compensazione crediti

Compensazione crediti nel rapporto di lavoro legittima Il Tribunale di Napoli riconosce la legittimità della trattenuta operata dal datore sul TFR per compensare l’indennità di preavviso non corrisposta dal dipendente

Compensazione crediti tra datore e lavoratore

Compensazione crediti: con la sentenza n. 5476/2025, il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – ha affrontato il tema della possibilità per il datore di lavoro di trattenere unilateralmente somme dovute dal lavoratore, a fronte di poste creditorie sorte nel corso del medesimo rapporto di lavoro. In particolare, il giudice ha confermato la legittimità della compensazione tra il trattamento di fine rapporto (TFR) e l’indennità sostitutiva del preavviso dovuta dal dipendente in caso di recesso senza preavviso.

Il principio del “dare e avere” nei rapporti di lavoro

Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 26365/2024), il Tribunale ha ribadito che, quando i crediti reciproci di datore e lavoratore traggono origine dallo stesso rapporto contrattuale, non si configura una compensazione propria ai sensi dell’art. 1241 c.c., bensì un semplice accertamento del saldo finale tra le rispettive obbligazioni.

Tale elisione automatica tra debito e credito non richiede né domanda riconvenzionale né specifica eccezione di parte, potendo essere operata d’ufficio dal giudice nell’ambito del giudizio.

TFR trattenuto per compensare il preavviso mancante

Nel caso di specie, il lavoratore aveva diritto al TFR maturato, ma aveva risolto il rapporto in maniera unilaterale e immediata, senza rispettare il termine di preavviso. Il datore, nel liquidare le spettanze di fine rapporto, ha trattenuto l’importo corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso, versando al dipendente solo la somma residua.

Il Tribunale ha ritenuto pienamente legittima tale trattenuta, poiché fondata su obbligazioni reciproche derivanti dallo stesso contratto di lavoro. Il giudice ha quindi riconosciuto al datore la possibilità di operare una compensazione di fatto, subordinando il proprio intervento alla sola verifica della corretta quantificazione e dell’effettiva erogazione del saldo.

Compensazione implicita e ruolo del giudice del lavoro

La decisione ribadisce che, in presenza di contrapposte pretese patrimoniali tra datore e dipendente riconducibili al medesimo rapporto, il giudice può autonomamente accertare e liquidare le somme dovute a ciascuna parte, anche in assenza di eccezioni formali.

Tale dinamica non configura una compensazione tecnica, ma un accertamento contabile tra obbligazioni interdipendenti, volto a determinare l’importo effettivamente dovuto al termine del rapporto di lavoro.

Crediti e rimborsi nel rapporto di lavoro

Il principio affermato dal Tribunale di Napoli può trovare applicazione anche in altri contesti lavorativi. Ad esempio:

  • quando il datore ha diritto al rimborso di somme versate per danni arrecati dal dipendente a strumenti o beni aziendali;

  • nei casi di indebiti percetti da parte del lavoratore, come retribuzioni o indennità erogate in eccesso;

  • quando sussistono giustificati crediti documentati in capo al datore di lavoro, supportati da prove contabili (fatture, ricevute, perizie).

Tali situazioni rientrano nel più ampio concetto di conguaglio interno, che può essere valutato in sede giudiziale attraverso un’analisi del bilancio del rapporto, anche senza domanda specifica.

incentivi autoimpiego

Incentivi autoimpiego: firmato il decreto per i giovani disoccupati Firmato il decreto attuativo per gli incentivi all’autoimpiego previsti dal Decreto Coesione. Destinatari i giovani 18-35 anni disoccupati o inattivi. Finanziamento da 800 milioni per avvio di attività autonome e professionali

Firmato il decreto attuativo per incentivi autoimpiego

Incentivi autoimpiego: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, con comunicazione del 12 luglio 2025, la firma del decreto attuativo che introduce misure concrete a sostegno dell’autoimpiego e del lavoro autonomo e professionale, come previsto dagli articoli 17 e 19 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 95/2024).

Il provvedimento rappresenta un tassello fondamentale nell’ambito delle politiche attive del lavoro e mira a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani tra i 18 e i 35 anni in condizioni di disoccupazione, inattività o fragilità sociale.

