patente a crediti

Patente a crediti: cosa cambia dal 1° ottobre 2024 Patente a crediti: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e in vigore dal 1° ottobre il decreto contenente il regolamento

Patente a crediti: regolamento in GU

La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro compie un ulteriore passo in avanti. Sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato infatti il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024 contenente il regolamento che individua le modalità di presentazione della domanda per permettere a imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri mobili e temporanei di ottenere la patente. Il regolamento, che sarà in vigore dal 1° ottobre 2024, si compone di 10 articoli e ricalca in sostanza il contenuto della bozza.

Leggi a questo proposito: “Patente a crediti pronto il decreto attuativo

Contenuto della patente a crediti

Ogni patente contiene determinate informazioni:

  • dati identificativi del titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data del rilascio e numero della patente;
  • punteggio riconosciuto nel momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali sospensioni della patente.

Le modalità di ostensione delle informazioni suddette sono stabilite con provvedimento dell’INL previo parere del Garante Privacy. Dette informazioni sono conservate per tutto il tempo di vigenza della patente, per un periodo che non supera in ogni caso i 5 anni dall’iscrizione sul portale.

Patente: come fare domanda

I soggetti legittimati al chiedere la patente a crediti devono fare domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, se in possesso di determinati requisiti:

  • iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi;
  • DURC in regola;
  • possesso del documento di valutazione del rischio;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale;
  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La presentazione della domanda regolare è seguita dal rilascio della patente in formato digitale.

I lavoratori e le imprese stabiliti in uno stato membro UE devono presentare un’autocertificazione in grado di dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati.

Se i soggetti abilitati non hanno sede in un paese UE stopper ottenere la patente devono presentare l’autocertificazione che dimostri il riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dalla autorità competente del paese di origine.

La domanda per ottenere la patente a punti può essere presentata anche dopo che sono decorsi 12 mesi dalla sua revoca.

Crediti: attribuzione, incremento e recupero

La patente possiede 30 punti al momento del rilascio.

Il punteggio può aumentare fino a raggiungere il punteggio massimo di 100 crediti. Regole particolari relative al punteggio sono previste dall’articolo 8 in caso di fusione, anche per incorporazione dell’impresa.

La patente può subire l’incremento di un credito per ogni biennio successivo al rilascio in assenza di provvedimenti di decurtazione, fino all’incremento massimo di 20 crediti.

Sono previsti però ulteriori aumenti di crediti fino a 40, di cui 30 se si effettuano investimenti in formazione o se si possiede una certificazione attestate la partecipazione a un addestramento o formazione pratica, 10 invece per attività investimenti o formazioni in casi particolari.

L’incremento può essere sospeso se al titolare della patente vengono contestate più violazioni di cui all’allegato del dlgs. n. 81/2008.

Il recupero fino a 15 punti è soggetto alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

Sospensione della patente

La patente può essere sospesa con un provvedimento cautelare dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La sospensione è obbligatoria se in un cantiere si verifica un infortunio a cui segue il decesso di uno o più lavoratori per responsabilità imputabile al datore, a un suo delegato, a un dirigente almeno a titolo di colpa grave, a meno che l’ispettorato non valuti diversamente  e fornisca adeguata motivazione.

La durata della sospensione, che varia in base alla gravità della violazione, non può avere una durata superiore a 12 mesi.

La sospensione comporta la verifica del ripristino delle condizioni necessarie per la sicurezza dei lavoratori all’interno del cantiere.

Leggi anche “Patente a crediti: il parere del Consiglio di Stato

indennità iscro

Indennità ISCRO: come fare domanda entro il 31 ottobre L'INPS ricorda che si avvicina la scadenza per presentare domanda di accesso all'indennità ISCRO e spiega come fare

Indennità ISCRO

La domanda per l’indennità ISCRO va presentata entro il 31 ottobre 2024. E’ l’INPS a comunicare, con un avviso sul proprio sito, che sta per avvicinarsi la scadenza per presentare l’istanza per accedere all’indennità rivolta agli iscritti alla Gestione Separata che svolgono attività di lavoro autonomo.

Domanda in scadenza il 31 ottobre

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024, rammenta l’istituto, è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione Separata che svolgono attività di lavoro autonomo.

requisiti per accedere alla prestazione includono:

  • l’iscrizione alla Gestione Separata,
  • il non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti
  • l’aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media degli anni precedenti.

