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Decreto ingiuntivo supercondominio L’amministratore di un supercondominio può ottenere un decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, unicamente nei confronti di ciascun partecipante, oppure può agire direttamente nei confronti dell’amministratore del singolo condominio?

Quesito con risposta a cura di Enesia Ciampa, Giovanna de Feo, Giacomo Migliarini

 

In presenza di un supercondominio ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condomini di unità immobiliari o di edifici, in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l’amministratore del supercondominio può ottenere un decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un’azione diretta nei confronti dell’amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a quest’ultimi. – Cass., sez. II, 16 gennaio 2023, n. 1141.

Nel caso di specie la Suprema Corte è chiamata a valutare se l’amministratore di un supercondominio possa ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministratore di un singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini e per l’importo globale delle somme oppure abbia l’obbligo di agire unicamente verso ogni singolo condomino.

Segnatamente, la vicenda processuale trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall’amministratore di un condominio – rientrante, a sua volta, in un supercondominio – il quale contestava la legittimità dell’ingiunzione di pagamento delle spese condominiali intimatagli dall’amministratore del supercondominio in virtù della mancanza, in capo a sé, della qualifica di condomino. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul caso, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando che l’opponente era effettivamente un condomino e che, in quanto tale, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni attraverso una tempestiva impugnazione della delibera assembleare posta alla base del decreto ingiuntivo. Sulla stessa linea, anche la Corte di Appello, pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 348bis c.p.c., accertava la presenza del condominio nel supercondominio.

L’amministratore di condominio, dunque, interponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia di primo grado, affidato a due motivi inerenti all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e alla violazione e falsa applicazione di tredici norme di diritto, senza però, come afferma la Suprema Corte, dimostrare come le affermazioni contenute in sentenza fossero con queste contrastanti.

Nel dettaglio, con i due motivi di ricorso, analizzate le regole sul funzionamento del supercondominio, il ricorrente ribadiva che il condominio non fosse parte integrante il supercondominio: non esiste un rapporto di natura reale fra condominio e supercondominio in grado di escludere l’emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. in favore di quest’ultimo, stante la carenza della qualità di “condomino” in capo al ricorrente.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, si sofferma su alcuni interessanti profili giuridici riguardanti la soluzione della quaestio iuris e il rapporto tra condominio e supercondominio.

Anzitutto, benché il ricorrente non abbia specificamente argomentato in relazione ad alcun contrasto fra le norme richiamate e le affermazioni contenute nella sentenza gravata, la Corte ha ritenuto di dover comunque analizzare la fondatezza dei motivi di ricorso nell’esercizio del proprio potere di qualificazione in diritto della domanda definita e dei fatti già accertati nelle fasi di merito, individuando la questione giuridica nella verifica della sussistenza di una, legittimazione del supercondominio ad intimare all’amministratore di un condominio, a mezzo didecreto ingiuntivo, il versamento dei contributi non pagati dai singoli condomini.

Prima di entrare nel merito della questione giuridica, il Collegio ritiene doveroso svolgere due premesse: la prima riguardante la corretta individuazione della causa petendi in riferimento al contenuto della pronuncia impugnata; la seconda inerente all’impossibilità di estendere degli effetti del giudicato nei confronti dei singoli condomini ove non siano stati citati in giudizio.

Con riferimento alla prima considerazione, i giudici di legittimità rilevano che il Tribunale ha circoscritto l’oggetto del giudizio alla legittimazione passiva del condominio rispetto all’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. richiesta dal supercondominio, sottolineando che la deliberazione assembleare alla base del decreto ingiuntivo non era stata impugnata ex art. 1137 c.c. dal ricorrente. Quanto precede produce un’inevitabile conseguenza anche in ordine alla seconda premessa: infatti, nel giudizio di opposizione volto alla riscossione dei contributi condominiali attivato unicamente contro l’amministratore, le questioni inerenti all’appartenenza o meno di una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva ad un condominio, nonché la titolarità comune o individuale di una porzione dell’edificio costituiscono accertamenti meramente incidentali privi di efficacia di giudicato nei confronti dei diritti reali dei singoli condomini, i quali, per subirne gli effetti, dovrebbero essere legittimati passivi e litisconsorti necessari nel medesimo giudizio. Ne deriva che la statuizione del Tribunale relativa all’appartenenza di parti del condominio al supercondominio non può essere spesa in altre liti fra le stesse parti.

Compiute queste doverose premesse, la Suprema Corte richiama un proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi per quelle fattispecie – come quella de quo – per cui non sono applicabili gli artt. 1117bis c.c. e 67 disp. att. c.c. commi 3 e 4, introdotti dalla L. 220/2012, in base al quale il c.d. supercondominio viene in essere “ipso iure et facto, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, da cui rimane distinto. Da ciò deriva che il potere degli amministratori di ogni condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all’edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito unicamente attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l’assemblea di tutti i proprietari e l’amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (da ultimo Cass., sez. II, 20 dicembre 2021, n. 40857 e Cass., sez. II, 28 gennaio 2019, n. 2279).

