributiva dovrà aspettare comunque tre mesi prima di vedersi erogare la pensione.

Sistema contributivo e Gestione separata INPS

I lavoratori che hanno contributi versati al 31.12.1995 e che optano il computo presso la Gestione Separata previsto dall’art. 3 del DM n. 282/1996 possono accedere anch’essi alla pensione anticipata.

Chi opta per questo computo vede accreditarsi tutti contributi, anche di altre casse, presso la Gestione Separata. Anche in questo caso la pensione viene ricalcolata per intero con il sistema contributivo.

Per poter esercitare questa facoltà il lavoratore deve avere:

  • almeno 15 anni di contributi versati e di questi, almeno 5 devono essere stati versati dal 1.01.1996;
  • meno di 18 anni di contributi, con un minimo di uno, al 31.12.995 e almeno un mese di contributi presso la Gestione Separata.

I contributi versati presso le casse previdenziali dei professionisti non rilevano ai fini del calcolo.

 

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pensione di reversibilità

Pensione reversibilità: l’assegno di divorzio non è un limite Pensione di reversibilità: nella ripartizione tra moglie superstite ed ex moglie l'assegno divorzile di questa non è un limite legale

Pensione di reversibilità e misura dell’assegno divorzile

La ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex coniuge e il coniuge superstite deve avvenire nel rispetto di alcuni parametri. Rilevano la durata dei matrimoni e altri criteri che tengono conto della finalità solidaristica della misura, come la durata delle convivenze prematrimoniali. Nella ripartizione l’entità dell’assegno divorzio non rappresenta un limite legale alla quota per l’ex coniuge. La legge nulla dispone in tale senso. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 21997/2024.

Pensione di reversibilità: ripartizione tra ex moglie e moglie superstite

Una donna si rivolge al Tribunale per chiedere che la propria quota della pensione di reversibilità dell’ex marito, che concorre con la moglie superstite, venga determinata nella misura del 65%. La donna chiede che l’assegno decorra dal mese successivo a quello della morte dell’ex marito da cui la stessa aveva divorziato. Nella domanda la donna fa presente che il giudice  aveva stabilito per lei un assegno di divorzio, anche se di piccolo importo.

85% della pensione di reversibilità per la moglie superstite

Il giudizio di primo grado si conclude però a sfavore della ex moglie. Il Tribunale riconosce infatti alla ex moglie il 30% della pensione di reversibilità del marito, a quella superstite il restante 70%.

La moglie superstite impugna la decisione chiedendo il 95% della quota della pensione di reversibilità del marito defunto. La ex moglie però insiste e anche in sede di appello chiede il 65% del trattamento pensionistico dell’ex marito.

Il giudice dell’impugnazione accoglie in parte l’impugnazione della moglie superstite a cui riconosce l’85% della pensione del marito defunto in ragione della durata del matrimonio e dell’assenza di redditi propri.

Errato il calcolo della durata del matrimonio

La ex moglie decide quindi di ricorrere in Cassazione. Ella ritiene che la Corte d’Appello non abbia ricostruito correttamente la durata dei due matrimoni. La Corte non ha infatti tenuto conto che la durata del matrimonio deve essere calcolata dalla data della celebrazione fino al suo termine che si verifica a causa della intervenuta sentenza di divorzio o della morte di uno dei due coniugi.

Reversibilità: l’assegno divorzile non è un limite legale

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e precisa che la durata del matrimonio non rappresenta l’unico parametro di valutazione ai fini della reversibilità. Il giudice deve considerare altri dati, come la condizione economica delle parti.

In caso quindi di concorrenza tra coniuge superstite ed ex coniuge per la spettanza della pensione di reversibilità il giudice deve tenere conto della durata del matrimonio e della convivenza prematrimoniale “senza individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.”