Per presentare la domanda di accesso, i potenziali beneficiari devono farlo online entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione, utilizzando il servizio dedicato sul sito INPS.

La circolare INPS 23 luglio 2024, n. 84 contiene tutte le informazioni di dettaglio.

Congedo parentale 2024: le faq dell’Inps L'Istituto di previdenza ha aggiornato le faq sul congedo parentale 2024 a fronte delle richieste di chiarimento provenienti da vari lavoratori

Faq INPS Congedo parentale 2024

Congedo parentale 2024: l’Inps ha aggiornato sul proprio portale istituzionale le relative faq, a fronte delle richieste di chiarimenti pervenute da vari lavoratori.
Undici le risposte dell’istituto alle domande più frequenti in materia, comprensive di casistica ed esempi di calcolo.
L’INPS ha anche chiarito i criteri di calcolo della mensilità ai fini del congedo parentale e i presupposti per poter accedere all’ulteriore mensilità indennizzata all’80%, alla luce delle novità introdotte dalle ultime due leggi di bilancio.
La domanda di congedo parentale, tra i chiarimenti forniti dall’istituto nelle faq, va presentata in modalità telematica attraverso il portale istituzionale www.inps.it, il Contact center integrato o gli Istituti di Patronato.
Sarà il datore di lavoro ad erogare la maggiorazione in busta paga, secondo le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024.
lavoro nero

Lavoro nero: come funzionano le sanzioni Lavoro nero: il vademecum dell’Ispettorato del Lavoro n. 1556/2024 spiega i meccanismi di applicazione delle sanzioni

Lavoro nero: il vademecum INL

Sul lavoro nero arriva la nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 1556/2024. Il documento  chiarisce le modalità applicative della maxi sanzione contemplata dall’articolo 3 (commi 3 e 3 tre) del Decreto legge n. 12/2002 nelle ipotesi di lavoro sommerso.

Il tutto alla luce delle ultime novità introdotte da leggi e sentenze, soprattutto della Corte  di Cassazione.

Con questa nota l’Ispettorato del lavoro aggiorna il Vademecum  sulla maxi -sanzione da applicare in caso di lavoro nero ai datori di lavoro privati (esclusi quelli domestici o nell’ambito dei rapporti societari e familiari) e compresi gli enti pubblici economici tenuti a comunicare  il rapporto di lavoro.

Assunzione irregolare di lavoratori: illecito omissivo istantaneo

Il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti. Esso si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l’avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.

Per integrare l’illecito soggetto ala maxi sanzione occorre urini l’omessa comunicazione dell’assunzione in  relazione  al rapporto di lavoro subordinato.

Sanzioni: normativa applicabile

Dal punto di vista degli importi delle sanzioni, data la natura dell’ illecito, la normativa da applicare è quella vigente nel momento in cui il rapporto di lavoro irregolare si costituisce.

Per quanto riguarda invece la competenza ad emettere l’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione se il luogo in cui si consuma il reato non coincide con quello in cui viene accertato, il personale addetto deve trasmettere il rapporto all’Ispettorato che ha la competenza ad operare nel luogo in cui si trova la sede legale del responsabile per adottare poi l’ordinanza ingiunzione.

Lavoro nero: le sanzioni

Gli importi delle sanzioni variano in base alla durata dell’’illecito che coincide con l’impiego irregolare del lavoratore.

Al momento gli importi delle sanzioni sono i seguenti:

– da Euro 1.950,00 a Euro 11.700,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 30 giorni;

  • da Euro 3900,00 a Euro 23.400,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni;
  • da Euro 7.800,00 a Euro 46.800,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per più di 60 giorni.

Sanzioni aumentate: casi particolari

Il comma 3 quater dell’articolo 3 prevede un aumento degli importi delle sanzioni nella misura del 20% se vengono impiegati:

  • lavoratori stranieri;
  • minori che non possono lavorare perchè non hanno alle spalle 10 anni di scuola dell’obbligo e che non hanno compiuto i 16 anni di età;
  • beneficiari de reddito di cittadinanza;
  • beneficiari dell’assegno di inclusione o del supporto per a formazione e lavoro.

