Civile, Il giurista risponde

Revisione assegno divorzio e criteri di valutazione La richiesta di revisione dell’assegno di divorzio deve essere valutata sulla base di criteri giurisprudenziali vigenti all’epoca del divorzio o alla stregua del “diritto vivente” al momento della decisione sulla domanda di revisione?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Enesia Ciampa, Giovanna de Feo, Giacomo Migliarini

 

In tema di revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 9, L. 898/1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l’assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l’instaurazione del giudizio di revisione dell’assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei “giustificati motivi” che ne consentono la revisione sulla base del “diritto vivente”, tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione. – Cass., sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1645.

Nel caso di specie la Suprema Corte è chiamata a valutare se, una volta appurata la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee a modificare la situazione di fatto e quindi ad alterare l’equilibrio economico esistente fra gli ex coniugi come accertato al momento della pronuncia di divorzio, la valutazione della domanda di revisione debba essere condotta sulla base dei criteri giurisprudenziali vigenti all’epoca del divorzio o alla stregua del “diritto vivente” al momento della decisione sulla domanda di revisione.

La vicenda processuale prende le mosse dal rigetto, in primo e in secondo grado, dell’istanza di modifica delle condizioni di divorzio presentata da uno degli ex coniugi ai sensi dell’art. 9, L. 898/1970. In particolare, secondo i giudici di merito, la revisione dell’assegno divorzile è possibile solo a fronte di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economico-patrimoniali dell’uno e/o dell’altro coniuge; cambiamento, questo, che Secondo la Corte territoriale, non è avvenuto nel caso di specie.

Non solo. Anche il richiamo operato dal ricorrente ai principi sanciti in materia di assegno divorzile dalla recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Cass. S.U. 18287/2018) sarebbe inconsistente, atteso che la presenza di un nuovo orientamento giurisprudenziale non può soddisfare il presupposto della sopravvenienza di “giustificati motivi” richiesto dall’art. 9, L. 898/1970.

Avverso la pronuncia del gravame, viene proposto ricorso per Cassazione, contestando, fra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, L. 898/1970, in ragione del mutamento interpretativo dei criteri a presidio del riconoscimento dell’assegno divorzile.

In particolare, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha rilevato che, posto che l’ermeneutica riconduce il requisito dei “giustificati motivi” richiesto dall’art. 9 ai soli “fatti” nuovi sopravvenuti, materialmente intesi, una volta accertati i richiamati mutamenti fattuali, la valutazione sulla persistenza dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge e della sua entità non può prescindere anche da un’analisi del diritto alla luce dei criteri espressi dal più recente orientamento delle Sezioni Unite, che ne mutano la base di concessione e permanenza.

In buona sostanza, sebbene la pronuncia della Corte Territoriale si fondasse su un precedente del Supremo Collegio, secondo cui il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali attiene esclusivamente agli elementi di fatto – con la conseguenza che qualsiasi diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale sarebbe opzione esegetica non percorribile perché ricognitiva dell’esistenza e del contenuto di una “regola iuris”, e non creativa della stessa (Cass. S.U. 20 gennaio 2020, n. 1119) – non può ignorarsi che la funzione assistenziale e perequativa attribuita all’assegno divorzile incide inevitabilmente sulla considerazione e valutazione dei “fatti nuovi sopravvenuti”.

Esaminati i motivi in diritto e i propri precedenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso considerando il motivo fondato e assorbente, in quanto la pronuncia della Corte di Cassazione alla base della sentenza impugnata non è pertinente al caso di specie, essendo la situazione di fatto differente rispetto vista la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, idonee ad alterare l’equilibrio economico precedentemente esistente tra gli ex coniugi.

Detto altrimenti, a fronte della sopravvenienza di nuove circostanze fattuali in grado di alterare l’equilibrio economico-patrimoniale degli ex coniugi, la valutazione della domanda di revisione deve essere condotta alla stregua del “diritto vivente” al momento della decisione sulla domanda di revisione medesima: infatti, una volta che il giudice abbia concretamente accertato in fatto il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti, è possibile procedere al giudizio di revisione dell’assegno divorzile da rendersi proprio alla luce dei rinnovati principi giurisprudenziali e alla stregua della funzione assistenziale e perequativa attribuita ermeneuticamente a detto assegno.

La Corte, dunque, da un lato, ribadisce la natura sia assistenziale che perequativo-conservativa dell’assegno divorzile – intesa come funzione equilibratrice tra il riconoscimento del ruolo e del contributo effettivamente fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare –, e la sopravvenuta inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, accompagnata dall’impossibilità oggettiva di procurarseli ex se, e, dall’altro lato, ricorda che gli orientamenti del giudice delle leggi hanno carattere retroattivo, in forza della natura dichiarativa dei propri enunciati.

Dalle considerazioni che precedono deriva che, in relazione al caso di specie, i fatti alla base della nozione di “giustificati motivi”, di cui all’art. 9, comma 1, L. 898/1970, rilevano non in senso naturalistico, ma in virtù dell’evidenza giuridica delle norme implicate, secondo la lettura fornita dal diritto vivente nel momento in cui la decisione viene assunta. In altri termini, uno stesso fatto può rilevare diversamente in virtù del mutamento dell’orientamento nomofilattico della giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che una volta dato legittimamente ingresso alla valutazione dei fatti sopravvenuti, il giudice di merito dovrà uniformarsi alla diversa lettura interpretativa maturata nel tempo.

Di qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte Territoriale.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1119
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