La Corte sottolinea anche come recente giurisprudenza (Cass., sez. II, ord. 22 luglio 2022, n. 22954), si sia già pronunciata in merito ad analoga fattispecie ed abbia affermato come legittimati passivi al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da vincolo supercondominiale siano non tanto i condomìni, quanto i singoli condòmini.

Ed è proprio sulla scorta di questa pronuncia che il Collegio si esprime.

Nello specifico, dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 1118, 1123 c.c. e 67, comma 3 e 68 disp. att. c.c., afferma come, in presenza di un supercondominio trovano applicazione le disposizioni di cui al Libro Terzo, Titolo VII, Capo II, del codice civile, secondo le quali ciascun condomino ha l’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante. Nell’ipotesi in cui tale obbligo contributivo non venga adempiuto, l’amministratore del supercondominio può ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo volto alla riscossione dei suddetti contributi unicamente nei confronti di ciascun condomino per quanto da questo singolarmente dovuto, mentre, conclude la Corte, è esclusa ogni azione diretta verso l’amministratore del condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per l’importo globale delle somme da loro individualmente dovute.

Di qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello, la quale dovrà attenersi al principio evidenziato in massima.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. II, 22 luglio 2022, n. 22954
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Revisione assegno divorzio e criteri di valutazione La richiesta di revisione dell’assegno di divorzio deve essere valutata sulla base di criteri giurisprudenziali vigenti all’epoca del divorzio o alla stregua del “diritto vivente” al momento della decisione sulla domanda di revisione?

Quesito con risposta a cura di Enesia Ciampa, Giovanna de Feo, Giacomo Migliarini

 

In tema di revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 9, L. 898/1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l’assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l’instaurazione del giudizio di revisione dell’assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei “giustificati motivi” che ne consentono la revisione sulla base del “diritto vivente”, tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione. – Cass., sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1645.

Nel caso di specie la Suprema Corte è chiamata a valutare se, una volta appurata la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee a modificare la situazione di fatto e quindi ad alterare l’equilibrio economico esistente fra gli ex coniugi come accertato al momento della pronuncia di divorzio, la valutazione della domanda di revisione debba essere condotta sulla base dei criteri giurisprudenziali vigenti all’epoca del divorzio o alla stregua del “diritto vivente” al momento della decisione sulla domanda di revisione.

La vicenda processuale prende le mosse dal rigetto, in primo e in secondo grado, dell’istanza di modifica delle condizioni di divorzio presentata da uno degli ex coniugi ai sensi dell’art. 9, L. 898/1970. In particolare, secondo i giudici di merito, la revisione dell’assegno divorzile è possibile solo a fronte di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economico-patrimoniali dell’uno e/o dell’altro coniuge; cambiamento, questo, che Secondo la Corte territoriale, non è avvenuto nel caso di specie.

Non solo. Anche il richiamo operato dal ricorrente ai principi sanciti in materia di assegno divorzile dalla recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Cass. S.U. 18287/2018) sarebbe inconsistente, atteso che la presenza di un nuovo orientamento giurisprudenziale non può soddisfare il presupposto della sopravvenienza di “giustificati motivi” richiesto dall’art. 9, L. 898/1970.

Avverso la pronuncia del gravame, viene proposto ricorso per Cassazione, contestando, fra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, L. 898/1970, in ragione del mutamento interpretativo dei criteri a presidio del riconoscimento dell’assegno divorzile.

In particolare, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha rilevato che, posto che l’ermeneutica riconduce il requisito dei “giustificati motivi” richiesto dall’art. 9 ai soli “fatti” nuovi sopravvenuti, materialmente intesi, una volta accertati i richiamati mutamenti fattuali, la valutazione sulla persistenza dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge e della sua entità non può prescindere anche da un’analisi del diritto alla luce dei criteri espressi dal più recente orientamento delle Sezioni Unite, che ne mutano la base di concessione e permanenza.

In buona sostanza, sebbene la pronuncia della Corte Territoriale si fondasse su un precedente del Supremo Collegio, secondo cui il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali attiene esclusivamente agli elementi di fatto – con la conseguenza che qualsiasi diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale sarebbe opzione esegetica non percorribile perché ricognitiva dell’esistenza e del contenuto di una “regola iuris”, e non creativa della stessa (Cass. S.U. 20 gennaio 2020, n. 1119) – non può ignorarsi che la funzione assistenziale e perequativa attribuita all’assegno divorzile incide inevitabilmente sulla considerazione e valutazione dei “fatti nuovi sopravvenuti”.