Sanzioni maggiorate per recidiva

Previste inoltre maggiorazioni nella misura del 60% per i datori di lavoro che nei tre anni precedenti l’illecito siano stati raggiunti da sanzioni penali o amministrative.

La recidiva sussiste nei seguenti casi:

  • se il soggetto sanzionato è la stessa persona fisica che ha trasgredito;
  • se il trasgressore è il destinatario delle sanzioni irrogate con provvedimenti definitivi nei tre anni anteriori alla commissione del nuovo illecito.

La maggiorazione per recidiva è esclusa nei seguenti casi:

  • estinzione degli illeciti amministrativi in presenza di un pagamento in misura ridotta;
  • in relazione a illeciti per i quali il trasgressore abbia provveduto ad effettuare i pagamenti previsti in adempimento alla prescrizione.

Maxi sanzione: casi di non applicazione

Tra i vari casi contemplati, la maxi sanzione non si applica nei seguenti casi:

  • se prima dell’accertamento il datore regolarizza spontaneamente il rapporto di lavoro in nero;
  • se il rapporto di lavoro è qualificato in modo diverso.

Maxi sanzione: ipotesi particolari di lavoro nero

Il vademecum contempla poi casi particolari di applicazione  della maxi sanzione nelle seguenti ipotesi:

  • prestazioni di lavoro che perseguono oltre il termine concordato dalle parti relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato;
  • contratto di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 54 bis, comma 6 del DL n. 50/2017;
  • lavoro nero relativo ad appalto, distacco e somministrazione;
  • distacco transnazionale;
  • caporalato;
  • tirocinio extracurricolare;
  • lavoratori irregolari impiegati dagli enti del terzo settore;
  • lavoro occasionale in agricoltura;
  • collaborazioni occasionali art. 222 c.c.

 

Leggi anche: “Sfruttamento dei lavoratori e confisca del profitto

Allegati

ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali: online i dati INPS L'INPS ha pubblicato l'aggiornamento dell'osservatorio sugli ammortizzatori sociali: CIG ordinaria, CIG in deroga, Fondi di solidarietà e Naspi

Osservatorio ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali: l’INPS ha pubblicato online l’aggiornamento dell’osservatorio. Lo ha reso noto lo stesso istituto previdenziale, con un comunicato del 26 agosto 2024.

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state 36,6 milioni, in leggero aumento rispetto al precedente mese di giugno (35,3 milioni), più accentuato l’aumento rispetto a luglio 2023 (28,6 milioni).

Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, l’osservatorio ha registrato quanto segue:

CIG ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a luglio 2024 sono state 26,1 milioni, circa il 4% la variazione congiunturale rispetto al precedente mese di giugno 2024 (25,1 milioni di ore). A luglio 2023 erano state autorizzate 18,5 milioni di ore. CIG straordinaria Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a luglio 2024 è stato pari a 9,1 milioni (di cui 5,9 per solidarietà) in leggera diminuzione rispetto al mese precedente in cui erano state autorizzate 9,5 milioni di ore (di cui 6,8 per solidarietà). In diminuzione anche la variazione tendenziale, -3,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in cui erano state autorizzate 9,3 milioni di ore (di cui 2,8 per solidarietà).

CIG in deroga

L’istituto comunica che “non ci sono stati interventi in deroga autorizzati nel mese di luglio 2024”.

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a luglio 2024 nei fondi di solidarietà è stato pari a 1,3 milioni, in crescita sia rispetto al mese precedente (0,7 milioni), sia rispetto a luglio 2023 (0,8 milioni), con due settori maggiormente interessati da questo incremento: il settore degli Intermediari (Agenzie viaggio, immobiliari, di brokeraggio, magazzini di custodia conto terzi) e il settore delle Attività varie (Professionisti, artisti, scuole e istituti privati di istruzione, istituti di vigilanza, case di cura private). Da segnalare che il dato cumulato delle ore autorizzate nei primi sette mesi del 2024 (6,7 milioni di ore) è risultato molto inferiore a quello dei primi sette mesi del 2023 (8,9 milioni di ore).

