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Atti persecutori in presenza di minori e circostanza aggravante L’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p., è compatibile con il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. quando tale condotta viene perpetrata in presenza di un minore?

Quesito con risposta a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo

 

La Corte di cassazione, nella sentenza in esame, ha affrontato il tema dell’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p., al delitto di atti persecutori. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la condanna per atti persecutori aggravati, ritenendo correttamente contestata l’aggravante in considerazione della presenza del figlio minore durante la commissione del reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per cassazione limitatamente alla questione dell’aggravante, annullando la sentenza impugnata senza rinvio in quanto tale aggravante non è applicabile al reato di atti persecutori (Cass., sez. V, 31 ottobre 2024, n. 40301).

In particolare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, evidenziando che l’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p., fa riferimento a delitti contro la vita e l’incolumità personale, escludendo esplicitamente il reato di atti persecutori, che è considerato un reato contro la libertà morale. La Corte ha sottolineato che la precisa formulazione della norma non lascia margini di interpretazione, confermando che la protezione offerta ai minori che assistono a condotte delittuose non si estende ai reati di atti persecutori.

Nel caso specifico, i giudici di merito non avevano affrontato adeguatamente il profilo giuridico sollevato dalla difesa riguardo all’applicabilità dell’aggravante, limitandosi a elencare gli episodi di atti persecutori assistiti dal minore, senza entrare nel merito dell’interpretazione della norma. Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata dovesse essere annullata in relazione all’aggravante contestata, con conseguente necessità di una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, alla luce della caducazione dell’aggravante stessa.

In conclusione, la Corte ha ribadito che la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p. non può essere applicata al delitto di atti persecutori, confermando una visione restrittiva della norma e garantendo così una corretta interpretazione della tutela giuridica in materia di reati contro la libertà morale.

 

(*Contributo a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 81 / Gennaio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

violenza sessuale

Violenza sessuale anche senza contatto fisico Violenza sessuale: per integrare il reato è sufficiente la costrizione, non occorre il contatto fisico tra reo e persona offesa

Violenza sessuale: non occorre il contatto fisico

La violenza sessuale si configura anche senza contatto fisico. L’agente lede l’autodeterminazione della vittima con violenza, minaccia o induzione. La costrizione o l’induzione a subire atti sessuali, può avvenire anche senza contatto fisico diretto. Lo ha specificato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5688/2025.

Reato “costringere” la collega ad atti di autoerotismo

Il Tribunale di primo grado ritiene un soggetto responsabile di diversi illeciti penali ai danni della persona offesa. Tra questi figurano il reato di atti persecutori, estorsione e violenza sessuale. Quest’ultimo reato si sarebbe configurato perché l’imputato avrebbe costretto la sua collega, un’animatrice turistica, a compiere atti di autoerotismo ripresi in un video che l’uomo avrebbe poi diffuso.

Non c’è reato se manca il contatto fisico

L’imputato nel contestare il reato di violenza sessuale, rileva la totale assenza di un contatto fisico con la persona offesa. A sua difesa l’uomo invoca l’interpretazione più restrittiva della nozione di violenza sessuale per la quale “la nozione di atti sessuali racchiude in sé i concetti di congiunzione carnale e quella di atti di libidine.”

Violenza sessuale: costrizione della libertà sessuale

La Cassazione nel rigettare il ricorso dell’imputato fornisce alcune importanti precisazioni sul reato di cui all’art. 609 bis c.p. La violenza sessuale non implica necessariamente un contatto fisico tra l’aggressore e la vittima. Essa si verifica quando l’aggressore compromette la capacità della vittima di autodeterminarsi, costringendola o persuadendola a eseguire o subire azioni sessuali.

La giurisprudenza sottolinea che il contatto fisico non è un requisito essenziale per la configurazione del reato. Ciò che conta è il coinvolgimento fisico della vittima, obbligata o indotta a partecipare o subire atti sessuali contro la sua volontà.La protezione della libertà sessuale individuale è l’interesse giuridico in questione. La violenza si manifesta attraverso qualsiasi atto che comprometta questa libertà, sia esso caratterizzato da un contatto diretto fisico oppure no.

