Processo penale telematico: cos’è e come funziona Processo penale telematico: l’informatizzazione della giustizia penale ha fatto un salto in avanti grazie alla normativa sul deposito degli atti
Cos’è il processo penale telematico
Il processo penale telematico (PPT) può essere definito molto semplicemente come un processo penale basato sulla informatizzazione delle procedure che la legge pone a carico degli Uffici Giudiziari che compongono la Giustizia Penale nel suo complesso e degli avvocati.
PPT: evoluzione normativa
Di processo penale telematico (PPT) si parla in maniera strutturata a partire dal 2009. La svolta normativa più importante però si è realizzata nel corso del 2020, per limitare gli accessi alle cancellerie. Dopo questa fase pandemica di emergenza il processo penale telematico è diventato uno degli obiettivi più importanti della riforma Cartabia del 2022, grazie al dlgs n. 150/2022, anche per la necessità di ridurre i tempi del processo e renderlo più efficiente, come richiesto dal P.N.R.R.
Le ultime riforme del processo penale hanno avuto come comune denominatore la digitalizzazione della giustizia, progetto che nasce dalla consapevolezza del passaggio dall’analogico al digitale per rendere la giustizia penale più efficiente, trasparente, rapida e accessibile.
Tralasciando le questioni più squisitamente tecniche relative agli atti nativi digitali e al fascicolo elettronico vediamo come, al momento, funziona il deposito degli atti nel processo penale, in base al decreto ministeriale che è entrato in vigore il 1 gennaio del 2024, perché la disciplina del deposito coinvolge l’aspetto principale del processo ossia la circolazione degli atti e dei documenti.
Deposito telematico
Il DM n. 217 del 29 dicembre 2023, pubblicato sulla GU il giorno successivo ed entrato in vigore dal 14 gennaio 2024, ha stabilito le regole per il deposito degli atti processuali penali.
Il decreto, se così si può dire, è destinato agli utenti abilitati interni (magistrati, cancellieri, addetti agli uffici dell’amministrazione della Giustizia) e a quelli abilitati esterni che si distinguono in pubblici (avvocatura dello Stato, avvocature distrettuali, procuratori e dipendenti pubblici di tutti i livelli che possono intervenire nel portale depositi) e privati, ossia gli avvocati.
Il deposito degli atti ai sensi della legge può essere effettuato solo attraverso il portale dei depositi telematici a cui si può accedere con Smartcard o SPID.
Disciplina transitoria e tappe del deposito telematico
Il DM n. 206 del 27.12.2024, adottato dal Ministro della Giustizia, introduce modifiche significative al regolamento sul processo penale telematico. Le principali novità riguardano l’obbligo del deposito telematico degli atti, con specifiche eccezioni e proroghe.
Ecco i punti salienti:
Obbligo di deposito telematico
Dal 1° gennaio 2025, diventa obbligatorio depositare atti, documenti, richieste e memorie in formato telematico presso:
- Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- Procura europea;
- Sezioni del GIP (giudice per le indagini preliminari);
- Tribunale ordinario;
- Procura generale presso la corte d’appello (solo per i procedimenti di avocazione).
Deposito telematico facoltativo
Fino al 31 dicembre 2025, è consentito il deposito non telematico presso specifici uffici e in alcuni specifici casi tra cui:
- Atti relativi all’archiviazione (artt. 408-415 c.p.p.) e alla riapertura delle indagini (art. 4141 c.p.p.).
Fino al 31 marzo 2025, è ammesso il deposito non telematico per:
- Iscrizione delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.).
- Procedimenti disciplinati dal libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.
Dal 1° gennaio 2027, l’obbligo del deposito telematico si estenderà anche a nuovi uffici, tra cui:
- Ufficio del giudice di pace;
- Tribunale per i minorenni e relativa Procura;
- Tribunale di sorveglianza;
- Corte d’appello e Corte di Cassazione, incluse le relative procure generali.
Fino al 31 dicembre 2026, in alcuni uffici, il deposito telematico sarà facoltativo e in altri sarà subordinato alla funzionalità dei sistemi informatici. Gli avvocati potranno continuare a utilizzare la PEC nei casi in cui il deposito telematico non è obbligatorio, per garantire flessibilità nella fase di transizione.
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