Obiettivi: lavoro, inclusione e imprenditorialità giovanile

Secondo quanto dichiarato dal Ministro del Lavoro Marina Calderone, il decreto si inserisce in una strategia integrata volta a rafforzare la partecipazione giovanile al mercato del lavoro, promuovendo iniziative imprenditoriali e autonome attraverso un approccio sistemico che prevede:

  • Percorsi formativi e di accompagnamento personalizzati

  • Tutoraggio qualificato

  • Contributi economici per l’avvio delle attività

Tali misure, realizzate in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, puntano a sostenere il talento imprenditoriale dei giovani, stimolare il ricambio generazionale e valorizzare il lavoro di qualità in tutte le forme contrattuali e societarie.

Risorse stanziate: 800 milioni di euro

Come precisato dal Ministro per gli Affari Europei e il PNRR Tommaso Foti, il decreto è finanziato con un totale di 800 milioni di euro, di cui:

  • 700 milioni dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

  • 100 milioni dal PNRR, nell’ambito del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori)

Si tratta di risorse significative, destinate a trasformarsi in strumenti concreti di inclusione attiva e di sostegno all’imprenditorialità giovanile, con impatto su tutto il territorio nazionale.

Destinatari: giovani 18-35 anni in condizioni di svantaggio

Il provvedimento è rivolto specificamente a giovani tra i 18 e i 35 anni che si trovano:

  • in stato di disoccupazione

  • inattivi sul mercato del lavoro

  • in condizioni di fragilità sociale

Questa platea sarà al centro di un intervento multidimensionale che combina politiche di formazione, microcredito e avvio all’impresa, con l’obiettivo di offrire reali possibilità di inserimento professionale.

Prossimi step: presentazione pubblica del decreto

Il contenuto completo del decreto sarà illustrato in occasione di una presentazione pubblica nella settimana successiva alla firma. Sarà l’occasione per conoscere in dettaglio le modalità di accesso, i criteri di selezione e le tempistiche operative previste.

certificato di malattia

Il certificato di malattia è gratis: se il medico chiede soldi commette reato Il certificato di malattia per l’astensione dal lavoro è gratuito, commette istigazione reato il medico che chiede denaro per rilasciarlo

Denaro per certificato di malattia è istigazione alla corruzione

Il certificato di malattia non è a pagamento. Il medico che chiede denaro per il suo rilascio commette quindi reato. Ai fini della configurazione dell’illecito l’importo modesto delle richieste e il tono scherzoso con cui vengono formulate non rilevano. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19409/2025.

Certificato di malattia a pagamento? E’ istigazione alla corruzione

Il giudice dell’appello conferma la condanna di un medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, per il reato di istigazione alla corruzione, riqualificato ai sensi dell’art. 322, comma 3, c.p. La condotta oggetto di contestazione riguarda la richiesta di somme di denaro per il rilascio dei certificati medici di astensione dal lavoro. Le richieste sono avvenute in due occasioni per un importo di 30 euro e, in altre, senza richiesta di una cifra precisa.

Richieste di denaro “per scherzo”: punibilità ingiustificata

Il medico ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza. Con il primo motivo lamenta la logica della motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 322, comma 3, c.p. Le sue sollecitazioni ai pazienti non erano idonee o serie, ma fatte con tono scherzoso o amichevole. La difesa evidenzia vari elementi a sostegno della non serietà delle richieste:

  • alcuni testimoni le hanno qualificate infatti come battute;
  • altri non hanno ricordato l’episodio o non ne hanno percepito la gravità;
  • nessuno dei pazienti ha cambiato medico;
  • l’importo richiesto era modesto;
  • le richieste non sono state ripetute dopo il rifiuto.

Con il secondo motivo invece contesta il diniego dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. Il medico sostiene che la Corte d’Appello abbia illegittimamente applicato retroattivamente la modifica legislativa introdotta nel 2022, dopo i fatti oggetto del processo. Inoltre, ritiene illogiche le motivazioni addotte per negare la tenuità del fatto, tra cui la gravità del contesto medico, la non esiguità del danno e la presunta reiterazione della condotta, che non corrisponde ad abitualità. La difesa sottolinea anche che le richieste erano rivolte solo a pochi pazienti rispetto al numero complessivo degli assistiti, il che dimostrerebbe l’assenza di sistematicità del comportamento.