NASpI

Il numero di beneficiari di NASpI a marzo 2024 è stato pari a 1.069.000 soggetti con una variazione congiunturale di -5,9% (1.136.000 i beneficiari di NASpI nel mese precedente). Modesta la variazione tendenziale, -1,8% rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente (1.089.000).

incentivo assunzione disabili

Incentivo assunzione disabili: come fare domanda Dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, gli enti del terzo settore e le ONLUS possono presentare la domanda per accedere all'incentivo assunzione disabili

Incentivo assunzione disabili

Incentivo assunzione disabili: dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, gli enti del terzo settore e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono presentare la domanda per accedervi. Lo comunica l’INPS con un avviso sul proprio sito.

La normativa

Il contributo, istituito dal decreto Lavoro (articolo 28, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), è riconosciuto agli enti del terzo settore e alle ONLUS per le assunzioni di persone con disabilità:

  • di età inferiore a 35 anni;
  • assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
  • per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

La domanda

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, o suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale del contribuente.

Il messaggio 29 agosto 2024, n. 2906 illustra le modalità di presentazione della domanda e fornisce i file da inviare all’INPS in fase di domanda.

 

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intervento ispettivo

Intervento ispettivo: cos’è e come si richiede La richiesta di intervento ispettivo all'INL è necessaria per la segnalazione di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Richiesta di intervento ispettivo: cos’è

La richiesta di intervento ispettivo (R.I.)  è il modulo per la segnalazione di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A chi è rivolto l’intervento ispettivo

La R.I. può essere presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente da lavoratori, rappresentanti sindacali o altri soggetti interessati a segnalare irregolarità nello svolgimento di un rapporto di lavoro di cui siano a conoscenza.

La richiesta deve essere accompagnata da tutti gli elementi di prova a disposizione del segnalante (ad es. contratto di lavoro, busta paga, prove testimoniali, fogli recanti le ore e i giorni di presenza al lavoro, etc.).

Come funziona

Al fine di presentare una richiesta d’intervento ispettivo è possibile recarsi personalmente all’ITL avente sede nella provincia in cui si trova il luogo di lavoro, oppure compilare l’apposito modulo, disponibile online in diverse lingue. Occorre allegare copia del documento di identità e della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato.

Il modulo, compilato e firmato, va inviato per posta ordinaria o per posta elettronica.

I moduli

I moduli di Richiesta di intervento ispettivo sono disponibili nell’apposita pagina sul sito dell’Ispettorato.

L’INL rammenta che il modulo di R.I. non consente di impugnare un licenziamento. Per acquisire sintetiche informazioni sulle procedure di contestazione del licenziamento visitare la pagina informativa modalità di contestazione del licenziamento.

 

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cessione del quinto

Cessione del quinto: l’Inps completa la procedura L'istituto ha comunicato il completamento della procedura di reingegnerizzazione di "Quote Quinto" indicando tutte le novità

Procedura “Quote Quinto”

Cessione del quinto, completata la procedura da parte dell’Inps.

“L’articolo 43, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 disciplina il trasferimento sulla pensione delle cessioni del quinto dallo stipendio. In caso di pensionamento dell’interessato prima dell’estinzione del prestito, la cessione dallo stipendio viene trasferita in automatico sulla pensione” spiega in una nota l’istituto.

Con il messaggio 13 gennaio 2023, n. 244, l’INPS ha illustrato le nuove linee interpretative, che hanno consentito il superamento dei criteri adottati per la gestione amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali.

L’operatività delle nuove linee interpretative è stata, quindi, demandata al compimento del progetto di reingegnerizzazione della procedura dedicata: “Quote Quinto”.

Completamento di Quote Quinto

Con il messaggio 9 agosto 2024, n. 2830, l’Istituto comunica che il progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto” è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la dismissione del vecchio applicativo, con contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello stato “attivo” o “sospeso”.

Il messaggio tratta:

  • le traslazioni assoggettabili alla nuova procedura;
  • la notifica delle traslazioni stipendiali su pensione;
  • l’istruttoria e le dichiarazioni di benestare;
  • la gestione dei piani di ammortamento;
  • rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.
violazioni contributive

Violazioni contributive: novità dal 1° settembre 2024 Violazioni contributive: dal 1° settembre 2024 in vigore le novità su sanzioni e inviti a regolarizzare le posizioni debitorie

Violazioni contributive: le nuove regole

In materia di violazioni contributive dal 1° settembre scattano diverse novità. Il decreto legge n. 19/2024 ha modificato l’articolo 116 della legge n. 388/2000 dedicato alle misure finalizzate a far emergere il lavoro irregolare.