Esaminati i motivi in diritto e i propri precedenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso considerando il motivo fondato e assorbente, in quanto la pronuncia della Corte di Cassazione alla base della sentenza impugnata non è pertinente al caso di specie, essendo la situazione di fatto differente rispetto vista la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, idonee ad alterare l’equilibrio economico precedentemente esistente tra gli ex coniugi.

Detto altrimenti, a fronte della sopravvenienza di nuove circostanze fattuali in grado di alterare l’equilibrio economico-patrimoniale degli ex coniugi, la valutazione della domanda di revisione deve essere condotta alla stregua del “diritto vivente” al momento della decisione sulla domanda di revisione medesima: infatti, una volta che il giudice abbia concretamente accertato in fatto il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti, è possibile procedere al giudizio di revisione dell’assegno divorzile da rendersi proprio alla luce dei rinnovati principi giurisprudenziali e alla stregua della funzione assistenziale e perequativa attribuita ermeneuticamente a detto assegno.

La Corte, dunque, da un lato, ribadisce la natura sia assistenziale che perequativo-conservativa dell’assegno divorzile – intesa come funzione equilibratrice tra il riconoscimento del ruolo e del contributo effettivamente fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare –, e la sopravvenuta inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, accompagnata dall’impossibilità oggettiva di procurarseli ex se, e, dall’altro lato, ricorda che gli orientamenti del giudice delle leggi hanno carattere retroattivo, in forza della natura dichiarativa dei propri enunciati.

Dalle considerazioni che precedono deriva che, in relazione al caso di specie, i fatti alla base della nozione di “giustificati motivi”, di cui all’art. 9, comma 1, L. 898/1970, rilevano non in senso naturalistico, ma in virtù dell’evidenza giuridica delle norme implicate, secondo la lettura fornita dal diritto vivente nel momento in cui la decisione viene assunta. In altri termini, uno stesso fatto può rilevare diversamente in virtù del mutamento dell’orientamento nomofilattico della giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che una volta dato legittimamente ingresso alla valutazione dei fatti sopravvenuti, il giudice di merito dovrà uniformarsi alla diversa lettura interpretativa maturata nel tempo.

Di qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte Territoriale.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1119
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Formazione all’estero e validità in Italia I titoli di formazione professionale relativi a cicli di studi post-secondari conseguiti all’estero ai fini dell’esercizio della professione di docente sono validi in Italia?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, Ad. Plen., 29 dicembre 2022, n. 22.

La vicenda esaminata attiene al riconoscimento della validità del titolo di formazione professionale (denominato “Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II”) presso un’Università rumena, ai fini dell’esercizio della professione di docente conseguito in Romania.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, a far data dalla nota sentenza “Morgenbesser” del 13 novembre 2003, in causa C-313/2001, ristabilendo il rispetto dei principi della Direttiva Europea n. 36/2005 in materia di mobilità delle professioni e conseguentemente il diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento, previsti dagli artt. 45 e 49 del Trattato fondativo dell’Unione Europea.

Nel caso di specie rileva l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 206/2007, attuativo della Direttiva 2005/36/CE, per il quale: “Se, in uno Stato Membro ospitante, l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato Membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, prescritto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio”.

Tale disposizione indica, dunque, il procedimento da seguire e dispone il riconoscimento con il solo possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione, per accedere alla stessa professione, previsto da un altro Stato Membro.

Si afferma, quindi, che il Ministero italiano deve valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dell’eventuale tirocinio, con quello italiano, e all’esito dell’istruttoria può disporre
o il riconoscimento alle condizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 206/2007 ovvero misure compensative di cui al successivo art. 22 del D.Lgs. 206/2007 cit.

In proposito, è importante evidenziare che la Commissione europea ha enunciato la non necessaria identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero.

Come affermato dai Giudici, il certificato va considerato secondo il sistema generale di riconoscimento, confrontando le qualifiche professionali attestate da altri Stati membri con quelle richieste dalla normativa italiana e disponendo, se del caso, misure compensative in applicazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

Il Ministero dell’Istruzione riscontrata la possibile equivalenza deve, dunque, esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite.

Sulla base di tali premesse, la VII Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso la soluzione della questione all’Adunanza Plenaria, che in definitiva enuncia il seguente principio di diritto: “Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. VII, 14 luglio 2022, n. 5983; Id., 16 marzo 2022, n. 1850;
Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2021, n. 7343; Id., 17 febbraio 2020, n. 1198
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Richieste assistenza giudiziaria internazionale È sindacabile l’atto con cui il Ministero della Giustizia provvede sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale (art. 723 c.p.p.)?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, Ad. Plen., 6 dicembre 2022, n. 15.

Il Consiglio di Stato enuncia che è sindacabile l’atto con cui il Ministero della Giustizia provvede sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale.

Si tratta, infatti, di un provvedimento amministrativo discrezionale che sotto il profilo del difetto di motivazione può essere sottoposto al vaglio del giudice amministrativo.