Certificato medico di malattia sempre gratuito

La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso del medico imputato dichiara il primo motivo inammissibile. Secondo i giudici, la censura proposta si limita a offrire un’interpretazione alternativa dei fatti senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata. La richiesta di denaro in cambio del certificato medico di malattia, anche se formulata con tono scherzoso, è stata considerata idonea e univoca alla corruzione, basandosi sia su messaggi acquisiti che sulle testimonianze dei pazienti. Un solo teste ha parlato di tono scherzoso. In base alla giurisprudenza consolidata, l’idoneità dell’offerta corruttiva va valutata ex ante. Non rileva pertanto la modesta entità della somma richiesta, se non è del tutto irrisoria.

Infondato invece il secondo motivo. La sentenza del giudice di secondo grado non ha applicato retroattivamente la norma modificata dell’art. 131-bis c.p., si è limitata a citarla per mettere in evidenza la sua entrata in vigore posteriore ai fatti. Il rigetto della richiesta di non punibilità si fonda soprattutto sulla ritenuta abitualità della condotta, che è stata desunta dalla reiterazione delle condotte e dalla frequenza delle richieste, indicativa di una tendenza a violare i doveri del proprio ruolo. In merito alla nozione di “abitualità”, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui essa può emergere anche dalla commissione di più reati della stessa indole, non necessariamente accertati con sentenza definitiva. È sufficiente che più illeciti siano oggetto dello stesso procedimento, permettendo al giudice di valutarli in modo unitario.

La tenuità del fatto non può essere riconosciuta in presenza di una pluralità di condotte aventi caratteri comuni, indicative di un’inclinazione criminale. La nozione di “reati della stessa indole” si fonda su un doppio criterio: oggettivo (la natura dei fatti) e soggettivo (i motivi che li hanno determinati). Essa ha un raggio d’azione più ampio rispetto al concetto di “reato continuato”, che richiede un medesimo disegno criminoso. Pertanto, anche se astrattamente compatibile con il reato continuato, l’art. 131-bis non può essere applicato quando, come in questo caso, le condotte indicano una costante violazione delle regole.

 

Leggi anche: Visite mediche e certificati di malattia sull’app IO

Allegati

omesso versamento contributi

Omesso versamento contributi: sanzioni legittime La Corte costituzionale conferma la legittimità delle sanzioni amministrative per i datori che non versano i contributi previdenziali e assistenziali

Sanzioni omesso versamento contributi: la Consulta dice sì

Con la sentenza n. 103/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, così come modificato dall’art. 23, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48.

La norma prevede che il datore di lavoro che ometta di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti entro il limite di € 10.000,00 annui, sia punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

La questione sollevata dal Tribunale di Brescia

La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro.
Secondo il giudice remittente, l’entità del minimo edittale previsto avrebbe potuto determinare una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito, generando effetti irragionevoli.

Tra le criticità segnalate, anche la possibile disparità di trattamento con la sanzione penale prevista per l’omissione oltre i 10.000 euro, che – in caso di conversione della pena detentiva in pecuniaria – potrebbe risultare meno gravosa rispetto alla sanzione amministrativa.

Il contrasto all’evasione contributiva giustifica la severità

La Corte ha ricordato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione delle sanzioni, anche per gli illeciti amministrativi.

Il contrasto all’evasione contributiva, che riguarda prestazioni essenziali e diritti irrinunciabili dei lavoratori, giustifica una risposta sanzionatoria severa, ritenuta proporzionata alla gravità della condotta e al valore costituzionale dei beni tutelati.

Differenze tra sanzioni penali e amministrative

La Consulta ha inoltre chiarito che la differenza tra importi sanzionatori non può fondare un giudizio di irragionevolezza.

La comparazione aritmetica tra la sanzione amministrativa e la pena pecuniaria derivante dalla conversione della sanzione penale non tiene conto delle diverse caratteristiche strutturali delle due forme di responsabilità.

La responsabilità penale conserva infatti un contenuto afflittivo maggiore, indipendentemente dall’importo pecuniario finale.