L’aspetto psicologico del reato risiede nella consapevolezza e volontà di compiere un atto che invade e danneggia la libertà sessuale della vittima. Non è necessario che l’aggressore agisca con lo scopo di soddisfare i propri desideri sessuali; possono esserci diversi obiettivi, come la violenza fisica, l’umiliazione morale o il disprezzo pubblico.

La minaccia di divulgare immagini intime, ad esempio, può configurare il reato di violenza sessuale se si costringe la vittima a eseguire atti di autoerotismo. In questo caso, la libertà sessuale della vittima risulta violata, indipendentemente dalla presenza fisica o virtuale dell’aggressore.

La definizione di “atto sessuale” è oggettiva e non dipende dalle intenzioni dell’aggressore. È sufficiente che l’atto sia oggettivamente in grado di compromettere la libertà sessuale della vittima.

 

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decreto penale di condanna

Decreto penale di condanna Cos’è il decreto penale di condanna, qual è la normativa di riferimento, come funziona e come si può fare opposizione

Cos’è il decreto penale di condanna?

Il decreto penale di condanna è un provvedimento giurisdizionale previsto dal codice di procedura penale italiano, che consente di definire rapidamente procedimenti per reati di minore gravità senza ricorrere a un processo ordinario. Questo strumento mira a ridurre il carico di lavoro dei tribunali e accelerare i tempi della giustizia penale.

Normativa di riferimento

La disciplina di questo istituto è contenuta negli articoli da 459 a 464 del codice di procedura penale. Con la riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), sono state introdotte importanti modifiche al procedimento.

  • un termine di tempo più ampio al Pm per la richiesta di decreto penale di condanna a partire dalla data di iscrizione del soggetto ritenuto responsabile del reato;
  • la possibilità di convertire la pena detentiva prevista per il reato in lavoro di pubblica utilità;
  • la possibilità per l’imputato di chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità senza formulare l’atto di opposizione;
  • la previsione che il decreto penale di condanna debba contenere anche l’avviso all’imputato della facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa e l’avviso di poter effettuare il pagamento della pena pecuniaria nella misura ridotta di 1/5 entro 15 giorni dalla notifica del decreto, rinunciando all’opposizione.

Come funziona il decreto penale di condanna

Il decreto può essere richiesto dal pubblico ministero quando ritiene che le prove raccolte siano sufficienti per una condanna e che il reato sia punibile con una pena pecuniaria o una pena detentiva sostituibile con una pena pecuniaria.

La procedura tipica di emissione del decreto penale di condanna passa attraverso fasi determinate.

  • Richiesta del pubblico ministero: il pubblico ministero presenta al giudice per le indagini preliminari (GIP) la richiesta di emissione del decreto, corredata dalle prove.
  • Emissione del decreto: se il GIP ritiene fondata la richiesta, emette il decreto penale di condanna, che viene notificato all’
  • Notifica e termine per l’opposizione: l’imputato ha 15 giorni dalla notifica per presentare opposizione.

Quando viene emesso

Il decreto penale di condanna è emesso in caso di reati di minore entità, come ad esempio:

  • guida in stato di ebbrezza;
  • lesioni personali lievi;
  • reati contro il patrimonio di modesta entità;
  • violazioni amministrative con rilevanza penale.

L’emissione è subordinata alla presenza di prove evidenti e all’assenza di necessità di ulteriori accertamenti.

Opposizione al decreto penale di condanna

L’imputato che riceve un decreto penale di condanna ha la possibilità di opporsi entro 15 giorni dalla notifica. L’opposizione comporta:

  • Richiesta di giudizio ordinario: l’imputato può chiedere di essere giudicato con il rito ordinario o con rito abbreviato.
  • Richiesta di patteggiamento: l’imputato può chiedere l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
  • Decisione del giudice: il giudice fissa l’udienza per valutare il caso solo nei casi in cui l’imputato si opponga al decreto penale, negli altri casi il contraddittorio con l’imputato non sussiste.

La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di presentare l’opposizione anche in via telematica, semplificando le procedure.