Le novità in vigore dal 1° settembre 2024 riguardano l’applicazione delle sanzioni in caso di omissione contributiva ed evasione.

Cambia anche il modo con cui il contribuente viene invitato a regolarizzare la sua posizione in relazione agli obblighi violati. Si punta a ottenere una sua maggiore collaborazione.

Mancato o tardivo versamento dei contributi

Il soggetto obbligato a versare i contributi, se non paga o paga in ritardo, ma adempie spontaneamente entro 120 giorni subisce la sanzione civile in ragione d’anno pari al TUR ossia al tasso ufficiale di riferimento. Non subisce più la maggiorazione del 5,5 attualmente prevista.

Evasione contributiva: sanzione civile

Chi evade l’obbligo del versamento dei contributi è invece soggetto al pagamento di una sanzione civile del 30% in ragione d’anno se vuole nascondere rapporti di lavoro in corso.

La sanzione applicata è ridotta al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 se il contribuente obbligato provvede a denunciare spontaneamente il suo debito entro 12 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento. Il contribuente che denuncia il debito e paga in un’unica soluzione l’importo dovuto entro 90 giorni subisce un ulteriore aumento della sanzione di 2 punti.

Sanzione ridotta per chi paga entro 30 giorni

Se il debito viene rilevato d’ufficio dall’ente impositore, ma il contribuente provvede a pagare tutto l’importo in una soluzione unica Entro 30 giorni o nel rispetto del rateizzo concordato, la misura della sanzione applicata è ridotta del 50%.

Violazioni contributive: invito al contribuente

Per incentivare i soggetti ad adempiere gli obblighi contributivi a loro carico e favorire l’emersione spontanea delle violazioni dal 1° settembre l’INPS rende disponibili le informazioni in suo possesso per calcolare gli obblighi contributivi. In questo modo il contribuente riesce ad avere un contraddittorio più aperto e chiarire la propria posizione nei confronti dell’istituto.

Sanzioni civili in caso di irregolarità

In base alla procedura descritta il contribuente può sanare le varie irregolarità pagando le sanzioni previste.

  • In caso di omissione contributiva la sanzione civile non può superare comunque il 40% dei contributi o premi non pagati alle varie scadenze previste dalla legge.
  • In caso di evasione contributiva si applica il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione d’ Il limite massimo della sanzione non può superare anche in questo caso il 40% dei contributi e dei premi non pagati alle scadenze.

Il contribuente che non regolarizza la propria posizione deve sostenere un debito contributivo maggiorato di una sanzione civile più elevata.

  • In caso di omissione contributiva viene applicato il Tur in ragione d’anno maggiorato di 5 punti Sanzione massima pari al 40% dei contributi o premi non versati.
  • In caso di evasione contributiva si applica al 30% in ragione d’ Tetto massimo della sanzione pari al 60% dei contributi o premi non versati.

Accertamento d’ufficio

Resta fermo l’accertamento d’ufficio disposto dall’INPS attraverso la consultazione e il confronto con le banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

A seguito di questi accertamenti l’INPS può:

  • invitare il contribuente a conferire personalmente o tramite rappresentanti per fornire le informazioni necessarie a istruire l’accertamento avviato nei loro confronti;
  • inviare questionari al fine di reperire i dati necessari all’accertamento;
  • invitare altri soggetti a presentare o inviare i documenti rilevanti per rapporti specifici con il contribuente per fornire eventuali chiarimenti.

Sulla base dei risultati di questi accertamenti si può procedere alla notifica di un avviso di accertamento con l’invito al contribuente a pagare l’intero debito nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica, maggiorato della relativa sanzione.

abuso dei permessi sindacali

Abuso dei permessi sindacali: ok al licenziamento La Cassazione ha ricordato che i permessi non possono essere utilizzati al di fuori della previsione normativa e per finalità personali

Abuso dei permessi sindacali

Abuso dei permessi sindacali: la concessione dei permessi sindacali non è soggetta a potere discrezionale e autorizzatorio del datore di lavoro. Nondimeno, gli stessi non possono essere utilizzati al di fuori della previsione normativa e per finalità personali. Lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione con sentenza n. 20972/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte di Appello di Venezia, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da un dipendente nei confronti della società datrice.