Nel caso di specie la Corte d’appello ha considerato la durata della convivenza matrimoniale e le condizioni economiche e patrimoniali al momento della morte del de cuius “il parametro dell’entità dell’assegno divorzile è stato chiaramente menzionato e valutato solo in funzione rafforzativa dello scopo solidaristico, non come limite legale. La ripartizione per quote che la Corte di merito ha stabilito costituisce una questione meritale non sindacabile in questa sede, che è stata effettuata mediante idonea ponderazione degli elementi fattuali di riferimento.”

 

Sull’argomento leggi anche questo articolo: “Pensione reversibilità ai nipoti: le nuove regole

Allegati

pignoramento pensioni

Pignoramento pensioni Pignoramento pensioni 2024: la procedura, i limiti di pignorabilità a tutela del minimo vitale e l’opposizione all’esecuzione per difendersi

Pignoramento pensioni 2024: come funziona

In relazione al pignoramento pensioni 2024 vediamo in che cosa consiste e come funziona il metodo forzoso che i creditori possono utilizzare per recuperare gli importi loro spettanti.

L’art. 543 c.p.c.

Poiché la pensione viene erogata dall’INPS o da altre casse previdenziali la procedura prende il nome di pignoramento presso terzi. Il terzo in questo caso è rappresentato dall’Istituto pensionistico o dalla Cassa che eroga il trattamento.

La norma a cui fare riferimento per il pignoramento presso terzi è l’articolo 543 c.p.c.

Questa norma riconosce infatti al creditore il diritto di pignorare i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi soggetti o le cose del debitore che si trovano nel possesso di terzi.

Questi soggetti terzi sono definiti dalla legge terzi pignorati.  

Pignoramento pensioni 2024: limiti

Il pignoramento della pensione però è soggetto a dei limiti.

Limiti di importo

Il primo limite ha a che fare con l’importo pignorabile. Il creditore infatti non può pignorare l’intero importo della pensione del debitore, ma solo una parte. Il nostro ordinamento impone di salvaguardare il minimo vitale. C’è un importo in sostanza, necessario alla sopravvivenza del debitore, che non può essere aggredito dai creditori.  Con questo termine si intende infatti l’importo necessario a garantire al pensionato una vita dignitosa.

Limite della natura del trattamento

Il secondo limite che l’ordinamento pone al pignoramento della pensione riguarda la natura della prestazione. Non è possibile infatti pignorare gli importi che hanno natura di trattamento assistenziale. Ne sono un esempio la pensione di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e l’assegno sociale.

Pignoramento pensioni 2024: importo pignorabile

Il limite dell’importo pignorabile serve, come anticipato, a garantire al debitore un minimo vitale per garantirgli una vita dignitosa.

Detto questo, qual’è l’importo pignorabile a un pensionato?

Il decreto Aiuti bis n.115/2022, modificando la disciplina contenuta nell’articolo 545 c.p.c comma 7, ha stabilito che non sono pignorabili fino all’importo pari al doppio della misura massima dell’assegno sociale, con il tetto dei 1000 euro, le somme che vengono corrisposte a titolo di pensione, di indennità sostitutive della pensione o di assegni di quiescenza.

La parte che eccede detto importo può essere pignorabile nei limiti indicati dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 545 c.p.c e da speciali disposizioni di legge.

Calcolo dell’importo non pignorabile 2024

Quest’anno, come indicato nella Tabella allegata alla circolare INPS n. 1 del 02.01.2024, l’importo dell’assegno sociale è di Euro 534,41. L’importo che non può essere pignorato, come visto sopra, è pari al doppio del valore della pensione sociale, per cui non è possibile procedere al pignoramento dell’importo della pensione fino a 1.068,82.

Importo pensione pignorabile 2024

Precisato che fino all’importo di Euro 1.068,82 la pensione non può essere pignorata, la parte eccedente può essere oggetto di pignoramento nel limite di 1/5 se il creditore che agisce è solo uno. Qualora infatti i creditori siano due o più la parte della pensione che eccede l’importo non pignorabile potrà essere aggredita nella misura dei 2/5.