Giurisprudenza decreto penale

La giurisprudenza italiana ha affrontato diverse questioni relative a questo istituto, chiarendo le modalità e i limiti del procedimento:

Cassazione 2773/2025:  Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, dopo l’emissione del decreto penale di condanna, respinge la richiesta di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del codice della strada, senza disporre il giudizio immediato, risulta anomalo alla luce della normativa introdotta dall’art. 28 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Corte Costituzionale n. 209/2024:   infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non stabilisce l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale dopo aver respinto la precedente per inadeguatezza della pena indicata dal pubblico ministero.

Cassazione 138/2016: in caso di richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale di condanna, l’onere dell’istante si limita ad allegare le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento notificato. Il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p., come modificato dalla L. n. 67/2014, deve verificare se l’interessato abbia effettivamente ignorato la notifica. Se permane un’incertezza oggettiva sulla tempestiva conoscenza del decreto e l’istante ha adempiuto al proprio onere, il giudice deve concedere la restituzione nel termine.

 

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Furto di energia elettrica e aggravante (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.) È legittima la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. al soggetto che, al fine di procurarsi un profitto e soddisfare il proprio fabbisogno elettrico, si impossessi di energia elettrica sottraendola dalla società fornitrice Servizio Elettrico Nazionale?

Quesito con risposta a cura di Mariarosaria Cristofaro e Serena Ramirez

 

 

In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., in quanto l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, essendo idoneo a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone e a soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica (Cass., sez. IV, 31 ottobre 2024, n. 40161).

La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare i confini e i limiti applicativi della circostanza aggravante del furto commesso su cose destinate a pubblico servizio. Ad un maggior grado di dettaglio, ai giudici di legittimità viene domandato se l’energia elettrica, oggetto di sottrazione e impossessamento, rappresenti un bene destinato a pubblico servizio.

I fatti di causa possono essere riassunti come segue. I giudici di merito non avevano riconosciuto l’aggravante in commento, sulla scorta dell’argomentazione che l’imputato si era limitato ad ottenere – con l’uso della fraudolenta esclusione della registrazione del consumo – l’illecito fine di usufruire dell’energia senza pagarne il prezzo. Non vi sarebbe, pertanto, pregiudizio per il servizio pubblico cui la risorsa è destinata in quanto detta condotta incide solo sul rapporto contrattuale tra utente e società distributrice della fornitura. Ne derivava la pronuncia ex art. 129 c.p.p. di non doversi procedere per mancanza di querela in relazione al delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625, comma 2, n. 1 c.p.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica per violazione di legge. Si deduceva, quindi, la sussistenza dell’aggravante in parola poiché l’allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata risultava incidente sulla destinazione della cosa al pubblico servizio. Il precipitato della contestazione dell’aggravante è rappresentato dalla procedibilità di ufficio del delitto, anche in seguito alla modifica apportata dall’art. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

I giudici di legittimità rammentano la nozione di destinazione a pubblico servizio: questa non è data dalla fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali, e che viene destinato alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Cass. 3 dicembre 2013, n. 698). La Corte, inoltre, ricorda come a fianco di una lettura soggettiva del concetto di servizio pubblico, si staglia una lettura oggettiva che riconosce rilevanza alle prestazioni dei servizi pubblici non in ragione del soggetto che ne assicura la fornitura quanto delle caratteristiche oggettive delle prestazioni erogate in considerazione del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento.

Da tali considerazioni consegue che la destinazione del bene-energia, oggetto di furto, a pubblico servizio, legittima la punizione più severa dell’azione ablativa dell’agente in quanto pertinente ad un bene che, per volontà del proprietario, ovvero per la qualità ad essa inerente, serve ad un uso di pubblico vantaggio. Dalla corretta applicazione della circostanza aggravante di cui al comma settimo dell’art. 625 c.p. deriva la procedibilità d’ufficio del reato ascritto.

Per tali motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Pubblica Accusa, al quale consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza cassata e la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l’ulteriore corso del processo.