Con riguardo alla vicenda in esame, il collegio si è direttamente pronunciato nel merito degli appelli, accogliendoli, in specie annullando gli atti del Ministero per carenza di motivazione, con particolare riferimento alla possibile violazione del principio del ne bis in idem.

Nel caso di specie, la questione è partita da sei richieste dell’India di notificazione delle citazioni a giudizio ai vertici di una società per rispondere dei reati di corruzione e riciclaggio in pubbliche forniture al Governo straniero. I vertici della società, per i medesimi fatti, erano stati già processati in Italia e assolti in via definitiva. Il Consiglio di Stato ha annullato gli atti del Ministero di accoglimento delle richieste del Governo indiano, affermando che il Ministero non aveva motivato in ordine alle ragioni per cui non aveva esercitato il proprio potere di “blocco”.

L’Adunanza Plenaria evidenziava che, il Ministero esercita un potere discrezionale, in forza del quale è tenuto a valutare tutti i profili presi in considerazione dall’art. 723 c.p.p.”. Pertanto, la motivazione deve essere contenuta nell’atto di accoglimento della richiesta formulata dallo Stato estero o va desunta per relationem da un precedente atto infra-procedimentale.

Nel caso specifico, invece, non si è preso in considerazione il precedente “giudicato assolutorio” con il rischio concreto che “le medesime persone, già assolte, verrebbero nuovamente sottoposte ad un giudizio per i medesimi fatti, davanti all’autorità giudiziaria penale estera”, così ponendo in discussione la sovranità statale.

Nella medesima direzione va anche la possibile violazione della necessità della “doppia incriminazione”, con riguardo all’imputazione di riciclaggio formulata dall’autorità indiana, perché rivolta ai concorrenti nel reato di corruzione presupposta, in violazione dell’incompatibilità sancita invece da diritto penale interno (art. 648bis c.p.).

Tutte questioni sulle quali non si riscontra nei provvedimenti impugnati alcuna presa di posizione sul piano motivazionale.

Ciò premesso, per i Giudici va affermato che: “Il difetto di motivazione esplicita degli atti con cui è stato dato seguito alle richieste di assistenza giudiziaria internazionale è sindacabile, sotto il profilo del difetto di motivazione, poiché come nel caso di specie, si è in presenza di un provvedimento discrezionale, che va adeguatamente motivato”.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. V, 1° giugno 2022, n. 4487;
Cons. Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1889;
Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2021, n. 5727;
Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2020, n. 1341;
Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2020, n. 1180
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Limite di età borse di studio Cassazionisti È legittima la scelta dell’Amministrazione di apporre un limite di età (fino al 45° anno di età) nel bando del CNF per l’erogazione delle borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, lo precisa il Cons. Stato, sez. I, 21 dicembre 2022, n. 2057.

Il Consiglio di Stato ricorda che “tale limite d’età risponde alla ratio di “sostenere” e non “favorire” i giovani professionisti, vale a dire coloro che iniziano la professione” e che, pertanto, in considerazione della loro età anagrafica possono riscontrare maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Ne discende la rispondenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza di tale scelta che non sarebbe altrettanto ragionevole e proporzionata se dovesse utilizzare, per definire il giovane professionista, non l’età anagrafica ma l’età professionale, intesa – quest’ultima – quale lasso temporale dall’inizio della professione.

In proposito, l’art. 6 della direttiva 2000/78 prevede che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione là dove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro e di formazione professionale con i relativi mezzi per il conseguimento necessario di tale finalità.

Ciò posto, occorre evidenziare che la fissazione del requisito risponde ad una logica che permea il Regolamento per l’erogazione dell’assistenza della Cassa di Previdenza e Assistenza, che mira a sostenere per i giovani professionisti l’avvio dell’attività.

In conclusione, la scelta operata dall’Amministrazione rientra nel margine di valutazione discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nella scelta degli obiettivi di politica sociale da perseguire.

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Impugnazione delibera ANAC È impugnabile la delibera non vincolante dell’ANAC?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Le delibere ANAC possono essere impugnate qualora il provvedimento possa risultare lesivo, incidendo in concreto sulla sfera giuridica dei destinatari e arrecando, quindi, un vulnus diretto ed immediato. – Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2022, n. 11200.

In senso generale, ai fini dell’impugnabilità di un provvedimento amministrativo, occorre valutare in concreto l’effetto che arreca nella sfera giuridica del destinatario e in che modo tale effetto possa arrecare pregiudizio alle posizioni giuridiche soggettive da quest’ultimo vantate.

I Giudici ricordano che, ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 50/2016, l’ANAC: […] Garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto […] nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità: a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. f-bis), della L. 6 novembre 2012, n.190, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice; b) vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario […]”.

