quattordicesima

Quattordicesima Quattordicesima mensilità in arrivo a luglio 2024 per lavoratori e pensionati: cos’è, che funzione svolge, chi ne ha diritto e come si calcola

Quattordicesima: cos’è

La quattordicesima mensilità rappresenta un elemento fondamentale nel panorama retributivo italiano, costituendo una forma di remunerazione aggiuntiva prevista per i lavoratori e i pensionati.

Questa mensilità extra, comunemente nota come “quattordicesima”, viene erogata in aggiunta alle dodici mensilità ordinarie e alla tredicesima, offrendo così un sostegno economico ulteriore.

Il diritto alla quattordicesima emerge da disposizioni contrattuali stabiliti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e varia a seconda delle categorie di appartenenza dei lavoratori o dei criteri definiti per i pensionati.

Comprendere la finalità di questa misura, chi ne ha diritto, come viene calcolata e le tempistiche di erogazione è essenziale per lavoratori e pensionati che desiderano gestire al meglio le proprie risorse finanziarie.

Funzione della quattordicesima

Come anticipato, la quattordicesima rappresenta un sostegno ulteriore per lavoratori e pensionati. La funzione di questa misura infatti è duplice: da un lato, incrementare il potere d’acquisto degli individui; dall’altro, contribuire a stimolare la domanda interna attraverso l’incremento della liquidità disponibile per le famiglie. Il suo scopo è quindi di supportare i lavoratori e i pensionati nel sostenere spese extra, legate soprattutto al periodo estivo e a quello natalizio.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto alla quattordicesima mensilità i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e i pensionati che soddisfano determinati requisiti, anche di natura reddituale.

I lavoratori hanno diritto alla quattordicesima solo se la misura è prevista dal contratto collettivo di appartenenza. I lavoratori che beneficiano di questa retribuzione aggiuntiva e differita sono i lavoratori del commercio, del settore terziario, del turismo, dei pubblici esercizi, dell’autotrasporto e della logistica. Da questo trattamento sono invece escluse alcune categorie, come i dipendenti pubblici e i metalmeccanici.

I pensionati che hanno diritto alla quattordicesima devono avere compiuto 64 anni di età e devono essere titolari di un determinato reddito, di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO (Assicurazione generale Obbligatoria) e delle forme sostitutive, siano esse esclusive che esonerative e gestire da enti pubblici che gestiscono la previdenza obbligatoria.

I riferimenti normativi per comprendere chi ha diritto alla quattordicesima mensilità di pensione sono:

  • l’articolo 5 (commi 1, 2, 3, 4) del decreto legge n. 81/2007, convertito nella legge n. 127/2007;
  • la legge 232/2016 che ha esteso la quattordicesima ad altri soggetti e che ha precisato anche il requisito reddituale richiesto.

Come si calcola la quattordicesima

Il calcolo della quattordicesima mensilità segue criteri definiti e differenziati per lavoratori e pensionati.

Per i lavoratori dipendenti il calcolo della quattordicesima valgono le regole stabilite nel singolo contratto collettivo del settore di appartenenza. La base di calcolo solitamente comprende tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, escludendo quindi bonus una tantum o premi di risultato. L’importo non viene erogato mese per mese, ma matura mese per mese durante il periodo in cui ovviamente il lavoratore è in forza. La maturazione in genere decorre da luglio e termina nel mese di giungo dell’anno successivo.

Nel caso dei pensionati, invece, la quattordicesima viene erogata secondo criteri stabiliti dall’INPS e varia in base alla fascia di reddito complessiva del beneficiario. Nel conteggio infatti si tiene conto del reddito, ma anche degli anni di contribuzione. L’importo inoltre varia a seconda che il soggetto sia stato un lavoratore dipendente o un lavoratore autonomo.

I tempi di erogazione

Le tempistiche di erogazione della quattordicesima mensilità differiscono tra lavoratori e pensionati, riflettendo varie normative e accordi contrattuali.

Per i lavoratori la quattordicesima è tipicamente erogata in estate, solitamente nei mesi di giungo – luglio, in base a quanto stabilito dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Questa prassi può variare leggermente in base agli specifici settori o aziende, ma la tendenza generale rimane quella di una erogazione estiva, in coincidenza con le esigenze vacanziere dei lavoratori.
Per i pensionati, invece, l’erogazione della quattordicesima avviene secondo le disposizioni dell’INPS e generalmente viene pagata nel mese di luglio o di dicembre.