 

(*Contributo in tema di “Furto di energia elettrica e circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p.”, a cura di Mariarosaria Cristofaro e Serena Ramirez, estratto da Obiettivo Magistrato n. 80 / Dicembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

mae

MAE: la protezione internazionale non è un ostacolo assoluto Il riconoscimento della protezione internazionale da parte di uno Stato membro dell’Unione europea non impedisce la consegna del cittadino straniero a un altro Stato membro che abbia emesso un regolare mandato d’arresto europeo

Mae e protezione internazionale

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5793/2025, ha stabilito un principio di rilievo in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) e protezione internazionale. Secondo i giudici di legittimità, il riconoscimento della protezione internazionale da parte di uno Stato membro dell’Unione europea non impedisce la consegna del cittadino straniero a un altro Stato membro che abbia emesso un regolare mandato d’arresto europeo.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda trae origine dalla richiesta di consegna da parte della procura di Salonicco (Grecia) di un cittadino straniero residente in Italia, sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso per il reato di tentato furto. L’uomo, tuttavia, aveva ottenuto in Italia lo status di rifugiato richiedente asilo politico e lavorava in Italia come aiuto cuoco. Da qui il ricorso al Palazzaccio, dove la difesa lamentava che la Corte di appello aveva negato lo status di rifugiato benchè dal permesso di soggiorno risultasse la richiesta di asilo politico. Inoltre, rappresentava che poichè l’uomo risiedeva e lavorava in Italia sussistevano “le ragioni per opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna” per il suo interesse a che la pena fosse eseguita in Italia.

Protezione internazionale e MAE

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato.

A prescindere dalla carenza o meno della prova dello stato di rifugiato richiedente asilo politico deve rammentarsi, osservano i giudici, “che essendo il mandato d’arresto europeo un meccanismo di consegna che esplica i suoi effetti unicamente all’interno dell’area territoriale propria dell’Unione, il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna ad altro paese dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69”.

Non refoulement

Invero, “il rilievo che il consegnando non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo è palesemente infondato, atteso che, da un lato, l’art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del ‘non refoulement’ riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche, e, dall’altro, lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell’ambito dell’Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli Stati Membri (Sez. 6, n. 9821 del 10/03/2021)”.

MAE: presupposti del rifiuto

Quanto al motivo di rifiuto correlato alla residenza la S.C. rileva l’assoluta genericità della doglianza atteso che alcun documento è stato sottoposto alla Corte di appello a dimostrazione del radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale.
Al riguardo, osservano da piazza Cavour “che anche dopo la modifica dell’art. 18-bis per effetto del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 1 agosto 2023, il presupposto del motivo di rifiuto in esame, quanto alla durata minima della presenza stabile nel territorio nazionale, è rimasto immutato. La modifica ha riguardato, invero, solo l’ambito dei soggetti interessati, non più limitato al cittadino italiano o al cittadino di altro Stato membro, ma esteso a qualunque persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che al Corte stessa disponga l’esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno”.
In altri termini, “solo se la presenza sul territorio nazionale presenti i caratteri della stabilità e della durata non inferiore a cinque anni richiesti dal comma 2, sorge la necessità di giustificare il mancato esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto sulla base degli ulteriori indici specificati nel comma 2-bis cit.”.

Da qui l’inammissibilità del ricorso.

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malversazione a danno

Malversazione a danno dello Stato Il reato di malversazione a danno dello Stato: normativa, caratteristiche, aspetti procedurali e giurisprudenza

Malversazione a danno dello Stato: in cosa consiste

Il reato di malversazione a danno dello Stato è previsto e punito dall’art. 316-bis del codice penale italiano. Questo reato si configura quando un soggetto, avendo ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, utilizza tali risorse per scopi diversi da quelli per cui erano stati concessi. Si tratta di un illecito che mira a tutelare l’integrità e la corretta destinazione delle risorse pubbliche.

Quando viene integrato il reato di malversazione?

Il reato si integra quando:

  1. Erogazione di fondi pubblici: il soggetto riceve contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
  2. Destinazione illecita: le risorse ricevute vengono utilizzate per finalità diverse da quelle previste dai bandi o dai contratti di concessione;
  3. Assenza di restituzione: il mancato utilizzo conforme delle somme non è accompagnato dalla restituzione dei fondi.

Non è necessario che il comportamento abbia causato un danno economico all’amministrazione pubblica; è sufficiente l’uso difforme rispetto alle finalità stabilite.

Come viene punita la malversazione

L’art. 316-bis c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque commetta il reato. La pena può variare in base alla gravità del fatto e alla quantità di risorse indebitamente utilizzate. In alcuni casi, possono essere applicate pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici.