Norma conforme a Costituzione

La Corte costituzionale ha quindi affermato che la norma in esame rispetta i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in linea con l’articolo 3 della Costituzione.

La sanzione amministrativa per l’omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali entro i 10.000 euro è dunque costituzionalmente legittima, e rappresenta un valido strumento per tutelare i diritti dei lavoratori e la tenuta del sistema previdenziale pubblico.

contatori congedi parentali

Contatori congedi parentali: come funziona il nuovo servizio INPS Come funziona il nuovo servizio INPS dei contatori congedi parentali che consentono ai lavoratori e ai datori di lavoro di visualizzare i periodi fruiti in tempo reale

Contatori congedi parentali INPS

L’INPS ha introdotto un innovativo servizio digitale per agevolare la gestione dei congedi parentali. Dal 1° luglio 2025 è disponibile nel portale istituzionale una funzionalità che consente di consultare i contatori dei congedi parentali, ossia strumenti che permettono di verificare con immediatezza i periodi di congedo già utilizzati e quelli ancora disponibili.

Il servizio si inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione delle procedure legate alla tutela della genitorialità e punta a semplificare la relazione tra cittadini, imprese e Istituto.

Come funzionano i contatori dei congedi parentali

Il sistema dei contatori è integrato nella procedura di gestione delle domande di congedo parentale. In concreto, accedendo al servizio online, ciascun utente può:

  • Verificare i periodi fruiti di congedo parentale ordinario e prolungato;

  • Controllare i giorni residui spettanti per ciascun genitore;

  • Consultare il dettaglio delle autorizzazioni rilasciate;

  • Visualizzare i periodi eventualmente richiesti, ma non ancora autorizzati.

I dati sono aggiornati in tempo reale sulla base delle informazioni presenti negli archivi INPS, garantendo così un monitoraggio puntuale sia per i lavoratori dipendenti sia per i datori di lavoro che necessitano di verificare le spettanze residue.

Come accedere ai contatori

La consultazione dei contatori può avvenire esclusivamente in modalità telematica. Per accedere al servizio è necessario autenticarsi attraverso una delle seguenti modalità:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

  • CIE (Carta di Identità Elettronica);

  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato l’accesso, si deve selezionare la voce “Congedi Parentali – Consultazione e gestione domande” e utilizzare la nuova sezione dedicata ai contatori.

Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto a:

  • Lavoratori dipendenti privati che fruiscono di congedi parentali e prolungamenti per figli con disabilità;

  • Datori di lavoro, consulenti del lavoro e intermediari autorizzati, che possono consultare i contatori previa delega;

  • Patronati e soggetti abilitati all’assistenza per conto dei lavoratori.

In tutti i casi, è necessario che vi sia una posizione contributiva registrata negli archivi INPS e che siano state presentate domande di congedo parentale tramite i canali telematici istituzionali.

Istruzioni operative

Il nuovo servizio è stato illustrato nel messaggio INPS n. 2078 del 30 giugno 2025, che disciplina in dettaglio modalità di accesso, contenuti informativi e caratteristiche tecniche dei contatori. Il messaggio chiarisce anche che:

  • La consultazione dei contatori ha valore informativo;

  • In caso di incongruenze, il lavoratore può chiedere aggiornamenti agli uffici INPS competenti;

  • La funzionalità riguarda i congedi parentali disciplinati dal Decreto Legislativo n. 151/2001 e successive modifiche.

Vantaggi per lavoratori e aziende

Grazie ai contatori, lavoratori e aziende possono:

  • Ridurre i tempi di gestione delle richieste;

  • Prevenire errori nella fruizione dei periodi spettanti;

  • Avere piena trasparenza sulle spettanze residue e sulla situazione contributiva.

La digitalizzazione di questi dati si inserisce nella strategia INPS di semplificazione e innovazione dei servizi a supporto della genitorialità.

rito lavoro

Rito lavoro: udienza sostituibile con note col consenso di tutti Le Sezioni Unite chiariscono che nel processo del lavoro l’udienza può essere sostituita da note scritte solo con l’accordo unanime delle parti

Rito lavoro e modalità cartolare

Con la sentenza n. 17603/2025, le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno sciolto i dubbi interpretativi in merito alla possibilità di sostituire le udienze orali con il deposito di note scritte anche nel rito del lavoro.