È importante precisare comunque che non tutti hanno diritto alla quattordicesima: l’effettiva erogazione dipende dalle condizioni stabilite dal CCNL di riferimento o da specifiche disposizioni legislative per i pensionati.

E’ fondamentale inoltre chiarire che, in caso di spettanza della misura, vi possono essere delle eccezioni o condizioni particolari che influenzano l’erogazione della quattordicesima sia per i lavoratori che per i pensionati, inclusi eventuali aggiornamenti legislativi o modifiche contrattuali. Pertanto, si consiglia sempre di verificare le specifiche applicabili al proprio caso presso l’ente erogatore o il datore di lavoro.

 

certificato pensione INPS obisM

Certificato di pensione Inps (ObisM) Cos'è il certificato di pensione Inps (ObisM), come si ottiene e le novità dell'ObisM 2024 messo online dall'istituto

Cos’è il Certificato di pensione INPS (ObisM)

Il certificato di pensione INPS (modello ObisM) è messo a disposizione, tra i servizi online al cittadino dell’istituto per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il certificato di pensione è disponibile per i pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1, confluita all’INPS con effetto dal 1° luglio 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Non viene predisposto, invece, per le prestazioni di accompagnamento a pensione (ad es. Ape Social, Isopensioni, ecc.), che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano ad essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

Il modello ObisM viene pubblicato annualmente, tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali:

Dal 2021, il certificato è disponibile in modalità dinamica, per cui le informazioni risultano aggiornate all’atto della richiesta.

ObisM 2024

Il certificato di pensione per l’anno 2024, disponibile online dal 9 maggio 2024, è stato implementato, spiega l’istituto nel messaggio 9 maggio 2024, n. 1772., “con le informazioni relative alle seguenti novità:

  • incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – legge di Bilancio 2023) riconosciuto, per il 2024, nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, ai titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità;
  • pensione anticipata flessibile (art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – legge di Bilancio 2023), riconosciuta in via sperimentale per l’anno 2023, al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023;
  • applicazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni e aliquote ai fini IRPEF, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. il messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024)”.

Come ottenerlo

È possibile ottenere il modello ObisM, accedendo al “Fascicolo previdenziale del cittadino”, sul sito INPS, accreditandosi tramite i consueti canali:

  • SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;
  • eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Assegno sociale In cosa consiste l'assegno sociale che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale, quali requisiti servono e come fare domanda

Cos’è l’assegno sociale

L’Assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

Dal 1° gennaio 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.

Il beneficio non è reversibile ai familiari superstiti.

A chi spetta l’assegno sociale

L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani e stranieri che:

  • abbiano compiuto 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
  • si trovino in stato di bisogno economico;
  • abbiano cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • abbiano residenza effettiva in Italia;
  • se stranieri, abbiano il requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i coniugati. Non si computano ai fini della prestazione: i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; il reddito della casa di abitazione; le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere; ecc.

Importo e durata assegno sociale

L’importo dell’assegno sociale per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità.

Il limite di reddito è pari a 6.947,33 euro annui e a 13.894,66  euro, se il soggetto è coniugato.

Il pagamento della misura inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e il beneficio ha carattere provvisorio, previa verifica annuale dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza.

L’assegno sociale, inoltre, non è soggetto alle trattenute IRPEF e viene sospeso se il beneficiario soggiorna all’estero per più di 29 giorni o revocato dopo un anno dalla sospensione.

Come fare domanda

La domanda per ottenere l’assegno sociale va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
pensione casalinghe

Pensione casalinghe: come fare per iscriversi Come iscriversi per versare contributi volontari al Fondo casalinghe e maturare una pensione dopo i 65 anni

Fondo Casalinghe e Casalinghi: cos’è

I soggetti impegnati nei lavori di cura domestica possono garantirsi una pensione versando periodicamente somme al Fondo Casalinghe gestito dall’INPS.

Opzione donna 2024: le istruzioni INPS Con apposita circolare l'INPS ha fornito le istruzioni su Opzione donna 2024 facendo seguito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio

Opzione donna 2024

Con circolare n. 59-2024, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito alla c.d. Opzione donna, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024.
Nello specifico, l’istituto ha indicato le condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023, le modalità di richiesta, il calcolo e i termini di decorrenza del trattamento pensionistico.