Aspetti procedurali del reato di malversazione

  • Competenza: la competenza per il giudizio è generalmente del tribunale ordinario.
  • Indagini preliminari: le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica, con il supporto della Guardia di Finanza per le verifiche contabili.
  • Prescrizione: il reato di malversazione si prescrive in sei anni, salvo interruzioni dovute a atti processuali.
  • Restituzione e attenuanti: la restituzione spontanea delle somme può costituire una circostanza attenuante, riducendo la pena.

Giurisprudenza malversazione

La giurisprudenza italiana ha fornito chiarimenti importanti sull’applicazione dell’art. 316-bis c.p.:

Cassazione n. 3770/2025: “con il decreto-legge 25 febbraio n. 2022, n. 13, (c.d. decreto frodi) convertito nella L. n.25/22 sono state introdotte alcune modifiche alla formulazione letterale dell’art. 316-bis cod. pen.:

  • le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;
  • al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste».

La nuova previsione normativa ricomprende anche il tipo di finanziamento ottenuto dall’imputato che, pur provenendo da un istituto bancario privato, era stato erogato in forza non di una valutazione del merito del credito, ma della verifica dei presupposti della convenzione intercorsa con lo Stato, di cui il soggetto privato opera come longa manus.”

Cassazione n. 11732/2024: Il delitto di malversazione ex art. 316-bis c.p. si perfeziona al momento della scadenza del termine essenziale previsto dal contratto per la realizzazione dell’opera o del servizio per cui i fondi sono stati erogati. Tuttavia, può consumarsi anche prima, qualora risulti impossibile destinare le risorse alla finalità pubblica prevista, ad esempio a causa della violazione di vincoli o condizioni ulteriori, la cui inosservanza comprometta irrimediabilmente la tutela garantita dalla norma.

Cassazione n. 23927/2023: il reato di malversazione di erogazioni pubbliche consiste nell’omessa destinazione delle somme ricevute agli scopi previsti, distinguendosi così dalla truffa aggravata, che si configura quando l’ottenimento dei fondi avviene inducendo in errore l’ente erogatore mediante artifici o raggiri.

 

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interrogatorio di garanzia

Interrogatorio di garanzia L'interrogatorio di garanzia: cos’è qual è la normativa, come si svolge la procedura e quali sono le finalità

Cos’è l’interrogatorio di garanzia?

L’interrogatorio di garanzia è un istituto di procedura penale finalizzato a garantire i diritti della persona sottoposta a misura cautelare personale. Questo strumento è fondamentale per assicurare che l’indagato sia informato delle accuse a suo carico e abbia la possibilità di difendersi sin dalle fasi iniziali del procedimento penale.

Normativa di riferimento

L’interrogatorio di garanzia è disciplinato dall’art. 294 c.p.p., che stabilisce le modalità e i tempi entro cui deve essere effettuato. La normativa prevede che l’interrogatorio venga svolto dal giudice entro cinque giorni dall’esecuzione della misura cautelare, salvo proroghe giustificate da particolari esigenze.

Con la riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), sono state introdotte modifiche volte a rafforzare le garanzie difensive, migliorando la trasparenza e l’efficacia del procedimento. L’interrogatorio può oggi svolgersi a distanza se il difensore o la persona sottoposta alla misura cautelare ne facciano richiesta. Il nuovo comma 6 bis invece prevede che l’interrogatorio possa essere documentato anche con mezzi di riproduzione audiovisiva e, in caso di indisponibilità, con mezzi di riproduzione fonografica.

Come si procede all’interrogatorio di garanzia?

  1. Notifica della misura cautelare: l’indagato riceve la notifica della misura cautelare e viene informato del diritto di essere assistito da un difensore.
  2. Fissazione dell’interrogatorio: il giudice fissa l’interrogatorio entro cinque giorni dall’inizio della esecuzione della custodia, salvo proroghe.
  3. Svolgimento dell’interrogatorio: durante l’interrogatorio, il giudice illustra all’indagato le ragioni della misura cautelare e ascolta le sue dichiarazioni.
  4. Presenza del difensore: l’indagato ha il diritto di essere assistito dal proprio difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore d’ufficio.