L’attività di vigilanza si sostanzia in una funzione di controllo sulla condotta delle amministrazioni e degli operatori, dunque, sulla regolarità della procedura di gara, sulla fase di esecuzione della commessa e sulla stipula dei protocolli d’intesa con le stazioni appaltanti.

La vicenda all’attenzione del Consiglio di Stato attiene ad un provvedimento che rilevava disfunzioni e irregolarità nell’esecuzione dell’appalto e che conseguentemente invitava l’amministrazione e l’operatore a comunicare le misure da adottare.

Nel caso specifico, la Delibera resa ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 50/2016, contiene un evidente obbligo conformativo. L’ANAC ha reso una valutazione globale che ha investito l’intera procedura di gara, non limitandosi alla valutazione delle varianti, invitando stazione appaltante e operatore economico a conformarsi nella successiva attività alle modalità operative indicate, e contestualmente chiedendo di essere informato sulle azioni intraprese per l’allineamento con i rilievi espressi, nella sostanza, rappresentando un vincolo alle scelte che la pubblica amministrazione avrebbe inteso operare.

Orbene, la delibera risulta certamente suscettibile di ricorso.

Secondo il Consiglio di Stato: “L’impugnabilità di una delibera non vincolante dell’ANAC non è da escludersi in senso assoluto, atteso che tale provvedimento potrebbe assumere connotazione lesiva tutte le volte in cui, riferendosi alla fattispecie concreta, di fatto incide sulla sfera giuridica dei destinatari, essendo idonea ad arrecare un vulnus diretto ed immediato. Ne consegue che, la sua lesività non va valutata in astratto o sulla base dell’inquadramento dogmatico del provvedimento, dovendosi rilevare gli effetti conformativi che lo stesso produce, nell’immediato, nei confronti dei soggetti a cui è indirizzata”.

Sulla scorta di tanto, se le indicazioni dell’Autorità, nell’ambito del potere di vigilanza e controllo, assumono il ruolo di canoni oggettivi a cui conformarsi, determinano un effetto immediatamente lesivo nella sfera giuridica del destinatario e, pertanto, sono impugnabili: in sostanza, quando le deliberazioni dell’ANAC contengono vincoli conformativi puntuali alla successiva attività dei soggetti vigilati, in capo ai quali non residuano facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione, rappresentano provvedimenti lesivi nei confronti dei quali va garantita la tutela del diritto di difesa del destinatario ai sensi dell’art. 24 della Costituzione.

Inoltre, il ricorso è stato accolto anche con riferimento al superamento del termine di conclusione della delibera, secondo i criteri temporali individuati dal Regolamento dell’ANAC, che ne ha di fatto determinato l’illegittimità.

Non può applicarsi ai procedimenti che conducono all’adozione di provvedimenti lesivi o sanzionatori la regola della natura ordinatoria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori. A prescindere da un’espressa qualificazione normativa dei relativi provvedimenti, nei procedimenti che conducono a conseguenze pregiudizievoli, i termini sono sempre perentori, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa e dal principio di certezza dei rapporti giuridici.

Ad ogni modo, secondo i Giudici, l’esercizio di una potestà amministrativa che ha conseguenze pregiudizievoli, di qualsiasi natura, e a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che la preveda, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta.

Si conclude, pertanto che, quando le deliberazioni dell’ANAC contengono vincoli conformativi puntuali alla successiva attività dei soggetti vigilati, in capo ai quali non residuano facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione, rappresentano provvedimenti lesivi nei confronti dei quali va garantita la tutela del diritto di difesa del destinatario.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. V, 19 agosto, 2020, n. 5097;
Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1622;
Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2572
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Periodi di riposo al padre lavoratore dipendente Sono riconosciuti i periodi di riposo, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 151/2001, al padre lavoratore dipendente (del minore di anni uno) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, Ad. Plen., 28 dicembre 2022, n. 17.  

I Giudici ricordano che: “I periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 rientrano nel novero dei diritti riconosciuti in attuazione del valore costituzionale tutelato dalla funzione genitoriale, cui si riconnettono: 

  •  sia le responsabilità di entrambi i genitori nei confronti del figlio (naturale o adottivo), e dunque il diritto dei medesimi ad ottenere dall’ordinamento il riconoscimento delle migliori condizioni possibili onde assolvere ad una funzione non solo individuale, ma anche socialmente fondamentale;
  • sia, specularmente, il diritto del figlio ad ottenere, per il tramite dell’assistenza dei genitori, ottimali condizioni di crescita e di sviluppo della sua età evolutiva”.

Ed invero, l’esercizio della funzione genitoriale tende sia alla piena realizzazione dei diritti del bambino ad ottenere la migliore assistenza da parte dei genitori sia a costituire espressione del diritto “proprio” di ciascuno dei genitori, quale espressione della loro personalità, ad accompagnare la crescita del figlio.

Occorre, dunque, prendere le mosse dell’art. 40 del D.Lgs. 151/2001, che prevede la fruizione dei riposi orari del padre lavoratore nei casi: a) in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga; c) in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) di morte o di grave infermità della madre.