Limiti in caso di accredito della pensione su c/c

I limiti visti finora relativi al pignoramento della pensione cambiano quando l’emolumento viene accreditato sul conto corrente del debitore. In questo caso, in base alle regole previste per il 2024, la parte pignorabile della pensione, sempre nella misura di 1/5 è quella che eccede l’importo pari a 3 volte l’assegno sociale ossia Euro 1.603,23.

Pignoramento pensioni: Agenzia delle Entrate

Tra i soggetti pubblici che possono aggredire la pensione c’è anche l’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’importo che può essere aggredito con il pignoramento varia in base all’importo della pensione.

L’Agenzia infatti può pignorare:

  • 1/10 dell’importo per pensioni fino a 2.500,00 euro;
  • 1/7 dell’importo per pensioni che vanno da un minimo di 2.500,00 euro fino a 5.000,00 euro;
  • 1/5 dell’importo per pensioni al di sopra dei 5.000,00 euro.

Pignoramento della pensione: come difendersi

Per difendersi dal pignoramento delle pensioni è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in questioni previdenziali.

In genere, in presenza dei presupposti necessari, ovvero di pignoramenti ingiustificati, è possibile avviare un’opposizione all’esecuzione, per contestare

  • il diritto vantato dal creditore nel procedere all’esecuzione;
  • la modificazione o l’inesistenza del credito contenuto nel titolo esecutivo;
  • l’ammissibilità della pretesa sotto il profilo giuridico.

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prisma piattaforma inps

PRISMA: come funziona la piattaforma Inps PRISMA è la piattaforma Inps per i datori di lavoro e delegati per il calcolo dei contributi dovuti ai dipendenti in base alla loro posizione contributiva

PRISMA: cos’è e come funziona

La piattaforma informativa “PRISMA” ha lo scopo di fornire, su richiesta del datore di lavoro o dell’intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali, un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto, utile ai fini del corretto adempimento dell’obbligo contributivo.

In particolare, nella circolare n. 48/2024 con cui l’INPS ne ha comunicato il rilascio, viene spiegato che il prospetto sintetizza i dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’istituto o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243.

Al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, le informazioni contenute nel prospetto sono minime e come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione.

Prisma esteso il servizio

A partire dal 22 luglio 2024, con il messaggio n. 2650 del 19 luglio 2024, l’INPS ha comunicato che PRISMA può essere utilizzato anche dai cittadini e dagli istituti di patronato.

In particolare, il lavoratore, o il soggetto da lui delegato, potrà accedere allo strumento “PRISMA” dal sito istituzionale www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Strumenti” > “Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

La Piattaforma “PRISMA” sarà accessibile, attraverso il suddetto servizio online, anche agli Istituti di Patronato. “Il riconoscimento e la legittimazione all’accesso al codice fiscale del lavoratore da parte dell’Istituto di Patronato – precisa l’INPS – sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto munito di delega dell’interessato”.

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pensione contanti mille euro

Pensioni in contanti fino a mille euro L'INPS conferma il limite ai pagamenti in contanti fino a mille euro per le pensioni e le altre prestazioni assistenziali

Pensioni, limite pagamenti in contanti

L’Inps conferma a mille euro il limite ai pagamenti in contanti per le pensioni e le altre prestazioni assistenziali.
Con il messaggio n. 2672/2024 del 22 luglio scorso, l’istituto detta chiarimenti infatti riguardo all’ambito di operatività dei limiti disposti dall’art. 2, comma 4-ter, lettera c), del Dl n. 138/2011, rispetto a quelli generali di 5mila euro fissati dall’art. 49 del Dlgs. n. 231/2007.
Si tratta, precisa l’Inps, di una specificazione in sostanza di quanto previsto da tale ultima disposizione per la generalità degli operatori economici (persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private).