Svolgimento dell’interrogatorio di garanzia

L’interrogatorio si svolge in presenza del giudice, del pubblico ministero e del difensore dell’indagato. Il giudice informa l’indagato dei fatti contestati e delle prove raccolte, garantendo il diritto di replica. L’indagato può scegliere di rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere.

Finalità e modalità dell’interrogatorio di garanzia

L’interrogatorio di garanzia realizza precise finalità:

  • informare l’indagato delle accuse e delle prove raccolte;
  • consentire la difesa dell’indagato sin dalle prime fasi del procedimento;
  • verificare la legittimità della misura cautelare adottata;
  • valutare eventuali richieste di revoca o modifica della misura cautelare.

Le modalità dell’interrogatorio sono disciplinate dagli articoli 64 e 65 c.p.c Esse prevedono, tra l’altro, il divieto di utilizzare metodi o tecniche capaci di influenzare la libertà, di alterare il ricorso o la capacità di valutazione dei fatti da parte dell’interrogato.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza italiana ha chiarito vari aspetti dell’interrogatorio di garanzia.

  • Cassazione n. 2241/2025: la brevità del termine tra la notifica dell’avviso di deposito e l’interrogatorio di garanzia non determina nullità, poiché prevale l’interesse a un immediato contatto tra indagato e giudice per verificare i presupposti della misura cautelare. Le esigenze difensive possono essere tutelate con un’istanza di differimento entro cinque giorni o con richiesta di revoca per inefficacia dell’ La congruità del termine va valutata considerando la presenza del difensore e la possibilità di un’adeguata assistenza, tenendo conto di distanza, mezzi di comunicazione e tempi di esame degli atti.
  • Cassazione n. 29330/2024: richiamo il principio sancito dalla SU n. 15069/2023, ossia che “la traduzione dell’ordinanza cautelare è essenziale all’esercizio delle prerogative difensive del soggetto alloglotta che non conosce la lingua italiana. La comprensione dei motivi per i quali è intervenuta la privazione della libertà personale costituisce, infatti, una condizione preliminare all’esercizio di queste prerogative e tale comprensione «presuppone la conoscenza linguistica, diretta o mediata da un interprete, delle accuse» (pag. 16 della motivazione). Secondo il supremo Collegio – che richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993 – solo in questo modo è possibile assicurare «una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa.”
  • Cassazione n. 42638/2023: La nuova disciplina, nel prevedere l’interrogatorio “a distanza”, richiede in primo luogo la previa richiesta dell’interessato e la successiva autorizzazione del giudice. La previa richiesta di parte, in virtù del richiamo che il comma quinto opera al comma quarto del medesimo articolo, appare quindi un requisito necessario affinché il giudice piuttosto che procedere alla delega dell’interrogatorio, assuma l’interrogatorio attraverso il video collegamento.”

 

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Peculato d’uso: configurabilità Può considerarsi integrata la fattispecie di peculato in caso di utilizzo, da parte del pubblico funzionario, di un bene del quale abbia la disponibilità per ragione del suo ruolo, qualora ciò avvenga per un interesse privato ma senza che venga distolta dalla sua destinazione istituzionale?

Quesito con risposta a cura di Mariarosaria Cristofaro e Serena Ramirez

 

Il delitto di peculato non sussiste quando l’uso concomitante della cosa per finalità private ed istituzionali non determini un apprezzabile pregiudizio economico o funzionale per l’amministrazione (Cass., sez. VI, 28 ottobre 2024, n. 39546).

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi in merito alla corretta configurabilità del delitto di cui all’art. 314, comma 2, c.p.

Il ricorrente, assolto in primo grado per insussistenza dei reati ascrittogli e condannato in secondo grado, denuncia l’assenza di motivazione rafforzata in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché il vizio di motivazione in punto di offensività delle condotte.

Secondo quanto prospettato dalla difesa, in primis le automobili utilizzate non erano mai state distolte dalla loro destinazione istituzionale e, quindi, sottratte alla sfera di dominio dell’ente pubblico a cui, peraltro, non è stato arrecato alcun pregiudizio, né un danno economico. In secondo luogo, quanto alla natura dolosa della condotta, non è riscontrabile alcuna volontà di appropriarsi di un bene dell’Amministrazione, sicché si tratterebbe di un mero errore sul fatto costituente reato e non di errore su legge extra penale che, in quanto tale, è inescusabile.