La giurisprudenza si è interrogata se il diritto ai riposi orari spettasse anche nel caso in cui la madre fosse una casalinga; dunque, se potesse rientrare nel novero di “madre non lavoratrice dipendente”.

Sul punto vi sono stati diversi indirizzi interpretativi.

Secondo un primo indirizzo positivo, con “madre lavoratrice dipendente” si ricomprendono tutte le ipotesi in cui non esiste un rapporto di lavoro dipendente, dunque sia il caso della lavoratrice autonoma sia il caso della donna che non svolga alcun lavoro nonché il caso della donna che svolga un’attività non retribuita (come appunto la casalinga).

Orbene, la ratio della disposizione si individuava nel principio della paritetica partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all’educazione della prole, così come enunciato nei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31.

Per quanto attiene all’orientamento negativo, il principio di alternatività nella cura del minore andrebbe escluso in termini assoluti e non sarebbe possibile ricondurre la casalinga alla condizione di non lavoratrice dipendente. Interpretazione che si fonda sulla ricerca del necessario equilibrio tra il diritto-dovere di entrambi i coniugi di assistere i figli e le specifiche esigenze del datore di lavoro.

Si è poi affermato un indirizzo intermedio, secondo il quale il padre ha diritto ai permessi solo nel caso in cui dimostri che la moglie casalinga è impossibilitata ad assicurare le necessarie cure al bambino.

Tale contrasto interpretativo induceva la Seconda Sezione del Consiglio di Stato a deferire la questione all’Adunanza Plenaria, che osservava come: “i periodi di riposo di cui all’art. 39 rientrano nel novero dei diritti riconosciuti in attuazione del valore costituzionalmente tutelato della funzione genitoriale”.

Escludere il diritto del padre alla fruizione dei riposi in caso di presenza nel nucleo familiare della madre casalinga, comporterebbe un’irragionevole privazione del diritto del padre lavoratore dipendente, non giustificata dal testo della norma che nella sua chiarezza non consente interpretazioni riduttive.

Da quanto sin qui esposto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il principio di diritto secondo cui: «L’art. 40, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente art. 39 sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti; e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità».

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. civ., sez. lav., 28 novembre 2019, n. 31137;
Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2014, n. 4618;
Cass., civ., sez. III, 20 luglio 2010, n. 16896; Id., 24 agosto 2007, n. 17977;
Id., 20 ottobre 2005, n. 20324
Difformi:      Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2021, n. 1851;
Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 499;
Cons. Stato, sez. I, 22 ottobre 2009, n. 2732
giurista risponde

Dolo eventuale e colpa cosciente Qual è il discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente?

Quesito con risposta a cura di Gaya Carbone, Beatrice Lo Proto e Antonino Ripepi

 

[Il dolo eventuale] ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e, ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento, ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo. – Cass. IV, 25 luglio 2023, n. 32281.

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte è chiamata a valutare la correttezza della ricostruzione, effettuata dai giudici di prime e seconde cure, dell’elemento soggettivo del reato ascritto all’imputato.

Nonostante le censure sollevate dall’appellante, che aveva prospettato una ricostruzione del fatto in termini colposi, la Corte d’appello confermava la decisione del giudice di primo grado in merito alla sussistenza del dolo eventuale in capo al prevenuto.

Pertanto, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l’erronea qualificazione dell’elemento soggettivo, anche sulla base di plurimi travisamenti della prova, da parte della Corte di appello, la quale aveva ricostruito il fatto in termini di lesioni volontarie sorrette dal dolo eventuale, laddove la condotta dell’imputato presentava tutte le connotazioni di una condotta imprudente e, quindi, colposa.

La corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato.

Nell’esaminare la questione, i giudici di legittimità richiamano la pronuncia della Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343 (Thyssenkrupp), con cui le Sezioni Unite avevano tracciato il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Nello specifico, si affermava la sussistenza del dolo eventuale ogni qualvolta l’agente si fosse chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e, ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si fosse determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; al contrario, si riteneva integrato l’elemento della colpa cosciente qualora la volontà dell’agente non fosse stata diretta verso l’evento, ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si fosse astenuto dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

La complessità dell’accertamento giudiziale del dolo eventuale aveva altresì indotto le Sezioni Unite Thyssenkrupp a enucleare degli indicatori del dolo eventuale, tra cui la formula di Frank, utili per il giudice al fine di ricostruire correttamente l’elemento soggettivo del reato.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che né il Tribunale né i giudici d’appello avessero compiuto una corretta valutazione dell’elemento soggettivo e, dunque, della qualificazione giuridica del fatto, alla luce dei principi espressi dalla Thyssenkrupp.

In particolare, i passaggi motivazionali della sentenza impugnata non consentono di affermare con certezza la sussistenza del dolo eventuale del soggetto imputato.