La decisione stabilisce che l’articolo 127-ter del Codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia, trova applicazione pure nei giudizi di lavoro, dove tradizionalmente prevale il principio dell’oralità. Tuttavia, tale modalità di trattazione cartolare è ammessa solo in presenza del consenso di tutte le parti processuali, a garanzia del contraddittorio e della parità di posizione.

Il deposito di note scritte e il termine di presentazione

Le Sezioni Unite hanno precisato che, quando il giudice indica una data entro cui depositare le note scritte, l’eventuale indicazione di un orario non costituisce un termine perentorio tale da far ritenere tardivo il deposito effettuato nel medesimo giorno.

In particolare, l’orario va inteso come coincidente con l’intero periodo di apertura dell’ufficio giudiziario competente. Inoltre, l’adozione del deposito telematico ormai pienamente operativo in ambito civile rende ancor più chiaro che il termine fissato non possa assumere carattere rigido, purché l’adempimento sia completato entro la giornata stabilita.

Il deposito telematico del dispositivo e la lettura in udienza

Un altro aspetto importante affrontato dalla sentenza riguarda la pubblicazione del dispositivo. La Suprema Corte ha chiarito che il deposito telematico del dispositivo produce effetti equivalenti alla lettura in udienza, anche qualora quest’ultima non avvenga alla presenza delle parti.

Questa evoluzione rispecchia la tendenza normativa, già emersa durante la fase emergenziale, a favorire forme di trattazione camerale che consentano di velocizzare le fasi decisionali senza comprimere le garanzie difensive.

L’oralità può essere sostituita, ma con il consenso unanime

La Corte ha affermato che la regola dell’oralità non è inderogabile. La possibilità di sostituire l’udienza con difese scritte è legittima “ogni volta che la struttura e la funzione del procedimento o dell’attività processuale lo permettano”, purché le parti si trovino in condizioni di parità.

Il consenso unanime è quindi la condizione imprescindibile per attivare la modalità cartolare nel processo del lavoro, a tutela del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 6 CEDU.

Il principio di pubblicità dell’udienza e le deroghe ammesse

La sentenza si colloca nel solco delle pronunce costituzionalmente orientate che riconoscono alla pubblicità dell’udienza un valore importante ma non assoluto. È infatti compatibile con il sistema processuale la previsione di deroghe motivate da esigenze oggettive, come la rapidità di definizione delle controversie di lavoro e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia.

L’introduzione di strumenti che riducano l’onere della presenza fisica delle parti risponde a questa esigenza, a condizione che si rispetti la piena effettività del contraddittorio.

fringe benefit

Fringe benefit Fringe benefit: cosa sono, normativa di riferimento, destinatari, modalità di riconoscimento, novità 2025 e vantaggi

Cosa sono i fringe benefit

I fringe benefit rappresentano un insieme di utilità e beni corrisposti dal datore di lavoro al dipendente in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Si tratta di una componente importante del welfare aziendale, finalizzata a migliorare il benessere dei lavoratori e a incentivare la produttività.

Il termine fringe benefit indica letteralmente i “benefici accessori” concessi ai lavoratori. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

  • l’uso promiscuo dell’autovettura aziendale (anche per fini personali);
  • i buoni acquisto e i buoni carburante;
  • i dispositivi tecnologici aziendali utilizzabili fuori dall’orario di lavoro;
  • la concessione di alloggi;
  • i prestiti agevolati;
  • l’assistenza sanitaria integrativa.

Il trattamento fiscale di questi benefici è disciplinato principalmente dall’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che stabilisce i criteri di valutazione e tassazione.

Normativa vigente

Ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR, i fringe benefit concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per il valore normale dei beni o servizi erogati, con alcune soglie di esenzione che variano in base alla normativa di volta in volta emanata.
In via ordinaria, il limite di esenzione è pari a 258,23 euro annui per ciascun dipendente; tuttavia, normative emergenziali e leggi di bilancio hanno spesso innalzato temporaneamente tale soglia. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2024 e i successivi interventi normativi hanno previsto limiti maggiorati per i lavoratori con figli a carico.