I giudici della Sesta Sezione, nell’accogliere il ricorso, hanno ribadito i principi dettati dalla Sezioni Unite in tema di peculato. L’art. 314, c.p. tutela tanto il patrimonio della P.A., quanto l’interesse alla legalità, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, per cui il reato è configurabile tutte le volte in cui tale interesse sia leso pur in assenza di un danno patrimoniale (Cass. 25 giugno 2019, n. 38691 e Cass. 20 dicembre 2012, n. 19054). Il disvalore del peculato deve essere ravvisato nell’abuso del possesso della cosa. Precisamente, la fattispecie in esame si ritiene sussistente quando il pubblico funzionario sfrutti la disponibilità della cosa e la distolga dal suo scopo istituzionale e questo può accadere anche in assenza di un pregiudizio economico per l’ente pubblico.

Chiarita la ratio della norma incriminatrice, i giudici di legittimità hanno escluso che l’uso concomitante della cosa per finalità private ed istituzionali costituisca peculato, almeno nella misura in cui non determini un apprezzabile pregiudizio economico o funzionale per l’amministrazione.

Alla luce di questi principi, la Corte ha assolto l’imputato del reato contestatogli.

 

(*Contributo in tema di “Peculato d’uso”, a cura di Mariarosaria Cristofaro e Serena Ramirez, estratto da Obiettivo Magistrato n. 80 / Dicembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

il sequestro preventivo

Il sequestro preventivo Il sequestro preventivo nel codice di procedura penale: disciplina, revoca e differenze con il sequestro conservativo

Cos’è il sequestro preventivo e come funziona

Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale disciplinata dagli articoli 321-323 del codice di procedura penale. La sua funzione principale è impedire che la disponibilità di un bene possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, oppure agevolare la commissione di altri reati.

Secondo l’art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo può essere disposto dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, quando vi è il fondato timore che il bene oggetto del provvedimento possa essere utilizzato per fini illeciti. Il provvedimento deve essere motivato e indicare con precisione le ragioni che giustificano la misura.

La revoca del sequestro

Il sequestro preventivo può essere revocato o modificato quando vengono meno i presupposti che ne hanno giustificato l’adozione. L’art. 324 c.p.p. stabilisce che la revoca può essere richiesta dalla parte interessata in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al giudice che ha emesso il provvedimento. Il giudice può decidere di revocare o modificare la misura se ritiene che non sussistano più le condizioni di pericolo per la commissione di reati o per la conservazione dello stato di fatto che ha giustificato il sequestro.

La conversione del sequestro preventivo

In alcuni casi, il sequestro preventivo può essere convertito in altre misure. Ad esempio, se il bene sequestrato è un immobile utilizzato per attività illecite, il giudice può disporre il suo affidamento a un amministratore giudiziario affinché ne garantisca un uso lecito.

Un altro caso di conversione si verifica quando il sequestro viene tramutato in confisca in caso di condanna definitiva, come previsto dall’art. 240-bis c.p. in materia di confisca allargata per reati di particolare gravità.

I mezzi di impugnazione

Contro il decreto di sequestro preventivo sono ammessi diversi mezzi di impugnazione:

  • Riesame (art. 324 c.p.p.): può essere richiesto dalla persona interessata entro 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento. Il Tribunale del riesame può confermare, revocare o modificare il sequestro.
  • Ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.): può essere proposto per violazione di legge contro l’ordinanza del Tribunale del riesame.

Differenze tra sequestro preventivo e conservativo

Il sequestro preventivo non deve essere confuso con il sequestro conservativo, previsto dall’art. 316 c.p.p. Quest’ultimo ha una finalità patrimoniale ed è diretto a garantire l’eventuale risarcimento del danno o il pagamento di sanzioni pecuniarie derivanti dal reato.