Chi può accedere a Opzione donna 2024

In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla misura ove si trovino in una delle seguenti condizioni:

“a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Decorrenza del trattamento pensionistico

Alla pensione anticipata c.d. opzione donna, chiarisce l’istituto, si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile).

Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi: “a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi”.

Il trattamento pensionistico, ad ogni modo, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, “fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda”.

Domanda opzione donna e calcolo

La pensione anticipata Opzione donna, specifica l’INPS, è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità (come già spiegato nel messaggio n. 454/2024 e nella circolare 24/2023), ossia:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID, CNS o CIE, seguendo il percorso guidato;
  • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  • chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Allegati

ingegneri architetti INPS

Ingegneri e architetti: niente sanzioni per la gestione separata Per la Corte Costituzionale va riconosciuto ai professionisti l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla gestione separata INPS nel periodo anteriore alla legge che ne ha previsto l'obbligo

Sanzioni omessa iscrizione gestione separata INPS

La Consulta (sentenza n. 55/2024) ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio
1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con
riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS

Quanto al sistema di previdenza degli ingegneri ed architetti, ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e la disposizione interpretativa, di cui all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, ha sancito l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (su cui sentenza n. 238 del 2022), la Consulta è stata chiamata ad esaminare il tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione nel periodo precedente l’entrata in vigore della suddetta norma.

Continuità con la categoria forense

In continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104 del 2022 per la categoria forense, la Corte ha quindi “ribadito che l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell’ambito applicativo della norma interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere
oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).

“Nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; ma avrebbe dovuto – ha concluso la Corte – farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».

Allegati

pensione intermediari

Pensione: dal 1° aprile domanda tramite intermediari Attivo dal 1° aprile 2024 il nuovo servizio Inps per presentare la domanda di pensione tramite intermediari

Pensione tramite intermediari

E’ attivo dal 1° aprile 2024 il nuovo servizio Inps che consente di presentare la domanda di pensione agli intermediari.

L’avvio della sperimentazione, nell’ambito del progetto “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali” con gli istituti di patronato è stato reso noto dall’INPS con il messaggio n. 1277-2024.

La sperimentazione, disponibile per le domande di prestazione in ambito pensioni, coinvolgerà una platea di operatori individuata dagli stessi Istituti di Patronato.

Come presentare la domanda

Le modalità di presentazione delle domande di pensione rimangono sostanzialmente invariate: l’operatore dell’Istituto di patronato, nella fase iniziale di predisposizione della domanda, inserirà il codice fiscale del cittadino e in caso di presenza di mandato digitale potrà associarlo alla domanda di pensione.

La guida

Per agevolare le operazioni di conferimento del mandato digitale, l’istituto ha predisposto un’apposita guida.

L’ambito di applicazione della “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali”, avvisa l’INPS, “verrà progressivamente esteso a nuove prestazioni secondo un piano in via di definizione, i cui sviluppi saranno comunicati con successivi messaggi”.

Allegati

pensioni all'estero

Pensioni all’estero: addio assegni L'INPS rende nota la progressiva eliminazione della modalità di pagamento tramite assegno delle pensioni all'estero

Assegni pensioni all’estero

Addio assegni per le pensioni all’estero. Lo comunica l’INPS, con il messaggio n. 1194 del 21 marzo 2024, fornendo chiarimenti in merito al pagamento delle pensioni all’estero, proseguendo nell’iter di eliminazione delle modalità di pagamento tramite assegni e nella campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensionati residenti nei paesi europei.

Come avviene oggi il pagamento delle pensioni all’estero

Ad oggi, Citibank N.A., incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all’estero, prevede che i pagamenti siano effettuati:
  • in via ordinaria tramite accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato;
  • in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (nella maggior parte dei paesi, Western Union);
  • in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

Modulo Citibank

Tuttavia, atteso che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi a causa dei disservizi postali, o da smarrimento o danneggiamento, l’istituto rende noto che i pensionati residenti nei Paesi europei, che ricevono la pensione italiana mediante assegno di deposito non trasferibile, riceveranno da Citibank un modulo diretto all’acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti.
I pensionati dovranno restituire tale modulo compilato entro il 15 giugno 2024, con allegato documento di identità e coordinate bancarie.
In assenza del modulo compilato, il pagamento della rata di luglio 2024, avvisa l’INPS, sarà disposto a sportello presso le agenzie locali di Western Union.
contributi silenti