Infatti, manca l’indicazione, da parte della Corte d’appello, degli elementi fattuali dai quali sia stata desunta la previsione da parte dell’imputato dell’evento realizzatosi, nonché l’accettazione consapevole del rischio correlato alla sua condotta imprudente.

Infatti, è pacifico che, ai fini dell’affermazione della responsabilità a titolo di dolo eventuale, il giudice sia tenuto ad indicare analiticamente, con idonea motivazione, gli elementi sintomatici da cui sia desumibile, sul piano della rappresentazione, la previsione in concreto dell’evento e, sul piano volitivo, l’adesione psicologica (o meno) a esso, quale conseguenza del proprio agire.

Pertanto, la Corte ritiene necessario annullare la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343;
Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2015, n.23992
giurista risponde

Leasing e reato di appropriazione indebita Il reato di appropriazione indebita può dirsi integrato per effetto della mancata restituzione della cosa nonostante la risoluzione del contratto di leasing per omesso pagamento dei canoni? 

Quesito con risposta a cura di Gaya Carbone, Beatrice Lo Proto e Antonino Ripepi

 

In relazione allo schema negoziale del contratto di leasing, la condotta di appropriazione indebita si realizza non già per il solo dato del mancato pagamento dei canoni e dell’eventuale previsione pattizia della risoluzione del contratto, essendo necessario che il debitore venga a conoscenza della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene intimandone la restituzione e che manifesti l’avvenuta interversione del possesso, comportandosi uti dominus non restituendo il bene senza giustificazione. La conoscenza della volontà del creditore, ove sia affidata alla comunicazione attraverso il mezzo dell’invio di intimazioni mediante il servizio postale, può dirsi realizzata esclusivamente solo ove sia data la prova – che grava sulla parte pubblica – della materiale ricezione del plico in cui sia contenuta la richiesta di restituzione. – Cass. pen., sez. II, 12 maggio 2023 n. 34911.

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare quali elementi di fatto possano rappresentare la prova dell’effettiva consapevolezza, da parte dell’utilizzatore di un veicolo concesso in leasing, della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene intimandone la restituzione, con conseguente integrazione del dolo del delitto di cui all’art. 646 c.p.

La Corte territoriale aveva condannato il ricorrente per appropriazione indebita, ritenendo che il dolo di tale reato fosse provato dall’invio della raccomandata contenente l’intimazione a restituire il veicolo concesso in leasing, la cui notificazione era avvenuta “per compiuta giacenza” e a cui aveva fatto seguito la mancata restituzione del veicolo senza che l’imputato avesse giustificato l’omesso ritiro del plico.

Questi, dunque, ha proposto ricorso per Cassazione affermando che, in punto di dolo, la condanna fosse viziata da una palese inversione dell’onere probatorio dei fatti costitutivi della responsabilità penale.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha ricordato quanto stabilito da Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2016, n. 25288, secondo cui, ai fini del dolo di appropriazione indebita, è necessario che il debitore venga a conoscenza della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene intimandone la restituzione e che manifesti l’avvenuta interversione del possesso; inoltre, laddove il creditore invii intimazioni mediante il servizio postale, tale conoscenza può dirsi realizzata esclusivamente solo ove sia data la prova, che grava sulla parte pubblica, della materiale ricezione del plico in cui sia contenuta la richiesta di restituzione.

Peraltro, ove colui che invia la richiesta sia soggetto diverso dall’originario concedente il bene concesso in leasing, il dato del tentativo di consegna di un plico postale inviato da una società che non corrisponde a quella con cui era stato originariamente stipulato il contratto non consente di trarre alcuna inferenza logica sulla consapevolezza del destinatario dell’attinenza di quell’invio al rapporto contrattuale e, in particolare, all’intimazione a restituire il veicolo oggetto del contratto.

Inoltre, non può trovare applicazione in questo contesto alcuna delle presunzioni derivanti dal sistema delle notificazioni mediante il servizio postale, previsto in tema di perfezionamento del procedimento di consegna di atti giudiziari, sistema che non è contemplato per l’invio delle raccomandate ordinarie.

In definitiva, non opera la presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. poiché manca il requisito dell’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario. Ne discende che manca la prova del necessario presupposto dell’elemento soggettivo del reato e tale carenza non può essere superata affidandosi ad un’inversione dell’onere probatorio non consentita in sede penale, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza impugnata.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2016, n. 25282;
Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2016, n. 25288
giurista risponde

Criterio rapporto di causalità In base a quale criterio si verifica l’esistenza del rapporto di causalità? Come si atteggia la responsabilità penale nel caso di successione di garanti nella gestione del rischio e nell’ipotesi di cooperazione multidisciplinare?

Quesito con risposta a cura di Gaya Carbone, Beatrice Lo Proto e Antonino Ripepi

 

Il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.