Per determinare il valore dei fringe benefit:

  • si utilizza il criterio del valore normale ai sensi dell’art. 9 TUIR;
  • per l’uso dell’auto aziendale (veicoli immatricolati dal 1à luglio 2020 fino al 31.12.2024) concessa ad uso promiscuo si applicano criteri forfetari in funzione delle emissioni di CO e delle tabelle ACI pubblicate annualmente (vedi il sito dell’ACI: aci.it).

A chi spettano i fringe benefit

I fringe benefit possono essere riconosciuti a:

  • lavoratori subordinati;
  • collaboratori coordinati e continuativi, se previsto dal contratto;
  • dirigenti, quadri e personale direttivo.

La concessione non è obbligatoria, ma costituisce una facoltà del datore di lavoro, spesso regolata da contratti collettivi, contratti individuali o piani di welfare aziendale. I benefici devono comunque avere una finalità retributiva o di incentivazione e devono risultare da apposita documentazione aziendale.

Come si ottengono

L’erogazione dei fringe benefit avviene attraverso diverse modalità:

  • consegna diretta del bene o servizio (ad es. auto aziendale),
  • accredito di buoni spesa o voucher,
  • pagamento di servizi per conto del dipendente (ad esempio le bollette o le rette scolastiche, ove previsto).

Il datore di lavoro deve tenere idonea documentazione per dimostrare la natura e il valore dei benefit erogati, ai fini fiscali e contributivi. La valorizzazione viene indicata nella certificazione unica (CU) rilasciata annualmente al lavoratore.

Regole e novità 2025

La legge di bilancio 2025 ha introdotto e confermato alcune novità in materia di Fringe benefit.

Modificato dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit per le auto aziendali in uso promiscuo. Il valore imponibile si calcola sul 50% del costo chilometrico ACI per 15.000 km annui, meno eventuali trattenute al dipendente. Questa percentuale è però ridotta: al 10% per i veicoli completamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. L’obiettivo è incentivare l’adozione di veicoli a basse emissioni, penalizzando le auto tradizionali con una tassazione sul fringe benefit più elevata rispetto al passato. Le tabelle ACI continueranno a essere il riferimento per i costi chilometrici.

Nuova agevolazione valida solo per il 2025: i datori di lavoro possono erogare o rimborsare fino a 5.000 euro annui per i canoni di locazione e le spese di manutenzione di immobili affittati da nuovi dipendenti a tempo indeterminato. Per beneficiare di questa esenzione fiscale, i dipendenti devono essere assunti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, avere un reddito 2024 non superiore a 35.000 euro e trasferirsi in una nuova residenza distante oltre 100 km dalla precedente. Queste somme, esenti fiscalmente, saranno considerate ai fini ISEE e per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.

La legge di bilancio 2025 proroga fino al 2027 due diverse soglie di esenzione fiscale:

  • per i dipendenti con figli a carico: il limite esente è 2.000 euro annui;
  • per i dipendenti senza figli a carico: il limite è di 1.000 euro annui (rispetto al precedente limite ordinario di 258,23 euro).

Vantaggi dei fringe benefit

I fringe benefit offrono numerosi vantaggi sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro:

  • incremento del potere d’acquisto del dipendente;
  • maggiore motivazione e fidelizzazione;
  • risparmi fiscali e contributivi, nei limiti di legge;
  • miglioramento del clima aziendale.

 

Leggi anche: Legge bilancio 2025: tutte le misure

inps in videochiamata

INPS in videochiamata: come funziona il nuovo servizio dall’1 luglio Come funziona il nuovo servizio sperimentale INPS in videochiamata disponibile dal 1° luglio 2025: vantaggi, sedi coinvolte e come prenotare l’appuntamento online

INPS in videochiamata: servizio dall’1 luglio

INPS in videochiamata: dal 1° luglio 2025, l’INPS inaugura una fase sperimentale del servizio di videochiamata con i cittadini. L’iniziativa, come annunciato nel messaggio n. 1979/2025, rientra in un più ampio progetto di innovazione digitale pensato per semplificare l’accesso alle informazioni e alle pratiche, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti verso gli sportelli fisici.