Contributi silenti pensione: cosa sono e come recuperarli I contributi silenti possono essere recuperati per conseguire la pensione con la ricongiunzione onerosa, la totalizzazione gratuita e il cumulo dei contributi versati

Contributi silenti: cosa sono

I contributi silenti sono rappresentati dai versamenti dei contributi previdenziali che non sono sufficienti per la maturazione della pensione presso un’unica gestione previdenziale.

Come fare per non perdere quanto versato e riuscire a costruire la propria pensione se nel corso della vita un soggetto è stato iscritto a più gestioni e casse previdenziali, ma in nessuna di queste ha raggiunto i requisiti per avere poi diritto a un trattamento pensionistico?

Come si recuperano i contributi silenti?

Alcuni enti o casse previdenziali dei professionisti riconoscono ai loro iscritti il diritto di ottenere la restituzione dei contributi versati, ma insufficienti a garantire loro una pensione. Non tutti però adottano queste politiche. In questo caso il lavoratore cosa può fare per non perdere i contributi versati?

I metodi per non perdere i contributi versati e garantirsi una pensione futura sono principalmente tre:

  • la ricongiunzione onerosa;
  • la totalizzazione gratuita;
  • il cumulo dei contributi versati.

Analizziamoli singolarmente per capire come funzionano a grandi linee.

La ricongiunzione onerosa

Il primo metodo che consente di recuperare i contributi è la ricongiunzione onerosa, disciplinata dalla legge n. 29/1979.

Questo metodo è oneroso perchè richiede al lavoratore il pagamento di una somma, ossia l’onere di riscatto, a cui può provvedere ratealmente.

Si tratta di un sistema che permette al lavoratore dipendente, sia esso pubblico o privato, che nella vita è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall’INPS, di chiedere che tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, anche volontaria e figurativa, vengano ricongiunti nell’assicurazione generale obbligatoria o in quella a cui è iscritto al momento della domanda.

Questa facoltà è concessa anche ai lavoratori autonomi in presenza di determinati requisiti contributivi. Le regole per il calcolo e la misura della pensione sono quelle previste e adottate dalla Cassa presso la quale si accentra la posizione assicurativa del lavoratore.

La totalizzazione gratuita

Il secondo sistema che permette di non perdere i contributi versati, questa volta in modo gratuito, è la totalizzazione gratuita dei contributi.

Possono avvalersi di questo sistema tutti i lavoratori dipendenti, così come gli autonomi e i professionisti iscritti all’AGO, al FPLD, a forme sostitutive dell’AGO, a enti previdenziali per gli iscritti ad albi o elenchi professionali, alla gestione separata dei parasubordinati, al Fondo di previdenza per il clero e i ministri di culto non cattolici.

Ai fini della totalizzazione valgono anche i contributi versati in paese comunitari o in paesi con i quali l’Italia ha stretto convenzioni bilaterali, purché rispettino il minimale contributivo richiesto.

La domanda deve essere presentata all’ente presso il quale risulta accreditata l’ultima contribuzione, ma se il lavoratore è iscritto a più gestioni può scegliere a chi presentarla.

Il calcolo della pensione avviene pro quota, per cui ogni gestione lo determina in base ai periodi di iscrizione maturati dal lavoratore, di norma in base al sistema di calcolo contributivo o contributivo misto. 

Cumulo dei contributi versati

Il terzo metodo, anche questo gratuito, prevede il cumulo dei contributi versati delle varie gestioni, al fine di ottenere una pensione unica che viene liquidata con il sistema contributivo.

Questo sistema vale per i lavoratori iscritti da almeno due anni all’AGO, al FLPD, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alle forme sostitutive AGO e alla gestione separata.

Il cumulo gratuito può essere utilizzato per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata, per l’inabilità e per la pensione indiretta ai superstiti, ognuna delle quali è soggetta a regole particolari.

Il lavoratore deve fare domanda per il cumulo all’ente a cui è iscritto al momento della presentazione, se però il lavoratore è iscritto a una Cassa professionale, la domanda va presentata alla gestione INPS a cui è stato iscritto in precedenza.