La gravità della condotta

La Corte, in sintesi, ha accertato come “sussistenti le condotte rilevanti sul piano disciplinare in relazione alle giornate di assenza per permesso sindacale” ritenendo in merito alla gravità della condotta che “il fatto non è semplicisticamente riconducibile ad alcuni giorni di assenza ingiustificata, di per sé sanzionabili teoricamente con sanzione conservativa ed eventualmente con quella espulsiva. Né e decisivo il dato economico – retribuzione indebita per i vari giorni-. Il fatto contestato riguarda ben altri aspetti implicati dalla vicenda. La condizione soggettiva dell’autore, sindacalista, ossia persona preposta alla tutela di interessi collettivi e per questo beneficiario del permesso retribuito dell’art. 30, il quale utilizza tale beneficio riconosciuto dall’ordinamento per una attività diversa, è valorizzabile ai fini che qui interessano ben al di là della assenza ingiustificata di un qualsiasi lavoratore.

Insindacabilità della concessione del permesso

La insindacabilità della concessione del permesso, obbligatoria per parte datoriale, è elemento valutabile al fine di una prognosi sulla futura ottemperanza/affidabilità del dipendente circa le <regole del gioco>, circa il rispetto delle stesse nel prosieguo del rapporto. Questi elementi, valutativi di interessi generali e delle parti contrattuali rendono ancor più grave la condotta realizzata dall’incolpato, qualificabile sostanzialmente come abuso del diritto (alla stregua di quanto avviene in materia di permessi della L.104/92 – cfr. Cass. 8784/15, 5574 e 9217/16, App Venezia rg. 693/17-)”; ha concluso: “nel caso di specie alla pluralità di giorni si assomma la reiterazione della condotta elemento che è fortemente indicativo della palese indifferenza del lavoratore verso i propri doveri nei confronti del datore di lavoro aggravati dalla strumentalizzazione del ruolo sindacale rivestito”.

La questione approdava in Cassazione.

La decisione

Per gli Ermellini il ricorso non può trovare accoglimento.

In punto di doglianza sulla circostanza che la sanzione espulsiva irrogata difetterebbe di proporzionalità e che l’illecito disciplinare accertato avrebbe dovuto essere punito con sanzione conservativa alla stregua di un’assenza ingiustificata, la Corte in particolare rammenta che “è stato ribadito che il giudizio di proporzionalità della sanzione è devoluto al giudice di merito (da ultimo Cass. n. 8642 del 2024); la valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v. Cass. n. 14811 del 2020)”.

Concessione e uso dei permessi sindacali

Quanto al secondo aspetto, continuano dal Palazzaccio, “la Corte territoriale si mostra pienamente consapevole che la concessione dei permessi sindacali non è soggetta ad alcun potere discrezionale ed autorizzatorio da parte del datore di lavoro (v. Cass. n. 454 del 2003) e, purtuttavia, essi non possono essere utilizzati al di fuori della previsione normativa e per finalità personali o, comunque, divergenti rispetto a quelle per le quali possono essere richiesti; in particolare, la sussistenza di un diritto potestativo del rappresentante sindacale a fruire dei permessi non esclude la possibilità per il datore di lavoro di verificare, in concreto, eventualmente anche mediante attività investigativa – che non involge direttamente l’adempimento della prestazione lavorativa e non è quindi preclusa dagli artt. 2 e 3 L. n. 300/70 poiché riguarda un comportamento illegittimo posto in essere al di fuori dell’orario di lavoro, disciplinarmente rilevante – che effettivamente i permessi siano stati utilizzati nel rispetto degli artt. 23 e 24 S.d.L. (in termini: Cass. n. 34739 del 2019)”.

Abuso del diritto

Ciò posto, “la qualificazione della condotta del dipendente in termini di abuso del diritto appare coerente con l’accertamento della concreta vicenda come operato dalla Corte veneziana, ‘venendo in rilievo non la mera assenza dal lavoro, ma un comportamento del dipendente connotato da un quid pluris rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali; questo esclude la riconducibilità della condotta alle richiamate norme collettive che puniscono con sanzione conservativa la assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro (così Cass. n. 26198 del 2022)”.

Per cui, conclusivamente il ricorso è respinto.

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