La sperimentazione riguarderà inizialmente un numero selezionato di sedi e sportelli, con l’obiettivo di estendere progressivamente il servizio a tutto il territorio nazionale.

Cosa offre il nuovo servizio di videochiamata

La videochiamata INPS introduce un’interazione più diretta e completa rispetto alla tradizionale assistenza telefonica, permettendo di vedere e parlare con un operatore qualificato in tempo reale.

Tra i principali vantaggi del servizio:

  • Accessibilità totale: basta un dispositivo (PC, tablet, smartphone) con connessione internet e videocamera per collegarsi da qualsiasi luogo.

  • Appuntamenti strutturati: ogni sessione dura 20 minuti, con possibilità di estensione se necessario.

  • Riduzione dei tempi di attesa: il collegamento è rapido e senza code.

  • Facilità d’uso: la piattaforma è intuitiva e pensata anche per chi ha poca dimestichezza con il digitale.

  • Assistenza personalizzata: puoi parlare con un operatore specializzato su pensioni, NASpI, invalidità civile e altre pratiche.

  • Scambio sicuro di documenti: durante la chiamata puoi inviare o ricevere documenti ufficiali che verranno protocollati.

  • Chat integrata: una live chat testuale consente di scrivere eventuali domande.

  • Benefici ambientali: meno spostamenti significano minori emissioni di CO2.

Come prenotare la videochiamata

Per utilizzare la nuova modalità di assistenza è necessario prenotare un appuntamento nel giorno dedicato dalla sede INPS sperimentale.

Le modalità di prenotazione sono diverse:

  • Accedi al sito inps.it e usa la funzione “Prenota un appuntamento” nell’area MyINPS.

  • Utilizza l’app INPS Mobile nella sezione “Sportelli di sede”.

  • Chiama il Contact Center:

    • Numero gratuito da rete fissa: 803164

    • Da cellulare (a pagamento): 06164164

  • Rivolgiti direttamente agli sportelli di prima accoglienza delle sedi INPS.

Il giorno della videochiamata, troverai il link per avviare la sessione tra le notifiche della tua area personale MyINPS. Non è necessario installare software aggiuntivi.

Dove parte la sperimentazione

La sperimentazione coinvolge una selezione di sedi INPS che offrono giornate dedicate al servizio di videochiamata. L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul portale istituzionale nella pagina dedicata agli sportelli in videochiamata.

Guide e assistenza

Per facilitare l’uso del nuovo servizio, l’INPS mette a disposizione (nella sezione “Sportelli di sede” e “Contatti” sul sito ufficiale):

  • Un tutorial PDF dettagliato consultabile online.

  • Un breve video di presentazione che spiega come prenotare e avviare la videochiamata.

naspi 2025

NASpI 2025: nuovo requisito contributivo per chi si dimette Dal 1° gennaio 2025 cambia l’accesso alla NASpI: introdotto un nuovo requisito contributivo per chi ha lasciato volontariamente un lavoro a tempo indeterminato. L'INPS chiarisce le modifiche apportate dalla legge di bilancio

Nuove regole NASpI 2025

La circolare INPS n. 98 del 2025 ha chiarito le modifiche apportate all’articolo 3 del d.lgs. n. 22/2015 dalla Legge di Bilancio 2025, introducendo un nuovo requisito contributivo per accedere alla NASpI, applicabile agli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1° gennaio 2025.

NASpI dopo le dimissioni: servono 13 settimane di contributi

Chi ha interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per dimissioni o risoluzione consensuale) nei 12 mesi precedenti alla nuova disoccupazione, dovrà dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione maturate tra i due eventi per accedere alla NASpI.

Dimissioni escluse dalla nuova regola

Non tutte le cessazioni volontarie sono penalizzate. Restano escluse le ipotesi in cui il lavoratore ha diritto alla NASpI senza ulteriori requisiti contributivi, ovvero:

  • dimissioni per giusta causa;

  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o paternità;

  • risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 legge n. 604/1966.

Che tipo di rapporti di lavoro sono coinvolti?