Superamento limite

Per cui, laddove venga liquidata, in favore di un soggetto già titolare di pensione o prestazione assistenziale con pagamento in contanti, una nuova pensione e/o prestazione assistenziale, occorre verificare, spiega ancora l’istituto, che l’importo netto complessivo delle due o più prestazioni non superi il limite di mille euro mensili.

Conto corrente o carta prepagata

Ove, tale limite venga superato, l’interessato deve aprire, a stretto giro di posta, un rapporto finanziario scegliendo tra gli strumenti ammessi per il pagamento delle pensioni e delle prestazioni assimilate (es. conto corrente bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da IBAN).

cessione quinto tassi

Cessione del quinto: aggiornati i tassi L'Inps ha comunicato i nuovi tassi di interesse per la cessione del quinto delle pensioni per il terzo trimestre 2024

Cessione del quinto

Con il messaggio n. 2614/2024, l’Inps ha comunicato i nuovi tassi di interesse per il terzo trimestre 2024, a seguito della pubblicazione del decreto n. 62375/2024 del Mef.

Il decreto, infatti, ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024.

Tassi cessione del quinto luglio-settembre 2024

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024 è quello della seguente tabella pubblicata dall’istituto:

Classi d’importo in euro Tassi medi Tassi soglia usura
Fino a 15.000 13,68 21,1000
Oltre i 15.000 9,97 16,4625

Conseguentemente, spiega l’Inps, “i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati” variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÁ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)  
 
  Classe di importo del prestito  
Classi di età* Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro  
Fino a 59 anni 9,92 8,08  
60-64 10,72 8,88  
65-69 11,52 9,68  
70-74 12,22 10,38  
75-79 13,02 11,18  
Oltre 79 anni 21,1000 16,4625  

Blocco tassi

La procedura dedicata alla gestione del processo – denominata “Quote Quinto” – precisa l’istituto, “effettua un controllo ‘bloccante’ sui nuovi tassi applicati”.

Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Decorrenza modifiche

Infine, comunica l’Inps, le modifiche indicate “sono operative con decorrenza 1° luglio 2024”.

 

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pace contributiva 5 anni

Pace contributiva: si possono riscattare fino a 5 anni L'INPS fornisce chiarimenti sulla misura della pace contributiva reintrodotta dalla legge di bilancio 2024

Pace contributiva: cos’è

Pace contributiva: possibilità di riscattare fino a 5 anni di periodi contributivi utili per anticipare il diritto a pensione e incrementare l’assegno. E’ quanto spiega l’INPS con un comunicato stampa del 22 luglio 2024 pubblicato sul proprio sito, fornendo chiarimenti sulla misura reintrodotta dalla manovra 2024.

La disciplina

La Legge di Bilancio, in vigore dal primo gennaio ha reintrodotto, infatti, per il biennio 2024/2025 l’istituto della Pace contributiva, recepito dall’INPS con la circolare n. 69 del 2024, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al Primo gennaio 1996.

La misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Si tratta, chiarisce l’istituto di previdenza, di “una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori 5 anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021”.

I beneficiari

La misura in vigore si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata.

È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al Primo gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio).

È importante sottolineare che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro.

Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a 5 anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Inoltre, precisa l’INPS, “qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al primo gennaio 1996 (es. accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la Pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.

Come chiedere la pace contributiva

La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata “a domanda” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025.

Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

Differenze con la “vecchia” pace contributiva

Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo è che per la misura del 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Riguardo il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra o una rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.

Tuttavia, precisa ancora l’istituto, “la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione”.

Domanda telematica

Per fruire della nuova misura è necessario presentare richiesta entro il 31 dicembre 2025, soltanto in via telematica tramite i consueti canali:

  • portale web dell’INPS, accessibili dal cittadino munito di SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità elettronica 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. E’ possibile accedere all’area tematica dal seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
  • Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

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pensioni anticipate termini

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Pensioni anticipate e nuovi termini di decorrenza. E’ quanto comunica l’Inps con apposita circolare illustrando le novità della legge di bilancio 2024 che ha introdotto modifiche significative alle pensioni anticipate degli statali, con l’introduzione di nuove aliquote di rendimento, un meccanismo di rivalutazione per alcune categorie di lavoratori e nuove regole per le decorrenze.