Nelle ipotesi di assunzione di posizioni di garanzia e successione di più garanti nella gestione dei pazienti, è pacifico il principio per cui ciascun garante risponde del rispettivo comportamento doveroso omesso. Qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico.

Ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista. – Cass. pen. IV, 27 giugno 2023, n. 34536.

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a individuare il criterio di verificazione dell’esistenza del rapporto di causalità, nonché la configurazione della responsabilità penale nel caso di successione di garanti nella gestione del rischio e nell’ipotesi di cooperazione multidisciplinare.

In primo grado, i due imputati sono stati condannati dal Tribunale per omicidio colposo. Infatti, nonostante alla vittima fosse stata diagnosticata un’emorragia cerebrale con “iniziale idrocefalo”, e sebbene il dirigente medico in servizio presso il reparto di neurochirurgia avesse richiesto un’angiografia urgente già il giorno successivo al ricovero, circostanza di cui era informato anche il primario facente funzioni, l’esame angiografico veniva eseguito solo a distanza di tempo, facendo scaturire plurime complicazioni da cui derivava lo stato di coma e, successivamente, il decesso della paziente. Il ritardo nell’esame angiografico derivava dalla circostanza per cui l’ospedale presso cui i due medici prestavano servizio non disponeva di un reparto attrezzato per eseguire lo stesso, e a tal fine sussisteva una convenzione con un ospedale vicino che, tuttavia, non consentiva l’intervento d’urgenza; ciononostante, il Tribunale ravvisava la colpa dei due medici per non essersi attenuti alle linee guida adeguate al caso di specie, che prescrivevano l’esame d’urgenza nonostante le carenze tecniche dell’ospedale. Nonostante la convenzione con l’ospedale vicino non consentisse l’intervento d’urgenza, a giudizio del Tribunale, avrebbe dovuto disporsi il trasferimento della paziente presso una struttura sanitaria in grado di far fronte alla patologia in atto.

La Corte territoriale, invece, ha assolto il dirigente medico in quanto non era stato dimostrato che questi avesse avuto l’affidamento esclusivo della paziente medesima, mentre confermava la condanna del primario f.f., che avrebbe dovuto provvedere tempestivamente al trasferimento della paziente per eseguire l’intervento di embolizzazione.

Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, ritenendo comunque sussistente la posizione di garanzia in capo al dirigente medico, che dunque sarebbe stato erroneamente assolto, nonché il primario f.f., che, invece, ha negato la propria responsabilità. Questi, in particolare, ha lamentato erronea applicazione dell’art. 40 c.p. relativamente all’asserita efficacia causale della condotta ascrittagli, consistita nella tardiva esecuzione dell’esame angiografico in rapporto all’evento morte, e alla mancata dimostrazione dell’assenza del decorso di fattori causali alternativi. Inoltre, ha lamentato l’esclusiva dipendenza della condanna dalla qualifica apicale rivestita, prescindendo del tutto dalla concreta presa in carico e gestione del paziente, unica circostanza di grado di fondare l’imputazione penale.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso del primario, ha ricordato quanto stabilito da Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 2021, n. 16843, secondo cui il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, a sua volta calibrato su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Nel caso di specie, il mancato tempestivo espletamento dell’intervento di angiografia con embolizzazione si pone come effettivo antecedente causale al complessivo scadimento delle condizioni cliniche della paziente, sino alla morte della stessa.

Il ricorso del Procuratore Generale, invece, viene accolto. La sentenza della Corte d’appello, nel ritenere che il dirigente medico non avesse ricevuto l’incarico di seguire in via esclusiva l’evoluzione della paziente, non si è uniformata al principio di diritto stabilito da Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2019, n. 6405, secondo cui, in caso di successione diacronica di garanti, ognuno risponde del rispettivo comportamento doveroso omesso. Inoltre, in caso di cooperazione multidisciplinare, ogni sanitario è tenuto non solo al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, bensì anche all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, eventualmente ponendo rimedio a errori evidenti e non settoriali (Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2011, n. 46824). Inoltre, non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, in quanto il principio di equivalenza delle cause fa persistere la responsabilità del primo.

Nel caso di specie, ferma restando la responsabilità del primario, il dirigente medico era gravato da una posizione di garanzia nella gestione della paziente, derivante dalla presa in carico della stessa. Poiché questi aveva prescritto un esame che sapeva non eseguibile presso l’ospedale, avrebbe dovuto assicurarsi della effettiva adozione delle necessarie misure perché l’esecuzione dell’angiografia fosse posta in essere, senza fare affidamento sull’operato del primario. Ne deriva l’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e la necessità di nuovo giudizio da parte della Corte territoriale circa la posizione del dirigente medico.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 2021, n. 16843;
Cass. pen., sez. IV, 12 maggio 2021, n. 24895;
Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2019, n. 24372;
Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2019, n. 6405;
Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2018, n. 1175;
Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2011, n. 46824