Il nuovo requisito si applica alle cessazioni volontarie da rapporti a tempo indeterminato. Tuttavia, la cessazione involontaria successiva, che dà titolo alla NASpI, può riferirsi a rapporti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Contributi validi per maturare il requisito NASpI

Sono ritenuti utili ai fini del calcolo delle 13 settimane:

  • i contributi obbligatori versati durante rapporti di lavoro subordinato;

  • i contributi figurativi per maternità obbligatoria se già iniziata con contribuzione attiva;

  • i congedi parentali indennizzati in costanza di lavoro;

  • i periodi di lavoro svolti all’estero in Paesi UE o convenzionati con l’Italia;

  • fino a 5 giorni l’anno di astensione per malattia dei figli sotto gli 8 anni;

  • eventuali settimane agricole, se comprese nel periodo tra la cessazione volontaria e quella involontaria, che sono anch’esse cumulabili.

Il calcolo dell’importo e della durata resta invariato

È importante sottolineare che il nuovo requisito introdotto riguarda solo l’accesso alla prestazione. La misura e la durata della NASpI non subiscono modifiche e continuano ad essere determinate secondo le regole previgenti.

indennità di discontinuità

Indennità di discontinuità: guida e istruzioni INPS Quali sono i nuovi requisiti, le modalità di accesso e le novità per l’indennità di discontinuità secondo la circolare INPS n.101/2025

Cos’è l’indennità di discontinuità (IDIS)

L’indennità di discontinuità (IDIS) è un sostegno economico introdotto dal D.lgs. n. 175/2023, rivolto ai lavoratori del settore spettacolo iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Fornisce un supporto durante i periodi di inattività lavorativa, anche per chi mantiene contratti in corso, a differenza della NASpI. 

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Con la Legge n. 207/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono state introdotte importanti modifiche:

  • Reddito massimo: il limite IRPEF annuo è stato rialzato a 30.000 €, da non superare nel periodo precedente; 

  • Requisito contributivo: il numero minimo di giornate accreditate al FPLS si riduce a 51, rispetto alle 60 originarie; 

  • Esclusione dell’obbligo formativo: non è più previsto l’obbligo di partecipazione a percorsi formativi per i richiedenti. 

Requisiti per accedere all’IDIS

Al momento della domanda, il richiedente deve:

  1. Essere cittadino UE o straniero con regolare permesso di soggiorno.

  2. Risiedere in Italia da almeno 12 mesi

  3. Avere reddito IRPEF entro 30.000 €

  4. Aver maturato minimo 51 giornate di contribuzione FPLS (esclusi trattamenti NASpI, ALAS, IDIS)

  5. Ottenere reddito lavorativo prevalentemente da attività FPLS .

  6. Non avere un contratto subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (intermittente escluso)

  7. Non percepire pensioni dirette

Durata e importo dell’indennità

  • Durata: pari a un terzo delle giornate contributive accreditate nell’anno precedente, fino a un massimo di 312 giornate annue

  • Esclusione contributi: non si detraggono più i periodi già coperti da NASpI o altre indennità

  • Importo giornaliero: corrisposto al 60% del minimale contributivo INPS, senza superarlo

  • Riparametrazione: se le risorse insufficienti, l’INPS calcola l’indennità entro 30 giorni dopo il 30 settembre 

Modalità e tempistiche per la domanda

  • Scadenza: entro il 30 aprile di ogni anno (proroga al successivo giorno non festivo) per l’anno precedente

  • Presentazione: esclusivamente online, tramite sito INPS, patronati o Contact Center.

  • Decadenza: mancata presentazione entro la scadenza comporta decadenza dal beneficio

Cumulabilità con altre misure

L’IDIS non è cumulabile, nell’anno e nelle stesse giornate, con:

  • Indennità NASpI, NASpI anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola, invalidità, maternità, malattia, infortunio, integrazioni salariali 

La circolare INPS 101/2025

La circolare INPS n. 101/2025 definisce le istruzioni per il corretto accesso e calcolo dell’indennità di discontinuità, alla luce delle recenti modifiche della legge di bilancio. Con una soglia reddituale più alta, giornate contributive ridotte e semplificazione formativa, la misura diventa più accessibile, garantendo un sostegno puntuale ai professionisti dello spettacolo.

Per evitare decadenze o errori, è fondamentale rispettare il termine del 30 aprile e verificare con cura i requisiti al momento della domanda.