La circolare INPS n. 78 del 3 luglio 2024 premette innanzitutto che la manovra (l. n. 213/2023) ha introdotto importanti novità per le pensioni anticipate 2024 in Italia, in particolare per quelle erogate dalle Casse pensioni per gli enti locali (CPDEL), per il personale sanitario (CPS), per gli insegnanti dell’asilo e delle scuole elementari (CPI) e per gli ufficiali giudiziari (CPUG).

In sostanza si tratta degli iscritti alle casse della ex INPDAP, ossia l’istituto nazionale per la previdenza dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Nuove aliquote di rendimento per il sistema retributivo

Alle pensioni anticipate calcolate con il sistema retributivo e con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31.12.1995, si applica l’aliquota prevista nella tabella dell’allegato II della legge di bilancio 2024.

Alle quote di pensione liquidate invece in base al sistema retributivo che si riferiscono ad anzianità pari o superiori a 15 anni al 31.12.1995 si applicano invece le aliquote di rendimento contenute nell’allegato a) della legge n. 965/1965 e le aliquote di cui alla tabella a) allegata alla legge n. 16/1986 solo per gli iscritti CPUG.

Le nuove aliquote di rendimento previste dalla legge di bilancio 2024 si applicano per la liquidazione della pensione anticipata art. 24 comma 10 del decreto legge n. 201/2011 e a quella dei lavoratori precoci art. 17 comma 1 del decreto legge n. 4/2019.

Le nuove regole non possono determinare un aumento del trattamento pensionistico rispetto a quello vigente prima della entrata in vigore della legge di bilancio 2024.

Riduzione per infermieri e personale CPDEL

Per gli infermieri iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio come infermiere iscritto alla CPDEL, la riduzione della pensione anticipata derivante dalle nuove aliquote è mitigata da un meccanismo di rivalutazione: la pensione diminuisce di un trentesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima data utile.

Esclusioni dalla nuova disciplina

Le nuove aliquote di rendimento previste dalla legge di bilancio 2024 non si applicano:

  • a coloro che maturano i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2023;
  • a chi cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio;
  • a chi è collocato a riposo d’ufficio per raggiunta anzianità massima di servizio.

Effetti sul riscatto dei periodi contributivi

Per le domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024, l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato utilizzando le nuove aliquote di rendimento.

Modifiche alle decorrenze della pensione anticipata

Per le pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 e per le pensioni per lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4/2019, sono introdotte nuove decorrenze, con periodi di attesa che variano da 3 a 9 mesi a seconda dell’anno di maturazione dei requisiti contributivi ossia se il diritto è maturato entro il 31 dicembre del 2024, 2025, 2026, 2027 o 2028.

Le nuove decorrenze non si applicano alle pensioni anticipate e ai lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

 

Leggi anche la guida alla Pensione integrativa

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Pensione integrativa: cos’è, come funziona e quali vantaggi La pensione integrativa si ottiene aderendo a una delle varie forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005

Pensione integrativa: cos’è?

La pensione integrativa è una forma di previdenza complementare privata che si va ad aggiungere a quella obbligatoria. La caratteristica principale della previdenza complementare è che l’adesione è del tutto libera e volontaria.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per comprendere le regole e il funzionamento della pensione integrativa è il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, contenente la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

A cosa serve?

La pensione integrativa consente di aumentare il proprio trattamento pensionistico per fare fronte ai problemi e alle necessità future con maggiore tranquillità La pensione integrativa serve infatti a garantire un tenore di vita adeguato anche nel momento in cui si smette di lavorare e che il solo trattamento pensionistico obbligatorio potrebbe non garantire.