Le principali differenze tra i due istituti sono:

  • Finalità: il sequestro preventivo mira a impedire la prosecuzione o l’aggravamento del reato, mentre il sequestro conservativo tutela il credito dello Stato o della parte civile.
  • Presupposti: si basa sul pericolo di reiterazione del reato o di aggravamento delle sue conseguenze; il sequestro conservativo, invece, richiede il rischio che l’imputato possa sottrarre i propri beni al soddisfacimento delle obbligazioni risarcitorie.
  • Effetti: è una misura cautelare reale, mentre il sequestro conservativo è una misura a tutela di un credito.
mandato d'arresto europeo

Mandato d’arresto europeo (MAE) Cos’è il mandato d’arresto europeo, quando si usa, qual è la procedura e quali sono i possibili motivi di rifiuto del MAE 

Cos’è il mandato d’arresto europeo

Il mandato darresto europeo (MAE) è uno strumento giuridico creato per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea in materia penale. Introdotto con la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio UE, esso mira a garantire un meccanismo rapido e semplificato per la consegna di persone accusate o condannate di reati. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, come funziona e in quali casi è possibile rifiutare l’esecuzione del MAE.

Quando può essere utilizzato il MAE

Il mandato d’arresto europeo è un provvedimento giudiziario emesso da uno Stato membro dell’Unione Europea per richiedere l’arresto e la consegna di una persona che si trovi in un altro Stato membro. Può essere utilizzato sia per procedere nei confronti di un indagato in fase di accertamento del reato sia per eseguire una sentenza di condanna definitiva.

Il MAE ha sostituito i tradizionali strumenti di estradizione all’interno dell’Unione, eliminando ostacoli burocratici e abbreviando i tempi necessari per la consegna del soggetto ricercato. Il principio fondamentale su cui si basa è quello del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri, che garantisce una maggiore efficienza nella lotta contro il crimine transfrontaliero.

Qual è la procedura per il mandato d’arresto europeo?

La procedura del mandato d’arresto europeo è articolata in diverse fasi, tutte disciplinate da norme comuni che si applicano in ogni Stato membro. Ecco i principali passaggi:

  1. Emissione del MAE: il mandato è emesso dall’autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, che lo trasmette tramite il Sistema Informativo Schengen (SIS) o altri canali come l’Interpol o la Rete Giudiziaria Europea.
  2. Arresto e notifica: una volta individuata la persona ricercata, le autorità dello Stato di esecuzione procedono all’arresto e notificano il MAE all’
  3. Convalida dellarresto e audizione: la persona arrestata viene presentata a un giudice nello Stato di esecuzione, il quale verifica i requisiti formali del MAE e garantisce che i diritti fondamentali della persona siano rispettati.
  4. Decisione sullesecuzione: il giudice dello Stato di esecuzione decide se accogliere o rifiutare il mandato d’arresto, considerando le condizioni previste dalla normativa UE e dal diritto nazionale.
  5. Consegna: se il MAE viene accettato, la persona è consegnata alle autorità dello Stato richiedente entro un termine massimo di 60 giorni dall’ In caso di ricorso, il termine può estendersi a 90 giorni.

Quando si può rifiutare il mandato d’arresto europeo

Nonostante la natura vincolante del MAE, ci sono situazioni in cui lo Stato di esecuzione può o deve rifiutare l’esecuzione del mandato. I principali motivi di rifiuto possono essere quindi obbligatori e facoltativi.

Motivi obbligatori

  • La persona è già stata giudicata in via definitiva per lo stesso reato in uno Stato membro (principio del ne bis in idem).
  • Il reato oggetto del MAE non è punibile nello Stato di esecuzione per amnistia.
  • Il soggetto è minorenne e, secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, non può essere considerato penalmente responsabile.

Motivi facoltativi

  • Nel paese di esecuzione il fatto che è alla base del mandato di arresto non è reato
  • Azione penale in corso nel paese di esecuzione
  • Azione penale o pena prescritte.
  • Sentenza definitiva di uno Stato terzo.

Il MAE può essere rifiutato anche se esistono fondati motivi per ritenere che la persona rischi trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente, come previsto dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

MAE: il manuale dell’Unione Europea

La Commissione europea ha reso disponibile un Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, concepito per agevolare e rendere più efficienti le attività quotidiane delle autorità giudiziarie coinvolte. Questo strumento fornisce indicazioni pratiche e dettagliate sulle varie fasi procedurali legate all’emissione e all’esecuzione del MAE. Inoltre, il manuale include un’ampia analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, offrendo chiarimenti su specifiche disposizioni contenute nella decisione quadro relativa al MAE.

 

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