Il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto legislativo n. 252/2005 stabilisce che la previdenza complementare eroga trattamenti pensionistici che vanno a integrare quello obbligatorio per assicurare dei livelli di copertura previdenziali più elevati.

I fondi pensione

Le forme pensionistiche complementari si attuano attraverso la costituzione di fondi o patrimoni distinti separati, che nella denominazione devono contenere il termine “fondo pensione” e che non possono essere utilizzati da altri soggetti.

Le forme pensionistiche possono essere istituite tramite contratti e accordi collettivi, accordi tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra i soci lavoratori di cooperative, da enti di diritto privato, dalle regioni, ecc.

Le fonti che istituiscono le forme pensionistiche complementari devono disciplinare le modalità di partecipazione, senza obbligare tuttavia nessuno ad aderirvi.

Chi può aderire alla previdenza complementare?

I soggetti che possono aderire e quindi beneficare dei frutti dei fondi pensione sono i lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro, i soggetti che svolgono attività non retribuite a causa di responsabilità familiari, ma anche lavoratori occasionali o i lavoratori a progetto.

Ai fondi pensione possono aderire inoltre gli studenti e i soggetti che risultano fiscalmente a carico di qualcun altro, siano essi maggiorenni o minorenni.

Come si finanzia la pensione integrativa

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, come specificato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, può essere attuato in modi diversi:

  • con il versamento dei contributi che sono a carico del lavoratore;
  • con il versamento dei contributi che devono essere sostenuti dal datore di lavoro o dal committente;
  • tramite il conferimento del TFR

L’integrazione pensionistica dei lavoratori e dei liberi professionisti è invece totalmente a loro carico.

Pensione integrativa: come funziona?

Da quanto detto emerge che la pensione integrativa si snoda attraverso tre fasi ben distinte anche dal punto di vista temporale:

  • adesione: in questa prima fase il lavoratore decide di aderire a una forma di previdenza complementare;
  • contribuzione: quando il lavoratore ha deciso a quale forma di previdenza integrativa o complementare aderire l’istituto che la gestisce apre una posizione individuale a suo nome che viene alimentata dai contributi versati (o anche dal TFR) e dai rendimenti maturati dalla gestione stessa;
  • acquisizione del diritto alla pensione integrativa: l’ultima fase, che si verifica quando il soggetto matura i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione pubblica e quando partecipa da almeno 5 anni a una forma pensionistica complementare consiste nella “riscossione” della rendita maturata. Del diritto alla pensione integrativa il titolare può richiederne la liquidazione sotto forma di capitale nella percentuale massima del 50%.

Pensione integrativa: vantaggi

I vantaggi derivanti dall’adesione a una forma di previdenza complementare per ottenere una pensione integrativa sono molteplici, anche perché, a causa delle ultime riforme, i trattamenti pensionistici saranno comunque inferiori alle retribuzioni percepite durante l’attività lavorativa.

Diverse le ragioni per le quali conviene crearsi una pensione integrativa.

  • Agevolazioni fiscali: come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005 “I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 TUIR dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57”. L’articolo 17 del dlgs n. 252/2005 che disciplina il regime tributario prevede che i fondi pensione siano soggetti “ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta” che è una percentuale più favorevole rispetto a quelle applicate alla maggior parte del risparmio finanziario. Se poi una parte del rendimento è frutto di un investimento in titoli di Stato la tassazione scende al 12,5%. La posizione non è soggetta al pagamento dell’imposta di successione. I prodotti sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo.
  • Impignorabilità: l’art. 11 del decreto legislativo n. 252/2005 al comma 10 dispone che “Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni (…), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria”.
  • Flessibilità: le forme di previdenza complementare sono molto elastiche, perché è possibile modificare l’entità delle somme da versare, così come la loro frequenza. E’ consentito inoltre sospendere i versamenti e poi riattivarli senza subire conseguenze negative. E’ possibile inoltre chiedere un’anticipazione della propria posizione nei casi e nei tempi stabiliti dal comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005.